CA
Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/01/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 1107/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1107 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Daniela Pagliarosi (c.f. C.F._2
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Via Tumoli n. C.F._3
8/A a Frosinone, giusta procura in atti
APPELLANTI contro
(c.f. ) e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1
(c.f. ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Mancusi (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Domenico C.F._4
Santarcangelo (c.f. ) in Piazza San Francesco n. 13 a Bologna, giusta C.F._5
procura in atti
APPELLATA
(c.f. ) e per essa la procuratrice Controparte_3 P.IVA_3 [...]
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_3 P.IVA_2
tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Mancusi (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Domenico C.F._4
pagina 1 di 17 Santarcangelo (c.f. ) in Piazza San Francesco n. 13 a Bologna, giusta C.F._5
procura in atti
INTERVENUTA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 20649/2020 del 26.11.2020, pubblicata in pari data.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 30.01.2024:
Appellanti , ): Parte_1 Parte_2
“in via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della società intervenuta ex art 111 c.p.c. in data 11.09.2023 per assoluta mancanza di Controparte_3 prova dell'intervenuta cessione e quindi l'inesistenza in capo alla stessa della titolarità del credito portato dal D.I opposto;
-riformare la sentenza del Tribunale di Bologna n.20649/2020 depositata in data 26.11.2020
G.I. Dott.ssa Rimondini Antonella, nel giudizio iscritto al R.g. n. 429/2019, nei confronti della parte opposta, limitatamente ai motivi di appello tutti esplicitati con l'atto introduttivo ai seguenti punti: A) errata interpretazione di norme di diritto manifesta illogicità della motivazione- B) intervenuta decadenza dall'azione ex art. 1957 c.c. C) errata interpretazione anche in ordine alla violazione dei principi di buona fede e correttezza;
D) Omessa pronuncia circa un punto decisivo della controversia e omessa valutazione dei fatti posti a fondamento della domanda;
E) omessa pronuncia circa le eccezioni in ordine alla inidoneità
e/o inefficacia della documentazione allegata dall'opposta a sostegno della pretesa monitoria. insufficiente motivazione con riferimento al quantum e per 'l'effetto accogliere la domanda spiegata in primo grado nei confronti della dall'odierno appellante, CP_1 poiché totalmente fondata, per tutti i motivi enunciati con l'atto di appello.
In ogni caso, con vittoria delle spese legali e degli onorari del doppio grado di giudizio.”
Appellata : Controparte_1
“In via principale nel merito: dichiarare inammissibile e in ogni caso rigettare, poiché infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto dai Sigg.ri e Parte_1 Parte_2
e per l'effetto confermare la sentenza nr. 20649/2020 pubblicata il 26/11/2020
[...] emessa dal Tribunale di Bologna,
In via subordinata nel merito: in caso di accoglimento delle conclusioni di parte appellante accertare e dichiarare che, è creditrice nei confronti del Sigg.ri Controparte_3 Parte_1
e della somma di € 23.952,83, o alla diversa somma maggiore o
[...] Parte_2 minore ritenuta di giustizia, oltre agli interessi convenzionali dalla domanda all'effettivo soddisfo ed oltre le spese e compensi liquidati e per l'effetto condannare in solido i Sigg.ri
e al pagamento in favore di con socio Parte_1 Parte_2 Controparte_1 unico in liquidazione della predetta somma o di quella ritenuta di giustizia.”
Intervenuta ( : Controparte_3
“In via principale nel merito: dichiarare inammissibile e in ogni caso rigettare, poiché infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto dai Sigg.ri e Parte_1 Pt_1
pagina 2 di 17 e per l'effetto confermare la sentenza nr. 20649/2020 pubblicata il 26/11/2020 Pt_2 emessa dal Tribunale di Bologna, nell'ambito del giudizio avente RG n. 5964/2018;
In via subordinata nel merito: in caso di accoglimento delle conclusioni di parte appellante accertare e dichiarare che, è creditrice nei confronti del Sigg.ri Controparte_3 Parte_1
e della somma di € 23.952,83, o alla diversa somma maggiore o
[...] Parte_2 minore ritenuta di giustizia, oltre agli interessi convenzionali dalla domanda all'effettivo soddisfo ed oltre le spese e compensi liquidati e per l'effetto condannare in solido i Sigg.ri
e al pagamento in favore di con socio Parte_1 Parte_2 Controparte_3 unico in liquidazione della predetta somma o di quella ritenuta di giustizia.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. (da qui anche o concedente) e per Controparte_1 CP_1
essa la mandataria otteneva dal Tribunale di Bologna il decreto Parte_3
ingiuntivo n. 5964/2018 del 9.11.2018 per l'importo di € 23.952,83 nei confronti dei sig.
