TRIB
Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 24/12/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n° 631/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott.
Carlo IA UC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 631 dell'anno 2025 del Ruolo
Generale degli Affari Civili Contenziosi vertente
TRA
Parte_1
(C.F.: ), in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Palermo, con l'avv.
IO IS Di ZO (pec domiciliazione:
Email_1
Attrice
CONTRO
nata a [...] l'[...] Controparte_1
(C.F.: ), , nato a [...] C.F._1 CP_2
Capo (TP) l'11.1.1940 (C.F.: ) C.F._2
Convenuti contumaci
E CON L'INTERVENTO DI
nata a [...] il Controparte_3
30.11.1991 (C.F.: ), con l'avv. Carlo Riela (pec C.F._3 domiciliazione: Email_2
Terza interveniente
*.*.*
E nella causa, ad essa riunita, iscritta al n. 697 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] il Controparte_3
30.11.1991 (C.F.: ), con l'avv. Carlo Riela (pec C.F._3
1 Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 631/2025
domiciliazione: Email_2
Attrice
CONTRO
nata a [...] l'[...] Controparte_1
(C.F.: ), , nato a [...] C.F._1 CP_2
Capo (TP) l'11.1.1940 (C.F.: ) C.F._2
Convenuti contumaci
AVENTI AD OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901
c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta
ex art. 127ter c.p.c. da ultimo depositate e atti ivi richiamati, a cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' ha Pt_1
esposto quanto segue:
i) che dipendete della ditta individuale Controparte_3
denominata "A Busiata", svolgente attività dì pastificio, ha subito in data 25.6.2018 sul luogo di lavoro un gravissimo infortunio che le ha procurato lesioni gravissime consistite in “amputazione al terzo medio
braccio sinistro”;
ii) di aver, una volta accertata la sussistenza dei presupposti di legge per indennizzare l'infortunio, liquidato alla lavoratrice infortunata un periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro di
202 giorni ed un danno biologico permanente del 52%, erogandole la somma complessiva di € 512.908,59 in data dell'8.3.2019, come da
2 Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 631/2025
certificazione di crediti in atti;
iii) di che ha diffidato in pari data il datore di lavoro
[...]
al pagamento della predetta somma ai sensi del CP_1
combinato disposto degli artt. 10 - 11 D.P.R. n. 1124/65 nonché degli artt. 2051 - 2087 c.c., con raccomandata ricevuta il 20.3.2019;
iv) di aver esercitato l'azione civile di regresso per il risarcimento del danno ex artt. 185 c.p., 2043, 2050, 2051 e 2087 c.c., costituendosi parte civile ex art. 74 c.p.p. nel processo penale n. 843/2020 R.G.
Trib. avviato con decreto di citazione a giudizio del 19.8.2019 e definito da questo Tribunale con sentenza del 26.1.2024 con cui
è stata dichiarata colpevole del reato di lesioni Controparte_1
colpose gravi e, per l'effetto, condannata alla pena di anni tre di reclusione, nonché al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite ed alla refusione delle spese di lite;
v) che in data 12.5.2020, ha alienato il proprio Controparte_1
immobile sito in San Vito Lo Capo nella via Mondello n. 71,
identificato al catasto al foglio 5 part.lla 293 sub 9, cat A/3 classe 8
vani 5, posto al piano 1-2 mq 94 a suo cognato con CP_2
contratto di compravendita in Notar Dott. del Persona_1
12.5.2020, Rep. 18-706, Raccolta n. 11.099, Registrato a Trapani il
19.5.2020, n. 2204 in cambio di un corrispettivo pari ad € 80.000,00.
Alla luce di tali premesse, l' ha evidenziato che, con il Pt_1
contratto di compravendita da ultimo richiamato, Controparte_1
ha arrecato pregiudizio alle proprie ragioni creditorie, sicché ha chiesto di dichiararlo inefficace nei propri confronti ai sensi dell'art. 3 Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 631/2025
2901 c.c..
Analoga domanda di revocatoria è stata svolta da
[...]
in relazione al credito risarcitorio per danno CP_3
differenziale vantato nei confronti della datrice di lavoro. La
lavoratrice, in particolare ha proposto tale domanda, sia svolgendo intervento nel procedimento incoato dall' in data 04.11.2025, Pt_1
che avviando autonomo giudizio iscritto, previa rituale notificazione della citazione al n° 697/2025 R.G. di questo Tribunale.
