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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 1483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1483 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice rel.-
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14975 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CERRONE MARIA presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] (c.f. ) rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. CERRONE MARIA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/07/2025, e chiedevano Parte_1 CP_1 pronunziarsi la separazione personale in riferimento al matrimonio da loro contratto in Napoli il
23.7.1997. Aggiungevano che dalla loro unione era nato un figlio: nato a Persona_1
Napoli il 25.12.96, maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo di comunicazione di eventuali variazioni di residenza;
2) la casa coniugale, ubicata in Napoli alla Via G. Jannelli n.608, di proprietà del sig.
viene assegnata - unitamente ai mobili che l'arredano - alla sig.ra Parte_1 CP_1 che vi abiterà unitamente al figlio maggiorenne ed autosufficiente;
Persona_1
3) il sig. , quale elemento funzionale alla regolamentazione dei rapporti Parte_1 patrimoniali tra essi coniugi ed in ottemperanza a quanto previsto nei capi G) ed H) della premessa, si obbliga a trasferire al figlio (nato a [...] il [...] - C.F.: Persona_1
la nuda proprietà e costituire il diritto di usufrutto in capo al coniuge C.F._3
(nata a [...] il [...] – C.F. ) sul seguente CP_1 C.F._2 immobile: - appartamento facente parte del fabbricato in Napoli alla Via Gabriele Jannelli n. 608 posto al settimo piano della scala "A", distinto con il numero interno 15, composto di quattro vani ed accessori, riportato nel catasto fabbricati di detto Comune con i seguenti dati: sez. AVV, foglio
3, particella 476, sub. 24, Via Gabriele Jannelli n. 608, piano 7, int. 15, z.c. 6, cat. A2, cl. 4, vani
6,5, R.C. euro 755,32.
4) il sig. e la sig.ra dichiarano espressamente di rinunziare Parte_1 CP_1 al reciproco mantenimento, essendo entrambi autosufficienti e dotati di autonomia patrimoniale. I coniugi richiedono l'emissione di ogni altro provvedimento di legge ritenuto utile ed opportuno, comunque connesso alla sollecitata pronunzia”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, diritti/doveri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n.64, parte II, S. A SEZ. Y, reg. Atti Matrimonio anno 1996);
[...]
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 3/10/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Eva Scalfati Dott. Raffaele Sdino
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