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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 25/11/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. 1748/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Elisabetta Bianco Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile n. V.G. 1748 /2025
avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da
), nato il [...], ad [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti PESCE DANIELA e CARACCIO ANDREA
E
, nata il [...], ad [...] Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti PESCE DANIELA e CARACCIO ANDREA
-ricorrenti
Parere del Pubblico Ministero in data 13 novembre 2025; trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione, nonché sentito il Pubblico
Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“Pronunciare la separazione coniugale fra i signori e i quali Parte_1 Controparte_1
contrassero matrimonio con rito civile in Bosco Marengo (AL), in data 9 ottobre 2021, con atto trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del predetto Comune nell'anno 2021, al n. 2, parte I serie -,
ed omologare i seguenti accordi:
a1). La minore nata il [...] a [...], è affidata alle cure di entrambi i Persona_1
genitori, in regime di affido condiviso, con prevalente collocazione e residenza anche anagrafica presso la madre.
a2). I coniugi continueranno ad avvalersi, fin quando disponibile, della collaborazione dei nonni Per_ paterni di i quali attualmente si occupano della nipotina nel tempo in cui i genitori sono occupati al lavoro;
salvo migliori accordi da assumersi di volta in volta fra i genitori, il padre terrà
Cloe con sé a fine-settimana alternati e, infrasettimanalmente, la visiterà senza limitazioni, purché con congruo preavviso e compatibilmente con eventuali esigenze personali della minore stessa o del genitore prevalentemente collocatario.
a3). Le vacanze (natalizie, pasquali, eventuali “ponti”, il periodo estivo non occupato da scuola o
Per_ centri estivi) saranno ripartite al 50% ed, in particolare, durante la stagione estiva trascorrerà col padre almeno due settimane, anche non consecutive, in epoca da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
a4). In considerazione della disparità reddituale e dei differenti tempi di accudimento diretto della figlia, il sig. si obbliga a corrispondere alla moglie, ad esclusivo titolo di contributo al Pt_1
Per_ mantenimento della minore entro i primi otto giorni di ogni mese, un. assegno dell'importo di euro 300,00, per tredici mensilità, assegno soggetto annualmente a rivalutazione secondo gli indici
ISTAT.
Per_ a5). Le spese straordinarie occorrenti per la figlia individuate come da Protocollo Famiglia siglato da Magistrati ed Avvocati del Foro di Alessandria, che le parti dichiarano di ben conoscere, saranno sostenute dai genitori in parti uguali.
a6). L'appartamento sito in corso Alighieri, già costituente casa coniugale, rimane nella esclusiva disponibilità del sig. La sig.ra provvederà ad asportare quanto di sua spettanza. Pt_1 CP_1
a7). Gli esponenti danno atto di essere economicamente autosufficienti, di aver già regolato ogni questione economica pregressa, di non avere rapporti finanziari in comune e di non avere null'altro reciprocamente a pretendere se non l'adempimento delle obbligazioni assunte col presente atto.”
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del Codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale pronuncia la separazione personale relativamente al matrimonio contratto da:
nato ad [...], il [...] e da Parte_1 Controparte_1
nata ad [...], il [...], celebrato in Bosco Marengo (AL), in data 9 ottobre 2021, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n.2, Parte 1^, Serie,
Anno 2021
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Alessandria, in data 24/11/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Elisabetta Bianco Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile n. V.G. 1748 /2025
avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da
), nato il [...], ad [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti PESCE DANIELA e CARACCIO ANDREA
E
, nata il [...], ad [...] Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti PESCE DANIELA e CARACCIO ANDREA
-ricorrenti
Parere del Pubblico Ministero in data 13 novembre 2025; trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione, nonché sentito il Pubblico
Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“Pronunciare la separazione coniugale fra i signori e i quali Parte_1 Controparte_1
contrassero matrimonio con rito civile in Bosco Marengo (AL), in data 9 ottobre 2021, con atto trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del predetto Comune nell'anno 2021, al n. 2, parte I serie -,
ed omologare i seguenti accordi:
a1). La minore nata il [...] a [...], è affidata alle cure di entrambi i Persona_1
genitori, in regime di affido condiviso, con prevalente collocazione e residenza anche anagrafica presso la madre.
a2). I coniugi continueranno ad avvalersi, fin quando disponibile, della collaborazione dei nonni Per_ paterni di i quali attualmente si occupano della nipotina nel tempo in cui i genitori sono occupati al lavoro;
salvo migliori accordi da assumersi di volta in volta fra i genitori, il padre terrà
Cloe con sé a fine-settimana alternati e, infrasettimanalmente, la visiterà senza limitazioni, purché con congruo preavviso e compatibilmente con eventuali esigenze personali della minore stessa o del genitore prevalentemente collocatario.
a3). Le vacanze (natalizie, pasquali, eventuali “ponti”, il periodo estivo non occupato da scuola o
Per_ centri estivi) saranno ripartite al 50% ed, in particolare, durante la stagione estiva trascorrerà col padre almeno due settimane, anche non consecutive, in epoca da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
a4). In considerazione della disparità reddituale e dei differenti tempi di accudimento diretto della figlia, il sig. si obbliga a corrispondere alla moglie, ad esclusivo titolo di contributo al Pt_1
Per_ mantenimento della minore entro i primi otto giorni di ogni mese, un. assegno dell'importo di euro 300,00, per tredici mensilità, assegno soggetto annualmente a rivalutazione secondo gli indici
ISTAT.
Per_ a5). Le spese straordinarie occorrenti per la figlia individuate come da Protocollo Famiglia siglato da Magistrati ed Avvocati del Foro di Alessandria, che le parti dichiarano di ben conoscere, saranno sostenute dai genitori in parti uguali.
a6). L'appartamento sito in corso Alighieri, già costituente casa coniugale, rimane nella esclusiva disponibilità del sig. La sig.ra provvederà ad asportare quanto di sua spettanza. Pt_1 CP_1
a7). Gli esponenti danno atto di essere economicamente autosufficienti, di aver già regolato ogni questione economica pregressa, di non avere rapporti finanziari in comune e di non avere null'altro reciprocamente a pretendere se non l'adempimento delle obbligazioni assunte col presente atto.”
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del Codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale pronuncia la separazione personale relativamente al matrimonio contratto da:
nato ad [...], il [...] e da Parte_1 Controparte_1
nata ad [...], il [...], celebrato in Bosco Marengo (AL), in data 9 ottobre 2021, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n.2, Parte 1^, Serie,
Anno 2021
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Alessandria, in data 24/11/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.