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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 30/10/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa LA Di CE - presidente relatore - dott.ssa Federica Abiuso - giudice - dott. Nicola Del Vecchio - giudice - ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa n. 564/2025 R.G. promossa da
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Lorella Parte_1 C.F._1
Zanaica ed elettivamente in indirizzo telematico, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente - contro
(c.f. ), contumace;
Controparte_1 C.F._2
- resistente - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI Parte ricorrente
1. Pronunciarsi la separazione personale die coniugi senza alcun addebito;
2. Disporsi l'assegnazione della casa coniugale sita in Sant'Urbano (PD) Via Don C. Trentin n. 6 alla ricorrente;
3. Disporsi l'affido condiviso della figlia con collocazione prevalente della Per_1 minore presso la madre e con facoltà del padre di vederla liberamente previo accordo con la figlia;
4. Disporsi l'obbligo di di corrispondere a entro il Controparte_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento della figlia la Per_1 somma di euro 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT FOI, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie mediche e scolastiche comprensive delle visite non coperte dal SSN, delle tasse scolastiche imposte dagli istituti pubblici, dei libri di testo scolastici, delle gite scolastiche senza pernottamento e delle spese inerenti al conseguimento della patente di guida;
5. disporsi l'attribuzione dell'intero importo dell'Assegno Unico e Universale erogato dall'INPS alla sig.ra , con facoltà della stessa di presentare Parte_1 autonomamente e in via esclusiva la relativa domanda in difetto del consenso da parte del coniuge.
6. Condannarsi il convenuto alla rifusione delle spese di lite.
Ragioni della decisione 1 1. Con ricorso depositato il 3.4.2025 innanzi al tribunale di Rovigo, Parte_1 chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale da , con Controparte_1 il quale aveva contratto matrimonio a Sant'Urbano (PD) il 26.4.2008 (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Sant'Urbano al n. 2, Parte I, anno 2008, Ufficio 1), ed esponeva che:
- dal matrimonio era nata la figlia l'11.11.2009; Per_1
- la residenza della famiglia era stata fissata in un immobile ERP di proprietà del Comune di Sant'Urbano, sito in Via Don C. Trentin n. 6, in forza di un contratto di locazione concluso dal;
CP_1
- la ricorrente, riconosciuta invalida all'85%, percepiva una pensione d'invalidità pari a 343,66 euro e prestava attività lavorativa a tempo indeterminato e part time presso l'associazione di volontariato “Amici del sorriso”, con una retribuzione mensile pari a circa 230,00 euro;
- il convenuto non svolgeva alcuna attività lavorativa e percepiva una pensione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze pari a 1.026,76 euro, oltre all'intero importo dell'assegno unico e universale erogato dall'INPS pari a 199,40 euro e al reddito di inclusione;
- il marito aveva investito somme di denaro in criptovalute e si era trovato coinvolto in un giro di truffe on line che aveva condotto la famiglia a rivolgersi a società finanziarie per richiedere prestiti;
- il era solito sperperare le esigue entrate della famiglia al bar o in CP_1 tabaccheria, ove acquistava periodicamente “gratta e vinci”, per cui la era Pt_1 costretta a provvedere in via esclusiva ad ogni necessità della figlia . Per_1
La ricorrente concludeva chiedendo la pronuncia di separazione personale con addebito al marito, nonché l'affidamento condiviso della figlia , con collocazione Per_1 prevalente presso la madre, e l'assegnazione della casa coniugale. Domandava inoltre che fosse determinato in 400,00 euro mensili l'assegno ex art. 337 ter c.c. dovuto dal per il mantenimento della figlia, oltre alla quota di metà delle spese CP_1 straordinarie, e l'attribuzione in proprio favore dell'intero importo dell'assegno unico e universale erogato dall'INPS.
2. Con decreto depositato il 4.4.2025 la Presidente designava sé stessa giudice delegato alla trattazione del procedimento e fissava l'udienza di prima comparizione delle parti all'8.7.2025, assegnava al convenuto il termine per la costituzione in giudizio, dava le informazioni previste dall'art. 473bis.14 co. 3 c.p.c. e disponeva la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero.
3. All'udienza dell'8.7.2025 il giudice dichiarava la contumacia di Controparte_1 ed emetteva i provvedimenti provvisori (autorizzava i coniugi a vivere separati;
disponeva l'affidamento condiviso della figlia, con collocazione prevalente presso la madre e con facoltà del padre di vederla e tenerla con sé, previo accordo con la minore;
assegnava la casa coniugale alla;
poneva a carico del l'obbligo di Pt_1 CP_1
2 corrispondere alla moglie un assegno mensile di 250,00 euro a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie;
disponeva l'attribuzione dell'intero importo dell'assegno unico e universale alla ricorrente).
