Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/04/2025, n. 2750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2750 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO 3 SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del GOP designato, Dott.ssa Adele Di Lorenzo, all'esito dell'udienza del 09/04/2025, ha pronunciato con lettura di dispositivo e motivazione la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al N. 23576 / 2023. R.G. ,promossa da:
C.F. rapp.to/a e difeso/a dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
POLI GIUSEPPE e BARRETTA DANIELA elett.te dom.to/a come in atti Ricorrente
Contro
IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.NTE P.T. rapp.to/a e difeso/a CP_1
dall'avv.DEL SARTO ROSSELLA ed elett.te dom.to/a come in atti
Resistente
Oggetto :Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
Conclusioni :in atti
Ragioni di fatto e di dritto della decisione
Con ricorso depositato il 14/12/2023 regolarmente notificato, parte ricorrente in epigrafe, conveniva l per senti accogliere le seguenti conclusioni “:a) accertare CP_1
e dichiarare che l'entità della menomazione dell'integrità psico-fisica (c.d. danno biologico) conseguita al ricorrente dalla patologia osteoarticolare contratta (già riconosciuta dall' come malattia professionale, con attribuzione di un danno CP_1
biologico solo del 3%) va correttamente quantificata, ai fini della individuazione della inabilità permanente, quantomeno nella misura percentuale del 10% (dieci per cento) ovvero in quella misura, eventualmente diversa, anche maggiore, che dovesse essere
(10.03.2023) ovvero da quella data, eventualmente diversa, che dovesse essere individuata in sede di c.t.u.; b) sulla scorta dell'accertamento e della dichiarazione di cui al superiore capo a), condannare l' , in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
alla costituzione in favore del ricorrente di una rendita vitalizia, che dovrà essere rapportata alla percentuale di danno biologico ottenuta sommando a quella del 6% (già posseduta dal ricorrente per ipoacusia) quella del 10%, qui richiesta, ovvero, in subordine, quella percentuale, eventualmente anche maggiore, che dovesse essere individuata in corso di causa, con conseguente pagamento di tutti i ratei medio tempore maturati, maggiorati di interessi e rivalutazione come per legge, dalla maturazione del diritto al saldo;
c) solo in via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento di una percentuale di danno biologico inferiore al 10%, condannare l' , in persona CP_1
del legale rappresentante p.t., all'adeguamento dell'indennizzo in capitale già riconosciuto al ricorrente, che dovrà, in particolare, essere rapportato alla percentuale di danno biologico ottenuta sommando a quella del 6% (già riconosciuta per ipoacusia) non più quella del 3% bensì quella che sarà individuata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione come per legge dalla maturazione del diritto al saldo;
d) condannare, in ogni caso, l' , in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese e CP_1
competenze del presente giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.” Esponeva il ricorrente di essere iscritto nelle matricole della Gente di
Mare di Prima Categoria del Compartimento Marittimo di Napoli al n.104637; di aver lavorato per diversi armatori dal 24.11.1977 e di aver dal 10.07.2017 lavorato, sempre a bordo di pescherecci d'altura, alle dipendenze della “Cooperativa Il Delfino Bianco”
(v., al riguardo, estratto matricola mercantile ed estratto libretto di navigazione: doc.1
e 2); di aver svolto svariate mansioni e nello specifico, quelle: - di ”, dal Parte_2
24.11.1977 al 28.12.1977; - di “Allievo Ufficiale”, dal 29.12.1977 al 04.12.1978; - di
“ ”, dal 24.09.1984 al 15.11.1984; - di “I Ufficiale di Coperta”, dal 29.05.1987 Pt_3
al 08.06.1987; - di , dal 10.02.1990 al 26.10.2009; - di “ , dal Pt_4 Per_1
01.03.2010 al 30.05.2017. A far data dal 10.07.2017 ad oggi, il sig. ricopre la Pt_1 mansione di “Marinaio”; che nello svolgimento della propria attività lavorativa - espletata prevalentemente a bordo di pescherecci d'altura - il ricorrente è stato (ed è) quotidianamente esposto, per molte ore al giorno (dalle 20:00 alle 07:00 del mattino), all'azione delle vibrazioni meccaniche generate dai motori dei natanti nonché alle vibrazioni di bassa/media frequenza generate dal moto ondoso e movimento dei natanti su cui è imbarcato e trasmesse a tutto il corpo;
