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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/09/2025, n. 3696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3696 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
9380/2019 avente ad oggetto “azione di accertamento”
TRA
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Mario Manzo;
- RICORRENTE-
CONTRO
con sede in , Piazza Salimbeni 3 Controparte_1 CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Stanzione del Foro di Salerno;
- RESISTENTE-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DEICSIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 23.10.2019, la società ricorrente conveniva in giudizio la per ottenere l'accertamento della Controparte_1 nullità di molteplici clausole applicate al rapporto di conto corrente n. 272.47, intrattenuto presso la Filiale di Eboli dal 2005 al 2016, e la conseguente rideterminazione del saldo con condanna della al pagamento di quanto indebitamente percepito. In particolare, CP_1 contestava l'illegittimità della commissione di massimo scoperto e delle nuove commissioni ex art. 2 bis L. 2/09; l'illegittimità dell'addebito delle spese di chiusura del conto ed accessori;
l'arbitrario esercizio dello ius variandi;
l'addebito illegittimo di interessi passivi;
il riconoscimento di minori interessi;
la illegittimità dei criteri utilizzati per la determinazione delle valute;
l'applicazione di interessi ultralegali in assenza di pattuizione scritta;
il superamento del tasso soglia usura ex L. 108/96. Parte ricorrente, sulla scorta di tali premesse, chiedeva all'adito Tribunale di “accertare e dichiarare l'invalidità a titolo di nullità parziale del c/c ordinario n. 272,47, derivante dalla illegittima/nulla applicazione di interessi usurai, ultralegali, anatocistici, dalla nullità della CMS, Commissione su accordato, dalle commissioni diversamente denominate, dalle spese e valuta…” e per l'effetto, accertato l'esatto dare/avere tra
1 le parti, condannare la Banca al pagamento di quanto indebitamente percepito. In via istruttoria chiedeva ammettersi CTU contabile.
In data 03.03.2021 si costituiva la la quale chiedeva il Controparte_1 rigetto delle pretese di parte ricorrente in quanto infondate, inoltre eccepiva la prescrizione delle rimesse solutorie ante decennio dalla data di notifica del ricorso, e chiedeva il mutamento del rito in ordinario.
Instaurato il contraddittorio, concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., espletata Ctu contabile, la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata all'udienza del 30.04.2025 per la precisazione delle conclusioni, sostituita da termine per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. Scaduto il termine, la causa era trattenuta in decisione con provvedimento del
21.05.2025 concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
Qualificazione della domanda
Reputa questo Giudice preliminare qualificare la domanda come azione di accertamento e ripetizione, risultando i rapporti di conto corrente oggetto del giudizio, chiusi alla data di notifica dell'atto di citazione. Quindi le domande principali dell'attore, per come proposte utilmente in citazione, devono intendersi, sulla premessa della illegittimità degli interessi e delle commissioni applicati e della nullità delle clausole di determinazione degli interessi ultralegali e di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, come domande di accertamento e ripetizione di indebito. È utile allora ricordare come nell'azione accertamento grava sull'attore l'onere di fornire la prova della mancanza della causa debendi, nonché dell'avvenuto pagamento e del collegamento causale tra inesistenza della causa e pagamento, incombendo sull' "accipiens" la dimostrazione di altra eventuale fonte di debito (tra le tante, Cassazione civile, sez. III, 17 marzo 2006, n. 5896).
La domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Oggetto di contestazione e quindi di verifica è il rapporto di conto corrente n.. 272.47 aperto in data 15.12.2005 e chiuso in data 31.3.2016.
Parte ricorrente ha depositato sia il documento contrattuale che gli estratti conto dall'inizio del rapporto alla chiusura.
