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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/07/2025, n. 6947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6947 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI prima sezione civile
Il Tribunale in persona del giudice monocratico dott.ssa Ivana Sassi ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 25950 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2020, riservata in decisone all'udienza del 5.11.2024, avente ad oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia
TRA
nato a [...] il [...], rapp.to e Parte_1
difeso congiuntamente e/o disgiuntamente, giusta procura in atti, dall'avv.
BIANCO MAURIZIO e dall'avv. SIRA FERRARA presso il cui studio è elett.te dom.to;
-OPPONENTE-
E
nata a [...] il [...], rapp.ta e Controparte_1
difesa giusta procura in atti, dall'avv. ACAMPORA FABIO presso il cui studio è elett.te dom.ta;
-OPPOSTA-
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 5.11.2024 la difesa di parte opponente si è riportata alle rassegnate conclusioni ed ha insistito per la revoca dell'opposto decreto
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ingiuntivo, con condanna dell'opposta al pagamento delle spese processuali ed attribuzione ai procuratori antistatari.
La difesa di parte opposta ha impugnato estensivamente le richieste di controparte di cui ha chiesto il rigetto ed ha concluso riportandosi alle richieste di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
Il Giudice riservava la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6651/2020 emesso dal Tribunale di Napoli il 2.11.2020 e notificato il 5.11.2020, eccependo in primo luogo la nullità della procura;
nel merito rilevava l'infondatezza della domanda per essere le spese richieste le une non documentate da prova scritta, le altre prive del carattere di straordinarietà. Chiedeva, pertanto, in via preliminare la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e, nel merito, la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo siccome infondata l'avversa pretesa. Con vittoria di spese ed attribuzione ai procuratori antistatari.
Costituitasi la parte opposta, quest'ultima eccepiva, in via preliminare,
l'infondatezza dell'eccezione di nullità della procura e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda e la conferma del decreto ingiuntivo con vittoria di spese ed onorari.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., non concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, sulle conclusioni delle parti la causa era riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
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L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
In primo luogo, va rilevato che gli atti delle parti, introduttivo e di costituzione, risultano legittimi e pertanto ammissibili.
Va premesso che, per giurisprudenza pacifica della Suprema Corte (cfr. tra le altre Cass. Sez. III n. 17371 del 17.11.2003; Cass. Sez. I n. 8718 del
27.06.2000), il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale, in base ai principi generali in tema di onere della prova, incombe a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Inoltre, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità o di validità del decreto medesimo ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. per tutte Cass. Sez. I n.6514 del 19.03.2007).
Tanto premesso ritiene la scrivente che la parte opposta abbia provato solo in parte la pretesa creditoria.
Per quanto riguarda l'an della domanda, risulta incontestato tra le parti, oltre che documentalmente provato, che la ha agito con il procedimento CP_1
monitorio per ottenere la condanna dello al pagamento, in suo Pt_1
favore, del 50% delle spese straordinarie di istruzione e mediche sostenute nell'interesse dei figli sulla base del decreto n. 252/2018 emesso dal Tribunale di Nola il 24-31/01/2018 nel giudizio recante R.G. n. 1044/2016 di modifica delle condizioni di divorzio che ha previsto che: “…risulta fondata la domanda riconvenzionale proposta da parte resistente atteso che grava su ciascun genitore l'obbligo di contribuire non soltanto al mantenimento ordinario dei figli ma anche alle spese
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straordinarie per essi utili e opportune, intendendosi in via esemplificativa e non esaustiva le spese di studio, formative, ludiche, di viaggio sportive etc. Orbene le stesse vanno poste a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno ove previamente documentate anche se non concordate ma assunte avuto riguardo all'interesse della prole”.
Orbene, in sede di opposizione parte opponente ha eccepito la nullità della procura deducendo che la firma dell'opposta è illeggibile e che si rinviene una diversità delle firme attribuite a nelle procure rilasciate per i vari atti CP_1
giudiziari notificati;
nel merito ha contestato la fondatezza della pretesa deducendo che la documentazione a corredo della procedura azionata è inidonea per richiedere la domanda d'ingiunzione poiché in relazione alle spese di istruzione non vi è prova del pagamento e quanto alle spese mediche mancherebbe la prescrizione del medico curante, la prova del pagamento e si tratterebbe di spese ordinarie rientranti nell'ordinario contributo al mantenimento dei figli.
