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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 14/09/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2447 / 2023
R.G. 2452 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Letizia Cajani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili di primo grado iscritte al N. R.G. 2447/2023 e R.G. 2452/2023 promosse da
(C.F. nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F. ) nata a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 residenti in [...] e rappresentati e difesi dall'Avv. DOMENICO NITOPI presso il cui studio sito in Varese via Rossini n.1 sono elettivamente domiciliati, giuste procure in calce all'atto di citazione
ATTORI OPPONENTI
Nei confronti di quale titolare dello STUDIO PERITALE FORENSE L'EXPERTISE (C.F.: CP_1
P.I. ) con sede in Varese Viale dei Mille n.39, rappresentato e C.F._3 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Luca PALMISANO presso il cui studio sito in Varese P.zza XXVI Maggio n.4 è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
PER GLI ATTORI
Parte_1
Voglia l'Onorevole Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa e previa le declaratorie del caso (anche in punto di rigetto dell'eventuale istanza di provvisoria esecutorietà del decreto opposto, non ricorrendone i presupposti di legge) - in accoglimento della presente opposizione, così giudicare: 1) in rito, disporsi la riunione del presente giudizio di opposizione al giudizio promosso dalla
avverso il decreto ingiuntivo di Codesto Tribunale n.535/2023, del Parte_3
20.07.2023 (procedimento n.1298/2023 R.G.), notificato il 07.08.2023; 2) in via preliminare, revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto illegittimamente emesso per un credito incerto e inesigibile, con le conseguenze di legge in termini di spese di lite ed eventuali interessi di legge;
3) nel merito, rigettare la domanda di pagamento proposta dallo Studio opposto nei confronti di
, in quanto assolutamente infondata in fatto ed in diritto;
Parte_1
4) in via riconvenzionale, condannare lo Studio opposto al pagamento, in favore dell'opponente, per le causali di cui in narrativa, degli importi di €.3.718,42= ed €.20.467,68=, ovvero di quegli altri importi, maggiori o minori, che dovessero risultare dovuti in corso di causa, oltre interessi di legge dalla domanda al soddisfo. Ribadite le opposizioni alle richieste istruttorie di parte avversa. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge”; per Parte_2
“Voglia l'Onorevole Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa - e previa le declaratorie del caso (anche in punto di rigetto dell'eventuale istanza di provvisoria esecutorietà del decreto opposto, non ricorrendone i presupposti di legge) - in accoglimento della presente opposizione, così giudicare: 1) in rito, disporsi la riunione del presente giudizio di opposizione al giudizio promosso dal
avverso il decreto ingiuntivo di Codesto Tribunale n.508/2023, Controparte_2 del 10.07.2023 (procedimento n.1320/2023 R.G.), notificato il 07.08.2023;
2) in via preliminare, revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto illegittimamente emesso per un credito incerto e inesigibile, con le conseguenze di legge in termini di spese di lite ed eventuali interessi di legge;
3) nel merito, rigettare la domanda di pagamento proposta dallo Studio opposto nei confronti di
, in quanto assolutamente infondata in fatto ed in diritto;
4) in via riconvenzionale, Parte_2 condannare lo Studio opposto al pagamento, in favore dell'opponente, per le causali di cui in narrativa, degli importi di €.3.718,42= ed €.20.467,68=, ovvero di quegli altri importi, maggiori o minori, che dovessero risultare dovuti in corso di causa, oltre interessi di legge dalla domanda al soddisfo. Ribadite le opposizioni alle richieste istruttorie di parte avversa. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge”. PER PARTE CONVENUTA nel merito, in via principale: per tutto quanto esposto nei paragrafi I), II) e III) delle comparse di costituzione e risposta in data 12.12.2023, ritenere e dichiarare infondate sia in fatto che in diritto le opposizioni proposte nell'interesse delle parti opponenti e, per l'effetto, confermare i decreti ingiuntivi n. 508/23 e n. 535/23 con conseguente condanna del Sig. e della Parte_1
Sig.ra al pagamento, in favore dello Parte_2
, dell'importo di € 14.250,00 (oltre accessori di legge) Controparte_3 ciascuno, ovvero di quell'altro maggiore o minore ritenuto equo e giustizia in esito al giudizio;
nel merito, in via subordinata: per quanto dettagliatamente esposto nel paragrafo III) delle predette comparse di costituzione e risposta del 12.12.2023, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo 2 Sig. Giudice ritenesse che la base di calcolo per la quantificazione dei compensi dovuti in favore dell'opposto sia quella di € 101.500,00 liquidata al Sig. ed alla Sig.ra Parte_1 Pt_2
con la sentenza Corte d'Appello di Milano 20.9.2023, condannare entrambi gli opponenti al
[...] pagamento in favore dell'opposto dell'importo di € 10.150,00 (oltre accessori di legge) ciascuno, ovvero di quell'altro maggiore o minore ritenuto equo e di giustizia in esito al giudizio;
sempre nel merito: per i motivi esposti nel paragrafo IV) delle citate comparse di costituzione e risposta, rigettare integralmente le domande riconvenzionali formulate nell'interesse del Sig.
e della Sig.ra nonché, per l'effetto, dichiarare che nulla deve Parte_1 Parte_2 restituire lo nei confronti dei predetti opponenti. Controparte_3
Con vittoria di spese e competenze del giudizio. In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate con la memoria ex art. 171-ter, n.2, c.p.c. del 30-31.1.2024. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove avversarie.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. I fatti di causa in qualità di titolare dello Studio RI EN L'IS (di seguito, per brevità, CP_3 lo Studio) ha chiesto e ottenuto da questo Tribunale i decreti ingiuntivi n.508/2023 del 10.7.2023 e n.535/2023 del 20.7.2023 con i quali è stato ingiunto rispettivamente a e Parte_1 il pagamento dell'importo di € 14.500,00 ciascuno, oltre interessi e spese del Parte_2 procedimento monitorio, a titolo di saldo del corrispettivo pattuito con il contratto concluso il
6.6.2013.
A sostegno delle domande articolate il creditore ha allegato: di aver concluso un contratto con gli ingiunti nonché con e di loro figlie, per CP_4 Controparte_5 Controparte_6 effetto del quale si è impegnato a svolgere tutte le attività necessarie, tanto in sede stragiudiziale quanto, ove necessario, in sede contenziosa, al fine di far ottenere loro il risarcimento del danno patito a seguito del decesso del congiunto avvenuto il 5.6.2013 a causa di un Persona_1 sinistro stradale;
di aver pattuito un corrispettivo per detta attività pari al 10% oltre iva da calcolarsi sulle somme percepite a titolo risarcitorio, oltre al rimborso delle spese anticipate;
di aver maturato un credito nei confronti di e pari a € 28.000,00 oltre accessori di Parte_1 Parte_2 legge ciascuno ed € 10.000,00 rispetto ad ogni sorella di in ragione delle somme corrisposte Per_1 in via stragiudiziale da e di quelle liquidate dal giudice con la sentenza Controparte_7
n.971/2022 pronunciata all'esito del giudizio svoltosi avanti a questo Tribunale di cui al numero
R.G. 384/2017; che detti crediti sono stati estinti solamente parzialmente per effetto degli acconti
3 percepiti di cui alle fatture emesse nel luglio 2018 per un importo di € 13.500,00 più oneri per ogni genitore ed € 5.000,00 per ciascuna sorella.
