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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 26/06/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. 974/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 26 giugno 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 974/2023 R.G.L., avente ad oggetto: licenziamento individuale per giusta causa
PROMOSSA DA
, nata ad [...], il [...], residente in [...]Parte_1
LA (RM), via Graziosa, n. 6, C.F. rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
MA RE (c.f. ) del Foro di Roma, giusta procura allegata al C.F._2
ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
(partita IVA , in persona della procuratrice Controparte_1 P.IVA_1
speciale corrente in Milano, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Controparte_2
PR ( ) ed AN VE ( , giusta procura C.F._3 C.F._4
allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
1.Con ricorso depositato il 24/2/2023, chiedeva all'intestato Tribunale di: Parte_1
“Preliminarmente ed incidentalmente:
“accertare e dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare: - del 24/11/2021 – sanzionata con multa disciplinare di due ore;
e per l'effetto annullare o revocare le predette sanzioni con conseguente condanna del datore di lavoro alla restituzione degli eventuali importi trattenuti da conteggiarsi e liquidarsi in separata sede, ma in ogni caso da dichiararsi sin d'ora per come inutilizzabili ai fini della recidiva di cui CCNL applicato;
- accertare e dichiarare la nullità/inefficacia/illegittimità dell'ordine di trasferimento, ovvero dell'ordine di servizio datato 11/11/2021;
➢ Nel merito:
Dichiarare, ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 23/15, nullo il licenziamento intimato con lettera datata 11/04/2022, perchè “ritorsivo” o determinato da altri casi di nullità previsti dalla legge, o comunque determinato da un unico motivo illecito determinate, e per l'effetto, condannare la in persona del Legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
alla reintegra dell'odierna Ricorrente, IG.ra , nel proprio posto di lavoro, Parte_1
con le medesime mansioni e qualifica, applicando il meccanismo risarcitorio previsto dal comma 2 dello stesso articolo, basato sulla condanna al pagamento delle retribuzioni globali di fatto, commisurate «all'ultima retribuzione globale di fatto» come da busta paghe in atti, maturate dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegrazione ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, con il limite minimo delle cinque mensilità e dichiarando la non interruzione del rapporto di lavoro, salva la facoltà di esercitare l'opzione relativa all'indennità sostitutiva di cui al comma 3 dello stesso articolo;
➢ Gradatamente, accertare che non ricorrono gli estremi della giusta causa (o del giustificato motivo soggettivo ove ritenuto invocato dal Parte datoriale) addottati dal Datore di lavoro, per dichiarata insussistenza del fatto materiale ex art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 23/15, per insussistenza del fatto contestato ovvero per violazione dell'art. 1344 c.c., in ulteriore
2 subordine, voglia accertare che l'infrazione contestata “rientri comunque tra le condotte punibili con una sanzione conservativa” sulla base della normativa di settore e delle clausole dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari, e ritenuta la gravità degli addebiti mossi insufficiente a fondare la sanzione espulsiva, annulli il licenziamento e condanni Parte datoriale alla reintegrazione della Lavoratrice nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica, applicando una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto come da buste paga in atti, dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra, nella misura massima prevista dalla legge, con ogni conseguenza di legge e con conseguenti oneri contributivi e previdenziali;
➢ In via ulteriormente gradata, nella davvero denegata ipotesi di mancato accoglimento delle sopra rassegnate conclusioni, voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro adìto, se del caso previo mutamento del rito prescelto:
• in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di mera applicabilità della tutela indennitaria residuale, accertare che non ricorrono gli estremi della giusta causa addotta dal datore di lavoro (o del giustificato motivo soggettivo, ove invocato), dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e, per l'effetto dell'art. 3, co. 1 del D.lgs. n. 23/2015, per come riformulato in sede di D.L. n. 87/2018, in lettura coordinata con l'art. 18, comma 5,
St. Lav. e della Sentenza della Corte Costituzionale n. 194/2018, condannare il datore di lavoro al pagamento di una indennità risarcitoria omnicomprensiva determinata tra un minimo di sei ed un massimo di trentasei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, come da busta paga prodotta in atti, o a quell'altra somma maggiore o minore che il
Giudicante riterrà riconoscere determinata nel massimo consentito dalla legge in ragione del numero di dipendenti occupati dall'Azienda, delle grandi dimensioni della stessa e del comportamento del datore di lavoro contrario alla buona fede ed alla correttezza e buona fede del Ricorrente;
• In via assolutamente subordinata l'applicazione della tutela di cui all'art. 4 del D.lgs n.
23/2015 per come esposto in motivazione;
• In ogni caso con applicazione dell'art. 7 del D.lgs n. 23/2015 in ragione dell'anzianità lavorativa.
• In via ulteriormente gradata e residuale, si richiede – ove ritenuta di giustizia – almeno la tutela c.d. obbligatoria ex art. 8 Legge n. 604/66.
3 • In ogni caso di reintegrazione condannare la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al versamento di tutti i contributi assistenziali e previdenziali – ove previsti - dalla data del licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione.
In ogni caso di applicazione di una tutela indennitaria si richiede la quantificazione massima delle retribuzioni da riconoscersi, consentita dalla legge, per i motivi esposti nel presente
Ricorso atteso il numero dei dipendenti della Società datoriale, il relativo volume d'affari e le circostanze che hanno reso particolarmente ingrato e penoso alla Ricorrente l'ingiusto licenziamento.
Il tutto oltre interessi e rivalutazione.
Voglia altresì, l'Ill.mo Giudice del lavoro adìto, accertarsi e dichiararsi il diritto del risarcimento dei danni in favore della Ricorrente, patrimoniali e non patrimoniali, per i fatti di dedotti in atti, ed a carico di Parte datoriale, con riserva di quantificazione in separato giudizio.
Con vittoria di competenze di lite, spese forfettarie ed accessori” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.Con memoria del 18/4/2023 si costituiva in giudizio per chiedere al Controparte_1
Tribunale di: “preliminarmente: dichiarare inutilizzabili i documenti prodotti dalla ricorrente in data 27-2-2023 poiché tardivi;
nel merito: respingere integralmente il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto, con ristoro delle spese e compensi di giudizio, con aumento del 30% ex art. 4 comma 1 bis del
D.M. n. 55/2014 (atto “navigabile”)” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
4. La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il giorno 2/5/2023, seguiva l'ordinanza istruttoria dell'1/6/2023. In data 6/9/2023 il procedimento veniva riassegnato a questo decidente. Seguivano le udienze istruttorie dell'1/12/2023 e del 10/5/2024; seguiva ancora l'udienza del 26/6/2025 e - all'esito di tale ultima udienza e della discussione orale - veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
5. L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti e nell'escussione dei testimoni (di parte ricorrente, udienza 1/12/2023), Testimone_1 Tes_2
4 (di parte resistente, udienza 1/12/2023), (di parte resistente, udienza Tes_3 Testimone_4
10/5/2024), (di parte resistente, udienza 10/5/2024) e (di parte Testimone_5 Testimone_1
ricorrente, udienza 10/5/2024).
6. Parte resistente ha eccepito la tardività della documentazione prodotta da parte ricorrente in data 27/2/2023 successivamente al deposito del ricorso. Osserva il decidente che il deposito del 27/2/2023 è stato causato dal superamento dei 30 Mb consentito dal sistema telematico per il deposito di documenti in allegato al ricorso introduttivo;
poiché detto deposito è avvenuto anteriormente alla emanazione del decreto fissazione udienza del Giudice e quindi anteriormente alla notifica del ricorso, non ha pregiudicato il diritto di difesa della parte resistente e poiché non è imputabile alla parte, ma alla memoria informatica massima del sistema telematico, dichiara l'ammissibilità della documentazione prodotta da parte ricorrente in data 27/2/2023.
2. IN FATTO E IN DIRITTO
A) PREMESSA
7. Nel merito, si precisa che veniva assunta da con Parte_1 Controparte_1 rapporto di lavoro a tempo indeterminato part time al 62,5% con decorrenza dall' 1/9/2021, con mansioni di operaia addetta alle pulizie, livello 2, CCNL Servizi di Pulizia – Aziende
Industriali- Multiservizi, sede di lavoro ASL RM6, Uffici Amministrativi di AL LA in via Borgo Garibaldi.
8. La succedeva nell'appalto a Controparte_1 Controparte_3
precedente datore di lavoro della ricorrente per il periodo
[...]
5/5/2014-31/8/2021, con medesimo inquadramento contrattuale, stesse mansioni e stessa sede di lavoro;
ne consegue che l'anzianità di servizio della ricorrente decorre dal 5/5/2014.
B) IMPUGNAZIONE DELLA SANZIONE DISCIPLINARE DEL 24/11/2021.
9. Preliminarmente, parte ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare di due giorni di sospensione per una rissa sul luogo di lavoro avvenuta in data 12/11/2021 comminata dal
5 datore di lavoro in data 24/11/2021 con la seguente contestazione disciplinare (v. doc. 12 allegato alla memoria di parte resistente e doc. 15 di parte ricorrente depositato il 27/2/2023):
“Con la presente ai fini e per gli effetti del codice civile dell'articolo 7 della legge n. 300/70 e delle disposizioni riportate nel vigente CCNL Multiservizi imprese di pulizia le contestiamo quanto segue.
Ci è stato riferito da parte dei suoi responsabili che lei in data 12/11/2021 presso l'appalto di AL LA via Borgo Garibaldi 12, fino a quella data sua abituale luogo Parte_2
di lavoro, attorno alle 17:00, all'interno dello spogliatoio dipendenti sito al piano CP_1
! è stata protagonista di un acceso diverbio, degenerato poi con passaggio alle vie di fatto insieme alla sua collega signora Testimone_6
All'esito delle verifiche condotte volte ad acclarare l'accaduto abbiamo appreso che attorno alle 17:00, quindi all'inizio del turno serale, in occasione della comunicazione da parte della capo servizio signora , a tutte le colleghe in turno, della ridistribuzione a Testimone_4
decorrere dal 15/11/2021 ( data dalla quale ella avrebbe dovuto prendere servizio presso un'altra sede di lavoro) delle aree a lei assegnate presso il primo piano della struttura, LL ha dato in escandescenza.
Difatti LL ha iniziato ad accusare la caposervizio e le sue colleghe di essere il motivo del provvedimento di cui è stata destinataria inveendo contro le stesse e in particolare contro la signora con urla ed insulti del seguente tenore: “è colpa tua, se hai una Testimone_6 raccomandata, bastardi tutti, ve la faccio pagare..”.
Ma non è tutto.
Difatti, dopo aver inveito contro la signora come sopra, LL ha persino tentato di Tes_6
aggredirla fisicamente.
Solo grazie all'intervento della signora , che si è fisicamente frapposta tra lei e la Tes_4
signora al fine di impedirle di aggredirla si è potuto evitare che la discussione Tes_6
degenerasse con passaggio alle vie di fatto.
All'accaduto erano presenti anche le sue colleghe signore e . CP_4 Parte_3
Per di più, udite le urla, è intervenuta la guardia giurata di turno che, preso atto di quanto stesse accadendo, ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.
Mentre queste e stavano sopraggiungendo nella concitazione degli eventi, la signora Tes_6
ha accusato un malore, tant'è che la sua collega, signora , ha richiesto l'intervento del CP_4
118.
6 Contemporaneamente, poiché LL non risultava più ivi presente, la signora , insieme Tes_4
alla Guardia giurata, ha iniziato a cercarla per poi rintracciarla solo attorno alle ore 19:30, svenuta, all'interno dello spogliatoio stesso LL aveva precedentemente abbandonato.
Immediatamente soccorsa dalla signora e dalla guardia giurata, è stato nuovamente Tes_4 richiesto l'intervento del 118 che l' ha trasportata in ospedale.
Quanto sopra rappresenta un episodio di estrema gravità che ha avuto pesante risalto all'interno della struttura, trattandosi della sede legale di , ed in relazione al Parte_2
quale la Committenza ha espresso profondo disappunto e richiesto un immediato intervento da parte di affinché ciò non si ripeta. Controparte_1
La invitiamo a fornirci entro 5 giorni dal ricevimento della presente sue giustificazioni in merito omissis”.
10. Tutti i testimoni assunti in giudizio hanno confermato i fatti così come descritti nella lettera di contestazione del 24/11/2021, con la precisazione che di tutti i testimoni sentiti, solo la teste è stata testimone oculare dei fatti. La teste , con mansioni di Testimone_4 Tes_4
responsabile e superiore gerarchico della ricorrente, ha dichiarato di aver assistito al diverbio tra la e la e che è stata la ad aggredire verbalmente la Pt_1 Tes_6 Pt_1 Tes_6
11. La teste , in particolare ha dichiarato: “ADR cap 3: vero, ero presente ho cercato Tes_4
di mediare ma urlavano, chi urlava a destra e chi a sinistra, ho visto che la ha Pt_1
aggredito verbalmente la perché io era andata dalla a comunicarle il Tes_6 Pt_1
trasferimento ad CI allo Spolverini e la non ha gradito e ha cominciato ad Pt_1
urlare nei miei confronti, io sono responsabile dei dipendenti poi è intervenuta la CP_1
che ha cominciato ad urlare anche lei, si è sentita chiamata in causa perché la Tes_6
accusava le colleghe che era per colpa loro che veniva trasferita, poi si è sentita Pt_1 male prima la e abbiamo chiamato l'autoambulanza che l'ha portata via e poi la Tes_6
non l'abbiamo più trovata;
quindi la guardia giurata ha chiamato la Polizia che è Pt_1
intervenuta e abbiamo cercato la fino a quando circa due ore dopo le colleghe Pt_1
e hanno trovato la nello spogliatoio svenuta e Parte_4 CP_4 Pt_1 abbiamo chiamato l'autoambulanza. Abbiamo chiamato la Polizia perché sentivamo odore di bruciato e perché non trovavamo la A domanda dell'avv VE la teste dichiara: Pt_1
durante questo diverbio la ha preso uno scatolone con dei detersivi pesante lo ha Pt_1
sollevato e lo ha lanciato non contro di me, però ha preso me, era tutta rossa sul viso, urlava
7 e ciò è avvenuto quando la discussione era andata avanti” (v. dichiarazioni teste , Tes_4
verbale udienza 10/5/2024).
12. La conferma con prova per testi del fatto materiale contestato alla ricorrente con l'applicazione della sospensione dal servizio per giorni due del 24/11/2021, nonché la previsione contrattuale dell'illecito disciplinare di cui all'art. 47 lettera i) del CCNL applicato, secondo cui: “in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene e alla sicurezza dell'appalto”, consente di ritenere legittima e proporzionata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio della ricorrente per giorni due per il fatto contestato il
24/11/2021, atteso che risulta provato con prova per testi, in particolare con le dichiarazioni del teste , che la , di fronte alla notizia del trasferimento, ha agito in modo Tes_4 Pt_1
inappropriato urlando contro la superiore gerarchica e contro la collega Testimone_4
accusandola di essere stata causa del trasferimento, lanciando anche oggetti contro le Tes_6
persone presenti. Adeguata e proporzionata è la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per giorni due, atteso che il comportamento della integra una condotta Pt_1
pregiudizievole per la disciplina e la sicurezza sul lavoro, atteso che ha reagito in modo inappropriato nei confronti del superiore gerarchico che le comunicava un ordine di servizio e ha lanciato oggetti mettendo anche in pericolo la sicurezza sul lavoro;
per l'effetto rigetta la relativa domanda.
C) IMPUGNAZIONE DEL TRASFERIMENTO DI CUI ALL'ORDINE DI
SERVIZIO DELL'11/11/2021.
13. Per comprendere i fatti che hanno portato all'emissione dell'ordine di servizio dell'11/11/2021, occorre illustrare e riportare quanto emerge dalle prove documentali acquisite al fascicolo, seguendo l'ordine temporale.
14. In data 27 Ottobre 2021 la Dirigenza dell' Committente, lamentava nei Parte_2
confronti di un comportamento inadeguato di (v. e- Controparte_5 Parte_1 mail del 27/10/2021 di cui all'allegato 5 memoria , rappresentando quanto segue: CP_1
“Si rappresenta che il personale delle pulizie a voi afferente si è recato presso la Direzione
Amministrativa lamentando la carenza di spogliatoio e armadietti. Si ricorda che è stato
8 assegnato alla ditta delle pulizie la stanza 126 sita al primo piano per uso spogliatoio e che la fornitura degli armadietti è a vostro carico. Inoltre, trovo abbastanza “bizzarro” che il personale delle pulizie (in particolare la signora ) a voi afferente si sia Parte_1
presentato in Direzione Amministrativa per rappresentare tale problematica scavalcando la
Contr stessa ditta il e il RUP che tra l'altro sono presenti nella sede legale. PI CP_1
una risoluzione della criticità”.
15. La a seguito di ciò inviava a in data 10/11/2021 una lettera di CP_1 Parte_1
diffida dal seguente tenore (v. doc. 6 allegato alla memoria : CP_1
“Apprendiamo, a seguito di segnalazione pervenutaci da parte dei suoi responsabili, che ella in data 26/10/2021 si è recata presso gli uffici della Direzione Amministrativa della Pt_2
6, appalto presso il quale LL presta servizio, lamentando la mancanza di armadietti e
[...]
di uno spogliatoio.
Ciò senza essersi preventivamente confrontata con i suoi diretti superiori nelle persone del capo servizio, del responsabile di area.
Tale sua arbitraria condotta, peraltro alimentata da sue personali ed infondate congetture, ha suscitato grave disappunto da parte del committente ed ha messo oltre che in serie difficoltà i suoi diretti responsabili anche in cattiva luce la scrivente.
La invitiamo pertanto ad astenersi dal rendersi protagonista di simili iniziative ed al coinvolgere senza motivazione alcuna il committente in questioni che non le competono, rammentandole altresì che per qualsiasi necessità attinente alla sfera lavorativa, ella ha il preciso dovere di interfacciarsi con i suoi superiori che sono a sua disposizione.
Da ultimo segnaliamo che in caso tali episodi abbiano a ripetersi, saremo costretti ad agire disciplinarmente nei suoi confronti anche per la tutela del buon nome e dell'immagine dell'azienda”.
16. In data 11 novembre 2021 la emetteva un ordine di servizio avente ad oggetto il CP_1
trasferimento della ricorrente presso la Struttura Spolverini sito in via delle Cerquette 2 ad
CI (v. doc. n. 7 allegato alla memoria . CP_1
Si riporta di seguito l'ordine di servizio dell'11/11/2021:
“Con la presente, le comunichiamo che per ragioni tecniche, organizzative produttive, ella a decorrere da lunedì 15 novembre 2021 dovrà prestare servizio presso l'appalto Struttura
Spolverini Sito in via delle Cerquette 2 ad CI, appalto sempre ricompreso nella
9 Part commessa suo abituale luogo di lavoro. Presso tale sede di lavoro ella Pt_2
continuerà a svolgere le sue attuali mansioni, mantenendo inalterato il suo livello di inquadramento, la sua attuale retribuzione ed il suo parametro orario settimanale, seguendo la turnazione 15 - 20 dal lunedì al venerdì. Per tutto quanto non previsto dalla presente rimangono invariate le condizioni contrattuali di cui alla lettera di assunzione ed eventuali successive modifiche. La invitiamo a prendere contatti con la signora (...) Per Testimone_4 le necessarie consegne per la presa in servizio presso la citata struttura”.
17. L'ordine di servizio dell'11/11/2021 veniva comunicato a mani della da Pt_1 [...]
suo responsabile di servizio, ma la ricorrente si rifiutava di firmarlo per accettazioni, Per_1
lamentando la disparità di trattamento con le altre colleghe (v. dichiarazioni teste
[...]
v. udienza 1/12/2023). Per_1
18. Parte ricorrente ha dedotto la nullità dell'ordine di servizio dell'11/11/2021 per violazione dell'art. 2103 ult. co. c.c., atteso che la motivazione dell'incompatibilità ambientale sarebbe stata fornita ex post dal datore di lavoro solo successivamente all'impugnazione del provvedimento.
19. Il Tribunale ritiene la deduzione infondata, poiché l'ordine di servizio dell'11/11/2021 motiva il trasferimento per ragioni “tecniche, organizzative e produttive”, ancorchè non esplicitate nel corpo dell'atto, che consentono di ritenere formalmente valido l'atto.
L'art. 2013 comma 8 c.c. richiede, infatti, ai fini della legittimità del trasferimento che sussistano “comprovate ragioni, tecniche, organizzative e produttive” ma non richiede che siano necessariamente esplicitate nell'atto che lo dispone;
infatti, nell'ipotesi in cui esse non siano esplicitate il lavoratore può richiedere l'esplicitazione delle ragioni che lo hanno determinato.
Nel caso di specie, le ragioni che hanno determinato il trasferimento sono state date successivamente, ma la mancanza dell'esplicitazione delle ragioni nell'atto non determina ex sé la nullità dello stesso e non esimeva la lavoratrice dall'osservare l'ordine di servizio dato.
La lavoratrice avrebbe dovuto eseguire l'ordine di servizio, pur riservando il diritto di impugnarlo, atteso che la nullità espressamente prevista dall'art. 2103 ult. co. c.c. si riferisce all'assenza di “comprovate ragioni, tecniche, organizzative e produttive” ma ciò non significa che l'ordine di servizio dell'11/11/2021 per il solo fatto che “le comprovate ragioni, tecniche,
10 organizzative e produttive” pur menzionate nell'atto non fossero state esplicitate nel corpo dell'atto stesso. La norma, infatti, prevede un potere di controllo da parte del lavoratore della legittimità del trasferimento al fine di evitare trasferimenti arbitrari e ritorsivi, ma il datore di lavoro è ammesso a giustificare il trasferimento per ragioni oggettive afferenti all'organizzazione aziendale o alle necessità tecniche e produttive.
20. Nel caso di specie le ragioni organizzative sussistevano, per come meglio spiegato infra, e a nulla rileva che siano state esplicitate successivamente, poiché ciò che richiede la norma è che sussistano e non che siano necessariamente esplicitate nell'ordine di servizio.
21. Si precisa, poi, che anche le altre lavoratrici coinvolte nell'episodio del 12/11/2021 vennero trasferite nel giro di due mesi come dichiarato dal teste (v. dichiarazioni teste Tes_2
v. udienza 1/12/2023). Persona_1
22. La valutazione delle prove documentali ed orali consente, infatti, di affermare la piena legittimità dell'ordine di servizio dell'11/11/2021 emanato dalla Per nulla provata CP_1
è la disparità di trattamento invocata dalla ricorrente sia perché anche le altre lavoratrici vennero poi trasferite, sia perché l'ordine di servizio emesso non è dipeso dai rapporti compromessi della con le sue colleghe, bensì dalla lamentela scritta della Pt_1
Committente del 27/10/2021, che aveva sollecitato la a risolvere la criticità CP_1
emersa con la lavoratrice che, in violazione delle regole organizzative Parte_1
aziendali, si era lamentata direttamente con la Direzione Amministrativa della Parte_2
della carenza di spogliatoi e armadietti, peraltro infondatamente poiché la stanza 126 del primo piano era loro assegnata come spogliatoio e gli armadietti erano a carico della
CP_1
23. Si precisa, poi, che la distanza chilometrica tra le due sedi della Committente tra cui era stato disposto il trasferimento - AL LA e CI - è di 2 Km (si veda https://www.viamichelin.it distanza AL LA -CI); dunque, un trasferimento della sede di lavoro ad una distanza di appena 2 km non può certo valutarsi come oggettivamente pregiudizievole per la lavoratrice.
11 24. La aveva, dunque, proceduto al trasferimento della lavoratrice per CP_1
incompatibilità ambientale, ma non causata dai suoi rapporti con le colleghe, come ritenuto infondatamente dalla ricorrente, bensì a causa della specifica lamentela rivolta nei confronti di dalla Stazione appaltante con la e-mail del 27/10/2021; Parte_1 Parte_2 dunque la ha trasferito la al fine di conservare l'appalto, stante la CP_1 Pt_1
specifica lamentela per iscritto con la lettera del 27/10/2021 della Direzione Amministrativa della 6 - Committente dell'appalto – rivolta proprio nei confronti della , Pt_2 Pt_1
con auspicio alla risoluzione della criticità. Ne consegue che la , per oggettive CP_7 esigenze produttive e organizzative, ha trasferito la in altra sede ove non c'era la Pt_1
Direzione amministrativa della che si era lamentata della , al fine di Pt_5 Pt_1 evitare che la lavoratrice potesse mettere a rischio l'appalto medesimo.
25. Il trasferimento per incompatibilità ambientale si realizza quando la presenza del dipendente in una determinata sede genera tensioni o contrasti tali da compromettere il buon andamento dell'ufficio, generando dunque una disorganizzazione e disfunzione nell'ambiente lavorativo.
In tali casi, configurandosi le ragioni tecniche, organizzative e produttive richieste dalla norma, il datore di lavoro può procedere al trasferimento del dipendente.
Anche in tale trasferimento rimane insindacabile il merito della scelta imprenditoriale di ricorrere a tale provvedimento e quest'ultima non deve necessariamente essere inevitabile, essendo sufficiente che rappresenti una delle scelte ragionevoli che il datore possa “mettere in campo”.
Secondo la giurisprudenza dominante (cfr. Cassazione, 4 maggio 2021, n. 1728) “il trasferimento del dipendente dovuto ad incompatibilità aziendale, trovando la sua ragione nello stato di disorganizzazione e disfunzione dell'unità produttiva, va ricondotto alle esigenze tecniche, organizzative e produttive, di cui all'art. 2103 c.c. piuttosto che, sia pure atipicamente, a ragioni punitive e disciplinari, con la conseguenza che la legittimità del provvedimento datoriale di trasferimento prescinde dalla colpa (in senso lato) dei lavoratori trasferiti, come dall'osservanza di qualsiasi altra garanzia sostanziale o procedimentale che sia stabilita per le sanzioni disciplinari”.
26. Ciò posto, nel caso concreto, il trasferimento è stato effettuato in conformità ai parametri indicati dalla Corte di legittimità, sopra indicati e dunque legittimamente, per essere emerso
12 dai rilievi della Committente un comportamento della che aveva creato una Pt_1 disfunzione nell'ambiente lavorativo. Il trasferimento non ha rappresentato una sanzione nei confronti della lavoratrice, ma una misura organizzativa necessaria per metter in sicurezza l'appalto, stante l'input preciso della Committente di risolvere “la criticità” con la lavoratrice di cui alla lettera del 27/10/2021. Parte_1
27. Per i motivi sin qui esposti, il trasferimento con ordine di servizio dell'11/11/2021 è stato posto in essere legittimamente dalla convenuta e, in ogni caso, non poteva essere qualificato oggettivamente pregiudizievole per la ricorrente, essendo il trasferimento avvenuto ad appena
2 km di distanza;
ne consegue il rigetto della relativa domanda.
D) IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA
28. La ricorrente a seguito del trasferimento presso la struttura Spolverini di CI con decorrenza dal 15/11/2021 non si presentava in servizio presso la predetta sede.
29. In particolare, il 12 novembre 2021 si scatenava l'acceso diverbio riferito da tutti i testi e di cui si fa dettagliato resoconto nella contestazione disciplinare del 24/11/2021; in quella data la ricorrente, una volta ritrovata, veniva portata al pronto soccorso, risultava quindi per quel giorno parzialmente assente per infortunio.
Il 13 e 14 novembre 2021 non era in turno.
Dal 15/11/2021 al 17/1/2022 la ricorrente risultava in malattia.
Dal 18/1/2022 al 28/2/2022 la ricorrente era assente per ferie e permessi non retribuiti.
Dal 1/3/2022 all'11/4/2022 la ricorrente era assente ingiustificata.
Su dette circostanze non vi è contestazione e devono ritenersi pacificamente accertate.
30. L'assenza ingiustificata non è stata contestata dalla parte ricorrente, se non sotto il profilo dell'inesigibilità dell'ordine di servizio dell'11/11/2021 per asserita nullità, che come sopra dimostrato è infondata, avendo il datore di lavoro trasferito la ricorrente su specifica segnalazione della Stazione appaltante ed essendo il trasferimento pienamente legittimo, per come sopra dimostrato.
13 31. Il giudizio ha offerto la prova dell'assenza ingiustificata dal servizio della ricorrente per il periodo 1/3/2022- 11/4/2022. Né può considerarsi legittima l'offerta della prestazione presso la sede di AL via Borgo Garibaldi, del 23/2/2002 (v. doc. 9 depositato dalla ricorrente il
27/2/2023), perché non era più la sede di servizio della ricorrente.
32. In data 14/3/2022 veniva così emessa la lettera di contestazione disciplinare per assenza ingiustificata dal seguente tenore (v. doc. 2 allegato alla memoria : CP_1
“(...) Ci viene riferito da parte dei suoi responsabili che a decorrere dal giorno 1° Marzo
2022 e fino a tutto l'11 Marzo 2022 ella non si è presentata in servizio presso l'appalto struttura Spolverini, sita in via delle Cerquette 2 ad CI (...) Poiché al momento non risulta pervenuta alcuna certificazione a giustificazione della sua citata assenza, ciò contravvenendo a quanto stabilito dalla vigente normativa di legge e di contrattazione collettiva e delle disposizioni aziendali, riteniamo la stessa ingiustificata per l'intero periodo
1° marzo 2022 - 11 Marzo 2022 e la sua condotta gravemente contraria ai suoi doveri contrattuali e professionali, non che causa di serio disservizio (...)”.
33. La ricorrente non presentava giustificazioni.
34. Seguiva il licenziamento disciplinare per giusta causa senza preavviso dell'11/4/2022 (v. doc. n. 3 allegato alla memoria) dal seguente tenore:
“Facciamo seguito alla nostra precedente lettera di contestazione disciplinare del 14 Marzo
2022, da lei ricevuta in data 23 Marzo 2022, dalla quale ella risulta assente ingiustificata dal suo abituale luogo di lavoro, appalto struttura Spolverini di CI (...) Tenuto conto che ella non ha reso giustificazioni in merito agli addebiti mossile, che la sua assenza ingiustificata dal predetto luogo di lavoro perdura ad oggi, che lei non ha comunicato ai suoi responsabili suoi intendimenti in merito ad un'eventuale ripresa di servizio, di fatto rendendosi irreperibile
e cagionando così un gravissimo disservizio, che trattasi di recidiva di infrazione (...) Siamo costretti a risolvere il rapporto di lavoro (...)”.
35. Ai sensi dell'art. 48 lett. C) del CCNL il licenziamento senza preavviso con trattenuta viene applicato come segue: “In tale provvedimento incorre il lavoratore che, senza alcuna giustificazione, non si presenti sul posto di lavoro per 10 giorni continuativi decorrenti dall'ultimo giorno di presenza accertato, rendendosi irreperibile.
14 In tale ipotesi di licenziamento senza preavviso, il datore di lavoro tratterrà, a titolo di penale, una somma pari all'indennità sostitutiva del preavviso dovuta per il licenziamento.”
36. Nel caso di specie, la lavoratrice ha commesso l'illecito disciplinare di cui all'art. 48 lett.
C del CCNL applicato per essere stata assente ingiustificata per un periodo superiore a 10 giorni. Ne consegue il rigetto della relativa domanda.
E) DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI
37. La ricorrente, conclusivamente, ha chiesto il risarcimento dei danni per fatto illecito commesso dal datore di lavoro in violazione dell'art. 2087 c.c. per aver lasciato che la stessa giacesse a terra svenuta con omissione di soccorso.
38. Anche questa domanda è infondata e va rigettata, perché i testimoni sentiti in giudizio hanno concordemente dichiarato che il 12/11/2021, dopo l'acceso diverbio tra la e Pt_1
la la non si trovava: furono e a trovarla Tes_6 Pt_1 Parte_4 CP_4 svenuta nello spogliatoio e subito fu chiamata l'autoambulanza (v. dichiarazioni teste
, riscontrate dalle dichiarazioni rese dai testi e . Testimone_4 Persona_1 Testimone_5
Nessun fatto illecito e nessuna violazione dell'obbligo di tutela dell'integrità fisica del lavoratore a cui è tenuto il datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c. risulta dunque integrata, poiché la lavoratrice è stata immediatamente soccorsa una volta trovata svenuta.
* * *
39. Per tutti i motivi sin qui esposti il ricorso deve essere rigettato perché infondato. Resta assorbita ogni ulteriore questione sollevata.
3. Le spese di lite.
40. Stante la soccombenza della ricorrente, le spese di lite sono a suo carico e vanno liquidate definitivamente - in applicazione della tabella n. 3 (cause di lavoro del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) - ritenuta la causa di valore indeterminabile compresa nel III scaglione - come segue:
1) fase di studio della controversia: 1822,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 911,00 euro
15 2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase istruttoria: 1172,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
586,00 €
4) fase decisionale: 1617,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
808,50 euro per un totale di 2694,00 €, con aumento del 10% (= 269,40 ) ex art 4 comma 1 bis D.M. n.
55/2014 e così complessivamente € 2963,40.
41. Il Tribunale, dunque, condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate in € 2963,40 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie Controparte_1
del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
liquidate in € 2963,40 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre
[...]