4. All'udienza del 29.10.2025 il difensore di parte ricorrente chiedeva la discussione orale della causa e precisava le conclusioni come in epigrafe, sicché, il giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
5. La domanda di separazione personale proposta da appare fondata e Parte_1 deve dunque trovare accoglimento. L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151 primo comma c.c., appare infatti sufficientemente comprovata alla luce delle allegazioni della e delle Pt_1 dichiarazioni rese dalla stessa all'udienza di prima comparizione dell'8.7.2025, considerata anche la contumacia del resistente.
6. Nessuna statuizione deve essere emessa in ordine all'addebito della separazione, giacché la ricorrente espressamente rinunciato, all'udienza dell'8.7.2025, alla domanda inizialmente proposta ai sensi dell'art. 151, secondo comma, c.c.
7. Quanto all'affidamento della figlia , che ha 16 anni, il collegio ritiene che la Per_1 ludopatia da cui pare sia afflitto il convenuto non sia di ostacolo all'affidamento condiviso, dati il non lontano raggiungimento della maggiore età della ragazza e la domanda in tal senso proposta dalla stessa , con la quale la figlia continuerà a Pt_1 vivere.
Il regime degli incontri del con la minore sono rimessi al libero accordo tra CP_1 lui e la figlia, in considerazione dell'età della stessa.
8. Ai sensi dell'art. 337-sexies c.c., la casa coniugale va assegnata alla ricorrente, genitore collocatario della minore.
9. In ordine alla determinazione del contributo di ciascun genitore al mantenimento di
, va osservato che all'udienza dell'8.7.2025 la ha dichiarato di Per_1 Pt_1 prestare attività lavorativa part time, a tempo indeterminato, presso l'associazione di volontariato “Amici del sorriso” con un compenso di 230,00 euro mensili, e di lavorare alle dipendenze di come assistente del figlio disabile di questo, dietro Controparte_2 un corrispettivo di 550,00 euro al mese. La ricorrente continua, inoltre, a percepire a titolo di pensione di invalidità la somma di 343,60 euro al mese, oltre all'intero importo dell'assegno unico universale pari a circa 200,00 euro.
Il dal canto suo, risulta titolare di un trattamento pensionistico pari a CP_1
1.026,76 euro al mese, per tredici mensilità (cfr. estratti conto prodotti dalla ricorrente sub doc. 13), ma ha 55 anni e da molto tempo, per sua scelta, non svolge alcuna attività lavorativa, sicché deve ritenersi che abbia una potenzialità reddituale maggiore dell'importo pensionistico che percepisce ogni mese ed è, in ogni caso, tenuto a
3 contribuire al mantenimento della figlia proporzionalmente alla , che negli Pt_1 ultimi anni si è attivamente dedicata alla ricerca di un lavoro (cfr. Cass. n. 2536/2024 in ordine al principio di proporzionalità che regola i rapporti economici interni tra i genitori, rispetto all'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli).
Si reputa pertanto equo determinare in 250,00 euro l'ammontare dell'assegno che il convenuto è tenuto a corrispondere alla ai sensi dell'art. 337-ter c.c., oltre alla Pt_1 quota di metà delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della minore.
10. In forza della regola posta dall'art. 91 c.p.c., il convenuto è infine tenuto al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, determinate – sulla scorta dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile di modesta complessità e senza il deposito di scritti difensivi finali - nella somma di 2.950,00 euro per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 564/2025 R.G. promossa da
[...]
nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Pt_1 Controparte_1
Ministero,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
i quali hanno contratto matrimonio a Sant'Urbano (PD) il 26.4.2008 (trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Sant'Urbano al n. 2, Parte I, anno 2008, Ufficio 1);
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Sant'Urbano (PD) l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dispone l'affidamento condiviso della figlia , con collocazione presso Per_1 [...]
e con facoltà di di vedere e tenere con sé la minore Pt_1 Controparte_1 previo accordo con la stessa;
- dichiara tenuto a corrispondere a , entro il Controparte_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma di 250,00 euro, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat Foi, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie mediche e scolastiche comprensive delle visite non coperte dal SSN, delle tasse scolastiche imposte dagli istituti pubblici, dei libri di testo scolastici, delle gite scolastiche senza pernottamento e delle spese inerenti al conseguimento della patente di guida;
- dispone l'assegnazione della casa coniugale, sita in Sant'Urbano (PD), via Don C. Trentin n. 6, a , che in essa vivrà con la figlia;
Parte_1 Per_1
- dispone l'attribuzione a dell'intero importo dell'assegno unico Parte_1 universale erogato dall'INPS, con facoltà della stessa di presentare autonomamente e in via esclusiva la relativa domanda in difetto del consenso da parte del coniuge;
4 - condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di 2.950,00 euro per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali, a titolo di rifusione delle spese di lite- Così deciso a Rovigo, il 30 ottobre 2025
La Presidente est.
