Sentenza 7 marzo 2003
Massime • 1
In tema di espropriazione, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 283 del 1993, deve escludersi la legittimità della decurtazione del 40% operata dall'espropriante per mancata accettazione dell'indennità offerta al privato tutte le volte in cui la ragione della riduzione non consista nella adeguatezza dell'indennità e nella ingiustificatezza del relativo rifiuto, atteso che soltanto l'opposizione alla giusta indennità rende applicabile la riduzione "ex lege" di cui alla legge 359/1992.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/03/2003, n. 3395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3395 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Consigliere -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 3078 del Ruolo Generale degli affari da:
COMUNE DI RAGUSA, in persona del sindaco, autorizzato al ricorso con delibera G. M. n. 1579 del 24 dicembre 1999 ed elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte con l'avv. Angelo Frediani da Ragusa, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
OPERE PIE RIUNITE E. CR UP e IL BO e EL IS, con sede in Ragusa, Via Eugenio NE UP n. 99 in persona del legale rappresentante, autorizzato a resistere con elettivamente domiciliato in Ragusa, V. G. Bitossi n. 34, presso l'avv. Ughetta Marchi, rappresentate e difese dall'avv. Giuseppe Nigro di Modica, per procura in calce alla copia notificata del ricorso.
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, n. 703 del 28 aprile - 7 ottobre 1999. Udita, all'udienza del 29 ottobre 2002, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte.
Uditi l'avv. Nigro, per l'opera IA SA e il P.M. dr. Federico Sorrentino, che hanno concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 9 ottobre 1995, l'Opera IA EL SA si opponeva alla stima delle indennità di espropriazione e occupazione, fissate rispettivamente in L. 321.930.000 e L. 159.623.525, in base ad un valore venale di L. 105.000 a mq., per una propria area di mq.
3066 in Ragusa, occupata in via urgente con ordinanza sindacale del 1989 ed espropriata dal comune di Ragusa con decreto del 7 luglio 1995, convenendo in giudizio dinanzi alla Corte d'appello di Catania detto ente locale e domandando di riliquidare il dovuto, ai sensi dell'art. 5 bis della L. n. 359/92, in L. 300.000 a mq., in base a un valore venale di L. 600.000 a mq.
Si costituiva il comune di Ragusa, contestando la domanda in relazione alla posizione periferica dell'area espropriata, valorizzata dalla biblioteca comunale su di essa costruita e chiedendo di ridurre del 40% l'indennità, per non avere controparte ceduto volontariamente il suolo, e di diminuire la stessa degli incrementi di valore che la realizzazione dell'opera aveva comportato per le residue aree dell'espropriata.
Nominato un c.t.u., sulle conclusioni dell'opponente, il quale chiedeva di rideterminare la indennità di espropriazione e il deposito dell'indennità supplementare e dell'opposto comune che domandava invece di far carico all'attrice di esibire la sua dichiarazione ai fini I.C.I., per applicare l'art. 16 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, la Corte, con sentenza del 9 ottobre 1999, ha rideterminato in L. 559.720.145 l'indennità d'espropriazione, in base a un valore venale di L. 365.000 a mq., e in L. 27.896.000 quella di occupazione fino al dicembre 1990 e in L. 55.972.000 per ogni anno del periodo successivo.
La sentenza si è rifatta al valore di mercato a mq. di cui alla relazione del c.t.u., comparato anche con altre valutazioni già operate in precedenza dalla stessa Corte in terreni simili. Negati vantaggi speciali per l'espropriata dalla costruzione dell'opera pubblica, anche per il fatto che tutto il suolo di essa risultava ablato, la Corte non riduceva del 40% la semisomma del valore venale e della rendita catastale coacervata rivalutata, per essere stata offerta un'indennità parametrata a un valore venale di sole L. 105.000 a mq., la cui accettazione avrebbe arrecato un grave danno all'opponente.