, e (da qui anche Parte_1 Parte_2 Parte_4
fideiussori o garanti) nella loro qualità di fideiussori della società (da qui Parte_5
utilizzatrice), quale somma dovuta per canoni scaduti (detratto l'importo della riallocazione del bene) oltre interessi di mora convenzionali, relativi al contratto di leasing n. 9932-0 sottoscritto il 27.2.2008 ed avente ad oggetto l'autoveicolo Porsche 977 CO (TG.
DN785ZE).
2. Avverso il provvedimento monitorio, i sig. e Pt_1 Parte_2
proponevano opposizione con atto di citazione del 8.1.2019, esponendo:
- in data 07.12.2011 la società aveva permutato il veicolo oggetto della Parte_5
locazione finanziaria con la società dalla concessionaria Parte_6
l'Automobile s.r.l. in € 52.500,00;
- prima di procedere con la permuta, la società l'utilizzatrice aveva chiesto alla CP_1 il conteggio per procedere al riscatto del bene che da questo era stato indicato in €
31.500,00;
- l'importo dovuto a titolo di riscatto era stato, quindi, decurtato dal valore dell'auto nuova acquistata presso l'Automobile s.r.l. e quest'ultima si è impegnata al pagamento del riscatto finale e quindi, con la sottoscrizione del contratto di vendita e con la contestuale permuta, l'Automobile s.r.l. era subentrata nel contratto di leasing;
- in data 16.01.2012, la società mediante lettera a.r., aveva comunicato a Parte_5
la cessione del predetto contratto di leasing; CP_1
- la società l'Automobile s.r.l. si era però resa inadempiente nel pagamento della rata di riscatto e la aveva proceduto all'apprensione del bene, direttamente nei CP_1
pagina 3 di 17 CP_ confronti della nuova debitrice l'Automobile
- il bene era stato rivenduto l'11.4.2012 dalla Plusvalore al prezzo di € 34.000,00 ma ad un prezzo inferiore al valore commerciale del bene (stimato in € 52.500,00);
- sino al 27.10.2017 la non aveva formulato alcuna richiesta né nei confronti CP_1
della società né nei confronti dei garanti;
Parte_5
- soltanto in data 27.10.2017 aveva inoltrato la lettera di diffida con la CP_1
richiesta di € 18.780,99;
- il Tribunale di Bologna era incompetente a favore del Tribunale di Frosinone;
- era decaduta dal diritto di agire per il recupero delle somme ex art. 1957 c.c., CP_1
essendo stato depositato il decreto ingiuntivo (agosto 2018) dopo sei anni dalla materiale apprensione del bene (aprile 2012);
- la società opposta aveva scientemente violato il dovere di correttezza e buona fede in quanto il bene era stato venduto ad un prezzo nettamente inferiore al reale valore di mercato;
- le clausole negoziali erano nulle per violazione dell'art. 3 della Direttiva Comunitaria
n.93/13 CEE, non essendo state negoziate dai garanti.
Gli opponenti chiedevano al Tribunale di essere autorizzati alla chiamata in causa della
Automobile s.r.l. e nel merito l'accertamento della nullità della fideiussione e la revoca del provvedimento monitorio opposto.
3. Si costituiva in giudizio esponendo: Controparte_1
I non aveva titolo per cedere il contratto di leasing alla Parte_5 Parte_5
Automobile s.r.l. senza autorizzazione della concedente;
- il Tribunale di Bologna era territorialmente competente in forza dell'art. 15 del contratto;
- il termine di prescrizione (decennale) non era decorso, essendo il riscatto previsto per il 1.3.2012;
- in ogni caso, il contratto prevedeva la deroga all'art. 1957 c.c.;
- di aver intimato la debitrice principale e la società L'Automobile s.r.l. la risoluzione del contratto il 14.3.2012 chiedendo il pagamento della somma di € 35.799,50;
- nessuna violazione del dovere di correttezza e buona fede era imputabile alla concedente, ma semmai all'utilizzatrice che aveva disposto di un bene di cui non era proprietaria;
- le clausole contrattuali erano valide in quanto doppiamente sottoscritte;
pagina 4 di 17 - gli importi richiesti erano legittimi in applicazione del combinato disposto degli artt. 9
e 10 del contratto (penale);
- i garanti (in qualità di legale rappresentante dell'utilizzatrice e di socio) avevano un interesse diretto a garantire l'operazione in quanto funzionale a specifiche esigenze produttive della propria azienda e non avevano allegato e provato che non avrebbero sottoscritto il contratto in assenza delle clausole ritenute nulle.
L'opposta concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione con conferma del provvedimento monitorio.
4. All'esito della trattazione il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 20649/2020 rigettava l'opposizione.
5. Avverso la predetta decisione hanno proposto appello i sig. e Pt_1 Pt_2
.
[...]
6. Si è costituita in giudizio on socio unico in liquidazione chiedendo Controparte_1
il rigetto dell'appello.
7. Nel corso del giudizio è intervenuta ex art. 111 c.p.c. la (da qui Controparte_3
quale cessionaria pro soluto dei crediti di come da Avviso CP_3 Controparte_1
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 163 del 29.1.2022.
8. All'udienza del 30.1.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
QUESTIONI PRELIMINARI
9. La Corte ritiene di dover esaminare preliminarmente le eccezioni processuali sollevate da parte appellante di difetto di legittimazione e titolarità del rapporto dedotto in giudizio della intervenuta ex art. 111 c.p.c., quale successore a titolo particolare della CP_3
originaria creditrice, nonché della stessa CP_1
10. Parte appellante ha eccepito la carenza di legittimazione passiva dell'intervenuta per difetto di prova della cessione del credito. Sul punto ha replicato ribadendo la CP_3
propria legittimazione attiva in forza della comunicazione ex art. 58 TUB contenuta pagina 5 di 17 nell'Avviso della Gazzetta Ufficiale n. 11 del 29.1.2022 (1).
11. La Corte ritiene che detta eccezione debba essere accolta.
12. La parte che agisce in giudizio, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, ha l'onere di provare il contratto di cessione quale fatto costitutivo del diritto di credito anche in assenza di specifica contestazione del debitore ceduto. La cessione dei crediti
"in blocco", sia ai sensi dell'art. 58 TUB (D. Lgs. n. 385/1993) che nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione, determina una successione a titolo particolare in capo al cessionario di tutti i rapporti giuridici facenti capo al cedente. Con la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel Registro delle Imprese, la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes senza ulteriori formalità sostituendo, a tutti gli effetti, la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c. e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti o l'annotazione nei registri. La disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito da interi
"blocchi" di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive (2). A tal fine, la Banca
d'LI ha confermato che per i "rapporti giuridici individuabili in blocco" devono intendersi
"i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo", chiarendo che lo stesso "può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti" (cfr. circolare n. 229 del 21.4.1999) (v. ex multis Cass. n 9529/2019).
13. Nello specifico, la giurisprudenza di legittimità è intervenuta precisando che laddove sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili “in blocco” oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata se il credito controverso sia riconducibile con certezza a
(1) Avviso di cessione di crediti pro soluto e in blocco ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge del 30 aprile 1999, n. 130 (la “Legge 130”), dell'art. 58 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993 n. 385 (il “Testo Unico Bancario”) e degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati o GDPR)”. (2) Come ha precisato la Suprema Corte "la possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto deve essere "determinato o determinabile", non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass. n. 5385 del 2011, Cass. n. 18361 del 2004" (Cass. n. 22151/2019).
pagina 6 di 17 quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche;
invece, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo (v. Cass. n. 17944/2023; idem Cass. n. 15884/2019; n. 10200/2021; n. 21821/2023). L'indirizzo giurisprudenziale è stato ulteriormente confermato (v. da ultimo n. 26127/2024) nel senso che la cessionaria ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (v. Cass. n. 5857/2022; n. 24798/2020),
a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. n.
4116/2016; n. 24798/2020 cit.). Tale prova è imprescindibile poiché chi si afferma successore della parte originaria ha l'onere di fornire la prova documentale della sua legittimazione ovvero dell'effettività della cessione, avuto riguardo all'interesse del debitore ceduto a compiere un efficace pagamento liberatorio.
14. Recentemente la Corte di Cassazione, si è occupata di un caso analogo a quello oggetto del presente giudizio (3); la Suprema Corte, ha ribadito che l'unico effetto della pubblicazione in G.U. è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche di fornire la prova dell'avvenuta cessione in difetto di tutti gli elementi necessari ad identificare con precisione e certezza il credito ceduto. Pertanto, a fronte dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva, la parte intervenuta deve fornire la prova della cessione senza che la produzione dell'Avviso in G.U. – senza peraltro accompagnata dalla produzione anche del contratto di cessione – valga ad assolvere tale onere (4) (v. Cass. n. 13289/2024).
