CA
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 16/07/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio CA, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel. dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 478/ 2021 R.G., promossa
DA
con l'avvocato Pasquale Falduto Parte_1
appellante
CONTRO
con l'avvocato Daniela Marrabello Controparte_1
appellat
FATTO e DIRITTO
ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Reggio Parte_1
CA accoglieva il ricorso e, per l'effetto: dichiarava l'illegittimità, nei confronti del ricorrente, dell' applicazione del
CCNL PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE ESERCENTI
SERVIZI a far data dal Controparte_2
7 agosto 2017, dovendosi applicare il CCNL
[...]
, a far data dal 7 agosto 2017; Controparte_3 condannava la al pagamento, in favore del ricorrente, Parte_1
della somma complessiva di euro 3.793,28, a titolo di differenze retributive derivanti dall'erronea applicazione del CCNL per il periodo a far data dal 7.8.2017
e fino al 31.10.2018, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze mensili al soddisfo, oltre spese legali
Resisteva parte appellata.
Con ordinanza del 9.4.2024 il giudizio veniva dichiarato interrotto per La sopravvenuta liquidazione giudiziale della società appellante
Il giudizio non veniva riassunto.
Con decreto della Coordinatrice della Sezione , rilevato che il giudizio era stato interrotto e fino al momento non riassunto e che la circostanza necessitava essere sottoposta al contraddittorio delle parti, fissava l'udienza del 15.7.2025 , sostituita da note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc., al fine di assumere le determinazioni conseguenti.
Il decreto veniva comunicato ma non venivano depositate note scritte in sostituzione dell' udienza in presenza.
A fronte di tale iter processuale, la Corte deve rilevare che, ai sensi dell'art. 307, ultimo comma c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 15, lett.
c), L. 18 giugno 2009 n. 69, applicabile alla fattispecie in esame in quanto entrata in vigore prima dell'instaurazione del giudizio, l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d'ufficio dal Collegio con sentenza.
Non resta, pertanto, che prendere atto dell'inerzia delle parti e dell'avvenuto spirare del termine perentorio per la riassunzione, con conseguente estinzione del giudizio, evento processuale che opera di diritto e che, anche d'ufficio, deve essere dichiarato dal Collegio.
Le spese di questo grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
La presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. (là dove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del
2018 e, già prima, n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio CA, sezione lavoro , definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_2 CP_1
e avverso la sentenza n. 728/2021 pubbl. il 23/03/2021 dal Tribunale di
[...]
Reggio CA :
1. Dichiara estinto il giudizio.
2. Nulla per le spese.
Reggio CA, 16 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti dott.ssa Marialuisa Crucitti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio CA, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel. dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 478/ 2021 R.G., promossa
DA
con l'avvocato Pasquale Falduto Parte_1
appellante
CONTRO
con l'avvocato Daniela Marrabello Controparte_1
appellat
FATTO e DIRITTO
ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Reggio Parte_1
CA accoglieva il ricorso e, per l'effetto: dichiarava l'illegittimità, nei confronti del ricorrente, dell' applicazione del
CCNL PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE ESERCENTI
SERVIZI a far data dal Controparte_2
7 agosto 2017, dovendosi applicare il CCNL
[...]
, a far data dal 7 agosto 2017; Controparte_3 condannava la al pagamento, in favore del ricorrente, Parte_1
della somma complessiva di euro 3.793,28, a titolo di differenze retributive derivanti dall'erronea applicazione del CCNL per il periodo a far data dal 7.8.2017
e fino al 31.10.2018, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze mensili al soddisfo, oltre spese legali
Resisteva parte appellata.
Con ordinanza del 9.4.2024 il giudizio veniva dichiarato interrotto per La sopravvenuta liquidazione giudiziale della società appellante
Il giudizio non veniva riassunto.
Con decreto della Coordinatrice della Sezione , rilevato che il giudizio era stato interrotto e fino al momento non riassunto e che la circostanza necessitava essere sottoposta al contraddittorio delle parti, fissava l'udienza del 15.7.2025 , sostituita da note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc., al fine di assumere le determinazioni conseguenti.
Il decreto veniva comunicato ma non venivano depositate note scritte in sostituzione dell' udienza in presenza.
A fronte di tale iter processuale, la Corte deve rilevare che, ai sensi dell'art. 307, ultimo comma c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 15, lett.
c), L. 18 giugno 2009 n. 69, applicabile alla fattispecie in esame in quanto entrata in vigore prima dell'instaurazione del giudizio, l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d'ufficio dal Collegio con sentenza.
Non resta, pertanto, che prendere atto dell'inerzia delle parti e dell'avvenuto spirare del termine perentorio per la riassunzione, con conseguente estinzione del giudizio, evento processuale che opera di diritto e che, anche d'ufficio, deve essere dichiarato dal Collegio.
Le spese di questo grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
La presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. (là dove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del
2018 e, già prima, n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio CA, sezione lavoro , definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_2 CP_1
e avverso la sentenza n. 728/2021 pubbl. il 23/03/2021 dal Tribunale di
[...]
Reggio CA :
1. Dichiara estinto il giudizio.
2. Nulla per le spese.
Reggio CA, 16 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti dott.ssa Marialuisa Crucitti