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Sentenza 12 aprile 2024
Sentenza 12 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/04/2024, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 7078/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice Marco D'Orazi ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7078/2023 promossa da:
pagina 1 di 19 (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. BORGHESANI VALERIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE RUGGI N.6 40137 BOLOGNApresso il difensore avv. BORGHESANI VALERIO
ATTORE/I
contro
(C.F. , con il patrocinio CP_1 C.F._2
dell'avv. COMPAGNI DAVIDE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in V. J. ALL. N. 17 47121 FORLI', presso il difensore avv. COMPAGNI DAVIDE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 28 MARZO
2024. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza. Le parti, in tale udienza, richiamavano le conclusioni dalle stesse rese ai sensi dell'articolo 189
c.p.c., rispettivamente con fogli 8 e 10 febbraio 2024.
Tutte tali conclusioni sono da ritenersi richiamate, ancorché non integralmente ritrascritte.
pagina 2 di 19 Parte attrice, in sintesi, per l'accoglimento della opposizione al precetto.
Parte convenuta, sempre in sintesi, per il rigetto della opposizione, previa risoluzione di accordo intervenuto fra le parti. Con la dichiarazione del proprio buon diritto ad iniziare la esecuzione contro la opponente IG . Pt_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione alla esecuzione, la IG , Pt_1
meglio indicata sopra in intestazione, contrastava atto di precetto.
Tale atto di precetto era agito dalla IG per euro CP_1
136.828,37.
La opponente premetteva che, con sentenza, era stata condannata a restituire alla IG la somma di euro 111.000,00, somma CP_1
derivante dal pagamento di una compravendita, poi risolta. Il tutto con sentenza del giorno 3 aprile 2014, meglio indicata in citazione.
Aggiungeva la citazione che, con successiva transazione del giorno 6
novembre 2014, le parti avevano regolato tale obbligazione restitutoria in modo diverso e definitivo.
pagina 3 di 19 Infatti, con tale transazione, la odierna opponente aveva pagato euro
15.000,00 ed aveva ceduto il credito, di cui era titolare, verso il signor
Persona_1
Va infatti rammentato come la vicenda giudiziaria nasca da una doppia vendita;
risolte entrambe le vendite, il originario Per_1
proprietario e primo venditore, doveva restituire il prezzo alla IG
; questa, a sua volta, doveva restituire il prezzo alla Pt_1 CP_1
pertanto, la aveva ceduto, con tale transazione, il proprio Pt_1
credito (con debitore il alla IG Per_1 CP_1
La opponente allegava di avere svolto tutte le attività cui si era obbligata con la transazione.
Chiedeva dunque l'accoglimento della opposizione, con vittoria di spese, anche per lite temeraria.
Si costituiva la opposta IG CP_1
La stessa affermava come la controparte non avesse dato in realtà pieno adempimento all'accordo transattivo. Specificamente, la parte opposta rilevava che: era elemento fondamentale dell'accordo il fatto che la IG , a proprie cure, sottoponesse a pignoramento il Pt_1
bene oggetto delle compravendite come risolte;
unico ulteriore impegno, oltre al pagamento della somma di euro 15.000,00, somma pagina 4 di 19 modesta e così pattuita in sede di transazione a tutto vantaggio della IG , anche in considerazione che la IG non Pt_1 Pt_1
aveva a disposizione altra liquidità.
L'impegno del pignoramento, invece, non era stato adempiuto dalla
IG . Solo alcuni anni dopo il passaggio in giudicato della Pt_1
sentenza, la usciva “dal proprio torpore ed inerzia” (così a Pt_1
pagina 12 della comparsa di costituzione e risposta). La IG
, in particolare, invocava infondatamente come non avrebbe Pt_1
potuto procedere a pignoramento, poiché la sentenza di risoluzione del contratto mancava di uno specifico profilo relativo all'annotamento nei registri immobiliari (annotamento della risoluzione).
Osservava la parte convenuta come la IG , nell'ambito dei Pt_1
propri doveri di diligenza, avrebbe dovuto curare la correzione dell'errore materiale;
dunque, risultando inadempiente. Infondata la affermazione della parte opponente, per cui tale correzione di errore materiale avrebbe dovuto essere chiesta dalla IG CP_1
Tali in sintesi gli atti introduttivi.
La esecuzione veniva sospesa con provvedimento del giorno 20-24 luglio dell'anno 2023.
pagina 5 di 19 Seguiva la udienza del 18 gennaio 2024, nella quale le parti dichiaravano la causa matura per la decisione.
La causa transitava a decisione il giorno 28 marzo 2024.
Esigenze di concisione impongono un richiamo agli atti hinc inde.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Della fondatezza della opposizione
La opposizione è fondata.
Va accolta, dichiarandosi conseguentemente che la parte non CP_1
ha diritto a procedere esecutivamente contro la opponente.