L'opposta ha chiesto il rigetto dell'eccezione preliminare di nullità della procura assumendo che la firma è leggibile ed è stata apposta alla presenza del difensore;
nel merito, ha insistito nella sua domanda deducendo che le spese sono provate da fatture e che in ogni caso tutte le spese richieste presentano il carattere di straordinarietà.
Tanto premesso, si osserva in ordine all'eccezione di nullità della procura, benchè non coltivata dall'istante in sede di conclusioni, la stessa va comunque rigettata in quanto infondata in fatto e in diritto, essendo l'identità dell'opposta chiaramente desumibile dalla procura medesima e dal contesto dell'atto a cui essa si riferisce.
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Nel merito, così sinteticamente ricostruiti i termini della controversia, la scrivente è, in primo luogo, chiamata a stabilire se l'intera documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo sia inerente a esborsi effettuati nell'interesse dei figli e se detti esborsi rientrino o meno nel concetto di spese straordinarie da porsi, in base al titolo azionato, in egual misura a carico dei genitori.
Ai fini che ci occupano i documenti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo possono essere raggruppati in due gruppi.
Un primo gruppo comprendente gli esborsi per spese universitarie dei figli.
Un secondo gruppo comprendente gli esborsi per spese mediche dei figli.
Orbene osserva questo Giudice - in conformità alla sentenza del Tribunale di
Napoli n. 9137 emessa tra le stesse parti il 21.10.24 nella causa civile iscritta al
N. R.G. 17430 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo - che dalla documentazione versata in atti emerge che con decreto n. 252/2018 del
Tribunale di Nola del 31.01.2018 - emesso nel giudizio di revisione della sentenza di divorzio - è stato previsto l'obbligo in capo al sig. di Pt_1
contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie documentate nell'interesse della prole, anche se non concordate.
Inoltre, dalla lettura del decreto suddetto emerge che la nel giudizio CP_1
di modifica, incardinato dallo per ottenere una riduzione dell'importo Pt_1
di mantenimento da corrispondersi nell'interesse dei figli, aveva proposto, a sua volta, domanda riconvenzionale volta ad accertare l'obbligo dello Pt_1
di contribuire al pagamento delle spese straordinarie in favore dei figli.
Appare allora evidente che solo a partire dal 31.01.2018 - ossia dalla pronuncia del Tribunale di Nola resa nel giudizio di revisione della sentenza
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di divorzio e che ha accolto la domanda riconvenzionale proposta dalla
- è sorto in capo allo l'obbligo di contribuire al pagamento CP_1 Pt_1
delle spese straordinarie sostenute dall'altro coniuge nell'interesse dei figli nella misura del 50% purché trattasi di spese sostenute nell'interesse degli stessi e documentate ma non concordate.
Prima di tale decisione, nessuna pretesa creditoria può essere avanzata dalla opposta per spese straordinarie di qualsivoglia tipologia e dalla stessa sostenute anteriormente alla pronuncia di revisione.
Invero, non vi è prova circa la sussistenza di un obbligo al pagamento delle spese straordinarie o della modalità di concertazione delle stesse nel periodo antecedente al gennaio 2018, per non avere le parti depositato né nel giudizio monitorio né in quello di opposizione la sentenza di divorzio n. 3506/1997 del Tribunale di Nola che poneva a carico dello l'obbligo al Pt_1
versamento dell'assegno ordinario di mantenimento, un primo decreto di modifica emesso sempre dal Tribunale di Nola il 26.10.2011 con cui era stato aumentato il mantenimento ad € 2.500,00 e da ultimo il decreto emesso dalla
Corte di Appello di Napoli del 4.05.2012 che aveva diminuito la misura del mantenimento ad € 1400,00.
In assenza di detta documentazione, si deve ritenere che non sia stata offerta la prova di una specifica regolamentazione in ordine alle spese straordinarie nella sentenza di divorzio e/o nel decreto del Tribunale di Nola del
26.10.2011 piuttosto che nel decreto emesso dalla Corte di Appello di Napoli del 4.05.2012.
Questo punto, sebbene contrasti con i principi in tema di mantenimento dei figli, non è stato oggetto di appello delle parti.
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Neppure può essere applicato al caso di specie il Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto nel marzo 2018 dal Consiglio dell'Ordine di Napoli
e la Presidenza del Tribunale di Napoli - così come richiesto dall'opponente - che tuttavia può avere valore vincolante tra le parti solo qualora venga recepito nei provvedimenti del giudice.
