CASS
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/12/2025, n. 38924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38924 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - EN TT AN NI CC - 01/10/2025 R.G.N. 18059/2025 PIERANGELO LL SENTENZA sui ricorsi proposti da: DA AN nato a [...] il [...] DA MI nato a [...] il [...] DA AN nato a [...] il [...] DA AN nato a [...] il [...] HI EN nato a [...] il [...] AL MI nato a [...] il [...] UE CA nato a [...] il [...] Agenzia Nazionale Per L'amministrazione E La Destinazione Dei Beni Sequestrati E Confiscati avverso il decreto del 14/03/2025 della Corte d'appello di AT Udita la relazione svolta dal Consigliere CO OR NI NI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale QU RR D’UI, che ha inviato requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 14 marzo 2025, la Corte di appello di AT, sezione per le misure di prevenzione, in parziale riforma del provvedimento del Tribunale di AT, revocava la confisca di due immobili intestati a CA UE, entrambi siti in comune di OC (VV), in via San Sebastiano, il primo al civico n. 37, il secondo al civico n. 41 (e Penale Sent. Sez. 5 Num. 38924 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: NI EN TT AN Data Udienza: 01/10/2025 2 come meglio identificati in dispositivo), nonché delle somme di euro 50.300,00 e di euro 84.720,00 rispettivamente rivenienti ad AN DÀ e a MI DÀ da regalie ricevute in occasione di ricorrenze familiari, rigettando nel resto l’appello complessivamente presentato dal proposto AN DÀ (ritenuto partecipe del clan mafioso “Locanda dell’Ariola” operante in OC) e dei terzi interessati CA UE (moglie del proposto), MI, AN ed AN DÀ (figli del proposto), EN HI e MI AL.
1.1. La Corte di appello, in risposta ai motivi di appello e per quanto di interesse in ragione dei motivi di ricorso, osservava quanto segue. Adeguatamente motivata dal Tribunale era stata la premessa (non contestata in ricorso) circa la pericolosità sociale di AN DÀ, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 159 del 2011, in quanto partecipe dell’associazione di tipo mafioso, operante in OC, nel periodo intercorso fra il 2001 ed il 2016. Corretto era stato il calcolo della sperequazione dei redditi rispetto agli acquisti dei beni sottoposti a confisca, posto che la Guardia di finanza aveva utilizzato i dati ISTAT relativi alla spesa media annua di un nucleo familiare residente nel sud-Italia (Cass. n. 36833/2021). Visti, appunto, gli acquisti, anche immobiliari, e gli investimenti finanziari realizzato, certo non poteva farsi riferimento agli invocati parametri di “povertà assoluta”. Dal relativo schema era emersa una costante e crescente sperequazione fra i redditi dichiarati e gli acquisti realizzati (con la sola eccezione dell’anno 2011) determinato nella somma complessiva di euro 414.306,62. Anche in riferimento agli anni precedenti ed a quelli successivi allo stretto perimetro temporale dell’accertata pericolosità del proposto. Tale sperequazione restava poi inalterata anche considerando la somma di euro 103.291,37 versata a AN DÀ a titolo di riparazione per una ingiusta detenzione. Era inoltre corretta la generale deduzione che tutti i beni sottoposti al vincolo fossero stati acquistati dal proposto e solo intestati ai familiari (CA LA la moglie, MI, AN ed AN, i figli, EN HI il marito di AN) visto che costoro non godevano, negli anni indicati, di un reddito autonomo adeguato.