I.V.A. e C.P.A. come per legge
Così deciso in Velletri, il 26 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 26 giugno 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 974/2023 R.G.L., avente ad oggetto: licenziamento individuale per giusta causa
PROMOSSA DA
, nata ad [...], il [...], residente in [...]Parte_1
LA (RM), via Graziosa, n. 6, C.F. rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
MA RE (c.f. ) del Foro di Roma, giusta procura allegata al C.F._2
ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
(partita IVA , in persona della procuratrice Controparte_1 P.IVA_1
speciale corrente in Milano, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Controparte_2
PR ( ) ed AN VE ( , giusta procura C.F._3 C.F._4
allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
1.Con ricorso depositato il 24/2/2023, chiedeva all'intestato Tribunale di: Parte_1
“Preliminarmente ed incidentalmente:
“accertare e dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare: - del 24/11/2021 – sanzionata con multa disciplinare di due ore;
e per l'effetto annullare o revocare le predette sanzioni con conseguente condanna del datore di lavoro alla restituzione degli eventuali importi trattenuti da conteggiarsi e liquidarsi in separata sede, ma in ogni caso da dichiararsi sin d'ora per come inutilizzabili ai fini della recidiva di cui CCNL applicato;
- accertare e dichiarare la nullità/inefficacia/illegittimità dell'ordine di trasferimento, ovvero dell'ordine di servizio datato 11/11/2021;
➢ Nel merito:
Dichiarare, ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 23/15, nullo il licenziamento intimato con lettera datata 11/04/2022, perchè “ritorsivo” o determinato da altri casi di nullità previsti dalla legge, o comunque determinato da un unico motivo illecito determinate, e per l'effetto, condannare la in persona del Legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
alla reintegra dell'odierna Ricorrente, IG.ra , nel proprio posto di lavoro, Parte_1
con le medesime mansioni e qualifica, applicando il meccanismo risarcitorio previsto dal comma 2 dello stesso articolo, basato sulla condanna al pagamento delle retribuzioni globali di fatto, commisurate «all'ultima retribuzione globale di fatto» come da busta paghe in atti, maturate dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegrazione ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, con il limite minimo delle cinque mensilità e dichiarando la non interruzione del rapporto di lavoro, salva la facoltà di esercitare l'opzione relativa all'indennità sostitutiva di cui al comma 3 dello stesso articolo;
➢ Gradatamente, accertare che non ricorrono gli estremi della giusta causa (o del giustificato motivo soggettivo ove ritenuto invocato dal Parte datoriale) addottati dal Datore di lavoro, per dichiarata insussistenza del fatto materiale ex art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 23/15, per insussistenza del fatto contestato ovvero per violazione dell'art. 1344 c.c., in ulteriore
2 subordine, voglia accertare che l'infrazione contestata “rientri comunque tra le condotte punibili con una sanzione conservativa” sulla base della normativa di settore e delle clausole dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari, e ritenuta la gravità degli addebiti mossi insufficiente a fondare la sanzione espulsiva, annulli il licenziamento e condanni Parte datoriale alla reintegrazione della Lavoratrice nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica, applicando una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto come da buste paga in atti, dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra, nella misura massima prevista dalla legge, con ogni conseguenza di legge e con conseguenti oneri contributivi e previdenziali;
➢ In via ulteriormente gradata, nella davvero denegata ipotesi di mancato accoglimento delle sopra rassegnate conclusioni, voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro adìto, se del caso previo mutamento del rito prescelto:
• in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di mera applicabilità della tutela indennitaria residuale, accertare che non ricorrono gli estremi della giusta causa addotta dal datore di lavoro (o del giustificato motivo soggettivo, ove invocato), dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e, per l'effetto dell'art. 3, co. 1 del D.lgs. n. 23/2015, per come riformulato in sede di D.L. n. 87/2018, in lettura coordinata con l'art. 18, comma 5,
St. Lav. e della Sentenza della Corte Costituzionale n. 194/2018, condannare il datore di lavoro al pagamento di una indennità risarcitoria omnicomprensiva determinata tra un minimo di sei ed un massimo di trentasei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, come da busta paga prodotta in atti, o a quell'altra somma maggiore o minore che il
Giudicante riterrà riconoscere determinata nel massimo consentito dalla legge in ragione del numero di dipendenti occupati dall'Azienda, delle grandi dimensioni della stessa e del comportamento del datore di lavoro contrario alla buona fede ed alla correttezza e buona fede del Ricorrente;
• In via assolutamente subordinata l'applicazione della tutela di cui all'art. 4 del D.lgs n.
23/2015 per come esposto in motivazione;
• In ogni caso con applicazione dell'art. 7 del D.lgs n. 23/2015 in ragione dell'anzianità lavorativa.
• In via ulteriormente gradata e residuale, si richiede – ove ritenuta di giustizia – almeno la tutela c.d. obbligatoria ex art. 8 Legge n. 604/66.
3 • In ogni caso di reintegrazione condannare la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al versamento di tutti i contributi assistenziali e previdenziali – ove previsti - dalla data del licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione.
In ogni caso di applicazione di una tutela indennitaria si richiede la quantificazione massima delle retribuzioni da riconoscersi, consentita dalla legge, per i motivi esposti nel presente
Ricorso atteso il numero dei dipendenti della Società datoriale, il relativo volume d'affari e le circostanze che hanno reso particolarmente ingrato e penoso alla Ricorrente l'ingiusto licenziamento.
Il tutto oltre interessi e rivalutazione.
Voglia altresì, l'Ill.mo Giudice del lavoro adìto, accertarsi e dichiararsi il diritto del risarcimento dei danni in favore della Ricorrente, patrimoniali e non patrimoniali, per i fatti di dedotti in atti, ed a carico di Parte datoriale, con riserva di quantificazione in separato giudizio.
Con vittoria di competenze di lite, spese forfettarie ed accessori” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.Con memoria del 18/4/2023 si costituiva in giudizio per chiedere al Controparte_1
Tribunale di: “preliminarmente: dichiarare inutilizzabili i documenti prodotti dalla ricorrente in data 27-2-2023 poiché tardivi;
nel merito: respingere integralmente il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto, con ristoro delle spese e compensi di giudizio, con aumento del 30% ex art. 4 comma 1 bis del
D.M. n. 55/2014 (atto “navigabile”)” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
4. La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il giorno 2/5/2023, seguiva l'ordinanza istruttoria dell'1/6/2023. In data 6/9/2023 il procedimento veniva riassegnato a questo decidente. Seguivano le udienze istruttorie dell'1/12/2023 e del 10/5/2024; seguiva ancora l'udienza del 26/6/2025 e - all'esito di tale ultima udienza e della discussione orale - veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
5. L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti e nell'escussione dei testimoni (di parte ricorrente, udienza 1/12/2023), Testimone_1 Tes_2
4 (di parte resistente, udienza 1/12/2023), (di parte resistente, udienza Tes_3 Testimone_4
10/5/2024), (di parte resistente, udienza 10/5/2024) e (di parte Testimone_5 Testimone_1
ricorrente, udienza 10/5/2024).
6. Parte resistente ha eccepito la tardività della documentazione prodotta da parte ricorrente in data 27/2/2023 successivamente al deposito del ricorso. Osserva il decidente che il deposito del 27/2/2023 è stato causato dal superamento dei 30 Mb consentito dal sistema telematico per il deposito di documenti in allegato al ricorso introduttivo;
poiché detto deposito è avvenuto anteriormente alla emanazione del decreto fissazione udienza del Giudice e quindi anteriormente alla notifica del ricorso, non ha pregiudicato il diritto di difesa della parte resistente e poiché non è imputabile alla parte, ma alla memoria informatica massima del sistema telematico, dichiara l'ammissibilità della documentazione prodotta da parte ricorrente in data 27/2/2023.
2. IN FATTO E IN DIRITTO
A) PREMESSA
7. Nel merito, si precisa che veniva assunta da con Parte_1 Controparte_1 rapporto di lavoro a tempo indeterminato part time al 62,5% con decorrenza dall' 1/9/2021, con mansioni di operaia addetta alle pulizie, livello 2, CCNL Servizi di Pulizia – Aziende
Industriali- Multiservizi, sede di lavoro ASL RM6, Uffici Amministrativi di AL LA in via Borgo Garibaldi.
8. La succedeva nell'appalto a Controparte_1 Controparte_3
precedente datore di lavoro della ricorrente per il periodo
[...]