In tema di riparto dell'onere allegatorio e probatorio, nel caso di domanda di accertamento negativo anche in ipotesi senza azione di ripetizione di indebito, l'onere allegatorio e probatorio grava esclusivamente sul correntista in relazione all'intero periodo dedotto in giudizio (arg. ex Cass. 20693/2016, in tema di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. in caso di pattuizioni in ipotesi invalide, ma il principio è valido in generale anche per le azioni di accertamento: "Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione
2 del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non provato l'intero andamento di un rapporto ultraventennale, avendone il correntista, gravato del corrispondente onere per aver agito ex art. 2033
c.c., prodotto, tardivamente, solo alcuni estratti conto in aggiunta a quelli relativi all'ultimo decennio depositati dalla banca, non risultando nemmeno incontroverso il saldo ad una determinata data)").
Dunque, nel caso di accertamento, su domanda del correntista, del saldo del conto corrente ad una certa data, senza ovvero con domanda di ripetizione di indebito in caso di chiusura del conto, l'onere allegatorio e probatorio grava esclusivamente sull'attore ex art. 2697 c.c., che appunto deve allegare analiticamente le voci di indebita appostazione in conto (c.d. onere di contestazione specifica, non essendo sufficiente riportare meri orientamenti dottrinari o giurisprudenziali) e deve produrre tutti gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto (cfr. anche Cass. 21597/2013; Cass. 9201/2015; Cass. 24948/2017). Va pertanto ribadito che la rideterminazione in sede giudiziaria del saldo del conto corrente non può che avvenire attraverso la produzione, il cui onere grava su chi agisce, dei relativi estratti conto a partire dalla data dell'apertura del conto, così da avere dati contabili certi in ordine alle operazioni registrate, a meno che non vi sia un saldo iniziale ritenuto incontestato dalle parti, situazione che certamente non ricorre nel caso di specie.
Applicando i superiori principi al caso in esame, si osserva, con riguardo al rapporto di conto corrente parte attrice ha assolto il proprio onere probatorio.
Venendo alle singole contestazioni sollevate, il consulente con una indagine scevra da vizi ha elaborato il saldo del conto corrente espungendo le spese e i costi non dovuti nel solco dei quesiti formulati.
Rileva il Tribunale che in tema di conto corrente bancario è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata (v. Cass. n. 19825/22).
In relazione all'eccezione di nullità per mancanza di causa delle clausole di massimo scoperto, rileva poi il Tribunale come l'istituto risponda alla funzione causale di assicurare alla banca un corrispettivo per lo sforzo economico organizzativo assunto con la stipula di un'apertura di credito, rappresentato dalla necessità di accantonare e tenere a disposizione l'intera somma oggetto dell'affidamento, in modo da poter adempiere all'obbligazione contratta con il cliente di mettere a sua disposizione tale importo, in tutto o in parte, per il solo fatto che e nella misura in cui questi decida di farne utilizzo. La sussistenza di una causa giustificatrice dell'istituto oggi è definitivamente confermata dalla disciplina normativa della commissione introdotta con la legge n. 2/09.
Nel caso in esame correttamente è stata espunta la CMS in assenza di indicazione delle modalità di calcolo ma non della sua misura inoltre dalla verifiche eseguite è emerso
3 che “alla data del contratto del 15/12/2005 risulta Una cms (1,25% su sconfinamento se autorizzato) superiore alla cms soglia del 1,185% (0,79%*1,5).”
Per quanto attiene al c/c ordinario dalla documentazione contrattuale emerge che le parti avevano previsto la possibilità di modifica unilaterale del contratto ai sensi della legge 154/1992 “Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”, successivamente sostituita dal D.L. 385/1993 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizi”) e successive modifiche. Al riguardo, occorre chiarire che l'art. 118 TUB, nella formulazione originaria, sanciva come, ove nei contratti di durata fosse stata convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, “le variazioni sfavorevoli devono essere comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dal CICR” e che “entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dell'effettuazione di altre forme di comunicazione attua t e a i sensi del comma
1, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate”. Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, una comunicazione personalizzata della modificazione dei tassi di interesse attuata a mezzo dell'invio degli estratti conto “non
è in sé incompatibile con una attuazione dello jus variandi conforme al dettato dell'art. 118
TUB” (Cass. Civ. n. 17110/2019).
