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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 18/04/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1317/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Varese
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Giulia Tagliapietra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1317/2024 promossa da:
con sede in Porto IO (VA) Parte_1
Via Casamora n. 5, Partita IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. P.IVA_1
nato a [...] il [...] e residente a [...]
Pozzo n. 17, C.F. , rappresentata ed assistita dall'Avv. Gian Piero Maccapani C.F._1
(C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Varese, Via C.F._2
Finocchiaro Aprile n. 7 in forza di procura allegata all'atto di citazione
ATTORE contro
con sede legale in Roma, Via Curtatone 3, Capitale Controparte_1 sociale € 150.000 i.v. Codice Fiscale –non in proprio, ma in qualità di procuratrice del P.IVA_2
on sede in Milano (MI), Piazza Filippo Meda n. 4, capitale Controparte_2
sociale di Euro 7.100.000.000,00 i.v., numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano, codice fiscale e partita I.V.A. , rappresentata ed assistita dall'avv. Mauro Giardini P.IVA_3
( ), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Varese via Veratti 3, C.F._3
giusto mandato allegato alla memoria di costituzione
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, comma I, c.p.c.)
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Piaccia, all'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, istanza, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE: disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo.
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: accertare l'effettiva illegittimità e validità del titolo azionato con il precetto per le ragioni già precedentemente e difensivamente esposte;
dichiarare la nullità dell'atto di precetto, non avendo il creditore con sede Controparte_1
legale in Roma, Via Curtatone n. 3, diritto di procedere ad esecuzione forzata per le ragioni esposte in atto di citazione in opposizione a precetto e nelle successive.
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi CTU al fine di determinare le somme effettivamente dovute dalla alla Parte_1 Controparte_1
. Con condanna della , al pagamento delle spese
[...] Controparte_1
di lite
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa: dichiarare la carenza di interesse ad agire dell'opponente, e comunque respingere la opposizione in quanto infondata. Vinte le spese.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato via pec in data 5 giugno 2024, la Parte_1 ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto, notificato in data 6 maggio 2024,
[...] con il quale intimato alla stessa il pagamento di euro € Controparte_3
218.846,60.
Parte attrice, in particolare, lamenta che l'importo ingiunto all'odierno opponente di € 218.846,60 non risulta documentato e determinato poiché intima il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta.
In data 10.2.2025 si costituiva in giudizio il convenuto, dando atto che il precetto notificato in data
6.5.24 aveva perso la sua efficacia ex art.481 cpc, non avendo la creditrice, coltivato la relativa procedura esecutiva e chiesto il pignoramento nonché lo stesso riferiva di aver notificato alla
[...]
altro atto di precetto, in data 21.6.2024 (non impugnato), cui è seguito Parte_1
pignoramento immobiliare per cui attualmente risulta pendente avanti questo Tribunale la procedura esecutiva n.151/2024 RGE (doc.2).
Alla prima udienza di comparizione delle parti in data 4.3.2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
All'udienza dell'8.4.2025, le parti hanno discussione oralmente e la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva del deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281sexies, comma 3, c.p.c.
Preliminarmente va osservato come l'art. 100 c.p.c. prevede che per proporre una domanda in sede giurisdizionale è necessario avervi interesse e che l'interesse ad agire sorge dalla necessità di ottenere dal processo la tutela dell'interesse sostanziale e presuppone l'affermazione della lesione di questo interesse e l'idoneità del provvedimento domandato a tutelarlo, costituendo una condizione dell'azione la cui sussistenza è necessaria per ottenere un giudizio nel merito sulla fondatezza della domanda.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere, invero, postula che siano sopravvenuti nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti,
e, conseguentemente, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass. n. 23289/2007).
In casi siffatti non deve sussistere un espresso accordo delle parti sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese (Cass. n. 10553/20099).
