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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 10/03/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1605/2024 tra le parti:
(cf , Parte_1 P.IVA_1 con AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE (cf C.F._1
RICORRENTE IN APPELLO
(cf ), Controparte_1 C.F._2 con l'avv. VIZZARRI AURORA (cf ) C.F._3
CONVENUTA
Fatto e diritto
I.1. ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n. 497/2024 emessa dal Giudice di Pace di Pistoia in data 24.7.2024 con la quale è stata accolta l'opposizione svolta da contro Controparte_1
l'avviso di addebito per mancato adempimento all'obbligo vaccinale;
[...] ha chiesto la riforma integrale della sentenza gravata, con rigetto CP_2 dell'avversa opposizione.
I.2. Si è costituita in giudizio parte appellata, contestando le altrui censure e concludendo per la conferma della decisione di prime cure ovvero, in ipotesi di accoglimento dell'appello, per l'applicazione dell'art. 91 co. 4 c.p.c. in punto di liquidazione delle spese di lite.
I.3. Nelle more del giudizio, è intervenuto il d.l. n. 202/2024 che all'art. 21 co.
5 ha modificato la disciplina in ordine alle sanzioni per omesso adempimento dell'obbligo vaccinale: pertanto l'appellante ha chiesto un rinvio d'udienza in pendenza dei termini di conversione del d.l., mentre l'appellata ha chiesto applicarsi la normativa sopravvenuta dando atto del venir meno dell'interesse ad agire di controparte essendo stata annullata ex lege la sanzione de qua. II. Dovendo necessariamente confrontarsi con la normativa sopravvenuta in materia, e precisata incidentalmente l'inaccoglibilità dell'istanza di parte appellante di rinvio d'udienza in attesa della conversione in legge del d.l. n.
202/2024 avendo questo valore di legge sin dalla data della sua pubblicazione
(salva la mancata conversione in legge, che determina l'inefficacia del d.l. con effetto retroattivo fatta salva la regolamentazione dei rapporti giuridici sorti in base al d.l.), la posizione dell'appellante risulta comunque definitivamente superata dall'avvenuta promulgazione, nelle more, della legge di conversione del d.l. n. 202/2024, legge n. 15 del 21.2.2025 in vigore dal 25.2.2025.
Questa dispone, all'art. 21 co. 5 nel testo oggi vigente, che “I procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio ((2021)), n. 76, non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate. […] I giudizi pendenti ((aventi ad oggetto tali provvedimenti)) sono estinti di diritto a spese compensate. Restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Con riguardo alla presente vicenda giudiziale, la sanzione è invero già stata annullata dal giudice a quo e il giudizio “pendente” non è quello relativo all'opposizione alla sanzione, bensì il gravame promosso da CP_2 avverso la pronuncia di annullamento della sanzione emessa in primo grado.
Si ritiene pertanto che la forma corretta di definizione del giudizio non sia l'ordinanza estintiva, applicabile appunto (ex art. 21 co. 5 d.l. n. 202/2024 cit.) al giudizio inerente l'opposizione alla sanzione amministrativa in parola e non ancora concluso, bensì più propriamente una pronuncia di cessata materia del contendere - che integra pur sempre una modalità di estinzione del giudizio - determinata dalla citata sopravvenienza normativa intervenuta a regolare la materia nel senso opposto a quello propugnato dall'appellante.
Quanto alle spese di lite, deve esserne pronunciata la compensazione integrale in virtù del sopravvenuto disposto dell'art. 21 co. 5 d.l. n. 202/2024 e avendo, del resto, parte appellata concluso in tal senso: peraltro, a siffatta decisione si perviene anche in applicazione dell'art. 92 c.p.c. versandosi in una delle ipotesi contemplate da tale disposto codicistico, perlomeno sub specie di “altra analoga grave ed eccezionale ragione” (cfr. Corte cost, sent. n. 77/2018) dovendosi parificare il mutamento normativo intervenuto in corso di giudizio al mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando quale giudice d'appello, così provvede:
1) dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere in forza del disposto dell'art. 21 co. 5 d.l. n. 202/2024 conv. con modif. in l. n. 15/2025;
2) dichiara integralmente compensate le spese di lite fra le parti.
Pistoia, 08/03/2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini