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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 26/05/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 499/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Antonia Gradi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 499/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BORELLI GIUSEPPE Parte_1 C.F._1 e dell'avv. CERIALI ILARIA ATTRICE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORMICA ANDREA MATTEO Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI delle parti: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice in epigrafe adiva il Tribunale esponendo:
-di aver partecipato ad una vacanza organizzata da presso il VILLAGGIO Controparte_1
VACANZE BRAVO CLUB di Marsa Matrouh (Egitto) - n° prenotazione BR2900431 – con partenza
04.06.2019 e rientro 11.06.2019;
-che il giorno 08.06.2019, dopo aver pranzato presso il ristorante del villaggio turistico, l'attrice si incamminava verso la zona delle stanze da letto ma che, una volta imboccato il passaggio che conduceva agli alloggi, si imbatteva in un tratto in leggera discesa, pavimentato con marmo molto lucido e scivoloso;
-che la che si trovava in compagnia di un'amica con la quale stava trascorrendo la vacanza, Pt_1
scivolava sul marmo lucido e cadeva rovinosamente a terra, battendo la spalla destra;
-che venivano quindi allertati gli operatori del villaggio e un medico che conduceva l'infortunata in infermeria;
pagina 1 di 7 -che subito dopo i fatti alcuni operatori della struttura turistica si adoperavano per togliere il lucido che si era creato sul marmo, onde evitare ulteriori infortuni;
-che, rientrata in Italia, stante il perdurare del dolore, l'attrice si sottoponeva a visite ed esami diagnostici che evidenziavano la rottura dei tendini del sovraspinato e del sottospinato, con indicazione di intervento chirurgico;
-che l'attrice si sottoponeva quindi in data 16.07.2019 ad intervento in artroscopia, con riparazione della cuffia dei rotatori della spalla destra, all'esito del quale era prescritto tutore ortopedico per quattro settimane, terapia farmacologica e rieducazione funzionale assistita;
-che nei mesi successivi, si verificava una borsite che rendeva necessaria una aspirazione ed infiltrazione di cortisone analgesico. Era svolta Kinesiterapia, ed infine, il 25.05.25020, era dichiarata la stabilizzazione clinica dei postumi da valutarsi in sede medico legale;
-che, infine, in data 5.03.2021 la si sottoponeva a visita medico legale che rilevava la Pt_1
sussistenza di postumi in termini di invalidità permanente dell'11-12%, con un'invalidità temporanea di giorni due al 100% (il ricovero e l'intervento), giorni 60 al 75%, giorni venti al 50% e giorni venti al
25%.
Esponeva ancora di aver trasmesso formale richiesta di risarcimento danni ad Controparte_1
detentrice del marchio BRAVO CLUB, ma che nonostante l'invito alla negoziazione assistita e l'iniziale intervento della compagnia assicurativa, nessuna offerta veniva formulata.
Tanto esposto in fatto, in diritto l'attrice deduceva la sussistenza della responsabilità del CP_2
che aveva venduto il pacchetto vacanza completo, viaggio e soggiorno, ed era pertanto responsabile per la sicurezza dei turisti viaggiatori.
Nel caso specifico, come risultava dalla dichiarazione resa dalla compagna di viaggio dell'attrice, il marmo del pavimento del tratto pedonale in discesa impegnato dalla il giorno 8.06.2019 era Pt_1
lucido fino al punto di divenire scivoloso, tanto che, subito dopo il sinistro occorso all'attrice, gli inservienti della struttura si adoperavano per mettere in sicurezza il pavimento.
Domandava pertanto il risarcimento del danno da invalidità permanente e temporanea, oltre al rimborso delle spese mediche sostenute in conseguenza del fatto.
Si costituiva in giudizio la convenuta contestando la fondatezza della domanda.
La convenuta contestava il fatto storico narrato dall'attrice, invitando la stessa alla prova del verificarsi dell'incidente, nelle modalità indicate, nonché del nesso eziologico tra l'insidia (presenza di una anomala scivolosità della pavimentazione) e la caduta.
Eccepiva comunque l'esclusiva responsabilità dell'attrice nella causazione dell'evento.
pagina 2 di 7 Infatti, stando alla stessa dinamica descritta dall'attrice, siccome il pavimento non presentava alcuna alterazione (per la presenza, ad esempio, di liquidi o altre sostanze oleose), era evidente la sua responsabilità unica nell'accaduto, tale da interrompere il collegamento eziologico tra la cosa ed il danno.
Contestava pertanto la sussistenza dei presupposti per invocare la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c.
In subordine contestava altresì il quantum della pretesa, sia sotto il profilo delle spese mediche sia quanto alle risultanze della relazione medico legale di parte.
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, depositata la quale veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
***
La domanda è fondata e va accolta nei termini di seguito precisati.
Occorre premettere che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. – che può trovare applicazione anche con riferimento alla responsabilità del venditore nel caso di lesioni personali occorse all'acquirente (cfr.
Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 16224 del 19/05/2022) - si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, nella produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo, caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 cod. civ. e la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole, elementi che spetta al custode allegare e provare.
Si è così affermato che “la responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., può essere esclusa solo dall'accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, il quale deve avere avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, con la conseguenza che, mentre nel caso in cui sia certo l'effettivo ruolo del terzo nella produzione dell'evento, la sua individuazione precisa non costituisce elemento essenziale per la prova dell'interruzione del nesso eziologico, qualora persista l'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa, la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento, difettando in concreto la prova del caso fortuito” (Cass.
Sez. 3, Ordinanza n.7789 del 22/03/2024).
pagina 3 di 7 Nel caso di specie l'attrice ha allegato di essere caduta a causa della scivolosità della pavimentazione della struttura turistica nel tratto che si era trovata a percorrere il giorno 08.06.2019 nel fare rientro presso il proprio alloggio e ha dedotto la responsabilità della convenuta, tour operator dal quale era stato acquistato il pacchetto turistico, per i danni alla persona che ne erano conseguiti.
La teste sentita sugli accadimenti di quel giorno, ha dichiarato “La sig.ra è Tes_1 Parte_1
una mia amica. Viaggiamo spesso insieme. Nel mese di giugno dell'anno 2019 siamo andate insieme a
Marsa Matrouh, in Egitto, presso il villaggio turistico denominato “Bravo Almaza”. L'operatore turistico era Durante il soggiorno in Egitto, la sig.ra ha avuto una brutta Controparte_1 Parte_1
caduta. Nei primi tre giorni di vacanza, il soggiorno procedeva bene. Il quarto giorno, dopo avere pranzato, io e la sig.ra abbiamo deciso di tornare nelle nostre camere. Per tornare nelle Parte_1
nostre camere dovevamo attraversare una terrazza con il pavimento in marmo lucido. Dopo la terrazza vi era un dislivello e per superare il dislivello dovevamo percorrere uno specie di scivolo in marmo lucido. Preciso che vi era un'altra strada per giungere nelle camere ma questa strada era lontana dal luogo in cui ci trovavamo. Lo scivolo in marmo non aveva alcuna sagomatura per impedire lo scivolamento né vi erano adesivi che garantissero la stabilità di coloro che lo percorrevano. Non ricordo se vicino allo scivolo vi fosse un corrimano. La sig.ra mi precedeva e ho visto la Parte_1
predetta cadere mentre stava scendendo dallo scivolo. Ricordo che la sig.ra ha urtato il Pt_1 pavimento con la schiena e con la spalla”. Presa visione del doc. 2 di parte attrice la teste ha dichiarato:
“mi sembra che il luogo del sinistro sia quello rappresentato dalla seconda fotografia presente nel documento. Le linee che si vedono nella citata fotografia originano da un intervento effettuato dagli addetti del villaggio dopo il sinistro, i quali con un flessibile hanno eseguito dei tagli sul marmo verosimilmente al fine di renderlo meno pericoloso”.
Ebbene, all'esito dell'istruttoria risultano provati sia l'infortunio occorso all'attrice, secondo la dinamica succintamente descritta nell'atto di citazione, sia il nesso di causa tra la cosa in custodia (il tratto di pavimentazione in discesa in marmo lucido ove si è verificato il sinistro) e la caduta dell'attrice. La circostanza che il personale della struttura sia intervenuto subito dopo il sinistro per mettere in sicurezza il tratto di pavimentazione sul quale era caduta l'attrice, conferma infatti la pericolosità della stessa e la necessità di porvi prontamente rimedio.
Né è emerso dall'istruttoria che l'attrice abbia posto in essere una condotta colposa tale da elidere il nesso causale tra cosa e danno ovvero che la stessa abbia adottato un comportamento imprudente tale da potersi configurare un concorso di colpa nella causazione dell'evento.
pagina 4 di 7 Sulla scorta dei principi richiamati in premesse, inoltre, sarebbe stato onere della convenuta allegare e provare la riconducibilità dell'evento a caso fortuito, onere che non è stato assolto.
Ritenuta provata la responsabilità della convenuta, venendo alla quantificazione del danno, la CTU svolta in corso di causa ha accertato quanto segue: “- La sig.ra in conseguenza del sinistro Pt_1
descritto nel ricorso, riportava un trauma alla spalla destra con lesione del tendine del muscolo sovraspinato e del tendine del muscolo sottospinato;
- tenuto conto delle caratteristiche delle lesioni e della loro evoluzione si è del parere che l'inabilità temporanea totale abbia avuto la durata di 1 (uno) giorno e che quella parziale sia delimitabile in giorni 30 (trenta) al 75%, 30 (trenta) al 50% ed ulteriori 20 (venti) giorni al 25%.
- permangono postumi permanenti consistenti in esiti disfunzionali alla spalla dominante con risentimento doloroso che configurano un'incidenza percentuale sull'integrità psicofisica (danno biologico) nella misura dell'8% (otto percento).