Inoltre dall'esame della documentazione contrattuale è possibile rilevare che il contratto di c/c oggetto del contendere è stato sottoscritto nel 2005, con previsione esplicita della pari periodicità di capitalizzazione dei tassi debitori e creditori, risultando pertanto conforme al disposto della Delibera CICR 9/02/2020 secondo cui la produzione di interessi su interessi costituisce pratica legittima , purché: a) siano espressamente indicati la periodicità di capitalizzazione degli interessi ed il tasso di interesse applicato, anche sotto forma di TAE - tasso annuo effettivo che tenga conto dell'anatocismo b) nel singolo conto corrente sia stabilita la stessa periodicità del conteggio degli interessi creditori e debitori;
c) siano specificamente approvate per iscritto dal cliente. Tutte queste condizioni risultano rispettate nel caso in esame.
Inoltre il consulente nel verificare l'eventuale superamento del tasso soglia ha verificato che nessun superamento vi è stato in sede contrattuale;
pertanto non ha ravvisato usura pattizia.
Per quanto riguarda, infine la denunciata violazione dell'art. 117 TUB in punto di commissione di messa a disposizione fondi e di commissione istruttoria veloce, deve ritenersi sussistente la violazione denunciata essendo stata applicata anche in difetto di utilizzazione dei fondi e l'adeguamento della CIV alle modifiche normative intervenute non risulta comunicato – dovendo solo soggiungersi, riguardo alla prima doglianza, che parte ricorrente si è limitata ad assumere che la CMDF non possa essere applicata in difetto di utilizzo dei fondi senza tuttavia specificare se i fondi messi
4 a disposizione fossero stati o meno della specie oggetto di utilizzazione.
Venendo all'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta , vi è da considerare che il conto corrente risultava aperto nel 2005 e il ricorso introduttivo del presente giudizio risulta essere stato depositato in data 2.10.2019.
Quindi eccepiva la intervenuta prescrizione delle somme annotate sul c/c a titolo di interessi e/o di competenze e costi ritenuti indebiti sino 2.10.2019, e cioè dieci anni prima dell'introduzione del giudizio.
Dal canto suo parte attrice replicava che nel caso in esame il termine della prescrizione
è stato interrotto prima del deposito del ricorso mediante la raccomandata inviata alla banca in data 1.6.2017 con conseguente calcolo a ritroso dei dieci anni sino al
03/05/2008.
L'eccezione sollevata da parte attrice merita di essere condivisa. Nel caso in esame è pacifica la circostanza che l'attore ha inviato lettera raccomandata alla banca richiedendo, ai sensi dell'art. 119 TUB la consegna di copia della documentazione bancaria e precisando, espressamente, che detta missiva aveva anche la funzione di interrompere i termini di prescrizione.
Ciò premesso, deve preliminarmente svolgersi una premessa di carattere metodologico, atteso che la valutazione dell'eccezione di prescrizione in un senso piuttosto che in un altro assume valore determinante ai fini della decisione e della individuazione di una delle ipotesi ricostruttive elaborate dal CTU.
Assume valore decisivo ai fini del presente giudizio la disamina della disciplina della prescrizione e la verifica della natura affidata o meno del conto corrente.
La disciplina della prescrizione dell'azione di ripetizione (essendo imprescrittibile quella di nullità delle clausole) ha trovato una stabile ricostruzione nella nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24418 del 2 dicembre 2010, a mente della quale "L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens".
5 Con tale pronuncia, le Sezioni Unite hanno distinto le rimesse aventi effetto estintivo di uno scoperto da quelle aventi al contrario un effetto puramente ripristinatorio della provvista: la prima ipotesi si riscontra nel conto corrente passivo privo di apertura di credito o di altra forma di fido oppure nel conto affidato con saldo passivo eccedente il limite massimo di affidamento, mentre la seconda ipotesi fa riferimento al conto corrente affidato con un saldo passivo rientrante nei limiti dell'affidamento.
Non risultano peraltro del tutto sopite alcune difformità interpretative, prima tra tutte quella attinente alla specificità dell'onere di allegazione, oggetto della specifica censura sollevata dall'appellante.