La opposta pretende di eseguire, sulla base di un titolo giudiziale, che
è stato superato da una transazione, il cui patto era che tale titolo giudiziale (menzionato in citazione ed oltre, al capo 2 del dispositivo),
non sarebbe stato eseguito.
Per esercitare questa azione esecutiva, la parte opposta invoca appunto la risoluzione del contratto di transazione del 6 novembre
2014. Solo nel caso in cui tale risoluzione per inadempimento fosse fondata – così venendo meno la transazione del 6 novembre 2014 –
allora si potrebbe porre il problema della reviviscenza del titolo, con la successiva questione della natura novativa o non novativa della transazione.
pagina 6 di 19 Il contratto di transazione non si è risolto per inadempimento. Esso
continua dunque ad essere fattispecie impediente la esecuzione.
E valga il vero.
Il contratto non può dirsi risolto: a) per un profilo di meccanica
contrattuale della fattispecie di risoluzione;
b) con una schietta valutazione di merito.
In relazione al primo punto, occorre rilevare come il contratto possa dirsi risolto: o fuori dal giudizio, in una delle tre ipotesi di legge (1454,
1456, 1456 c.c.); o con azione giudiziale. Nel caso di specie, solo le prime tre ipotesi possono venire in considerazione;
infatti, la parte opposta esegue, dando già per risolto il contratto di transazione. Non propone una domanda giudiziale 1453 c.c.; procede in via esecutiva,
dando per presupposto che vi sia già stata risoluzione. Occorre dunque verificare se si sia verificata una delle ipotesi di risoluzione extragiudiziale.
Nel contratto in questione non vi era alcuna clausola risolutiva espressa
(1456 c.c.).
Il termine ivi previsto non può ritenersi essenziale; infatti, la natura di termine essenziale, pur se priva di necessarie formule sacramentali,
deve comunque essere desumibile dal testo contrattuale in presenza pagina 7 di 19 (oltre che, ovviamente, della expressio verborum) di significativi indici interpretativi. In questo caso manca la dizione espressa e mancano anche indici interpretativi in tal senso. Innanzi tutto, la clausola 4 non è molto chiara, nel senso che non si comprende se il termine dei novanta giorni dal passaggio in giudicato sia anche il termine per procedere al pignoramento (cioè la obbligazione della IG ); Pt_1
ovvero, dopo trascorsi novanta giorni, la IG abbia Pt_1
l'obbligo (a quel punto immediato, ai sensi dell'articolo 1183 prima parte c.c.). In breve, se la obbligazione nasca con il passaggio in giudicato e debba essere adempiuta entro novanta giorni;
ovvero il trascorrere dei novanta giorni faccia nascere in capo alla odierna opponente IG la obbligazione di pignorare. Pt_1
Indipendentemente da quale sia la corretta tempistica della obbligazione, non vi è dubbio che una redazione così fatta esclude che le parti – sulla base di indici complessivi, ché letteralmente “termine essenziale” non compare mai – abbiano inteso tale termine come essenziale. Anche la funzione di tale attività di pignoramento è tale,
per cui non se ne può derivare una tempestività essenziale. Infatti, va rilevato come la operazione serva solo ad “agevolare la IG
[...]
. CP_1
pagina 8 di 19 Non si entra qui nella valutazione se la opponente sia stata o meno inadempiente. Semplicemente, il termine, come interpretato, in quello specifico contratto non era essenziale.
Esclusa dunque la fattispecie di cui all'articolo 1456 c.c., esclusa dunque la fattispecie di cui all'articolo 1457 c.c., poiché entrambe non sono clausole contrattuali;
occorre verificare se si sia realizzata la terza ipotesi di risoluzione extragiudiziale, cioè quella di cui all'articolo 1454
c.c.
La risposta è negativa.
Va infatti rilevato come tale istituto richieda una formula, ancora non sacramentale e, tuttavia, chiara. La ipotesi di cui all'articolo 1454 c.c. non è una diffida ad adempiere pura e semplice;
non è una dichiarazione di risoluzione pura e semplice, E' una diffida ad adempiere, accompagnata dalla dichiarazione che, “decorso inutilmente (…) termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto”.
Deve dunque trattarsi di una diffida, con avviso della risoluzione, per il caso del permanere dell'inadempimento. Tale regola ha una evidente funzione garantistica e, per pacifica giurisprudenza, deve essere chiaro il nesso fra la intimazione e l'avviso della successiva conseguente risoluzione.
pagina 9 di 19 Ora, nessuna diffida ad adempiere, in senso tecnico, si rinviene fra gli atti della opposta. La intimazione a documento 4 (mail avvocato
Oreste del 20 maggio 2019) non contiene l'avviso che, in mancanza, il contratto sarà risolto;
è dunque una intimazione con messa in mora.
