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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 26/03/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Tribunale di Catanzaro, II sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice, Dr.ssa Alessia Dattilo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2835 R.G.A.C. per l'anno 2023 ,
promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._1
in Sellia Marina, via Mercato snc, presso lo studio dell'avv.to Francesco Voci che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore.
-OPPONENTE-
TA (C.F. ), elettivamente domiciliato Pt_1 C.F._2
a Taranto, v. De Cesare n. 37, presso lo studio dell'avv.to Elio Franco, che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
-OPPOSTO-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 397/2023 .
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo in epigrafe Controparte_1
indicato, con cui gli è stato intimato il pagamento della somma di € 1.900,00 oltre ad interessi e spese e competenze del monitorio.
A fondamento dell'opposizione ha dedotto che la pretesa creditoria afferente al mancato pagamento di canoni di locazione nei confronti dell'opposto è priva di fondamento.
Sul punto ha chiarito che per quanto riguarda i canoni di locazione di dicembre 2021
e gennaio e febbraio 2022, che sarebbero stati pagati in misura ridotta, dopo aver sottoscritto il contratto di locazione ed essersi insediato nell'appartamento di proprietà del a distanza di circa sei mesi , ha denunciato copiose infiltrazioni Pt_2
verificatesi nel vano veranda, che rendevano oltremodo insalubre l'ambiente.
Ha dedotto che nonostante svariati sopralluoghi il non ha mai provveduto a far Pt_2
eseguire i lavori risolutori che eliminassero le infiltrazioni.
Senonché egli comunicava al proprietario che fino a quando i predetti problemi non fossero stati risolti, il canone di locazione sarebbe stato versato in misura ridotta, considerato che la veranda era pressoché inutilizzabile e che cucina e salone stavano divenendo sempre più insalubri.
Ha evidenziato che secondo l'opposto i mesi di dicembre 2021, gennaio e febbraio
2022 sarebbero stati ingiustificatamente pagati in misura ridotta, perché, a suo dire le cause delle lamentate infiltrazioni erano state risolte.
Ha dedotto che il proprietario era consapevole di questa problematica e l'ha taciuta in sede di stipula contrattuale, venendo meno al principio della buona fede contrattuale.
In diritto ha richiamato l'obbligo del proprietario del bene locato di consegnare al conduttore la res in buono stato di manutenzione, nonché di conservarla in condizioni che la rendano più idonea all'uso convenuto ex art. 1575 n. 1 e 2 c.c.
Ha dedotto anche l'infondatezza della pretesa relativa ai canoni di locazione per i mesi di luglio ed agosto 2022, atteso che egli scaduto il contratto decideva di rinunciare alla caparra versata di € 1.000,00, lasciandola all'opposto a titolo di canoni di locazione pagati.
2 Né potrebbe essere diversamente perché altrimenti non si capirebbe a che titolo il abbia trattenuto detta somma, anziché procedere alla restituzione. Pt_2
Ha quindi formulato domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento dei danni subiti per tutta la durata della locazione, a causa delle infiltrazioni d'acqua sin da subito manifestatesi, quantificandoli in € 2.000,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta equa.
Pertanto in accoglimento della spiegata opposizione ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell'opposto al risarcimento dei danni quantificati in € 2.000,00 oltre ad interessi fino al soddisfo o nella somma maggiore o minore stabilita dal giudice. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Si è costituito l'opposto eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda, poiché trattandosi di controversia in materia locatizia avrebbe dovuto seguire il rito lavoro.
Nel merito ha eccepito l'infondatezza dell'eccezione di compensazione, per essersi subito attivato a risolvere le problematiche denunciate dall'opponente , con lavori eseguiti dalla ditta di fiducia individuata dal . CP_1
Dopo un'ulteriore denuncia egli ha chiesto al conduttore la possibilità di effettuare un sopralluogo nel contraddittorio delle parti;
a fronte di tale richiesta il conduttore ha avvertito di essere in quarantena per ragioni non meglio precisate e successivamente, nel febbraio 2022 ha inoltrato una raccomandata con cui ha chiesto la disdetta del contratto di locazione, dichiarando di non avere più interesse alla risoluzione del problema creato dall'umidità.