1.2. Quanto ai singoli beni. In relazione ai beni immobili indicati da 1 a 6 ed intestati alla moglie del proposto, CA UE, pur se costei aveva percepito redditi leciti (con l’attività “minimercati”) dal 1999 al 2009, gli stessi non erano stati tali da consentirle di realizzare gli acquisti immobiliari invece conclusi. Né poteva considerarsi l’incasso di alcune cambiali, non conoscendosi il titolo (lecito o illecito) di loro provenienza. Quanto invece ai due finanziamenti ricevuti dalla UE nel 2005 e nel 2007, gli stessi (ritenuti privi di rilievo dal Tribunale) ben avrebbero potuto consentire alla terza interessata l’acquisto degli immobili siti in OC alla via San Sebastiano nn. 37 e 41 (nn. 3 e 4 del provvedimento), immobili la cui confisca, come si è già detto, andava pertanto revocata. Acquisti che avevano però esaurito la sua capacità patrimoniale, dovendosi pertanto mantenere il vincolo su tutti gi altri beni dalla medesima acquistati (dal 2003 al 2018). In relazione all’immobile intestato ad AN DÀ e EN HI (figlia e genero del proposto), la Corte osservava come il prezzo del medesimo, acquistato il 28 febbraio 2017 per euro 20.000, non poteva essere stato corrisposto dalla DÀ o dal marito visto che costei aveva maturato redditi propri solo a partire dal 2009, redditi però così irrisori da non 3 superare neppure il valore delle rate corrisposte per l’immobile nel 2015 e nel 2017 (rispettivamente per euro 9.000 ed euro 8.000). In relazione alla confisca della ditta Cars DÀ, intestata a MI DÀ e a MI AL (figlio e genero del proposto), operante nell’attività di commercio di autovetture, gestita dal primo fino al 27.7.2020 e dal secondo fino al 14 settembre 2021 (quando la ditta cessava, chiudendo anche la partita IVA), l’investimento iniziale era del 31 marzo 2017 e certo non poteva essere erogato dal figlio del proposto che denunciava redditi di circa 6.000 euro l’anno. Né poteva ritenersi che, dopo MI DÀ, anche AL avesse avuto le disponibilità economiche che gli avrebbero consentito di subentrare, visto che il prestito dello zio TT, invocato dalla difesa per giustificarne la possibilità, era pervenuto soltanto il 3 aprile 2024. In relazione ai beni rivenuti a disposizione di AN DÀ (figlia del proposto), doveva revocarsi la confisca della sola somma di euro 84.720, conseguente alle regalie ricevute in occasione di una ricorrenza di famiglia, mentre doveva mantenersi il vincolo sulla residua somma di euro 66.980 complessivi, individuata nel 2022 ma riconducibile al proposto perché acquisita in epoca immediatamente successiva a quella relativa alla ritenuta pericolosità.
2. Propongono ricorso il proposto e tutti i terzi interessati, come sopra elencati, ancora con unico atto ed a mezzo dei comuni difensori Avv.ti Giuseppe Di Renzo e Sergio Rotundo, articolando le proprie censure in tre motivi.
2.1. Con il primo motivo deducono la violazione di legge per avere, la Corte territoriale, omesso di considerare il contenuto della consulenza di parte Muraca/Ruberto, depositata agli atti e sulla quale le parti avevano interloquito all’udienza del 14 marzo 2025. Tanto è vero che, a mero titolo di esempio, la Corte aveva ritenuto non si fosse specificata la data in cui l’accredito di euro 103.292,37 fosse stato corrisposto al proposto a titolo di ingiusta detenzione mentre la predetta consulenza recava in allegato proprio l’ordine di pagamento, del 14 novembre 2002. Si trattava di provvista evidentemente lecita, la cui mancata considerazione viziava l’intera ricostruzione offerta dai giudici del merito in ordine alla disponibilità, appunto, di proventi non derivanti da reato. La cui rilevanza, rispetto ad esempio agli immobili intestati a CA UE, la moglie del proposto, siti entrambi in OC, in via San Sebastiano, rispettivamente al civico 35 ed al civico 39, acquistati il 25 giugno 2003 – e quindi dopo l’incasso della predetta somma – al prezzo complessivo di soli euro 8.150, era evidente. Anche poi considerando che la stessa intestataria aveva denunciato il percepimento di redditi leciti per gli anni 2002 e 2003, pari rispettivamente ad euro 5.951 e 5.586. Anche per altri beni la cui confisca non era stata revocata, si rilevava la già enunciata omessa motivazione. Per la confisca delle somme in deposito sul libretto di risparmio 39455866 intestato ad AN DÀ, si erano omesse di considerare le movimentazioni riportate nella consulenza, che aveva consentito di acclarare che tutti i bonifici provenivano dall’INPS e che corrispondevano a quelli di cui aveva beneficiato la madre LA CA. Così da giustificare la provvista di euro 35.406,94. Provvista peraltro maturata dopo la cessazione del periodo rispetto al quale il proposto era stato giudicato socialmente pericoloso (dal 2001 al 2016) perché risalenti agli anni dal 4 2018 al 2024. Per il libretto di risparmio 51162606 intestato a CR HI (figlia di AN DÀ, nipote del proposto), la somma confiscata, di euro 10.539,48, era derivata in gran parte, da un versamento di 8.000 euro effettuato nel 2021 quando AN DÀ si era già resa autonoma dalla famiglia di origine, ed era cessato il periodo di pericolosità del proposto. Analogamente per il libretto di risparmio 52757373 intestato a AN HI (figlio di AN DÀ), la somma oggetto di confisca, pari a complessivi euro 11.300, derivava, in massima parte, dal versamento di euro 10.300, avvenuto in data successiva alla fine del periodo di pericolosità sociale del proposto ed alla raggiunta autonomia economica di AN DÀ dal nucleo familiare paterno.