Quindi, all'interno dei due gruppi di spese oggetto di questo giudizio va fatta, dunque, una ulteriore distinzione tra spese anteriori al 31.01.2018 e spese successive a tale data.
È chiaro che le uniche spese straordinarie per le quali la può CP_1
richiedere il rimborso sono quelle successive alla data di pubblicazione del decreto emesso dal Tribunale di Nola nel giudizio di modifica delle condizioni di divorzio, essendo sorto il relativo obbligo in capo allo Pt_1
solo a seguito dell'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla . CP_1
Per cui tutte le spese per tasse universitarie relative agli anni accademici dal
2015 al 2018 non possono essere rimborsate per le motivazioni di cui sopra.
In particolare, non può essere rimborsata nell'interesse di Controparte_2
la tassa di immatricolazione dell'anno 2015/2016, II rata, di euro 1.630,00, la tassa di immatricolazione dell'anno 2017/2018, I rata, di euro 588,00 con scadenza 16.10.17; non può essere rimborsata nell'interesse di CP_3
la tassa di immatricolazione dell'anno 2015/2016, II rata, di euro
[...]
1.630,00, la tassa di immatricolazione dell'anno 2017/2018, I rata, di euro
588,00 con scadenza 16.10.17.
Passando all'esame delle spese sostenute successivamente al 31 gennaio 2018, si osserva quanto segue.
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Per gli esborsi per le tasse universitarie successive al 31 gennaio 2018, applicando il decreto del Tribunale di Nola vanno ritenute rimborsabili nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli purché documentate anche se non concordate e va valutato se le stesse si inquadrino nell'ambito degli oneri economici, ricadenti su entrambi i genitori, tenuti ex. artt. 147 e 148 c.c. al mantenimento della prole.
Soccorrono, pertanto, nel caso di specie, i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di spese ordinarie e straordinarie.
È noto che per giurisprudenza costante della Suprema Corte (cfr. Cass. n.
7672 del 19.07.1999) il contributo al mantenimento dei figli, posto a carico del genitore non affidatario - o con il quale non convivano, ove vivano con l'altro e non siano autosufficienti ancorché maggiorenni - comprende tutte le spese riguardanti il loro mantenimento, le loro cure ordinarie e la loro istruzione, mentre non comprende quelle conseguenti ad eventi eccezionali della loro vita, con particolare riferimento alla salute. Da ciò consegue che gli esborsi per: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco, spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, devono ritenersi già inclusi nel contributo stabilito a carico dello al mantenimento dei figli perché spese Pt_1
comprese nell'assegno di mantenimento.
Dunque, le spese universitarie rientrano tra le spese straordinarie, e possono essere rimborsate le spese documentate di cui risulta la prova della riconducibilità della spesa e la prova del pagamento.
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In particolare, può essere rimborsata al 50% nell'interesse di CP_2
la tassa di immatricolazione dell'anno 2017/2018, II rata di euro
[...]
673,00 riconducibile al figlio in virtù di quietanza di pagamento del 31.5.18 rinvenibile nel fascicolo monitorio e la fattura n. 306/18 di euro 463,60 del
2.05.18 per il corso di inglese con timbro della società e indicazione di pagamento in contanti rinvenibile nel fascicolo monitorio, per un totale di euro 568,30 (cinquecentosessantotto/30); può essere rimborsata al 50% nell'interesse di la tassa di immatricolazione dell'anno Controparte_3
2017/2018, II rata, di euro 673,00 riconducibile al figlio in virtù di quietanza di pagamento del 31.5.18 rinvenibile nel fascicolo monitorio e la fattura n.
305/18 di euro 463,60 del 2.05.18 per il corso di inglese con timbro della società e indicazione di pagamento in contanti rinvenibile nel fascicolo monitorio, per un totale di euro 568,30 (cinquecentosessantotto/30).
Passando all'esame del secondo gruppo di spese, ossia le spese mediche, anche in questo caso per le motivazioni innanzi esposte non può essere applicato al caso di specie il Protocollo sulle spese straordinarie stipulato tra
Tribunale di Napoli ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, sottoscritto molti anni dopo (2018), che può avere valore vincolante per le parti solo qualora venga recepito nei provvedimenti del giudice.