15. Difatti “…la più recente giurisprudenza di questa Corte, la quale ha ritenuto (cfr. Cass.
n. 17944 del 2023, richiamata, in motivazione, dalle più recenti Cass. n. 5478 del 2024, pag.
10-15 della motivazione, Cass. n. 7866 del 2024, pag.
5. e ss. della motivazione e Cass. n.
10786 del 2024, pag. 38 della motivazione) che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo
(3) Nella specie l'Avviso in G.U. era comunicato che tutti i crediti ceduti erano specificatamente individuati nel contratto di cessione ed in particolare in un'apposita lista, denominata “POSIZIONI UBI BANCA”, depositata presso il Notaio rogante. (4) La Cassazione ha condiviso quanto affermato dalla Corte territoriale la quale aveva verificato che “a fronte della specifica eccezione sollevata da parte appellante, la società intervenuta, «non ha replicato, né CP_4 prodotto ulteriore documentazione che possa dimostrare l'effettiva cessione del credito de quo, non essendo a tal fine sufficiente la produzione della suddetta Gazzetta Ufficiale, che a pagina 25 si limita a richiamare
l'avvenuta cessione dei crediti in forza di contratto ai sensi degli articoli 4 e 7 L. n. 130/99 del 27 2018 (non ha prodotto in atti)…” (così in motivazione Cass. n. 13289/2024)
pagina 7 di 17 particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare
l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé (come, invece, accaduto nella odierna fattispecie) - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” (Cass. n. 14852/2024; idem n.
7866/2024).
16. Quindi, non è sufficiente la produzione dell'Avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale, il cui unico effetto è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non costituisce la prova dell'avvenuta cessione del credito in contestazione. D'altra parte, il negozio di cessione, affinché sia opponibile, deve contenere tutti gli elementi minimi necessari alla perfetta cognizione.
17. Venendo alla fattispecie, la Corte ritiene che la prova non sia stata fornita da non essendo ricavabile dalle indicazioni contenute nell'Avviso in G.U., la CP_3
“certezza” della riconducibilità del credito de quo fra quelli oggetto della cessione da parte di in particolare, al di là della indicazione per macro-categorie dei crediti CP_1 ceduti, l'Avviso indica che la “lista dei debitori” è depositata presso il Notaio rogante senza alcuna prova del contenuto dell'elenco, ma soprattutto del contratto di cessione di credito e quindi non ha alcuna efficacia probatoria. Difatti, con l'Avviso in questione viene comunicata la cessione pro soluto con contratto del 20.1.2022 “ai termini e alle condizioni ivi specificati” ed è ulteriormente comunicato che “i rispettivi Debitori Ceduti sono inclusi nella lista di
NDG depositata presso il Notaio Dott. Notaio in Bologna, il 20.1.2022”. Persona_1
18. L'adozione del criterio di individuazione dei crediti per macro-categorie ed il mero richiamo ad una lista depositata presso il Notaio rogante, non soddisfa i requisiti minimi di certezza richiesti per l'individuazione del credito ceduto e quindi della legittimazione sostanziale della L'intervenuta si è limitata a produrre l'Avviso pubblicato sulla CP_3
Gazzetta Ufficiale, senza neppure depositare il contratto di cessione (nel quale sono indicati pagina 8 di 17 anche i termini e condizioni della cessione), non fornendo dunque una idonea prova dell'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione e, di conseguenza, della sua legittimazione sostanziale. L'intervenuta avrebbe dovuto fornire la prova della propria legittimazione a mezzo della produzione del contratto di cessione e di un estratto notarile dell'elenco dei crediti ceduti da cui si evinca in maniera inequivocabile che i crediti verso gli appellanti rientravano fra i crediti ceduti;
non è stato neppure indicato il NDG di riferimento necessario per identificare il rapporto del debitore ceduto.
19. Ne consegue che non ha dimostrato adeguatamente la propria qualità di CP_3
successore a titolo particolare nel diritto controverso di La stessa, infatti, CP_1
assolve al solo requisito della "notificazione" della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente, ma non anche la prova del concreto trasferimento della titolarità del credito (v. Cass. n.