La successiva lettera della parte opposta (documento 5 di tale parte)
del 29 settembre 2022 dichiara tout court ed in modo unilaterale la risoluzione, senza rispettare il caveat di cui all'articolo 1454 c.c..
Pertanto, nel terzultimo paragrafo si dichiara la risoluzione e direttamente (penultimo paragrafo) si richiede la somma di cui alla sentenza, dando dunque per già risolto con tale lettera il contratto di transazione.
Evidentemente – per tale mancata precisione tecnica – la lettera non può valere come fattispecie risolutiva, mancando le più elementari garanzie previste dall'articolo 1454 c.c..
Può dunque dirsi conclusivamente che, nel momento in cui fu agito il precetto, il contratto di transazione non era punto risolto, non essendosi
verificata nessuna delle tre fattispecie risolutorie previste dalla legge.
Conseguentemente, la parte opposta non poteva agire per un titolo, la sentenza, che in quel momento era privo di effetti e paralizzato da un contratto di transazione, questo invece valido ed efficace.
pagina 10 di 19 Oltre che per questa – decisiva – ragione di meccanica, anche sul piano sostanziale, deve dirsi che l'inadempimento sarebbe stato di scarsa importanza.
Sul punto le parti hanno a lungo discusso sulla circostanza che la sentenza aveva necessità di una correzione di errore materiale e poi di una annotazione nei registri immobiliari;
questa ultima, necessaria al fine di far constare che il bene era retrocesso al debitore signor Per_1
La posizione della IG era una posizione sicuramente di Pt_1
obbligazione; in alcuni punti della propria difesa, la sembra Pt_1
negarlo ma infondatamente. La stessa afferma che il termine per iniziare la esecuzione era meramente “indicativo”; altrettanto infondatamente, essendo il termine indicativo istituto sconosciuto al diritto civile.
Vi era una obbligazione con termine. Tale termine non è stato rispettato, il che è pacifico, sulla base del calendario.
Occorre allora verificare se vi fosse una impossibilità non imputabile,
nei rigorosi termini dell'articolo 1218 c.c.. Non vi era tale impossibilità. E' pur vero che la transazione non prevedeva chi dovesse effettuare la correzione dell'errore materiale;
perché era evento non prevedibile. Tuttavia, la odierna opponente, nell'ambito pagina 11 di 19 dei propri doveri di diligenza, ben avrebbe potuto richiedere la correzione dell'errore materiale. Alla stessa era richiesto uno sforzo di diligenza complessivo, teso al pignoramento. Eventuali ostacoli che si fossero frapposti in mezzo, se possibile per la , avrebbero Pt_1
dovuto essere rimossi. Non vi è dubbio che, essendo parte del giudizio,
avrebbe potuto chiedere la correzione.
In sintesi, deve dirsi come la IG sia stata inadempiente. Pt_1
Tale inadempimento è tuttavia da considerarsi di scarsa importanza;
dunque – ripetesi, anche a prescindere dalla mancanza di una corretta procedura risolutoria – una domanda di risoluzione sarebbe infondata.
Vari gli elementi che inducono a ritenere l'inadempimento di scarsa importanza:
a) La natura temporanea dell'inadempimento; con una situazione alfine risolta;
b) La circostanza che la IG aveva comunque sia la CP_1
possibilità sia di eseguire (ad esempio su altri beni o presso terzi)
sia di chiedere essa stessa la correzione dell'errore materiale,
secondo il generale principio di cui all'articolo 1175 c.c.; dunque, con una sicura posizione valutabile ai sensi dell'articolo 1227
c.c.;
pagina 12 di 19 c) La non scarsa importanza deve essere valutata anche sulla base dell'interesse del creditore, nel caso la IG la CP_1
circostanza che questa a sua volta potesse chiedere la correzione e la annotazione ed abbia indugiato, è indice che l'interesse della stessa (sotto il profilo temporale e della tempestività) non era così significativo;
si riguardi il rilevante tempo trascorso fra i vari solleciti che la parte opposta ha inviato;
d) Il risultato finale è stato raggiunto, dunque con un inadempimento solo temporaneo;
e) La intera vicenda si è per così dire trascinata, senza che vi fosse una effettiva urgenza;
infine, con un rimpallo fra le odierne parti di chi dovesse compiere gli atti prodromici.
In sintesi: non può aderirsi alla posizione della parte opponente che, con una interpretazione eccessivamente restrittiva del patto, ritiene di avere adempiuto: ha adempiuto nella parte della cessione, nel pagamento della prima somma, invece non perfettamente nella parte in cui si era obbligata ad avviare la esecuzione. Tuttavia, tale inadempimento è di scarsa importanza e non darebbe luogo – anche se vi fosse stata una rituale diffida ad adempiere – a risoluzione.
