Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 20/03/2026, n. 1358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1358 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01358/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00705/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 705 del 2024, proposto dalla società -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Paola Tarquinio, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
- dell’informazione interdittiva antimafia ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 159/2011 e ss.m.i., provvedimento prot. -OMISSIS-del 17 gennaio 2024, emesso dal Prefetto della Provincia di -OMISSIS- e notificato in pari data via pec;
- nonché di ogni atto prodromico, presupposto, consequenziale e comunque connesso al provvedimento suddetto ed in particolare il preavviso di diniego prot. n. -OMISSIS- del 16 ottobre 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. DE GI SO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società -OMISSIS- S.r.l. è stata costituita in data 28.12.2006 con capitale sociale pari ad euro 30.000,00, interamente versato ed ha ad oggetto l’attività di trasporto merci su strada e movimento terra. Le quote societarie appartenevano al momento della costituzione a: -OMISSIS- (50%), -OMISSIS- (20%), -OMISSIS- (20%) e -OMISSIS- (10%).
Nell’ottobre 2013 interveniva la cessazione di ogni ruolo attivo e di amministratore in capo al signor -OMISSIS- (padre di -OMISSIS- e -OMISSIS-, nonché marito di -OMISSIS-), il quale cedeva le sue quote alle nuore. Lo stesso, infine, veniva a mancare il giorno 17 gennaio 2022.
L’assetto societario veniva poi ulteriormente modificato in data 23.01.2016 con una nuova ripartizione delle quote societarie (dapprima appartenenti a -OMISSIS- (25%), -OMISSIS- (25%) -OMISSIS- (20%), -OMISSIS- (20%), -OMISSIS- (10%) tra -OMISSIS- (50%) e -OMISSIS- (50%).
2. Nel corso della sua attività di impresa, la società -OMISSIS- era stata destinataria di informazioni interdittive antimafia in conseguenza di dinieghi all’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List).
Specificamente, le competenti Prefetture lombarde emettevano nei confronti della società i seguenti provvedimenti:
- provvedimento della Prefettura di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-- emesso in data 1.08.2014 - di diniego dell’istanza di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa c.d. “White List”;
- provvedimento della Prefettura di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-- emesso in data 17.10.2016 - di rigetto dell’istanza di aggiornamento di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa c.d. “White List”;
- informazione antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura di -OMISSIS- in data 17.9.2014;
- informazione antimafia interdittiva della Prefettura di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-in data 25.10.2016;
- informazione antimafia interdittiva della Prefettura di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-in data 10.7.2017.
Avverso i predetti provvedimenti, la società -OMISSIS- propose vari ricorsi in sede giurisdizionale, conclusisi tutti con decisioni sfavorevoli alla società ricorrente, passate in giudicato.
3. Successivamente, nelle date dell’1.12.2021 e del 30.6.2023 pervennero alla Prefettura di -OMISSIS-, tramite il sistema BDNA, nei confronti della società -OMISSIS- S.r.l, due nuove richieste di rilascio di certificazione antimafia, rispettivamente di informazione, ex art. 91 del D.lgs. n. 159/ 2011, dalla -OMISSIS- - -OMISSIS- -OMISSIS- ( erogazioni, contributi e finanziamenti ), e di comunicazione antimafia, ex art. 87 del richiamato decreto, dal Comune di -OMISSIS- ( verifica autocertificazione ).
4. Al fine di aggiornare il quadro informativo la Prefettura avviava la relativa attività istruttoria.
All’esito della stessa, con nota del prot.n. -OMISSIS-del 16.10.2023 la Prefettura di -OMISSIS- dava rituale comunicazione alla società della sussistenza di elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 92, comma 2-bis del d.lgs. n. 159/2011, assegnando il termine di venti giorni per presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti nonché per richiedere l’audizione personale.
In data 26 ottobre 2023, la società trasmetteva all’Amministrazione le osservazioni scritte formulando contestualmente richiesta di audizione personale.