che iIn conseguenza dei rischi lavorativi cui è stato – ed è – quotidianamente esposto, il ha sviluppato “Protrusioni Pt_1
disco artrosiche multiple agli spazi intersomatici C3 - C4, C4 - C5 e C5 - C6 nonché agli spazi L4 - L5 e L5 - S1, con impegno funzionale ed impronta del sacco durale con disturbi trofo - sensitivi e motori”; che Attesa la patologia osteoarticolare contratta, in data 10.03.2023 inoltrava alla Sede territorialmente competente denuncia di CP_1
malattia professionale, con conseguente richiesta di erogazione delle prestazioni di cui al D.P.R. 30/6/1965 n.1124 e succ. modifiche e integrazioni (doc.3). Con provvedimento del 31.05.2023 l' ha riconosciuto, sì, l'esistenza di un nesso di CP_1
causalità tra l'attività lavorativa svolta come marittimo e la patologia osteoarticolare contratta, ma ha attribuito al ricorrente, per tale patologia, una percentuale di menomazione dell'integrità psico-fisica (c.d. danno biologico) solo nella misura del
3%! Essendo detta percentuale del tutto iniqua e non corrispondente all'effettivo grado di menomazione dell'integrità psico – fisica riportata a seguito della patologia contratta, avverso detto provvedimento il ricorrente, in data 29.06.2023, ha proposto rituale opposizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.104 del DPR n. 1124/1965 e s.m.i. Senonché, ad oggi, l' non ha ancora convocato il ricorrente a visita medica CP_1
collegiale. Proponeva quindi il presente giudizio, considerato che l aveva già CP_1
riconosciuto l'esistenza di un nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta come marittimo e la patologia osteoarticolare contratta - per vedersi attribuire, in via giudiziale, l'esatta percentuale di menomazione dell'integrità psico-fisica (c.d. danno biologico) riportata a seguito della patologia osteoarticolare contratta, percentuale che non è quella del 3% (riconosciuta) bensì quella del 10 % ed una volta accertata la sussistenza in capo allo stesso, per la patologia osteoarticolare sviluppata, di una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura percentuale quantomeno del 10%, come richiesto, ovvero quella eventualmente diversa (anche maggiore) che dovesse risultare in corso di causa, il ricorrente - che già si era visto riconoscere un danno biologico del 6%, per ipoacusia - avrà diritto a vedersi corrispondere, a far data dalla domanda amministrativa, una rendita vitalizia, che dovrà essere rapportata alla percentuale di danno biologico ottenuta sommando alla percentuale del 6% già in possesso per ipoacusia non più quella del 3%, precedentemente attribuita, bensì quella del 10% qui richiesta (ovvero quella diversa percentuale, anche maggiore, che dovesse essere ritenuta di giustizia), ovvero, in subordine, in caso di riconoscimento di una percentuale inferiore al 10%, adeguare l'indennizzo in capitale già riconosciuto, maggiorato di interessi e rivalutazione come per legge dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo.
Si costituiva in giudizio, l' che contestava l'avversa domanda rilevandone CP_1
l'inammissibilità, prescrizione e decadenza nonché infondatezza nel merito.
Ammessa ed espletata consulenza medico-legale all'udienza odierna la causa è stata decisa con lettura di sentenza completa di dispositivo e motivazione in fatto ed in diritto.
La domanda è ammissibile per aver il ricorrente soddisfatto l'iter amministrativo previsto.
Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti di seguito precisati.
Occorre premettere che la fattispecie all'attenzione del giudicante ricade nella disciplina successiva all'entrata in vigore del d.lgs. 23.2.2000 n. 38.
Per tale ipotesi, l'art. 13 d.lgs. 38/2000, rubricato Danno biologico, stabilisce:
«
1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati
a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3,
l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della CP_1
prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga
l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico- relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per
l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per
l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico.» (omissis).
La perizia svolta è immune da vizi logici e giuridici può essere posta a base della decisione e nessuna contestazione è stata sollevata.
