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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 12/12/2025, n. 1909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1909 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1999/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari - dr.ssa Manuela Esposito -, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
TRA
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Saverio Palopoli;
Parte_1
RICORRENTE
E
con l'assistenza e difesa dell'avv.ti Marcello Carnovale, Carmela Filice, Roberto CP_1
ZZ e BE RR;
RESISTENTE
FATTI DI CAUSA
Con ricorso del 5.6.2019, il ricorrente – premesso di aver ottenuto, a seguito di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/1984, con decorrenza dall'1.8.2016, come da decreto di omologa emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 10.7.2018 – ha proposto opposizione avverso il provvedimento dell' del 29.8.2018, notificato il 27.9.2018, con cui l' ha trattenuto CP_1 CP_2 in compensazione l'intera somma di € 14.592,34 riconosciutagli a titolo di arretrati per la prefata causale, quanto ad € 7.759,73 per asserito indebito dovuto all'incompatibilità dell'assegno di invalidità civile ex art. 1 L. 222/1984 con assegno ordinario precedentemente riconosciuto ex art. 13 L. 118/1971 nonché € 2.399,54 ed € 1.376,86 per indebita percezione di disoccupazione agricola per l'anno 2005 e la restante parte a titolo di trattenute IRPEF.
Previo ricorso amministrativo rimasto inevaso, ha quindi adito il Tribunale per ottenere la restituzione delle somme trattenute, eccependo l'intervenuta decadenza dell' dal diritto al CP_1 recupero ai sensi dell'art. 13, co. 2, L. 412/1991 (ritenuto in parte frutto di errore dell' su CP_2 dati già noti, compresi quelli reddituali) nonché, ad ogni modo, l'assenza di dolo.
L' si è costituito in giudizio contestando in fatto ed in diritto il ricorso di parte ricorrente CP_1 di cui ha chiesto il rigetto, sostenendo l'inapplicabilità della decadenza ex art. 13 L. 412/1991, trattandosi di prestazioni assistenziali;
la piena legittimità del recupero dell'indebito assistenziale, stante l'incompatibilità tra le prestazioni per cui concesso godimento;
la sussistenza del dolo del ricorrente, consapevole della percezione di due misure assistenziali incompatibili, entrambe ottenute con la promozione di ricorsi ex art. 445-bis c.p.c.; la decadenza del ricorrente dall'impugnazione del provvedimento di disconoscimento delle giornate agricole
(art. 11 D.lgs. 375/1993 e art. 22 L. 83/1970) e l'infondatezza della domanda per mancanza di prova del rapporto di lavoro agricolo.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di documenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le seguenti motivazioni.
Preliminarmente va rigettata l'invocata decadenza dell' dalla possibilità di richiesta di CP_2 ripetizione dell'indebito ex art. 52 l. 88/1989 ed art. 13 l. 412/1992, impositivi dell'obbligo di verifica annuale dei redditi e di recupero entro l'anno successivo al prefato adempimento, in considerazione dell'inapplicabilità della precitata normativa all'indebito assistenziale (come quello oggetto del caso di specie) quanto a quello previdenziale.
Quanto alle contestate ritenute, trattenute in compensazione, operate in ragione del pagamento di assegno di invalidità civile ex art. 13 L. 118/1971 non cumulabile con prestazione di invalidità ex art. 1 legge 222/1984, intanto va dichiarata l'inconferenza della prospettata incapacità recuperatoria dell' per assenza di dolo da parte ricorrente che sostiene, viceversa, come CP_2
l'indebito sia frutto di errore dell' su dati già noti. CP_1
In realtà, premessa la ricezione ad opera dell'agente di:
1. assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/1971 a decorrere dal maggio 2016 per effetto di provvedimento – ottenuto nel giudizio n. 4688/2015 da lui promosso ex art. 445 bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Castrovillari – ricevente omologa con decreto del 24.10.2016;
2. assegno di invalidità ex art. 1 legge 222/1984 con decorrenza agosto 2016 a seguito di provvedimento – ottenuto con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. presentato innanzi al Tribunale di
Castrovillari in data 17.5.2017 ove rubricato al n. 1967/17 – omologato con decreto del
10.8.2018;
Risulta come la stessa parte, nel momento in cui ha chiesto, con notifica del 19.7.2018, il pagamento dell'assegno di invalidità ex art. 1 legge 222/1984 fosse consapevole di avere già riscosso, con decorrenza maggio 2016, l'ulteriore assegno mensile di assistenza e che tali prestazioni erano tra loro incompatibili, con una evidente consapevolezza integrante dolo. Quanto, infine, alle trattenute operate in relazione all'indebita percezione di disoccupazione agricola per l'anno 2005, accertata a seguito della cancellazione di giornate, avvenuta con provata comunicazione in atti del 28.3.2011, anch'essa risulta non accoglibile, non essendo stata, la prefata contestazione, oggetto di impugnativa nelle forme e nei termini di legge decorrenti dall'attuata datata notifica né essendo stata provata la veridicità del rapporto lavorativo giustificativo della percezione provvidenziale.