Durante l’audizione del 28 novembre 2023 l’interessata ribadiva le argomentazioni contenute nelle suddette osservazioni, che si imperniavano fondamentalmente sui seguenti elementi:
-l’assenza di sentenze di condanna nei confronti degli amministratori della società, come dei loro congiunti;
-la non elusività del mutamento societario avvenuto nel 2016, considerato che tutti gli altri elementi della società erano rimasti invariati (sede, lavoratori);
-l’intervenuto decesso del sig. -OMISSIS-;
-l’assenza di nuovi elementi e segnalazioni rispetto ai precedenti provvedimenti interdittivi, facenti riferimento a eventi lontani nel tempo.
Ciò nonostante, i componenti del Gruppo Interforze, nel corso delle riunioni del 12.10.2023 e del 28.11.2023, concordavano sulla sussistenza del fondato pericolo che l’attività dell’impresa potesse, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata, proponendo l’adozione di un’informazione antimafia di contenuto interdittivo.
5. Sicché con provvedimento prot. -OMISSIS- del 17 gennaio 2024, la Prefettura della Provincia di -OMISSIS- adottava nei confronti della società una nuova informazione interdittiva antimafia ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.lgs. 159/2011 e ss.m.i..
Il provvedimento, in particolare, riteneva ancora rilevante ai fini dell’attualità del pericolo di condizionamento il quadro istruttorio posto a fondamento dei provvedimenti interdittivi emessi nel biennio 2016-2017.
Considerava, in particolare, che dagli approfondimenti istruttori non fosse emerso “ alcun elemento che possa far ritenere che siano venuti meno i collegamenti e le cointeressenze con ambienti contigui alla criminalità organizzata, e le medesime Forze di polizia ritengono tuttora concreto il pericolo di possibili tentativi di infiltrazione mafios a”.
6. Da qui la proposizione del ricorso in epigrafe, notificato il 15 marzo 2024, per mezzo del quale la società -OMISSIS- s.r.l. chiedeva a questo T.A.R. di disporre l’annullamento del sopraindicato provvedimento prefettizio del 27 gennaio 2024 di informazione interdittiva antimafia.
Si affidava, a tal fine, ai seguenti motivi di ricorso:
1. Illogicità manifesta dell’informazione interdittiva. Eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità, nonché per travisamento dei fatti e presupposti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria;
2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 84 e 91 D. Lgs. n. 159 del 2011. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e travisamento delle circostanze;
3. Violazione di Legge: Violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 41 e 97 Cost. Eccesso di potere per difetto di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà manifesta, travisamento di atti e fatti, erroneità e difetto dei presupposti, sviamento e manifesta ingiustizia.
7. Resisteva in giudizio l’Amministrazione intimata, deducendo l’integrale infondatezza del gravame.
8. Giunta, infine, l’udienza pubblica del 3 dicembre 2025, all’esito della discussione tra le parti costituite, la causa è trattenuta per la decisione.
9. Ciò posto, per le ragioni che sono di seguito esposte il ricorso è fondato.
10. Con il primo articolato motivo di censura la società deduce l’illegittimità del provvedimento interdittivo nella misura in cui questo risulterebbe inficiato da un paradigmatico eccesso di potere che si manifesta in alcune delle sue figure sintomatiche:
- difetto di istruttoria e di motivazione, atteso che il Prefetto non avrebbe svolto alcuna istruttoria e non avrebbe fornito alcuna congrua e adeguata motivazione ma si è limitato a riportare il contenuto delle precedenti interdittive, con l’effetto di ritenere, di fatto, immodificabile la pregressa situazione;
- erroneità dei presupposti e travisamento di atti e fatti, posto che l’interdittiva prefettizia difetterebbe dei presupposti di attualità, obiettiva congruità e concretezza, presupposti necessari per conferire crisma di legittimità all’informativa interdittiva;
- sviamento, posto che l’Amministrazione prefettizia starebbe esercitando i propri poteri per fini diversi da quelli imposti dalla legge, ossia quello di annoverare una interdittiva in più sia essa legittima oppure no, come nel caso di specie;
- manifesta ingiustizia.