La consulenza tecnica d'ufficio ha confermato il nesso causale tra la patologia sofferta dal ricorrente e l'attività lavorativa espletata ed ha concluso : “ Diagnosi Ernie discali
C3-C6 e L5-S1 – Valutazione finale : Rientra nelle M.P. con nesso di causalità come già stabilito dall' nella valutazione del maggio 2023 - D.B. 8% -Il progressivo CP_1
incremento di alcune tecnopatie, con particolare riferimento a quelle osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari, ha fatto sì che molte di queste patologie siano state inserite tra quelle cosiddette “tabellate”, per le quali l'onere della prova del riconoscimento del nesso eziologico non è a carico del lavoratore. L'attività lavorativa della pesca d'altura è riconosciuta e tabellata come causa di malattia professionale con attività comportanti, movimentazione manuale dei carichi, assunzione di posture incongrue, esposizione a vibrazioni - Per ottenere le prestazioni assicurative la CP_1
patologia dev'essere: • Contratta nell'esercizio delle attività assicurate;
• Determinata da una “causa lenta”, cioè una progressiva, lenta e graduale azione lesiva dell'organismo del dipendente;
• Collegata con l'attività lavorativa svolta da un rapporto di causa – effetto. C'è da considerare che per quanto concerne il “rischio vibrazioni” il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in data 9 aprile 2008, ha ribadito che questi fenomeni sono specificamente per le imbarcazioni da pesca professionale e d'altura. Per l'aspetto tabellare, c'è da riferire che ultimamente (2019) nella Lista 1 gruppo 2 sono state incluse le patologie causate da agenti fisici tra cui le
VIBRAZIONI, trasmesse a determinati distretti tra cui il tratto lombosacrale. In virtù del già riconosciuto, da parte dell' , nesso di causalità, si ritiene che la patologia CP_1
di cui è affetto il Sig. vada oltre il 3% stabilito nella precedente Parte_1
valutazione e si può attestare su una quantificazione dell'8%.
Successivamente è stato chiesto al CTU di integrare la relazione con la unificazione dei postumi già in precedenza riconosciuta dall' per altra patologia ( ipoacusia) CP_1
legata all'attività lavorativa ed ha così concluso : “In virtù di quanto precedentemente esposto (pag. 6 e 7), visto il riscontro anatomico (vedi RMN del Gennaio 2023), Cont l'esposizione alle vibrazioni, si ritiene di poter concedere la al di sig. Pt_1
a cui va aggiunto il 6% della ipoacusia per un totale del 14%”
[...]
In definitiva le risultanze della consulenza tecnica sono chiare nel riconoscere la sussistenza, nel caso clinico esaminato, di una concausa tra l'attività lavorativa svolta e l'insorgenza della patologia professionale contratta dal lavoratore, secondo i principi elaborati dalla Giurisprudenza di legittimità.
Alla luce dei risultati della CTU non è fondata, quindi, la richiesta della costituzione di una rendita non essendo stata accertata un'invalidità uguale o superiore al 16 % .
Va accolta la domanda subordinata di indennizzo in capitale e pertanto alla stregua di tali considerazioni va riconosciuto che il ricorrente ha riportato un danno biologico indennizzabile nella misura del 14 %, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 10/03/2023 e di conseguenza l' va condannato a corrispondergli il relativo CP_1
indennizzo in capitale nella misura suddetta secondo le disposizioni di legge da cui va detratto quanto eventualmente già corrisposto dall'Istituto in relazione alla precedente infermità riconosciuta.
Alla somma così determinata andranno aggiunti gli interessi legali dovuti per le differenze maturate sui singoli ratei ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese alla metà: per il resto le spese di lite e di CTU come in dispositivo sono poste a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, GOP dr.ssa Adele Di Lorenzo in funzione di giudice del lavoro, così provvede: in parziale accoglimento del ricorso dichiara il diritto del ricorrente all'indennizzo in capitale per inabilità permanente nella misura del 14% dal 10/03/2023 detratto quanto eventualmente già corrisposto come illustrato in parte motiva;
condanna l' al pagamento dei relativi ratei maturati, oltre interessi legali ed CP_1
eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal
120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto;
compensa per metà le spese di lite e condanna l al pagamento in favore del CP_3
ricorrente delle spese di lite per la restante metà (oltre quelle di Ctu per intero) che liquida in € 2000,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA, oltre €.43,00 per
C.U. con attribuzione ai procuratori antistatari.
Napoli così deciso il 09/04/2025 ore 15:50
Il Giudice del lavoro
Dr.ssa Adele Di Lorenzo