Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/02/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3380/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. -
Dott. Fulvio Mastro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3380/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 12.12.2024, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliata come Parte_1 C.F._1 in atti presso lo studio dell'avv. Antonio Emanuele Oliva, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
, c.f. , elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2 come in atti presso lo studio dell'avv. Antonio Emanuele Oliva, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.12.2024, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato l'11.09.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in TT (NA) il
20.07.1976, dal quale sono nati quattro figli, tutti maggiorenni, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 12.12.2024 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1. la casa coniugale sita in Gricignano di Aversa (CE) alla via Crollalanza n. 39, resta affidata al sig. con tutti i mobili che la arredano;
Controparte_1
2. il nipote sarà libero di restare nella casa familiare dei Persona_1 nonni oppure seguire la nonna nella nuova abitazione;
Parte_1
3. i coniugi dichiarano di rinunciare a qualunque forma di reciproco mantenimento;
4. Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TT (NA) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale di c.f. Parte_1
e , c.f. , ai C.F._1 Controparte_1 C.F._2 sensi dell'art. 151 c.p.c., con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TT (NA) (atto n.
166, Parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1976) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n.
1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
a) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 28.1.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro Il presente provvedimento è redatto con la collaborazione della dott.ssa Anna
Costanzo, tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013.