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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/09/2025, n. 4038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4038 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18882/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18882/2023 promossa da:
, nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Parte_1
MUSOLINO NIVES e dell'avv. DAMMIANO DOMENICO che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CP_1
VIGGIANO URSULA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da memoria del 20/09/2024, con rinuncia alla domanda di contributo economico in suo favore):
“CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
Respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione;
Previe le declaratorie di rito;
pagina 1 di 8 → PRONUNCIARE la separazione personale dei coniugi;
→ DISPORRE l'affidamento condiviso della figlia minorenne , con residenza presso il padre. Per_1
→ Disporre che la madre possa vedere la figlia due volte a settimana alla presenza di un educatore del
Servizio Sociale sino allo stabilizzarsi delle sue condizioni di salute, momento in cui la madre sarà ritenuta idonea a frequentare liberamente la figlia secondo i pareri che verranno forniti dal Servizi
Sociale e dal C.S.M. territorialmente competente, a mezzo di relazioni da depositarsi presso il Tribunale con cadenza trimestrale;
→ STABILIRE che la madre, una volta liberalizzati gli incontri, potrà tenere con sè la figlia, tenendo conto della volontà della stessa e salvi diversi accordi:
- tutti i fine settimana dal venerdì pomeriggio alla domenica sera con pernottamento;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alternati, un anno dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo dal
31 dicembre al 6 gennaio;
in difetto di accordo gli anni dispari i minori trascorreranno la prima settimana con il padre;
- il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo ad anni alternati;
in difetto di accordo gli anni dispari la minore trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre;
- la minore trascorreranno le altre festività o ponti, come pure il giorno del suo compleanno, alternativamente con ciascuno dei genitori;
- nel giorno del proprio compleanno ciascun genitore terrà con sé la minore;
in difetto di accordo gli anni dispari i minori lo trascorreranno con il padre;
- nel periodo delle vacanze scolastiche compreso tra i mesi da giugno a settembre, il sig. , come CP_1 pure la sig.ra avranno la facoltà di trascorrere con i minori 15 (quindici) giorni, anche non Pt_1 consecutivi, durante i quali saranno sospesi i diritti di visita. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo tra i genitori, entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative dei genitori. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni scolastici, sportivi e sociali della figlia.
→ DISPORRE a carico del sig. un assegno mensile di mantenimento a favore della moglie di € CP_1
300,00 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT e da versarsi entro il 5 di ogni mese [domanda oggetto di rinuncia, v. verbale di udienza del 24.07.2025]
→ DISPORRE a carico del sig. il mantenimento dei due figli, minorenne e , CP_1 Per_1 Per_2 maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, comprese le spese sanitarie non coperte dal
S.S.N., delle spese scolastiche e sportive.
pagina 2 di 8 → DISPORRE l'assegno unico familiare a favore del sig. , come da provvedimento provvisorio CP_1
04.06.2024.
Con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio, oltre a spese forfettarie e accessori di legge in caso di opposizione”.
Per parte resistente (come da comparsa di costituzione del 17/05/2024):
“CONCLUSIONI
IN VIA PRELIMINARE URGENTE con riserva sin d'ora di chiedere l'espletamento di idonea C.T.U. avente ad oggetto le competenze/capacità genitoriali alla luce di quanto occorso alla Sig.ra e delle relazioni che Pt_1 verranno depositate:
→ Disporre l'immediata presa in carico del nucleo da parte del Servizio sociale e del Controparte_2
nonché del Ser.d. territorialmente competenti con deposito di relazioni di aggiornamento;
[...]