Tanto quanto hanno proposto opposizione avverso il Parte_1 Parte_2 provvedimento monitorio a loro notificato contestando le domande ex adverso articolate sotto plurimi profili.
Gli opponenti hanno infatti eccepito: che non vi erano i presupposti per emettere l'ingiunzione, trattandosi di credito illiquido, dal momento che all'atto del deposito del ricorso era ancora pendente il giudizio di secondo grado avanti alla Corte di Appello di Milano che si è poi concluso con il riconoscimento di un importo minore rispetto a quello liquidato dal giudice di prime cure;
di aver versato un primo acconto pari a € 37.574,80 il 24.6.2014 per il quale non risulta emessa nessuna fattura nonché di € 56.934,80 a seguito della fattura emessa dallo Studio nel settembre
2018 in cui è stata inserita la voce di € 35.048,00 con causale “anticipazione legali omnia”, spese peraltro mai documentate;
di aver già corrisposto pertanto un importo superiore a quello spettante allo Studio in considerazione della minor somma riconosciuta a titolo risarcitorio all'esito del giudizio di secondo grado, tenuto anche conto che nel corrispettivo pattuito in percentuale devono ritenersi comprese anche le spese legali, non potendo essere considerate quali “anticipazioni” per le quali l'art. 4 del contratto prevede il separato rimborso.
Pertanto in via riconvenzionale hanno domandato la condanna dello Studio alla restituzione del maggior importo percepito che è stato quantificato, per ciascuno, in € 3.718,42 oltre a € 20.467,68 per spese legali.
Nel corso delle verifiche preliminari di cui all'art. 171 bis c.p.c., sono stati rimessi gli atti al
Presidente per la pronuncia sull'istanza di riunione dei procedimenti formulata dagli opponenti.
Con decreto del 20.12.2023 entrambi i giudizi sono stati assegnati allo stesso Giudice per poi essere riuniti con decreto del 26.12.2023.
Depositate le memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c., esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione delle parti, non concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e ritenuta la causa di natura documentale, è stata fissata udienza per la rimessione in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Precisate le conclusioni e depositati gli scritti conclusionali, assegnato il fascicolo alla scrivente, all'udienza del 10.7.2025 è stato trattenuto in decisione e viene oggi definito sulla scorta delle seguenti motivazioni.
4
2. Il quadro probatorio
Tenuto conto che parte convenuta opposta precisando le conclusioni ha reiterato le istanze istruttorie già articolate, deve essere confermata la valutazione del Giudice in precedenza assegnatario del fascicolo in ordine alla natura documentale della causa.
3. Il merito
Nel corso del giudizio le parti hanno a lungo dibattuto sulla corretta interpretazione delle clausole n.2 e 4 del contratto di cui è causa (cfr. doc.1 fascicolo di parte opposta).
Parte opponente ritiene infatti che nel corrispettivo parametrato al 10% delle somme percepite debbano essere incluse anche le spese legali, voci che invece per parte opposta rientrano nella previsione dell'art. 4 e pertanto sono oggetto di separato rimborso.
Esaminando il testo contrattuale emerge che:
- gli attori hanno conferito allo Studio un mandato esclusivo con rappresentanza avente ad oggetto il compimento di tutte le attività necessarie, sia in via giudiziale sia in via stragiudiziale ed anche mediante il ricorso a professionisti del settore quali medici ed avvocati, per ottenere il risarcimento del danno da loro patito in conseguenza della perdita del congiunto (cfr. artt. 1 e 6);
- i mandanti hanno riconosciuto allo il diritto di percepire un compenso per l'attività CP_3 prestata pari al 10% più iva da calcolarsi sulle somme liquidate in loro favore “al netto di somme eventualmente ed ulteriormente riconosciute a titolo di compensi direttamente dall'Assicurazione del responsabile del sinistro o dal danneggiante stesso a ” CP_3
(cfr. art. 2);
- lo Studio si è impegnato a non richiedere alcunché nell'ipotesi di mancata percezione del risarcimento (cfr. art. 3);
- i mandanti si sono obbligati a rimborsare allo le spese antipate nel loro interesse, CP_3 subordinando la restituzione all'effettiva percezione di tali importi dall'Assicurazione, dal danneggiante o al termine del mandato (cfr. art. 4);
Ciò posto, il Tribunale ritiene che le clausole contrattuali n. 2 e 4 siano nulle ai sensi dell'art. 36 del
D. L.vo 206 del 6.9.2005 (c.d. Codice del Consumo) per contrarietà a quanto disposto dagli artt. 34
e 35 del medesimo testo normativo.
Dal punto di vista processuale è bene evidenziare come detta nullità non costituisce una questione rilevata d'ufficio del giudice sulla quale è necessario instaurare il contraddittorio, essendo stata tale
5 invalidità eccepita dagli attori opponenti con la prima memoria integrativa di cui all'art. 171 ter
c.p.c., eccezione rispetto alla quale la controparte, pur potendo, non ha replicato puntualmente, salvo le concise osservazioni di cui agli scritti conclusionali.
Quanto al merito della questione, l'applicabilità del Codice del Consumo al caso in esame non pare in discussione, se considerato che gli opponenti si sono rivolti al convenuto per ottenere il ristoro del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale patito in seguito alla morte del congiunto e quindi per un fine esclusivamente personale.
Per meglio comprendere le ragioni poste a fondamento della dichiarazione di nullità, risulta utile richiamare la decisione n.25052/2014 con la quale l'Autorità Garante della Concorrenza e Del
Mercato (di seguito, per brevità, ), esaminando un modulo contrattuale predisposto da una CP_8
Società che offre i propri servizi di consulenza a tutti coloro che ritengono di aver subito un danno da “malasanità”, ha ritenuto vessatorie delle clausole aventi contenuto analogo a quelle di cui è causa.
Invero anche le clausole esaminate dall prevedevano il diritto del professionista ad ottenere CP_8 un compenso da daterminarsi in percentuale sul risarcimento percepito dal mandante oltre al rimborso dei costi sostenuti nel suo interesse e alle spese anticipate. Precisavano poi, a differenza della fattispecie in esame, che esulavano dal compenso spettante al professionista gli onorari riconosciuti al legale nominato, da corrispondersi separatamente.
La vessatorietà di tali clausole è stata pronunciata in quanto prive del grado minimo di chiarezza e trasparenza prescritto dall'art. 35 Codice del Consumo per essere idonee a consentire al consumatore di quantificare in maniera chiara e comprensibile il corrispettivo complessivamente dovuto alla controparte in caso di esito positivo della richiesta risarcitoria, circostanza che giustiifica l'estensione del giudizio di vessatorietà alle pattuizioni inerenti alla determinazione dell'oggetto del contratto e all'adeguatezza del corrispettivo, così come previsto dall'art. 34 secondo comma Codice del Consumo.
Al riguardo è bene ricordare che la disciplina a tutela del consumatore di cui agli artt. 33 e s.s.
Codice del Consumo prescinde dal tipo contrattuale prescelto dalle parti e dalla natura della prestazione oggetto del contratto, trovando applicazione sia in caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, che di contratto singolarmente predisposto.
Invero la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha più voilte ricordato che la ratio sottesa alla disciplina consumieristica relativa alle clausole vessatorie è da ravvisarsi nella necessità di
6 proteggere il c.d. “contraente debole”, essendo basata sul presupposto che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative che il livello di informazione, situazione questa che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte senza poter incidere sul contenuto delle stesse.
