Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/05/2025, n. 1584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1584 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
n. 1503/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Donatella
Cennamo ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1503/2020 r.g.a.c., riservata in decisione all'udienza del 18.02.2025, con assegnazione alle parti dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 12.05.2025, vertente
TRA
(C.F.: ,), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, dall' avvocato Achille
Pascià, presso il cui studio elettivamente domicilia in San Giuseppe Vesuviano, alla
Via Scudieri n. 185;
- APPELLANTE -
CONTRO
(P.I: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio
Angelo Iervolino ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in
Napoli, alla via A. Depretis, n. 19;
- APPELLATA –
E
Procedimento N.1503/2020 R.G. – Sentenza - Pag. 1
- APPELLATA CONTUMACE –
oggetto: appello avverso sentenza resa dal Giudice di Pace di Sant'Anastasia n.
94/2020;
conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 18.02.2025.
Svolgimento del processo.
1. ha tempestivamente appellato la sentenza n. 94/2020, Parte_1
pronunciata dal Giudice di Pace di Sant'Anastasia e notificata ai fini della decorrenza dei termini brevi per proporre gravame ex art. 325 c.p.c. in data 24 gennaio 2020, con la quale era stata rigettata la domanda proposta da esso istante e da nelle rispettive qualità di conducente e proprietari del Controparte_2
ciclomotore, nei confronti della compagnia assicurativa del mezzo
[...]
e quale proprietaria del veicolo Fiat Punto Tg. Controparte_1 Parte_2
CL935YP, per conseguire la condanna di dette parti al risarcimento dei danni (fisici uno e materiali l'altro) subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data
26.06.2013 alle ore 12:30 circa, allorquando, mentre percorreva a bordo dello scooter Piaggio tg. DH4833 via Napoli in Somma Vesuviana, fu tamponato dalla
Fiat Punto CL935YP che proveniva da tergo.
1.1 Nel motivare la sentenza, in questa sede impugnata, il primo Giudice aveva ritenuto non provata, per un verso, la proprietà del mezzo in capo al e, per CP_2
alto verso, la verificazione del sinistro e, pertanto, aveva condannato gli attori al pagamento delle spese di lite, ponendo a solo carico del quelle della Parte_1
espletata ctu medica.
1.2. A fondamento dell'interposto gravame, l'appellante ha dedotto l'erroneità della pronuncia, denunciando la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. con argomentate motivazioni di fatto e di diritto ed ha insistito, per l'accertamento dell'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Fiat Punto CL935YP, di proprietà di
, nella causazione del sinistro e per la condanna dello stesso in solido Parte_2
con la al risarcimento dei danni biologici subiti, vinte Controparte_1
le spese del doppio grado del giudizio con distrazione.
Procedimento N.1503/2020 R.G. – Sentenza - Pag. 2 2. A mezzo di comparsa di costituzione, ha resistito al gravame
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., (in prosieguo, per Controparte_1
brevità contestando l'ammissibilità e la procedibilità della domanda e, CP_1
nel merito, la fondatezza della stessa ed ha insistito per il rigetto con conseguente conferma della sentenza di primo grado, vinte le spese del grado di appello.
3. Dichiarata la contumacia di all'udienza del 02 marzo 2021, Parte_2
acquisito il fascicolo del primo grado del giudizio, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata immediatamente spedita per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 8 novembre 2022, a seguito di un duplice rinvio, la causa è stata fissata per l'udienza di precisazione conclusioni il 18 febbraio 2025. Indi, sulle conclusioni rassegnate in via definitiva dai procuratori costituiti a mezzo dell'autorizzato scambio di note scritte, è stata riservata a sentenza con concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali, così giungendo alla decisione del Tribunale.
Motivi della decisione.
1. In via preliminare, sotto il profilo dell'ammissibilità, giova osservare che, il presente giudizio è stato introdotto in epoca successiva alla modifica apportata all'art. 342 c.p.c. dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7, agosto 2012, n. 134 e che esso supera il vaglio di ammissibilità essendo l'atto di gravame conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c. contenendo i requisiti richiesti dalla nuova formulazione della norma innanzi richiamata (cfr. Cass.
SS.UU. n. 27199/2017).
Premesso che detta norma dispone che l'atto con cui si propone l'appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione, va osservato che, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che poiché l'appello è un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi
“prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente
Procedimento N.1503/2020 R.G. – Sentenza - Pag. 3 precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (cfr. Cassazione civile sez.
I, 08/09/2023, n.26151).
Nel caso di specie dalla lettura della citazione in appello si evince in maniera accettabilmente chiara che oggetto di censura è la statuizione del giudice di pace che ha rigettato la domanda per non aver ritenuto provata la verificazione del sinistro.
2. Nel merito, l'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Con due motivi di doglianza, l'istante ha censurato l'apprezzamento delle risultanze istruttorie operato dal Giudice di prime cure, che per tali ragioni verranno analizzate contestualmente.
In particolare, l'appellante lamenta che il primo giudice non avrebbe valutato correttamente le risultanze istruttorie in quanto ha ritenuto inattendibile il teste in virtù di una prospettazione fattuale non conforme al criterio del id quod prelumque accidit e nello specifico “a seguito del tamponamento il motociclo a bordo del quale si trovava il conducente ed una trasportata, cadeva al suolo sul lato destro unitamente alla persona trasportata, mentre il conducente inverosimilmente sarebbe invece caduto al suolo sul lato sinistro riportando lesioni alla spalla e piede sinistro”. Inoltre, lo stesso non avrebbe aderito neanche alle conclusioni cui era giunto il Consulente tecnico Dott. , concludendo per la mancata CP_3
prova dell'esistenza del nesso causale tra le lesioni lamentate e il sinistro, visto il coinvolgimento del in plurimi sinistri che avevano visto coinvolto il Parte_1
medesimo distretto corporeo.