A MODIFICA IMMEDIATA DEI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED URGENTI ED ANCHE NEL
MERITO
1) disporre che la figlia minore (9 anni) venga affidata in via super esclusiva (affidamento Per_1 esclusivo rafforzato) al padre, con collocazione e residenza (così come di fatto il fratello , Per_2 neo maggiorenne, studente, non economicamente autonomo) presso quest'ultimo con interruzione allo stato degli incontri madre-figlia (con riserva di modifica delle rassegnate conclusioni sul punto alla luce delle relazioni che verranno depositate);
2) dare atto che il figlio appena maggiorenne non economicamente autonomo, , convive con Per_2 il padre;
3) revocare il contributo al mantenimento dei figli stabilito a carico del Sig. dal deposito del CP_1 ricorso ed, in ogni caso, dal mese di aprile 2024 ossia da quando i figli ed si sono Per_1 Per_2 stabili dal padre a seguito del ricovero della Sig.ra mantenendo la suddivisione al 50% delle Pt_1 spese accessorie dei ragazzi;
4) disporre che il Sig. percepisca dal mese di aprile 2024, l'assegno unico per entrambi i CP_1 figli al 100% essendo ed attualmente interamente a suo carico;
Per_1 Per_2
5) dare atto che il Sig. , stanti le attuali condizioni di salute della Sig.ra soprassiede CP_1 Pt_1 allo stato dal domandare alla medesima un contributo al mantenimento mensile per i figli;
IN OGNI CASO
6) Pronunciare la separazione personale tra i Sig. e CP_1 Pt_1
pagina 3 di 8 IN VIA ISTRUTTORIA
→ Ordinare alla ricorrente che non vi provveda spontaneamente ex art. 210 c.p.c. la produzione in giudizio:
- della cartella clinica e di ricovero/documentazione tutta attestante le attuali condizioni di salute psico- fisiche;
- del verbale di contestazione della violazione amministrativa ai sensi dell'art. 75 del DPR 309/1990 datato 8.04.24;
- del verbale di sequestro amministrativo di sostanza stupefacente e di indagine tecnica svolta con
“narcotest” di presunto stupefacente sequestrato in data 8.04.24;
Con condanna alle spese di lite, oltre IVA e CPA come per legge”.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in MONCALIERI il Parte_1 CP_1
12/09/2009.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 01/05/2006 e il 13/08/2014. Per_2 Per_1
Con ricorso depositato il 27/10/2023 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Chiedeva quindi emettersi provvedimenti in punto affidamento dei figli, assegnazione della casa coniugale, regime di visita padre-figli, nonché contributo al mantenimento economico dei figli da parte del padre.
All'udienza del 07/03/2024 veniva dichiarata la contumacia del resistente e veniva sentita la ricorrente.
Dato atto dell'impossibilità di esperire tentativo di conciliazione, il Giudice autorizzava in coniugi a vivere separati e si riservava in ordine ai provvedimenti provvisori e urgenti.
A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., il Tribunale si pronunciava in via provvisoria e urgente, rinviando a successiva udienza.
Si costituiva in giudizio il resistente, richiedendo altresì la modifica urgente dei provvedimenti temporanei assunti.
Parte ricorrente depositava memoria di replica istando per la nomina di un curatore speciale.
All'udienza del 04/06/2024, veniva sentita parte resistente. I difensori spiegavano le rispettive difese e il
Giudice si riservava.
pagina 4 di 8 A scioglimento della riserva, con ordinanza ex art. 473 bis.23 c.p.c., veniva modificata, in via provvisoria e urgente, l'ordinanza precedente emessa.
Parte ricorrente depositava memoria ex art. 473 bis.19 c.p.c.
All'udienza del 24/09/2024 il Giudice sentiva le parti e rinviava a successiva udienza per la discussione orale.
Il resistente depositava memoria di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 24/07/2025 i difensori precisavano le rispettive conclusioni. Il Giudice, quindi, si riservava.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
E' provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi infatti vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni
Occorre preliminarmente osservare che alcuna statuizione, in punto affidamento e regime di visita, deve essere adottata con riferimento al figlio , maggiorenne a far data dal 01.05.2024. Per_2
Ciò posto e con specifico riferimento alla vicenda in esame, ritiene il Collegio che la figlia minore
(nata il [...]) debba essere affidate in via esclusiva al padre, in applicazione dell'art. 337 Per_1 quater c.c., essendo questa la soluzione maggiormente rispondente alle esigenze psicoaffettive delle minori e che si pone in linea con il costante orientamento della Suprema Corte, secondo cui l'affidamento mono-genitoriale sia giustificato nei casi in cui la soluzione “ordinaria” di cui all'art. 337 ter c.c., risulti di fatto pregiudizievole nei confronti della prole.
Per escludere l'affidamento condiviso occorre, infatti, che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (Cass. 18.6.2008 n. 16593; conforme Cass. 17.12.2009 n. 26587).
Orbene, nel caso di specie, deve ritenersi che la sig.ra allo stato, versi in condizioni di fragilità Pt_1 psichica e non possa occuparsi adeguatamente della figlia la quale, a seguito del gesto anticonservativo pagina 5 di 8 posto in essere dalla madre il 07.04.2024 e del successivo ricovero della stessa presso l'Ospedale di
Moncalieri, quindi presso la casa di cura IL ZI (fino al 03.07.2024), è stata collocata presso l'abitazione paterna.
La sig.ra è stata presa in carico dal CSM di Moncalieri per un quadro psicopatologico riferibile a Pt_1 disturbo distimico e attualmente assume terapia farmacologica antidepressiva, ansiolitica e ipnoinducente.
L'odierna ricorrente sembra aver acquistato una buona consapevolezza della malattia e ha accettato le cure e l'aiuto dei servizi del territorio, dimostrandosi collaborativa e disponibile;
ella vive attualmente presso l'abitazione del compagno e non svolge attività lavorativa (v. relazione NPI del 09.05.2025).
Attesa dunque la necessità di consentire alla signora di ritrovare un positivo equilibrio, ritiene il Pt_1
Collegio che l'affidamento della figlia minore debba essere riservato in via esclusiva al padre, dandosi atto di come i Servizi sociali che hanno seguito il nucleo non abbiano segnalato problematiche nella relazione padre-figlia, né condizioni di pregiudizio per la stessa che pare essere serena nella collocazione presso tale genitore, il quale è adeguato e capace di collaborare con i Servizi nell'interesse dei figli (v. relazioni dei Servizi Sociali del 07.04.2025, 01.07.2025).
In ogni caso, fermo restando il diritto-dovere del genitore non affidatario di vigilare sull'istruzione e l'educazione della prole, le decisioni di maggior interesse per la figlia devono essere, nel caso in esame, adottate da entrambi i genitori in aderenza al citato art. 337 quater c.c., non ravvisandosi i rigorosi presupposti per disporre un affidamento esclusivo c.d. “rafforzato” o “super-esclusivo” attesa la persistenza di una partecipazione da parte della madre alla vita della minore che verrebbe, invece, completamente frustrata – anche sotto il profilo potenziale e di prognosi futura – se ella venisse totalmente esclusa dal partecipare al percorso di crescita della minore.
Parimenti, stante l'accordo raggiunto dalle parti sul punto, deve disporsi che mantenga la Per_1 residenza anagrafica e la dimora abituale presso il padre, ove già si trova stabilmente collocata a far data dall'aprile 2024.
Deve altresì essere confermato che la madre possa incontrare la figlia, come già sta avvenendo, alla presenza di personale educativo, rimettendo al Servizio Sociale che ha in carico il nucleo di determinarne concretamente durata, frequenza e modalità, con espressa autorizzazione a prevedere anche una liberalizzazione degli incontri, previo positivo parere del CSM che ha in carico la sig.ra e valutato Pt_1
l'interesse della minore.
pagina 6 di 8 Si confermano, inoltre, gli interventi di monitoraggio e sostegno già disposti a cura dei Servizi territoriali, ivi compresa la presa in carico della sig.ra da parte del CSM di Moncalieri e il percorso di sostegno psicologico per la minore già intrapreso presso il Servizio di Psicologia dell'Età Evolutiva.
Viene inoltre ribadito (atteso lo stato disoccupazione della sig.ra e le sue precarie condizioni di Pt_1 salute) che ciascun genitore si occupi direttamente del mantenimento dei figli quando li ha con sé e che le spese straordinarie, mediche sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, sportive concordate o necessitate, e successivamente documentate, restino a carico di entrambe le parti nella misura del 50%.