Nello specifico, con riguardo all’esito dell’istruttoria versata nel provvedimento la società rileva che:
a) l’episodio dell’arresto dei fratelli -OMISSIS- per tentata estorsione nel contesto dell’operazione “-OMISSIS-” risulterebbe palesemente irrilevante, essendo priva di attualità e di rilevanza, in quanto costituente una vicenda risalente nel tempo, avvenuta ben 26 anni fa, nel 1996/97, conclusasi sul piano penale con un decreto di archiviazione per intervenuta prescrizione del reato in data 29.4.2013;
b) parimenti priva del requisito dell’attualità risulterebbe la segnalazione, sempre risalente al 1997, da parte dei Carabinieri di -OMISSIS- per le frequentazioni del sig. -OMISSIS- con appartenenti alla ‘ NA dei -OMISSIS- di -OMISSIS-, tra i quali -OMISSIS-, figlio di -OMISSIS-; oltre a non aver sfociato in alcun procedimento, la circostanza sarebbe priva della necessaria attualità, non essendo stata supportata da nessuna nuova segnalazione;
c) la contestazione mossa nei confronti del sig. -OMISSIS-, nell’ambito dell’operazione “-OMISSIS-”, in data 7.10.2009 per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso ex art. 416 bis c.p., non avrebbe potuto assurgere ad alcun rilievo ai fini della sussistenza e persistenza del pericolo di infiltrazione; in data 03.12.2010 il GIP nel relativo procedimento, non avendo ritenuto sufficienti gli elementi raccolti per sostenere l'accusa in giudizio, emetteva un decreto di archiviazione nei confronti di -OMISSIS-;
d) sempre con riguardo alla figura di -OMISSIS- non avrebbero alcun rilievo ai fini dell’attualità le relazioni con il sig. -OMISSIS-, genero di -OMISSIS-, capo della cosca locale di -OMISSIS- e coinvolto nell’operazione “Infinito”; oltre a non essere stato direttamente attinto da alcune attività, con il -OMISSIS- non sussisterebbe più alcun rapporto di lavoro e il sig. -OMISSIS- non avrebbe più alcuna frequentazione da più di 14 anni;
e) la società -OMISSIS- S.r.l. non avrebbe mai lavorato per il sig. -OMISSIS- detto “-OMISSIS-”, anche questi coinvolto nell’operazione “-OMISSIS-” quale intraneus della struttura di vertice di ‘ndrangheta “-OMISSIS-”, bensì avrebbe noleggiato (c.d. ‘nolo a caldo’) mezzi ed autisti della società appartenente alla famiglia -OMISSIS-, pagandone regolarmente il corrispettivo; e nessun ulteriore rapporto fra le parti vi sarebbe stato né sarebbe stato provato;
f) inconferente rispetto alla finalità della misura sarebbe, inoltre, la circostanza fattuale per cui in data 21.2.2012, nell’ambito di un’attività di polizia giudiziaria delegata dalla Procura della Repubblica di -OMISSIS-, i fratelli -OMISSIS- e i loro genitori, -OMISSIS- e -OMISSIS-, fossero stati deferiti dal Nucleo P.T. della Guardia di Finanza per associazione a delinquere ex art. 416 c.p.; la Procura di -OMISSIS- avrebbe contestato diversi reati, fra cui la bancarotta fraudolenta, che non sarebbero per nulla attinenti o disvelatore di un pericolo di infiltrazione mafiosa;
g) sempre irrilevante la circostanza fattuale dell’acquisto da parte della società -OMISSIS- del ramo d’azienda -OMISSIS- S.r.l. il 5.3.2014, atteso che:
- l’individuazione della Società cedente il ramo d’azienda, la -OMISSIS-, nonché della società che avrebbe dovuto procedere al rilascio dell’attestazione, SOA -OMISSIS- S.p.a., non sarebbe stata fatta dall’odierna ricorrente, bensì dal proprio consulente come da fatture in atti;
- la relativa SOA non sarebbe mai stata utilizzata dalla ricorrente, non apportando quindi alcuna utilità alla società, essendo intervenuta subito dopo la prima interdittiva antimafia;
- i fatti afferenti alla società “madre” -OMISSIS- - ossia il coinvolgimento nell’operazione -OMISSIS-del 2012 e 2013 III in quanto consorziata con la società -OMISSIS- Srl di -OMISSIS- il cui unico socio, -OMISSIS-, noto pregiudicato mafioso, aveva favorito la latitanza di -OMISSIS- – risalirebbero ad un periodo precedente l’acquisto del ramo d’azienda e sarebbero quindi estranei alla sfera di controllo della società -OMISSIS- S.r.l.;
h) irrilevante sarebbe, inoltre, la criticità emersa con riguardo alla posizione del dipendente sig. -OMISSIS-, unico lavoratore considerato nell’informativa interdittiva; questi risulta essere stato condannato nel 2005 per il reato ex art. 73 del DPR 309/90 e nel 2015 per quello di cui all’art. 186 del CdS, nonché segnalato per frequentazioni con persone pregiudicate o con precedenti penali nel 2004, 2006 e nel 2012; tali elementi, tuttavia, oltre che essere risalenti nel tempo, non sarebbero idonei a sostenere il giudizio sul pericolo di infiltrazione;
i) in ordine alla posizione di -OMISSIS-, attinto da una denuncia in data 24.03.2016 da parte del Nucleo Speciale Anticorruzione di -OMISSIS- per i reati di cui all’art. 319 quater c.p. comma 2, 476 c.p. e 479 c.p., non sarebbe stata indicata nel preavviso con conseguente impossibilità di formulazione delle opportune osservazioni nel contraddittorio procedimentale.