Partendo dalla premessa che quella di prescrizione è un'eccezione in senso stretto - che come tale va sollevata tempestivamente dal convenuto in ripetizione d'indebito - una tesi ritiene che la banca abbia l'obbligo di eccepire l'intervenuta prescrizione delle rimesse solutorie per decorso di dieci anni dai singoli addebiti, individuando le specifiche rimesse a cui si riferisca l'eccezione.
Ritiene questo Giudice di dover aderire all'orientamento ormai dominante che considera invece sufficiente la formulazione dell'eccezione di prescrizione, purché accompagnata dall'allegazione dell'esistenza di pagamenti solutori, e ciò sulla base dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di prescrizione in generale, da ritenersi pienamente validi anche in materia di contenzioso bancario (cfr.
Cass. sez. un. n. 10955/02, Cass. sez.
6-3 n. 1064/14; v. in particolare Cass. sez. I civ. n.
11843/07, secondo la quale "l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l'inerzia del titolare, a nulla rilevando che chi la invochi abbia erroneamente individuato il termine applicabile, ovvero il momento iniziale o finale di esso: queste ultime infatti sono questioni di diritto, sulle quali il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte"). La banca convenuta ha pertanto assolto correttamente il proprio onere probatorio in relazione all'eccezione sollevata, avendo eccepito la prescrizione di tutte le rimesse - pertanto allegate come solutorie - annotate sul conto corrente dedotto in giudizio anteriormente al decennio, così individuando sia l'oggetto dell'eccezione (ogni singola rimessa annotata), sia il dies a quo di decorrenza.
Nel caso in esame deve premettersi la tempestività dell'eccezione sollevata con la comparsa di costituzione e risposta.
Risulta il conto corrente affidato a far data dal 10.09.2013
Non risulta provato un affidamento di fatto nel periodo antecedente.
Orbene, venendo alla ricostruzione del saldo del conto corrente il Tribunale ritiene di condividere la prima ipotesi ricostruttiva secondo la quale il saldo del c/c è pari a euro
€.9.621,79 a credito per la società ricorrente alla data del 2.3.2016. Ebbene le ulteriori ipotesi elaborate dal ctu non sono accoglibili né percorribili. Con particolare riguardo
6 alla seconda ipotesi ricostruttiva si evidenza che parte ricorrente ha non solo depositato in sede di osservazioni alla bozza documentazione nuova mai menzionata negli atti processuali e ha rappresentato una circostanza taciuta sino a quel momento e neppure evidenziata nella ctp depositata al momento della costituzione. Appare suggestivo il fatto che una circostanza così rilevante ai fini della quantificazione del saldo del c/c non sia stata dedotta.
Ne consegue che la domanda merita accoglimento nei termini sopra indicati.
Non resta che regolamentare le spese processuali.
Le stesse seguono il regime della soccombenza e sono liquidate secondo i valori medi dello scaglione di riferimento di cui al decisum sulla base dei valori di cui al DM 55/2014
e successive modifiche con attribuzione all'avv. Mario Manzo dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
- Accoglie la domanda nei termini indicati in parte motiva e per l'effetto ridetermina il saldo contabile del conto corrente ordinario n 272.47, in €
€.9.621,79 a credito per la società ricorrente alla data del 2.3.2016 .
- Condanna a restituire in favore del Controparte_1
ricorrente la somma di euro €.9.621,79.
- Condanna al pagamento delle spese Controparte_1
processuali in favore di parte attrice liquidate in euro 5.077 ( euro 919.00 per la fase di studio, euro 777.00 per la fase introduttiva, euro 1.680 per la fase istruttoria, euro 1701 per la fase decisionale) oltre euro 286.00 per spese, oltre
IVA e CPA come per legge con attribuzione all'avv. Mario Manzo dichiaratosi antistatario
- Pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico della parte attrice e della parte convenuta essendo stata la CTU utile ai fini del giudizio.