L'assegno unico per i figli, anche avuto riguardo alle conclusioni conformi rassegnate dalle parti al riguardo e alla conferma dell'affido esclusivo della minore in capo al padre, dovrà essere integralmente percepito dal sig. CP_1
Da ultimo, il Collegio ritiene sia giustificata la compensazione tra le parti delle spese di giudizio in considerazione della soccombenza reciproca delle stesse, trattandosi d'altro canto di decisione assunta nell'interesse della prole minorenne.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita
Visto l'art. 473-bis e ss c.p.c.
Pronuncia la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
Affida la figlia in via esclusiva al padre, sig. , disponendo che la stessa Per_1 CP_1 mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso tale genitore.
Dispone che la sig.ra possa vedere la minore, con frequenza quantomeno Parte_1 settimanale, alla presenza di un personale educativo, rimettendo al Servizio Sociale che ha in carico il nucleo di determinarne concretamente, durata, frequenza e modalità, con espressa autorizzazione a prevedere anche una loro eventuale liberalizzazione, previo positivo parere del CSM e valutato l'interesse della minore.
Conferma la presa in carico della sig.ra da parte del CSM competente. Parte_1
Conferma la presa in carico della minore da parte del Servizi Sociale e di Controparte_3
fino a quando ritenuto opportuno e necessario nell'interesse della stessa.
[...]
Dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto dei figli quando li ha con sé, fermo restando il concorso di entrambi al pagamento del 50% delle spese mediche sanitarie non coperte dal
SSN, scolastiche, ricreative, sportive concordate o necessitate, e successivamente documentate, facendo riferimento le parti, in caso di disaccordo sulle singole voci di spesa, al “Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Torino”.
pagina 7 di 8 Dispone che l'assegno unico sia integralmente percepito dal sig. . CP_1
Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi per il tramite dei Servizi in sede
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12.09.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18882/2023 promossa da:
, nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Parte_1
MUSOLINO NIVES e dell'avv. DAMMIANO DOMENICO che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CP_1
VIGGIANO URSULA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da memoria del 20/09/2024, con rinuncia alla domanda di contributo economico in suo favore):
“CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
Respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione;
Previe le declaratorie di rito;
pagina 1 di 8 → PRONUNCIARE la separazione personale dei coniugi;
→ DISPORRE l'affidamento condiviso della figlia minorenne , con residenza presso il padre. Per_1
→ Disporre che la madre possa vedere la figlia due volte a settimana alla presenza di un educatore del
Servizio Sociale sino allo stabilizzarsi delle sue condizioni di salute, momento in cui la madre sarà ritenuta idonea a frequentare liberamente la figlia secondo i pareri che verranno forniti dal Servizi
Sociale e dal C.S.M. territorialmente competente, a mezzo di relazioni da depositarsi presso il Tribunale con cadenza trimestrale;
→ STABILIRE che la madre, una volta liberalizzati gli incontri, potrà tenere con sè la figlia, tenendo conto della volontà della stessa e salvi diversi accordi:
- tutti i fine settimana dal venerdì pomeriggio alla domenica sera con pernottamento;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alternati, un anno dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo dal
31 dicembre al 6 gennaio;
in difetto di accordo gli anni dispari i minori trascorreranno la prima settimana con il padre;
- il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo ad anni alternati;
in difetto di accordo gli anni dispari la minore trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre;
- la minore trascorreranno le altre festività o ponti, come pure il giorno del suo compleanno, alternativamente con ciascuno dei genitori;
- nel giorno del proprio compleanno ciascun genitore terrà con sé la minore;
in difetto di accordo gli anni dispari i minori lo trascorreranno con il padre;
- nel periodo delle vacanze scolastiche compreso tra i mesi da giugno a settembre, il sig. , come CP_1 pure la sig.ra avranno la facoltà di trascorrere con i minori 15 (quindici) giorni, anche non Pt_1 consecutivi, durante i quali saranno sospesi i diritti di visita. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo tra i genitori, entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative dei genitori. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni scolastici, sportivi e sociali della figlia.