10786/2024). Pertanto, l'eccezione formulata dagli appellanti verso va accolta e CP_3 dichiarato il difetto di legittimazione dell'intervenuta.
20. Da quanto precede, secondo gli appellanti, la sarebbe rimasta priva di CP_1
titolarità del credito azionato, avendo ammesso di averlo ceduto a CP_3
21. La Corte ritiene che tale eccezione non debba essere accolta.
22. Va sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (della fattispecie traslativa del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili “in blocco” ai sensi dell'art. 58 TUB. Nella fattispecie non è discussione la prova dell'esistenza dell'operazione della cessione, ma la prova dell'inclusione del credito verso gli appellanti fra quelli ceduti alla cessionaria intervenuta in giudizio e poiché tale prova non è stata raggiunta, si deve ritenere che il credito in contestazione sia rimasto nella titolarità sostanziale della cedente CP_1
MERITO
23. Passando al merito, con il primo motivo di gravame, parte appellante si duole della sentenza impugnata laddove il Tribunale ha rigettato l'eccezione di nullità della fideiussione prestata con riferimento allo schema negoziale predisposto dall'ABI del 2003 (dichiarato nullo per contrarietà̀ con la c.d. Legge Antitrust ed a seguito all'emanazione del pagina 9 di 17 provvedimento n. 55 del 2.5.2005 di Banca d'LI) (5) in quanto non risulta allegata e provata l'esistenza di un comportamento collusivo anticoncorrenziale in danno ai garanti;
in particolare, secondo l'appellante, la sentenza si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza più recente secondo la quale sarebbe invece sufficiente la sovrapponibilità del testo contrattuale allo schema ABI con conseguente nullità del contratto di fideiussione “a valle”, senza alcun onere probatorio a carico della parte interessata, trattandosi di contratto sottoscritto dopo il 2005. Inoltre, la decisione impugnata si porrebbe in contrasto con quanto affermato dalla più recente Cassazione nella nota sentenza delle SS.UU. n. 41994/2021, secondo la quale il contratto di fideiussione sarebbe parzialmente nullo limitatamente alle clausole riproduttive dello schema ABI e nello specifico la clausola n. 7 relativa alla deroga ai termini dell'art. 1957 c.c..
24. Con il secondo motivo di appello, strettamente connesso al precedente, parte appellante lamenta il rigetto dell'eccezione di decadenza dall'azione per effetto della “reviviscenza” dell'art. 1957 c.c. a seguito della sua nullità, in quanto l'appellata ha agito verso i garanti solo dopo sei anni dalla scadenza del termine di legge.
25. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente attesa la loro stretta connessione logico-giuridica, sono infondati.
26. Come noto, la questione in oggetto trae origine dal citato provvedimento n. 55/2005 della
Banca d'LI in funzione di Autorità Garante della Concorrenza tra istituti creditizi (ex art. 14 e 20 L. n. 287/1990, vigenti fino al trasferimento dei poteri dal 12.1.2016 all'AGCM ex L.
n. 262/2005), avente ad oggetto il denunziato contrasto tra lo schema contrattuale delle fideiussioni omnibus predisposto dall'ABI e l'art. 2 della c.d. Legge Antitrust con riferimento alle clausole n. 2, 6 e 8. In particolare, l'art. 2 dello schema ABI del 2002 (c.d. “clausola di riviviscenza”) prevedeva che il fideiussore è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo”. L'art. 6 dello stesso schema ABI prevedeva invece che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato”. Infine, l'art. 8 dello schema ABI (c.d. clausola
(5) Si tratta delle clausole n. 2, 6 e 8 di reviviscenza, di sopravvivenza e di rinuncia al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., per contrasto con l'art. 2 co 2 lett. a) della L. n. 287/1990.
pagina 10 di 17 di sopravvivenza) prevedeva l'insensibilità della garanzia agli eventuali vizi del titolo, disponendo che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”. La
Banca D'LI ha ritenuto illecite tali clausole, in quanto inducevano le banche ad
“uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante” - (v. par. 78 Provv. n. 55/2005).
Contr 27. Innanzitutto va osservato che dall'illiceità della deliberazione-schema di non può derivare la nullità totale del contratto, tenuto conto che nessuna delle clausole di cui allo schema contrattuale (ancorché lesivo della libertà di concorrenza) è di per sé contraria a norma imperativa, né lo è il contratto fideiussorio nel suo complesso;
può derivare esclusivamente la nullità delle singole clausole che costituiscono l'applicazione dell'intesa anticoncorrenziale, in quanto risulti evidente che i contraenti avrebbero comunque concluso il contratto fideiussorio anche in assenza delle clausole suddette. Infatti, anche laddove si volesse aderire la tesi della nullità derivata, si tratterebbe comunque di una nullità parziale di alcune clausole e non dell'intero contratto.
