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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 02/12/2025, n. 3894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3894 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 8858/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore dr.ssa Carolina Dini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 8858 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio vertente tra:
, codice fiscale rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avvocato Pasquale Bruno AMMENDOLA in virtù di procura in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale rappresentata e difesa dagli CP_1 C.F._2 avvocati Letizia BANCHELLI e Chiara CIANFANELLI in virtù di procura in atti
Resistente
Con l'intervento del P.M.
Conclusioni (vd. udienza del 20/11/2025): il ricorrente ha concluso come da ricorso:
1 “Accertare e dichiarare che, per sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche della IG.ra , è venuto meno il presupposto giustificativo dell'assegno CP_1 divorzile originariamente riconosciuto alla stessa con sentenza n. 1121/2024 del
Tribunale di Firenze;
Per l'effetto, disporre la revoca integrale dell'assegno divorzile di € 250,00 mensili posto a carico del IG. in favore della resistente, con decorrenza Parte_1 dal primo giorno del mese successivo alla notifica del presente atto;
Con condanna della resistente alla rifusione integrale delle spese di lite, ivi comprese quelle sostenute dal ricorrente per l'attività investigativa eseguita dall'agenzia incaricata, come da documentazione allegata, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”; la resistente ha concluso come da comparsa di costituzione:
“Accertare che dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio dell'aprile 2024 non è sopravvenuta alcuna effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il Persona_1 pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno;
− Respingere integralmente le domande attoree e per l'effetto
− Riconoscere e confermare che debba corrispondere a Parte_1 [...]
mensilmente ed in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese di CP_1 riferimento, la somma di € 250,00 o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia, quale assegno divorzile ex art. 5, comma 6, L. 898/1970 confermando l'attuale pagamento diretto da parte del datore di lavoro.
− Condannare a rifondere alla convenuta le spese integrali del Parte_1 presente giudizio, compresi eventuali compensi erogati a consulenti tecnici d'ufficio e di parte;
oltreché, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., a pagare alla medesima una somma equitativamente determinata”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. dopo avere dedotto che la ex moglie aveva Parte_1 CP_1 intrapreso una attività lavorativa successivamente alla sentenza di cessazione degli
2 effetti civili del matrimonio n. 1121/2024 pronunciata dal Tribunale di Firenze, ha agito nei suoi confronti chiedendo la revoca dell'assegno divorzile di € 250,00 mensili previsto in favore della ex moglie dalla citata sentenza di divorzio. ha chiesto il rigetto del ricorso, negando di svolgere attività lavorativa CP_1 stabile e continuativa.
2. Occorre premettere che, per poter procedere ad una revisione dei provvedimenti in materia di contributi economici, l'art. 473 bis.29 c.p.c. stabilisce la necessità della sopravvenienza di “giustificati motivi”. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi in relazione all'art. 9 comma 1 legge divorzio, tale espressione è da intendersi riferita alla sopravvenienza di 'nuove circostanze' (Cass.
12235/1992) che incidano concretamente sulle condizioni economiche delle parti per come esistenti al momento della pronuncia attributiva dei contributi economici per la prole ovvero dell'assegno divorzile, e siano quindi idonee a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con tale provvedimento (Cass. civ., 28/11/2017, n. 28436).
Va inoltre rilevato che, in virtù dell'ordinario criterio di riparto stabilito dall'art. 2697
c.c., l'onere della prova dell'esistenza di tali circostanze è posto a carico della parte che domanda la revisione delle condizioni.
3. Al riguardo, si osserva che non ha dimostrato lo svolgimento, da parte Parte_1 della di una stabile attività lavorativa, avendo egli offerto di provare soltanto CP_1 che la resistente ha lavorato come babysitter per alcuni giorni nei mesi da aprile a giugno 2025, per una media di circa due-tre volte al mese, circostanze, queste, che risultano pacifiche, avendo la stessa ex moglie ammesso in udienza di avere lavorato per due o tre giornate al mese prima di settembre 2025 (da qui la superfluità dei capitoli di prova articolati in ricorso).
Tuttavia, quanto emerso nel presente giudizio in merito all'attività svolta dalla CP_1
è del tutto conforme alle risultanze del procedimento di divorzio, definito con la sentenza sopra citata, che infatti dà conto di 'lavoretti' svolti dalla odierna resistente, in grado di generare modesti introiti, come evidentemente avviene allo stato attuale.
Posto che il ricorrente non ha fornito la prova di un aumento della capacità lavorativa della (la quale risulta oggi anche affetta da fibromialgia, come da CP_1 documentazione medica in atti) e dunque del sopravvenuto miglioramento della condizione economica della resistente, il ricorso deve essere rigettato.
3 4. Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia (complessità bassa, valore medio per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione, valore minimo per la fase decisoria, dato il mancato deposito di atti conclusivi), devono essere poste a carico del ricorrente secondo il principio di soccombenza.