2.2. Con il secondo motivo lamenta l’omessa motivazione in ordine alla confisca di altri beni variamente intestati. Quanto alla impresa individuale Cars DÀ di AL MI, si era omesso di considerare che, alla ricordata consulenza di parte, si erano allegate le dichiarazioni di MI TT che aveva spiegato come la ditta, che pure aveva indicato come l’inizio della propria attività il 27 luglio 2020, aveva operato solo a partire dal 19 maggio 2021, quando lo stesso TT aveva fatto un prestito al nipote titolare della ditta, MI AL, per coprire le prime spese. Come del resto era risultato nell’elaborato del consulente, con due bonifici del 2021, uno per euro 500, l’altro per euro 7.780. Erroneamente ricondotto dalla Corte al 3 aprile 2024 (la data della dichiarazione unilaterale del TT circa il prestito concesso). Quanto all’immobile sito in OC, con due ingressi entrambi in vicolo San NN ai civici 8 e 10 (il fabbricato di cui al punto 7), acquistato da AN DÀ il 28 febbraio 2017 per euro 20.000, la medesima, dalla consulenza di parte, non risultava affatto incapiente, avendo percepito, quando aveva versato le rate (per euro 2.000, 9.000 e 9.000), nel 2014, 2015 e 2017 redditi leciti rispettivamente per euro 9.024,63, 6.685 e 9.611. 2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge per non avere, la Corte, considerato le argomentazioni spese in memoria. Non potevano, in assoluto, utilizzarsi i dati ISTAT per calcolare i consumi familiari. Non erano utilizzabili secondo la normativa tributaria ed erano stati esclusi anche dal Garante per la privacy. Un divieto che era stato ribadito nella circolare n. 6/2014 dell’Agenzia delle Entrate. Il rinvio operato dall’art. 24 d.lgs. n. 159/2011 ai redditi fiscalmente denunciati rende evidente che debba applicarsi, nel giudizio di proporzione fra redditi ed acquisti, l’intera normativa tributaria e, quindi, anche le fonti a cui si è fatto riferimento. E, comunque, in via di mero subordine, il dato ISTAT non poteva costituire l’unico indizio in base al quale calcolare i consumi della famiglia del proposto. Nella consulenza di parte si era poi dato atto di alcune duplicazioni nel calcolo dell’acquisto di beni durevoli. Doveva, comunque, nel caso degli DÀ, farsi riferimento ai dati ISTAT relativi ad un nucleo che viva in “povertà assoluta”. Così che anche sotto questo profilo risultava irrimediabilmente viziata la determinazione dei consumi della famiglia del proposto, dovendosi poi tenere conto del fatto che il proposto e la moglie per anni avevano gestito un “minimercato” di prodotti alimentari, dal quale avevano tratto, a prezzi di costo, i necessari beni alimentari. 5 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto QU RR D’UI, ha inviato requisitoria scritta con la quale ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi, essendo stati dedotti soltanto vizi di motivazione, e non violazioni di legge, ed essendo pienamente utilizzabili, per verificare la sproporzione fra redditi ed acquisti, i dati ISTAT relativi alle spese medie dei nuclei familiari (Cass. Rv 282361). CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi avanzati dal proposto e dai terzi interessati meritano accoglimento nei limiti che si diranno. 1. È, innanzitutto, privo di fondamento il terzo motivo, speso sulla scelta degli indici ISTAT (il cui utilizzo al fine del calcolo del parametro dei costi nel giudizio di sproporzione fra acquisti e redditi è stato sempre considerato legittimo: ex plurimis, Sez. 2, n. 36833 del 28/09/2021, Caroppo, Rv. 282361 – 01) da applicarsi nel calcolare i costi sostenuti dal proposto e dal suo nucleo familiare per il proprio mantenimento. Nulla, infatti, autorizzava a ritenere che la famiglia DÀ versasse in condizioni di assoluta povertà. Lo dimostravano gli acquisti fatti nel corso degli anni, di beni che in parte sono tuttora sottoposti a confisca ed in parte già dissequestrati (si pensi a mero titolo di esempio, per questi ultimi, alle ingenti somme di denaro acquisite dalle figlie del proposto in occasione dei loro rispettivi matrimoni, di svariate decine di migliaia di euro, che danno evidente conto del livello sociale ed economico della famiglia d’origine delle stesse) come immobili e disponibilità finanziarie, del tutto incompatibili con l’invocata condizione di povertà assoluta. Sul punto la motivazione della Corte d’appello non incorre in alcuno dei vizi di violazione di legge che, in tema di misure di prevenzione patrimoniale, possono essere proposti a questa Corte di legittimità. Anche considerando che si erano adottati gli indici ISTAT relativi ai nuclei familiari residenti nel medesimo territorio ove dimoravano il proposto ed il suo nucleo familiare.
