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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 24/10/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
SEPARAZIONE CON FIGLI MINORI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa AR Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa nrg 1460/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto depositato il 5 giugno 2025 da
1) Parte_1
Nato a Como il 26 gennaio 1980
cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente a [...]
Titolo di studio: laurea;
Professione: dottore commercialista con gli avvocati Annamaria Bernardini de Pace (C.F. – PE C.F._2
e EA RA (C.F. – Email_1 C.F._3
PE , con studio in Milano, Via Cappuccini n. 19 ed ivi Email_2 elettivamente domiciliato e
2) Parte_2
Nata a Brno (Cecoslovacchia) il 1° ottobre 1978
1 cittadina ceca Cod. Fisc. C.F._4
residente a [...]
Titolo di studio laurea con l'avvocato Daniela Missaglia (C.F. ; P.E.C. C.F._5
del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata nel suo Email_3
Studio di Milano, Via Borgonuovo n. 14
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile a LO (CO) il 24 aprile 2021
(anno 2021, atto n. 2, reg. Atti di Matrimonio del Comune di LO (CO), parte I, Ufficio 1)
regime patrimoniale: separazione dei beni con un figlio minorenne:
- nato a [...] il [...] Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 5 giugno 2025, dato atto che non pendono tra loro altri procedimenti giudiziari, né sussistono provvedimenti giudiziari che riguardino le odierne domande, specie con riferimento alla loro responsabilità genitoriale, hanno richiesto la pronuncia della propria separazione personale alle seguenti condizioni:
1) 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con l'obiettivo primario di essere solidali nell'adempimento dei loro doveri genitoriali, impegnandosi sin da ora a condurre uno stile di vita adeguato alle responsabilità connesse al loro ruolo genitoriale.
2) Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ai genitori ai sensi dell'art. 337 ter c.c., Per_1
e collocato prevalentemente con la madre nella casa familiare di LO (CO), Viale Trento n. 3/A.
3) L'abitazione familiare di LO (CO), cointestata tra i coniugi, viene assegnata, con tutto quanto l'arreda, correda, ivi comprese le pertinenze, alla Signora la quale si farà carico dei Pt_2 relativi costi di gestione ordinaria. Ferma la responsabilità condivisa delle spese straordinarie relative all'immobile in ragione della comproprietà dello stesso.
4) Il Signor si farà carico, anche per la quota parte della moglie, delle rate mensili del Parte_1 mutuo gravante sulla casa coniugale di LO (CO) e di ogni altra spesa ad esso connessa (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'assicurazione, eventuali costi di rinegoziazione, i costi di chiusura ecc.), rinunciando sin da ora alla ripetizione di tali importi nei confronti della moglie, anche per il pregresso.
5) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggiore interesse riguardanti (istruzione, educazione, religione e salute del minore) saranno assunte di Per_1 comune accordo tra loro, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni
2 del figlio. Per le questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza presso di sé di . Per_1
6) Salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé Per_1 secondo il seguente calendario:
a) durante il periodo scolastico:
- a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola di (o alle ore 16.00), fino alla Per_1 domenica sera, quando il padre lo riporterà dalla madre indicativamente entro le ore 21;
- nelle settimane che terminano con il weekend di spettanza paterna, un pomeriggio infrasettimanale
(indicativamente il mercoledì) dall'uscita da scuola (o alle ore 16.00) sino al mattino dopo, quando lo riaccompagnerà direttamente a scuola (o alle ore 9 presso la casa materna);
- nelle settimane che terminano con il weekend di spettanza materna, due pomeriggi infrasettimanali con pernottamento (indicativamente il mercoledì e il giovedì), dall'uscita da scuola (o alle ore 16.00) sino al mattino dopo, quando lo riaccompagnerà a scuola (o alle ore 9 presso la casa materna);
b) durante le festività natalizie, ad anni alterni con la madre, dal 23 dicembre al 30 dicembre, ovvero dal 30 dicembre al 6 gennaio;
si precisa che il figlio trascorrerà, sempre ad anni alterni, il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro genitore;
in particolare, il 24 dicembre 2025 e il primo periodo sarà trascorso dal figlio con il Signor mentre il 25 dicembre 2025 e il secondo Parte_1 periodo con la Signora nel 2026 i giorni e i periodi tra i coniugi si invertiranno e così di Pt_2 seguito negli anni successivi;
c) durante le vacanze scolastiche pasquali, per metà del periodo, alternando annualmente con la madre i primi giorni di vacanza scolastica includendo il Giorno di Pasqua con il periodo di interruzione scolastica che include il Lunedì dell'Angelo;
d) durante i c.d. ponti scolastici, e le festività infra-annuali, comprese le vacanze di Carnevale, in via alternata, di anno in anno, con la madre;
e) durante le vacanze scolastiche estive, nel mese di agosto, ad anni alterni con la madre dal 1° al 16 agosto, ovvero dal 16 al 31.