Così deciso in Salerno, 19.09.2019
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
9380/2019 avente ad oggetto “azione di accertamento”
TRA
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Mario Manzo;
- RICORRENTE-
CONTRO
con sede in , Piazza Salimbeni 3 Controparte_1 CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Stanzione del Foro di Salerno;
- RESISTENTE-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DEICSIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 23.10.2019, la società ricorrente conveniva in giudizio la per ottenere l'accertamento della Controparte_1 nullità di molteplici clausole applicate al rapporto di conto corrente n. 272.47, intrattenuto presso la Filiale di Eboli dal 2005 al 2016, e la conseguente rideterminazione del saldo con condanna della al pagamento di quanto indebitamente percepito. In particolare, CP_1 contestava l'illegittimità della commissione di massimo scoperto e delle nuove commissioni ex art. 2 bis L. 2/09; l'illegittimità dell'addebito delle spese di chiusura del conto ed accessori;
l'arbitrario esercizio dello ius variandi;
l'addebito illegittimo di interessi passivi;
il riconoscimento di minori interessi;
la illegittimità dei criteri utilizzati per la determinazione delle valute;
l'applicazione di interessi ultralegali in assenza di pattuizione scritta;
il superamento del tasso soglia usura ex L. 108/96. Parte ricorrente, sulla scorta di tali premesse, chiedeva all'adito Tribunale di “accertare e dichiarare l'invalidità a titolo di nullità parziale del c/c ordinario n. 272,47, derivante dalla illegittima/nulla applicazione di interessi usurai, ultralegali, anatocistici, dalla nullità della CMS, Commissione su accordato, dalle commissioni diversamente denominate, dalle spese e valuta…” e per l'effetto, accertato l'esatto dare/avere tra
1 le parti, condannare la Banca al pagamento di quanto indebitamente percepito. In via istruttoria chiedeva ammettersi CTU contabile.
In data 03.03.2021 si costituiva la la quale chiedeva il Controparte_1 rigetto delle pretese di parte ricorrente in quanto infondate, inoltre eccepiva la prescrizione delle rimesse solutorie ante decennio dalla data di notifica del ricorso, e chiedeva il mutamento del rito in ordinario.
Instaurato il contraddittorio, concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., espletata Ctu contabile, la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata all'udienza del 30.04.2025 per la precisazione delle conclusioni, sostituita da termine per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. Scaduto il termine, la causa era trattenuta in decisione con provvedimento del
21.05.2025 concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
Qualificazione della domanda
Reputa questo Giudice preliminare qualificare la domanda come azione di accertamento e ripetizione, risultando i rapporti di conto corrente oggetto del giudizio, chiusi alla data di notifica dell'atto di citazione. Quindi le domande principali dell'attore, per come proposte utilmente in citazione, devono intendersi, sulla premessa della illegittimità degli interessi e delle commissioni applicati e della nullità delle clausole di determinazione degli interessi ultralegali e di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, come domande di accertamento e ripetizione di indebito. È utile allora ricordare come nell'azione accertamento grava sull'attore l'onere di fornire la prova della mancanza della causa debendi, nonché dell'avvenuto pagamento e del collegamento causale tra inesistenza della causa e pagamento, incombendo sull' "accipiens" la dimostrazione di altra eventuale fonte di debito (tra le tante, Cassazione civile, sez. III, 17 marzo 2006, n. 5896).
La domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Oggetto di contestazione e quindi di verifica è il rapporto di conto corrente n.. 272.47 aperto in data 15.12.2005 e chiuso in data 31.3.2016.
Parte ricorrente ha depositato sia il documento contrattuale che gli estratti conto dall'inizio del rapporto alla chiusura.