In sintesi, pertanto, la cessazione della materia del contendere, rilevabile in ogni fase e grado del giudizio, d'ufficio o su istanza di parte, va dichiarata con sentenza ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
Nel caso di specie, si configura, per l'appunto, un'ipotesi di cessazione della materia del contendere
(e non di carenza di interesse ad agire), poiché parte opposta, successivamente all'instaurazione del presente giudizio, ha notificato all'odierna attrice un nuovo atto di precetto avente ad oggetto il medesimo credito e ha instaurato all'uopo procedura esecutiva, rinunciando così implicitamente al precetto notificato il 6.5.2024 e opposto in questa sede.
Come anzidetto, le spese di lite devono liquidarsi sulla base della c.d. soccombenza virtuale (Cass.,
n. 26537/2019), la quale va individuata tramite una ricognizione della normale probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito (Cass., n. 1950/2003).
Orbene, va preliminarmente rilevato come l'atto di citazione prevedeva un unico motivo di opposizione, ove veniva lamentata l'erroneità del quantum della somma precettata.
Sul punto va osservato come le uniche ragioni di nullità dell'atto di precetto sono individuate tassativamente all'art. 480 c.p.c., in particolare al comma 2, per il quale l'atto di precetto deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente o la trascrizione integrale del titolo stesso, se richiesta dalla legge.
Secondo condivisa giurisprudenza di legittimità, infatti, “l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria
a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (Cass. 5515/08).
Parte opponente, tuttavia, ha contestato ciò solamente in modo generico.
Nello specifico, nel proprio atto di citazione, ha riferito che “il presunto creditore Controparte_1
non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata, per i seguenti motivi: 1) ai sensi
[...] dell'art. 474 c.p.c. per poter procedere ad esecuzione forzata il diritto deve essere certo, liquido ed esigibile;
l'importo ingiunto all'odierno opponente di € 218.846,60 non risulta documentato e determinato;
il precetto intima il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta;
2) l'opponente ha ricevuto la somma di € 150.000,00 al momento della sottoscrizione del finanziamento garantito da ipoteca e successivamente di € 31.000,00, entro il periodo di preammortamento, per lo stato avanzamento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà della società ricorrente in Porto IO (VA); 3) dopo la prime tranche, le successive erogazioni da parte dell'Istituto bancario vengono concesse quando un perito di fiducia della Banca stabilisce che
i lavori siano stati effettuati in linea con il piano di finanziamento stabilito nel contratto;
4) la CP_4
dopo la prima erogazione bloccava il SAL prima del pagamento della rata del 31 maggio 2018 a carico del mutuatario, senza aver effettuato una verifica dello stato dei lavori al fine di erogare una nuova tranche al mutuatario stesso;
5) il preammortamento è un accordo che precede la fase di ammortamento e consiste nel rimborsare alla Banca rate di soli interessi. Si contestano, pertanto, le somme come richieste ed indicate nel precetto, che non corrispondono agli importi effettivamente versati alla società e i requisiti imposti dalla legge per i contratti di mutuo Parte_1 fondiario e nella fattispecie ipotecario sottoscritto da parte opponente”.
Parte opponente, invero, non risulta aver specificato l'ammontare delle somme effettivamente versate a deconto del capitale erogato, tali quindi da permettere di valutare, in questa sede, l'effettiva somma dovuta e la correttezza della somma precettata da parte del creditore. L'opposizione, pertanto, non può ritenersi fondata, in ragione della genericità delle censure mossedall'opponente.
Oltre a ciò, tuttavia, deve essere tenuto conto, come correttamente riferito da parte attrice, che il secondo precetto è stato notificato in data successiva all'instaurazione del presente giudizio, iscritto a ruolo in data 10.6.2024; nella specie, in tal data, l'atto di precetto era ancora efficace in quanto non rinunciato, e quindi v'era l'interesse ad agire dell'attore ad opporsi allo stesso. Tale circostanza, infatti, rileva indipendentemente dalla fondatezza delle domande proposte e assume rilevanza anche al fine della liquidazione delle spese.
Tanto consegue che le spese di lite debbano essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, definitivamente decidendo nella causa R.G. n. 1317/2024 ogni diversa domanda ed eccezione rigettata:
- dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alle domande proposte da
[...]
nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
Spese compensate.