Se così è, ben si comprende il motivo per cui la dichiarazione di vessatorietà è preclusa ai sensi dell'art. 34 quarto e quinto comma, nell'ipotesi in cui il professionsita dia la prova che la clausola sia frutto di una effettiva trattativa, per tale intendendosi quella che presenta i caratteri dell'individualità, serietà ed effettiva atti a dimostrare l'esistenza in capo alla controparte di un effettivo potere di incidere sui termini dell'accordo (cfr. Cass. Civ.- 24262/2008 e Cass. Civ.
18785/2010).
Proprio per tali ragioni il principio di chiarezza, trasparenza e comprensibilità delle clausole contrattuali non concerne soltanto il piano formale e grammaticale ma deve essere inteso in senso estensivo, in modo che il consumatore possa valutare, sulla base di criteri precisi ed intellegibili, anche le conseguenze economiche che gli derivano dall'adesione al contratto” (Corte di Giustizia, sentenze 30.5.13 in causa C-488/11, 14.6.12 in causa C- 618/10, 21.2.13 in causa C-472/11, 30.4.14 in causa C-26/13).
Orbene applicando le coordinate ermeneutiche sopra ricordate al caso in esame e ritenute pienamente condivisibili le argomentazioni dell' poste a fondamento della sua decisione, la CP_8 clausola n. 2 del contratto sottoscritto dalle parti il 6.6.2013 deve essere dichiarata vessatoria per contrasto con gli artt. 33 e 34 del Codice del Consumo, trattandosi di clausola irrimediabilmente oscura ed ambigua, pertanto non pienamente comprensibile dal consumatore.
In particolare:
- Laddove fa riferimento all'importo pari al 10% più IVA da calcolarsi sulle somme
“liquidate ai Mandanti dall'Assicurazione, del responsabile del sinistro o liquidate dal danneggiante stesso” non chiarisce se il calcolo deve essere effettuato sulla base delle somme liquidate dal giudice oppure su quelle riconosciute stragiudizialmente o in via transattiva;
- la clausola non chiarisce se l'obbligo dei mandanti di corrispondere al mandatario detto compenso sorge soltanto con il materiale incasso da parte dei primi del risarcimento del danno oppure con la sottoscrizione della transazione o con la pubblicazione della sentenza che le riconosce e le quantifica;
7 - la clausola non precisa poi se l'obbligo del mandante di corrispondere al mandatario detto compenso, qualora il risarcimento sia ottenuto per via giudiziale, sorge soltanto al momento del passaggio in giudicato della sentenza ovvero anche per effetto di una sentenza non definitiva e – in questa seconda ipotesi – se ed in che termini il compenso medesimo debba essere restituito dal mandatario ai mandanti, nella ipotesi di successiva riforma, totale o parziale, di quella sentenza di condanna emessa in favore dei mandanti, proprio come avvenuto nel caso in esame;
Anche la successiva clausola n.4 secondo cui “ le spese anticipate dall' per conto del CP_3 mandante verranno da questo rimborsate alla mandataria al momento del pagamento delle stesse da parte dell'Assicurazione e/o del Responsabile del sinistro e/o al termine del mandato” presenta i caratteri della vessatorietà in quanto parimenti ambigua e lacunosa dal momento che non indica né la natura, né la tipologia, né un limite alla misura delle spese in questione e non condiziona l'obbligo di rimborso a carico del mandante ad una previa verifica ed autorizzazione delle spese medesime da parte dello stesso.
Non è poi chiaro se nella nozione di “spese anticipate” debbano essere inclusi anche i compensi spettanti ai legali intervenuti per conto del mandante e se quindi i predetti debbano essere oggetto di separato rimborso da parte del medesimo.
Come più volte evidenziato, una tale genericità ed oscurità delle clausole in esame si traduce nella assoluta non predeterminabilità dei costi e delle spese in questione i quali, potrebbero ricomprendere anche i costi inerenti alla stessa attività d'impresa del professionista - come sottolineato dalla AGCM - costi e spese che quindi – in ipotesi - sommandosi al corrispettivo calcolato come 10% delle somme complessivamente ottenute, potrebbe di fatto far lievitare in modo non predeterminabile il costo complessivo dell'operazione negoziale.
Il carattere vessatorio delle clausole in questione ne determina la loro nullità ai sensi dell'art. 36 del
Codice del Consumo, circostanza che, tuttavia, non esclude il diritto del Professionista ad essere remunerato per l'attività prestata, soccorrendo a tal fine la disciplina codicistica del contratto di mandato di cui agli artt. 1703 e s.s. c.c. ed in particolare l'art. 1709 c.c. rubricato “Presunzione di onerosità” secondo cui “il mandato si presume oneroso. La misura del compenso, se non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi;
in mancanza è determinata dal giudice”.
L'attività prestata dallo Studio in favore dei convenuti è stata puntualmente indicata nel ricorso monitorio e non è stata oggetto di specifica contestazione da parte degli stessi.
8 In particolare è consistita: nell'assistenza alle pratiche amministrative relative all'esequie di
[...]
nell'individuazione di un legale che curasse le richieste risarcitorie formulate in via Per_1 stragiudiziale e poi nell'assistenza giudiziale, sia in sede civile sia penale, e nel suo affiancamento per le questioni strettamente tecniche relative alla dinamica del sinistro, nella redazione della perizia relativa alla dinamica del sinistro prodotta in sede civile e penale, nella memoria di osservazioni alla relazione tecnica redatta dal perito nominato dal Pubblico Ministero, nel reperimento di nuovo legale per l'assistenza tecnica nel corso del giudizio di appello.
Oltre a ciò il creditore opposto ha allegato di aver svolto ulteriori attività ma a semplice spirito di cortesia per le quali non ha richiesto di essere remunerato (cfr. pagg. 2 e 3 del ricorso monitorio).
Il corrispettivo per i servizi resi, tenuto conto del numero delle attività espletate e della loro difficoltà, viene quantificato in € 11.950,00 oltre oneri di legge se dovuti per ciascun convenuto, ossia pari al 5% della somma liquidata ai genitori di alla Corte di Appello di Milano all'esito Per_1 del giudizio di secondo grado, pronuncia che, secondo quanto allegato dalle parti, dovrebbe essere divenuta irrevocabile nelle more del giudizio (cfr. sul punto il successivo paragrafo).
Tale somma è diretta a remunerare esclusivamente le attività svolte dallo Studio e pertanto è distinta dagli onorari spettanti ai legali che hanno assistito i mandanti i quali, così come liquidati dal giudice o previsti negli accordi transattivi, dovranno essere corrisposti dai mandanti ove eventualmente da loro percepiti.
4. La domanda riconvenzionale
Tenuto conto della declaratoria di nullità delle clausole contrattuali n.2 e 4, deve essere ora esaminata la domanda restitutoria articolata in via riconvenzionale dagli attori opponenti, richiesta formulata “per le causali di cui in narrativa” e quindi anche in ragione dell'eccepita invalidità delle clausole contrattuali.