Osserva altresì questo Giudice che non possono essere rimborsate le spese anteriori al 31.1.2018 ed in particolare la fattura n. 30.424 del 22.10.15 di euro
50,00 del centro medico multidisciplinare nell'interesse di . Controparte_3
In relazione agli esborsi per spese mediche successive al 31 gennaio 2018, applicando il decreto del Tribunale di Nola sono rimborsabili nella misura del
50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli purché documentate anche se non concordate e va valutato se le stesse si inquadrino
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nell'ambito degli oneri economici, ricadenti su entrambi i genitori, tenuti ex. artt. 147 e 148 c.c. al mantenimento della prole.
Anche in tal caso infatti soccorrono i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di spese ordinarie e straordinarie e anche recentemente la Suprema
Corte ha chiarito, in ambito di spese mediche, che debbano intendersi per spese "straordinarie" quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, talché la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 316 c.c. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno "cumulativo", di cure necessarie o di altri indispensabili apporti
(Cass. 08/06/2012, n. 9372 Cassazione civile sez. VI, 17/01/2018, n.1070).
Applicando i principi esposti, in relazione a tutte le spese mediche, non imprevedibili ed eccezionali e per il loro modesto importo, di esborsi ordinari, come tali ricompresi nell'assegno di mantenimento, la domanda attorea non può ritenersi fondata. In particolare, non può non ritenersi fondata la domanda nell'interesse di in relazione alle Controparte_2
fatture n. 1230 del 2.2.19 di euro 41,00 e n. 588 del 17.1.2019 di euro 17,00 del laboratorio analisi Montegrappa S.r.l. per esami del sangue, trattandosi di spese per analisi del sangue di modesto importo.
A quanto detto si aggiunga che per mero errore materiale nel ricorso per decreto ingiuntivo è tata attribuita la spesa a , mentre la Controparte_3
fattura allegata al fascicolo monitorio riporta il nome di . Controparte_2
Per lo stesso motivo non può non ritenersi fondata la domanda nell'interesse
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di in relazione alla fattura n. 3706 del 6.4.18 di euro 51,00 in Controparte_3
quanto spesa per analisi di laboratorio di esiguo importo.
Diversamente, non possono ritenersi fondate le spese di cui alle fatture n. 688 del 7.11.18 e n. 85 del 6.2.19 della nelle quali non è indicato il CP_4
codice fiscale degli intestatari e non vi è prova dell'eseguito pagamento e per le quali non vi è un'indicazione precisa della causale facendosi riferimento ad un “mensile”.
Ancora, non possono ritenersi fondate le spese del centro dentistico nell'interesse di entrambi i figli (fatture n. 576AG dell'11.12.19 di euro
5.002,00 e 31 AG del 24.1.20 di euro 330,00) in quanto non risulta prova dell'eseguito pagamento e per la medesima ragione non è rimborsabile la fattura nell'interesse di per esame ecografico addome Controparte_2
(fattura 29/001 del 6.2.19 di euro 82,00).
Può invece ritenersi fondata la domanda nell'interesse di in Controparte_3
relazione alla ricevuta di pagamento del dott. P. del 2.5.18 di euro 82,00 Pt_2
per esame ecografico;
ed infine può ritenersi fondata la domanda nell'interesse di in relazione alla fattura n. 3375 del Controparte_2
27.2.19 di euro 60,00 per visita apparato digerente, alla fattura KS1902105 del
17.1.19 di euro 85,00 per radiodiagnostica addome e alla fattura 5791 del
20.02.19 per visita specialistica urologica di euro 134,05 per un totale rimborsabile al 50% di euro 180,55 (centottantaeuro/55).
Pertanto, alla luce delle suddette argomentazioni la sig.ra risulta CP_1
vantare un credito di € 1.136,60 per le spese straordinarie universitarie sostenute nell'interesse figli e di € 180,55 per le spese straordinarie mediche sostenute nell'interesse figli per un totale di euro 1.317,15
(milletrecentodiciassette/15).
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Il decreto ingiuntivo deve, pertanto, essere revocato e l'opponente deve essere condannato al pagamento della inferiore somma di € 1.317,15
(milletrecentodiciassette/15).