Non sussistono, invece, i presupposti per una condanna di al pagamento di Parte_1 una ulteriore somma ex art. 96 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
1. rigetta il ricorso;
2. condanna a rimborsare a le spese di lite del Parte_1 CP_1 presente grado di giudizio, che liquida nel complessivo importo di € 6.164,00 per compenso, oltre rimborso spese al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 20/11/2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 legge 196/2003.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore dr.ssa Carolina Dini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 8858 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio vertente tra:
, codice fiscale rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avvocato Pasquale Bruno AMMENDOLA in virtù di procura in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale rappresentata e difesa dagli CP_1 C.F._2 avvocati Letizia BANCHELLI e Chiara CIANFANELLI in virtù di procura in atti
Resistente
Con l'intervento del P.M.
Conclusioni (vd. udienza del 20/11/2025): il ricorrente ha concluso come da ricorso:
1 “Accertare e dichiarare che, per sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche della IG.ra , è venuto meno il presupposto giustificativo dell'assegno CP_1 divorzile originariamente riconosciuto alla stessa con sentenza n. 1121/2024 del
Tribunale di Firenze;
Per l'effetto, disporre la revoca integrale dell'assegno divorzile di € 250,00 mensili posto a carico del IG. in favore della resistente, con decorrenza Parte_1 dal primo giorno del mese successivo alla notifica del presente atto;
Con condanna della resistente alla rifusione integrale delle spese di lite, ivi comprese quelle sostenute dal ricorrente per l'attività investigativa eseguita dall'agenzia incaricata, come da documentazione allegata, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”; la resistente ha concluso come da comparsa di costituzione:
“Accertare che dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio dell'aprile 2024 non è sopravvenuta alcuna effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il Persona_1 pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno;
− Respingere integralmente le domande attoree e per l'effetto
− Riconoscere e confermare che debba corrispondere a Parte_1 [...]
mensilmente ed in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese di CP_1 riferimento, la somma di € 250,00 o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia, quale assegno divorzile ex art. 5, comma 6, L. 898/1970 confermando l'attuale pagamento diretto da parte del datore di lavoro.
− Condannare a rifondere alla convenuta le spese integrali del Parte_1 presente giudizio, compresi eventuali compensi erogati a consulenti tecnici d'ufficio e di parte;
oltreché, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., a pagare alla medesima una somma equitativamente determinata”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. dopo avere dedotto che la ex moglie aveva Parte_1 CP_1 intrapreso una attività lavorativa successivamente alla sentenza di cessazione degli
2 effetti civili del matrimonio n. 1121/2024 pronunciata dal Tribunale di Firenze, ha agito nei suoi confronti chiedendo la revoca dell'assegno divorzile di € 250,00 mensili previsto in favore della ex moglie dalla citata sentenza di divorzio. ha chiesto il rigetto del ricorso, negando di svolgere attività lavorativa CP_1 stabile e continuativa.
2. Occorre premettere che, per poter procedere ad una revisione dei provvedimenti in materia di contributi economici, l'art. 473 bis.29 c.p.c. stabilisce la necessità della sopravvenienza di “giustificati motivi”. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi in relazione all'art. 9 comma 1 legge divorzio, tale espressione è da intendersi riferita alla sopravvenienza di 'nuove circostanze' (Cass.
12235/1992) che incidano concretamente sulle condizioni economiche delle parti per come esistenti al momento della pronuncia attributiva dei contributi economici per la prole ovvero dell'assegno divorzile, e siano quindi idonee a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con tale provvedimento (Cass. civ., 28/11/2017, n. 28436).
Va inoltre rilevato che, in virtù dell'ordinario criterio di riparto stabilito dall'art. 2697
c.c., l'onere della prova dell'esistenza di tali circostanze è posto a carico della parte che domanda la revisione delle condizioni.
3. Al riguardo, si osserva che non ha dimostrato lo svolgimento, da parte Parte_1 della di una stabile attività lavorativa, avendo egli offerto di provare soltanto CP_1 che la resistente ha lavorato come babysitter per alcuni giorni nei mesi da aprile a giugno 2025, per una media di circa due-tre volte al mese, circostanze, queste, che risultano pacifiche, avendo la stessa ex moglie ammesso in udienza di avere lavorato per due o tre giornate al mese prima di settembre 2025 (da qui la superfluità dei capitoli di prova articolati in ricorso).
Tuttavia, quanto emerso nel presente giudizio in merito all'attività svolta dalla CP_1
è del tutto conforme alle risultanze del procedimento di divorzio, definito con la sentenza sopra citata, che infatti dà conto di 'lavoretti' svolti dalla odierna resistente, in grado di generare modesti introiti, come evidentemente avviene allo stato attuale.
Posto che il ricorrente non ha fornito la prova di un aumento della capacità lavorativa della (la quale risulta oggi anche affetta da fibromialgia, come da CP_1 documentazione medica in atti) e dunque del sopravvenuto miglioramento della condizione economica della resistente, il ricorso deve essere rigettato.
3 4. Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia (complessità bassa, valore medio per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione, valore minimo per la fase decisoria, dato il mancato deposito di atti conclusivi), devono essere poste a carico del ricorrente secondo il principio di soccombenza.
Non sussistono, invece, i presupposti per una condanna di al pagamento di Parte_1 una ulteriore somma ex art. 96 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
1. rigetta il ricorso;
2. condanna a rimborsare a le spese di lite del Parte_1 CP_1 presente grado di giudizio, che liquida nel complessivo importo di € 6.164,00 per compenso, oltre rimborso spese al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 20/11/2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 legge 196/2003.
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