Con riferimento agli importi riconosciuti a titolo risarcitorio, dall'esame della documentazione in atti emerge che:
- Nel corso della fase stragiudiziale ha corrisposto €100.000,00 a Controparte_7 ciascuno dei genitori della vittima ed €30.000,00 a ciascuna delle sorelle (cfr. pag. 9 sentenza di primo grado di cui al doc.3 fascicolo parte opposta). Gli l'importi riconosciuti a quanto a sono stati accreditati sul conto della madre il Parte_1 Parte_2
18.6.2014 (cfr. doc. 2 fascicolo di parte attrice);
9 - Nel corso del giudizio di primo grado ha riconosciuto ulteriori Controparte_7 somme ai congiunti: €37.500,00 a ciascuno genitore, €20.000,00 sia alla la sorella per CP_ sia ad ed € 23.640,00 in favore di ha CP_5 Pt_4 Controparte_9 contestualmente risarcito anche i nonni di per la somma complessiva di Persona_1
€37.500,00. Detti risarcimenti risultano provati dalle quitanze di pagamento nelle quali si dà atto altresì degli importi in precedenza riconosciuti. In particolare l'importo di € 95.280,00 è CP_ stato versato sul conto della sorella di cui € 20.280,00 sono stati corrisposti per l'attività prestata dall'Avv. Maria Di Lorenzo;
- All'esito del giudizio di primo grado, il pregiudizio patito dai genitori è stato liquidato in €
280.000,00 per ciascun genitore di cui € 142.500,00 ancora da corrispondersi tenuto conto delle somme già percepite in acconto. In favore delle sorelle di è stato liquidato il Per_1 minor importo di € 100.000,00, ciascuno di cui € 50.000,00 ancora da corrispondere (cfr. doc. 3 fascicolo di parte opposta);
- All'esito del giudizio di secondo grado la Corte di Appello di Milano ha ridotto il solo importo riconosciuto a titolo risarcitorio a beneficio dei genitori di e per l'effetto la Per_1 somma ancora dovuta è stata rideterminata in € 101.500,00 in luogo degli originari
142.500,00. Pertanto a ciascun genitore è stato complessivamente riconosciuto l'importo di
€ 230.000,00.
Quanto ai documenti fiscali emessi dallo Studio per l'attività prestata risulta che:
- Il 5.7.2018 sono state emesse le fatture n.26 1,2,3,4,5 intestate agli attori e alle di loro figlie.
Gli importi richiesti sono stati quantificati in € 13.500,00 oltre oneri (pari a € 17.128,00) per ciascun genitore ed € 5.000,00 oltre oneri (pari a € 6.344,00) per ciascuna delle tre sorelle
(cfr. doc.5 fascicolo di parte opposta);
- Il 4.9.2018 è stata emessa la fattura n. 26 intestata a per un importo netto di CP_4
€ 59.934,80 di cui € 35.048,00 per “spese legali omnia” ed € 17.250,00 per l'assistenza tecnica. Quest'ultima cifra è pari al 10% di € 172.500,00, ossia dell'importo riconosciuto da in favore di tutti i congiunti nel corso del giudizio di primo grado Controparte_7
(cfr. doc. 4 fascicolo di parte opposta);
Con riferimento infine ai pagamenti effettuati dai mandanti:
- il 24.6.2014, dopo aver ricevuto il primo acconto da Parte_2 Controparte_7 pari a € 100.000,00 per lei e per il marito, ha corrisposto la somma di € 37.574,80 (cfr. doc.
2 fascicolo di parte opponente);
10 - in data 11.9.2018 ha corrisposto la cifra di € 56.934,80 (cfr. doc. 3 CP_4 fascicolo di parte opponente).
Deve pertanto supporsi che le fatture n. 26 1,2,3,4,5 siano state emesse a seguito del pagamento effettuato da il 24.6.2014, avvenuto a breve distanza dal ricevimento del primo Parte_2 acconto da parte di tenuto anche conto che lo stesso creditore opposto nel Controparte_7 ricorso monitorio ha allegato che le fatture emesse in acconto sono state regolarmente saldate.
Il secondo pagamento risulta invece effettuato da e deve verosimilmente riferirsi CP_4 alla fattura n.26 del 4.9.2018.
Ciò considerato la domanda restitutoria articolata da non può trovare Parte_1 accoglimento dal momento che il predetto non ha effettuato nessun pagamento in favore dello
Studio.
Diversamente sussiste il diritto di a percepire un importo pari alla differenza tra la Parte_2 somma richiesta con le fatture n. 26 1 e 2 a titolo di corrispettivo dovuto in ragione degli acconti da lei percepiti anche per conto del marito e quello oggi liquidato in applicazione dell'art. 1709 c.c.
Detta somma viene quantificata in € 1.550,00 caduno al netto degli oneri di legge e quindi €
3.100,00 complessivi, sempre oltre oneri.
Tale importo deve essere restituito ex art. 2033 c.c. e ad esso si sommano gli interessi al tasso legale decorrenti dal giorno della notifica dell'atto di citazione in opposizione (6.10.2023), non potendosi ritenere sussistente la malafede dell'accipiens.
Sarà invece onere di richiedere la restituzione di eventuali importi pagati in CP_4 eccedenza in nome e per conto dei di lei genitori, in quanto solvens con riferimento al secondo pagamento.
5. Conclusioni
Le clausole n. 2 e 4 del contratto stipulato tra le parti il 6.6.2013 sono nulle ai sensi dell'art. 36 del
Codice del Consumo con riferimento agli artt. 34 e 35 del medesimo Testo Legislativo.
I decreti ingiuntivi opposti devono essere revocati, considerato che il creditore opposto ha già percepito il compenso per l'attività prestata che viene liquidato ai sensi dell'art. 1709 c.c. in €
11.950,00 al netto degli oneri di legge per ciascuna parte.
Tali importi sono distinti dai compensi spettanti ai legali che hanno prestato la propria attività professionale nell'interesse dei mandanti i quali, ove percepiti da quest'ultimi, andranno corrisposti.
11 ha diritto ad ottenere la restituzione di € 3.100,00 avendo corrisposto allo Parte_5
Studio, per lei e per il marito, una somma superiore a quella oggi liquidata.
