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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/11/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Olimpia Abet - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 722 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria giurisdizione
2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
nata a [...], l'[...], e ivi residente a[...]
Pranicello n. 7(C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al C.F._1 ricorso, dall'avv. Rossella Sinopoli presso il quale è elettivamente domiciliata;
E
nato a [...] l'[...], e ivi residente a[...]
Canale Franco n. 2, (C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in calce C.F._2 al ricorso, dall'avv. Frank Mario Santacroce presso il quale è elettivamente domiciliato;
RICORRENTI
1 con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29 aprile 2024 e premettendo di aver Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio concordatario in NO (CZ) il 19 marzo 2006, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile dello stesso Comune al n.1, parte n.2, serie A, dell'anno 2006 e che da tale unione sono nati tre figli, (26/01/2006), (15/07/2007) e Per_1 Per_2 Per_3
(18/10/2010), riferendo che tra le parti, in seguito a udienza presidenziale del 06 luglio 2023, era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa n. 5464 del 28 luglio 2023 nel procedimento RG 3657/2022, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e, raccolte le conclusioni del PM, il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
NO (CZ) in data 19 marzo 2006, trascritto nel registro dello Stato civile del Comune di
NO (CZ)- Anno 2006 al Numero 1, parte II, Serie A e per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NO di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di NO, previa trasmissione a cura della cancelleria;
2) confermare per quanto necessario e di ragione le condizioni di separazione per come disposte con Accordo di Separazione del 15 giugno 2023 e omologate con Decreto n. cronol. 5464 pubblicato in data 28 luglio 2023 dal Tribunale di Catanzaro, Sezione Civile;
2 3) dichiarare che entrambi i coniugi, titolari di redditi propri, rinunciano espressamente e definitivamente al proprio mantenimento e null'altro avranno da pretendere l'uno nei confronti dell'altro coniuge;
4) dichiarare che i medesimi coniugi si danno reciprocamente atto di non avanzare richieste di assegno divorzile;
5) per quanto riguarda il diritto di visita dei minori e , si Persona_4 Persona_5 rinvia al piano genitoriale sottoscritto da entrambi i genitori, precisando che la madre, previa comunicazione al padre, potrà vedere i figli ogni volta che lo vorrà.
6) Le spese straordinarie verranno ripartite al 50% tra i coniugi e dovranno essere preventivamente concordate e successivamente documentate fiscalmente;
7) l'Assegno Unico che spetta ai figli minori e , erogato dall'Inps e attualmente Per_2 Per_3 accreditato sul conto corrente della sig.ra , dovrà confluire sul conto corrente Parte_1 del sig. Parte_2
8) I signori e si impegnano a istruire congiuntamente la Parte_1 Parte_2 pratica relativa al cambio di conto corrente sul quale far accreditare gli assegni di spettanza esclusiva dei minori.”.
Il Piano Genitoriale, richiamato dai ricorrenti ed allegato al ricorso, prevede:
“I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Parte_2
NO (CZ) in data 19 marzo 2006, con regime di comunione legale dei beni, trascritto nel registro dello Stato civile del Comune di NO (CZ) - Anno 2006 al Numero 1, parte 11,
Serie A;
- dal predetto matrimonio sono nati tre figli, C.F. , nato in [...] C.F._3
IA LI (CZ) il 26 Gennaio 2006, oggi maggiorenne;
, C.F. Per_2
nato in [...] il [...] e , C.F. C.F._4 Per_3
, nato a Catanzaro il [...], ad [...] minori di età; CodiceFiscale_5
- la Sig.ra è titolare di Partita Iva e svolge attività di libero professionista;
Parte_1
Madre
3 , C.F. nata a [...], l'[...], e Parte_1 CodiceFiscale_6 ivi residente a[...];
-Laureata
-Libera professionista
-Orari di lavoro: liberi
Padre:
C.F. nato a [...], 1'11 Agosto 1984, e Parte_2 C.F._7 ivi residente a[...]
-diplomato
-impiego
-Orari di lavoro: liberi.
Autovetture in uso alla famiglia (a prescindere dal titolo di proprieta):
- Modello: BMW Tipo : E46 (320) TG : CL188KB intestata e in uso:
. Parte_1
- Modello Tipo tg intestata e in uso a;
ON e/o he collaborano per la gestione dei figli, chi e per quali incombenti: CP_1
-Sig.ra ,Sig. (nonni materni); Persona_6 Controparte_2
, , (zii materni); Controparte_3 Controparte_4 CP_5
- (nonna paterna). Persona_7
[...]
, C.F. nato in [...] il [...] CP_6 C.F._4
Non frequenta alcuna scuola;
, C.F. , nato a [...] il [...] Per_3 C.F._8
4 Scuola frequentata scuola secondaria di primo grado, presso Istituto I.C. “Don G. Maraziti”
Orari scolastici: dalle ore 08.15 alle ore 14.15 dal lunedì al venerdì;
Controparte_7
: non frequenta alcun sport
[...]
: non frequenta alcun sport Per_3
Pediatra/medico di base:
Dr.ssa - con Studio in Tiriolo al Viale G. Mazzini n. 18. Persona_8
Eventuali medici specialisti a cui ci si è rivolti nel corso degli ultimi tre anni:
Dentista: Dr. ..; Per_9
********
Per la gestione dei figli minori successivamente alla cessazione della convivenza tra i genitori:
Routine settimanale:
La casa familiare viene assegnata alla madre che la abiterà con i figli minori e Per_2 Per_3 nei giorni concordati.