Spese di lite compensate in presenza dell'autocertificazione reddituale ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 12.12.2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Manuela Esposito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari - dr.ssa Manuela Esposito -, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
TRA
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Saverio Palopoli;
Parte_1
RICORRENTE
E
con l'assistenza e difesa dell'avv.ti Marcello Carnovale, Carmela Filice, Roberto CP_1
ZZ e BE RR;
RESISTENTE
FATTI DI CAUSA
Con ricorso del 5.6.2019, il ricorrente – premesso di aver ottenuto, a seguito di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/1984, con decorrenza dall'1.8.2016, come da decreto di omologa emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 10.7.2018 – ha proposto opposizione avverso il provvedimento dell' del 29.8.2018, notificato il 27.9.2018, con cui l' ha trattenuto CP_1 CP_2 in compensazione l'intera somma di € 14.592,34 riconosciutagli a titolo di arretrati per la prefata causale, quanto ad € 7.759,73 per asserito indebito dovuto all'incompatibilità dell'assegno di invalidità civile ex art. 1 L. 222/1984 con assegno ordinario precedentemente riconosciuto ex art. 13 L. 118/1971 nonché € 2.399,54 ed € 1.376,86 per indebita percezione di disoccupazione agricola per l'anno 2005 e la restante parte a titolo di trattenute IRPEF.
Previo ricorso amministrativo rimasto inevaso, ha quindi adito il Tribunale per ottenere la restituzione delle somme trattenute, eccependo l'intervenuta decadenza dell' dal diritto al CP_1 recupero ai sensi dell'art. 13, co. 2, L. 412/1991 (ritenuto in parte frutto di errore dell' su CP_2 dati già noti, compresi quelli reddituali) nonché, ad ogni modo, l'assenza di dolo.
L' si è costituito in giudizio contestando in fatto ed in diritto il ricorso di parte ricorrente CP_1 di cui ha chiesto il rigetto, sostenendo l'inapplicabilità della decadenza ex art. 13 L. 412/1991, trattandosi di prestazioni assistenziali;
la piena legittimità del recupero dell'indebito assistenziale, stante l'incompatibilità tra le prestazioni per cui concesso godimento;
la sussistenza del dolo del ricorrente, consapevole della percezione di due misure assistenziali incompatibili, entrambe ottenute con la promozione di ricorsi ex art. 445-bis c.p.c.; la decadenza del ricorrente dall'impugnazione del provvedimento di disconoscimento delle giornate agricole
(art. 11 D.lgs. 375/1993 e art. 22 L. 83/1970) e l'infondatezza della domanda per mancanza di prova del rapporto di lavoro agricolo.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di documenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le seguenti motivazioni.
Preliminarmente va rigettata l'invocata decadenza dell' dalla possibilità di richiesta di CP_2 ripetizione dell'indebito ex art. 52 l. 88/1989 ed art. 13 l. 412/1992, impositivi dell'obbligo di verifica annuale dei redditi e di recupero entro l'anno successivo al prefato adempimento, in considerazione dell'inapplicabilità della precitata normativa all'indebito assistenziale (come quello oggetto del caso di specie) quanto a quello previdenziale.
Quanto alle contestate ritenute, trattenute in compensazione, operate in ragione del pagamento di assegno di invalidità civile ex art. 13 L. 118/1971 non cumulabile con prestazione di invalidità ex art. 1 legge 222/1984, intanto va dichiarata l'inconferenza della prospettata incapacità recuperatoria dell' per assenza di dolo da parte ricorrente che sostiene, viceversa, come CP_2
l'indebito sia frutto di errore dell' su dati già noti. CP_1
In realtà, premessa la ricezione ad opera dell'agente di:
1. assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/1971 a decorrere dal maggio 2016 per effetto di provvedimento – ottenuto nel giudizio n. 4688/2015 da lui promosso ex art. 445 bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Castrovillari – ricevente omologa con decreto del 24.10.2016;
2. assegno di invalidità ex art. 1 legge 222/1984 con decorrenza agosto 2016 a seguito di provvedimento – ottenuto con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. presentato innanzi al Tribunale di
Castrovillari in data 17.5.2017 ove rubricato al n. 1967/17 – omologato con decreto del
10.8.2018;
Risulta come la stessa parte, nel momento in cui ha chiesto, con notifica del 19.7.2018, il pagamento dell'assegno di invalidità ex art. 1 legge 222/1984 fosse consapevole di avere già riscosso, con decorrenza maggio 2016, l'ulteriore assegno mensile di assistenza e che tali prestazioni erano tra loro incompatibili, con una evidente consapevolezza integrante dolo. Quanto, infine, alle trattenute operate in relazione all'indebita percezione di disoccupazione agricola per l'anno 2005, accertata a seguito della cancellazione di giornate, avvenuta con provata comunicazione in atti del 28.3.2011, anch'essa risulta non accoglibile, non essendo stata, la prefata contestazione, oggetto di impugnativa nelle forme e nei termini di legge decorrenti dall'attuata datata notifica né essendo stata provata la veridicità del rapporto lavorativo giustificativo della percezione provvidenziale.
Spese di lite compensate in presenza dell'autocertificazione reddituale ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 12.12.2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Manuela Esposito