Tenuto conto dell'accoglimento delle opposizioni e della domanda formulata in via riconvenzionale dagli attori opponenti, ancorché per un importo inferiore rispetto a quello domandato, le spese di lite vengono poste a carico del convenuto opposto in applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
Le predette vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri indicati nel D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato per effetto del D.M. 147/2022, con riferimento allo scaglione previsto per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 con riconoscimento di tutte le fasi e una riduzione pari al 50% per la fase istruttoria, in ragione delle attività processuali concretamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. DICHIARA la nullità delle clausole n. 2 e 4 del contratto stipulato il 6.6.2013 da
[...] quale titolare dello STUDIO PERITALE FORENSE L'EXPERTISE e da CP_1 Pt_2
e er le ragioni indicate in parte motiva;
[...] Parte_1
2. ACCOGLIE l'opposizione proposta da e e per Parte_2 Parte_1
l'effetto REVOCA i decreti ingiuntivi n. 508/2023 e 535/2023 emessi da questo Tribunale rispettivamente il 10.7.2023 e il 20.7.2023;
3. AN quale titolare dello STUDIO PERITALE FORENSE CP_1
L'EXPERTISE a restituire a la somma di € 3.100,00 al netto degli oneri di Parte_2 legge e oltre interessi al tasso legale con decorrenza dal 6.10.2023 sino al pagamento;
4. AN quale titolare dello STUDIO PERITALE FORENSE CP_1
L'EXPERTISE a rifondere a e e spese di lite, Parte_2 Parte_1 liquidate in, € 4.237,00 per compensi oltre al 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Varese, 14 settembre 2025
Il Giudice
Letizia CAJANI
12
R.G. 2452 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Letizia Cajani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili di primo grado iscritte al N. R.G. 2447/2023 e R.G. 2452/2023 promosse da
(C.F. nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F. ) nata a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 residenti in [...] e rappresentati e difesi dall'Avv. DOMENICO NITOPI presso il cui studio sito in Varese via Rossini n.1 sono elettivamente domiciliati, giuste procure in calce all'atto di citazione
ATTORI OPPONENTI
Nei confronti di quale titolare dello STUDIO PERITALE FORENSE L'EXPERTISE (C.F.: CP_1
P.I. ) con sede in Varese Viale dei Mille n.39, rappresentato e C.F._3 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Luca PALMISANO presso il cui studio sito in Varese P.zza XXVI Maggio n.4 è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
PER GLI ATTORI
Parte_1
Voglia l'Onorevole Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa e previa le declaratorie del caso (anche in punto di rigetto dell'eventuale istanza di provvisoria esecutorietà del decreto opposto, non ricorrendone i presupposti di legge) - in accoglimento della presente opposizione, così giudicare: 1) in rito, disporsi la riunione del presente giudizio di opposizione al giudizio promosso dalla
avverso il decreto ingiuntivo di Codesto Tribunale n.535/2023, del Parte_3
20.07.2023 (procedimento n.1298/2023 R.G.), notificato il 07.08.2023; 2) in via preliminare, revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto illegittimamente emesso per un credito incerto e inesigibile, con le conseguenze di legge in termini di spese di lite ed eventuali interessi di legge;
3) nel merito, rigettare la domanda di pagamento proposta dallo Studio opposto nei confronti di
, in quanto assolutamente infondata in fatto ed in diritto;
Parte_1
4) in via riconvenzionale, condannare lo Studio opposto al pagamento, in favore dell'opponente, per le causali di cui in narrativa, degli importi di €.3.718,42= ed €.20.467,68=, ovvero di quegli altri importi, maggiori o minori, che dovessero risultare dovuti in corso di causa, oltre interessi di legge dalla domanda al soddisfo. Ribadite le opposizioni alle richieste istruttorie di parte avversa. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge”; per Parte_2
“Voglia l'Onorevole Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa - e previa le declaratorie del caso (anche in punto di rigetto dell'eventuale istanza di provvisoria esecutorietà del decreto opposto, non ricorrendone i presupposti di legge) - in accoglimento della presente opposizione, così giudicare: 1) in rito, disporsi la riunione del presente giudizio di opposizione al giudizio promosso dal
avverso il decreto ingiuntivo di Codesto Tribunale n.508/2023, Controparte_2 del 10.07.2023 (procedimento n.1320/2023 R.G.), notificato il 07.08.2023;
2) in via preliminare, revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto illegittimamente emesso per un credito incerto e inesigibile, con le conseguenze di legge in termini di spese di lite ed eventuali interessi di legge;
3) nel merito, rigettare la domanda di pagamento proposta dallo Studio opposto nei confronti di
, in quanto assolutamente infondata in fatto ed in diritto;
4) in via riconvenzionale, Parte_2 condannare lo Studio opposto al pagamento, in favore dell'opponente, per le causali di cui in narrativa, degli importi di €.3.718,42= ed €.20.467,68=, ovvero di quegli altri importi, maggiori o minori, che dovessero risultare dovuti in corso di causa, oltre interessi di legge dalla domanda al soddisfo. Ribadite le opposizioni alle richieste istruttorie di parte avversa. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge”. PER PARTE CONVENUTA nel merito, in via principale: per tutto quanto esposto nei paragrafi I), II) e III) delle comparse di costituzione e risposta in data 12.12.2023, ritenere e dichiarare infondate sia in fatto che in diritto le opposizioni proposte nell'interesse delle parti opponenti e, per l'effetto, confermare i decreti ingiuntivi n. 508/23 e n. 535/23 con conseguente condanna del Sig. e della Parte_1
Sig.ra al pagamento, in favore dello Parte_2
, dell'importo di € 14.250,00 (oltre accessori di legge) Controparte_3 ciascuno, ovvero di quell'altro maggiore o minore ritenuto equo e giustizia in esito al giudizio;
nel merito, in via subordinata: per quanto dettagliatamente esposto nel paragrafo III) delle predette comparse di costituzione e risposta del 12.12.2023, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo 2 Sig. Giudice ritenesse che la base di calcolo per la quantificazione dei compensi dovuti in favore dell'opposto sia quella di € 101.500,00 liquidata al Sig. ed alla Sig.ra Parte_1 Pt_2
con la sentenza Corte d'Appello di Milano 20.9.2023, condannare entrambi gli opponenti al
[...] pagamento in favore dell'opposto dell'importo di € 10.150,00 (oltre accessori di legge) ciascuno, ovvero di quell'altro maggiore o minore ritenuto equo e di giustizia in esito al giudizio;
sempre nel merito: per i motivi esposti nel paragrafo IV) delle citate comparse di costituzione e risposta, rigettare integralmente le domande riconvenzionali formulate nell'interesse del Sig.
e della Sig.ra nonché, per l'effetto, dichiarare che nulla deve Parte_1 Parte_2 restituire lo nei confronti dei predetti opponenti. Controparte_3
Con vittoria di spese e competenze del giudizio. In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate con la memoria ex art. 171-ter, n.2, c.p.c. del 30-31.1.2024. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove avversarie.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. I fatti di causa in qualità di titolare dello Studio RI EN L'IS (di seguito, per brevità, CP_3 lo Studio) ha chiesto e ottenuto da questo Tribunale i decreti ingiuntivi n.508/2023 del 10.7.2023 e n.535/2023 del 20.7.2023 con i quali è stato ingiunto rispettivamente a e Parte_1 il pagamento dell'importo di € 14.500,00 ciascuno, oltre interessi e spese del Parte_2 procedimento monitorio, a titolo di saldo del corrispettivo pattuito con il contratto concluso il
6.6.2013.
A sostegno delle domande articolate il creditore ha allegato: di aver concluso un contratto con gli ingiunti nonché con e di loro figlie, per CP_4 Controparte_5 Controparte_6 effetto del quale si è impegnato a svolgere tutte le attività necessarie, tanto in sede stragiudiziale quanto, ove necessario, in sede contenziosa, al fine di far ottenere loro il risarcimento del danno patito a seguito del decesso del congiunto avvenuto il 5.6.2013 a causa di un Persona_1 sinistro stradale;
di aver pattuito un corrispettivo per detta attività pari al 10% oltre iva da calcolarsi sulle somme percepite a titolo risarcitorio, oltre al rimborso delle spese anticipate;
di aver maturato un credito nei confronti di e pari a € 28.000,00 oltre accessori di Parte_1 Parte_2 legge ciascuno ed € 10.000,00 rispetto ad ogni sorella di in ragione delle somme corrisposte Per_1 in via stragiudiziale da e di quelle liquidate dal giudice con la sentenza Controparte_7
n.971/2022 pronunciata all'esito del giudizio svoltosi avanti a questo Tribunale di cui al numero
R.G. 384/2017; che detti crediti sono stati estinti solamente parzialmente per effetto degli acconti
3 percepiti di cui alle fatture emesse nel luglio 2018 per un importo di € 13.500,00 più oneri per ogni genitore ed € 5.000,00 per ciascuna sorella.
