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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/10/2025, n. 6927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6927 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Simona D'Auria, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 24479/2024 TRA
nata a [...] il [...] (C.F. ) ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Napoli alla via Mario Morgantini n. 3, presso lo studio dell'avv. Massimo Di Celmo (C.F. che C.F._2 la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
-RICORRENTE-
CONTRO
P.IVA in persona del Direttore Generale Controparte_1 P.IVA_1 p.t., Dott. Ing. rappresentata e difesa, congiuntamente e CP_2 disgiuntamente, dagli Avv. Luigia Mandes ( C.F. ) ed C.F._3 Isabella Selvaggi (C.F. , giusta procura alle liti del C.F._4
5.9.2019 per OT , la quale dichiara che, ai sensi degli artt. Per_1 125, comma 1 c.p.c. ed art.16 comma 1 bis del D.Lgs. n. 546/1992, le comunicazioni di Cancelleria devono essere inviate alla PEC
ed Email_1 ed al numero di fax 081 Email_2 2544528 - tutti elettivamente domiciliati in Napoli, alla Via Comunale del Principe 13/a, presso la UOC Affari Giuridico Legali della predetta Cont
-RESISTENTE- OGGETTO: Retribuzione per lavoro festivo infrasettimanale. CONCLUSIONI: Come in atti e verbali di causa. ___________________________ MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di ricorso, depositato in data 13-11-2024, la ricorrente in epigrafe, dipendente dell' , premesso di aver lavorato Controparte_1 alle dipendenze dell dal 20/07/1990 al 31/12/2022 Controparte_1 presso il P.O. San Paolo sito in Napoli alla via Terracina n. 219, reparto pediatria, con la qualifica di collaboratrice professionale sanitaria infermiera pediatrica, categoria D6 del CCNL comparto sanità, fino al 31 dicembre 2022 data di collocamento in quiescenza, con orario di lavoro articolato sui turni per cinque giorni alla settimana esponeva: che dal 01/12/2018 al 31/12/2022, ha espletato la sua attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali indicati nel prospetto contabile allegato in calce al ricorso senza aver mai goduto di riposo compensativo a fronte del lavoro prestato in giorni festivi infrasettimanali;
che , con riferimento alle giornate festive infrasettimanali degli artt. 9 e 34, co. 7-8, del CCNL del personale del comparto Sanità, così come sostituiti dall'art. 29, co. 6, 7, 8 e 31 del nuovo CCNL di categoria, prevede il compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali;
che, nonostante la formale diffida ad adempiere inviata con PEC in data 05-03-2024, l non Controparte_1 poneva in essere alcun pagamento delle spettanze richieste. Tanto premesso parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia il G.U.L. adito, contrariis reiectis, accogliere il presente ricorso e quindi:
1)Accertare e dichiarare, preliminarmente, il diritto della ricorrente a percepite le maggiorazioni orarie per lavoro festivo infrasettimanale svolto dal 01/12/2018 al 31/12/2022.
2)Per l'effetto condannare la , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di euro 4.312,81 (al lordo di ritenute fiscali e previdenziali) a titolo di maggiorazioni orarie per lavoro festivo infrasettimanale, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo, come da conteggi allegati in calce e da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto.