2. Gli ulteriori motivi – riassumibili nella mancata considerazione della consulenza di parte volta a confutare il giudizio di sproporzione fra acquisti e redditi anche evidenziando le disponibilità finanziarie lecite del proposto e dei suoi familiari, gli odierni terzi interessati – sono, invece, fondati. Si deve, infatti, ricordare che (come si è già fatto cenno) avverso i provvedimenti applicativi delle misure di prevenzione patrimoniali è consentito il ricorso per cassazione solo per violazione di legge - secondo il disposto degli artt. 10 e 27 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 - così che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 – 01), vizio che ricorre tuttavia anche nel caso in cui nel caso in cui il giudice abbia totalmente ignorato plurime circostanze decisive (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Pg/Noviello, Rv. 279435 – 6 01). Ed è proprio tale profilo – l’avere ignorato circostanze decisive offerte dalla difesa (in particolare nell’elaborato dei consulenti Antonio Ruberto e Francesco Muraca, depositato in atti il 14 novembre 2023, indicato in ricorso) – che fonda la presente pronuncia di annullamento. Nella consulenza di parte infatti si era, innanzitutto, collocato il versamento di euro 103.291,37, ricevuto dal proposto a titolo di indennizzo per ingiusta detenzione nel 2002, e così solo un anno prima dell’acquisto da parte di CA UE, sua moglie, avvenuto il 25 giugno 2003, di due degli immobili ancora sottoposti al vincolo (quelli in OC ai civici 35 e 39 di via San Sebastiano), per un totale di euro 8.150. La Corte, sul punto, si era limitata ad affermare che l’indennizzo ricevuto non mutava la sostanza della complessiva sperequazione fra i redditi ed i beni confiscati, valori spalmati sull’intero lasso di tempo, dal 2001 al 2016, in relazione al quale si era ritenuta la pericolosità sociale del proposto, così però omettendo, del tutto di valutare se (ammessa l’intestazione fittizia dei detti immobili al coniuge) la somma lecitamente ricevuta dall’DÀ nel 2002 non potesse costituire un decisivo elemento sintomatico della lecita provenienza delle somme utilizzate (in una misura inferiore al decimo di quanto versatogli) per gli acquisti immobiliari realizzati l’anno successivo. Un vuoto motivazionale, dunque, che dovrà essere colmato dal giudice del rinvio.
3. Ed ancora la consulenza di parte aveva offerto ulteriori elementi concreti che erano stati del tutto ignorati, pur nella loro evidente decisività. Non si era innanzitutto verificato come la somma più sopra citata, lecitamente ricevuta all’inizio del periodo in relazione al quale era stata ritenuta la pericolosità sociale del proposto, imponesse un mutamento radicale e progressivo (per accumulo) del giudizio di sproporzione fra le disponibilità lecite e l’acquisto dei beni ancora sottoposti al vincolo, coinvolgendo così il giudizio relativo alla misura imposta su tutti gli ulteriori beni sottoposti al vincolo. Peraltro, la gran parte degli stessi – le disponibilità finanziarie dei terzi interessati, i terreni della UE, la ditta Cars DÀ – erano stati, anche, acquistati in data successiva al termine del periodo di pericolosità sociale del proposto (che giungeva, lo si ricorda, fino al 2016). A tal proposito – in tema di sequestro e confisca di beni acquisiti in data successiva al periodo di interesse – questa Corte ha affermato che, in tema di confisca di prevenzione disposta nei confronti di soggetto indiziato di appartenere ad una associazione mafiosa, è legittimo disporre la misura ablativa su beni acquisiti in periodo successivo a quello di cessazione della pericolosità qualificata a condizione che ricorra una pluralità di indici fattuali altamente dimostrativi della diretta derivazione causale delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nel periodo di manifestazione della pericolosità sociale. (In motivazione, si è precisato che la valenza degli elementi indiziari della provenienza illecita del patrimonio impiegato per l'acquisto deve essere tanto maggiore quanto più è ampio il lasso di tempo decorso dalla fine del periodo in cui si è manifestata la pericolosità sociale del soggetto); così Sez. 6, n. 5778 del 16/05/2019, dep. 13/02/2020, Cammarata, Rv. 278328 – 01 (ma anche Sez. 6, n. 36421 del 06/09/2021, Palmeri, Rv. 281990 – 01). La Corte, invece, nel decreto impugnato ha fornito una motivazione solo apparente – della derivazione dei beni e delle disponibilità acquisite in data successiva al periodo rispetto al quale si era dimostrata la pericolosità sociale del proposto – non affrontando alcuno degli 7 elementi offerti dalla difesa anche in ordine alla raggiunta autonomia economica dei familiari del medesimo in prosieguo di tempo, concretamente riportati nella ricordata consulenza. Così che, anche per gli ulteriori (rispetto ai due immobili acquistati dalla moglie del proposto nel 2003) beni sottoposti al vincolo, il decreto impugnato deve essere annullato per il rilevato vizio, per omessa considerazione di elementi decisivi, motivazionale.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di AT Così deciso, in Roma il 1 ottobre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente CO OR NI NI AZ OS NA LI
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale QU RR D’UI, che ha inviato requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 14 marzo 2025, la Corte di appello di AT, sezione per le misure di prevenzione, in parziale riforma del provvedimento del Tribunale di AT, revocava la confisca di due immobili intestati a CA UE, entrambi siti in comune di OC (VV), in via San Sebastiano, il primo al civico n. 37, il secondo al civico n. 41 (e Penale Sent. Sez. 5 Num. 38924 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: NI EN TT AN Data Udienza: 01/10/2025 2 come meglio identificati in dispositivo), nonché delle somme di euro 50.300,00 e di euro 84.720,00 rispettivamente rivenienti ad AN DÀ e a MI DÀ da regalie ricevute in occasione di ricorrenze familiari, rigettando nel resto l’appello complessivamente presentato dal proposto AN DÀ (ritenuto partecipe del clan mafioso “Locanda dell’Ariola” operante in OC) e dei terzi interessati CA UE (moglie del proposto), MI, AN ed AN DÀ (figli del proposto), EN HI e MI AL.