Tanto quanto hanno proposto opposizione avverso il Parte_1 Parte_2 provvedimento monitorio a loro notificato contestando le domande ex adverso articolate sotto plurimi profili.
Gli opponenti hanno infatti eccepito: che non vi erano i presupposti per emettere l'ingiunzione, trattandosi di credito illiquido, dal momento che all'atto del deposito del ricorso era ancora pendente il giudizio di secondo grado avanti alla Corte di Appello di Milano che si è poi concluso con il riconoscimento di un importo minore rispetto a quello liquidato dal giudice di prime cure;
di aver versato un primo acconto pari a € 37.574,80 il 24.6.2014 per il quale non risulta emessa nessuna fattura nonché di € 56.934,80 a seguito della fattura emessa dallo Studio nel settembre
2018 in cui è stata inserita la voce di € 35.048,00 con causale “anticipazione legali omnia”, spese peraltro mai documentate;
di aver già corrisposto pertanto un importo superiore a quello spettante allo Studio in considerazione della minor somma riconosciuta a titolo risarcitorio all'esito del giudizio di secondo grado, tenuto anche conto che nel corrispettivo pattuito in percentuale devono ritenersi comprese anche le spese legali, non potendo essere considerate quali “anticipazioni” per le quali l'art. 4 del contratto prevede il separato rimborso.
Pertanto in via riconvenzionale hanno domandato la condanna dello Studio alla restituzione del maggior importo percepito che è stato quantificato, per ciascuno, in € 3.718,42 oltre a € 20.467,68 per spese legali.
Nel corso delle verifiche preliminari di cui all'art. 171 bis c.p.c., sono stati rimessi gli atti al
Presidente per la pronuncia sull'istanza di riunione dei procedimenti formulata dagli opponenti.
Con decreto del 20.12.2023 entrambi i giudizi sono stati assegnati allo stesso Giudice per poi essere riuniti con decreto del 26.12.2023.
Depositate le memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c., esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione delle parti, non concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e ritenuta la causa di natura documentale, è stata fissata udienza per la rimessione in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Precisate le conclusioni e depositati gli scritti conclusionali, assegnato il fascicolo alla scrivente, all'udienza del 10.7.2025 è stato trattenuto in decisione e viene oggi definito sulla scorta delle seguenti motivazioni.
4
2. Il quadro probatorio
Tenuto conto che parte convenuta opposta precisando le conclusioni ha reiterato le istanze istruttorie già articolate, deve essere confermata la valutazione del Giudice in precedenza assegnatario del fascicolo in ordine alla natura documentale della causa.
3. Il merito
Nel corso del giudizio le parti hanno a lungo dibattuto sulla corretta interpretazione delle clausole n.2 e 4 del contratto di cui è causa (cfr. doc.1 fascicolo di parte opposta).
Parte opponente ritiene infatti che nel corrispettivo parametrato al 10% delle somme percepite debbano essere incluse anche le spese legali, voci che invece per parte opposta rientrano nella previsione dell'art. 4 e pertanto sono oggetto di separato rimborso.
Esaminando il testo contrattuale emerge che:
- gli attori hanno conferito allo Studio un mandato esclusivo con rappresentanza avente ad oggetto il compimento di tutte le attività necessarie, sia in via giudiziale sia in via stragiudiziale ed anche mediante il ricorso a professionisti del settore quali medici ed avvocati, per ottenere il risarcimento del danno da loro patito in conseguenza della perdita del congiunto (cfr. artt. 1 e 6);
- i mandanti hanno riconosciuto allo il diritto di percepire un compenso per l'attività CP_3 prestata pari al 10% più iva da calcolarsi sulle somme liquidate in loro favore “al netto di somme eventualmente ed ulteriormente riconosciute a titolo di compensi direttamente dall'Assicurazione del responsabile del sinistro o dal danneggiante stesso a ” CP_3
(cfr. art. 2);
- lo Studio si è impegnato a non richiedere alcunché nell'ipotesi di mancata percezione del risarcimento (cfr. art. 3);
- i mandanti si sono obbligati a rimborsare allo le spese antipate nel loro interesse, CP_3 subordinando la restituzione all'effettiva percezione di tali importi dall'Assicurazione, dal danneggiante o al termine del mandato (cfr. art. 4);
Ciò posto, il Tribunale ritiene che le clausole contrattuali n. 2 e 4 siano nulle ai sensi dell'art. 36 del
D. L.vo 206 del 6.9.2005 (c.d. Codice del Consumo) per contrarietà a quanto disposto dagli artt. 34
e 35 del medesimo testo normativo.
Dal punto di vista processuale è bene evidenziare come detta nullità non costituisce una questione rilevata d'ufficio del giudice sulla quale è necessario instaurare il contraddittorio, essendo stata tale
5 invalidità eccepita dagli attori opponenti con la prima memoria integrativa di cui all'art. 171 ter
c.p.c., eccezione rispetto alla quale la controparte, pur potendo, non ha replicato puntualmente, salvo le concise osservazioni di cui agli scritti conclusionali.
Quanto al merito della questione, l'applicabilità del Codice del Consumo al caso in esame non pare in discussione, se considerato che gli opponenti si sono rivolti al convenuto per ottenere il ristoro del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale patito in seguito alla morte del congiunto e quindi per un fine esclusivamente personale.
Per meglio comprendere le ragioni poste a fondamento della dichiarazione di nullità, risulta utile richiamare la decisione n.25052/2014 con la quale l'Autorità Garante della Concorrenza e Del
Mercato (di seguito, per brevità, ), esaminando un modulo contrattuale predisposto da una CP_8
Società che offre i propri servizi di consulenza a tutti coloro che ritengono di aver subito un danno da “malasanità”, ha ritenuto vessatorie delle clausole aventi contenuto analogo a quelle di cui è causa.
Invero anche le clausole esaminate dall prevedevano il diritto del professionista ad ottenere CP_8 un compenso da daterminarsi in percentuale sul risarcimento percepito dal mandante oltre al rimborso dei costi sostenuti nel suo interesse e alle spese anticipate. Precisavano poi, a differenza della fattispecie in esame, che esulavano dal compenso spettante al professionista gli onorari riconosciuti al legale nominato, da corrispondersi separatamente.
La vessatorietà di tali clausole è stata pronunciata in quanto prive del grado minimo di chiarezza e trasparenza prescritto dall'art. 35 Codice del Consumo per essere idonee a consentire al consumatore di quantificare in maniera chiara e comprensibile il corrispettivo complessivamente dovuto alla controparte in caso di esito positivo della richiesta risarcitoria, circostanza che giustiifica l'estensione del giudizio di vessatorietà alle pattuizioni inerenti alla determinazione dell'oggetto del contratto e all'adeguatezza del corrispettivo, così come previsto dall'art. 34 secondo comma Codice del Consumo.
Al riguardo è bene ricordare che la disciplina a tutela del consumatore di cui agli artt. 33 e s.s.
Codice del Consumo prescinde dal tipo contrattuale prescelto dalle parti e dalla natura della prestazione oggetto del contratto, trovando applicazione sia in caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, che di contratto singolarmente predisposto.
Invero la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha più voilte ricordato che la ratio sottesa alla disciplina consumieristica relativa alle clausole vessatorie è da ravvisarsi nella necessità di
6 proteggere il c.d. “contraente debole”, essendo basata sul presupposto che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative che il livello di informazione, situazione questa che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte senza poter incidere sul contenuto delle stesse.