28. A conferma della non estensibilità delle pretese nullità anticoncorrenziali all'intero negozio, la Cassazione ha ricordato che "la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con il suo perseguiti"; la regola dell'art. 1419 co. 1 c.c., esprime il generale favore dell'ordinamento per la conservazione degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, essendo viceversa eccezionale l'estensione all'intero contratto della nullità che colpisce la clausola. La nullità parziale delle clausole vietate è considerato il punto di equilibrio tra il principio di conservazione del contratto e la necessità di espungere, dal regolamento contrattuale, le clausole nulle, per violazione del divieto di intese anticoncorrenziali (6). Ne consegue che il soggetto che ha interesse a far dichiarare la nullità totale del contratto, è gravato dall'onere di provare l'interdipendenza della clausola nulla con il resto del contratto.
29. Sotto tale profilo, parte appellante non ha specificato in che misura gli effetti della nullità delle suddette singole clausole assumerebbero rilievo sulla concreta operazione negoziale, prospettando solo argomentazioni generiche, né ha allegato il danno che ne sarebbe derivato.
(6)"I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti." (Cass. SS. UU. n. 41994/2021 – Rv. 663507 – 01).
pagina 11 di 17 Ne consegue altresì che, non solo la nullità investirebbe le singole clausole (nullità parziale), ma l'eccezione di nullità non è idonea a determinare la liberazione della garante, dal momento che il rimedio della nullità totale del contratto di fideiussione non appare applicabile quale effetto derivato dalla nullità dell'intesa anticoncorrenziale, come precisato dalla stessa
Suprema Corte per la quale "l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata" (Cass. n. 41994/2021).
30. Tale onere nel caso di specie non è stato assolto da parte appellante: non vi è alcuna prova che, anche nell'ipotesi di nullità parziale, gli appellanti non avrebbero stipulato la garanzia de qua con le clausole potenzialmente lesive del loro interesse. Anzi, il sig.
era legale rappresentante della società garantita ed i sig. e Parte_1 Pt_2
erano consiglieri delegati;
quindi i fideiussori erano anche portatori di un interesse Pt_4
economico ad ottenere il contratto di leasing: circostanza che avalla la prognosi che i fideiussori avrebbero concluso il contratto anche in assenza delle clausole nulle (7). Invero i garanti si sono limitati ad allegare la coincidenza tra le clausole dello schema ABI, mentre nessuna allegazione è stata fornita in ordine alla ricaduta pratica della declaratoria di nullità sul contratto. Trattasi di questioni che, poiché integranti circostanze estintive/impeditive del diritto di credito della controparte, non possono essere rilevate di ufficio, ma devono essere puntualmente allegate e provate dalla parte che le invoca.
31. Alla luce di tali argomentazioni, la Corte ritiene che, nel caso di specie vi siano i presupposti per poter comminare un'invalidità parziale nei termini invocati dall'appellante, valendosi della prova privilegiata costituita dalla delibera della Banca d'LI.
32. Tuttavia, nella fattispecie, la declaratoria della nullità della clausola de qua non potrebbe comunque portare alla liberazione del fideiussore a seguito dell'applicazione dell'art. 1957
c.c. applicabile quale conseguenza della dichiarata nullità parziale del contratto.
(7) Peraltro, come sottolineato dalle SS.UU. Civili “… tale ultima evenienza è di ben difficile riscontro nel caso in esame. Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto;
sicché la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. D'altro canto, però, il fideiussore (nel caso di specie socio della società debitrice principale) salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario. Osserva - al riguardo - il provvedimento n.
55/2005 che il fideiussore è normalmente cointeressato, in qualità di socio d'affari o di parente del debitore, alla concessione del finanziamento a favore di quest'ultimo e, quindi, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia. Al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti” – (cfr. par.
2.15.3 SS.UU. cit.).
pagina 12 di 17 33. Al fine di impedire l'invocata decadenza ex art. 1957 c.c., nell'ambito delle fideiussioni a prima richiesta, è sufficiente il compimento anche di un semplice atto stragiudiziale. Difatti, la Corte di Cassazione ha avuto modo di ribadire che “in tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art.