11. Seguendo la medesima scia, con il secondo motivo di gravame la parte ricorrente deduce il carattere isolato e non collegato all’attualità degli elementi fattuali valorizzati dall’Amministrazione a sostegno della misura interdittiva, nonché l’inidoneità degli stessi, anche per sommatoria, a identificare i presupposti per l’adozione della misura di rigore.
Sarebbero, invero, privo di valore indiziario:
(i) il procedimento per bancarotta fraudolenta nei confronti di -OMISSIS-, nel frattempo deceduto, stante anche la non attinenza del reato contestato al fenomeno della criminalità organizzata;
(ii) la vicenda della -OMISSIS-, estranea all’odierna ricorrente;
(iii) le asserite frequentazioni di -OMISSIS- con personaggi appartenenti a clan mafiosi, che risulterebbero essere risalenti nel tempo, sporadiche e prive del requisito di continuità, pertanto inidonee a dimostrare, o anche solo ritenere “probabile” un’affiliazione con la criminalità.
12. Ebbene, i motivi sopra esposti sono meritevoli di accoglimento.
13. Il Collegio ricorda che, secondo il più convincente orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato (ex multis, Cons. Stato, sez. III, 17 novembre 2025, n. 8954) recentemente sposato da questa Sezione in analoghi contenziosi (cfr. T.A.R. per la Lombardia – Milano, Sez. I, 19 gennaio 2026, n. 230) il semplice decorso del tempo – e, in particolare, dell’anno di validità secondo quanto prescritto dall’art. 86 del D.lgs. n. 159/2011 - “ non determina, automaticamente, la perdita di rilevanza degli elementi indiziari sulla cui base è stata formulata la prognosi infiltrativa, in coerenza con gli indirizzi che reputano possibile l'adozione dell'interdittiva anche sulla base di elementi fattuali risalenti e che assumono il carattere neutro del semplice decorso del tempo rispetto al giudizio di attualità del pericolo di infiltrazione, onerando tuttavia l'amministrazione di effettuare un motivato aggiornamento delle proprie verifiche (Cons. Stato, sez. III, 13 dicembre 2021, n. 8309; id., 3 marzo 2021, n. 1838; id., 11 maggio 2020, n. 2962) ”.
Tale impostazione “ ha trovato l'avallo della Corte costituzionale, la quale ha individuato proprio nella natura "ad tempus" dell'informativa interdittiva il punto di equilibrio tra gli opposti interessi e valori costituzionali implicati, ponendo l'accento sull'onere di accertamento a carico dell'Amministrazione che scatta allo spirare del termine annuale di cui all'articolo 86. In particolare, la Corte ha rimarcato che la valutazione dell'autorità prefettizia è agganciata al rischio (e non già all'infiltrazione) e pertanto non deve rimanere cristallizzata in aeternum, ma deve essere funzionale a prevenire e reindirizzare l'impresa verso schemi pienamente leciti e lealmente concorrenziali, nell'interesse dell'imprenditore a riprendere le redini dell'impresa e di quello, generale, a restituire al mercato una risorsa sana e produttiva (Corte cost., n. 57/2020) ”.