Se così è, ben si comprende il motivo per cui la dichiarazione di vessatorietà è preclusa ai sensi dell'art. 34 quarto e quinto comma, nell'ipotesi in cui il professionsita dia la prova che la clausola sia frutto di una effettiva trattativa, per tale intendendosi quella che presenta i caratteri dell'individualità, serietà ed effettiva atti a dimostrare l'esistenza in capo alla controparte di un effettivo potere di incidere sui termini dell'accordo (cfr. Cass. Civ.- 24262/2008 e Cass. Civ.
18785/2010).
Proprio per tali ragioni il principio di chiarezza, trasparenza e comprensibilità delle clausole contrattuali non concerne soltanto il piano formale e grammaticale ma deve essere inteso in senso estensivo, in modo che il consumatore possa valutare, sulla base di criteri precisi ed intellegibili, anche le conseguenze economiche che gli derivano dall'adesione al contratto” (Corte di Giustizia, sentenze 30.5.13 in causa C-488/11, 14.6.12 in causa C- 618/10, 21.2.13 in causa C-472/11, 30.4.14 in causa C-26/13).
Orbene applicando le coordinate ermeneutiche sopra ricordate al caso in esame e ritenute pienamente condivisibili le argomentazioni dell' poste a fondamento della sua decisione, la CP_8 clausola n. 2 del contratto sottoscritto dalle parti il 6.6.2013 deve essere dichiarata vessatoria per contrasto con gli artt. 33 e 34 del Codice del Consumo, trattandosi di clausola irrimediabilmente oscura ed ambigua, pertanto non pienamente comprensibile dal consumatore.
In particolare:
- Laddove fa riferimento all'importo pari al 10% più IVA da calcolarsi sulle somme
“liquidate ai Mandanti dall'Assicurazione, del responsabile del sinistro o liquidate dal danneggiante stesso” non chiarisce se il calcolo deve essere effettuato sulla base delle somme liquidate dal giudice oppure su quelle riconosciute stragiudizialmente o in via transattiva;
- la clausola non chiarisce se l'obbligo dei mandanti di corrispondere al mandatario detto compenso sorge soltanto con il materiale incasso da parte dei primi del risarcimento del danno oppure con la sottoscrizione della transazione o con la pubblicazione della sentenza che le riconosce e le quantifica;
7 - la clausola non precisa poi se l'obbligo del mandante di corrispondere al mandatario detto compenso, qualora il risarcimento sia ottenuto per via giudiziale, sorge soltanto al momento del passaggio in giudicato della sentenza ovvero anche per effetto di una sentenza non definitiva e – in questa seconda ipotesi – se ed in che termini il compenso medesimo debba essere restituito dal mandatario ai mandanti, nella ipotesi di successiva riforma, totale o parziale, di quella sentenza di condanna emessa in favore dei mandanti, proprio come avvenuto nel caso in esame;
Anche la successiva clausola n.4 secondo cui “ le spese anticipate dall' per conto del CP_3 mandante verranno da questo rimborsate alla mandataria al momento del pagamento delle stesse da parte dell'Assicurazione e/o del Responsabile del sinistro e/o al termine del mandato” presenta i caratteri della vessatorietà in quanto parimenti ambigua e lacunosa dal momento che non indica né la natura, né la tipologia, né un limite alla misura delle spese in questione e non condiziona l'obbligo di rimborso a carico del mandante ad una previa verifica ed autorizzazione delle spese medesime da parte dello stesso.
Non è poi chiaro se nella nozione di “spese anticipate” debbano essere inclusi anche i compensi spettanti ai legali intervenuti per conto del mandante e se quindi i predetti debbano essere oggetto di separato rimborso da parte del medesimo.
Come più volte evidenziato, una tale genericità ed oscurità delle clausole in esame si traduce nella assoluta non predeterminabilità dei costi e delle spese in questione i quali, potrebbero ricomprendere anche i costi inerenti alla stessa attività d'impresa del professionista - come sottolineato dalla AGCM - costi e spese che quindi – in ipotesi - sommandosi al corrispettivo calcolato come 10% delle somme complessivamente ottenute, potrebbe di fatto far lievitare in modo non predeterminabile il costo complessivo dell'operazione negoziale.
Il carattere vessatorio delle clausole in questione ne determina la loro nullità ai sensi dell'art. 36 del
Codice del Consumo, circostanza che, tuttavia, non esclude il diritto del Professionista ad essere remunerato per l'attività prestata, soccorrendo a tal fine la disciplina codicistica del contratto di mandato di cui agli artt. 1703 e s.s. c.c. ed in particolare l'art. 1709 c.c. rubricato “Presunzione di onerosità” secondo cui “il mandato si presume oneroso. La misura del compenso, se non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi;
in mancanza è determinata dal giudice”.
L'attività prestata dallo Studio in favore dei convenuti è stata puntualmente indicata nel ricorso monitorio e non è stata oggetto di specifica contestazione da parte degli stessi.
8 In particolare è consistita: nell'assistenza alle pratiche amministrative relative all'esequie di
[...]
nell'individuazione di un legale che curasse le richieste risarcitorie formulate in via Per_1 stragiudiziale e poi nell'assistenza giudiziale, sia in sede civile sia penale, e nel suo affiancamento per le questioni strettamente tecniche relative alla dinamica del sinistro, nella redazione della perizia relativa alla dinamica del sinistro prodotta in sede civile e penale, nella memoria di osservazioni alla relazione tecnica redatta dal perito nominato dal Pubblico Ministero, nel reperimento di nuovo legale per l'assistenza tecnica nel corso del giudizio di appello.
Oltre a ciò il creditore opposto ha allegato di aver svolto ulteriori attività ma a semplice spirito di cortesia per le quali non ha richiesto di essere remunerato (cfr. pagg. 2 e 3 del ricorso monitorio).
Il corrispettivo per i servizi resi, tenuto conto del numero delle attività espletate e della loro difficoltà, viene quantificato in € 11.950,00 oltre oneri di legge se dovuti per ciascun convenuto, ossia pari al 5% della somma liquidata ai genitori di alla Corte di Appello di Milano all'esito Per_1 del giudizio di secondo grado, pronuncia che, secondo quanto allegato dalle parti, dovrebbe essere divenuta irrevocabile nelle more del giudizio (cfr. sul punto il successivo paragrafo).
Tale somma è diretta a remunerare esclusivamente le attività svolte dallo Studio e pertanto è distinta dagli onorari spettanti ai legali che hanno assistito i mandanti i quali, così come liquidati dal giudice o previsti negli accordi transattivi, dovranno essere corrisposti dai mandanti ove eventualmente da loro percepiti.
4. La domanda riconvenzionale
Tenuto conto della declaratoria di nullità delle clausole contrattuali n.2 e 4, deve essere ora esaminata la domanda restitutoria articolata in via riconvenzionale dagli attori opponenti, richiesta formulata “per le causali di cui in narrativa” e quindi anche in ragione dell'eccepita invalidità delle clausole contrattuali.
