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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 13/01/2026, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 336/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5123/2024 depositato il 22/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Nominativo_1 Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 980/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez.
4 e pubblicata il 13/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TX6M001495 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TX6M001495 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TX6M001495 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 09/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello, Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 980/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, che aveva confermato l'avviso di accertamento n. 250TX6M001495 per l'anno d'imposta 2016, relativo a maggiori redditi da locazione per euro 15.005,00.
L'appellante deduce:
1. Violazione degli artt. 1353, 1360 e 2704 c.c. e dell'art. 26 TUIR, sostenendo che il contratto di locazione stipulato il 30 luglio 2015 era sottoposto a condizione sospensiva mai verificatasi, sicché non sarebbe sorto alcun obbligo dichiarativo per il 2016.
2. Erronea valutazione della scrittura privata del 15 maggio 2017, che avrebbe modificato decorrenza e canone, fornendo data certa attraverso atti successivi e pagamenti.
L'Ufficio si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello, ribadendo:
- che il contratto era in vigore nell'anno 2016, come da registrazione del 12 agosto 2016;
- che l'art. 26 TUIR impone la tassazione dei canoni risultanti dal contratto, indipendentemente dalla percezione;
- che la transazione del 2017 è irrilevante per l'anno accertato e non può incidere retroattivamente;
- che opera il divieto di nuove prove in appello ex art. 58 D.Lgs. 546/92.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L?appello è infondato.
1. Sulla transazione del 2017
La scrittura privata sottoscritta il 15 maggio 2017 interviene a definire le controversie insorte tra le parti e a rideterminare il canone di locazione per il periodo febbraio 2016 – maggio 2017, stabilendo un importo complessivo di € 38.676,82. Tuttavia, tale accordo è successivo all'anno d'imposta accertato e non può incidere retroattivamente sull'obbligo dichiarativo per il 2016, che, ai sensi dell'art. 26 TUIR, si fonda sull'esistenza di un contratto di locazione registrato e vigente nell'anno. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che i canoni vanno dichiarati per competenza, indipendentemente dalla percezione, fino alla risoluzione del contratto o alla convalida dello sfratto, eventi che nel caso di specie si collocano nel
2017.
2. Sulla dichiarazione dei redditi 2016
Dal modello Unico 2017 risulta che il contribuente ha indicato un reddito da locazione pari a € 25.261,00, inferiore rispetto al canone contrattuale originario (€ 44.000,00 per il primo anno). Tale riduzione è stata operata unilateralmente sulla base della transazione del 2017, che non è opponibile ai fini fiscali per l'anno
2016. Pertanto, l'accertamento dell'Ufficio, fondato sul canone contrattuale vigente nel 2016, è conforme alla normativa.
3. Sul divieto di nuove prove
L'appellante ha prodotto in appello documenti non depositati in primo grado (estratti conto, atti processuali), in violazione dell'art. 58 D.Lgs. 546/92, che ne preclude la valutazione. Tuttavia il loro mancato esame non incide sulla decisione di rigetto dell'appello, che si fonda sulla irrilevanza per l'anno d'iposta 2016 dell'accordo transattivo stipulato l'anno dopo, in osservanza dell'art. 26 TUIR - principio di competenza – che impone la dichiarazione dei canoni risultanti dal contratto vigente nell'anno, indipendentemente dall'incasso. Non essendo intervenuta risoluzione o convalida di sfratto nel 2016, l'accertamento è legittimo.
4. Spese. Compensa le spese di lite, considerata la peculiarità della vicenda e la complessità interpretativa.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio dell'8 gennaio
2026. L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Santo Ippolito Pino Zingale
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5123/2024 depositato il 22/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Nominativo_1 Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 980/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez.
4 e pubblicata il 13/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TX6M001495 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TX6M001495 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TX6M001495 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 09/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello, Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 980/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, che aveva confermato l'avviso di accertamento n. 250TX6M001495 per l'anno d'imposta 2016, relativo a maggiori redditi da locazione per euro 15.005,00.
L'appellante deduce:
1. Violazione degli artt. 1353, 1360 e 2704 c.c. e dell'art. 26 TUIR, sostenendo che il contratto di locazione stipulato il 30 luglio 2015 era sottoposto a condizione sospensiva mai verificatasi, sicché non sarebbe sorto alcun obbligo dichiarativo per il 2016.
2. Erronea valutazione della scrittura privata del 15 maggio 2017, che avrebbe modificato decorrenza e canone, fornendo data certa attraverso atti successivi e pagamenti.
L'Ufficio si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello, ribadendo:
- che il contratto era in vigore nell'anno 2016, come da registrazione del 12 agosto 2016;
- che l'art. 26 TUIR impone la tassazione dei canoni risultanti dal contratto, indipendentemente dalla percezione;
- che la transazione del 2017 è irrilevante per l'anno accertato e non può incidere retroattivamente;
- che opera il divieto di nuove prove in appello ex art. 58 D.Lgs. 546/92.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L?appello è infondato.
1. Sulla transazione del 2017
La scrittura privata sottoscritta il 15 maggio 2017 interviene a definire le controversie insorte tra le parti e a rideterminare il canone di locazione per il periodo febbraio 2016 – maggio 2017, stabilendo un importo complessivo di € 38.676,82. Tuttavia, tale accordo è successivo all'anno d'imposta accertato e non può incidere retroattivamente sull'obbligo dichiarativo per il 2016, che, ai sensi dell'art. 26 TUIR, si fonda sull'esistenza di un contratto di locazione registrato e vigente nell'anno. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che i canoni vanno dichiarati per competenza, indipendentemente dalla percezione, fino alla risoluzione del contratto o alla convalida dello sfratto, eventi che nel caso di specie si collocano nel
2017.
2. Sulla dichiarazione dei redditi 2016
Dal modello Unico 2017 risulta che il contribuente ha indicato un reddito da locazione pari a € 25.261,00, inferiore rispetto al canone contrattuale originario (€ 44.000,00 per il primo anno). Tale riduzione è stata operata unilateralmente sulla base della transazione del 2017, che non è opponibile ai fini fiscali per l'anno
2016. Pertanto, l'accertamento dell'Ufficio, fondato sul canone contrattuale vigente nel 2016, è conforme alla normativa.
3. Sul divieto di nuove prove
L'appellante ha prodotto in appello documenti non depositati in primo grado (estratti conto, atti processuali), in violazione dell'art. 58 D.Lgs. 546/92, che ne preclude la valutazione. Tuttavia il loro mancato esame non incide sulla decisione di rigetto dell'appello, che si fonda sulla irrilevanza per l'anno d'iposta 2016 dell'accordo transattivo stipulato l'anno dopo, in osservanza dell'art. 26 TUIR - principio di competenza – che impone la dichiarazione dei canoni risultanti dal contratto vigente nell'anno, indipendentemente dall'incasso. Non essendo intervenuta risoluzione o convalida di sfratto nel 2016, l'accertamento è legittimo.
4. Spese. Compensa le spese di lite, considerata la peculiarità della vicenda e la complessità interpretativa.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio dell'8 gennaio
2026. L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Santo Ippolito Pino Zingale