3)Condannare, altresì, l'ente convenuto al pagamento delle spese e dei compensi della presente procedura, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario, oltre accessori come per legge”. Con memoria difensiva si è costituita ritualmente l Controparte_1 sollevando preliminarmente eccezione di prescrizione dei crediti vantati in ricorso e, nel merito, ha chiesto accertarsi la violazione dei requisiti di cui all'art. 414 c.p.c. e, in ogni caso, l'infondatezza della domanda, chiedendo il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e onorari. Sulla documentazione in atti, la causa era decisa come da sentenza emessa a seguito del deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'127 ter cpc. Preliminarmente va vagliata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'amministrazione resistente. L'eccezione è fondata. Parte ricorrente ha inviato formale diffida in data 05-03-2024 per cui, stante la prescrizione quinquennale dei crediti agiti, le somme richieste antecedentemente alla data del 05-03-2019 non sono più ripetibili. Con riferimento al rilievo circa la violazione dei requisiti di cui all'art. 414 c.p.c., esso non è fondato, stante che , a fronte della Cont contestazione circa la carenza dei requisiti, le difese dell' sono state esercitate in modo puntuale e con riferimento a tutte le doglianze contenute in ricorso. Venendo al merito, la domanda è fondata e può trovare accoglimento. Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità (Cass. 10/03/2021, n.6716 e Cass. 25/01/2021, n.1505) con condivisibili argomentazioni ha chiarito che: “L'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del Ccnl 1 settembre 1995” (attualmente art. 86 comma 13 del CCNL 2016-2018) “per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del Ccnl 20 settembre 2001” (attualmente art. 29 co. 6 CCNL 2016-18), “di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. Nel caso di specie l'attività lavorativa della ricorrente e i turni di servizio osservati durante le festività infrasettimanali sono chiaramente documentati dalla “Stampa Cartellino” in atti che non è oggetto di specifica contestazione. Non può ritenersi, poi, che il compenso rivendicato non spetterebbe, in quanto non richiesto nel termine di 30 giorni previsto dal comma 6 dell'art. 29 del CCNL 2016-2018, non contenendo la norma in esame alcuna sanzione di decadenza nel caso di mancata proposizione della relativa istanza: “L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. La tardiva proposizione della richiesta rileva ai soli fini della decorrenza degli interessi legali nel caso di inadempienza dell'amministrazione, la cui decorrenza, pertanto, deve essere fatta risalire all'atto di messa in mora, notificato in data 05- 03-2024. Corretti appaiono i conteggi elaborati nel ricorso introduttivo e non oggetto di alcuna specifica contestazione da parte della difesa dell'azienda sanitaria convenuta che, pertanto, deve essere, condannata al pagamento, pari a Euro4312,81 da cui vanno stornati gli importi maturati in data precedente al 4.12.2019 sulla base dei conteggi allegati gli interessi legali maturati fino al saldo. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede: Condanna l al pagamento della somma di € 4.312,81, da Controparte_1 cui vanno stornati gli importi maturati in data precedente al 4.12.2019 e su cui corrispondere gli interessi legali a decorrere dal 05-03-2024 fino all'effettivo soddisfo. Condanna l al pagamento della somma di €.900,00 a Controparte_1 titolo di compensi professionali oltre ad €.135,00 a titolo di spese forfettarie, per un totale di €.1.035,00 , oltre IVA e CPA con distrazione. Napoli, 3 ottobre 2025. IL GIUDICE Dott.ssa Simona D'Auria
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Simona D'Auria, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 24479/2024 TRA
nata a [...] il [...] (C.F. ) ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Napoli alla via Mario Morgantini n. 3, presso lo studio dell'avv. Massimo Di Celmo (C.F. che C.F._2 la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
-RICORRENTE-
CONTRO
P.IVA in persona del Direttore Generale Controparte_1 P.IVA_1 p.t., Dott. Ing. rappresentata e difesa, congiuntamente e CP_2 disgiuntamente, dagli Avv. Luigia Mandes ( C.F. ) ed C.F._3 Isabella Selvaggi (C.F. , giusta procura alle liti del C.F._4
5.9.2019 per OT , la quale dichiara che, ai sensi degli artt. Per_1 125, comma 1 c.p.c. ed art.16 comma 1 bis del D.Lgs. n. 546/1992, le comunicazioni di Cancelleria devono essere inviate alla PEC
ed Email_1 ed al numero di fax 081 Email_2 2544528 - tutti elettivamente domiciliati in Napoli, alla Via Comunale del Principe 13/a, presso la UOC Affari Giuridico Legali della predetta Cont
-RESISTENTE- OGGETTO: Retribuzione per lavoro festivo infrasettimanale. CONCLUSIONI: Come in atti e verbali di causa. ___________________________ MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di ricorso, depositato in data 13-11-2024, la ricorrente in epigrafe, dipendente dell' , premesso di aver lavorato Controparte_1 alle dipendenze dell dal 20/07/1990 al 31/12/2022 Controparte_1 presso il P.O. San Paolo sito in Napoli alla via Terracina n. 219, reparto pediatria, con la qualifica di collaboratrice professionale sanitaria infermiera pediatrica, categoria D6 del CCNL comparto sanità, fino al 31 dicembre 2022 data di collocamento in quiescenza, con orario di lavoro articolato sui turni per cinque giorni alla settimana esponeva: che dal 01/12/2018 al 31/12/2022, ha espletato la sua attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali indicati nel prospetto contabile allegato in calce al ricorso senza aver mai goduto di riposo compensativo a fronte del lavoro prestato in giorni festivi infrasettimanali;
che , con riferimento alle giornate festive infrasettimanali degli artt. 9 e 34, co. 7-8, del CCNL del personale del comparto Sanità, così come sostituiti dall'art. 29, co. 6, 7, 8 e 31 del nuovo CCNL di categoria, prevede il compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali;
che, nonostante la formale diffida ad adempiere inviata con PEC in data 05-03-2024, l non Controparte_1 poneva in essere alcun pagamento delle spettanze richieste. Tanto premesso parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia il G.U.L. adito, contrariis reiectis, accogliere il presente ricorso e quindi:
1)Accertare e dichiarare, preliminarmente, il diritto della ricorrente a percepite le maggiorazioni orarie per lavoro festivo infrasettimanale svolto dal 01/12/2018 al 31/12/2022.