In tema di riparto dell'onere allegatorio e probatorio, nel caso di domanda di accertamento negativo anche in ipotesi senza azione di ripetizione di indebito, l'onere allegatorio e probatorio grava esclusivamente sul correntista in relazione all'intero periodo dedotto in giudizio (arg. ex Cass. 20693/2016, in tema di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. in caso di pattuizioni in ipotesi invalide, ma il principio è valido in generale anche per le azioni di accertamento: "Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione
2 del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non provato l'intero andamento di un rapporto ultraventennale, avendone il correntista, gravato del corrispondente onere per aver agito ex art. 2033
c.c., prodotto, tardivamente, solo alcuni estratti conto in aggiunta a quelli relativi all'ultimo decennio depositati dalla banca, non risultando nemmeno incontroverso il saldo ad una determinata data)").
Dunque, nel caso di accertamento, su domanda del correntista, del saldo del conto corrente ad una certa data, senza ovvero con domanda di ripetizione di indebito in caso di chiusura del conto, l'onere allegatorio e probatorio grava esclusivamente sull'attore ex art. 2697 c.c., che appunto deve allegare analiticamente le voci di indebita appostazione in conto (c.d. onere di contestazione specifica, non essendo sufficiente riportare meri orientamenti dottrinari o giurisprudenziali) e deve produrre tutti gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto (cfr. anche Cass. 21597/2013; Cass. 9201/2015; Cass. 24948/2017). Va pertanto ribadito che la rideterminazione in sede giudiziaria del saldo del conto corrente non può che avvenire attraverso la produzione, il cui onere grava su chi agisce, dei relativi estratti conto a partire dalla data dell'apertura del conto, così da avere dati contabili certi in ordine alle operazioni registrate, a meno che non vi sia un saldo iniziale ritenuto incontestato dalle parti, situazione che certamente non ricorre nel caso di specie.
Applicando i superiori principi al caso in esame, si osserva, con riguardo al rapporto di conto corrente parte attrice ha assolto il proprio onere probatorio.
Venendo alle singole contestazioni sollevate, il consulente con una indagine scevra da vizi ha elaborato il saldo del conto corrente espungendo le spese e i costi non dovuti nel solco dei quesiti formulati.
Rileva il Tribunale che in tema di conto corrente bancario è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata (v. Cass. n. 19825/22).
In relazione all'eccezione di nullità per mancanza di causa delle clausole di massimo scoperto, rileva poi il Tribunale come l'istituto risponda alla funzione causale di assicurare alla banca un corrispettivo per lo sforzo economico organizzativo assunto con la stipula di un'apertura di credito, rappresentato dalla necessità di accantonare e tenere a disposizione l'intera somma oggetto dell'affidamento, in modo da poter adempiere all'obbligazione contratta con il cliente di mettere a sua disposizione tale importo, in tutto o in parte, per il solo fatto che e nella misura in cui questi decida di farne utilizzo. La sussistenza di una causa giustificatrice dell'istituto oggi è definitivamente confermata dalla disciplina normativa della commissione introdotta con la legge n. 2/09.
Nel caso in esame correttamente è stata espunta la CMS in assenza di indicazione delle modalità di calcolo ma non della sua misura inoltre dalla verifiche eseguite è emerso
3 che “alla data del contratto del 15/12/2005 risulta Una cms (1,25% su sconfinamento se autorizzato) superiore alla cms soglia del 1,185% (0,79%*1,5).”
Per quanto attiene al c/c ordinario dalla documentazione contrattuale emerge che le parti avevano previsto la possibilità di modifica unilaterale del contratto ai sensi della legge 154/1992 “Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”, successivamente sostituita dal D.L. 385/1993 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizi”) e successive modifiche. Al riguardo, occorre chiarire che l'art. 118 TUB, nella formulazione originaria, sanciva come, ove nei contratti di durata fosse stata convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, “le variazioni sfavorevoli devono essere comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dal CICR” e che “entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dell'effettuazione di altre forme di comunicazione attua t e a i sensi del comma
1, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate”. Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, una comunicazione personalizzata della modificazione dei tassi di interesse attuata a mezzo dell'invio degli estratti conto “non
è in sé incompatibile con una attuazione dello jus variandi conforme al dettato dell'art. 118
TUB” (Cass. Civ. n. 17110/2019).
