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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/11/2025, n. 3905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3905 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Luca
ST , ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, applicabili ai giudizi già pendenti) nella causa iscritta al n. 778 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2025, avente ad oggetto: Titoli di credito vertente
TRA
(C.F. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del Sindaco p.t., con il patrocinio dell'avv. DIOMAIUTO
MARIA, elettivamente domiciliato in alla Parte_1
VIA VIRGILIO n. 7 presso il predetto difensore giusta procura speciale in calce all'atto di citazione,
OPPONENTE
e
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rapp.te p.t., con il patrocinio dell'avv. MONTUORI GIULIANO e dell'avv. FRANCESCO GIUSTI, presso i quali elettivamente domicilia in CAPUA alla VIA PONTE VECCHIO ROMANO n. 18 come da procura resa nella fase monitoria,
Proc. n. 778 2025 R.G – Sentenza Pagina 1 di 10 OPPOSTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 27/10/2025 le parti costituite concludevano con note ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede come integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto denominato “Atto di opposizione al decreto ingiuntivo” depositato il 29.01.2025 e mai notificato il Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
3372/2024 emesso dal Tribunale di Napoli nord il 12/12/2024, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 38.154,38, oltre interessi al tasso di legge ex D.lgs. 231/2002 sino al soddisfo, nonché le spese del procedimento monitorio, per prestazioni sanitarie rese in favore del Pt_1
Con l'atto in questione, così come qualificato, l'opponente ha proposto opposizione: - contestando l'errore di calcolo nella fattura n. 79/2016 e nel totale richiesto;
- eccependo la prescrizione con riguardo alle fatture risalenti agli anni 2014, 2015 e 2016; - la mancanza di messa in mora;
-
Inesistenza di un'obbligazione diretta;
- contestando le tariffe e la propria legittimazione passiva;
- eccependo l'incongruenza tra le Fatture
e i Contratti per mancanza di Proroghe Formali.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso chiedendo all'adito Tribunale:
1. Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale delle somme richieste da ai sensi dell'art. 2948, n. 4 c.c., Controparte_1
poiché le fatture emesse risalgono agli anni 2014, 2015 e 2016 e non
Proc. n. 778 2025 R.G – Sentenza Pagina 2 di 10 risultano atti interruttivi validi e notificati al Comune di Parte_1
.
2. Accertare e dichiarare l'erroneità del calcolo del credito
[...]
avanzato da con particolare riferimento alla Controparte_1
fattura n. 79/2016, e ridurre l'importo richiesto da € 38.154,38 a €
28.154,38 mancata esatta determinazione del credito (art. 633 c.p.c.) 3.
Accertare e dichiarare l'assenza di un'obbligazione diretta tra il
e in quanto le Parte_1 Controparte_1
prestazioni sociosanitarie contestate sono state autorizzate dall'ASL e gestite dall'Ambito Territoriale, come previsto dal Decreto
Commissariale n. 6/2010 e dalla DGR n. 50/2012. 4. Accertare
l'incongruità delle tariffe applicate da e dichiarare Controparte_1
che la documentazione prodotta non è idonea a dimostrarne la congruità e la conformità alle normative regionali e ai piani di zona approvati.
5. Accertare la mancata notifica del sollecito al e Pt_1
dichiarare che la PEC inviata il 24/02/2021 non costituisce un atto interruttivo della prescrizione nei confronti del Parte_1
e non valida per mancanza di documentazione ufficiale in
[...]
formato .eml 6. Accertare e dichiarare l'assenza di corrispondenza tra
i contratti e le fatture emesse per dichiarando CP_2
inammissibili le somme richieste per i periodi successivi alla scadenza contrattuale.
7. Rigettare integralmente la domanda proposta da CP_1
con il decreto ingiuntivo n. 3372/2024 e R.G. n. Controparte_1
10103/2024, in quanto infondata e priva di legittimità. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.
All'atto introduttivo, si ripete mai notificato, ha fatto seguito il deposito
Proc. n. 778 2025 R.G – Sentenza Pagina 3 di 10 il giorno successivo di “Atto di integrazione dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo”, anche questo non notificato, con il quale l'opponente indicava l'udienza di prima comparizione delle parti, ad integrazione dell'atto precedentemente depositato.
Con istanza del 1.02.2025 chiedeva poi “un termine per la notifica tardiva dell'atto di opposizione, al fine di sanare il vizio procedurale ed evitare la compromissione del principio del contraddittorio, assicurando così il pieno rispetto delle garanzie difensive delle parti”.
Sull'istanza in questione il Giudice si riservava di provvedere all'esito dell'udienza già fissata.