1.1. La Corte di appello, in risposta ai motivi di appello e per quanto di interesse in ragione dei motivi di ricorso, osservava quanto segue. Adeguatamente motivata dal Tribunale era stata la premessa (non contestata in ricorso) circa la pericolosità sociale di AN DÀ, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 159 del 2011, in quanto partecipe dell’associazione di tipo mafioso, operante in OC, nel periodo intercorso fra il 2001 ed il 2016. Corretto era stato il calcolo della sperequazione dei redditi rispetto agli acquisti dei beni sottoposti a confisca, posto che la Guardia di finanza aveva utilizzato i dati ISTAT relativi alla spesa media annua di un nucleo familiare residente nel sud-Italia (Cass. n. 36833/2021). Visti, appunto, gli acquisti, anche immobiliari, e gli investimenti finanziari realizzato, certo non poteva farsi riferimento agli invocati parametri di “povertà assoluta”. Dal relativo schema era emersa una costante e crescente sperequazione fra i redditi dichiarati e gli acquisti realizzati (con la sola eccezione dell’anno 2011) determinato nella somma complessiva di euro 414.306,62. Anche in riferimento agli anni precedenti ed a quelli successivi allo stretto perimetro temporale dell’accertata pericolosità del proposto. Tale sperequazione restava poi inalterata anche considerando la somma di euro 103.291,37 versata a AN DÀ a titolo di riparazione per una ingiusta detenzione. Era inoltre corretta la generale deduzione che tutti i beni sottoposti al vincolo fossero stati acquistati dal proposto e solo intestati ai familiari (CA LA la moglie, MI, AN ed AN, i figli, EN HI il marito di AN) visto che costoro non godevano, negli anni indicati, di un reddito autonomo adeguato.
1.2. Quanto ai singoli beni. In relazione ai beni immobili indicati da 1 a 6 ed intestati alla moglie del proposto, CA UE, pur se costei aveva percepito redditi leciti (con l’attività “minimercati”) dal 1999 al 2009, gli stessi non erano stati tali da consentirle di realizzare gli acquisti immobiliari invece conclusi. Né poteva considerarsi l’incasso di alcune cambiali, non conoscendosi il titolo (lecito o illecito) di loro provenienza. Quanto invece ai due finanziamenti ricevuti dalla UE nel 2005 e nel 2007, gli stessi (ritenuti privi di rilievo dal Tribunale) ben avrebbero potuto consentire alla terza interessata l’acquisto degli immobili siti in OC alla via San Sebastiano nn. 37 e 41 (nn. 3 e 4 del provvedimento), immobili la cui confisca, come si è già detto, andava pertanto revocata. Acquisti che avevano però esaurito la sua capacità patrimoniale, dovendosi pertanto mantenere il vincolo su tutti gi altri beni dalla medesima acquistati (dal 2003 al 2018). In relazione all’immobile intestato ad AN DÀ e EN HI (figlia e genero del proposto), la Corte osservava come il prezzo del medesimo, acquistato il 28 febbraio 2017 per euro 20.000, non poteva essere stato corrisposto dalla DÀ o dal marito visto che costei aveva maturato redditi propri solo a partire dal 2009, redditi però così irrisori da non 3 superare neppure il valore delle rate corrisposte per l’immobile nel 2015 e nel 2017 (rispettivamente per euro 9.000 ed euro 8.000). In relazione alla confisca della ditta Cars DÀ, intestata a MI DÀ e a MI AL (figlio e genero del proposto), operante nell’attività di commercio di autovetture, gestita dal primo fino al 27.7.2020 e dal secondo fino al 14 settembre 2021 (quando la ditta cessava, chiudendo anche la partita IVA), l’investimento iniziale era del 31 marzo 2017 e certo non poteva essere erogato dal figlio del proposto che denunciava redditi di circa 6.000 euro l’anno. Né poteva ritenersi che, dopo MI DÀ, anche AL avesse avuto le disponibilità economiche che gli avrebbero consentito di subentrare, visto che il prestito dello zio TT, invocato dalla difesa per giustificarne la possibilità, era pervenuto soltanto il 3 aprile 2024. In relazione ai beni rivenuti a disposizione di AN DÀ (figlia del proposto), doveva revocarsi la confisca della sola somma di euro 84.720, conseguente alle regalie ricevute in occasione di una ricorrenza di famiglia, mentre doveva mantenersi il vincolo sulla residua somma di euro 66.980 complessivi, individuata nel 2022 ma riconducibile al proposto perché acquisita in epoca immediatamente successiva a quella relativa alla ritenuta pericolosità.
