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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 19/04/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2359/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. ANELLO FRANCESCO Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ricorrente ha proposto ricorso giudiziale in data 28 novembre 2018, avverso il provvedimento di reiezione della domanda di indennità di disoccupazione agricola presentata in data 16 febbraio 2015; successivamente in data 29 ottobre 2018 ha proposto un ulteriore ricorso avverso il provvedimento di reiezione della domanda di indennità di disoccupazione agricola presentata nel febbraio 2017.
2. Entrambi i ricorsi sono stati preceduti da rituali ricorsi amministrativi, proposti in data
24 aprile 2017, definiti negativamente con provvedimento comunicato in data 13 aprile 2018.
3. Si costituiva l' eccependo la decadenza dell'azione ed in via subordinata, la non CP_1 dovutezza delle somme poiché la ricorrente è titolare di Partita Iva.
4. All'udienza di trattazione del 17.4.2025, sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., si procedeva alla riunione al presente
1 procedimento il procedimento recante nrg.2361/2018, quindi, la causa veniva trattenuta.
5. In ordine alla tempestività del ricorso giudiziale, va rilevato che l'art. 47 del D.P.R. n.
639/1970, come modificato dall'art. 4 della L. n. 438/1992, prevede che: “Le azioni in materia di prestazioni previdenziali si prescrivono in tre anni, ma in caso di ricorso amministrativo, il termine per l'azione giudiziaria decorre dalla comunicazione del provvedimento che lo definisce e dura un anno”.
6. Nel caso in esame, il ricorso amministrativo ha interrotto il termine triennale decorrente dalla presentazione della domanda, e il ricorso giudiziale è stato presentato entro un anno dalla comunicazione dell'esito del ricorso stesso. Pertanto, non è maturata la decadenza e la domanda è da considerarsi ammissibile e tempestiva.
7. Nel merito, l' ha rigettato la domanda sul presupposto dell'incompatibilità tra lo CP_1 status di lavoratrice agricola e la titolarità di partita IVA, sostenendo la natura prevalente dell'attività autonoma.
8. Tuttavia, tale ricostruzione non trova riscontro nella normativa e nella giurisprudenza costante. L'art. 32 della legge 247/2007, in combinato con le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 223/1991, non esclude a priori la cumulabilità tra attività agricola e titolarità di partita IVA, ove l'attività autonoma non risulti prevalente, ovvero non determini redditi tali da far venir meno il presupposto dello stato di disoccupazione involontaria.
9. Secondo costante giurisprudenza (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 35598/2022, e Cass. n.
17076/2014), è onere dell' dimostrare la sussistenza di elementi ostativi al CP_1 riconoscimento della prestazione, quali l'effettiva e prevalente attività lavorativa autonoma, e l'eventuale superamento delle soglie reddituali.
10. Nel caso in esame, l' non ha fornito alcuna prova circa l'effettiva produzione di CP_1 reddito da parte della ricorrente nell'ambito dell'attività esercitata con partita IVA, né ha prodotto documentazione fiscale, reddituale o bancaria da cui desumere la prevalenza dell'attività autonoma rispetto a quella agricola.
11. Nel silenzio probatorio dell' , la ricorrente non può essere penalizzata per una CP_2 condizione (presunta attività prevalente) mai provata. Né l'astratta titolarità di una partita IVA è di per sé elemento ostativo al riconoscimento dell'indennità.
12. Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
1. Accoglie il ricorso;
2 2. Accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2014 e 2016;
4. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 1.00,00 per CP_1 compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.
Così deciso, 18/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2359/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. ANELLO FRANCESCO Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ricorrente ha proposto ricorso giudiziale in data 28 novembre 2018, avverso il provvedimento di reiezione della domanda di indennità di disoccupazione agricola presentata in data 16 febbraio 2015; successivamente in data 29 ottobre 2018 ha proposto un ulteriore ricorso avverso il provvedimento di reiezione della domanda di indennità di disoccupazione agricola presentata nel febbraio 2017.
2. Entrambi i ricorsi sono stati preceduti da rituali ricorsi amministrativi, proposti in data
24 aprile 2017, definiti negativamente con provvedimento comunicato in data 13 aprile 2018.
3. Si costituiva l' eccependo la decadenza dell'azione ed in via subordinata, la non CP_1 dovutezza delle somme poiché la ricorrente è titolare di Partita Iva.
4. All'udienza di trattazione del 17.4.2025, sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., si procedeva alla riunione al presente
1 procedimento il procedimento recante nrg.2361/2018, quindi, la causa veniva trattenuta.
5. In ordine alla tempestività del ricorso giudiziale, va rilevato che l'art. 47 del D.P.R. n.
639/1970, come modificato dall'art. 4 della L. n. 438/1992, prevede che: “Le azioni in materia di prestazioni previdenziali si prescrivono in tre anni, ma in caso di ricorso amministrativo, il termine per l'azione giudiziaria decorre dalla comunicazione del provvedimento che lo definisce e dura un anno”.
6. Nel caso in esame, il ricorso amministrativo ha interrotto il termine triennale decorrente dalla presentazione della domanda, e il ricorso giudiziale è stato presentato entro un anno dalla comunicazione dell'esito del ricorso stesso. Pertanto, non è maturata la decadenza e la domanda è da considerarsi ammissibile e tempestiva.
7. Nel merito, l' ha rigettato la domanda sul presupposto dell'incompatibilità tra lo CP_1 status di lavoratrice agricola e la titolarità di partita IVA, sostenendo la natura prevalente dell'attività autonoma.
8. Tuttavia, tale ricostruzione non trova riscontro nella normativa e nella giurisprudenza costante. L'art. 32 della legge 247/2007, in combinato con le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 223/1991, non esclude a priori la cumulabilità tra attività agricola e titolarità di partita IVA, ove l'attività autonoma non risulti prevalente, ovvero non determini redditi tali da far venir meno il presupposto dello stato di disoccupazione involontaria.
9. Secondo costante giurisprudenza (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 35598/2022, e Cass. n.
17076/2014), è onere dell' dimostrare la sussistenza di elementi ostativi al CP_1 riconoscimento della prestazione, quali l'effettiva e prevalente attività lavorativa autonoma, e l'eventuale superamento delle soglie reddituali.
10. Nel caso in esame, l' non ha fornito alcuna prova circa l'effettiva produzione di CP_1 reddito da parte della ricorrente nell'ambito dell'attività esercitata con partita IVA, né ha prodotto documentazione fiscale, reddituale o bancaria da cui desumere la prevalenza dell'attività autonoma rispetto a quella agricola.
11. Nel silenzio probatorio dell' , la ricorrente non può essere penalizzata per una CP_2 condizione (presunta attività prevalente) mai provata. Né l'astratta titolarità di una partita IVA è di per sé elemento ostativo al riconoscimento dell'indennità.
12. Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
1. Accoglie il ricorso;
2 2. Accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2014 e 2016;
4. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 1.00,00 per CP_1 compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.
Così deciso, 18/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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