-I figli minori staranno con collocazione prevalente presso il padre e potranno andare in qualunque momento con la madre previo accordo dei genitori e con preavviso almeno 48 ore;
-nel corso delle vacanze natalizie e pasquali, i figli minori e Per_1 Per_2 Per_3 trascorreranno con il padre, ad anni alterni, i giorni del 24, 25 e 26 e fino al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio, e alternativamente le due dette festività con la madre;
i figli trascorreranno, altresi, ad anni alterni con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro genitore il Lunedi dell'Angelo, e — in particolare — a partire dall'anno 2024 i figli trascorreranno il giorno di Pasqua con il padre;
ciò salvo diversi accordi da assumere sempre nel pieno rispetto delle esigenze preminenti dei minori ed in base agli impegni lavorativi dei genitori e sempre fatta salva la possibilità e/o volontà di trascorrere le giornate di festa con entrambi i genitori concordandolo preventivamente;
5 -nel corso delle vacanze estive: i genitori potranno tenere con sé i figli minori Per_1
e per venti giorni consecutivi nel mese di agosto ovvero di luglio, Per_2 Per_3 compatibilmente con il periodo feriale di entrambi i genitori da concordare o comunicare all'altro coniuge, comunque, entro il mese di maggio di ciascun anno.
Per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale”.
Con decreto di fissazione udienza del 15/04/2025, il Giudice, rilevato che nell'accordo raggiunto tra i coniugi mancavano indicazioni in merito all'assegno di mantenimento in favore della prole, invitava le parti ad integrare l'accordo sottoscritto.
In allegato alle note per la trattazione scritta per l'udienza del 06/05/2025 le parti depositavano un nuovo “Accordo per la cessazione degli effetti civili del matrimonio” sottoscritto in data 5 maggio 2025 nel quale dichiaravano:
“1. I coniugi vivranno separati, ciascuno per proprio conto, impegnandosi a mantenere un rapporto di reciproco rispetto.
2. La casa coniugale contraddistinta al Foglio 7, Part. 568, cat. A/3 in NO (CZ),
Contrada Pranicello n. 7, è di proprietà del sig. , genitore della Sig.ra Controparte_2 Pt_1
, ed è rimasta nell'esclusiva disponibilità di quest'ultima.
[...]
3. I beni mobili costituenti l'arredo familiare sono stati già divisi consensualmente tra i coniugi.
4. 11 sig. ha già trasferito altrove la propria residenza. Parte_2
5. 1l figlio nato il [...], è divenuto maggiorenne, ha trasferito Persona_10 altrove la propria residenza, è economicamente autosufficiente e risulta lavoratore con contratto a tempo determinato a partire dal 2 gennaio 2025.
6. In ossequio alla Legge 56/2006, i figli minori, e , saranno affidati Per_2 Per_3 congiuntamente ad entrambi i genitori. Essi trascorreranno sei mesi dell'anno presso la dimora del padre e i restanti sei mesi presso quella della madre. Eventuali variazioni saranno concordate tra i genitori sulla base delle esigenze lavorative e scolastiche dei minori, nonché della loro volontà.
7. Durante i periodi di collocamento presso ciascun genitore, il genitore collocatario si farà integralmente carico del mantenimento ordinario dei figli minori.
6 8. Le spese straordinarie (quali quelle mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative), necessarie e documentate, saranno sostenute in misura pari al 50% da ciascun genitore, previo accordo e tempestiva comunicazione.
9. 1 genitori si impegnano a garantire ai figli minori un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, assumendo congiuntamente le decisioni di maggiore interesse in materia di istruzione, educazione, salute, e svolgendo individualmente le scelte di ordinaria amministrazione quando i minori si trovano con loro.
10. Entrambi i genitori avranno la possibilità di trascorrere del tempo con i figli anche al di fuori dei periodi di collocazione, previo accordo reciproco e con un preavviso minimo di 48 ore.
11. In ordine alle vacanze natalizie, i figli minori e trascorreranno con il padre, Per_2 Per_3 ad anni alterni, i giorni del 24, 25 e 26 e fino al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio, e alternativamente le due dette festività con la madre;
12. In ordine alle vacanze estive, i genitori potranno tenere con sé i figli minori e Per_2
per venti giorni consecutivi nel mese di agosto ovvero di luglio, compatibilmente con il Per_3 periodo feriale di entrambi i genitori da concordare o comunicare all'altro coniuge, comunque, entro il mese di maggio di ciascun anno.
13. Per tutte le altre festività, nonché per il giorno del compleanno dei figli, si applicherà il criterio dell'alternanza annuale.
14. I signori e si danno reciprocamente atto che null'altro è Parte_1 Parte_2 dovuto a titolo di mantenimento personale.
15, Il presente accordo sarà depositato nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pendente dinanzi al Tribunale Ordinario di Catanzaro, R.G. 722/2024, affinché venga omologato alle condizioni sopra specificate.
16. Il presente accordo è composto da n. 4 pagine ed è sottoscritto dalla sig.ra Parte_1 mediante firma digitale e dal sig. con firma autografa”. Parte_2
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
7 Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, si dispone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
- pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti in NO
(CZ) il 19 marzo 2006 (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile dello stesso Comune al n.1, parte n.2, serie A, reg. Atti Matrimonio dell'anno 2006);
- prende atto delle condizioni pattuite dai coniugi;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
- spese compensate.
Così deciso in Catanzaro in camera di consiglio il 19.11.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo
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