5/5/2014-31/8/2021, con medesimo inquadramento contrattuale, stesse mansioni e stessa sede di lavoro;
ne consegue che l'anzianità di servizio della ricorrente decorre dal 5/5/2014.
B) IMPUGNAZIONE DELLA SANZIONE DISCIPLINARE DEL 24/11/2021.
9. Preliminarmente, parte ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare di due giorni di sospensione per una rissa sul luogo di lavoro avvenuta in data 12/11/2021 comminata dal
5 datore di lavoro in data 24/11/2021 con la seguente contestazione disciplinare (v. doc. 12 allegato alla memoria di parte resistente e doc. 15 di parte ricorrente depositato il 27/2/2023):
“Con la presente ai fini e per gli effetti del codice civile dell'articolo 7 della legge n. 300/70 e delle disposizioni riportate nel vigente CCNL Multiservizi imprese di pulizia le contestiamo quanto segue.
Ci è stato riferito da parte dei suoi responsabili che lei in data 12/11/2021 presso l'appalto di AL LA via Borgo Garibaldi 12, fino a quella data sua abituale luogo Parte_2
di lavoro, attorno alle 17:00, all'interno dello spogliatoio dipendenti sito al piano CP_1
! è stata protagonista di un acceso diverbio, degenerato poi con passaggio alle vie di fatto insieme alla sua collega signora Testimone_6
All'esito delle verifiche condotte volte ad acclarare l'accaduto abbiamo appreso che attorno alle 17:00, quindi all'inizio del turno serale, in occasione della comunicazione da parte della capo servizio signora , a tutte le colleghe in turno, della ridistribuzione a Testimone_4
decorrere dal 15/11/2021 ( data dalla quale ella avrebbe dovuto prendere servizio presso un'altra sede di lavoro) delle aree a lei assegnate presso il primo piano della struttura, LL ha dato in escandescenza.
Difatti LL ha iniziato ad accusare la caposervizio e le sue colleghe di essere il motivo del provvedimento di cui è stata destinataria inveendo contro le stesse e in particolare contro la signora con urla ed insulti del seguente tenore: “è colpa tua, se hai una Testimone_6 raccomandata, bastardi tutti, ve la faccio pagare..”.
Ma non è tutto.
Difatti, dopo aver inveito contro la signora come sopra, LL ha persino tentato di Tes_6
aggredirla fisicamente.
Solo grazie all'intervento della signora , che si è fisicamente frapposta tra lei e la Tes_4
signora al fine di impedirle di aggredirla si è potuto evitare che la discussione Tes_6
degenerasse con passaggio alle vie di fatto.
All'accaduto erano presenti anche le sue colleghe signore e . CP_4 Parte_3
Per di più, udite le urla, è intervenuta la guardia giurata di turno che, preso atto di quanto stesse accadendo, ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.
Mentre queste e stavano sopraggiungendo nella concitazione degli eventi, la signora Tes_6
ha accusato un malore, tant'è che la sua collega, signora , ha richiesto l'intervento del CP_4
118.
6 Contemporaneamente, poiché LL non risultava più ivi presente, la signora , insieme Tes_4
alla Guardia giurata, ha iniziato a cercarla per poi rintracciarla solo attorno alle ore 19:30, svenuta, all'interno dello spogliatoio stesso LL aveva precedentemente abbandonato.
Immediatamente soccorsa dalla signora e dalla guardia giurata, è stato nuovamente Tes_4 richiesto l'intervento del 118 che l' ha trasportata in ospedale.
Quanto sopra rappresenta un episodio di estrema gravità che ha avuto pesante risalto all'interno della struttura, trattandosi della sede legale di , ed in relazione al Parte_2
quale la Committenza ha espresso profondo disappunto e richiesto un immediato intervento da parte di affinché ciò non si ripeta. Controparte_1
La invitiamo a fornirci entro 5 giorni dal ricevimento della presente sue giustificazioni in merito omissis”.
10. Tutti i testimoni assunti in giudizio hanno confermato i fatti così come descritti nella lettera di contestazione del 24/11/2021, con la precisazione che di tutti i testimoni sentiti, solo la teste è stata testimone oculare dei fatti. La teste , con mansioni di Testimone_4 Tes_4
responsabile e superiore gerarchico della ricorrente, ha dichiarato di aver assistito al diverbio tra la e la e che è stata la ad aggredire verbalmente la Pt_1 Tes_6 Pt_1 Tes_6
11. La teste , in particolare ha dichiarato: “ADR cap 3: vero, ero presente ho cercato Tes_4
di mediare ma urlavano, chi urlava a destra e chi a sinistra, ho visto che la ha Pt_1
aggredito verbalmente la perché io era andata dalla a comunicarle il Tes_6 Pt_1
trasferimento ad CI allo Spolverini e la non ha gradito e ha cominciato ad Pt_1
urlare nei miei confronti, io sono responsabile dei dipendenti poi è intervenuta la CP_1
che ha cominciato ad urlare anche lei, si è sentita chiamata in causa perché la Tes_6
accusava le colleghe che era per colpa loro che veniva trasferita, poi si è sentita Pt_1 male prima la e abbiamo chiamato l'autoambulanza che l'ha portata via e poi la Tes_6
non l'abbiamo più trovata;
quindi la guardia giurata ha chiamato la Polizia che è Pt_1
intervenuta e abbiamo cercato la fino a quando circa due ore dopo le colleghe Pt_1
e hanno trovato la nello spogliatoio svenuta e Parte_4 CP_4 Pt_1 abbiamo chiamato l'autoambulanza. Abbiamo chiamato la Polizia perché sentivamo odore di bruciato e perché non trovavamo la A domanda dell'avv VE la teste dichiara: Pt_1
durante questo diverbio la ha preso uno scatolone con dei detersivi pesante lo ha Pt_1
sollevato e lo ha lanciato non contro di me, però ha preso me, era tutta rossa sul viso, urlava
7 e ciò è avvenuto quando la discussione era andata avanti” (v. dichiarazioni teste , Tes_4
verbale udienza 10/5/2024).
12. La conferma con prova per testi del fatto materiale contestato alla ricorrente con l'applicazione della sospensione dal servizio per giorni due del 24/11/2021, nonché la previsione contrattuale dell'illecito disciplinare di cui all'art. 47 lettera i) del CCNL applicato, secondo cui: “in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene e alla sicurezza dell'appalto”, consente di ritenere legittima e proporzionata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio della ricorrente per giorni due per il fatto contestato il
24/11/2021, atteso che risulta provato con prova per testi, in particolare con le dichiarazioni del teste , che la , di fronte alla notizia del trasferimento, ha agito in modo Tes_4 Pt_1
inappropriato urlando contro la superiore gerarchica e contro la collega Testimone_4
accusandola di essere stata causa del trasferimento, lanciando anche oggetti contro le Tes_6
persone presenti. Adeguata e proporzionata è la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per giorni due, atteso che il comportamento della integra una condotta Pt_1
pregiudizievole per la disciplina e la sicurezza sul lavoro, atteso che ha reagito in modo inappropriato nei confronti del superiore gerarchico che le comunicava un ordine di servizio e ha lanciato oggetti mettendo anche in pericolo la sicurezza sul lavoro;
per l'effetto rigetta la relativa domanda.
C) IMPUGNAZIONE DEL TRASFERIMENTO DI CUI ALL'ORDINE DI
SERVIZIO DELL'11/11/2021.
13. Per comprendere i fatti che hanno portato all'emissione dell'ordine di servizio dell'11/11/2021, occorre illustrare e riportare quanto emerge dalle prove documentali acquisite al fascicolo, seguendo l'ordine temporale.
14. In data 27 Ottobre 2021 la Dirigenza dell' Committente, lamentava nei Parte_2
confronti di un comportamento inadeguato di (v. e- Controparte_5 Parte_1 mail del 27/10/2021 di cui all'allegato 5 memoria , rappresentando quanto segue: CP_1
“Si rappresenta che il personale delle pulizie a voi afferente si è recato presso la Direzione
Amministrativa lamentando la carenza di spogliatoio e armadietti. Si ricorda che è stato
8 assegnato alla ditta delle pulizie la stanza 126 sita al primo piano per uso spogliatoio e che la fornitura degli armadietti è a vostro carico. Inoltre, trovo abbastanza “bizzarro” che il personale delle pulizie (in particolare la signora ) a voi afferente si sia Parte_1
presentato in Direzione Amministrativa per rappresentare tale problematica scavalcando la
Contr stessa ditta il e il RUP che tra l'altro sono presenti nella sede legale. PI CP_1
una risoluzione della criticità”.
