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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/05/2025, n. 4135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4135 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Ordinario di Milano
PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. Andrea Manlio Borrelli, dato atto che sono trascorsi i termini assegnati per il deposito di note scritte ex art. 127-ter
c.p.c.; lette le note depositate dalle parti;
letti gli atti ed esaminati i documenti;
osservato che il presente giudizio di appello, in materia di opposizione a verbale di contestazione di violazione del codice della strada, deve seguire il rito del lavoro (art. 7 d.lgs.
150/2011); pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA ex art. 437 c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 31168/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Casalmaiocco (LO), Via San Martino, n. 6, e (c.f. Parte_2 , nato in [...] il [...], residente in [...]
San Martino, n. 6, rappresentati e difesi dall'Avv. Valentina Tricerri (c.f.
), presso la quale elettivamente domiciliati in Melegnano (MI), in via G. C.F._3
Marconi, n. 5 (FAX: 02/56562854 - PEC: ; Email_1
- appellanti – contro
(p.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco in carica Sig. rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizia Vaccarella Controparte_2
(c.f. ), presso al quale è elettivamente domiciliato in Milano, Corso C.F._4
XXII Marzo n.28 (FAX: 02.36736242 - PEC: ; Email_2
- appellato –
con ricorso in appello depositato il 6.9.2024 (iscritto a ruolo il 10.9.2024);
oggetto: appello avverso la sentenza n. 7106/2023, pubblicata il 6.3.2024, del Giudice di Pace di Milano – Sez. II Civ. (nel giudizio RG 3072/23), di rigetto dell'opposizione al verbale di contestazione n. 1634/v del 17.12.2022 della Polizia Locale di Controparte_1
conclusioni di parte appellante:
< accoglimento del proposto appello, riformare l'impugnata Sentenza n. 7106/2023 (cronol. n.
2210/2024) pronunciata il 15.11.2023 e pubblicata il 06.03.2024 dal Giudice di pace di Milano,
Dott.ssa Simona Brusamolino, nella causa R.G. n. 3072/2023, poiché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare inefficace e/o nullo il verbale n. 1634/v del
17.12.2022, nonché ogni altro provvedimento prodromico e/o conseguente al predetto verbale, ivi compreso il verbale di sequestro amministrativo del mezzo n. 255/2022 del 17.12.2022, tutti elevati dalla Polizia Locale di San AT NE (MI) nei confronti dei Sigg.ri Parte_1
e per tutte le ragioni in narrativa. Con la più ampia riserva ed
[...] Parte_2
espressa istanza di altro ed ulteriormente produrre, dedurre, argomentare, capitolare prove ed indicare testi. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio>>
2 conclusioni del Controparte_1
< nel merito
- rigettare le richieste degli appellanti in quanto destituite di fondamento;
- condannare i ricorrenti alle spese del presente procedimento.>>
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il Giudice di Pace di Milano, con la sentenza appellata (n. 7106/2023, pubblicata il 6.3.2024, del Giudice di Pace di Milano – Sez. II Civ. nel giudizio RG 3072/23), ha rigettato, a spese processuali compensate, l'opposizione al verbale di contestazione n. 1634/v del 17.12.2022 della Polizia Locale del relativo a infrazione all'art. 193 co. 2 Controparte_1
CdS (d.lgs. 285/1992) ascritta agli opponenti, conducente ( e proprietaria Controparte_3
( dell'autovettura Citroen C3 targata CR 694GW, risultata sprovvista di Parte_1 polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, in violazione dell'art. 193 cit.
Gli appellanti chiedono la riforma della sentenza del GdP, anche con riguardo al capo contenente la compensazione delle spese processuali. Essi assumono che la decisione del primo
Giudice sia errata nella parte in cui ha escluso la rilevanza della (pacifica) circostanza che la
Compagnia assicuratrice, avesse riconosciuto di avere, per mero errore materiale, CP_4
registrato erroneamente (sub CR 694CV, in luogo di CR 694GW) la targa del veicolo degli opponenti, che in realtà era coperto da assicurazione RCA (polizza decorrente dal 4.8.2022):
e sostengono che da tale circostanza deve ricavarsi Parte_1 Controparte_3
l'assenza dell'elemento soggettivo dell'illecito loro attribuito.
L'appellato costituitosi in questo giudizio di appello con il Controparte_1 ministero dell'Avvocato menzionato in epigrafe (comparsa di risposta depositata il 19.5.2025, vale a dire oltre il termine stabilito dall'art. 436 c.p.c.), sostiene l'infondatezza
3 dell'impugnazione, che chiede sia respinta, con condanna degli appellanti alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio.