2)Per l'effetto condannare la , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di euro 4.312,81 (al lordo di ritenute fiscali e previdenziali) a titolo di maggiorazioni orarie per lavoro festivo infrasettimanale, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo, come da conteggi allegati in calce e da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto.
3)Condannare, altresì, l'ente convenuto al pagamento delle spese e dei compensi della presente procedura, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario, oltre accessori come per legge”. Con memoria difensiva si è costituita ritualmente l Controparte_1 sollevando preliminarmente eccezione di prescrizione dei crediti vantati in ricorso e, nel merito, ha chiesto accertarsi la violazione dei requisiti di cui all'art. 414 c.p.c. e, in ogni caso, l'infondatezza della domanda, chiedendo il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e onorari. Sulla documentazione in atti, la causa era decisa come da sentenza emessa a seguito del deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'127 ter cpc. Preliminarmente va vagliata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'amministrazione resistente. L'eccezione è fondata. Parte ricorrente ha inviato formale diffida in data 05-03-2024 per cui, stante la prescrizione quinquennale dei crediti agiti, le somme richieste antecedentemente alla data del 05-03-2019 non sono più ripetibili. Con riferimento al rilievo circa la violazione dei requisiti di cui all'art. 414 c.p.c., esso non è fondato, stante che , a fronte della Cont contestazione circa la carenza dei requisiti, le difese dell' sono state esercitate in modo puntuale e con riferimento a tutte le doglianze contenute in ricorso. Venendo al merito, la domanda è fondata e può trovare accoglimento. Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità (Cass. 10/03/2021, n.6716 e Cass. 25/01/2021, n.1505) con condivisibili argomentazioni ha chiarito che: “L'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del Ccnl 1 settembre 1995” (attualmente art. 86 comma 13 del CCNL 2016-2018) “per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del Ccnl 20 settembre 2001” (attualmente art. 29 co. 6 CCNL 2016-18), “di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. Nel caso di specie l'attività lavorativa della ricorrente e i turni di servizio osservati durante le festività infrasettimanali sono chiaramente documentati dalla “Stampa Cartellino” in atti che non è oggetto di specifica contestazione. Non può ritenersi, poi, che il compenso rivendicato non spetterebbe, in quanto non richiesto nel termine di 30 giorni previsto dal comma 6 dell'art. 29 del CCNL 2016-2018, non contenendo la norma in esame alcuna sanzione di decadenza nel caso di mancata proposizione della relativa istanza: “L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. La tardiva proposizione della richiesta rileva ai soli fini della decorrenza degli interessi legali nel caso di inadempienza dell'amministrazione, la cui decorrenza, pertanto, deve essere fatta risalire all'atto di messa in mora, notificato in data 05- 03-2024. Corretti appaiono i conteggi elaborati nel ricorso introduttivo e non oggetto di alcuna specifica contestazione da parte della difesa dell'azienda sanitaria convenuta che, pertanto, deve essere, condannata al pagamento, pari a Euro4312,81 da cui vanno stornati gli importi maturati in data precedente al 4.12.2019 sulla base dei conteggi allegati gli interessi legali maturati fino al saldo. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede: Condanna l al pagamento della somma di € 4.312,81, da Controparte_1 cui vanno stornati gli importi maturati in data precedente al 4.12.2019 e su cui corrispondere gli interessi legali a decorrere dal 05-03-2024 fino all'effettivo soddisfo. Condanna l al pagamento della somma di €.900,00 a Controparte_1 titolo di compensi professionali oltre ad €.135,00 a titolo di spese forfettarie, per un totale di €.1.035,00 , oltre IVA e CPA con distrazione. Napoli, 3 ottobre 2025. IL GIUDICE Dott.ssa Simona D'Auria