Ha dedotto che il conduttore si è rifiutato di partecipare al verbale per la riconsegna dell'immobile, lasciando le chiavi all'interno dell'abitazione e costringendolo a chiamare un fabbro per forzare la serratura.
Senonché una volta entrato nell'appartamento ha potuto constatare che lo stesso era stato lasciato in pessime condizioni e quindi ha trattenuto quanto ricevuto a titolo di deposito cauzionale, quale acconto sul maggior danno subito all'unità abitativa.
3 All'uopo ha instaurato un giudizio di accertamento tecnico preventivo per la determinazione dei predetti danni.
Ha dedotto l''infondatezza della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, atteso che le nuove infiltrazioni hanno riguardato una limitatissima parte della veranda e non hanno impedito l'utilizzo di questo vano, tanto più che la restante parte dell'appartamento non presenta la benché minima traccia di umidità.
Pertanto ha chiesto in via preliminare che l'opposizione venga dichiarata improcedibile.
Nel merito previa concessione della provvisoria esecutorietà, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ha altresì chiesto il rigetto della domanda riconvenzionale e la condanna del convenuto ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
L'esperita mediazione ha avuto esito negativo (vedi allegato 20 alla memoria 171 ter secondo termine c.p.c. di parte opposta).
Questo giudicante non ha disposto la conversione del rito, richiamando la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione a SS.UU. n. 927/2022 e ritenendo che la causa necessitasse di attività istruttoria ha ammesso la prova testimoniale richiesta dalle parti.
All'esito la causa è stata rimessa per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. e trattenuta in decisione all'udienza del 6.03.2025.
3.Tanto premesso l'opposizione deve essere rigettata per le ragioni di seguito evidenziate.
In diritto deve evidenziarsi che per giurisprudenza consolidata il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito.
4 Ciò posto il conduttore non contesta il mancato avvenuto pagamento del canone in misura ridotta per le mensilità di dicembre 2021 e gennaio e febbraio 2022, ma lo imputa alla presenza di umidità nell'immobile locato e quindi ha formulato un'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che In tema di locazione di immobili, il conduttore può sollevare l'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. non solo quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte, ma anche nel caso in cui dall'inesatto adempimento del locatore derivi una riduzione del godimento del bene locato, purché la sospensione, totale o parziale, del pagamento del canone risulti giustificata dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, riguardata con riferimento al complessivo equilibrio sinallagmatico del contratto e all'obbligo di comportarsi secondo buona fede (in tal senso Cass. Civ. sentenza n. 16918/2019).
Tanto premesso l'istruttoria espletata non consente di affermare che ci si trovi di fronte ad una legittima riduzione del canone da parte del conduttore.
Ed invero in seguito alla prima richiesta di intervento per infiltrazioni segnalate sul vano veranda dell'11.02.2021, (allegato due della comparsa di costituzione e risposta),il locatore è intervenuto a risolvere le problematiche lamentate.
Trattasi di circostanza confermata anche dal teste all'udienza del Testimone_1
6.06.2024, a conoscenza dei fatti di causa in quanto contattato dal per un Pt_2
intervento tecnico. Il teste ha confermato che non solo è stata rimossa la macchia di umidità ma è stato fatto anche un intervento all'esterno per rimuovere la probabile causa della macchia.
A fronte di una successiva segnalazione in data 1 dicembre 2021 il locatore si è reso disponibile ad effettuare un sopralluogo (allegato 6 del fascicolo di parte opposta), non reso possibile per ragioni imputabili al conduttore (allegato 8 del fascicolo di parte convenuta) che comunicava un rinvio per quarantena.
5 Senonché non si dava corso ad alcun successivo intervento, avendo deciso il conduttore, odierno opponente, di inoltrare formale disdetta del contratto al locatore
(allegato 10 del fascicolo di parte opposta).
Ne consegue che non solo il locatore si è sempre prontamente attivato per risolvere le problematiche segnalate dal conduttore, ma trattasi di problematiche che non hanno impedito al il godimento dell'immobile. CP_1
Ne consegue che la riduzione del canone autodisposta dal conduttore non può ritenersi legittima in quanto lo stesso ha goduto del bene locato.