Così deciso in Varese, 18 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tagliapietra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Varese
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Giulia Tagliapietra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1317/2024 promossa da:
con sede in Porto IO (VA) Parte_1
Via Casamora n. 5, Partita IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. P.IVA_1
nato a [...] il [...] e residente a [...]
Pozzo n. 17, C.F. , rappresentata ed assistita dall'Avv. Gian Piero Maccapani C.F._1
(C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Varese, Via C.F._2
Finocchiaro Aprile n. 7 in forza di procura allegata all'atto di citazione
ATTORE contro
con sede legale in Roma, Via Curtatone 3, Capitale Controparte_1 sociale € 150.000 i.v. Codice Fiscale –non in proprio, ma in qualità di procuratrice del P.IVA_2
on sede in Milano (MI), Piazza Filippo Meda n. 4, capitale Controparte_2
sociale di Euro 7.100.000.000,00 i.v., numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano, codice fiscale e partita I.V.A. , rappresentata ed assistita dall'avv. Mauro Giardini P.IVA_3
( ), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Varese via Veratti 3, C.F._3
giusto mandato allegato alla memoria di costituzione
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, comma I, c.p.c.)
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Piaccia, all'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, istanza, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE: disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo.
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: accertare l'effettiva illegittimità e validità del titolo azionato con il precetto per le ragioni già precedentemente e difensivamente esposte;
dichiarare la nullità dell'atto di precetto, non avendo il creditore con sede Controparte_1
legale in Roma, Via Curtatone n. 3, diritto di procedere ad esecuzione forzata per le ragioni esposte in atto di citazione in opposizione a precetto e nelle successive.
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi CTU al fine di determinare le somme effettivamente dovute dalla alla Parte_1 Controparte_1
. Con condanna della , al pagamento delle spese
[...] Controparte_1
di lite
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa: dichiarare la carenza di interesse ad agire dell'opponente, e comunque respingere la opposizione in quanto infondata. Vinte le spese.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato via pec in data 5 giugno 2024, la Parte_1 ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto, notificato in data 6 maggio 2024,
[...] con il quale intimato alla stessa il pagamento di euro € Controparte_3
218.846,60.
Parte attrice, in particolare, lamenta che l'importo ingiunto all'odierno opponente di € 218.846,60 non risulta documentato e determinato poiché intima il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta.
In data 10.2.2025 si costituiva in giudizio il convenuto, dando atto che il precetto notificato in data
6.5.24 aveva perso la sua efficacia ex art.481 cpc, non avendo la creditrice, coltivato la relativa procedura esecutiva e chiesto il pignoramento nonché lo stesso riferiva di aver notificato alla
[...]
altro atto di precetto, in data 21.6.2024 (non impugnato), cui è seguito Parte_1
pignoramento immobiliare per cui attualmente risulta pendente avanti questo Tribunale la procedura esecutiva n.151/2024 RGE (doc.2).
Alla prima udienza di comparizione delle parti in data 4.3.2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
All'udienza dell'8.4.2025, le parti hanno discussione oralmente e la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva del deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281sexies, comma 3, c.p.c.
Preliminarmente va osservato come l'art. 100 c.p.c. prevede che per proporre una domanda in sede giurisdizionale è necessario avervi interesse e che l'interesse ad agire sorge dalla necessità di ottenere dal processo la tutela dell'interesse sostanziale e presuppone l'affermazione della lesione di questo interesse e l'idoneità del provvedimento domandato a tutelarlo, costituendo una condizione dell'azione la cui sussistenza è necessaria per ottenere un giudizio nel merito sulla fondatezza della domanda.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere, invero, postula che siano sopravvenuti nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti,
e, conseguentemente, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass. n. 23289/2007).
In casi siffatti non deve sussistere un espresso accordo delle parti sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese (Cass. n. 10553/20099).
