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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/11/2025, n. 5090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5090 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 53 DELLA L. 133/08
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8388/2025 R.G. promossa da: on l'avv. VALLEFUOCO VALERIO e con gli avv. e Parte_1
contro
:
con l'avv. SANTANOCETO CATERINA ANGELA e gli avv. e CP_1
OGGETTO: diritto al rimborso di indebito versamento contributivo.
Il Giudice rilevato che ha dedotto che, con provvedimento datato Parte_1 17.04.2024 l ha provveduto alla cancellazione d'ufficio, con effetto dal 19.09.2014 CP_1
(doc. 5 ric.), della propria posizione dalla Gestione Commercianti e che, conseguentemente, risulterebbero indebiti i contributi versati successivamente al 18.09.2014 nella stessa.
Per questo motivo, nelle conclusioni, ha domandato la restituzione di tale indebito per euro 28.270,81, con accessori e vittoria di spese di lite.
L'ente ha riconosciuto, con la memoria di costituzione, la fondatezza delle ragioni attoree e il diritto al rimborso per euro 29.186,62 (cfr. il verbale);
Per tal motivo, entrambe le parti hanno domandato la cessazione della materia del contendere (cfr. il verbale di causa);
Pertanto, per quanto sopra, nella presente causa, il Giudice è chiamato a pronunciarsi solo sulle spese della lite, essendo stato dato atto dalle parti della cessazione della materia del contendere. In tale senso, è da osservarsi che la parte ricorrente, nelle more del giudizio, si è vista riconoscere dall'Ente pubblico convenuto la pretesa per cui aveva azionato il giudizio e, conseguentemente - considerata la cessazione della materia del contendere, sulla scorta del principio della “soccombenza virtuale” applicato ai fini della ripartizione delle spese legali -
pagina 1 di 2 bisogna rilevare come la domanda proposta dalla parte attrice meritasse accoglimento, in quanto riconosciuta dallo stesso Ente convenuto e che si deve pertanto condannare l al CP_1 pagamento delle spese legali a nella somma Parte_1 indicata in dispositivo, calcolata anche considerando il buon comportamento processuale dell'ente, con compensazione parziale per 1/3 già operata;
P.Q.M.
In ordine alle domande attrici, preso atto del diritto del ricorrente alla restituzione di euro 29.186,62 e, dichiara cessata la materia del contendere, condanna l a versare a CP_1 le spese di lite per la somma di euro 2000, oltre Parte_1
15% per spese forfettarie e oltre Iva e cpa, già operata la compensazione per 1/3, con distrazione a favore del difensore anticipatario.
Milano, 20.11.25
Il Giudice dott. N. Di Leo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 53 DELLA L. 133/08
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8388/2025 R.G. promossa da: on l'avv. VALLEFUOCO VALERIO e con gli avv. e Parte_1
contro
:
con l'avv. SANTANOCETO CATERINA ANGELA e gli avv. e CP_1
OGGETTO: diritto al rimborso di indebito versamento contributivo.
Il Giudice rilevato che ha dedotto che, con provvedimento datato Parte_1 17.04.2024 l ha provveduto alla cancellazione d'ufficio, con effetto dal 19.09.2014 CP_1
(doc. 5 ric.), della propria posizione dalla Gestione Commercianti e che, conseguentemente, risulterebbero indebiti i contributi versati successivamente al 18.09.2014 nella stessa.
Per questo motivo, nelle conclusioni, ha domandato la restituzione di tale indebito per euro 28.270,81, con accessori e vittoria di spese di lite.
L'ente ha riconosciuto, con la memoria di costituzione, la fondatezza delle ragioni attoree e il diritto al rimborso per euro 29.186,62 (cfr. il verbale);
Per tal motivo, entrambe le parti hanno domandato la cessazione della materia del contendere (cfr. il verbale di causa);
Pertanto, per quanto sopra, nella presente causa, il Giudice è chiamato a pronunciarsi solo sulle spese della lite, essendo stato dato atto dalle parti della cessazione della materia del contendere. In tale senso, è da osservarsi che la parte ricorrente, nelle more del giudizio, si è vista riconoscere dall'Ente pubblico convenuto la pretesa per cui aveva azionato il giudizio e, conseguentemente - considerata la cessazione della materia del contendere, sulla scorta del principio della “soccombenza virtuale” applicato ai fini della ripartizione delle spese legali -
pagina 1 di 2 bisogna rilevare come la domanda proposta dalla parte attrice meritasse accoglimento, in quanto riconosciuta dallo stesso Ente convenuto e che si deve pertanto condannare l al CP_1 pagamento delle spese legali a nella somma Parte_1 indicata in dispositivo, calcolata anche considerando il buon comportamento processuale dell'ente, con compensazione parziale per 1/3 già operata;
P.Q.M.
In ordine alle domande attrici, preso atto del diritto del ricorrente alla restituzione di euro 29.186,62 e, dichiara cessata la materia del contendere, condanna l a versare a CP_1 le spese di lite per la somma di euro 2000, oltre Parte_1
15% per spese forfettarie e oltre Iva e cpa, già operata la compensazione per 1/3, con distrazione a favore del difensore anticipatario.
Milano, 20.11.25
Il Giudice dott. N. Di Leo
pagina 2 di 2