- Non sono state esposte spese mediche per il rimborso”.
Le conclusioni del CTU, congruamente motivate quanto all'accertamento medico-legale, sono condivise e vengono fatte proprie dal Giudice.
Venendo alla liquidazione del danno, la stessa deve essere effettuata sulla base delle Tabelle del
Tribunale di Milano vigenti al momento della decisione.
Come conferma la giurisprudenza, infatti, “il giudice, nel determinare l'ammontare del danno alla persona in base al sistema “tabellare” ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione, se questi sono mutati nelle more del giudizio – altrimenti verificandosi la violazione dell'art.
1226 c.c. – nonché quello di liquidare l'obbligazione risarcitoria, in quanto obbligazione di valore, all'attualità e, dunque, comunque applicare le tabelle nel loro valore aggiornato” (v. Cass. 7 ottobre
2022 n. 29320; Cass. n. 30516/2019).
Si osserva, inoltre, che, come sintetizzato dall'ord. n. 7892 del 22/03/2024 della Suprema Corte, “in tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le
pagina 5 di 7 percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento
(fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella”.
Se ne ricava, in linea con i principi indicati, che la componente relativa al ristoro della c.d. sofferenza soggettiva, prima che liquidata, deve essere provata, prova che nel caso in esame non risulta fornita.
Parimenti non sono stati allegati né provati elementi tali da condurre ad una personalizzazione del danno.
La personalizzazione è infatti un'operazione che consente al giudice di accordare una maggiorazione del risarcimento rispetto a quello forfettizzato in base ai criteri tabellari, tenendo conto delle particolarità delle circostanze.
Come chiarito dalla S.C. (cfr. Cass. 25164/2020), tale operazione non costituisce mai un automatismo e deve trovare giustificazione “nel positivo accertamento di specifiche condizioni eccezionali ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione”.
Per la personalizzazione, pertanto, è necessario che il danneggiato alleghi e provi la sussistenza di circostanze eccezionali e specifiche rispetto a quelle ordinariamente incluse nella liquidazione tabellare del danno.
Deve dunque farsi applicazione delle tabelle vigenti considerando la sola voce del danno biologico dinamico-relazionale, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale e senza personalizzazione.
Il danno risulta dunque pari ad euro 11.773,00 per danno biologico dinamico-relazionale ed euro
5.002,50 per danno da invalidità temporanea, assumendo quale valore base per un giorno di invalidità temporanea totale l'importo di euro 115,00, e così complessivamente euro 16.775,50, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del fatto e via via annualmente rivalutata.
Venendo alla domanda di rimborso delle spese mediche, il CTU ha erroneamente riportato che non erano state esposte spese mediche, essendo state invece prodotte sub doc. 10 le ricevute di pagamento di visite specialistiche, esami diagnostici e spese mediche delle quali l'attrice ha domandato il rimborso e che trovano giustificazione nella documentazione esaminata dal CTU al fine di rispondere al quesito
(oltre alle visite e agli esami diagnostici, la relazione del CTU riporta anche che alla dimissione all'attrice veniva consigliato “Tutore ortopedico in abduzione per 4 settimane 24H. Iniziare da subito la mobilizzazione passiva in elevazione anteriore e abduzione + rotazioni. Tra 4 settimane graduale rieducazione funzionale attiva assistita per il recupero del ROM e della forza (protocollo Liotard). Se
pagina 6 di 7 possibile FKT…”, trovando così conferma sia la necessità dell'attrice di sottoporsi a sedute di fisioterapia sia la necessità della spesa sostenuta per l'acquisto di un presidio ortopedico “ottobock … mob .. spalla abuduz” in data 16.07.2019).
Unica spesa della quale non può riconoscersi il diritto al rimborso è quella per certificato medico del
26.06.2019, atteso che lo stesso non appare configurare una spesa resasi necessaria in conseguenza dell'evento dannoso.
La somma complessivamente dovuta all'attrice per le spese mediche sostenute in conseguenza del fatto per cui è causa é dunque pari ad euro 2.209,97.
Conseguentemente la convenuta deve essere condannata a corrispondere all'attrice la predetta somma, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Spese di CTU, liquidate in via definitiva in euro 400,00 oltre accessori, a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, condanna la convenuta a corrispondere all'attrice per le causali di CP_1 Parte_1
cui in motivazione la somma di euro 16.775,50, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del fatto e via via annualmente rivalutata;
condanna la convenuta a corrispondere all'attrice per le causali di CP_1 Parte_1
cui in motivazione la somma di euro 2.209,97, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
condanna la convenuta a corrispondere all'attrice a titolo di CP_1 Parte_1
rifusione delle spese legali la somma di euro 3.400,00 per compensi, euro 286,00 per esborsi, oltre al
15% a titolo di rimborso spese forfettario, iva e cpa;
spese di CTU, liquidate in via definitiva in euro 400,00 oltre accessori, a carico della convenuta.
Cremona, 26.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Antonia Gradi
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