Ordinanza collegiale 13 gennaio 2025
Sentenza 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 12/03/2026, n. 1733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1733 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01733/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00374/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 374 del 2021, proposto da
LA TI, RE TI, AL TI, OS TI, VI TI e SO TI, rappresentati e difesi dall'avvocato Emma Galiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Frattamaggiore, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Di Bitonto e Carmine Andrea Cirillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) dell'ordinanza di demolizione n. 123 del 2 novembre 2020, protocollo n. 24295, adottata dal Dirigente del III Settore del Comune di Frattamaggiore, notificata in data 3 novembre 2020;
b) della relazione di sopralluogo prot. n. 23715 del 23 ottobre 2020 allegata all'ordinanza di demolizione n. 123/2020;
c) di ogni altro atto e o provvedimento preordinato, connesso, collegato e consequenziale se ed in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Frattamaggiore;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 la dott.ssa AR MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Parte ricorrente impugna l’ordinanza n. 123 del 2 novembre 2020, con la quale il Comune di Frattamaggiore gli ha ingiunto la demolizione delle seguenti opere, realizzate su un fondo di sua proprietà:
1. un manufatto edilizio, dalle dimensioni di mt. 6,90x2,80 per un’altezza di mt. 2,40;
2. un prefabbricato in lamiera coibentata, dalle dimensioni di mt. 12,00x2,80 per un’altezza di mt. 2,30;
3. un prefabbricato in lamiera coibentata, dalle dimensioni di mt. 9,20x4,00 per un’altezza di mt. 2,60;
4. una tettoia a forma di “L” con struttura in ferro e copertura in lamiera, dalle quote perimetrali di mt. 12,70 – 6,00 – 2,40 – 12,40 – 8,50 – 18,40, per un’altezza min. 3,40 med. 3,80 e max 4,40;
5. un manufatto edilizio sottostante la tettoia, dalle dimensioni di mt. 3,40x4,70 per un’altezza di mt. 2,50;
6. un’area adibita al deposito merci.
Dalla relazione di sopralluogo allegata all’ordinanza emerge che le opere insistono tutte in Z.T.O. B1, salvo l’area adibita a deposito merci, che ricade in Z.T.O. Attrezzature collettive urbane S3 – P4.
L’ordinanza è impugnata per i seguenti motivi:
1. violazione e falsa applicazione di legge. violazione: artt. 27 e 31 del d.p.r. n. 380 del 06.06.2001; artt. 3 e 6 della legge n. 241 del 7 agosto 1990; art. 97 della costituzione. eccesso di potere – violazione del giusto procedimento - inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto - carenza di istruttoria – difetto di motivazione.
Sarebbe stata omessa un’adeguata istruttoria e, di conseguenza, mancherebbe una sufficiente motivazione in ordine all'effettiva natura abusiva delle opere, all’identificazione degli abusi e alla loro qualificazione, ai fini dell’applicazione della sanzione di cui all’art. 31 D.P.R. 380/2001. In particolare, i manufatti in cemento, realizzati prima del 1990, sarebbero destinati a deposito di attrezzi e a contenere il contatore elettrico. I due containers sarebbero strutture non infisse al suolo, facilmente rimovibili, destinate ad un utilizzo temporaneo e collegato all’attività imprenditoriale dei ricorrenti. La tettoia, completamente aperta su tre lati, sarebbe opera precaria di arredo utilizzata per riparare gli automezzi dalle intemperie che non comporterebbe alcun incremento del carico urbanistico.
L’area adibita a deposito di merci non determinerebbe alcuna trasformazione del territorio con incremento del carico urbanistico.
La demolizione, essendo stata adottata a notevole distanza di tempo dalla realizzazione delle opere avrebbe ingenerato un legittimo affidamento al mantenimento delle opere nei soggetti interessati.
2. Violazione dell'art. 7 e seguenti della l. n. 241 del 07.08.1990; art. 97 della costituzione; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento.
Sarebbe stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento.
3. Violazione artt. 27 e 31 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001; violazione art. 97 della Costituzione, eccesso di potere, violazione del giusto procedimento - inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto, carenza di istruttoria.
Il Comune non avrebbe accertato l’effettiva consistenza dei singoli abusi, valutata la quale avrebbe dovuto concludere per la non applicabilità dell’art. 31 D.P.R. 380/2001.