→ DISPORRE a carico del sig. un assegno mensile di mantenimento a favore della moglie di € CP_1
300,00 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT e da versarsi entro il 5 di ogni mese [domanda oggetto di rinuncia, v. verbale di udienza del 24.07.2025]
→ DISPORRE a carico del sig. il mantenimento dei due figli, minorenne e , CP_1 Per_1 Per_2 maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, comprese le spese sanitarie non coperte dal
S.S.N., delle spese scolastiche e sportive.
pagina 2 di 8 → DISPORRE l'assegno unico familiare a favore del sig. , come da provvedimento provvisorio CP_1
04.06.2024.
Con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio, oltre a spese forfettarie e accessori di legge in caso di opposizione”.
Per parte resistente (come da comparsa di costituzione del 17/05/2024):
“CONCLUSIONI
IN VIA PRELIMINARE URGENTE con riserva sin d'ora di chiedere l'espletamento di idonea C.T.U. avente ad oggetto le competenze/capacità genitoriali alla luce di quanto occorso alla Sig.ra e delle relazioni che Pt_1 verranno depositate:
→ Disporre l'immediata presa in carico del nucleo da parte del Servizio sociale e del Controparte_2
nonché del Ser.d. territorialmente competenti con deposito di relazioni di aggiornamento;
[...]
A MODIFICA IMMEDIATA DEI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED URGENTI ED ANCHE NEL
MERITO
1) disporre che la figlia minore (9 anni) venga affidata in via super esclusiva (affidamento Per_1 esclusivo rafforzato) al padre, con collocazione e residenza (così come di fatto il fratello , Per_2 neo maggiorenne, studente, non economicamente autonomo) presso quest'ultimo con interruzione allo stato degli incontri madre-figlia (con riserva di modifica delle rassegnate conclusioni sul punto alla luce delle relazioni che verranno depositate);
2) dare atto che il figlio appena maggiorenne non economicamente autonomo, , convive con Per_2 il padre;
3) revocare il contributo al mantenimento dei figli stabilito a carico del Sig. dal deposito del CP_1 ricorso ed, in ogni caso, dal mese di aprile 2024 ossia da quando i figli ed si sono Per_1 Per_2 stabili dal padre a seguito del ricovero della Sig.ra mantenendo la suddivisione al 50% delle Pt_1 spese accessorie dei ragazzi;
4) disporre che il Sig. percepisca dal mese di aprile 2024, l'assegno unico per entrambi i CP_1 figli al 100% essendo ed attualmente interamente a suo carico;
Per_1 Per_2
5) dare atto che il Sig. , stanti le attuali condizioni di salute della Sig.ra soprassiede CP_1 Pt_1 allo stato dal domandare alla medesima un contributo al mantenimento mensile per i figli;
IN OGNI CASO
6) Pronunciare la separazione personale tra i Sig. e CP_1 Pt_1
pagina 3 di 8 IN VIA ISTRUTTORIA
→ Ordinare alla ricorrente che non vi provveda spontaneamente ex art. 210 c.p.c. la produzione in giudizio:
- della cartella clinica e di ricovero/documentazione tutta attestante le attuali condizioni di salute psico- fisiche;
- del verbale di contestazione della violazione amministrativa ai sensi dell'art. 75 del DPR 309/1990 datato 8.04.24;
- del verbale di sequestro amministrativo di sostanza stupefacente e di indagine tecnica svolta con
“narcotest” di presunto stupefacente sequestrato in data 8.04.24;
Con condanna alle spese di lite, oltre IVA e CPA come per legge”.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in MONCALIERI il Parte_1 CP_1
12/09/2009.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 01/05/2006 e il 13/08/2014. Per_2 Per_1
Con ricorso depositato il 27/10/2023 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Chiedeva quindi emettersi provvedimenti in punto affidamento dei figli, assegnazione della casa coniugale, regime di visita padre-figli, nonché contributo al mantenimento economico dei figli da parte del padre.