Resta inteso tra le parti che, nei periodi di vacanza, e in occasione dei ponti infra-annuali, si sospende l'ordinario calendario di ripartizione dei tempi di frequentazione genitori/figlio, che ripartirà, nel rispetto del principio dell'alternanza, al termine dei periodi di vacanza o dei ponti.
7) Resta, altresì, inteso tra le parti che il prelevamento e il riaccompagnamento del figlio minore saranno effettuati dal Signor da e verso l'abitazione materna ovvero da e verso le scuole o Parte_1 le attività extra-scolastiche (a esempio, sport, centri estivi) frequentate da , nei tempi di Per_1 frequentazione lui spettanti.
8) I genitori concordano che ciascuno di loro trascorra con il figlio il giorno del proprio compleanno, indipendentemente dal regime ordinario di spettanza. trascorrerà il giorno del Per_1 proprio compleanno con i genitori insieme e, ove non possibile, il pranzo o la cena con l'uno o con l'altro genitore, alternandosi di anno in anno, indipendentemente dal regime ordinario di spettanza.
9) I genitori avranno comunque il dovere di scambiarsi l'un l'altro qualsiasi informazione relativa al figlio, a riferire indirizzi e recapiti telefonici dei luoghi nei quali si recheranno insieme a
3 lui, a garantire l'uno all'altro genitore contatti telefonici con lui, stabilendo orari in linea con i ritmi e le abitudini del minore.
10) In caso di malattia e/o visite mediche e/o altri eventi rilevanti legati alla salute del minore, il genitore con il quale il minore sta trascorrendo la giornata si impegna a tenere aggiornato sullo stato di salute del figlio l'altro genitore, il quale si impegna a sua volta a essere reperibile.
11) I genitori, nell'interesse e per la tutela della serenità di , si impegnano a favorire il Per_1 rapporto affettivo fra il figlio e le rispettive famiglie di origine.
12) Tenuto conto dei tempi che trascorrerà con ciascun genitore, delle risorse economiche Per_1 delle parti e dei costi a carico di ciascuno di loro, il padre contribuirà al mantenimento del minore:
a. versando alla madre collocataria, a decorrere dalla mensilità di maggio 2025, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e per 12 mensilità, l'importo mensile di € 1.000,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT costo-vita (base maggio 2025 - prima rivalutazione maggio
2026);
b. sostenendo il 100% delle spese straordinarie relative a , così come previste dal Per_1 protocollo della Corte d'Appello di Milano, da intendersi conosciuto e accettato dalle parti e qui integralmente ritrascritto (doc. 5); si precisa che il Signor e la Signora sono già Parte_1 Pt_2
d'accordo a che il figlio continui a frequentare l'attuale scuola privata fino al termine del ciclo Per_1 scolastico in essere, nonché le ore private di lezione extra-scolastiche;
13) Il Signor contribuirà al mantenimento della moglie corrispondendole, con bonifico Parte_1 bancario entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla mensilità di maggio 2025, l'importo di €
6.000,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (base maggio 2025 - prima rivalutazione maggio 2026).
14) Le parti danno atto di avere già proceduto al trasferimento delle quote della Jalu S.S. di cui al punto 14 del ricorso.
15) Il Signor manterrà in essere la propria polizza sanitaria, estesa anche al figlio minore e Parte_1 alla moglie, affinché anche la Signora possa beneficiarne. Pt_2
16) Le parti, con il rispetto del presente accordo, si dichiarano reciprocamente soddisfatte nei loro diritti e dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra, alla data odierna, per qualsiasi titolo, ragione o causa connessa e non al loro matrimonio, al loro rapporto genitoriale, al loro precedente rapporto di soci nella Jalu società semplice.
17) I genitori si impegnano a interpretare il presente accordo secondo buona fede e nell'esclusivo superiore interesse del figlio.
18) I genitori si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio in favore del figlio minore, impegnandosi a sottoscrivere i documenti all'uopo necessari.
19) Le spese legali del procedimento di separazione saranno integralmente compensate fra i coniugi, con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale ai sensi dell'art. 13, comma 8, legge n.
247/2012.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
4 DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.).
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio con rito civile a LO (CO) il 24 aprile 2021, iscritto nei registri dello stato civile di detto comune (anno 2021, atto n. 2, parte I);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LO (CO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Como, il 22.10.2025 Il Presidente
Dott.ssa AR Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa AR Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa nrg 1460/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto depositato il 5 giugno 2025 da
1) Parte_1
Nato a Como il 26 gennaio 1980
cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente a [...]