2. Propongono ricorso il proposto e tutti i terzi interessati, come sopra elencati, ancora con unico atto ed a mezzo dei comuni difensori Avv.ti Giuseppe Di Renzo e Sergio Rotundo, articolando le proprie censure in tre motivi.
2.1. Con il primo motivo deducono la violazione di legge per avere, la Corte territoriale, omesso di considerare il contenuto della consulenza di parte Muraca/Ruberto, depositata agli atti e sulla quale le parti avevano interloquito all’udienza del 14 marzo 2025. Tanto è vero che, a mero titolo di esempio, la Corte aveva ritenuto non si fosse specificata la data in cui l’accredito di euro 103.292,37 fosse stato corrisposto al proposto a titolo di ingiusta detenzione mentre la predetta consulenza recava in allegato proprio l’ordine di pagamento, del 14 novembre 2002. Si trattava di provvista evidentemente lecita, la cui mancata considerazione viziava l’intera ricostruzione offerta dai giudici del merito in ordine alla disponibilità, appunto, di proventi non derivanti da reato. La cui rilevanza, rispetto ad esempio agli immobili intestati a CA UE, la moglie del proposto, siti entrambi in OC, in via San Sebastiano, rispettivamente al civico 35 ed al civico 39, acquistati il 25 giugno 2003 – e quindi dopo l’incasso della predetta somma – al prezzo complessivo di soli euro 8.150, era evidente. Anche poi considerando che la stessa intestataria aveva denunciato il percepimento di redditi leciti per gli anni 2002 e 2003, pari rispettivamente ad euro 5.951 e 5.586. Anche per altri beni la cui confisca non era stata revocata, si rilevava la già enunciata omessa motivazione. Per la confisca delle somme in deposito sul libretto di risparmio 39455866 intestato ad AN DÀ, si erano omesse di considerare le movimentazioni riportate nella consulenza, che aveva consentito di acclarare che tutti i bonifici provenivano dall’INPS e che corrispondevano a quelli di cui aveva beneficiato la madre LA CA. Così da giustificare la provvista di euro 35.406,94. Provvista peraltro maturata dopo la cessazione del periodo rispetto al quale il proposto era stato giudicato socialmente pericoloso (dal 2001 al 2016) perché risalenti agli anni dal 4 2018 al 2024. Per il libretto di risparmio 51162606 intestato a CR HI (figlia di AN DÀ, nipote del proposto), la somma confiscata, di euro 10.539,48, era derivata in gran parte, da un versamento di 8.000 euro effettuato nel 2021 quando AN DÀ si era già resa autonoma dalla famiglia di origine, ed era cessato il periodo di pericolosità del proposto. Analogamente per il libretto di risparmio 52757373 intestato a AN HI (figlio di AN DÀ), la somma oggetto di confisca, pari a complessivi euro 11.300, derivava, in massima parte, dal versamento di euro 10.300, avvenuto in data successiva alla fine del periodo di pericolosità sociale del proposto ed alla raggiunta autonomia economica di AN DÀ dal nucleo familiare paterno.