All'udienza del 07/03/2024 veniva dichiarata la contumacia del resistente e veniva sentita la ricorrente.
Dato atto dell'impossibilità di esperire tentativo di conciliazione, il Giudice autorizzava in coniugi a vivere separati e si riservava in ordine ai provvedimenti provvisori e urgenti.
A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., il Tribunale si pronunciava in via provvisoria e urgente, rinviando a successiva udienza.
Si costituiva in giudizio il resistente, richiedendo altresì la modifica urgente dei provvedimenti temporanei assunti.
Parte ricorrente depositava memoria di replica istando per la nomina di un curatore speciale.
All'udienza del 04/06/2024, veniva sentita parte resistente. I difensori spiegavano le rispettive difese e il
Giudice si riservava.
pagina 4 di 8 A scioglimento della riserva, con ordinanza ex art. 473 bis.23 c.p.c., veniva modificata, in via provvisoria e urgente, l'ordinanza precedente emessa.
Parte ricorrente depositava memoria ex art. 473 bis.19 c.p.c.
All'udienza del 24/09/2024 il Giudice sentiva le parti e rinviava a successiva udienza per la discussione orale.
Il resistente depositava memoria di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 24/07/2025 i difensori precisavano le rispettive conclusioni. Il Giudice, quindi, si riservava.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
E' provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi infatti vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni
Occorre preliminarmente osservare che alcuna statuizione, in punto affidamento e regime di visita, deve essere adottata con riferimento al figlio , maggiorenne a far data dal 01.05.2024. Per_2
Ciò posto e con specifico riferimento alla vicenda in esame, ritiene il Collegio che la figlia minore
(nata il [...]) debba essere affidate in via esclusiva al padre, in applicazione dell'art. 337 Per_1 quater c.c., essendo questa la soluzione maggiormente rispondente alle esigenze psicoaffettive delle minori e che si pone in linea con il costante orientamento della Suprema Corte, secondo cui l'affidamento mono-genitoriale sia giustificato nei casi in cui la soluzione “ordinaria” di cui all'art. 337 ter c.c., risulti di fatto pregiudizievole nei confronti della prole.
Per escludere l'affidamento condiviso occorre, infatti, che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (Cass. 18.6.2008 n. 16593; conforme Cass. 17.12.2009 n. 26587).
Orbene, nel caso di specie, deve ritenersi che la sig.ra allo stato, versi in condizioni di fragilità Pt_1 psichica e non possa occuparsi adeguatamente della figlia la quale, a seguito del gesto anticonservativo pagina 5 di 8 posto in essere dalla madre il 07.04.2024 e del successivo ricovero della stessa presso l'Ospedale di
Moncalieri, quindi presso la casa di cura IL ZI (fino al 03.07.2024), è stata collocata presso l'abitazione paterna.
La sig.ra è stata presa in carico dal CSM di Moncalieri per un quadro psicopatologico riferibile a Pt_1 disturbo distimico e attualmente assume terapia farmacologica antidepressiva, ansiolitica e ipnoinducente.
L'odierna ricorrente sembra aver acquistato una buona consapevolezza della malattia e ha accettato le cure e l'aiuto dei servizi del territorio, dimostrandosi collaborativa e disponibile;
ella vive attualmente presso l'abitazione del compagno e non svolge attività lavorativa (v. relazione NPI del 09.05.2025).
Attesa dunque la necessità di consentire alla signora di ritrovare un positivo equilibrio, ritiene il Pt_1
Collegio che l'affidamento della figlia minore debba essere riservato in via esclusiva al padre, dandosi atto di come i Servizi sociali che hanno seguito il nucleo non abbiano segnalato problematiche nella relazione padre-figlia, né condizioni di pregiudizio per la stessa che pare essere serena nella collocazione presso tale genitore, il quale è adeguato e capace di collaborare con i Servizi nell'interesse dei figli (v. relazioni dei Servizi Sociali del 07.04.2025, 01.07.2025).