15. La a seguito di ciò inviava a in data 10/11/2021 una lettera di CP_1 Parte_1
diffida dal seguente tenore (v. doc. 6 allegato alla memoria : CP_1
“Apprendiamo, a seguito di segnalazione pervenutaci da parte dei suoi responsabili, che ella in data 26/10/2021 si è recata presso gli uffici della Direzione Amministrativa della Pt_2
6, appalto presso il quale LL presta servizio, lamentando la mancanza di armadietti e
[...]
di uno spogliatoio.
Ciò senza essersi preventivamente confrontata con i suoi diretti superiori nelle persone del capo servizio, del responsabile di area.
Tale sua arbitraria condotta, peraltro alimentata da sue personali ed infondate congetture, ha suscitato grave disappunto da parte del committente ed ha messo oltre che in serie difficoltà i suoi diretti responsabili anche in cattiva luce la scrivente.
La invitiamo pertanto ad astenersi dal rendersi protagonista di simili iniziative ed al coinvolgere senza motivazione alcuna il committente in questioni che non le competono, rammentandole altresì che per qualsiasi necessità attinente alla sfera lavorativa, ella ha il preciso dovere di interfacciarsi con i suoi superiori che sono a sua disposizione.
Da ultimo segnaliamo che in caso tali episodi abbiano a ripetersi, saremo costretti ad agire disciplinarmente nei suoi confronti anche per la tutela del buon nome e dell'immagine dell'azienda”.
16. In data 11 novembre 2021 la emetteva un ordine di servizio avente ad oggetto il CP_1
trasferimento della ricorrente presso la Struttura Spolverini sito in via delle Cerquette 2 ad
CI (v. doc. n. 7 allegato alla memoria . CP_1
Si riporta di seguito l'ordine di servizio dell'11/11/2021:
“Con la presente, le comunichiamo che per ragioni tecniche, organizzative produttive, ella a decorrere da lunedì 15 novembre 2021 dovrà prestare servizio presso l'appalto Struttura
Spolverini Sito in via delle Cerquette 2 ad CI, appalto sempre ricompreso nella
9 Part commessa suo abituale luogo di lavoro. Presso tale sede di lavoro ella Pt_2
continuerà a svolgere le sue attuali mansioni, mantenendo inalterato il suo livello di inquadramento, la sua attuale retribuzione ed il suo parametro orario settimanale, seguendo la turnazione 15 - 20 dal lunedì al venerdì. Per tutto quanto non previsto dalla presente rimangono invariate le condizioni contrattuali di cui alla lettera di assunzione ed eventuali successive modifiche. La invitiamo a prendere contatti con la signora (...) Per Testimone_4 le necessarie consegne per la presa in servizio presso la citata struttura”.
17. L'ordine di servizio dell'11/11/2021 veniva comunicato a mani della da Pt_1 [...]
suo responsabile di servizio, ma la ricorrente si rifiutava di firmarlo per accettazioni, Per_1
lamentando la disparità di trattamento con le altre colleghe (v. dichiarazioni teste
[...]
v. udienza 1/12/2023). Per_1
18. Parte ricorrente ha dedotto la nullità dell'ordine di servizio dell'11/11/2021 per violazione dell'art. 2103 ult. co. c.c., atteso che la motivazione dell'incompatibilità ambientale sarebbe stata fornita ex post dal datore di lavoro solo successivamente all'impugnazione del provvedimento.
19. Il Tribunale ritiene la deduzione infondata, poiché l'ordine di servizio dell'11/11/2021 motiva il trasferimento per ragioni “tecniche, organizzative e produttive”, ancorchè non esplicitate nel corpo dell'atto, che consentono di ritenere formalmente valido l'atto.
L'art. 2013 comma 8 c.c. richiede, infatti, ai fini della legittimità del trasferimento che sussistano “comprovate ragioni, tecniche, organizzative e produttive” ma non richiede che siano necessariamente esplicitate nell'atto che lo dispone;
infatti, nell'ipotesi in cui esse non siano esplicitate il lavoratore può richiedere l'esplicitazione delle ragioni che lo hanno determinato.
Nel caso di specie, le ragioni che hanno determinato il trasferimento sono state date successivamente, ma la mancanza dell'esplicitazione delle ragioni nell'atto non determina ex sé la nullità dello stesso e non esimeva la lavoratrice dall'osservare l'ordine di servizio dato.
La lavoratrice avrebbe dovuto eseguire l'ordine di servizio, pur riservando il diritto di impugnarlo, atteso che la nullità espressamente prevista dall'art. 2103 ult. co. c.c. si riferisce all'assenza di “comprovate ragioni, tecniche, organizzative e produttive” ma ciò non significa che l'ordine di servizio dell'11/11/2021 per il solo fatto che “le comprovate ragioni, tecniche,
10 organizzative e produttive” pur menzionate nell'atto non fossero state esplicitate nel corpo dell'atto stesso. La norma, infatti, prevede un potere di controllo da parte del lavoratore della legittimità del trasferimento al fine di evitare trasferimenti arbitrari e ritorsivi, ma il datore di lavoro è ammesso a giustificare il trasferimento per ragioni oggettive afferenti all'organizzazione aziendale o alle necessità tecniche e produttive.
20. Nel caso di specie le ragioni organizzative sussistevano, per come meglio spiegato infra, e a nulla rileva che siano state esplicitate successivamente, poiché ciò che richiede la norma è che sussistano e non che siano necessariamente esplicitate nell'ordine di servizio.
21. Si precisa, poi, che anche le altre lavoratrici coinvolte nell'episodio del 12/11/2021 vennero trasferite nel giro di due mesi come dichiarato dal teste (v. dichiarazioni teste Tes_2
v. udienza 1/12/2023). Persona_1
22. La valutazione delle prove documentali ed orali consente, infatti, di affermare la piena legittimità dell'ordine di servizio dell'11/11/2021 emanato dalla Per nulla provata CP_1
è la disparità di trattamento invocata dalla ricorrente sia perché anche le altre lavoratrici vennero poi trasferite, sia perché l'ordine di servizio emesso non è dipeso dai rapporti compromessi della con le sue colleghe, bensì dalla lamentela scritta della Pt_1
Committente del 27/10/2021, che aveva sollecitato la a risolvere la criticità CP_1
emersa con la lavoratrice che, in violazione delle regole organizzative Parte_1
aziendali, si era lamentata direttamente con la Direzione Amministrativa della Parte_2
della carenza di spogliatoi e armadietti, peraltro infondatamente poiché la stanza 126 del primo piano era loro assegnata come spogliatoio e gli armadietti erano a carico della
CP_1
23. Si precisa, poi, che la distanza chilometrica tra le due sedi della Committente tra cui era stato disposto il trasferimento - AL LA e CI - è di 2 Km (si veda https://www.viamichelin.it distanza AL LA -CI); dunque, un trasferimento della sede di lavoro ad una distanza di appena 2 km non può certo valutarsi come oggettivamente pregiudizievole per la lavoratrice.
11 24. La aveva, dunque, proceduto al trasferimento della lavoratrice per CP_1
incompatibilità ambientale, ma non causata dai suoi rapporti con le colleghe, come ritenuto infondatamente dalla ricorrente, bensì a causa della specifica lamentela rivolta nei confronti di dalla Stazione appaltante con la e-mail del 27/10/2021; Parte_1 Parte_2 dunque la ha trasferito la al fine di conservare l'appalto, stante la CP_1 Pt_1
specifica lamentela per iscritto con la lettera del 27/10/2021 della Direzione Amministrativa della 6 - Committente dell'appalto – rivolta proprio nei confronti della , Pt_2 Pt_1
con auspicio alla risoluzione della criticità. Ne consegue che la , per oggettive CP_7 esigenze produttive e organizzative, ha trasferito la in altra sede ove non c'era la Pt_1
Direzione amministrativa della che si era lamentata della , al fine di Pt_5 Pt_1 evitare che la lavoratrice potesse mettere a rischio l'appalto medesimo.
25. Il trasferimento per incompatibilità ambientale si realizza quando la presenza del dipendente in una determinata sede genera tensioni o contrasti tali da compromettere il buon andamento dell'ufficio, generando dunque una disorganizzazione e disfunzione nell'ambiente lavorativo.
In tali casi, configurandosi le ragioni tecniche, organizzative e produttive richieste dalla norma, il datore di lavoro può procedere al trasferimento del dipendente.