La causa è stata istruita unicamente mediante produzione documentale.
*.*.*
Le domande di revocatoria ordinaria contestualmente avanzate dall' e da nei confronti Pt_1 Controparte_3
dell'atto di compravendita concluso tra (n.q. di Controparte_1
alienante) e (n.q. di acquirente) del 12.5.2020 in Notar CP_2
Dott. (rep. nn. 18-706, racc. n. 11.099, registrato a Persona_1
Trapani il 19.5.2020, n. 2204) avente ad oggetto il fabbricato di proprietà di sito in San Vito Lo Capo (TP) nella via Controparte_1
Mondello n. 71, identificato al Catasto al foglio 5, particella 293, sub.
9, cat. A/3, classe 8, vani 5, posto al piano 1-2, mq 94, incluse aree scoperte verso il corrispettivo di € 80.000,00, sono fondate e,
pertanto, vanno accolte per le ragioni appresso indicate.
E' noto che i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione ex
art. 2901 c.c. sono: (i) l'esistenza di ragioni di credito;
(ii) la verifica dell'elemento oggettivo rappresentato dall'eventus damni causato
4 Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 631/2025
dall'atto di disposizione impugnato;
(iii) l'accertamento dell'elemento soggettivo, che è costituito dalla c.d. scientia damni
(generica consapevolezza del pregiudizio per le ragioni creditorie)
del debitore e, qualora si tratti di atto a titolo oneroso, anche del terzo. Inoltre, se l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, è necessario verificare la sussistenza del c.d. consilium
fraudis (dolosa preordinazione al pregiudizio delle ragioni creditorie) da parte del debitore, ed anche del terzo (c.d. partecipatio
fraudis), se l'atto dispositivo è a titolo oneroso.
(i) Quanto al primo presupposto, l'art. 2901 c.c. contempla una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o dell'aspettativa,
con conseguente irrilevanza dei normali requisiti del credito quali certezza, liquidità ed esigibilità, ragion per cui anche il credito eventuale o litigioso è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte negoziale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgenza della qualità di creditore che consente l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione posto in essere dal debitore.
Nella specie, l' e entrambi Pt_1 Controparte_3
costituiti parte civile ex art. 74 c.p.p. nel procedimento penale portante i nn. 1879/2018 R.G.N.R. e 843/2020 R.G. Trib., per il risarcimento del danno ex artt. 185 c.p., 2043, 2050, 2051 e 2087 c.c.
vantano nei confronti della debitrice convenuta un credito risarcitorio da fatto illecito (il primo in regresso, in virtù delle indennità previdenziali per € 512.908,59 erogate alla lavoratrice
5 Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 631/2025
infortunata l'8.3.2019, la seconda per il risarcimento del residuo danno differenziale non indennizzato dall'istituto mutualistico),
derivante dalla sentenza n° 105/2024 emessa da questo Tribunale,
con cui è stata dichiarata colpevole del reato di Controparte_1
lesioni colpose gravi e, per l'effetto, condannata alla pena di anni tre di reclusione, nonché al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite.
In proposito, va precisato che il credito risarcitorio da fatto illecito in esame, essendo certo ed esigibile, anche se non liquido secondo il dispositivo della predetta pronuncia di cui in atti, rientra nella sopra evidenziata nozione di credito rilevante ai sensi dell'art. 2901 c.c.
(ii) In relazione all'elemento oggettivo, è necessario che il debitore abbia posto in essere un atto di disposizione inter vivos
idoneo ad arrecare un pregiudizio alle ragioni del creditore, da intendersi come danno effettivo (cd. eventus damni) o come mero danno potenziale. È sufficiente, invero, che tale atto abbia determinato o aggravato il pericolo di insolvenza a seguito della variazione quantitativa e qualitativa della propria garanzia patrimoniale generica.
A tal riguardo, la Suprema Corte ha precisato che “in tema di
azione revocatoria, condizione essenziale della tutela in favore del creditore
è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità non è
necessario che sussista già un danno concreto ed effettivo, essendo, invece,
sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale
6 Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 631/2025
abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore
tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne
la fruttuosità” (cfr. Cass. Civ., sez. III, 17.7.2007, n. 15880).