Stante la reciproca soccombenza, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna al pagamento della somma di € 1.317,15 Parte_1
(milletrecentodiciassette/15) in favore di , oltre interessi Controparte_1
legali dalla notifica del decreto ingiuntivo;
3) dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Napoli il 7.07.25
Il Giudice monocratico
Dott.ssa Ivana Sassi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI prima sezione civile
Il Tribunale in persona del giudice monocratico dott.ssa Ivana Sassi ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 25950 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2020, riservata in decisone all'udienza del 5.11.2024, avente ad oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia
TRA
nato a [...] il [...], rapp.to e Parte_1
difeso congiuntamente e/o disgiuntamente, giusta procura in atti, dall'avv.
BIANCO MAURIZIO e dall'avv. SIRA FERRARA presso il cui studio è elett.te dom.to;
-OPPONENTE-
E
nata a [...] il [...], rapp.ta e Controparte_1
difesa giusta procura in atti, dall'avv. ACAMPORA FABIO presso il cui studio è elett.te dom.ta;
-OPPOSTA-
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 5.11.2024 la difesa di parte opponente si è riportata alle rassegnate conclusioni ed ha insistito per la revoca dell'opposto decreto
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ingiuntivo, con condanna dell'opposta al pagamento delle spese processuali ed attribuzione ai procuratori antistatari.
La difesa di parte opposta ha impugnato estensivamente le richieste di controparte di cui ha chiesto il rigetto ed ha concluso riportandosi alle richieste di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
Il Giudice riservava la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6651/2020 emesso dal Tribunale di Napoli il 2.11.2020 e notificato il 5.11.2020, eccependo in primo luogo la nullità della procura;
nel merito rilevava l'infondatezza della domanda per essere le spese richieste le une non documentate da prova scritta, le altre prive del carattere di straordinarietà. Chiedeva, pertanto, in via preliminare la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e, nel merito, la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo siccome infondata l'avversa pretesa. Con vittoria di spese ed attribuzione ai procuratori antistatari.
Costituitasi la parte opposta, quest'ultima eccepiva, in via preliminare,
l'infondatezza dell'eccezione di nullità della procura e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda e la conferma del decreto ingiuntivo con vittoria di spese ed onorari.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., non concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, sulle conclusioni delle parti la causa era riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
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L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
In primo luogo, va rilevato che gli atti delle parti, introduttivo e di costituzione, risultano legittimi e pertanto ammissibili.
Va premesso che, per giurisprudenza pacifica della Suprema Corte (cfr. tra le altre Cass. Sez. III n. 17371 del 17.11.2003; Cass. Sez. I n. 8718 del
27.06.2000), il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale, in base ai principi generali in tema di onere della prova, incombe a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Inoltre, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità o di validità del decreto medesimo ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. per tutte Cass. Sez. I n.6514 del 19.03.2007).
Tanto premesso ritiene la scrivente che la parte opposta abbia provato solo in parte la pretesa creditoria.
Per quanto riguarda l'an della domanda, risulta incontestato tra le parti, oltre che documentalmente provato, che la ha agito con il procedimento CP_1
monitorio per ottenere la condanna dello al pagamento, in suo Pt_1
favore, del 50% delle spese straordinarie di istruzione e mediche sostenute nell'interesse dei figli sulla base del decreto n. 252/2018 emesso dal Tribunale di Nola il 24-31/01/2018 nel giudizio recante R.G. n. 1044/2016 di modifica delle condizioni di divorzio che ha previsto che: “…risulta fondata la domanda riconvenzionale proposta da parte resistente atteso che grava su ciascun genitore l'obbligo di contribuire non soltanto al mantenimento ordinario dei figli ma anche alle spese
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straordinarie per essi utili e opportune, intendendosi in via esemplificativa e non esaustiva le spese di studio, formative, ludiche, di viaggio sportive etc. Orbene le stesse vanno poste a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno ove previamente documentate anche se non concordate ma assunte avuto riguardo all'interesse della prole”.
Orbene, in sede di opposizione parte opponente ha eccepito la nullità della procura deducendo che la firma dell'opposta è illeggibile e che si rinviene una diversità delle firme attribuite a nelle procure rilasciate per i vari atti CP_1
giudiziari notificati;
nel merito ha contestato la fondatezza della pretesa deducendo che la documentazione a corredo della procedura azionata è inidonea per richiedere la domanda d'ingiunzione poiché in relazione alle spese di istruzione non vi è prova del pagamento e quanto alle spese mediche mancherebbe la prescrizione del medico curante, la prova del pagamento e si tratterebbe di spese ordinarie rientranti nell'ordinario contributo al mantenimento dei figli.