Mette conto evidenziare che laddove la prova sia libera, cioè non sia predeterminata la sua valutazione ad opera della legge, il giudice valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento, così come disposto dall' art. 116 c.p.c.
Il giudice è libero di trarre il proprio convincimento da parametri diversi, di cui l'espressione "prudente apprezzamento" adoperata dal legislatore rappresenta la sintesi.
In particolare, nella valutazione della prova testimoniale il giudice, per pervenire ad un proprio convincimento sul fatto controverso, deve valutare l'attendibilità del teste, cioè, considerare sia elementi di ordine soggettivo (es. qualità personali del
Procedimento N.1503/2020 R.G. – Sentenza - Pag. 4 teste), sia elementi che attengono al contenuto delle dichiarazioni rese (precisione nell'esposizione, presenza o meno di contraddizioni ecc.).
Orbene, pur non ritenendo inverosimile la dinamica del sinistro così come narrata dal teste -secondo cui il conducente sarebbe caduto al lato Testimone_1
opposto rispetto al motorino-, questo Giudice ritiene che, in ogni caso, egli non abbia reso una dichiarazione convincente, tale da non superare il vaglio di attendibilità intrinseca.
Infatti, da un'approfondita lettura del verbale dell'udienza del 03.05.2017 in cui è riportata la testimonianza resa da quest'ultimo, talaltro unico teste escusso, emergono molteplici elementi di contraddittorietà. In primo luogo, non si comprende come abbia fatto il teste, con la presenza del casco, a riconoscere l'età del conducente. In secondo luogo, ha descritto con dovizia di particolari i soli danni riportati dal motociclo attoreo, non facendo alcun riferimento ai danni riportati dalla
Fiat Punto a seguito dell'impatto, limitandosi ad indicare genericamente il punto di collisione: “La Fiat Punto tamponava il motociclo con la propria parte anteriore centrale”. A destare ancora più dubbi è la circostanza che la dichiarazione resa dal teste si è dimostrata ancor più dettagliata di quella prospettata dall'attore nei propri scritti, aggiungendo elementi essenziali per la ricostruzione del sinistro, che certamente sarebbero dovuti entrare nel processo al massimo con la prima udienza ex art 320 c.p.c..
A fronte di un quadro probatorio così poco tranquillizzante, l'odierno appellante non ha fornito alcun elemento idoneo ad escludere che le lesioni lamentate derivino da pregressi eventi sinistrosi -che hanno visto coinvolti i medesimi distretti corporei-, non essendo a tal fin sufficiente un mero giudizio di compatibilità del nesso causale tra evento e danno reso dal CTU dott. . CP_3
Dunque, il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto non provata la derivazione causale delle lesioni lamentate al sinistro per cui è causa.
Donde, non potendosi ritenere provato lo stesso verificarsi dell'evento, non può che essere riconfermata la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria formulata dal con riferimento alle lesioni personali assuntamente patite, con Parte_1
conseguente respingimento del gravame ed integrale convalida della sentenza impugnata.
Procedimento N.1503/2020 R.G. – Sentenza - Pag. 5 4. Il rigetto nel merito dell'appello rende superflua qualsiasi statuizione sulla necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti di Controparte_2
litisconsorte processuale necessario per avere egli partecipato al giudizio di primo grado (cfr. in tal senso tra le tante Cass. n. 25082/2020, n. 27732/2019; Cass. n.
5804/2017).
5. Le spese seguono la integrale soccombenza della parte appellante (art. 91 c.p.c.), che va condannata a rifondere quelle sostenute dall'appellato
[...]
liquidate in applicazione dei parametri minimi, ritenuti nella Controparte_1
specie congrui in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate e dell'attività in concreto svolta, previsti dal D.M. 55/2014 nella versione aggiornata dal D.M. 147/2022, ivi inclusa per il presente grado la fase di trattazione sempre dovuta (cfr. Cass. n. 29857/2023, n. 37994/2022, n. 14483/2021, n.
21743/2019 e n. 31559/2019 che affermano che “Nel giudizio di appello, la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.”).
5.1. Nulla per le spese nel rapporto tra l'appellante e l'appellata , non Parte_2
avendo la stessa svolto attività difensiva in questa sede.
4.2. Poiché l'appello è stato introdotto in epoca successiva al 30 gennaio 2013 ed è stato integralmente rigettato, sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., e , e per Controparte_1 Parte_2
l'effetto, conferma la sentenza n. 94/2020 del Giudice di Pace di Sant'Anastasia;
- condanna a rifondere nei confronti di Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., le spese del presente grado del
[...]
giudizio liquidate in euro 2.540,00, per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e iva se dovuta come per legge.
Procedimento N.1503/2020 R.G. – Sentenza - Pag.
6 - nulla per le spese nel rapporto tra l'appellane e l'appellata contumace.
Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228 del 2012.
Nola, 22.05.2025
Il Giudice
dott. ssa Donatella Cennamo
Procedimento N.1503/2020 R.G. – Sentenza - Pag. 7