Coerentemente con queste premesse, “ è stato osservato che, fino a che non intervenga un aggiornamento alla luce dell'evoluzione della situazione delle imprese e delle persone interessate, gli elementi indizianti posti a fondamento di un'interdittiva rimangono inalterati, fino al sopraggiungere di fatti nuovi e ulteriori che siano idonei ad evidenziare il venir meno della situazione di pericolo. Infatti, ai fini dell'aggiornamento, l'istanza dell'impresa, per quanto fondata su specifici e documentati elementi di novità rappresentati alla Prefettura, non delimita l'àmbito di valutazione discrezionale che a questa spetta, nel rinnovato esercizio del suo potere ai fini dell'aggiornamento, né la vincola al solo spazio di indagine costituito dagli elementi sopravvenuti indicati dall'impresa, entro, per così dire, binari precisi o rime obbligate (Cons. Stato, sez. III, 8 maggio 2018, n. 2720).
Sul medesimo crinale interpretativo, la giurisprudenza di questa sezione ha già avuto modo di precisare che, proprio perché i fatti sui quali si fonda l'interdittiva antimafia possono anche essere risalenti nel tempo, nel caso in cui vadano a comporre un quadro indiziario complessivo, dal quale possa ritenersi attendibile l'esistenza di un rischio di condizionamento da parte della criminalità organizzata, per la rimozione della misura ostativa occorre "che vi siano tanto fatti nuovi positivi, quanto il loro consolidamento, così da far virare in modo irreversibile l'impresa dalla situazione negativa alla fuoriuscita definitiva dal cono d'ombra della mafiosità" (ex plurimis, Cons. Stato, sez. III, 5 febbraio 2024, n. 1142; id. 30 maggio 2024, n. 6043) ” (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 8954 del 2025).
13.1. E ancora sulla medesima scia interpretativa è stato osservato che il combinato disposto del sopra citato articolo 86 con l’art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011, secondo cui “ il prefetto, anche sulla documentata richiesta dell’interessato, aggiorna l’esito dell’informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa ”, “ obbliga evidentemente l’Amministrazione, una volta decorso il periodo di validità dell’interdittiva, a verificare – specie laddove pervenga una documentata richiesta di riesame dell’interessato – se persistano ragioni di sicurezza e di ordine pubblico tali da prevalere sulla libertà di iniziativa economica dell’impresa incisa ed eventualmente aggiornare la documentazione antimafia. Ciò si collega, oltre che alla gravità del pregiudizio che ne deriva per l’impresa colpita - impossibilitata a intrattenere rapporti con la P.A. o, comunque, a svolgere attività in settori cui sia estesa la vigenza della normazione antimafia -, anche alla ratio anticipatoria che ispira l’istituto in discorso, il quale “svolge la sua funzione preventiva rispetto alla penetrazione nell’economia delle organizzazioni di stampo mafioso di tipo “statico”, e cioè sulla base di accertamenti di competenza dell’autorità prefettizia rivolti al passato” (Cons. Stato, Ad. Pl., 13 febbraio 2023, nn. 6-8).
È noto, infatti, come l’informazione antimafia involga contrapposti valori costituzionali, quello della libertà di impresa, da un lato, e i principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione nonché di concorrenza tra imprese nel mercato, dall’altro (Cons. Stato, Ad. Pl., 6 aprile 2018, n. 3). In quest’ottica, considerata la natura preventiva della misura in questione, che mira a prevenire il rischio infiltrativo da parte della criminalità organizzata attestandosi, quindi, su una soglia assai anticipata di tutela, assume cruciale rilievo la validità temporale della stessa in virtù anche dell’orientamento giurisprudenziale consolidato che riconosce la tendenziale ultrattività dell’informativa antimafia interdittiva” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 agosto 2025, n. 6975).
14. Calando dette coordinate ermeneutiche al caso di specie, ad avviso del Collegio, emerge l’illegittimità del decreto prefettizio gravato per violazione delle norme attributive del potere interdittivo.
14.1. In primo luogo, ad avviso del Collegio, l’Amministrazione ha omesso di esercitare il doveroso giudizio di attualità del presunto rischio di infiltrazione mafiosa, ancorandosi a un quadro indiziario ancora cristallizzato intorno a circostanze fattuali risalenti al complessivo periodo 2009-2014 e non più attuale.