Anche in tale trasferimento rimane insindacabile il merito della scelta imprenditoriale di ricorrere a tale provvedimento e quest'ultima non deve necessariamente essere inevitabile, essendo sufficiente che rappresenti una delle scelte ragionevoli che il datore possa “mettere in campo”.
Secondo la giurisprudenza dominante (cfr. Cassazione, 4 maggio 2021, n. 1728) “il trasferimento del dipendente dovuto ad incompatibilità aziendale, trovando la sua ragione nello stato di disorganizzazione e disfunzione dell'unità produttiva, va ricondotto alle esigenze tecniche, organizzative e produttive, di cui all'art. 2103 c.c. piuttosto che, sia pure atipicamente, a ragioni punitive e disciplinari, con la conseguenza che la legittimità del provvedimento datoriale di trasferimento prescinde dalla colpa (in senso lato) dei lavoratori trasferiti, come dall'osservanza di qualsiasi altra garanzia sostanziale o procedimentale che sia stabilita per le sanzioni disciplinari”.
26. Ciò posto, nel caso concreto, il trasferimento è stato effettuato in conformità ai parametri indicati dalla Corte di legittimità, sopra indicati e dunque legittimamente, per essere emerso
12 dai rilievi della Committente un comportamento della che aveva creato una Pt_1 disfunzione nell'ambiente lavorativo. Il trasferimento non ha rappresentato una sanzione nei confronti della lavoratrice, ma una misura organizzativa necessaria per metter in sicurezza l'appalto, stante l'input preciso della Committente di risolvere “la criticità” con la lavoratrice di cui alla lettera del 27/10/2021. Parte_1
27. Per i motivi sin qui esposti, il trasferimento con ordine di servizio dell'11/11/2021 è stato posto in essere legittimamente dalla convenuta e, in ogni caso, non poteva essere qualificato oggettivamente pregiudizievole per la ricorrente, essendo il trasferimento avvenuto ad appena
2 km di distanza;
ne consegue il rigetto della relativa domanda.
D) IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA
28. La ricorrente a seguito del trasferimento presso la struttura Spolverini di CI con decorrenza dal 15/11/2021 non si presentava in servizio presso la predetta sede.
29. In particolare, il 12 novembre 2021 si scatenava l'acceso diverbio riferito da tutti i testi e di cui si fa dettagliato resoconto nella contestazione disciplinare del 24/11/2021; in quella data la ricorrente, una volta ritrovata, veniva portata al pronto soccorso, risultava quindi per quel giorno parzialmente assente per infortunio.
Il 13 e 14 novembre 2021 non era in turno.
Dal 15/11/2021 al 17/1/2022 la ricorrente risultava in malattia.
Dal 18/1/2022 al 28/2/2022 la ricorrente era assente per ferie e permessi non retribuiti.
Dal 1/3/2022 all'11/4/2022 la ricorrente era assente ingiustificata.
Su dette circostanze non vi è contestazione e devono ritenersi pacificamente accertate.
30. L'assenza ingiustificata non è stata contestata dalla parte ricorrente, se non sotto il profilo dell'inesigibilità dell'ordine di servizio dell'11/11/2021 per asserita nullità, che come sopra dimostrato è infondata, avendo il datore di lavoro trasferito la ricorrente su specifica segnalazione della Stazione appaltante ed essendo il trasferimento pienamente legittimo, per come sopra dimostrato.
13 31. Il giudizio ha offerto la prova dell'assenza ingiustificata dal servizio della ricorrente per il periodo 1/3/2022- 11/4/2022. Né può considerarsi legittima l'offerta della prestazione presso la sede di AL via Borgo Garibaldi, del 23/2/2002 (v. doc. 9 depositato dalla ricorrente il
27/2/2023), perché non era più la sede di servizio della ricorrente.
32. In data 14/3/2022 veniva così emessa la lettera di contestazione disciplinare per assenza ingiustificata dal seguente tenore (v. doc. 2 allegato alla memoria : CP_1
“(...) Ci viene riferito da parte dei suoi responsabili che a decorrere dal giorno 1° Marzo
2022 e fino a tutto l'11 Marzo 2022 ella non si è presentata in servizio presso l'appalto struttura Spolverini, sita in via delle Cerquette 2 ad CI (...) Poiché al momento non risulta pervenuta alcuna certificazione a giustificazione della sua citata assenza, ciò contravvenendo a quanto stabilito dalla vigente normativa di legge e di contrattazione collettiva e delle disposizioni aziendali, riteniamo la stessa ingiustificata per l'intero periodo
1° marzo 2022 - 11 Marzo 2022 e la sua condotta gravemente contraria ai suoi doveri contrattuali e professionali, non che causa di serio disservizio (...)”.
33. La ricorrente non presentava giustificazioni.
34. Seguiva il licenziamento disciplinare per giusta causa senza preavviso dell'11/4/2022 (v. doc. n. 3 allegato alla memoria) dal seguente tenore:
“Facciamo seguito alla nostra precedente lettera di contestazione disciplinare del 14 Marzo
2022, da lei ricevuta in data 23 Marzo 2022, dalla quale ella risulta assente ingiustificata dal suo abituale luogo di lavoro, appalto struttura Spolverini di CI (...) Tenuto conto che ella non ha reso giustificazioni in merito agli addebiti mossile, che la sua assenza ingiustificata dal predetto luogo di lavoro perdura ad oggi, che lei non ha comunicato ai suoi responsabili suoi intendimenti in merito ad un'eventuale ripresa di servizio, di fatto rendendosi irreperibile
e cagionando così un gravissimo disservizio, che trattasi di recidiva di infrazione (...) Siamo costretti a risolvere il rapporto di lavoro (...)”.
35. Ai sensi dell'art. 48 lett. C) del CCNL il licenziamento senza preavviso con trattenuta viene applicato come segue: “In tale provvedimento incorre il lavoratore che, senza alcuna giustificazione, non si presenti sul posto di lavoro per 10 giorni continuativi decorrenti dall'ultimo giorno di presenza accertato, rendendosi irreperibile.
14 In tale ipotesi di licenziamento senza preavviso, il datore di lavoro tratterrà, a titolo di penale, una somma pari all'indennità sostitutiva del preavviso dovuta per il licenziamento.”
36. Nel caso di specie, la lavoratrice ha commesso l'illecito disciplinare di cui all'art. 48 lett.
C del CCNL applicato per essere stata assente ingiustificata per un periodo superiore a 10 giorni. Ne consegue il rigetto della relativa domanda.
E) DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI
37. La ricorrente, conclusivamente, ha chiesto il risarcimento dei danni per fatto illecito commesso dal datore di lavoro in violazione dell'art. 2087 c.c. per aver lasciato che la stessa giacesse a terra svenuta con omissione di soccorso.
38. Anche questa domanda è infondata e va rigettata, perché i testimoni sentiti in giudizio hanno concordemente dichiarato che il 12/11/2021, dopo l'acceso diverbio tra la e Pt_1
la la non si trovava: furono e a trovarla Tes_6 Pt_1 Parte_4 CP_4 svenuta nello spogliatoio e subito fu chiamata l'autoambulanza (v. dichiarazioni teste
, riscontrate dalle dichiarazioni rese dai testi e . Testimone_4 Persona_1 Testimone_5
Nessun fatto illecito e nessuna violazione dell'obbligo di tutela dell'integrità fisica del lavoratore a cui è tenuto il datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c. risulta dunque integrata, poiché la lavoratrice è stata immediatamente soccorsa una volta trovata svenuta.
* * *
39. Per tutti i motivi sin qui esposti il ricorso deve essere rigettato perché infondato. Resta assorbita ogni ulteriore questione sollevata.
3. Le spese di lite.
40. Stante la soccombenza della ricorrente, le spese di lite sono a suo carico e vanno liquidate definitivamente - in applicazione della tabella n. 3 (cause di lavoro del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) - ritenuta la causa di valore indeterminabile compresa nel III scaglione - come segue:
1) fase di studio della controversia: 1822,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 911,00 euro
15 2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase istruttoria: 1172,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
586,00 €
4) fase decisionale: 1617,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
808,50 euro per un totale di 2694,00 €, con aumento del 10% (= 269,40 ) ex art 4 comma 1 bis D.M. n.
55/2014 e così complessivamente € 2963,40.
41. Il Tribunale, dunque, condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate in € 2963,40 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie Controparte_1
del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
liquidate in € 2963,40 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre
[...]
I.V.A. e C.P.A. come per legge
Così deciso in Velletri, il 26 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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