Inoltre dall'esame della documentazione contrattuale è possibile rilevare che il contratto di c/c oggetto del contendere è stato sottoscritto nel 2005, con previsione esplicita della pari periodicità di capitalizzazione dei tassi debitori e creditori, risultando pertanto conforme al disposto della Delibera CICR 9/02/2020 secondo cui la produzione di interessi su interessi costituisce pratica legittima , purché: a) siano espressamente indicati la periodicità di capitalizzazione degli interessi ed il tasso di interesse applicato, anche sotto forma di TAE - tasso annuo effettivo che tenga conto dell'anatocismo b) nel singolo conto corrente sia stabilita la stessa periodicità del conteggio degli interessi creditori e debitori;
c) siano specificamente approvate per iscritto dal cliente. Tutte queste condizioni risultano rispettate nel caso in esame.
Inoltre il consulente nel verificare l'eventuale superamento del tasso soglia ha verificato che nessun superamento vi è stato in sede contrattuale;
pertanto non ha ravvisato usura pattizia.
Per quanto riguarda, infine la denunciata violazione dell'art. 117 TUB in punto di commissione di messa a disposizione fondi e di commissione istruttoria veloce, deve ritenersi sussistente la violazione denunciata essendo stata applicata anche in difetto di utilizzazione dei fondi e l'adeguamento della CIV alle modifiche normative intervenute non risulta comunicato – dovendo solo soggiungersi, riguardo alla prima doglianza, che parte ricorrente si è limitata ad assumere che la CMDF non possa essere applicata in difetto di utilizzo dei fondi senza tuttavia specificare se i fondi messi
4 a disposizione fossero stati o meno della specie oggetto di utilizzazione.
Venendo all'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta , vi è da considerare che il conto corrente risultava aperto nel 2005 e il ricorso introduttivo del presente giudizio risulta essere stato depositato in data 2.10.2019.
Quindi eccepiva la intervenuta prescrizione delle somme annotate sul c/c a titolo di interessi e/o di competenze e costi ritenuti indebiti sino 2.10.2019, e cioè dieci anni prima dell'introduzione del giudizio.
Dal canto suo parte attrice replicava che nel caso in esame il termine della prescrizione
è stato interrotto prima del deposito del ricorso mediante la raccomandata inviata alla banca in data 1.6.2017 con conseguente calcolo a ritroso dei dieci anni sino al
03/05/2008.
L'eccezione sollevata da parte attrice merita di essere condivisa. Nel caso in esame è pacifica la circostanza che l'attore ha inviato lettera raccomandata alla banca richiedendo, ai sensi dell'art. 119 TUB la consegna di copia della documentazione bancaria e precisando, espressamente, che detta missiva aveva anche la funzione di interrompere i termini di prescrizione.
Ciò premesso, deve preliminarmente svolgersi una premessa di carattere metodologico, atteso che la valutazione dell'eccezione di prescrizione in un senso piuttosto che in un altro assume valore determinante ai fini della decisione e della individuazione di una delle ipotesi ricostruttive elaborate dal CTU.
Assume valore decisivo ai fini del presente giudizio la disamina della disciplina della prescrizione e la verifica della natura affidata o meno del conto corrente.
La disciplina della prescrizione dell'azione di ripetizione (essendo imprescrittibile quella di nullità delle clausole) ha trovato una stabile ricostruzione nella nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24418 del 2 dicembre 2010, a mente della quale "L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens".
5 Con tale pronuncia, le Sezioni Unite hanno distinto le rimesse aventi effetto estintivo di uno scoperto da quelle aventi al contrario un effetto puramente ripristinatorio della provvista: la prima ipotesi si riscontra nel conto corrente passivo privo di apertura di credito o di altra forma di fido oppure nel conto affidato con saldo passivo eccedente il limite massimo di affidamento, mentre la seconda ipotesi fa riferimento al conto corrente affidato con un saldo passivo rientrante nei limiti dell'affidamento.
Non risultano peraltro del tutto sopite alcune difformità interpretative, prima tra tutte quella attinente alla specificità dell'onere di allegazione, oggetto della specifica censura sollevata dall'appellante.