2.2. Con il secondo motivo lamenta l’omessa motivazione in ordine alla confisca di altri beni variamente intestati. Quanto alla impresa individuale Cars DÀ di AL MI, si era omesso di considerare che, alla ricordata consulenza di parte, si erano allegate le dichiarazioni di MI TT che aveva spiegato come la ditta, che pure aveva indicato come l’inizio della propria attività il 27 luglio 2020, aveva operato solo a partire dal 19 maggio 2021, quando lo stesso TT aveva fatto un prestito al nipote titolare della ditta, MI AL, per coprire le prime spese. Come del resto era risultato nell’elaborato del consulente, con due bonifici del 2021, uno per euro 500, l’altro per euro 7.780. Erroneamente ricondotto dalla Corte al 3 aprile 2024 (la data della dichiarazione unilaterale del TT circa il prestito concesso). Quanto all’immobile sito in OC, con due ingressi entrambi in vicolo San NN ai civici 8 e 10 (il fabbricato di cui al punto 7), acquistato da AN DÀ il 28 febbraio 2017 per euro 20.000, la medesima, dalla consulenza di parte, non risultava affatto incapiente, avendo percepito, quando aveva versato le rate (per euro 2.000, 9.000 e 9.000), nel 2014, 2015 e 2017 redditi leciti rispettivamente per euro 9.024,63, 6.685 e 9.611. 2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge per non avere, la Corte, considerato le argomentazioni spese in memoria. Non potevano, in assoluto, utilizzarsi i dati ISTAT per calcolare i consumi familiari. Non erano utilizzabili secondo la normativa tributaria ed erano stati esclusi anche dal Garante per la privacy. Un divieto che era stato ribadito nella circolare n. 6/2014 dell’Agenzia delle Entrate. Il rinvio operato dall’art. 24 d.lgs. n. 159/2011 ai redditi fiscalmente denunciati rende evidente che debba applicarsi, nel giudizio di proporzione fra redditi ed acquisti, l’intera normativa tributaria e, quindi, anche le fonti a cui si è fatto riferimento. E, comunque, in via di mero subordine, il dato ISTAT non poteva costituire l’unico indizio in base al quale calcolare i consumi della famiglia del proposto. Nella consulenza di parte si era poi dato atto di alcune duplicazioni nel calcolo dell’acquisto di beni durevoli. Doveva, comunque, nel caso degli DÀ, farsi riferimento ai dati ISTAT relativi ad un nucleo che viva in “povertà assoluta”. Così che anche sotto questo profilo risultava irrimediabilmente viziata la determinazione dei consumi della famiglia del proposto, dovendosi poi tenere conto del fatto che il proposto e la moglie per anni avevano gestito un “minimercato” di prodotti alimentari, dal quale avevano tratto, a prezzi di costo, i necessari beni alimentari. 5 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto QU RR D’UI, ha inviato requisitoria scritta con la quale ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi, essendo stati dedotti soltanto vizi di motivazione, e non violazioni di legge, ed essendo pienamente utilizzabili, per verificare la sproporzione fra redditi ed acquisti, i dati ISTAT relativi alle spese medie dei nuclei familiari (Cass. Rv 282361). CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi avanzati dal proposto e dai terzi interessati meritano accoglimento nei limiti che si diranno. 1. È, innanzitutto, privo di fondamento il terzo motivo, speso sulla scelta degli indici ISTAT (il cui utilizzo al fine del calcolo del parametro dei costi nel giudizio di sproporzione fra acquisti e redditi è stato sempre considerato legittimo: ex plurimis, Sez. 2, n. 36833 del 28/09/2021, Caroppo, Rv. 282361 – 01) da applicarsi nel calcolare i costi sostenuti dal proposto e dal suo nucleo familiare per il proprio mantenimento. Nulla, infatti, autorizzava a ritenere che la famiglia DÀ versasse in condizioni di assoluta povertà. Lo dimostravano gli acquisti fatti nel corso degli anni, di beni che in parte sono tuttora sottoposti a confisca ed in parte già dissequestrati (si pensi a mero titolo di esempio, per questi ultimi, alle ingenti somme di denaro acquisite dalle figlie del proposto in occasione dei loro rispettivi matrimoni, di svariate decine di migliaia di euro, che danno evidente conto del livello sociale ed economico della famiglia d’origine delle stesse) come immobili e disponibilità finanziarie, del tutto incompatibili con l’invocata condizione di povertà assoluta. Sul punto la motivazione della Corte d’appello non incorre in alcuno dei vizi di violazione di legge che, in tema di misure di prevenzione patrimoniale, possono essere proposti a questa Corte di legittimità. Anche considerando che si erano adottati gli indici ISTAT relativi ai nuclei familiari residenti nel medesimo territorio ove dimoravano il proposto ed il suo nucleo familiare.