Nelle more, avendo avuto conoscenza aliunde della pendenza del procedimento, si costituiva in giudizio eccependo, Controparte_1
in rito, l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'atto di opposizione essendo la stessa proposta oltre il termine previsto dalla legge (40 giorni)
e contestando, nel merito, l'opposizione, di cui ha chiesto il rigetto.
La causa è stata rinviata all'udienza di rimessione della causa in decisione del 27/10/2025, previa assegnazione dei termini ex art. 189
c.p.c..
A tale udienza, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Anzitutto, va rigettata l'istanza proposta da parte opponente ex art. 153 co. 2° c.p.c., in difetto di prova della non imputabilità della decadenza cui è incorsa, nel proporre un atto di citazione privo di vocatio in ius e mai notificato e, tuttavia, successivamente integrato (il giorno
Proc. n. 778 2025 R.G – Sentenza Pagina 4 di 10 successivo), con ciò rendendo chiaro che trattasi di atto di citazione e non di ricorso, con conseguente superfluità della richiesta di mutamento del rito.
Nemmeno l'opponente poteva essere rimesso in termini per la notifica dell'atto di citazione, essendosi, nelle more, costituita la parte opposta con comparsa di costituzione e risposta del 21.02.2025.
La costituzione dell'opposto, il quale non ha fatto valere la mancanza degli elementi di cui al n. 7) dell'art. 163 c.p.c., ha reso poi irrilevante la nullità dell'atto di citazione sotto tale profilo (cfr. l'art. 164 c.p.c.).
Nel merito, l'opposizione è inammissibile in quanto tardivamente proposta oltre lo spirare del termine perentorio di 40 giorni, previsto dall'art. 641 c.p.c., decorrente dalla notificazione del decreto ingiuntivo.
Invero, tenuto conto del fatto che il decreto ingiuntivo opposto risulta notificato il 19/12/2024 (e in quanto perfezionatasi alle ore 20:34:41, non può farsi applicazione della fictio iuris relativa al differimento al giorno seguente degli effetti della notifica eseguita dal mittente tra le ore
21 e le ore 24: cfr. l'art. 147 commi 2° e 3° come novellati dal D.lgs. n.
149/2022 nonché per la disciplina previgente Cass., n. 31885/2023), il termine perentorio per la proposizione dell'opposizione veniva a scadere il 28 Gennaio 2025.
Termine, nella fattispecie in esame, non rispettato nemmeno considerando la data del deposito dell'atto introduttivo (avvenuto i
29.01.2025), tenuto conto che l'atto di opposizione non è mai stato notificato al creditore opposto, il quale si è costituito in giudizio per aver avuto conoscenza della pendenza del procedimento “aliunde”.
Proc. n. 778 2025 R.G – Sentenza Pagina 5 di 10 Ora, è noto che per l'art. 645 c.p.c. l'atto di citazione in opposizione dev'essere notificato al creditore-ricorrente entro il termine indicato nel decreto ingiuntivo ex art. 641 c.p.c. decorrente dalla notificazione di quest'ultimo.
Si tratta di un termine (solitamente 40 giorni) che ha natura perentoria e decorre dalla data di notificazione del decreto ingiuntivo, onde entro tale termine dovrà avvenire la notifica dell'atto di opposizione.
Eventuali vizi della notificazione sono sanati con efficacia ex tunc dalla costituzione del creditore-opposto o dalla rinnovazione della notificazione da parte del debitore-opponente nel termine perentorio fissato dal giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (cfr., ad esempio: Cass., n.
22113/2015).
Nella fattispecie, l'opponente ha depositato in data 29.01.2025 atto di opposizione a decreto ingiuntivo affetto, tuttavia, da nullità per difetto di vocatio in ius, in quanto privo dell'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione ex art. 163 co. 3° n. 7) c.p.c., vizio tuttavia superato dal successivo “atto integrativo” depositato il 30.01.2025 e comunque sanato dalla costituzione dell'opposto che, venuto a conoscenza aliunde della pendenza del procedimento, si è costituito con comparsa depositata il 21.02.2025 ed ha eccepito, in rito,
“l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'atto di opposizione” poiché tardiva, senza tuttavia dolersi di tale nullità.
Sta di fatto che l'atto di citazione in opposizione non risulta essere stato notificato all'opposto, per circostanza pacifica tra le parti.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie in esame, un'ipotesi di omessa (ed in
Proc. n. 778 2025 R.G – Sentenza Pagina 6 di 10 tal senso inesistente) notifica dell'atto di citazione, essendo l'inesistenza configurabile proprio nel caso tipico di totale mancanza materiale dell'atto ovvero nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria di nullità, non ricorrente nella fattispecie, con consequenziale applicazione della sanatoria, prevista in via generale dall'art. 156 c.p.c., secondo cui la stessa non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
Onde, applicando gli artt. 641, 645 e 653 c.p.c., va dichiarata l'inammissibilità della spiegata opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato definitivamente esecutivo (Cass., n. 11867/2008: “Dal combinato disposto degli artt.