Parimenti fondata è la richiesta volta ad ottenere il pagamento del canone di locazione relativo ai mesi di luglio ed agosto 2022, non potendo il deposito cauzionale essere imputato a titolo di pagamento dei predetti canoni, avendo il locatore trasmesso missiva in cui ha evidenziato di aver trattenuto il deposito cauzionale di € 1.000,00 a titolo di risarcimento danni causati all'immobile locato
(vedi allegato 15 della comparsa di costituzione e risposta).
Trattasi di danni peraltro emersi all'esito della CTU espletata nel giudizio di AT che questo giudicante ha acquisito al presente giudizio e che può essere utilizzata a fini decisori quale prova atipica (in tal senso Cass. Civ. ordinanza n. 128/2020 nella cui parte motiva i giudici di legittimità hanno affermato che il giudice del merito, in virtù del principio del libero convincimento, ha facoltà di apprezzare in piena autonomia tutti gli elementi presi in esame dal consulente tecnico e le considerazioni da lui espresse che ritenga utili ai fini della decisione, onde ben può trarre materia di convincimento anche dalla consulenza espletata in sede di accertamento preventivo).
3. Deve trovare accoglimento la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno formulata dal conduttore.
Ed invero le problematiche di infiltrazioni d'acqua nell'immobile per cui è causa risultano confermate non solo dai testi escussi, ma dagli stessi interventi eseguiti dal locatore per porvi rimedio.
Si rileva in particolare che dette problematiche sono state segnalate dal conduttore fin dall'anno 2019 e che nonostante l'intervento eseguito a spese del locatore nell'anno
6 2021 , non sono state risolte, essendo emersa la problematica dell'umidità in veranda anche in sede di sopralluogo disposto nel procedimento per AT , per come confermato dal teste a conoscenza dei fatti di causa in qualità di Testimone_2
consulente tecnico del e quindi teste da ritenersi sicuramente attendibile, in Pt_2
quanto escusso nell'interesse di parte opposta.
Ciò ha provocato sicuramente dei disagi nel conduttore in termini di ansia e stress, avendo dovuto più volte procedere a segnalare le problematiche presenti nell'immobile, avvalendosi dell'ausilio di un difensore anche in via stragiudiziale, problematiche peraltro mai completamente risolte che lo hanno indotto a non proseguire il rapporto di locazione.
Per cui questo giudicante ritiene di dover riconoscere a titolo di risarcimento del danno morale subito dal conduttore l'importo di € 600,00 da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. (ex plurimis Cass. Civ. ordinanza n.
28632/2022 nella cui parte motiva i giudici di legittimità hanno affermato che la valutazione equitativa è volta a determinare «la compensazione economica socialmente adeguata» del pregiudizio, quella che «l'ambiente sociale accetta come compensazione equa» ( in ordine al significato che nel caso assume l'equità v. Cass.,
7/6/2011, n. 12408 ), e deve essere dal giudice effettuata considerando in particolare la rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale e dei vari fattori incidenti sulla gravità della lesione ( v. Cass., 14/7/2015, n. 14645 ).
L'importo è stato determinato tenendo conto della circostanza che le problematiche sull'immobile per cui è causa sono state segnalate già a far data dal 2019 e che non sono mai state interamente risolte (in tal senso Cass. Civ. ordinanza n. 28632/2022 già richiamata nella cui parte motiva i giudici di legittimità hanno affermato che è da questa Corte posto in rilievo come pur nell'esercizio di un potere di carattere discrezionale il giudice sia chiamato a dare in motivazione conto della operata valutazione di ciascuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento, con la conseguenza
7 che laddove non risultino indicate le ragioni dell'operato apprezzamento né richiamati gli specifici criteri utilizzati nella liquidazione, la sentenza incorre nel vizio di nullità per difetto di motivazione ( v. Cass., 13/9/2018, n. 22272 ).
La reciproca soccombenza determina l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Alessia Dattilo, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto che viene dichiarato definitivamente esecutivo;
2. accoglie la domanda riconvenzionale proposta da e per l'effetto Controparte_1
condanna al pagamento della somma di € 600,00 in favore di Controparte_2 CP_1
, per le ragioni chiarite in parte motiva;
[...]
3) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio per le ragioni chiarite in parte motiva.