2. Gli ulteriori motivi – riassumibili nella mancata considerazione della consulenza di parte volta a confutare il giudizio di sproporzione fra acquisti e redditi anche evidenziando le disponibilità finanziarie lecite del proposto e dei suoi familiari, gli odierni terzi interessati – sono, invece, fondati. Si deve, infatti, ricordare che (come si è già fatto cenno) avverso i provvedimenti applicativi delle misure di prevenzione patrimoniali è consentito il ricorso per cassazione solo per violazione di legge - secondo il disposto degli artt. 10 e 27 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 - così che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 – 01), vizio che ricorre tuttavia anche nel caso in cui nel caso in cui il giudice abbia totalmente ignorato plurime circostanze decisive (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Pg/Noviello, Rv. 279435 – 6 01). Ed è proprio tale profilo – l’avere ignorato circostanze decisive offerte dalla difesa (in particolare nell’elaborato dei consulenti Antonio Ruberto e Francesco Muraca, depositato in atti il 14 novembre 2023, indicato in ricorso) – che fonda la presente pronuncia di annullamento. Nella consulenza di parte infatti si era, innanzitutto, collocato il versamento di euro 103.291,37, ricevuto dal proposto a titolo di indennizzo per ingiusta detenzione nel 2002, e così solo un anno prima dell’acquisto da parte di CA UE, sua moglie, avvenuto il 25 giugno 2003, di due degli immobili ancora sottoposti al vincolo (quelli in OC ai civici 35 e 39 di via San Sebastiano), per un totale di euro 8.150. La Corte, sul punto, si era limitata ad affermare che l’indennizzo ricevuto non mutava la sostanza della complessiva sperequazione fra i redditi ed i beni confiscati, valori spalmati sull’intero lasso di tempo, dal 2001 al 2016, in relazione al quale si era ritenuta la pericolosità sociale del proposto, così però omettendo, del tutto di valutare se (ammessa l’intestazione fittizia dei detti immobili al coniuge) la somma lecitamente ricevuta dall’DÀ nel 2002 non potesse costituire un decisivo elemento sintomatico della lecita provenienza delle somme utilizzate (in una misura inferiore al decimo di quanto versatogli) per gli acquisti immobiliari realizzati l’anno successivo. Un vuoto motivazionale, dunque, che dovrà essere colmato dal giudice del rinvio.
3. Ed ancora la consulenza di parte aveva offerto ulteriori elementi concreti che erano stati del tutto ignorati, pur nella loro evidente decisività. Non si era innanzitutto verificato come la somma più sopra citata, lecitamente ricevuta all’inizio del periodo in relazione al quale era stata ritenuta la pericolosità sociale del proposto, imponesse un mutamento radicale e progressivo (per accumulo) del giudizio di sproporzione fra le disponibilità lecite e l’acquisto dei beni ancora sottoposti al vincolo, coinvolgendo così il giudizio relativo alla misura imposta su tutti gli ulteriori beni sottoposti al vincolo. Peraltro, la gran parte degli stessi – le disponibilità finanziarie dei terzi interessati, i terreni della UE, la ditta Cars DÀ – erano stati, anche, acquistati in data successiva al termine del periodo di pericolosità sociale del proposto (che giungeva, lo si ricorda, fino al 2016). A tal proposito – in tema di sequestro e confisca di beni acquisiti in data successiva al periodo di interesse – questa Corte ha affermato che, in tema di confisca di prevenzione disposta nei confronti di soggetto indiziato di appartenere ad una associazione mafiosa, è legittimo disporre la misura ablativa su beni acquisiti in periodo successivo a quello di cessazione della pericolosità qualificata a condizione che ricorra una pluralità di indici fattuali altamente dimostrativi della diretta derivazione causale delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nel periodo di manifestazione della pericolosità sociale. (In motivazione, si è precisato che la valenza degli elementi indiziari della provenienza illecita del patrimonio impiegato per l'acquisto deve essere tanto maggiore quanto più è ampio il lasso di tempo decorso dalla fine del periodo in cui si è manifestata la pericolosità sociale del soggetto); così Sez. 6, n. 5778 del 16/05/2019, dep. 13/02/2020, Cammarata, Rv. 278328 – 01 (ma anche Sez. 6, n. 36421 del 06/09/2021, Palmeri, Rv. 281990 – 01). La Corte, invece, nel decreto impugnato ha fornito una motivazione solo apparente – della derivazione dei beni e delle disponibilità acquisite in data successiva al periodo rispetto al quale si era dimostrata la pericolosità sociale del proposto – non affrontando alcuno degli 7 elementi offerti dalla difesa anche in ordine alla raggiunta autonomia economica dei familiari del medesimo in prosieguo di tempo, concretamente riportati nella ricordata consulenza. Così che, anche per gli ulteriori (rispetto ai due immobili acquistati dalla moglie del proposto nel 2003) beni sottoposti al vincolo, il decreto impugnato deve essere annullato per il rilevato vizio, per omessa considerazione di elementi decisivi, motivazionale.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di AT Così deciso, in Roma il 1 ottobre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente CO OR NI NI AZ OS NA LI