Delle spese di lite
pagina 13 di 19 Le spese seguono la soccombenza. Si fa riferimento alle spese c.d. ordinarie, cioè quelle di cui all'articolo 92 c.p.c.
Non è possibile, nemmeno in via ufficiosa, condannare la parte opposta al pagamento di ulteriori somme, ai sensi dell'articolo 96,
comma terzo, del codice di procedura civile. Come richiesto da parte opponente.
In via generale e di analisi in diritto della norma, si osserva come tale comma preveda una possibilità di liquidazione di somme, non necessariamente collegata al danno, come invece la condanna del primo comma del medesimo articolo. La norma, di cui al terzo comma, è estremamente sintetica, soprattutto se rapportata a quella di cui al primo comma;
il primo comma prevede infatti una complessa fattispecie: a) una condotta qualificata (mala f. o colpa grave); b) un evento (danno); c) una distinzione fra parte della fattispecie che opera
istanza di parte e una liquidazione “anche di ufficio”. La norma del terzo comma non richiede alcun danno e non è dunque necessario il requisito di cui al punto b). In ordine al regime della domanda, la liquidazione di cui al terzo comma non richiede nemmeno una domanda di parte.
pagina 14 di 19 Rimane dubbio se quanto meno il requisito sub a) una condotta qualificata (mala f. o colpa grave) sia, comunque, necessario. Pur se la norma, di cui al terzo comma cit., non lo prevede, deve ritenersi che tale requisito sia necessario;
ché, altrimenti, la responsabilità
aggravata sarebbe del tutto ingiustificata;
non si comprende, infatti,
senza tale profilo, per quale ragione alcuni soccombenti ricevano la condanna aggravata ed altri no. Solo una condotta processuale analoga a quella del primo comma può giustificare una condanna di tal fatta;
che, a quel punto, assume ragionevolezza, anche in un'ottica
lato sensu sanzionatoria.
pagina 15 di 19 Pertanto, è coessenziale al sistema ed alla logica dello stesso che il requisito, di cui si è detto, sia parte della fattispecie di cui al terzo comma dell'articolo 96 codice di procedura civile.
Tale soluzione – necessità di dolo o colpa grave – non è incontroversa in giurisprudenza. Vi sono infatti indirizzi che si limitano a valutare la ipotesi come “abuso del diritto”; prescindendo da profili di dolo o colpa grave. Va invece sempre ritenuto necessario questo elemento, al fine di poter condannare per responsabilità aggravata.
Si tratta di una opzione interpretativa basata su principi, anche,
garantistici per la parte soccombente. Nonché, sotto il profilo del diritto di difesa, una interpretazione adeguatamente restrittiva del requisito per poter condannare a responsabilità aggravata consente alle difese di procedere in modo relativamente libero;
evitando cioè fenomeni di auto-censura nelle attività difensive;
in contrasto con il diritto di difesa o, comunque, con un effetto raggelante verso il diritto stesso, che deve espandersi in modo disinibito.
pagina 16 di 19 Nel caso di specie, le difese di parte opposta non possono dirsi temerarie;
cioè, appunto, caratterizzate da dolo o colpa grave. Infatti,
il ritardo nel pignoramento è un dato di calendario;
certamente giustificabile e comunque di scarsa importanza, per quanto detto;
tuttavia, il dato di calendario rende non temeraria la difesa della
IG CP_1
Anche il precetto era comunque stato preceduto da una (inefficace)
lettera di risoluzione della transazione;
con la conseguenza che può dirsi che, infine, non di precetto a sorpresa si sia trattato.
Valori medi, salvo che per la parte trattazione, che, molto ridotta,
viene liquidata sotto i medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 7078/2023;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE la opposizione.
pagina 17 di 19 2. DICHIARA che la IG non ha diritto a procedere ad CP_1
esecuzione forzata, in base al titolo agito con il precetto del primo maggio 2023, cioè in base alla sentenza del Tribunale di
Bologna numero 1099 del 2014, confermata dalla Corte di
Bologna, con la sentenza numero 2209 del 2017.
3. CONDANNA la IG al pagamento delle spese di lite CP_1
della fase di cognizione, che si liquidano in: euro 12.500,00 per compensi;
inoltre, spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
infine, spese vive per euro
782,00 (queste, nei limiti della nota spese). Infine, IVA e Cassa
professionale come per legge sulla parte imponibile.
4. CONDANNA la IG al pagamento delle spese di lite CP_1
della fase sospensiva, spese di lite che si liquidano in: euro
5.500,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede. Infine, IVA e Cassa sulla parte imponibile.
5. SI PUBBLICHI.
pagina 18 di 19 Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via Farini
numero 1, il giorno 6 aprile 2024
Il giudice dott. Marco D'Orazi
pagina 19 di 19