Versione
1 gennaio 2006
1 gennaio 2006
>
Versione
30 giugno 2015
30 giugno 2015
Art. 42. ((Registro degli attivi a copertura delle riserve tecniche)) (( 1. L'impresa tiene un registro da cui risultano gli attivi a copertura delle riserve tecniche. In qualsiasi momento l'importo degli attivi iscritti deve essere, tenendo conto delle annotazioni dei movimenti, almeno pari all'ammontare delle riserve tecniche. )) (( 1-bis. Ai fini di cui al comma 1, gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche sono iscritti nel registro per un importo netto dei debiti contratti per la loro acquisizione e delle eventuali poste rettificative e sono valutati in conformita' alle disposizioni dell'articolo 35-quater.
1-ter. Gli attivi utilizzati dall'impresa per coprire le riserve tecniche relative alle accettazioni in riassicurazione devono essere gestiti ed organizzati separatamente dalle attivita' di assicurazione diretta senza possibilita' di trasferimenti. )) (( 2. Gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche ed iscritti nel registro sono riservati in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono. Gli attivi di cui al presente comma costituiscono patrimonio separato rispetto alle altre attivita' detenute dall'impresa e non iscritte nel registro. )) 3. L'impresa comunica all' ((IVASS)) la situazione ((degli attivi)) risultante dal registro. L' ((IVASS)) determina, con regolamento, le disposizioni per la formazione e la tenuta del registro, con particolare riguardo all'annotazione delle operazioni effettuate, nonche' i termini, le modalita' e gli schemi per le comunicazioni periodiche.
1-ter. Gli attivi utilizzati dall'impresa per coprire le riserve tecniche relative alle accettazioni in riassicurazione devono essere gestiti ed organizzati separatamente dalle attivita' di assicurazione diretta senza possibilita' di trasferimenti. )) (( 2. Gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche ed iscritti nel registro sono riservati in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono. Gli attivi di cui al presente comma costituiscono patrimonio separato rispetto alle altre attivita' detenute dall'impresa e non iscritte nel registro. )) 3. L'impresa comunica all' ((IVASS)) la situazione ((degli attivi)) risultante dal registro. L' ((IVASS)) determina, con regolamento, le disposizioni per la formazione e la tenuta del registro, con particolare riguardo all'annotazione delle operazioni effettuate, nonche' i termini, le modalita' e gli schemi per le comunicazioni periodiche.
Commentari • 11
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 7185 del 04https://www.laleggepertutti.it/ · 1
Cassazione civile sez. III, 04/03/2022, (ud. 02/11/2021, dep. 04/03/2022), n.7185 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FRASCA Raffaele – Presidente – Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere – Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere – Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere – Dott. GUIZZI Stefano Giaime – est. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 14102/2019 proposto da: V.M., elettivamente domiciliato in ROMA, via SAVIGNONE 6, presso lo studio dell'Avvocato Francesco Maria CIRILLO, che lo rappresenta e difende; – ricorrente – contro A.I., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA di …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 58
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/07/2021, n. 20384Provvedimento: 20384\ 2 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Presidente Aggiunto - DISCIPLINARE AVVOCATI RI AS ADELAIDE AMENDOLA - Presidente di Sezione - - Presidente di Sezione - Ud. 08/06/2021 - U.P.cam. BIAGIO VIRGILIO R.G.N. 2228/2021 GIACOMO MARIA STALLA Rel. Consigliere - RT IU - Consigliere - Rep. C.U. MARCO MARULLI Consigliere - FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere - Cear. 20384 ENZO VINCENTI - Consigliere - OR CO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 2228-2021 proposto da: NO EN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO 20, presso lo studio …Leggi di più...
- fondamento·
- sussistenza·
- utilizzabilità·
- avvocato e procuratore·
- procedimento·
- giudizi disciplinari