Ebbene, il ricorso della debitrice ad un atto dispositivo
(ancorché a titolo oneroso) del proprio patrimonio immobiliare non può che ragionevolmente tradursi in una fonte di incertezza e di pregiudizio per il corretto soddisfacimento delle ragioni creditorie,
avendo generato un mutamento, sia qualitativo che quantitativo, in
peius della consistenza patrimoniale in danno del creditore, così
potendo operare una presunzione iuris tantum, all'evidenza superabile solo in forza di una diversa e contraria allegazione (ad es. relativa all'esistenza nel proprio patrimonio di altri beni idonei a garantire le ragioni creditorie), che era onere della debitrice (però
rimasta contumace) fornire.
(iii) Con riferimento all'elemento soggettivo del debitore e del terzo, si pone il previo problema di determinare se l'atto oneroso da costoro concluso, pregiudizievole per le ragioni creditorie, sia anteriore o successivo al sorgere del credito, nel primo caso dovendosi accertare - come già evidenziato - la dolosa preordinazione al pregiudizio delle ragioni creditorie da parte del debitore, ed anche del terzo, laddove, nell'ipotesi di posteriorità,
basterebbe fornire la prova della consapevolezza di costoro di assottigliare la garanzia costituita dai propri beni (scientia damni).
Ebbene, la compravendita oggetto della presente causa è stata posta in essere in data 12.5.2020, ossia in epoca successiva al sorgere
7 Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 631/2025
del debito risarcitorio da fatto illecito, coincidente con la data di verificazione del sinistro, ossia 25.6.2018.
Nella specie, trattandosi di un atto di disposizione intervenuto dopo l'insorgenza del credito, non si può affatto ritenere che l'alienante non fosse a conoscenza del pregiudizio che la stipulanda compravendita avrebbe arrecato alle ragioni dei propri creditori.
La conoscibilità da parte del terzo acquirente, , CP_2
del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie può agevolmente desumersi (facendo applicazione delle presunzioni ricorrentemente richiamate in materia dalla giurisprudenza, cfr. Cass. Civ., sez. III,
5.3.2009, n. 5359) dal legame parentale tra la debitrice ed il terzo
(che, come documentato, è il fratello del suo ex marito): tale parentela rende estremamente inverosimile che l'acquirente non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sull'alienante.
Va osservato che la consapevolezza del terzo acquirente si può
anche presumere dalla risonanza pubblica che il gravissimo evento ha avuto nel piccolo , nonché dal Parte_2
prezzo convenuto in € 80.000,00, nettamente inferiore al valore reale, peraltro solo parzialmente dallo stesso versato, come dimostrato dalla produzione documentale della creditrice
[...]
allegata alla citazione del giudizio iscritto al n. CP_3
697/2025.
*.*.*
In ossequio al principio della soccombenza, le spese di lite
8 Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 631/2025
vanno poste a carico dei convenuti e liquidate come da dispositivo,
applicando i parametri minimi (per la semplicità delle poche questioni di diritto trattate) di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. n.
55/2014 (come modificati dai D.M. nn. 37/2018 e 147/2022) relativi ai giudizi di valore indeterminato, complessità bassa, con esclusione della fase istruttoria (non svolta) e con applicazione della massima riduzione percentuale per la fase decisoria, considerata la contumacia dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti dell' e di Pt_1
l'atto di compravendita stipulato in data Controparte_3
12.5.2020 a rogito Notaio Dott. (rep. nn. 18-706, Persona_1
racc. n. 11.099, registrato a Trapani il 19.5.2020, n. 2204), con cui ha alienato al cognato il fabbricato Controparte_1 CP_2
sito in San Vito Lo Capo (TP) nella via Mondello n. 71, identificato al Catasto al foglio 5, particella 293, sub. 9, cat. A/3, classe 8, vani 5,
posto al piano 1-2, mq 94, incluse aree scoperte verso il corrispettivo pattuito di € 80.000,00, saldato nella sola misura di € 30.000,00;
ordina alla competente Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale - Ufficio Provinciale – Territorio Servizio di Pubblicità
Immobiliare, nella persona del Direttore pro tempore, di provvedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero di ogni più
9 Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 631/2025
ampia responsabilità;
condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.358,00 per compensi per ciascuna parte costituita, ovvero in favore dell' e di Pt_1 [...]
oltre spese generali e accessori nella misura CP_3
legalmente dovuta, nonché esborsi documentati.
Così deciso in Trapani in data 24.12.2025
Il Giudice
Carlo IA UC
10 Tribunale di Trapani
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott.