Titolo di studio: laurea;
Professione: dottore commercialista con gli avvocati Annamaria Bernardini de Pace (C.F. – PE C.F._2
e EA RA (C.F. – Email_1 C.F._3
PE , con studio in Milano, Via Cappuccini n. 19 ed ivi Email_2 elettivamente domiciliato e
2) Parte_2
Nata a Brno (Cecoslovacchia) il 1° ottobre 1978
1 cittadina ceca Cod. Fisc. C.F._4
residente a [...]
Titolo di studio laurea con l'avvocato Daniela Missaglia (C.F. ; P.E.C. C.F._5
del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata nel suo Email_3
Studio di Milano, Via Borgonuovo n. 14
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile a LO (CO) il 24 aprile 2021
(anno 2021, atto n. 2, reg. Atti di Matrimonio del Comune di LO (CO), parte I, Ufficio 1)
regime patrimoniale: separazione dei beni con un figlio minorenne:
- nato a [...] il [...] Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 5 giugno 2025, dato atto che non pendono tra loro altri procedimenti giudiziari, né sussistono provvedimenti giudiziari che riguardino le odierne domande, specie con riferimento alla loro responsabilità genitoriale, hanno richiesto la pronuncia della propria separazione personale alle seguenti condizioni:
1) 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con l'obiettivo primario di essere solidali nell'adempimento dei loro doveri genitoriali, impegnandosi sin da ora a condurre uno stile di vita adeguato alle responsabilità connesse al loro ruolo genitoriale.
2) Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ai genitori ai sensi dell'art. 337 ter c.c., Per_1
e collocato prevalentemente con la madre nella casa familiare di LO (CO), Viale Trento n. 3/A.
3) L'abitazione familiare di LO (CO), cointestata tra i coniugi, viene assegnata, con tutto quanto l'arreda, correda, ivi comprese le pertinenze, alla Signora la quale si farà carico dei Pt_2 relativi costi di gestione ordinaria. Ferma la responsabilità condivisa delle spese straordinarie relative all'immobile in ragione della comproprietà dello stesso.
4) Il Signor si farà carico, anche per la quota parte della moglie, delle rate mensili del Parte_1 mutuo gravante sulla casa coniugale di LO (CO) e di ogni altra spesa ad esso connessa (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'assicurazione, eventuali costi di rinegoziazione, i costi di chiusura ecc.), rinunciando sin da ora alla ripetizione di tali importi nei confronti della moglie, anche per il pregresso.
5) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggiore interesse riguardanti (istruzione, educazione, religione e salute del minore) saranno assunte di Per_1 comune accordo tra loro, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni
2 del figlio. Per le questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza presso di sé di . Per_1
6) Salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé Per_1 secondo il seguente calendario:
a) durante il periodo scolastico:
- a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola di (o alle ore 16.00), fino alla Per_1 domenica sera, quando il padre lo riporterà dalla madre indicativamente entro le ore 21;
- nelle settimane che terminano con il weekend di spettanza paterna, un pomeriggio infrasettimanale
(indicativamente il mercoledì) dall'uscita da scuola (o alle ore 16.00) sino al mattino dopo, quando lo riaccompagnerà direttamente a scuola (o alle ore 9 presso la casa materna);
- nelle settimane che terminano con il weekend di spettanza materna, due pomeriggi infrasettimanali con pernottamento (indicativamente il mercoledì e il giovedì), dall'uscita da scuola (o alle ore 16.00) sino al mattino dopo, quando lo riaccompagnerà a scuola (o alle ore 9 presso la casa materna);
b) durante le festività natalizie, ad anni alterni con la madre, dal 23 dicembre al 30 dicembre, ovvero dal 30 dicembre al 6 gennaio;
si precisa che il figlio trascorrerà, sempre ad anni alterni, il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro genitore;
in particolare, il 24 dicembre 2025 e il primo periodo sarà trascorso dal figlio con il Signor mentre il 25 dicembre 2025 e il secondo Parte_1 periodo con la Signora nel 2026 i giorni e i periodi tra i coniugi si invertiranno e così di Pt_2 seguito negli anni successivi;
c) durante le vacanze scolastiche pasquali, per metà del periodo, alternando annualmente con la madre i primi giorni di vacanza scolastica includendo il Giorno di Pasqua con il periodo di interruzione scolastica che include il Lunedì dell'Angelo;
d) durante i c.d. ponti scolastici, e le festività infra-annuali, comprese le vacanze di Carnevale, in via alternata, di anno in anno, con la madre;
e) durante le vacanze scolastiche estive, nel mese di agosto, ad anni alterni con la madre dal 1° al 16 agosto, ovvero dal 16 al 31.