LA Di CE
5
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Lorella Parte_1 C.F._1
Zanaica ed elettivamente in indirizzo telematico, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente - contro
(c.f. ), contumace;
Controparte_1 C.F._2
- resistente - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI Parte ricorrente
1. Pronunciarsi la separazione personale die coniugi senza alcun addebito;
2. Disporsi l'assegnazione della casa coniugale sita in Sant'Urbano (PD) Via Don C. Trentin n. 6 alla ricorrente;
3. Disporsi l'affido condiviso della figlia con collocazione prevalente della Per_1 minore presso la madre e con facoltà del padre di vederla liberamente previo accordo con la figlia;
4. Disporsi l'obbligo di di corrispondere a entro il Controparte_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento della figlia la Per_1 somma di euro 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT FOI, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie mediche e scolastiche comprensive delle visite non coperte dal SSN, delle tasse scolastiche imposte dagli istituti pubblici, dei libri di testo scolastici, delle gite scolastiche senza pernottamento e delle spese inerenti al conseguimento della patente di guida;
5. disporsi l'attribuzione dell'intero importo dell'Assegno Unico e Universale erogato dall'INPS alla sig.ra , con facoltà della stessa di presentare Parte_1 autonomamente e in via esclusiva la relativa domanda in difetto del consenso da parte del coniuge.
6. Condannarsi il convenuto alla rifusione delle spese di lite.
Ragioni della decisione 1 1. Con ricorso depositato il 3.4.2025 innanzi al tribunale di Rovigo, Parte_1 chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale da , con Controparte_1 il quale aveva contratto matrimonio a Sant'Urbano (PD) il 26.4.2008 (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Sant'Urbano al n. 2, Parte I, anno 2008, Ufficio 1), ed esponeva che:
- dal matrimonio era nata la figlia l'11.11.2009; Per_1
- la residenza della famiglia era stata fissata in un immobile ERP di proprietà del Comune di Sant'Urbano, sito in Via Don C. Trentin n. 6, in forza di un contratto di locazione concluso dal;
CP_1
- la ricorrente, riconosciuta invalida all'85%, percepiva una pensione d'invalidità pari a 343,66 euro e prestava attività lavorativa a tempo indeterminato e part time presso l'associazione di volontariato “Amici del sorriso”, con una retribuzione mensile pari a circa 230,00 euro;
- il convenuto non svolgeva alcuna attività lavorativa e percepiva una pensione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze pari a 1.026,76 euro, oltre all'intero importo dell'assegno unico e universale erogato dall'INPS pari a 199,40 euro e al reddito di inclusione;
- il marito aveva investito somme di denaro in criptovalute e si era trovato coinvolto in un giro di truffe on line che aveva condotto la famiglia a rivolgersi a società finanziarie per richiedere prestiti;
- il era solito sperperare le esigue entrate della famiglia al bar o in CP_1 tabaccheria, ove acquistava periodicamente “gratta e vinci”, per cui la era Pt_1 costretta a provvedere in via esclusiva ad ogni necessità della figlia . Per_1
La ricorrente concludeva chiedendo la pronuncia di separazione personale con addebito al marito, nonché l'affidamento condiviso della figlia , con collocazione Per_1 prevalente presso la madre, e l'assegnazione della casa coniugale. Domandava inoltre che fosse determinato in 400,00 euro mensili l'assegno ex art. 337 ter c.c. dovuto dal per il mantenimento della figlia, oltre alla quota di metà delle spese CP_1 straordinarie, e l'attribuzione in proprio favore dell'intero importo dell'assegno unico e universale erogato dall'INPS.
2. Con decreto depositato il 4.4.2025 la Presidente designava sé stessa giudice delegato alla trattazione del procedimento e fissava l'udienza di prima comparizione delle parti all'8.7.2025, assegnava al convenuto il termine per la costituzione in giudizio, dava le informazioni previste dall'art. 473bis.14 co. 3 c.p.c. e disponeva la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero.
3. All'udienza dell'8.7.2025 il giudice dichiarava la contumacia di Controparte_1 ed emetteva i provvedimenti provvisori (autorizzava i coniugi a vivere separati;
disponeva l'affidamento condiviso della figlia, con collocazione prevalente presso la madre e con facoltà del padre di vederla e tenerla con sé, previo accordo con la minore;
assegnava la casa coniugale alla;
poneva a carico del l'obbligo di Pt_1 CP_1
2 corrispondere alla moglie un assegno mensile di 250,00 euro a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie;
disponeva l'attribuzione dell'intero importo dell'assegno unico e universale alla ricorrente).