L'opposta ha chiesto il rigetto dell'eccezione preliminare di nullità della procura assumendo che la firma è leggibile ed è stata apposta alla presenza del difensore;
nel merito, ha insistito nella sua domanda deducendo che le spese sono provate da fatture e che in ogni caso tutte le spese richieste presentano il carattere di straordinarietà.
Tanto premesso, si osserva in ordine all'eccezione di nullità della procura, benchè non coltivata dall'istante in sede di conclusioni, la stessa va comunque rigettata in quanto infondata in fatto e in diritto, essendo l'identità dell'opposta chiaramente desumibile dalla procura medesima e dal contesto dell'atto a cui essa si riferisce.
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Nel merito, così sinteticamente ricostruiti i termini della controversia, la scrivente è, in primo luogo, chiamata a stabilire se l'intera documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo sia inerente a esborsi effettuati nell'interesse dei figli e se detti esborsi rientrino o meno nel concetto di spese straordinarie da porsi, in base al titolo azionato, in egual misura a carico dei genitori.
Ai fini che ci occupano i documenti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo possono essere raggruppati in due gruppi.
Un primo gruppo comprendente gli esborsi per spese universitarie dei figli.
Un secondo gruppo comprendente gli esborsi per spese mediche dei figli.
Orbene osserva questo Giudice - in conformità alla sentenza del Tribunale di
Napoli n. 9137 emessa tra le stesse parti il 21.10.24 nella causa civile iscritta al
N. R.G. 17430 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo - che dalla documentazione versata in atti emerge che con decreto n. 252/2018 del
Tribunale di Nola del 31.01.2018 - emesso nel giudizio di revisione della sentenza di divorzio - è stato previsto l'obbligo in capo al sig. di Pt_1
contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie documentate nell'interesse della prole, anche se non concordate.
Inoltre, dalla lettura del decreto suddetto emerge che la nel giudizio CP_1
di modifica, incardinato dallo per ottenere una riduzione dell'importo Pt_1
di mantenimento da corrispondersi nell'interesse dei figli, aveva proposto, a sua volta, domanda riconvenzionale volta ad accertare l'obbligo dello Pt_1
di contribuire al pagamento delle spese straordinarie in favore dei figli.
Appare allora evidente che solo a partire dal 31.01.2018 - ossia dalla pronuncia del Tribunale di Nola resa nel giudizio di revisione della sentenza
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di divorzio e che ha accolto la domanda riconvenzionale proposta dalla
- è sorto in capo allo l'obbligo di contribuire al pagamento CP_1 Pt_1
delle spese straordinarie sostenute dall'altro coniuge nell'interesse dei figli nella misura del 50% purché trattasi di spese sostenute nell'interesse degli stessi e documentate ma non concordate.
Prima di tale decisione, nessuna pretesa creditoria può essere avanzata dalla opposta per spese straordinarie di qualsivoglia tipologia e dalla stessa sostenute anteriormente alla pronuncia di revisione.
Invero, non vi è prova circa la sussistenza di un obbligo al pagamento delle spese straordinarie o della modalità di concertazione delle stesse nel periodo antecedente al gennaio 2018, per non avere le parti depositato né nel giudizio monitorio né in quello di opposizione la sentenza di divorzio n. 3506/1997 del Tribunale di Nola che poneva a carico dello l'obbligo al Pt_1
versamento dell'assegno ordinario di mantenimento, un primo decreto di modifica emesso sempre dal Tribunale di Nola il 26.10.2011 con cui era stato aumentato il mantenimento ad € 2.500,00 e da ultimo il decreto emesso dalla
Corte di Appello di Napoli del 4.05.2012 che aveva diminuito la misura del mantenimento ad € 1400,00.
In assenza di detta documentazione, si deve ritenere che non sia stata offerta la prova di una specifica regolamentazione in ordine alle spese straordinarie nella sentenza di divorzio e/o nel decreto del Tribunale di Nola del
26.10.2011 piuttosto che nel decreto emesso dalla Corte di Appello di Napoli del 4.05.2012.
Questo punto, sebbene contrasti con i principi in tema di mantenimento dei figli, non è stato oggetto di appello delle parti.
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Neppure può essere applicato al caso di specie il Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto nel marzo 2018 dal Consiglio dell'Ordine di Napoli
e la Presidenza del Tribunale di Napoli - così come richiesto dall'opponente - che tuttavia può avere valore vincolante tra le parti solo qualora venga recepito nei provvedimenti del giudice.
