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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/04/2025, n. 1220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1220 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Taranto in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dr.ssa
Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa promossa da
Parte_1
Con l'Avv. D'ettorre ricorrente
Contro
Controparte_1
Con gli Avv. Schiavone e Svezia
resistente
Oggetto: differenze retributive
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 27.12.23 la parte ricorrente, premesso di aver lavorato per la resistente quale pizzaiolo dal22.4.23 al 30.9.23, chiedeva condannarsi la stessa ad erogare tfr e tredicesima, oltre ad € 5000,00 per l'attività di fornaio.
La resistente si costituiva negando la fondatezza della pretesa attorea e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
La domanda attorea spiegata nel ricorso è quella per il pagamento di differenze retributive a titolo di tfr e tredicesima, che tuttavia risultano regolarmente corrisposte dalla parte resistente, ovviamente nella misura ritenuta dovuta sulla scorta dell'inquadramento contrattuale dello stesso, ccnl pubblici esercizi liv 4 pizzaiolo. Il ricorrente chiede tuttavia anche le differenze retributive per l'attività di fornaio, attività che però non si comprende bene in cosa sia consistita, non facendosi riferimento nel ricorso ad alcuna norma contrattuale ed ad alcuna declaratoria contrattuale, che lasci anche solo immaginare da dove possano scaturire le differenze retributive richieste, al cui pagamento si chiede la condanna senza un previo accertamento dello svolgimento delle mansioni dedotte.
Lo svolgimento di lavoro straordinario non viene né dedotto né viene chiesta la condanna al pagamento a tale titolo delle predette differenze retributive, specificamente ricondotte alla attività di fornaio, sicchè la domanda non può trovare accoglimento per come formulata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1000,00, oltre iva e cpa.
Taranto, 28.4.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Taranto in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dr.ssa
Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa promossa da
Parte_1
Con l'Avv. D'ettorre ricorrente
Contro
Controparte_1
Con gli Avv. Schiavone e Svezia
resistente
Oggetto: differenze retributive
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 27.12.23 la parte ricorrente, premesso di aver lavorato per la resistente quale pizzaiolo dal22.4.23 al 30.9.23, chiedeva condannarsi la stessa ad erogare tfr e tredicesima, oltre ad € 5000,00 per l'attività di fornaio.
La resistente si costituiva negando la fondatezza della pretesa attorea e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
La domanda attorea spiegata nel ricorso è quella per il pagamento di differenze retributive a titolo di tfr e tredicesima, che tuttavia risultano regolarmente corrisposte dalla parte resistente, ovviamente nella misura ritenuta dovuta sulla scorta dell'inquadramento contrattuale dello stesso, ccnl pubblici esercizi liv 4 pizzaiolo. Il ricorrente chiede tuttavia anche le differenze retributive per l'attività di fornaio, attività che però non si comprende bene in cosa sia consistita, non facendosi riferimento nel ricorso ad alcuna norma contrattuale ed ad alcuna declaratoria contrattuale, che lasci anche solo immaginare da dove possano scaturire le differenze retributive richieste, al cui pagamento si chiede la condanna senza un previo accertamento dello svolgimento delle mansioni dedotte.
Lo svolgimento di lavoro straordinario non viene né dedotto né viene chiesta la condanna al pagamento a tale titolo delle predette differenze retributive, specificamente ricondotte alla attività di fornaio, sicchè la domanda non può trovare accoglimento per come formulata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1000,00, oltre iva e cpa.
Taranto, 28.4.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE