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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 24/06/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Alessandra Dominici, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1218 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Parte_1 C.F._1
AR giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma in via
UG TI n. 350
RICORRENTE
E
, in persona del suo Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede Roma, CP_2 viale Regina Margherita 206, rappresentato e difeso dal funzionario Donatella PALMIERI in forza di delega in atti, rilasciata dal Direttore della Filiale Metropolitana di Roma Flaminio CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 07/06/2024, la parte ricorrente ha adito l'intestato tribunale chiedendo il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno di assistenza ex art.13 L.118/71, con decorrenza dal 01.10.2020 al 30.11.2023, oltre agli interessi legali fino al soddisfo e la conseguente condanna dell' al pagamento dei relativi ratei. CP_1
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto:
- di aver proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c., innanzi al Tribunale di Civitavecchia
Sezione Lavoro, al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari integranti il
1 diritto all'esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria, ex art. 10 L. n.
638/1983, e/o all'assegno di assistenza, di cui all'art. 13 L. n. 118/71;
- che il suddetto ricorso assumeva il numero di Ruolo Generale 879/2023 e veniva definito con Decreto di omologa del 26.06.2023, con cui si riconosceva la sussistenza dei requisiti sanitari integranti il diritto all'esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria, di cui all'art. 10 L. n. 638/1983 e all'assegno di assistenza, di cui all'art. 13 della L. n.
118/71, con decorrenza dalla domanda del 01.10.2020;
- che il suddetto Decreto di omologa veniva notificato a mezzo PEC presso la sede legale dell'Istituto e presso il Gruppo ATP, in data 27.06.2023;
- che, in data 07.07.2023, veniva inviato all' apposito modello AP70 nell'interesse CP_1 della ricorrente, utile alla verifica dei requisiti socioeconomici necessari, per la liquidazione della prestazione di cui all'art. 13 L. n. 118/71;
- che l' ha iniziato ad erogare il rateo mensile a decorrere dal mese di dicembre CP_1
2023, ma non ha, ad oggi, corrisposto in favore della ricorrente la somma dovuta a titolo di arretrati, come da TE08 in atti;
- che, nonostante siano trascorsi i centoventi giorni per l'erogazione della prestazione di cui è causa, l' non ha provveduto al pagamento dei ratei maturati della predetta CP_1 prestazione con la decorrenza riconosciuta;
- di non aver mai ricevuto gli arretrati promessi.
Si è costituito l' , in data 03/03/2025,chiedendo la dichiarazione di cessazione della CP_1 materia del contendere deducendo sia che il ricorso sia stato iscritto prima del decorso del termine di 120 giorni utili per la liquidazione della prestazione sia di aver già liquidato e versato le somme richieste dalla ricorrente.
Con note di udienza depositate il 03/06/2025 la parte ricorrente ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere precisando che l' aveva provveduto al CP_1 pagamento degli arretrati solo in data 1.7.2024. LA ricorrente ha insistito per la condanna della resistente al pagamento delle spese di lite poiché ricorso è stato depositato quando era decorso già inutilmente il termine di 120 giorni a disposizione per l'IMPS, termine che era inviato a decorrere con la notifica all'Istituto del modello Ap70 effettuata in data 07/07/23.
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere avendo la ricorrente dato atto di aver conseguito la prestazione richiesta ed essendo la circostanza riconosciuta da parte resistente.
Ed invero, per pacifica giurisprudenza “la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire
2 il giudizio, intanto può essere dichiarata in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia, e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione della declaratoria della cessazione cennata, dovendosi escludere, quindi, che il giudice, senza far luogo a pronuncia
“ultra petita” possa dichiarare cessata la materia del contendere, per avere una delle parti allegato ed eventualmente provato l'insorgenza di fatti astrattamente idonei a privare essa e/o il contradditore di interesse e titolo all'esperimento della coltivata pretesa, quando, nelle rispettive conclusioni ciascuno dei contendenti abbia insistito sulle domande originarie, così manifestando la determinazione di ottenere una decisione sul merito della vertenza” (Cass.,
24 giugno 2000 n. 8607 in Fisco 2001, 1927).
La valutazione delle spese di lite deve pertanto essere effettuata sulla base del principio della soccombenza virtuale e del principio di causalità.
Nel caso di specie la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta dalla stessa resistente che ha provveduto spontaneamente ad adempiere.
Deve, inoltre, osservarsi che l' ha provveduto al pagamento solo dopo l'iscrizione al CP_1 ruolo del ricorso in data 7.6.2024, ma prima della notifica dello stesso effettuata il 23.7.2024.
Il presente giudizio avrebbe pertanto potuto probabilmente essere evitato mediante una messa in mora di natura stragiudiziale nei confronti dell'Istituto, gravato da un elevato numero di domande di pagamento che rende oggettivamente difficoltosa la celere risposta.
Tali circostanze, unitamente alla peculiarità della materia, alla limitata attività difensiva svolta costituiscono gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte
Costituzionale (sent. n. 77/2018) per la compensazione delle spese.
PQM
DICHIARA cessata la materia del contendere.
SPESE COMPESATE
Civitavecchia, 24/06/2025
Il Giudice Dott.ssa Alessandra Dominici
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