Quindi, all'interno dei due gruppi di spese oggetto di questo giudizio va fatta, dunque, una ulteriore distinzione tra spese anteriori al 31.01.2018 e spese successive a tale data.
È chiaro che le uniche spese straordinarie per le quali la può CP_1
richiedere il rimborso sono quelle successive alla data di pubblicazione del decreto emesso dal Tribunale di Nola nel giudizio di modifica delle condizioni di divorzio, essendo sorto il relativo obbligo in capo allo Pt_1
solo a seguito dell'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla . CP_1
Per cui tutte le spese per tasse universitarie relative agli anni accademici dal
2015 al 2018 non possono essere rimborsate per le motivazioni di cui sopra.
In particolare, non può essere rimborsata nell'interesse di Controparte_2
la tassa di immatricolazione dell'anno 2015/2016, II rata, di euro 1.630,00, la tassa di immatricolazione dell'anno 2017/2018, I rata, di euro 588,00 con scadenza 16.10.17; non può essere rimborsata nell'interesse di CP_3
la tassa di immatricolazione dell'anno 2015/2016, II rata, di euro
[...]
1.630,00, la tassa di immatricolazione dell'anno 2017/2018, I rata, di euro
588,00 con scadenza 16.10.17.
Passando all'esame delle spese sostenute successivamente al 31 gennaio 2018, si osserva quanto segue.
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Per gli esborsi per le tasse universitarie successive al 31 gennaio 2018, applicando il decreto del Tribunale di Nola vanno ritenute rimborsabili nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli purché documentate anche se non concordate e va valutato se le stesse si inquadrino nell'ambito degli oneri economici, ricadenti su entrambi i genitori, tenuti ex. artt. 147 e 148 c.c. al mantenimento della prole.
Soccorrono, pertanto, nel caso di specie, i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di spese ordinarie e straordinarie.
È noto che per giurisprudenza costante della Suprema Corte (cfr. Cass. n.
7672 del 19.07.1999) il contributo al mantenimento dei figli, posto a carico del genitore non affidatario - o con il quale non convivano, ove vivano con l'altro e non siano autosufficienti ancorché maggiorenni - comprende tutte le spese riguardanti il loro mantenimento, le loro cure ordinarie e la loro istruzione, mentre non comprende quelle conseguenti ad eventi eccezionali della loro vita, con particolare riferimento alla salute. Da ciò consegue che gli esborsi per: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco, spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, devono ritenersi già inclusi nel contributo stabilito a carico dello al mantenimento dei figli perché spese Pt_1
comprese nell'assegno di mantenimento.
Dunque, le spese universitarie rientrano tra le spese straordinarie, e possono essere rimborsate le spese documentate di cui risulta la prova della riconducibilità della spesa e la prova del pagamento.
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In particolare, può essere rimborsata al 50% nell'interesse di CP_2
la tassa di immatricolazione dell'anno 2017/2018, II rata di euro
[...]
673,00 riconducibile al figlio in virtù di quietanza di pagamento del 31.5.18 rinvenibile nel fascicolo monitorio e la fattura n. 306/18 di euro 463,60 del
2.05.18 per il corso di inglese con timbro della società e indicazione di pagamento in contanti rinvenibile nel fascicolo monitorio, per un totale di euro 568,30 (cinquecentosessantotto/30); può essere rimborsata al 50% nell'interesse di la tassa di immatricolazione dell'anno Controparte_3
2017/2018, II rata, di euro 673,00 riconducibile al figlio in virtù di quietanza di pagamento del 31.5.18 rinvenibile nel fascicolo monitorio e la fattura n.
305/18 di euro 463,60 del 2.05.18 per il corso di inglese con timbro della società e indicazione di pagamento in contanti rinvenibile nel fascicolo monitorio, per un totale di euro 568,30 (cinquecentosessantotto/30).
Passando all'esame del secondo gruppo di spese, ossia le spese mediche, anche in questo caso per le motivazioni innanzi esposte non può essere applicato al caso di specie il Protocollo sulle spese straordinarie stipulato tra
Tribunale di Napoli ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, sottoscritto molti anni dopo (2018), che può avere valore vincolante per le parti solo qualora venga recepito nei provvedimenti del giudice.