4. All'udienza del 29.10.2025 il difensore di parte ricorrente chiedeva la discussione orale della causa e precisava le conclusioni come in epigrafe, sicché, il giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
5. La domanda di separazione personale proposta da appare fondata e Parte_1 deve dunque trovare accoglimento. L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151 primo comma c.c., appare infatti sufficientemente comprovata alla luce delle allegazioni della e delle Pt_1 dichiarazioni rese dalla stessa all'udienza di prima comparizione dell'8.7.2025, considerata anche la contumacia del resistente.
6. Nessuna statuizione deve essere emessa in ordine all'addebito della separazione, giacché la ricorrente espressamente rinunciato, all'udienza dell'8.7.2025, alla domanda inizialmente proposta ai sensi dell'art. 151, secondo comma, c.c.
7. Quanto all'affidamento della figlia , che ha 16 anni, il collegio ritiene che la Per_1 ludopatia da cui pare sia afflitto il convenuto non sia di ostacolo all'affidamento condiviso, dati il non lontano raggiungimento della maggiore età della ragazza e la domanda in tal senso proposta dalla stessa , con la quale la figlia continuerà a Pt_1 vivere.
Il regime degli incontri del con la minore sono rimessi al libero accordo tra CP_1 lui e la figlia, in considerazione dell'età della stessa.
8. Ai sensi dell'art. 337-sexies c.c., la casa coniugale va assegnata alla ricorrente, genitore collocatario della minore.
9. In ordine alla determinazione del contributo di ciascun genitore al mantenimento di
, va osservato che all'udienza dell'8.7.2025 la ha dichiarato di Per_1 Pt_1 prestare attività lavorativa part time, a tempo indeterminato, presso l'associazione di volontariato “Amici del sorriso” con un compenso di 230,00 euro mensili, e di lavorare alle dipendenze di come assistente del figlio disabile di questo, dietro Controparte_2 un corrispettivo di 550,00 euro al mese. La ricorrente continua, inoltre, a percepire a titolo di pensione di invalidità la somma di 343,60 euro al mese, oltre all'intero importo dell'assegno unico universale pari a circa 200,00 euro.
Il dal canto suo, risulta titolare di un trattamento pensionistico pari a CP_1
1.026,76 euro al mese, per tredici mensilità (cfr. estratti conto prodotti dalla ricorrente sub doc. 13), ma ha 55 anni e da molto tempo, per sua scelta, non svolge alcuna attività lavorativa, sicché deve ritenersi che abbia una potenzialità reddituale maggiore dell'importo pensionistico che percepisce ogni mese ed è, in ogni caso, tenuto a
3 contribuire al mantenimento della figlia proporzionalmente alla , che negli Pt_1 ultimi anni si è attivamente dedicata alla ricerca di un lavoro (cfr. Cass. n. 2536/2024 in ordine al principio di proporzionalità che regola i rapporti economici interni tra i genitori, rispetto all'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli).
Si reputa pertanto equo determinare in 250,00 euro l'ammontare dell'assegno che il convenuto è tenuto a corrispondere alla ai sensi dell'art. 337-ter c.c., oltre alla Pt_1 quota di metà delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della minore.
10. In forza della regola posta dall'art. 91 c.p.c., il convenuto è infine tenuto al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, determinate – sulla scorta dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile di modesta complessità e senza il deposito di scritti difensivi finali - nella somma di 2.950,00 euro per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 564/2025 R.G. promossa da
[...]
nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Pt_1 Controparte_1
Ministero,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
i quali hanno contratto matrimonio a Sant'Urbano (PD) il 26.4.2008 (trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Sant'Urbano al n. 2, Parte I, anno 2008, Ufficio 1);
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Sant'Urbano (PD) l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dispone l'affidamento condiviso della figlia , con collocazione presso Per_1 [...]
e con facoltà di di vedere e tenere con sé la minore Pt_1 Controparte_1 previo accordo con la stessa;
- dichiara tenuto a corrispondere a , entro il Controparte_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma di 250,00 euro, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat Foi, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie mediche e scolastiche comprensive delle visite non coperte dal SSN, delle tasse scolastiche imposte dagli istituti pubblici, dei libri di testo scolastici, delle gite scolastiche senza pernottamento e delle spese inerenti al conseguimento della patente di guida;
- dispone l'assegnazione della casa coniugale, sita in Sant'Urbano (PD), via Don C. Trentin n. 6, a , che in essa vivrà con la figlia;
Parte_1 Per_1
- dispone l'attribuzione a dell'intero importo dell'assegno unico Parte_1 universale erogato dall'INPS, con facoltà della stessa di presentare autonomamente e in via esclusiva la relativa domanda in difetto del consenso da parte del coniuge;
4 - condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di 2.950,00 euro per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali, a titolo di rifusione delle spese di lite- Così deciso a Rovigo, il 30 ottobre 2025
La Presidente est.
LA Di CE
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