1957 c.c., comma 1, deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta"
l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio" (Cass. n. 31509/2021; idem n. 22346/2017),
34. Ne deriva, pertanto, che, ai fini della valutazione circa il rispetto o meno del termine semestrale previsto dalla norma codicistica, il giudice debba prendere in considerazione non già l'atto compiuto per l'attivazione della tutela giurisdizionale, bensì il momento in cui, scaduta l'obbligazione principale, è stata formalmente presentata la richiesta di pagamento. Se così non fosse, allora non si comprenderebbe il senso della clausola di pagamento a prima richiesta, né quale vantaggio comporterebbe, in concreto, una tale previsione per la Banca garantita.
35. Nel caso in esame, trattandosi peraltro di fideiussione “a prima richiesta”, a seguito della comunicazione del 16.1.2012 da parte della società della intervenuta Parte_5 cessione (non preventivamente autorizzata dalla concedente) dell'autovettura alla società
L'AUTOMOBILE S.r.l. (doc. 4 fasc. app.nte), ha inviato in data 14.3.2012 CP_1
ad entrambe le società debitrici la lettera di diffida e risoluzione recesso dal rapporto (doc. 1 fasc. , con contestuale richiesta di pagamento di quanto dovuto in forza del CP_1
contratto di leasing.
36. Pertanto, a nulla rileva che la richiesta di decreto ingiuntivo sia stata formulata dalla condente oltre la scadenza del termine semestrale previsto dall'art 1957 c.c., essendo sufficiente, come si è detto, che nel predetto termine la richiesta di pagamento sia stata inviata alla debitrice principale anche con un atto stragiudiziale, come avvenuto nella fattispecie.
Pertanto, la ha comunque adempiuto all'onere previsto dall'art. 1957 c.c. CP_1
pagina 13 di 17 entro il termine semestrale e quindi il fideiussore non può ritenersi liberato dalla propria obbligazione.
37. Ne consegue l'assorbimento del secondo motivo di gravame, con il quale parte appellante si duole del rigetto dell'eccezione di nullità della deroga all'art. 1957 c.c. per violazione del principio di correttezza e buona fede da parte dell'appellata.
38. Con il terzo motivo di appello, secondo l'appellante la sentenza sarebbe censurabile in quanto il Tribunale avrebbe omesso di considerare che la non avrebbe mai CP_1
informato i garanti dell'inadempimento della debitrice principale, così violando il principio di correttezza e buona fede. In particolare, la concedente, dopo aver recuperato il bene (nel
2012), l'ha rivenduto ricavando solo € 34.000,00, mentre il valore reale sarebbe stato di €
52.500,00 con pregiudizio del diritto dell'utilizzatrice (e quindi anche del fideiussore) di vedersi decurtato dall'indennizzo quanto ricavato dalla vendita del bene stesso;
sarebbe stato altresì violato l'art. 1 co. 137 della L. n. 124/2017 che prevede specifiche modalità per la riallocazione del bene in caso di risoluzione del contratto di leasing.
39. La doglianza è infondata.
40. Quanto agli oneri informativi circa la situazione della debitrice principale, va osservato che gli appellanti rivestivano il ruolo di legale rappresentante e consiglieri della società debitrice e quindi è ragionevole ritenere che – in quanto facenti parte degli organi amministrativi – fossero a conoscenza della situazione debitoria.
41. Quanto al danno che avrebbero subito i garanti per effetto della ricollocazione dell'autovettura ad un prezzo ritenuto non congruo rispetto ai valori di mercato, va considerato che il contratto de quo, prevede la clausola di pagamento “a prima richiesta” ma soprattutto la rinuncia ad opporre le eccezioni che sarebbero spettate alla debitrice principale
(art. 5). Pertanto, qualsiasi questione attinente ai rapporti fra debitore e creditore (ivi comprese quella attinente alla ricollocazione del bene), in deroga alle norme che caratterizzano la garanzia fideiussoria non sono opponibili al creditore/beneficiario le eccezioni (v. Cass. n. 30509/2019).
42. Quanto all'art. 1, L. n. 124/2017, la novella legislativa, di cui ai commi 136 ss. invocata dagli appellanti, ha introdotto una compiuta disciplina relativa agli effetti ed alle conseguenze della risoluzione per inadempimento. In particolare il comma 138 prevede che, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, il concedente è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene. Il
pagina 14 di 17 legislatore ha anche regolato la procedura per la vendita o riallocazione del bene che deve avvenire secondo i valori risultanti da rilevazioni di mercato eseguite da soggetti specializzati o, in difetto, sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti o, in mancanza di accordo, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre esperti, previamente comunicati all'utilizzatore che può esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina.