Osserva altresì questo Giudice che non possono essere rimborsate le spese anteriori al 31.1.2018 ed in particolare la fattura n. 30.424 del 22.10.15 di euro
50,00 del centro medico multidisciplinare nell'interesse di . Controparte_3
In relazione agli esborsi per spese mediche successive al 31 gennaio 2018, applicando il decreto del Tribunale di Nola sono rimborsabili nella misura del
50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli purché documentate anche se non concordate e va valutato se le stesse si inquadrino
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nell'ambito degli oneri economici, ricadenti su entrambi i genitori, tenuti ex. artt. 147 e 148 c.c. al mantenimento della prole.
Anche in tal caso infatti soccorrono i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di spese ordinarie e straordinarie e anche recentemente la Suprema
Corte ha chiarito, in ambito di spese mediche, che debbano intendersi per spese "straordinarie" quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, talché la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 316 c.c. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno "cumulativo", di cure necessarie o di altri indispensabili apporti
(Cass. 08/06/2012, n. 9372 Cassazione civile sez. VI, 17/01/2018, n.1070).
Applicando i principi esposti, in relazione a tutte le spese mediche, non imprevedibili ed eccezionali e per il loro modesto importo, di esborsi ordinari, come tali ricompresi nell'assegno di mantenimento, la domanda attorea non può ritenersi fondata. In particolare, non può non ritenersi fondata la domanda nell'interesse di in relazione alle Controparte_2
fatture n. 1230 del 2.2.19 di euro 41,00 e n. 588 del 17.1.2019 di euro 17,00 del laboratorio analisi Montegrappa S.r.l. per esami del sangue, trattandosi di spese per analisi del sangue di modesto importo.
A quanto detto si aggiunga che per mero errore materiale nel ricorso per decreto ingiuntivo è tata attribuita la spesa a , mentre la Controparte_3
fattura allegata al fascicolo monitorio riporta il nome di . Controparte_2
Per lo stesso motivo non può non ritenersi fondata la domanda nell'interesse
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di in relazione alla fattura n. 3706 del 6.4.18 di euro 51,00 in Controparte_3
quanto spesa per analisi di laboratorio di esiguo importo.
Diversamente, non possono ritenersi fondate le spese di cui alle fatture n. 688 del 7.11.18 e n. 85 del 6.2.19 della nelle quali non è indicato il CP_4
codice fiscale degli intestatari e non vi è prova dell'eseguito pagamento e per le quali non vi è un'indicazione precisa della causale facendosi riferimento ad un “mensile”.
Ancora, non possono ritenersi fondate le spese del centro dentistico nell'interesse di entrambi i figli (fatture n. 576AG dell'11.12.19 di euro
5.002,00 e 31 AG del 24.1.20 di euro 330,00) in quanto non risulta prova dell'eseguito pagamento e per la medesima ragione non è rimborsabile la fattura nell'interesse di per esame ecografico addome Controparte_2
(fattura 29/001 del 6.2.19 di euro 82,00).
Può invece ritenersi fondata la domanda nell'interesse di in Controparte_3
relazione alla ricevuta di pagamento del dott. P. del 2.5.18 di euro 82,00 Pt_2
per esame ecografico;
ed infine può ritenersi fondata la domanda nell'interesse di in relazione alla fattura n. 3375 del Controparte_2
27.2.19 di euro 60,00 per visita apparato digerente, alla fattura KS1902105 del
17.1.19 di euro 85,00 per radiodiagnostica addome e alla fattura 5791 del
20.02.19 per visita specialistica urologica di euro 134,05 per un totale rimborsabile al 50% di euro 180,55 (centottantaeuro/55).
Pertanto, alla luce delle suddette argomentazioni la sig.ra risulta CP_1
vantare un credito di € 1.136,60 per le spese straordinarie universitarie sostenute nell'interesse figli e di € 180,55 per le spese straordinarie mediche sostenute nell'interesse figli per un totale di euro 1.317,15
(milletrecentodiciassette/15).
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Il decreto ingiuntivo deve, pertanto, essere revocato e l'opponente deve essere condannato al pagamento della inferiore somma di € 1.317,15
(milletrecentodiciassette/15).
Stante la reciproca soccombenza, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna al pagamento della somma di € 1.317,15 Parte_1
(milletrecentodiciassette/15) in favore di , oltre interessi Controparte_1
legali dalla notifica del decreto ingiuntivo;
3) dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Napoli il 7.07.25
Il Giudice monocratico
Dott.ssa Ivana Sassi
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