In sintesi, pertanto, la cessazione della materia del contendere, rilevabile in ogni fase e grado del giudizio, d'ufficio o su istanza di parte, va dichiarata con sentenza ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
Nel caso di specie, si configura, per l'appunto, un'ipotesi di cessazione della materia del contendere
(e non di carenza di interesse ad agire), poiché parte opposta, successivamente all'instaurazione del presente giudizio, ha notificato all'odierna attrice un nuovo atto di precetto avente ad oggetto il medesimo credito e ha instaurato all'uopo procedura esecutiva, rinunciando così implicitamente al precetto notificato il 6.5.2024 e opposto in questa sede.
Come anzidetto, le spese di lite devono liquidarsi sulla base della c.d. soccombenza virtuale (Cass.,
n. 26537/2019), la quale va individuata tramite una ricognizione della normale probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito (Cass., n. 1950/2003).
Orbene, va preliminarmente rilevato come l'atto di citazione prevedeva un unico motivo di opposizione, ove veniva lamentata l'erroneità del quantum della somma precettata.
Sul punto va osservato come le uniche ragioni di nullità dell'atto di precetto sono individuate tassativamente all'art. 480 c.p.c., in particolare al comma 2, per il quale l'atto di precetto deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente o la trascrizione integrale del titolo stesso, se richiesta dalla legge.
Secondo condivisa giurisprudenza di legittimità, infatti, “l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria
a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (Cass. 5515/08).
Parte opponente, tuttavia, ha contestato ciò solamente in modo generico.
Nello specifico, nel proprio atto di citazione, ha riferito che “il presunto creditore Controparte_1
non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata, per i seguenti motivi: 1) ai sensi
[...] dell'art. 474 c.p.c. per poter procedere ad esecuzione forzata il diritto deve essere certo, liquido ed esigibile;
l'importo ingiunto all'odierno opponente di € 218.846,60 non risulta documentato e determinato;
il precetto intima il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta;
2) l'opponente ha ricevuto la somma di € 150.000,00 al momento della sottoscrizione del finanziamento garantito da ipoteca e successivamente di € 31.000,00, entro il periodo di preammortamento, per lo stato avanzamento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà della società ricorrente in Porto IO (VA); 3) dopo la prime tranche, le successive erogazioni da parte dell'Istituto bancario vengono concesse quando un perito di fiducia della Banca stabilisce che
i lavori siano stati effettuati in linea con il piano di finanziamento stabilito nel contratto;
4) la CP_4
dopo la prima erogazione bloccava il SAL prima del pagamento della rata del 31 maggio 2018 a carico del mutuatario, senza aver effettuato una verifica dello stato dei lavori al fine di erogare una nuova tranche al mutuatario stesso;
5) il preammortamento è un accordo che precede la fase di ammortamento e consiste nel rimborsare alla Banca rate di soli interessi. Si contestano, pertanto, le somme come richieste ed indicate nel precetto, che non corrispondono agli importi effettivamente versati alla società e i requisiti imposti dalla legge per i contratti di mutuo Parte_1 fondiario e nella fattispecie ipotecario sottoscritto da parte opponente”.
Parte opponente, invero, non risulta aver specificato l'ammontare delle somme effettivamente versate a deconto del capitale erogato, tali quindi da permettere di valutare, in questa sede, l'effettiva somma dovuta e la correttezza della somma precettata da parte del creditore. L'opposizione, pertanto, non può ritenersi fondata, in ragione della genericità delle censure mossedall'opponente.
Oltre a ciò, tuttavia, deve essere tenuto conto, come correttamente riferito da parte attrice, che il secondo precetto è stato notificato in data successiva all'instaurazione del presente giudizio, iscritto a ruolo in data 10.6.2024; nella specie, in tal data, l'atto di precetto era ancora efficace in quanto non rinunciato, e quindi v'era l'interesse ad agire dell'attore ad opporsi allo stesso. Tale circostanza, infatti, rileva indipendentemente dalla fondatezza delle domande proposte e assume rilevanza anche al fine della liquidazione delle spese.
Tanto consegue che le spese di lite debbano essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, definitivamente decidendo nella causa R.G. n. 1317/2024 ogni diversa domanda ed eccezione rigettata:
- dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alle domande proposte da
[...]
nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
Spese compensate.
Così deciso in Varese, 18 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tagliapietra