Ritenuto che la domanda riguardava le distinte indennità di espropriazione e di occupazione e che era da ritenere confermata con le conclusioni, nelle quali l'opponente aveva usato l'espressione "indennità supplementari", con riferimento a quella d'occupazione, la Corte di merito ordinava al comune di Ragusa il deposito presso la locale Cassa Depositi e Prestiti delle somme ancora dovute con gli interessi dalla data dell'esproprio, per la relativa indennità, e dalla maturazione di ciascuna annualità, per quella d'occupazione, condannando il comune alle spese di causa. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso il comune di Ragusa con tre motivi e s'è difesa l'Opera IA EL SA, riunita con quelle E. NE UP e Asilo Boscarino, con controricorso, sottoscritto da difensore munito di procura apposta in calce alla copia notificata del ricorso del comune. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarato inammissibile il controricorso, non essendo certa la contestualità o anteriorità alla notificazione di esso della procura in calce alla copia notificata del ricorso (Cass. S.U. 5 giugno 2000 n. 405, Cass. 19 maggio 2000 n. 6512, 17 dicembre 1999 n. 14220, 1 dicembre 1998 n. 12187, 17 aprile 1998 n. 3915, 19 agosto 1998 n. 8200 e 25 novembre 1996 n. 10441, tra molte); non vi è, quindi, la certezza che il difensore sia stato munito di procura speciale all'atto della notifica del controricorso, ai sensi dell'art. 365 c.p.c., applicabile per il secondo comma dell'art. 370 c.p.c. anche se la procura ha effetto per conferire il potere di partecipare alla discussione orale, come in concreto ha fatto l'avv. Nigro (così le cit. Cass. n. 14220/99 e 12187/98 e la 7 aprile 1994 n. 3292).
1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazioni degli artt. 360, n. 4 e 112 c.p.c., per non avere la Corte d'appello applicato l'art. 16 D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, come richiesto dal comune sin dalla comparsa di risposta, stante l'applicabilità di questa norma alle procedure in itinere all'atto della sua entrata in vigore, dato che per il Consiglio di Stato il dovere della denuncia ai fini ICI sussiste pure per i soggetti i cui terreni siano stati oggetto nel 1993 di occupazione d'urgenza, la quale non priva il proprietario del possesso, presupposto dell'imposizione.
La Corte d'appello non sì è pronunciata sulla domanda del comune.
1.1. Il comune ricorrente, detentore quale ente impositore della denuncia e dichiarazione ai fini ICI presentata dall'Opera IA, non l'ha prodotta, chiedendo che la Corte ne ordinasse a controparte l'esibizione.
Pur non potendosi usare in questa sede la indicazione del valore ai fini ICI maggiore dell'indennità di cui alla denuncia allegata all'inammissibile controricorso e richiamata nel corso della discussione orale dal difensore dell'Opera IA SA, il ricorso è insufficiente, non specificando se il valore in comune commercio di cui alla dichiarazione ai fini ICI è minore dell'indennità e ne comporta la riduzione, attesa la inapplicabilità del 1^ comma dell'art. 16 del D. Lgs. 30 dicembre 1991 n. 504 al caso d'omessa dichiarazione o denuncia (Cass. 20
febbraio 2002 n. 2427, 14 febbraio 2002 n. 2115, 17 gennaio 2002 n. 434, 23 novembre 2001 n. 14862, 22 aprile 2000 n. 5283). Il primo motivo di ricorso è, quindi, inammissibile perché insufficiente anche ad evidenziare l'interesse del comune alla pronuncia sulla specifica censura.
2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione degli artt. 360, n. 4 e 112 c.p.c. in rapporto all'art. 5 bis della L. 359/92, per avere la Corte liquidato l'indennità d'occupazione sulla richiesta dell'opponente d'ordinare il "deposito dell'indennità supplementare" che si riferiva al supplemento dell'indennità di espropriazione ancora dovuto e non ad altra e diversa indennità.
Nè nei quesiti al c.t.u. ne nella conclusionale dell'Opera IA vi è riferimento all'indennità d'occupazione la cui liquidazione costituisce extrapetizione in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
2.1. La Corte di merito, a pag. 7 della sentenza, afferma: "L'ente pubblico convenuto ha eccepito nella comparsa conclusionale la mancata specifica richiesta di liquidazione dell'indennità di occupazione. L'opponente invece nell'atto di citazione, indicando la somma liquidata dall'espropriante a titolo di indennità provvisoria ha distinto le due indennità, indicando separatamente l'importo dell'indennità di espropriazione L. 321.930.000 e quello dell'indennità di occupazione L. 159.623.635 e nel conclusum dell'atto dopo aver chiesto la determinazione dell'indennità d'espropriazione ha chiesto l'emissione di ogni provvedimento anche in ordine al deposito dell'indennità supplementare, comprendendo in tale termine l'indennità di occupazione. Per altro verso, l'opposizione alla stima, anche per la necessaria connessione tra indennità di espropriazione e di occupazione, sottolineata dalla Corte di Cassazione precedentemente citata (n.d.r. S. U.20/1/1998 n. 493), non può ritenersi limitata unicamente alla determinazione dell'indennità di espropriazione perché involge globalmente la determinazione del valore stabilita nella procedura espropriativa e correlativamente l'importo delle indennità spettanti al proprietario del terreno." Il secondo motivo di ricorso è, quindi, infondato, perché non è in alcun modo lamentato un vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c., unico che nel caso poteva avere rilievo alla luce dell'ampia motivazione in fatto sulla interpretazione della domanda da parte del giudice di merito (sulla differenza tra vizio in procedendo e vizio motivazionale cfr. di recente Cass. 26 aprile 2001 n. 6066 e 10 maggio 2000 n. 5945). Poiché l'interpretazione non vincola questa Corte ove si denunci la extrapetizione come nel caso (Cass. 20 giugno 2000 n. 8377), deve condividersi quanto affermato dalla Corte di merito sulla citazione con la quale l'Opera IA si è opposta alla determinazione delle due indennità, di espropriazione e di occupazione.