Come ben rappresentato dalla parte ricorrente, non è stata tenuta in debita considerazione nel complessivo quadro indiziario (a) il decesso del sig. -OMISSIS-, avvenuto il 17 gennaio 2022, circostanza che indubbiamente incide, in parte qua, sul procedimento pendente incardinato dinanzi al Tribunale di -OMISSIS- del 7.3.2012 per la commissione dei reati di bancarotta fraudolenta, normativa in materia di fallimento e associazione a delinquere con i fratelli -OMISSIS-.
Al contempo, l’Amministrazione non ha sostanzialmente proceduto a un giudizio di attualità del pericolo di infiltrazione, basato su “un quadro indiziario complessivo, dal quale possa ritenersi attendibile l'esistenza di un rischio di condizionamento da parte della criminalità organizzata”. Un quadro indiziario che, secondo la citata giurisprudenza del Consiglio di Stato, debba tenere insieme tanto i profili fattuali risalenti nel tempo quanto, e soprattutto, fatti nuovi idonei a suffragare il convincimento della persistenza del rischio di condizionamento dell’attività d’impresa da parte della criminalità organizzata.
In effetti, non può negarsi come nel caso di specie la Prefettura non ha proceduto a siffatto dovere di aggiornamento del quadro indiziario sotto l’egida dell’attualità, atteso che tutti gli elementi fattuali di ordine indiziario posti alla base del giudizio riguardano fatti risalenti nel tempo, alcuni peraltro della fine degli anni ’90, i quali:
(a) non hanno portato ad alcuna pronunzia di condanna nei confronti di alcuno dei componenti della compagine societaria per la commissione del reato di associazione ex art. 416 bis del c.p. o ancora di reati “spia” con metodo mafioso;
(b) non appaiano disvelatori di per sé di un possibile condizionamento, quali quelli afferenti alla commissione di reati fallimentari di cui alla denunzia della Guardia di Finanza di -OMISSIS- del 7 marzo 2012 o ancora quelli relativi al dipendente sig. -OMISSIS-;
(c) non sono, infine, corredati da un idoneo supporto probatorio e motivazionale a fronte di pertinenti e specifiche contestazioni portate dalla società interessata in contraddittorio con l’Amministrazione, come nel caso dell’acquisto del ramo d’azienda della società -OMISSIS- s.r.l..
14.2. In secondo luogo, non può negarsi come l’Amministrazione abbia violato il diritto di difesa in capo alla ricorrente con riferimento alla circostanza fattuale della denunzia nei confronti del sig. -OMISSIS- del 24.3.2016 da parte del Nucleo Speciale Anticorruzione di -OMISSIS- per la commissione dei reati di cui agli artt. 319 quater comma 2 c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità), 476 c.p. (Falsità materiale commessa dal Pubblico Ufficiale in atti pubblici) e 479 c.p. (Falsità ideologica commessa dal Pubblico Ufficiale in atti pubblici).
Come noto, l'art. 92, comma 2-bis del d.lgs. n. 159 del 2011, prevede che: “Il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli esiti delle verifiche disposte ai sensi del comma 2, ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva ovvero per procedere all'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis, e non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento, ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa. Con tale comunicazione è assegnato un termine non superiore a venti giorni per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, nonché per richiedere l'audizione, da effettuare secondo le modalità previste dall'articolo 93, commi 7, 8 e 9. In ogni caso, non possono formare oggetto della comunicazione di cui al presente comma elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l'esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose. La predetta comunicazione sospende, con decorrenza dalla relativa data di invio, il termine di cui all'articolo 92, comma 2. La procedura del contraddittorio si conclude entro sessanta giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione”.
La natura dell'istituto così disciplinato, che per certi aspetti mutua la propria ratio dall'articolo 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 concernente la comunicazione di avvio del procedimento e applicabile in via generale a qualsiasi provvedimento amministrativo, è stata ben inquadrata dalla giurisprudenza della Consiglio di Stato, secondo cui, anche con riguardo all'inapplicabilità dell'articolo 21-octies, comma 2, “l'avviso ex art. 92 comma 2 bis d.lgs. n. 159 del 2011 non è una comunicazione di avvio del procedimento, poiché esso impone al Prefetto l'obbligo del necessario confronto con il potenziale destinatario della informazione interdittiva solo dopo che il procedimento preordinato all'adozione del provvedimento finale sia stato avviato e, in massima parte, istruito ("sulla base degli esiti delle verifiche disposte ai sensi del comma 2") e prima che sia destinato a sfociare in uno dei possibili esiti alternativamente previsti (informazione di tipo interdittivo o misure di prevenzione collaborativa di cui all'art. 94 bis)" (Cons. Stato, Sez. III, 18 ottobre 2024, n. 8390).
