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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/04/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n.844/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere rel.
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
SENTENZA nella causa trattata nelle forme ex art. 127ter c.p.c. promossa con ricorso depositato in data 27 ottobre 2021,
da
( , rappresentato e difeso come da mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso in appello dagli avv.ti Alberto Chies (pec:
e Giampaolo Lando (pec: Email_1
, Email_2
appellante
( , in persona del Presidente del C.d.A., legale Parte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, Sig. rappresentata e difesa come Parte_3 da delega allegata all'atto difensivo in appello dagli avv. ti Enrico Raengo (pec:
, Lucia Casamassima (pec: Email_3
e Gabriele Dalla Santa (pec: Email_4
, Email_5
appellata
Controparte_1
litis denuntatio non costituita
1 Oggetto: appello avverso la sentenza della sentenza n. 347/2021 del giudice del lavoro del Tribunale di Vicenza d.d. 09.09.2021, non notificata.-
In punto: retribuzione ex art. 29 comma 2° del Dlgs. n. 267/2003.-
CONCLUSIONI CONGIUNTE:
“Chiedono la cessazione della materia del contendere, a spese compensate, attesa
l'intervenuta conciliazione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata sentenza il giudice del lavoro del Tribunale di Vicenza così statuiva:
1) condanna la convenuta a pagare in favore del Controparte_1 ricorrente la complessiva somma pari ad €. 15.252,38 Parte_1
(10.385,57 + 3.267,03 + 1.599,78) oltre ad interessi di legge e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2) rigetta ogni domanda proposta dal ricorrente in danno di Parte_1
Parte_2
3) compensati i costi di lite tra le parti in misura pari al 50%, condanna la convenuta a rimborsare, nella residuale misura Controparte_1 della metà, al ricorrente le spese di lite, che si liquidano, per Parte_1
l'intero, in complessivi €. 6.700,00, oltre a spese generali e accessori di legge
(i.v.a. e c.p.a.); il tutto con distrazione in favore dei difensori del ricorrente;
4) compensati i costi di lite tra le parti in misura pari al 50%, condanna il ricorrente a rimborsare, nella residuale misura della metà, Parte_1 alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano, Parte_2 per l'intero, in complessivi € 6.700,00, oltre a spese generali e accessori di legge (i.v.a. e c.p.a.);
5) pone definitivamente ed integralmente a carico della convenuta
[...]
i costi di CTU”. Controparte_1
2. Avverso la sentenza ha proposto appello domandando la parziale Parte_1 riforma della sentenza nella parte in cui venivano rigettate le domande svolte ex art. 29 comma 2° del Dlgs. n. 276/2003 nei confronti dell'asserita committente.
Il gravame è stato notificato ai fini della litis denuntiatio anche al datore di lavoro originario convenuto nei confronti del quale le domande Controparte_1 relative alle differenze retributive svolte dal ricorrente erano state accolte.
2 3. Radicatosi il contradditorio ha eccepito, in via preliminare, Parte_2
l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 434 c.p.c., concludendo comunque nel merito per la sua infondatezza
In via subordinate ha insistito ex art. 346 c.p.c. nell'accoglimento della domanda riconvenzionale rimasta assorbita in primo grado con la quale svolge azione di regresso e condanna alla manleva nei confronti di Controparte_1
4. All'udienza del 16 gennaio 2025 la Corte, ritenutane l'opportunità, ha formulato proposta conciliativa alle quali le parti costituite aderivano.
5. All'esito dell'udienza trattata con le modalità ex art. 127ter c.p.c. e della camera di consiglio tenutasi in data 24 aprile 2025 la causa è stata decisa come da conclusioni congiunte trascritte in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Rileva la Corte che la materia del contendere è cessata a seguito di accordo conciliativo in cd. sede protetta con cui le parti hanno inteso definire ogni aspetto della presente controversia, avendo peraltro rinunciato al gravame. Parte_1
7. Pertanto, in conformità a quanto concordato tra le parti ed alle conclusioni conformi rassegnate, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti con conseguente assorbimento della domanda di manleva svolta, in via subordinata, dall'appellata nei confronti di Parte_2 [...]
Controparte_1
8. Nei rapporti fra e le spese di lite del presente Parte_1 Parte_2 grado di giudizio vanno interamente compensate come richiesto congiuntamente dalle parti, laddove quelle di primo grado sono state autonomamente regolate con l'accordo conciliativo.
9. Nulla sulle spese nei confronti di alla quale l'appello è stato Controparte_1 notificato ai soli fini della litis denuntatio.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara cessata la materia del contendere tra le parti e anche Parte_1 Parte_2 ordine alla statuizione relative alle spese del primo grado del giudizio;
3 2) per l'effetto, dichiara assorbita la domanda di manleva svolta, in via subordinata, dall'appellata nei confronti di Parte_2 [...]
Controparte_1
3) compensa integralmente fra e le Parte_1 Parte_2 spese di lite del presente grado;
4) nulla sulle spese nei confronti di Controparte_1
Venezia, così deciso nella camera di consiglio effettuata in data 24 aprile 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
PUCCETTI Lorenzo ALESSIO Gianluca
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