Catanzaro, 26/03/2025
Il giudice
Dott.ssa Alessia Dattilo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Tribunale di Catanzaro, II sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice, Dr.ssa Alessia Dattilo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2835 R.G.A.C. per l'anno 2023 ,
promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._1
in Sellia Marina, via Mercato snc, presso lo studio dell'avv.to Francesco Voci che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore.
-OPPONENTE-
TA (C.F. ), elettivamente domiciliato Pt_1 C.F._2
a Taranto, v. De Cesare n. 37, presso lo studio dell'avv.to Elio Franco, che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
-OPPOSTO-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 397/2023 .
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo in epigrafe Controparte_1
indicato, con cui gli è stato intimato il pagamento della somma di € 1.900,00 oltre ad interessi e spese e competenze del monitorio.
A fondamento dell'opposizione ha dedotto che la pretesa creditoria afferente al mancato pagamento di canoni di locazione nei confronti dell'opposto è priva di fondamento.
Sul punto ha chiarito che per quanto riguarda i canoni di locazione di dicembre 2021
e gennaio e febbraio 2022, che sarebbero stati pagati in misura ridotta, dopo aver sottoscritto il contratto di locazione ed essersi insediato nell'appartamento di proprietà del a distanza di circa sei mesi , ha denunciato copiose infiltrazioni Pt_2
verificatesi nel vano veranda, che rendevano oltremodo insalubre l'ambiente.
Ha dedotto che nonostante svariati sopralluoghi il non ha mai provveduto a far Pt_2
eseguire i lavori risolutori che eliminassero le infiltrazioni.
Senonché egli comunicava al proprietario che fino a quando i predetti problemi non fossero stati risolti, il canone di locazione sarebbe stato versato in misura ridotta, considerato che la veranda era pressoché inutilizzabile e che cucina e salone stavano divenendo sempre più insalubri.
Ha evidenziato che secondo l'opposto i mesi di dicembre 2021, gennaio e febbraio
2022 sarebbero stati ingiustificatamente pagati in misura ridotta, perché, a suo dire le cause delle lamentate infiltrazioni erano state risolte.
Ha dedotto che il proprietario era consapevole di questa problematica e l'ha taciuta in sede di stipula contrattuale, venendo meno al principio della buona fede contrattuale.
In diritto ha richiamato l'obbligo del proprietario del bene locato di consegnare al conduttore la res in buono stato di manutenzione, nonché di conservarla in condizioni che la rendano più idonea all'uso convenuto ex art. 1575 n. 1 e 2 c.c.
Ha dedotto anche l'infondatezza della pretesa relativa ai canoni di locazione per i mesi di luglio ed agosto 2022, atteso che egli scaduto il contratto decideva di rinunciare alla caparra versata di € 1.000,00, lasciandola all'opposto a titolo di canoni di locazione pagati.
2 Né potrebbe essere diversamente perché altrimenti non si capirebbe a che titolo il abbia trattenuto detta somma, anziché procedere alla restituzione. Pt_2
Ha quindi formulato domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento dei danni subiti per tutta la durata della locazione, a causa delle infiltrazioni d'acqua sin da subito manifestatesi, quantificandoli in € 2.000,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta equa.
Pertanto in accoglimento della spiegata opposizione ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell'opposto al risarcimento dei danni quantificati in € 2.000,00 oltre ad interessi fino al soddisfo o nella somma maggiore o minore stabilita dal giudice. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Si è costituito l'opposto eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda, poiché trattandosi di controversia in materia locatizia avrebbe dovuto seguire il rito lavoro.
Nel merito ha eccepito l'infondatezza dell'eccezione di compensazione, per essersi subito attivato a risolvere le problematiche denunciate dall'opponente , con lavori eseguiti dalla ditta di fiducia individuata dal . CP_1
Dopo un'ulteriore denuncia egli ha chiesto al conduttore la possibilità di effettuare un sopralluogo nel contraddittorio delle parti;
a fronte di tale richiesta il conduttore ha avvertito di essere in quarantena per ragioni non meglio precisate e successivamente, nel febbraio 2022 ha inoltrato una raccomandata con cui ha chiesto la disdetta del contratto di locazione, dichiarando di non avere più interesse alla risoluzione del problema creato dall'umidità.