Partendo dalla premessa che quella di prescrizione è un'eccezione in senso stretto - che come tale va sollevata tempestivamente dal convenuto in ripetizione d'indebito - una tesi ritiene che la banca abbia l'obbligo di eccepire l'intervenuta prescrizione delle rimesse solutorie per decorso di dieci anni dai singoli addebiti, individuando le specifiche rimesse a cui si riferisca l'eccezione.
Ritiene questo Giudice di dover aderire all'orientamento ormai dominante che considera invece sufficiente la formulazione dell'eccezione di prescrizione, purché accompagnata dall'allegazione dell'esistenza di pagamenti solutori, e ciò sulla base dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di prescrizione in generale, da ritenersi pienamente validi anche in materia di contenzioso bancario (cfr.
Cass. sez. un. n. 10955/02, Cass. sez.
6-3 n. 1064/14; v. in particolare Cass. sez. I civ. n.
11843/07, secondo la quale "l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l'inerzia del titolare, a nulla rilevando che chi la invochi abbia erroneamente individuato il termine applicabile, ovvero il momento iniziale o finale di esso: queste ultime infatti sono questioni di diritto, sulle quali il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte"). La banca convenuta ha pertanto assolto correttamente il proprio onere probatorio in relazione all'eccezione sollevata, avendo eccepito la prescrizione di tutte le rimesse - pertanto allegate come solutorie - annotate sul conto corrente dedotto in giudizio anteriormente al decennio, così individuando sia l'oggetto dell'eccezione (ogni singola rimessa annotata), sia il dies a quo di decorrenza.
Nel caso in esame deve premettersi la tempestività dell'eccezione sollevata con la comparsa di costituzione e risposta.
Risulta il conto corrente affidato a far data dal 10.09.2013
Non risulta provato un affidamento di fatto nel periodo antecedente.
Orbene, venendo alla ricostruzione del saldo del conto corrente il Tribunale ritiene di condividere la prima ipotesi ricostruttiva secondo la quale il saldo del c/c è pari a euro
€.9.621,79 a credito per la società ricorrente alla data del 2.3.2016. Ebbene le ulteriori ipotesi elaborate dal ctu non sono accoglibili né percorribili. Con particolare riguardo
6 alla seconda ipotesi ricostruttiva si evidenza che parte ricorrente ha non solo depositato in sede di osservazioni alla bozza documentazione nuova mai menzionata negli atti processuali e ha rappresentato una circostanza taciuta sino a quel momento e neppure evidenziata nella ctp depositata al momento della costituzione. Appare suggestivo il fatto che una circostanza così rilevante ai fini della quantificazione del saldo del c/c non sia stata dedotta.
Ne consegue che la domanda merita accoglimento nei termini sopra indicati.
Non resta che regolamentare le spese processuali.
Le stesse seguono il regime della soccombenza e sono liquidate secondo i valori medi dello scaglione di riferimento di cui al decisum sulla base dei valori di cui al DM 55/2014
e successive modifiche con attribuzione all'avv. Mario Manzo dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
- Accoglie la domanda nei termini indicati in parte motiva e per l'effetto ridetermina il saldo contabile del conto corrente ordinario n 272.47, in €
€.9.621,79 a credito per la società ricorrente alla data del 2.3.2016 .
- Condanna a restituire in favore del Controparte_1
ricorrente la somma di euro €.9.621,79.
- Condanna al pagamento delle spese Controparte_1
processuali in favore di parte attrice liquidate in euro 5.077 ( euro 919.00 per la fase di studio, euro 777.00 per la fase introduttiva, euro 1.680 per la fase istruttoria, euro 1701 per la fase decisionale) oltre euro 286.00 per spese, oltre
IVA e CPA come per legge con attribuzione all'avv. Mario Manzo dichiaratosi antistatario
- Pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico della parte attrice e della parte convenuta essendo stata la CTU utile ai fini del giudizio.
Così deciso in Salerno, 19.09.2019
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
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