Nondimeno, nelle intenzioni del legislatore l'interazione dialettica che deriva dalla comunicazione, in una fase prodromica rispetto a quella di adozione dell'interdittiva , “è rivolta a produrre un effetto utile, oltre che deflattivo del contenzioso, sia per il privato, chiamato ad assumere un ruolo proattivo al fine di scongiurare l'esito esiziale del procedimento, sia per la p.a. la quale, sfruttando l'occasione di acquisire e/o di rivalutare informazioni talvolta sottovalutate o neglette, può comporre un quadro istruttorio il più possibile esaustivo e funzionale all'emissione di un provvedimento ispirato a canoni di proporzionalità e ragionevolezza. In altri termini, il contraddittorio in questione, rappresentando un "sui generis" nell'ampio ventaglio degli istituti di partecipazione procedimentale, non può relegarsi a strumento di mero carattere "formale" nell'ambito di un fenomeno da tempo in atto di complessiva "dequotazione" delle garanzie procedimentali, presentando invece una spiccata valenza " sostanziale ", in considerazione dell'ampiezza degli apprezzamenti demandati al Prefetto e del collegamento funzionale tra il contraddittorio e le previste misure di "self cleaning" eventualmente accessibili da parte dell'interessato ” (cfr. T.A.R. per la Calabria – Catanzaro, sez. I, 5 febbraio 2025, n. 232 che richiama T.A.R. per la Calabria - Reggio Calabria, sez. I, 8 agosto 2023, n. 678).
Tale lettura sostanzialista del contraddittorio procedimentale anche nell’ambito dei procedimenti di informazione interdittiva non può che disvelarsi in concreto nell’onere in capo all’Amministrazione di dare completa e puntuale contezza degli elementi fattuali a supporto di un provvedimento di interdizione.
Onere che risulta ancora più pregnante qualora l’elemento fattuale omesso consista in un “fatto nuovo negativo” e potenzialmente capace di conferire attualità all’intero quadro indiziario, pena la conseguente illegittimità del provvedimento per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.
Onere che, però, nel caso di specie è stato omesso da parte dell’Amministrazione prefettizia come risulta pacifico dalla lettura, versata in atti, della comunicazione ex art. 92, comma 2 bis del D.lgs. n. 159/2011 del 16 ottobre 2023.
15. Per le ragioni sopra esposte, dunque, i motivi primo e secondo devono essere accolti.
16. In definitiva, alla luce di quanto sopra esposto, il decreto prefettizio gravato risulta, pertanto, illegittimo per violazione delle regole di esercizio del potere amministrativo in ragione al contenuto del quadro indiziario presupposto alla misura, carente di elementi corroboranti l’attualità del pericolo, nonché per violazione del diritto di difesa per omessa rappresentazione di una nuova circostanza fattuale nella comunicazione ex art. 92, comma 2 bis del D.lgs. n. 159/2011.
Si può, invece, procedere all’assorbimento del terzo motivo di ricorso, essendo pienamente soddisfatto l’interesse della parte ricorrente alla rimozione dell’atto gravato già dall’accoglimento dei primi due mezzi.
17. Per le ragioni sopra esposte il ricorso è fondato e, per l’effetto, deve essere annullato il gravato decreto prefettizio prot. 0002345 del 17 gennaio 2024, emesso dal Prefetto della Provincia di -OMISSIS-.
Resta salvo, comunque, il potere dell’Amministrazione di rideterminarsi, dovendosi però conformare ai principi di diritto sopra enucleati.
Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, attesa la peculiarità della vicenda contenziosa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il gravato provvedimento prot. -OMISSIS- del 17 gennaio 2024 della Prefettura di -OMISSIS-.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente, nonché tutte le persone fisiche e giuridiche nella motivazione.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NT RA, Presidente
Luca Iera, Primo Referendario
DE GI SO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DE GI SO | NT RA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.