Ha dedotto che il conduttore si è rifiutato di partecipare al verbale per la riconsegna dell'immobile, lasciando le chiavi all'interno dell'abitazione e costringendolo a chiamare un fabbro per forzare la serratura.
Senonché una volta entrato nell'appartamento ha potuto constatare che lo stesso era stato lasciato in pessime condizioni e quindi ha trattenuto quanto ricevuto a titolo di deposito cauzionale, quale acconto sul maggior danno subito all'unità abitativa.
3 All'uopo ha instaurato un giudizio di accertamento tecnico preventivo per la determinazione dei predetti danni.
Ha dedotto l''infondatezza della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, atteso che le nuove infiltrazioni hanno riguardato una limitatissima parte della veranda e non hanno impedito l'utilizzo di questo vano, tanto più che la restante parte dell'appartamento non presenta la benché minima traccia di umidità.
Pertanto ha chiesto in via preliminare che l'opposizione venga dichiarata improcedibile.
Nel merito previa concessione della provvisoria esecutorietà, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ha altresì chiesto il rigetto della domanda riconvenzionale e la condanna del convenuto ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
L'esperita mediazione ha avuto esito negativo (vedi allegato 20 alla memoria 171 ter secondo termine c.p.c. di parte opposta).
Questo giudicante non ha disposto la conversione del rito, richiamando la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione a SS.UU. n. 927/2022 e ritenendo che la causa necessitasse di attività istruttoria ha ammesso la prova testimoniale richiesta dalle parti.
All'esito la causa è stata rimessa per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. e trattenuta in decisione all'udienza del 6.03.2025.
3.Tanto premesso l'opposizione deve essere rigettata per le ragioni di seguito evidenziate.
In diritto deve evidenziarsi che per giurisprudenza consolidata il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito.
4 Ciò posto il conduttore non contesta il mancato avvenuto pagamento del canone in misura ridotta per le mensilità di dicembre 2021 e gennaio e febbraio 2022, ma lo imputa alla presenza di umidità nell'immobile locato e quindi ha formulato un'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che In tema di locazione di immobili, il conduttore può sollevare l'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. non solo quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte, ma anche nel caso in cui dall'inesatto adempimento del locatore derivi una riduzione del godimento del bene locato, purché la sospensione, totale o parziale, del pagamento del canone risulti giustificata dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, riguardata con riferimento al complessivo equilibrio sinallagmatico del contratto e all'obbligo di comportarsi secondo buona fede (in tal senso Cass. Civ. sentenza n. 16918/2019).
Tanto premesso l'istruttoria espletata non consente di affermare che ci si trovi di fronte ad una legittima riduzione del canone da parte del conduttore.
Ed invero in seguito alla prima richiesta di intervento per infiltrazioni segnalate sul vano veranda dell'11.02.2021, (allegato due della comparsa di costituzione e risposta),il locatore è intervenuto a risolvere le problematiche lamentate.
Trattasi di circostanza confermata anche dal teste all'udienza del Testimone_1
6.06.2024, a conoscenza dei fatti di causa in quanto contattato dal per un Pt_2
intervento tecnico. Il teste ha confermato che non solo è stata rimossa la macchia di umidità ma è stato fatto anche un intervento all'esterno per rimuovere la probabile causa della macchia.
A fronte di una successiva segnalazione in data 1 dicembre 2021 il locatore si è reso disponibile ad effettuare un sopralluogo (allegato 6 del fascicolo di parte opposta), non reso possibile per ragioni imputabili al conduttore (allegato 8 del fascicolo di parte convenuta) che comunicava un rinvio per quarantena.
5 Senonché non si dava corso ad alcun successivo intervento, avendo deciso il conduttore, odierno opponente, di inoltrare formale disdetta del contratto al locatore
(allegato 10 del fascicolo di parte opposta).
Ne consegue che non solo il locatore si è sempre prontamente attivato per risolvere le problematiche segnalate dal conduttore, ma trattasi di problematiche che non hanno impedito al il godimento dell'immobile. CP_1
Ne consegue che la riduzione del canone autodisposta dal conduttore non può ritenersi legittima in quanto lo stesso ha goduto del bene locato.