Ritiene questo giudice del gravame che, come dedotto dagli appellanti, il Giudice di prime cure sia incorso in errore là dove ha ritenuto l'irrilevanza della non controversa circostanza dell'esistenza, allorché fu effettuato il controllo di P.L. (17.12.2022), di copertura assicurativa del veicolo targato CR 694GW, non risultante esclusivamente per errore di registrazione compiuto dall'Assicuratore.
Tale pacifica circostanza esclude infatti sia la sussistenza dell'elemento oggettivo dell'illecito amministrativo contestato agli opponenti/appellanti, sia la configurabilità dell'elemento soggettivo (della colpa) in capo agli opponenti/appellanti.
Dunque, la sentenza impugnata deve essere integralmente riformata: l'opposizione proposta da e deve essere accolta e il verbale di contestazione n. Parte_1 Controparte_3
1634/v del 17.12.2022 della P.L. del annullato. Controparte_1
Inoltre parte opposta, soccombente, deve essere condannata (ex art. 91 c.p.c.) a rifondere agli opponenti/appellanti le spese del giudizio di primo grado (liquidate in dispositivo giusta il DM
147/2022).
*
Anche le spese del presente giudizio di appello devono essere poste a carico della parte soccombente (art. 91 c.p.c.). Esse vengono liquidate in dispositivo, giusta il DM 147/2022.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice di Appello, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, accogliendo l'appello proposto da e in totale riforma della sentenza n. Parte_1 Controparte_3
4 7106/2023, pubblicata il 6.3.2024, del Giudice di Pace di Milano – Sez. II Civ. (nel giudizio
RG 3072/23):
accoglie l'opposizione proposta da e avverso il verbale Parte_1 Controparte_3
di contestazione n. 1634/v del 17.12.2022 della Polizia Locale del Comune di CP_1
che annulla, con ogni conseguente effetto;
[...]
condanna il a rifondere agli appellanti le spese del primo Controparte_1
grado di giudizio, liquidate in € 450,00 per onorari (da maggiorarsi di rimborso forfettario spese generali, CPA e IVA), nonché le spese del presente giudizio di appello, liquidate in €
1.300,00 per onorari (da maggiorarsi di rimborso forfettario spese generali, CPA e IVA) e in €
382,50 per anticipazioni.
Milano, 21.5.2025.
Il giudice
Andrea Manlio Borrelli
5
Il Tribunale Ordinario di Milano
PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. Andrea Manlio Borrelli, dato atto che sono trascorsi i termini assegnati per il deposito di note scritte ex art. 127-ter
c.p.c.; lette le note depositate dalle parti;
letti gli atti ed esaminati i documenti;
osservato che il presente giudizio di appello, in materia di opposizione a verbale di contestazione di violazione del codice della strada, deve seguire il rito del lavoro (art. 7 d.lgs.
150/2011); pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA ex art. 437 c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 31168/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Casalmaiocco (LO), Via San Martino, n. 6, e (c.f. Parte_2 , nato in [...] il [...], residente in [...]
San Martino, n. 6, rappresentati e difesi dall'Avv. Valentina Tricerri (c.f.
), presso la quale elettivamente domiciliati in Melegnano (MI), in via G. C.F._3
Marconi, n. 5 (FAX: 02/56562854 - PEC: ; Email_1
- appellanti – contro
(p.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco in carica Sig. rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizia Vaccarella Controparte_2
(c.f. ), presso al quale è elettivamente domiciliato in Milano, Corso C.F._4
XXII Marzo n.28 (FAX: 02.36736242 - PEC: ; Email_2
- appellato –
con ricorso in appello depositato il 6.9.2024 (iscritto a ruolo il 10.9.2024);
oggetto: appello avverso la sentenza n. 7106/2023, pubblicata il 6.3.2024, del Giudice di Pace di Milano – Sez. II Civ. (nel giudizio RG 3072/23), di rigetto dell'opposizione al verbale di contestazione n. 1634/v del 17.12.2022 della Polizia Locale di Controparte_1
conclusioni di parte appellante:
< accoglimento del proposto appello, riformare l'impugnata Sentenza n. 7106/2023 (cronol. n.