641, 645 e 647 c.p.c., emerge che l'opposizione a decreto ingiuntivo, da proporre nelle forme ordinarie dell'atto di citazione, va notificata al ricorrente della fase monitoria nel termine di 40 giorni dalla notifica del decreto e che, se essa è proposta oltre il termine, l'opposizione è dichiarata inammissibile ed il decreto ingiuntivo acquista efficacia esecutiva”).
La tesi sostenuta da parte opponente appare inconferente, laddove si consideri che, comunque, l'atto introduttivo del giudizio, qualora lo si volesse qualificare come ricorso, risulta depositato il 29.01.2025, quando era ormai spirato il termine perentorio di cui all'art. 641 c.p.c..
Si è detto che l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa
Proc. n. 778 2025 R.G – Sentenza Pagina 7 di 10 ingiunzione, ma è un «ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio», non quale
«giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo».
(Cass. civ., Sez. U., n. 927 del 13/01/2022)
Ebbene, per orientamento costante, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, ai fini della verifica del rispetto del termine di cui all'art. 641
c.p.c. occorre aver riguardo, nel caso del rito ordinario, alla data della notificazione della citazione e, in caso di rito speciale, alla data del deposito del ricorso (Cass., n. 34501/2022 con riguardo a fattispecie di liquidazione di compensi maturati per la difesa in un processo penale, che in quanto non soggetta alla disciplina del procedimento sommario di cui all'art. 14 d.lg. n. 150 del 2011, perché applicabile alle sole controversie civili, può svolgersi tanto nelle forme del processo ordinario ex art. 163 e ss. c.p.c. ovvero, in alternativa, del procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. innanzi al tribunale in composizione monocratica).
Ora, nella fattispecie in esame, è pacifico che l'atto è stato depositato tardivamente oltre il termine di cui all'art. 641 c.p.c..
Volendo, a questo punto, qualificare l'opposizione come tardiva ex art. 650 c.p.c., difetta la prova, da parte di parte opponente, di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notificazione, per caso fortuito o per forza maggiore, posto che la notifica del decreto ingiuntivo non risulta affetta da vizio alcuno.
L'irrevocabilità della statuizione di condanna contenuta nel decreto
Proc. n. 778 2025 R.G – Sentenza Pagina 8 di 10 ingiuntivo, che consegue a siffatta pronuncia, comporta, poi, l'ulteriore conseguenza per cui deve considerarsi definitivamente precluso, per effetto del giudicato, l'esame, da parte del Tribunale, di tutte le censure, afferenti al merito dell'opposizione (cfr., sugli effetti del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, conseguenti alla mancata proposizione di tempestiva opposizione ex multis, Cass. civ. n. 11360/10).
Infatti, poiché al passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo consegue il definitivo accertamento circa l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione, ogni indagine circa l'effettiva esistenza del rapporto contrattuale de quo e l'ammontare del corrispettivo dovuto va ritenuta definitivamente preclusa.
Ciò in quanto, il decreto ingiuntivo acquista, al pari di una sentenza di condanna, autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale, in relazione al diritto in esso consacrato, tanto in ordine ai soggetti ed alla prestazione dovuta, quanto all'inesistenza (in quel momento) di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del rapporto e del credito azionato, come l'intervenuto pagamento del debito o, se si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive, l'inadempimento della controparte (cfr., sul punto e di recente, Cass. civ., sez. I, 30/04/2024, n. 11607).
Le spese seguono la soccombenza di parte opponente e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione del D.M. 55/2014 s.m.i., parametri medi per tutte le fasi processuali espletate secondo lo scaglione sino ad euro 52.000,00.
P.Q.M.
Proc. n. 778 2025 R.G – Sentenza Pagina 9 di 10 Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, sulla domanda proposta da
[...]
contro , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento di così provvede:
1) dichiara inammissibile l'opposizione proposta dal
[...]
e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1
ingiunto n. 3372/2024 del 12/12/2024, in questa sede opposto, che acquista definitiva esecutorietà ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2) Condanna al pagamento in Parte_1
favore di parte opposta delle spese di lite che qui si liquidano in euro
5.810,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15% sui compensi), CAP ed IVA se dovute come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Aversa il 10/11/2025
IL GIUDICE
(dott. Luca ST)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
Proc. n. 778 2025 R.G – Sentenza Pagina 10 di 10