Alla luce della domanda la Corte d'appello ha ritenuto dovessero leggersi anche le conclusioni dell'opponente e la richiesta d'indennità supplementare, ritenuta come di occupazione, da aggiungere alla principale di esproprio per lo stretto rapporto tra esse.
La lettura del ricorrente dell'espressione "indennità supplementare", come supplemento dell'indennità da depositare in aggiunta alle somme già versate, è in contrasto con la lettera delle conclusioni che si riferisce "al deposito dell'indennità supplementare" e non di un supplemento d'indennità e comunque quest'ultima frase poteva riguardare entrambe le indennità liquidate e depositate in misura insufficiente.
Il motivo di ricorso deve, quindi, rigettarsi, perché non v'è la extrapetizione denunciata dal ricorrente, che sembra deduca nel caso piuttosto una valutazione diversa da parte sua dei documenti e atti di causa rispetto a quella della Corte nella sentenza impugnata.
3. Il terzo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per non aver proceduto alla riduzione del 40% dell'indennità, essendovi stata la nuova offerta dal comune di cui alla sentenza additiva della Corte Costituzionale 16 giugno 1993 n. 283, per cui ingiustificata è stata l'omessa falcidia, negata dai giudici di merito, nonostante il 1^ comma dell'art. 5 bis della L. 359/92, in assenza della cessione volontaria.
Il controricorrente eccepisce l'inammissibilità del motivo di ricorso perché non sarebbe specificamente indicata la norma violata.
3.1. Il motivo, ammissibile in quanto deduce violazione dell'art. 5 bis della L. 359/92, è infondato.
Questa Corte ha più volte affermato che per le procedure in corso alla data dell'entrata in vigore della L. 359/92,a seguito della sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 283/93, non basta solo una nuova offerta dell'indennità dall'espropriante per dar luogo alla riduzione del 40% della semisomma prevista dalla norma ma, per evitare abusi dell'espropriante che si tradurrebbero in un danno per l'espropriato, occorre che l'offerta stessa sia congrua e conforme ai criteri di legge (Cass. 29 ottobre 1999 n. 12176, 29 settembre 1999 n. 10797, 15 marzo 1999 n. 2271, 2 giugno 1998 n. 5381). È affidata al giudice di merito la valutazione della congruità dell'offerta e della mancanza di abusi dalla P.A. in essa (Cass. 25 maggio 2001 n. 7107) e, nel caso di specie, essa risulta motivata. Secondo la Corte catanese: "Sulla somma determinata non va operata la detrazione del 40% prevista per la mancata accettazione dell'indennità offerta, anche se l'ente espropriante ha provveduto ad una nuova liquidazione dell'indennità provvisoria con il criterio previsto per le aree edificabili, nella misura di L. 105.000 a mq. La cifra offerta è infatti molto inferiore al valore dei terreni della zona ed è nettamente inferiore, meno di un terzo, al valore stabilito dal consulente e non è quindi idonea ai fini della prevista decurtazione dell'indennità. Sul punto si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza 2940 del 1998 (20 marzo 1998 n.d.r.), che ha statuito che la ragione della riduzione deve essere rinvenuta nella adeguatezza dell'indennità offerta e non accettata, e, rilevando che l'intento del legislatore era quello di impedire le opposizioni alla stima dettate da intenti speculativi e dilatori e non la tutela del cittadino di fronte a prevaricazioni d'enti pubblici esproprianti, ha ritenuto che la logica conclusione è che solo l'opposizione alla giusta indennità rende applicabile la riduzione".
Pure il terzo motivo di ricorso è, quindi, da rigettare. In conclusione, il ricorso è infondato e, data l'inammissibilità del controricorso e delle memorie dell'Opera IA, le spese della presente fase devono porsi a carico del ricorrente solo nei limiti degli onorari della discussione e del bollo della procura.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in euro 5000,00 per onorari ed euro 10,33 per spese. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 ottobre 2002. Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2003