Carlo IA UC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 631 dell'anno 2025 del Ruolo
Generale degli Affari Civili Contenziosi vertente
TRA
Parte_1
(C.F.: ), in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Palermo, con l'avv.
IO IS Di ZO (pec domiciliazione:
Email_1
Attrice
CONTRO
nata a [...] l'[...] Controparte_1
(C.F.: ), , nato a [...] C.F._1 CP_2
Capo (TP) l'11.1.1940 (C.F.: ) C.F._2
Convenuti contumaci
E CON L'INTERVENTO DI
nata a [...] il Controparte_3
30.11.1991 (C.F.: ), con l'avv. Carlo Riela (pec C.F._3 domiciliazione: Email_2
Terza interveniente
*.*.*
E nella causa, ad essa riunita, iscritta al n. 697 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] il Controparte_3
30.11.1991 (C.F.: ), con l'avv. Carlo Riela (pec C.F._3
1 Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 631/2025
domiciliazione: Email_2
Attrice
CONTRO
nata a [...] l'[...] Controparte_1
(C.F.: ), , nato a [...] C.F._1 CP_2
Capo (TP) l'11.1.1940 (C.F.: ) C.F._2
Convenuti contumaci
AVENTI AD OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901
c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta
ex art. 127ter c.p.c. da ultimo depositate e atti ivi richiamati, a cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' ha Pt_1
esposto quanto segue:
i) che dipendete della ditta individuale Controparte_3
denominata "A Busiata", svolgente attività dì pastificio, ha subito in data 25.6.2018 sul luogo di lavoro un gravissimo infortunio che le ha procurato lesioni gravissime consistite in “amputazione al terzo medio
braccio sinistro”;
ii) di aver, una volta accertata la sussistenza dei presupposti di legge per indennizzare l'infortunio, liquidato alla lavoratrice infortunata un periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro di
202 giorni ed un danno biologico permanente del 52%, erogandole la somma complessiva di € 512.908,59 in data dell'8.3.2019, come da
2 Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 631/2025
certificazione di crediti in atti;
iii) di che ha diffidato in pari data il datore di lavoro
[...]
al pagamento della predetta somma ai sensi del CP_1
combinato disposto degli artt. 10 - 11 D.P.R. n. 1124/65 nonché degli artt. 2051 - 2087 c.c., con raccomandata ricevuta il 20.3.2019;
iv) di aver esercitato l'azione civile di regresso per il risarcimento del danno ex artt. 185 c.p., 2043, 2050, 2051 e 2087 c.c., costituendosi parte civile ex art. 74 c.p.p. nel processo penale n. 843/2020 R.G.
Trib. avviato con decreto di citazione a giudizio del 19.8.2019 e definito da questo Tribunale con sentenza del 26.1.2024 con cui
è stata dichiarata colpevole del reato di lesioni Controparte_1
colpose gravi e, per l'effetto, condannata alla pena di anni tre di reclusione, nonché al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite ed alla refusione delle spese di lite;
v) che in data 12.5.2020, ha alienato il proprio Controparte_1
immobile sito in San Vito Lo Capo nella via Mondello n. 71,
identificato al catasto al foglio 5 part.lla 293 sub 9, cat A/3 classe 8
vani 5, posto al piano 1-2 mq 94 a suo cognato con CP_2
contratto di compravendita in Notar Dott. del Persona_1
12.5.2020, Rep. 18-706, Raccolta n. 11.099, Registrato a Trapani il
19.5.2020, n. 2204 in cambio di un corrispettivo pari ad € 80.000,00.
Alla luce di tali premesse, l' ha evidenziato che, con il Pt_1
contratto di compravendita da ultimo richiamato, Controparte_1
ha arrecato pregiudizio alle proprie ragioni creditorie, sicché ha chiesto di dichiararlo inefficace nei propri confronti ai sensi dell'art. 3 Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 631/2025
2901 c.c..
Analoga domanda di revocatoria è stata svolta da
[...]
in relazione al credito risarcitorio per danno CP_3
differenziale vantato nei confronti della datrice di lavoro. La
lavoratrice, in particolare ha proposto tale domanda, sia svolgendo intervento nel procedimento incoato dall' in data 04.11.2025, Pt_1
che avviando autonomo giudizio iscritto, previa rituale notificazione della citazione al n° 697/2025 R.G. di questo Tribunale.
La causa è stata istruita unicamente mediante produzione documentale.
*.*.*
Le domande di revocatoria ordinaria contestualmente avanzate dall' e da nei confronti Pt_1 Controparte_3
dell'atto di compravendita concluso tra (n.q. di Controparte_1
alienante) e (n.q. di acquirente) del 12.5.2020 in Notar CP_2
Dott. (rep. nn. 18-706, racc. n. 11.099, registrato a Persona_1
Trapani il 19.5.2020, n. 2204) avente ad oggetto il fabbricato di proprietà di sito in San Vito Lo Capo (TP) nella via Controparte_1
Mondello n. 71, identificato al Catasto al foglio 5, particella 293, sub.
9, cat. A/3, classe 8, vani 5, posto al piano 1-2, mq 94, incluse aree scoperte verso il corrispettivo di € 80.000,00, sono fondate e,
pertanto, vanno accolte per le ragioni appresso indicate.
E' noto che i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione ex
art. 2901 c.c. sono: (i) l'esistenza di ragioni di credito;
(ii) la verifica dell'elemento oggettivo rappresentato dall'eventus damni causato
4 Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 631/2025
dall'atto di disposizione impugnato;
(iii) l'accertamento dell'elemento soggettivo, che è costituito dalla c.d. scientia damni
(generica consapevolezza del pregiudizio per le ragioni creditorie)
del debitore e, qualora si tratti di atto a titolo oneroso, anche del terzo. Inoltre, se l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, è necessario verificare la sussistenza del c.d. consilium
fraudis (dolosa preordinazione al pregiudizio delle ragioni creditorie) da parte del debitore, ed anche del terzo (c.d. partecipatio
fraudis), se l'atto dispositivo è a titolo oneroso.
(i) Quanto al primo presupposto, l'art. 2901 c.c. contempla una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o dell'aspettativa,
con conseguente irrilevanza dei normali requisiti del credito quali certezza, liquidità ed esigibilità, ragion per cui anche il credito eventuale o litigioso è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte negoziale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgenza della qualità di creditore che consente l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione posto in essere dal debitore.
Nella specie, l' e entrambi Pt_1 Controparte_3
costituiti parte civile ex art. 74 c.p.p. nel procedimento penale portante i nn. 1879/2018 R.G.N.R. e 843/2020 R.G. Trib., per il risarcimento del danno ex artt. 185 c.p., 2043, 2050, 2051 e 2087 c.c.
vantano nei confronti della debitrice convenuta un credito risarcitorio da fatto illecito (il primo in regresso, in virtù delle indennità previdenziali per € 512.908,59 erogate alla lavoratrice
5 Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 631/2025
infortunata l'8.3.2019, la seconda per il risarcimento del residuo danno differenziale non indennizzato dall'istituto mutualistico),
derivante dalla sentenza n° 105/2024 emessa da questo Tribunale,
con cui è stata dichiarata colpevole del reato di Controparte_1
lesioni colpose gravi e, per l'effetto, condannata alla pena di anni tre di reclusione, nonché al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite.
In proposito, va precisato che il credito risarcitorio da fatto illecito in esame, essendo certo ed esigibile, anche se non liquido secondo il dispositivo della predetta pronuncia di cui in atti, rientra nella sopra evidenziata nozione di credito rilevante ai sensi dell'art. 2901 c.c.
(ii) In relazione all'elemento oggettivo, è necessario che il debitore abbia posto in essere un atto di disposizione inter vivos
idoneo ad arrecare un pregiudizio alle ragioni del creditore, da intendersi come danno effettivo (cd. eventus damni) o come mero danno potenziale. È sufficiente, invero, che tale atto abbia determinato o aggravato il pericolo di insolvenza a seguito della variazione quantitativa e qualitativa della propria garanzia patrimoniale generica.
A tal riguardo, la Suprema Corte ha precisato che “in tema di
azione revocatoria, condizione essenziale della tutela in favore del creditore
è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità non è
necessario che sussista già un danno concreto ed effettivo, essendo, invece,
sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale
6 Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 631/2025
abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore
tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne
la fruttuosità” (cfr. Cass. Civ., sez. III, 17.7.2007, n. 15880).
Ebbene, il ricorso della debitrice ad un atto dispositivo
(ancorché a titolo oneroso) del proprio patrimonio immobiliare non può che ragionevolmente tradursi in una fonte di incertezza e di pregiudizio per il corretto soddisfacimento delle ragioni creditorie,
avendo generato un mutamento, sia qualitativo che quantitativo, in
peius della consistenza patrimoniale in danno del creditore, così
potendo operare una presunzione iuris tantum, all'evidenza superabile solo in forza di una diversa e contraria allegazione (ad es. relativa all'esistenza nel proprio patrimonio di altri beni idonei a garantire le ragioni creditorie), che era onere della debitrice (però
rimasta contumace) fornire.
(iii) Con riferimento all'elemento soggettivo del debitore e del terzo, si pone il previo problema di determinare se l'atto oneroso da costoro concluso, pregiudizievole per le ragioni creditorie, sia anteriore o successivo al sorgere del credito, nel primo caso dovendosi accertare - come già evidenziato - la dolosa preordinazione al pregiudizio delle ragioni creditorie da parte del debitore, ed anche del terzo, laddove, nell'ipotesi di posteriorità,
basterebbe fornire la prova della consapevolezza di costoro di assottigliare la garanzia costituita dai propri beni (scientia damni).
Ebbene, la compravendita oggetto della presente causa è stata posta in essere in data 12.5.2020, ossia in epoca successiva al sorgere
7 Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 631/2025
del debito risarcitorio da fatto illecito, coincidente con la data di verificazione del sinistro, ossia 25.6.2018.
Nella specie, trattandosi di un atto di disposizione intervenuto dopo l'insorgenza del credito, non si può affatto ritenere che l'alienante non fosse a conoscenza del pregiudizio che la stipulanda compravendita avrebbe arrecato alle ragioni dei propri creditori.
La conoscibilità da parte del terzo acquirente, , CP_2
del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie può agevolmente desumersi (facendo applicazione delle presunzioni ricorrentemente richiamate in materia dalla giurisprudenza, cfr. Cass. Civ., sez. III,
5.3.2009, n. 5359) dal legame parentale tra la debitrice ed il terzo
(che, come documentato, è il fratello del suo ex marito): tale parentela rende estremamente inverosimile che l'acquirente non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sull'alienante.
Va osservato che la consapevolezza del terzo acquirente si può
anche presumere dalla risonanza pubblica che il gravissimo evento ha avuto nel piccolo , nonché dal Parte_2
prezzo convenuto in € 80.000,00, nettamente inferiore al valore reale, peraltro solo parzialmente dallo stesso versato, come dimostrato dalla produzione documentale della creditrice
[...]
allegata alla citazione del giudizio iscritto al n. CP_3
697/2025.
*.*.*
In ossequio al principio della soccombenza, le spese di lite
8 Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 631/2025
vanno poste a carico dei convenuti e liquidate come da dispositivo,
applicando i parametri minimi (per la semplicità delle poche questioni di diritto trattate) di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. n.
55/2014 (come modificati dai D.M. nn. 37/2018 e 147/2022) relativi ai giudizi di valore indeterminato, complessità bassa, con esclusione della fase istruttoria (non svolta) e con applicazione della massima riduzione percentuale per la fase decisoria, considerata la contumacia dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti dell' e di Pt_1
l'atto di compravendita stipulato in data Controparte_3
12.5.2020 a rogito Notaio Dott. (rep. nn. 18-706, Persona_1
racc. n. 11.099, registrato a Trapani il 19.5.2020, n. 2204), con cui ha alienato al cognato il fabbricato Controparte_1 CP_2
sito in San Vito Lo Capo (TP) nella via Mondello n. 71, identificato al Catasto al foglio 5, particella 293, sub. 9, cat. A/3, classe 8, vani 5,
posto al piano 1-2, mq 94, incluse aree scoperte verso il corrispettivo pattuito di € 80.000,00, saldato nella sola misura di € 30.000,00;
ordina alla competente Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale - Ufficio Provinciale – Territorio Servizio di Pubblicità
Immobiliare, nella persona del Direttore pro tempore, di provvedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero di ogni più
9 Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 631/2025
ampia responsabilità;
condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.358,00 per compensi per ciascuna parte costituita, ovvero in favore dell' e di Pt_1 [...]
oltre spese generali e accessori nella misura CP_3
legalmente dovuta, nonché esborsi documentati.
Così deciso in Trapani in data 24.12.2025
Il Giudice
Carlo IA UC
10 Tribunale di Trapani
Sezione Civile