Con riferimento agli importi riconosciuti a titolo risarcitorio, dall'esame della documentazione in atti emerge che:
- Nel corso della fase stragiudiziale ha corrisposto €100.000,00 a Controparte_7 ciascuno dei genitori della vittima ed €30.000,00 a ciascuna delle sorelle (cfr. pag. 9 sentenza di primo grado di cui al doc.3 fascicolo parte opposta). Gli l'importi riconosciuti a quanto a sono stati accreditati sul conto della madre il Parte_1 Parte_2
18.6.2014 (cfr. doc. 2 fascicolo di parte attrice);
9 - Nel corso del giudizio di primo grado ha riconosciuto ulteriori Controparte_7 somme ai congiunti: €37.500,00 a ciascuno genitore, €20.000,00 sia alla la sorella per CP_ sia ad ed € 23.640,00 in favore di ha CP_5 Pt_4 Controparte_9 contestualmente risarcito anche i nonni di per la somma complessiva di Persona_1
€37.500,00. Detti risarcimenti risultano provati dalle quitanze di pagamento nelle quali si dà atto altresì degli importi in precedenza riconosciuti. In particolare l'importo di € 95.280,00 è CP_ stato versato sul conto della sorella di cui € 20.280,00 sono stati corrisposti per l'attività prestata dall'Avv. Maria Di Lorenzo;
- All'esito del giudizio di primo grado, il pregiudizio patito dai genitori è stato liquidato in €
280.000,00 per ciascun genitore di cui € 142.500,00 ancora da corrispondersi tenuto conto delle somme già percepite in acconto. In favore delle sorelle di è stato liquidato il Per_1 minor importo di € 100.000,00, ciascuno di cui € 50.000,00 ancora da corrispondere (cfr. doc. 3 fascicolo di parte opposta);
- All'esito del giudizio di secondo grado la Corte di Appello di Milano ha ridotto il solo importo riconosciuto a titolo risarcitorio a beneficio dei genitori di e per l'effetto la Per_1 somma ancora dovuta è stata rideterminata in € 101.500,00 in luogo degli originari
142.500,00. Pertanto a ciascun genitore è stato complessivamente riconosciuto l'importo di
€ 230.000,00.
Quanto ai documenti fiscali emessi dallo Studio per l'attività prestata risulta che:
- Il 5.7.2018 sono state emesse le fatture n.26 1,2,3,4,5 intestate agli attori e alle di loro figlie.
Gli importi richiesti sono stati quantificati in € 13.500,00 oltre oneri (pari a € 17.128,00) per ciascun genitore ed € 5.000,00 oltre oneri (pari a € 6.344,00) per ciascuna delle tre sorelle
(cfr. doc.5 fascicolo di parte opposta);
- Il 4.9.2018 è stata emessa la fattura n. 26 intestata a per un importo netto di CP_4
€ 59.934,80 di cui € 35.048,00 per “spese legali omnia” ed € 17.250,00 per l'assistenza tecnica. Quest'ultima cifra è pari al 10% di € 172.500,00, ossia dell'importo riconosciuto da in favore di tutti i congiunti nel corso del giudizio di primo grado Controparte_7
(cfr. doc. 4 fascicolo di parte opposta);
Con riferimento infine ai pagamenti effettuati dai mandanti:
- il 24.6.2014, dopo aver ricevuto il primo acconto da Parte_2 Controparte_7 pari a € 100.000,00 per lei e per il marito, ha corrisposto la somma di € 37.574,80 (cfr. doc.
2 fascicolo di parte opponente);
10 - in data 11.9.2018 ha corrisposto la cifra di € 56.934,80 (cfr. doc. 3 CP_4 fascicolo di parte opponente).
Deve pertanto supporsi che le fatture n. 26 1,2,3,4,5 siano state emesse a seguito del pagamento effettuato da il 24.6.2014, avvenuto a breve distanza dal ricevimento del primo Parte_2 acconto da parte di tenuto anche conto che lo stesso creditore opposto nel Controparte_7 ricorso monitorio ha allegato che le fatture emesse in acconto sono state regolarmente saldate.
Il secondo pagamento risulta invece effettuato da e deve verosimilmente riferirsi CP_4 alla fattura n.26 del 4.9.2018.
Ciò considerato la domanda restitutoria articolata da non può trovare Parte_1 accoglimento dal momento che il predetto non ha effettuato nessun pagamento in favore dello
Studio.
Diversamente sussiste il diritto di a percepire un importo pari alla differenza tra la Parte_2 somma richiesta con le fatture n. 26 1 e 2 a titolo di corrispettivo dovuto in ragione degli acconti da lei percepiti anche per conto del marito e quello oggi liquidato in applicazione dell'art. 1709 c.c.
Detta somma viene quantificata in € 1.550,00 caduno al netto degli oneri di legge e quindi €
3.100,00 complessivi, sempre oltre oneri.
Tale importo deve essere restituito ex art. 2033 c.c. e ad esso si sommano gli interessi al tasso legale decorrenti dal giorno della notifica dell'atto di citazione in opposizione (6.10.2023), non potendosi ritenere sussistente la malafede dell'accipiens.
Sarà invece onere di richiedere la restituzione di eventuali importi pagati in CP_4 eccedenza in nome e per conto dei di lei genitori, in quanto solvens con riferimento al secondo pagamento.
5. Conclusioni
Le clausole n. 2 e 4 del contratto stipulato tra le parti il 6.6.2013 sono nulle ai sensi dell'art. 36 del
Codice del Consumo con riferimento agli artt. 34 e 35 del medesimo Testo Legislativo.
I decreti ingiuntivi opposti devono essere revocati, considerato che il creditore opposto ha già percepito il compenso per l'attività prestata che viene liquidato ai sensi dell'art. 1709 c.c. in €
11.950,00 al netto degli oneri di legge per ciascuna parte.
Tali importi sono distinti dai compensi spettanti ai legali che hanno prestato la propria attività professionale nell'interesse dei mandanti i quali, ove percepiti da quest'ultimi, andranno corrisposti.
11 ha diritto ad ottenere la restituzione di € 3.100,00 avendo corrisposto allo Parte_5
Studio, per lei e per il marito, una somma superiore a quella oggi liquidata.
Tenuto conto dell'accoglimento delle opposizioni e della domanda formulata in via riconvenzionale dagli attori opponenti, ancorché per un importo inferiore rispetto a quello domandato, le spese di lite vengono poste a carico del convenuto opposto in applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
Le predette vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri indicati nel D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato per effetto del D.M. 147/2022, con riferimento allo scaglione previsto per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 con riconoscimento di tutte le fasi e una riduzione pari al 50% per la fase istruttoria, in ragione delle attività processuali concretamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. DICHIARA la nullità delle clausole n. 2 e 4 del contratto stipulato il 6.6.2013 da
[...] quale titolare dello STUDIO PERITALE FORENSE L'EXPERTISE e da CP_1 Pt_2
e er le ragioni indicate in parte motiva;
[...] Parte_1
2. ACCOGLIE l'opposizione proposta da e e per Parte_2 Parte_1
l'effetto REVOCA i decreti ingiuntivi n. 508/2023 e 535/2023 emessi da questo Tribunale rispettivamente il 10.7.2023 e il 20.7.2023;
3. AN quale titolare dello STUDIO PERITALE FORENSE CP_1
L'EXPERTISE a restituire a la somma di € 3.100,00 al netto degli oneri di Parte_2 legge e oltre interessi al tasso legale con decorrenza dal 6.10.2023 sino al pagamento;
4. AN quale titolare dello STUDIO PERITALE FORENSE CP_1
L'EXPERTISE a rifondere a e e spese di lite, Parte_2 Parte_1 liquidate in, € 4.237,00 per compensi oltre al 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Varese, 14 settembre 2025
Il Giudice
Letizia CAJANI
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