Parimenti fondata è la richiesta volta ad ottenere il pagamento del canone di locazione relativo ai mesi di luglio ed agosto 2022, non potendo il deposito cauzionale essere imputato a titolo di pagamento dei predetti canoni, avendo il locatore trasmesso missiva in cui ha evidenziato di aver trattenuto il deposito cauzionale di € 1.000,00 a titolo di risarcimento danni causati all'immobile locato
(vedi allegato 15 della comparsa di costituzione e risposta).
Trattasi di danni peraltro emersi all'esito della CTU espletata nel giudizio di AT che questo giudicante ha acquisito al presente giudizio e che può essere utilizzata a fini decisori quale prova atipica (in tal senso Cass. Civ. ordinanza n. 128/2020 nella cui parte motiva i giudici di legittimità hanno affermato che il giudice del merito, in virtù del principio del libero convincimento, ha facoltà di apprezzare in piena autonomia tutti gli elementi presi in esame dal consulente tecnico e le considerazioni da lui espresse che ritenga utili ai fini della decisione, onde ben può trarre materia di convincimento anche dalla consulenza espletata in sede di accertamento preventivo).
3. Deve trovare accoglimento la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno formulata dal conduttore.
Ed invero le problematiche di infiltrazioni d'acqua nell'immobile per cui è causa risultano confermate non solo dai testi escussi, ma dagli stessi interventi eseguiti dal locatore per porvi rimedio.
Si rileva in particolare che dette problematiche sono state segnalate dal conduttore fin dall'anno 2019 e che nonostante l'intervento eseguito a spese del locatore nell'anno
6 2021 , non sono state risolte, essendo emersa la problematica dell'umidità in veranda anche in sede di sopralluogo disposto nel procedimento per AT , per come confermato dal teste a conoscenza dei fatti di causa in qualità di Testimone_2
consulente tecnico del e quindi teste da ritenersi sicuramente attendibile, in Pt_2
quanto escusso nell'interesse di parte opposta.
Ciò ha provocato sicuramente dei disagi nel conduttore in termini di ansia e stress, avendo dovuto più volte procedere a segnalare le problematiche presenti nell'immobile, avvalendosi dell'ausilio di un difensore anche in via stragiudiziale, problematiche peraltro mai completamente risolte che lo hanno indotto a non proseguire il rapporto di locazione.
Per cui questo giudicante ritiene di dover riconoscere a titolo di risarcimento del danno morale subito dal conduttore l'importo di € 600,00 da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. (ex plurimis Cass. Civ. ordinanza n.
28632/2022 nella cui parte motiva i giudici di legittimità hanno affermato che la valutazione equitativa è volta a determinare «la compensazione economica socialmente adeguata» del pregiudizio, quella che «l'ambiente sociale accetta come compensazione equa» ( in ordine al significato che nel caso assume l'equità v. Cass.,
7/6/2011, n. 12408 ), e deve essere dal giudice effettuata considerando in particolare la rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale e dei vari fattori incidenti sulla gravità della lesione ( v. Cass., 14/7/2015, n. 14645 ).
L'importo è stato determinato tenendo conto della circostanza che le problematiche sull'immobile per cui è causa sono state segnalate già a far data dal 2019 e che non sono mai state interamente risolte (in tal senso Cass. Civ. ordinanza n. 28632/2022 già richiamata nella cui parte motiva i giudici di legittimità hanno affermato che è da questa Corte posto in rilievo come pur nell'esercizio di un potere di carattere discrezionale il giudice sia chiamato a dare in motivazione conto della operata valutazione di ciascuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento, con la conseguenza
7 che laddove non risultino indicate le ragioni dell'operato apprezzamento né richiamati gli specifici criteri utilizzati nella liquidazione, la sentenza incorre nel vizio di nullità per difetto di motivazione ( v. Cass., 13/9/2018, n. 22272 ).
La reciproca soccombenza determina l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Alessia Dattilo, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto che viene dichiarato definitivamente esecutivo;
2. accoglie la domanda riconvenzionale proposta da e per l'effetto Controparte_1
condanna al pagamento della somma di € 600,00 in favore di Controparte_2 CP_1
, per le ragioni chiarite in parte motiva;
[...]
3) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio per le ragioni chiarite in parte motiva.
Catanzaro, 26/03/2025
Il giudice
Dott.ssa Alessia Dattilo
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