Resta inteso tra le parti che, nei periodi di vacanza, e in occasione dei ponti infra-annuali, si sospende l'ordinario calendario di ripartizione dei tempi di frequentazione genitori/figlio, che ripartirà, nel rispetto del principio dell'alternanza, al termine dei periodi di vacanza o dei ponti.
7) Resta, altresì, inteso tra le parti che il prelevamento e il riaccompagnamento del figlio minore saranno effettuati dal Signor da e verso l'abitazione materna ovvero da e verso le scuole o Parte_1 le attività extra-scolastiche (a esempio, sport, centri estivi) frequentate da , nei tempi di Per_1 frequentazione lui spettanti.
8) I genitori concordano che ciascuno di loro trascorra con il figlio il giorno del proprio compleanno, indipendentemente dal regime ordinario di spettanza. trascorrerà il giorno del Per_1 proprio compleanno con i genitori insieme e, ove non possibile, il pranzo o la cena con l'uno o con l'altro genitore, alternandosi di anno in anno, indipendentemente dal regime ordinario di spettanza.
9) I genitori avranno comunque il dovere di scambiarsi l'un l'altro qualsiasi informazione relativa al figlio, a riferire indirizzi e recapiti telefonici dei luoghi nei quali si recheranno insieme a
3 lui, a garantire l'uno all'altro genitore contatti telefonici con lui, stabilendo orari in linea con i ritmi e le abitudini del minore.
10) In caso di malattia e/o visite mediche e/o altri eventi rilevanti legati alla salute del minore, il genitore con il quale il minore sta trascorrendo la giornata si impegna a tenere aggiornato sullo stato di salute del figlio l'altro genitore, il quale si impegna a sua volta a essere reperibile.
11) I genitori, nell'interesse e per la tutela della serenità di , si impegnano a favorire il Per_1 rapporto affettivo fra il figlio e le rispettive famiglie di origine.
12) Tenuto conto dei tempi che trascorrerà con ciascun genitore, delle risorse economiche Per_1 delle parti e dei costi a carico di ciascuno di loro, il padre contribuirà al mantenimento del minore:
a. versando alla madre collocataria, a decorrere dalla mensilità di maggio 2025, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e per 12 mensilità, l'importo mensile di € 1.000,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT costo-vita (base maggio 2025 - prima rivalutazione maggio
2026);
b. sostenendo il 100% delle spese straordinarie relative a , così come previste dal Per_1 protocollo della Corte d'Appello di Milano, da intendersi conosciuto e accettato dalle parti e qui integralmente ritrascritto (doc. 5); si precisa che il Signor e la Signora sono già Parte_1 Pt_2
d'accordo a che il figlio continui a frequentare l'attuale scuola privata fino al termine del ciclo Per_1 scolastico in essere, nonché le ore private di lezione extra-scolastiche;
13) Il Signor contribuirà al mantenimento della moglie corrispondendole, con bonifico Parte_1 bancario entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla mensilità di maggio 2025, l'importo di €
6.000,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (base maggio 2025 - prima rivalutazione maggio 2026).
14) Le parti danno atto di avere già proceduto al trasferimento delle quote della Jalu S.S. di cui al punto 14 del ricorso.
15) Il Signor manterrà in essere la propria polizza sanitaria, estesa anche al figlio minore e Parte_1 alla moglie, affinché anche la Signora possa beneficiarne. Pt_2
16) Le parti, con il rispetto del presente accordo, si dichiarano reciprocamente soddisfatte nei loro diritti e dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra, alla data odierna, per qualsiasi titolo, ragione o causa connessa e non al loro matrimonio, al loro rapporto genitoriale, al loro precedente rapporto di soci nella Jalu società semplice.
17) I genitori si impegnano a interpretare il presente accordo secondo buona fede e nell'esclusivo superiore interesse del figlio.
18) I genitori si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio in favore del figlio minore, impegnandosi a sottoscrivere i documenti all'uopo necessari.
19) Le spese legali del procedimento di separazione saranno integralmente compensate fra i coniugi, con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale ai sensi dell'art. 13, comma 8, legge n.
247/2012.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
4 DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.).
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio con rito civile a LO (CO) il 24 aprile 2021, iscritto nei registri dello stato civile di detto comune (anno 2021, atto n. 2, parte I);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LO (CO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Como, il 22.10.2025 Il Presidente
Dott.ssa AR Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
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