In ogni caso, fermo restando il diritto-dovere del genitore non affidatario di vigilare sull'istruzione e l'educazione della prole, le decisioni di maggior interesse per la figlia devono essere, nel caso in esame, adottate da entrambi i genitori in aderenza al citato art. 337 quater c.c., non ravvisandosi i rigorosi presupposti per disporre un affidamento esclusivo c.d. “rafforzato” o “super-esclusivo” attesa la persistenza di una partecipazione da parte della madre alla vita della minore che verrebbe, invece, completamente frustrata – anche sotto il profilo potenziale e di prognosi futura – se ella venisse totalmente esclusa dal partecipare al percorso di crescita della minore.
Parimenti, stante l'accordo raggiunto dalle parti sul punto, deve disporsi che mantenga la Per_1 residenza anagrafica e la dimora abituale presso il padre, ove già si trova stabilmente collocata a far data dall'aprile 2024.
Deve altresì essere confermato che la madre possa incontrare la figlia, come già sta avvenendo, alla presenza di personale educativo, rimettendo al Servizio Sociale che ha in carico il nucleo di determinarne concretamente durata, frequenza e modalità, con espressa autorizzazione a prevedere anche una liberalizzazione degli incontri, previo positivo parere del CSM che ha in carico la sig.ra e valutato Pt_1
l'interesse della minore.
pagina 6 di 8 Si confermano, inoltre, gli interventi di monitoraggio e sostegno già disposti a cura dei Servizi territoriali, ivi compresa la presa in carico della sig.ra da parte del CSM di Moncalieri e il percorso di sostegno psicologico per la minore già intrapreso presso il Servizio di Psicologia dell'Età Evolutiva.
Viene inoltre ribadito (atteso lo stato disoccupazione della sig.ra e le sue precarie condizioni di Pt_1 salute) che ciascun genitore si occupi direttamente del mantenimento dei figli quando li ha con sé e che le spese straordinarie, mediche sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, sportive concordate o necessitate, e successivamente documentate, restino a carico di entrambe le parti nella misura del 50%.
L'assegno unico per i figli, anche avuto riguardo alle conclusioni conformi rassegnate dalle parti al riguardo e alla conferma dell'affido esclusivo della minore in capo al padre, dovrà essere integralmente percepito dal sig. CP_1
Da ultimo, il Collegio ritiene sia giustificata la compensazione tra le parti delle spese di giudizio in considerazione della soccombenza reciproca delle stesse, trattandosi d'altro canto di decisione assunta nell'interesse della prole minorenne.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita
Visto l'art. 473-bis e ss c.p.c.
Pronuncia la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
Affida la figlia in via esclusiva al padre, sig. , disponendo che la stessa Per_1 CP_1 mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso tale genitore.
Dispone che la sig.ra possa vedere la minore, con frequenza quantomeno Parte_1 settimanale, alla presenza di un personale educativo, rimettendo al Servizio Sociale che ha in carico il nucleo di determinarne concretamente, durata, frequenza e modalità, con espressa autorizzazione a prevedere anche una loro eventuale liberalizzazione, previo positivo parere del CSM e valutato l'interesse della minore.
Conferma la presa in carico della sig.ra da parte del CSM competente. Parte_1
Conferma la presa in carico della minore da parte del Servizi Sociale e di Controparte_3
fino a quando ritenuto opportuno e necessario nell'interesse della stessa.
[...]
Dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto dei figli quando li ha con sé, fermo restando il concorso di entrambi al pagamento del 50% delle spese mediche sanitarie non coperte dal
SSN, scolastiche, ricreative, sportive concordate o necessitate, e successivamente documentate, facendo riferimento le parti, in caso di disaccordo sulle singole voci di spesa, al “Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Torino”.
pagina 7 di 8 Dispone che l'assegno unico sia integralmente percepito dal sig. . CP_1
Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi per il tramite dei Servizi in sede
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12.09.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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