2210/2024) pronunciata il 15.11.2023 e pubblicata il 06.03.2024 dal Giudice di pace di Milano,
Dott.ssa Simona Brusamolino, nella causa R.G. n. 3072/2023, poiché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare inefficace e/o nullo il verbale n. 1634/v del
17.12.2022, nonché ogni altro provvedimento prodromico e/o conseguente al predetto verbale, ivi compreso il verbale di sequestro amministrativo del mezzo n. 255/2022 del 17.12.2022, tutti elevati dalla Polizia Locale di San AT NE (MI) nei confronti dei Sigg.ri Parte_1
e per tutte le ragioni in narrativa. Con la più ampia riserva ed
[...] Parte_2
espressa istanza di altro ed ulteriormente produrre, dedurre, argomentare, capitolare prove ed indicare testi. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio>>
2 conclusioni del Controparte_1
< nel merito
- rigettare le richieste degli appellanti in quanto destituite di fondamento;
- condannare i ricorrenti alle spese del presente procedimento.>>
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il Giudice di Pace di Milano, con la sentenza appellata (n. 7106/2023, pubblicata il 6.3.2024, del Giudice di Pace di Milano – Sez. II Civ. nel giudizio RG 3072/23), ha rigettato, a spese processuali compensate, l'opposizione al verbale di contestazione n. 1634/v del 17.12.2022 della Polizia Locale del relativo a infrazione all'art. 193 co. 2 Controparte_1
CdS (d.lgs. 285/1992) ascritta agli opponenti, conducente ( e proprietaria Controparte_3
( dell'autovettura Citroen C3 targata CR 694GW, risultata sprovvista di Parte_1 polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, in violazione dell'art. 193 cit.
Gli appellanti chiedono la riforma della sentenza del GdP, anche con riguardo al capo contenente la compensazione delle spese processuali. Essi assumono che la decisione del primo
Giudice sia errata nella parte in cui ha escluso la rilevanza della (pacifica) circostanza che la
Compagnia assicuratrice, avesse riconosciuto di avere, per mero errore materiale, CP_4
registrato erroneamente (sub CR 694CV, in luogo di CR 694GW) la targa del veicolo degli opponenti, che in realtà era coperto da assicurazione RCA (polizza decorrente dal 4.8.2022):
e sostengono che da tale circostanza deve ricavarsi Parte_1 Controparte_3
l'assenza dell'elemento soggettivo dell'illecito loro attribuito.
L'appellato costituitosi in questo giudizio di appello con il Controparte_1 ministero dell'Avvocato menzionato in epigrafe (comparsa di risposta depositata il 19.5.2025, vale a dire oltre il termine stabilito dall'art. 436 c.p.c.), sostiene l'infondatezza
3 dell'impugnazione, che chiede sia respinta, con condanna degli appellanti alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio.
Ritiene questo giudice del gravame che, come dedotto dagli appellanti, il Giudice di prime cure sia incorso in errore là dove ha ritenuto l'irrilevanza della non controversa circostanza dell'esistenza, allorché fu effettuato il controllo di P.L. (17.12.2022), di copertura assicurativa del veicolo targato CR 694GW, non risultante esclusivamente per errore di registrazione compiuto dall'Assicuratore.
Tale pacifica circostanza esclude infatti sia la sussistenza dell'elemento oggettivo dell'illecito amministrativo contestato agli opponenti/appellanti, sia la configurabilità dell'elemento soggettivo (della colpa) in capo agli opponenti/appellanti.
Dunque, la sentenza impugnata deve essere integralmente riformata: l'opposizione proposta da e deve essere accolta e il verbale di contestazione n. Parte_1 Controparte_3
1634/v del 17.12.2022 della P.L. del annullato. Controparte_1
Inoltre parte opposta, soccombente, deve essere condannata (ex art. 91 c.p.c.) a rifondere agli opponenti/appellanti le spese del giudizio di primo grado (liquidate in dispositivo giusta il DM
147/2022).
*
Anche le spese del presente giudizio di appello devono essere poste a carico della parte soccombente (art. 91 c.p.c.). Esse vengono liquidate in dispositivo, giusta il DM 147/2022.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice di Appello, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, accogliendo l'appello proposto da e in totale riforma della sentenza n. Parte_1 Controparte_3
4 7106/2023, pubblicata il 6.3.2024, del Giudice di Pace di Milano – Sez. II Civ. (nel giudizio
RG 3072/23):
accoglie l'opposizione proposta da e avverso il verbale Parte_1 Controparte_3
di contestazione n. 1634/v del 17.12.2022 della Polizia Locale del Comune di CP_1
che annulla, con ogni conseguente effetto;
[...]
condanna il a rifondere agli appellanti le spese del primo Controparte_1
grado di giudizio, liquidate in € 450,00 per onorari (da maggiorarsi di rimborso forfettario spese generali, CPA e IVA), nonché le spese del presente giudizio di appello, liquidate in €
1.300,00 per onorari (da maggiorarsi di rimborso forfettario spese generali, CPA e IVA) e in €
382,50 per anticipazioni.
Milano, 21.5.2025.
Il giudice
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