4. Violazione e falsa applicazione di legge, violazione degli artt. 22, 31 e 37 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001, degli artt. 3 e 97 della Costituzione; dell’art. 3 legge n. 241 del 7 agosto 1990; eccesso di potere: inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto, irragionevolezza, illogicità manifesta, violazione del principio di proporzionalità.
Le opere di cui è ingiunta la demolizione, non incidendo sui preesistenti parametri urbanistici, sarebbero subordinate alla mera segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 22 D.P.R. n. 380/2001, ricadendo nella disciplina sanzionatoria di cui all'art. 37 D.P.R. n. 380/2001.
Si è costituito il Comune di Frattaminore, contestando le avverse censure.
All’esito dell’udienza pubblica del 26 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
2. Le opere oggetto dell’ordinanza impugnata hanno, con tutta evidenza, sia singolarmente considerate, che considerate nella loro globalità, un notevole impatto urbanistico e necessitavano, per essere realizzate, del previo rilascio del permesso di costruire.
Si tratta di strutture e manufatti di non irrilevanti dimensioni che senza alcun dubbio producono un non irrilevante impatto sul territorio (manufatto edilizio di mt. 6,90x2,80 e altezza di mt. 2,40; prefabbricato in lamiera coibentata di mt. 12,00x2,80 e altezza di mt. 2,30; prefabbricato in lamiera coibentata di mt. 9,20x4,00 e altezza di mt. 2,60; tettoia a forma di “L” con struttura in ferro e copertura in lamiera, dalle quote perimetrali di mt. 12,70 – 6,00 – 2,40 – 12,40 – 8,50 – 18,40, per un’altezza min. 3,40 med. 3,80 e max 4,40; manufatto edilizio sottostante la tettoia, dalle dimensioni di mt. 3,40x4,70 per un’altezza di mt. 2,50, area adibita a deposito merci).
Scendendo nel dettaglio delle censure formulate rispetto a ciascuna delle opere oggetto del provvedimento impugnato va osservato quanto segue.
Con riguardo ai manufatti in cemento, che il ricorrente afferma (senza comunque provare) essere stati realizzati in epoca anteriore al 1990, trattasi di assunto del tutto inidoneo a fornire alcun elemento per escludere la necessità della loro previa autorizzazione con permesso di costruire (o analogo titolo autorizzatorio).
Nessuna prova è data dell’asserito uso temporaneo delle opere in questione. Anzi la circostanza che esse, come afferma parte ricorrente, sarebbero funzionali all’attività imprenditoriale dalla stessa esercitata, lascia presumere un uso permanente delle medesime.
La tettoia, pur essendo aperta, ha una notevole estensione e, pertanto, produce senza dubbio un notevole impatto sul territorio. I manufatti di minori dimensioni posti al di sotto di essa, oltre a non essere comunque irrilevanti sotto il profilo dimensionale, sono evidentemente funzionali all’esercizio dell’attività dei ricorrenti e, dunque, vanno considerati unitariamente alle altre opere, quanto al regime sanzionatorio applicabile.
L’area adibita a deposito merci insiste in Z.T.O. Attrezzature collettive urbane S3 – P4 e, pertanto, risulta essere stato effettuato un mutamento di destinazione d’uso incompatibile con il P.R.G.
3. Da quanto detto emerge la palese infondatezza di tutti i motivi di ricorso, i quali presuppongono un’asserita insufficiente istruttoria e motivazione sulla qualificazione degli abusi, ovvero un’erronea loro qualificazione, che, al contrario, è da ritenersi pienamente dimostrata nella sua esattezza. Il difetto di motivazione, inoltre, non sussiste neanche sotto il profilo dell’interesse pubblico alla rimozione delle opere di più risalente realizzazione, stante l’ormai consolidato indirizzo secondo cui: “ L'ordine di demolizione di opere edilizie realizzate in assenza di valido titolo abilitativo ha natura di atto vincolato, fondato unicamente sull'accertamento dell'abuso. Non è richiesta una motivazione specifica sul concreto interesse pubblico, poiché tale interesse è già definito a monte dal legislatore nel dovere di ripristinare la legalità urbanistico-edilizia violata. Il mero decorso del tempo dalla commissione dell'abuso non incide sulla legittimità né sull'esercizio del potere repressivo, che può essere legittimamente esercitato anche tardivamente.” (Consiglio di Stato sez. II, 9/12/2025, n. 9688).
4. Per le ragioni sopra richiamate il ricorso è da respingere.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NN AP, Presidente
Daria Valletta, Primo Referendario
AR MO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR MO | NN AP |
IL SEGRETARIO