43. Ciò premesso, la Corte ritiene che l'invocata disciplina legislativa (L. n. 124/2017), non sia applicabile alla fattispecie in ragione della sopravvenienza della normativa;
difatti, quale ius superveniens sarebbe applicabile anche ai contratti stipulati prima della data della sua entrata in vigore, purché ancora in corso (v. Cass. n. 22731/2019). Purtuttavia l'estensione temporale dei criteri previsti dalla novella legislativa non può trovare ingresso nella presente causa in assenza di una specifica disciplina transitoria;
difatti, la tendenza consolidatasi nella giurisprudenza è quella di riconoscere l'applicazione immediata dello ius superveniens ai contratti i cui effetti non siano ancora esauriti, ferma restando l'intangibilità degli effetti realizzatisi durante il vigore della disciplina precedente in ossequio al principio di irretroattività della legge ex art. 11 disp. prel. c.c., che costituisce un principio generale dell'ordinamento. Pertanto, poiché nella fattispecie gli effetti del contratto di leasing si sono esauriti con la sua risoluzione e la vendita del bene nel 2012, la novella del 2017 e nello specifico il criterio di riallocazione del bene indicato dalla L. n. 124/2017 non può trovare applicazione.
44. Con l'ultimo motivo di gravame, parte appellante ritiene che in punto di quantum la sentenza sia viziata laddove il Tribunale avrebbe ritenuto erroneamente provato il credito dell'ingiungente; inoltre il credito stesso doveva ritenersi indeterminato, in quanto solo nel giudizio di opposizione la ha fatto riferimento all'applicazione degli artt. 9- CP_1
10 delle condizioni generali del contratto che prevedono una penale, mentre nel decreto ingiuntivo opposto era fatto riferimento solo ai canoni ed al prezzo di riscatto.
45. La censura è infondata.
46. Dall'esame della documentazione allegata già in fase monitoria e successivamente nel giudizio di opposizione, emerge come abbia allegato in dettaglio e provato CP_1
documentalmente, i canoni non pagati, gli interessi maturati, le spese, il piano di ammortamento, il valore del riscatto ecc. (v. doc. 5, 6, 7 fasc. app.ta).
47. Rispetto a tale allegazione e produzione, gli appellanti si sono limitati a una contestazione pagina 15 di 17 di principio senza entrare nello specifico esame delle singole componenti del credito. D'altra parte la giurisprudenza è concorde nell'esigere non solo che la contestazione sia puntuale e dettagliata (da ultimo, cfr. Cass. n. 21227/2019), ma che il grado di specificità concretamente esigibile sia correlato al tasso di specificità della corrispondente allegazione e prova: quanto più una allegazione e la prova è specifica, tanto più deve essere puntuale e specifica la sua contestazione. Il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato dal novellato art. 115 c.p.c. in forza del quale la mancata contestazione specifica di un fatto determina la relevatio ab onere probandi del fatto allegato e incontestato a favore della parte che l'ha allegato, determina che tale fatto può essere ritenuto provato anche in assenza di specifica prova (cfr. ex multis Cass. n. 14594/2012; n. 10860/2011). Se manca tale specificità, la contestazione è generica, meramente apparente, e come tale equivalente alla "non contestazione" con la conseguenza che la circostanza genericamente contestata non necessita di essere provata e può essere acquisita al processo. La contestazione degli appellanti è invece priva della necessaria specificità rispetto a quanto allegato e provato in dettaglio da
CP_1
48. L'appello, pertanto, nei limiti sopra delineati, va rigettato.
49. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.
50. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte degli appellanti a norma dello stesso art. 13, co. 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il difetto di legittimazione sostanziale dell'intervenuta Controparte_3
- rigetta per il resto l'appello;
- condanna gli appellanti, in solido fra di loro, a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%,
IVA e CPA come per legge;
- condanna l'intervenuta a rifondere agli appellanti le spese del presente grado di giudizio pagina 16 di 17 che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico degli appellanti il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n.
115/2002.
Bologna, 15 ottobre 2024.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1107 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Daniela Pagliarosi (c.f. C.F._2
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Via Tumoli n. C.F._3
8/A a Frosinone, giusta procura in atti
APPELLANTI contro
(c.f. ) e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1
(c.f. ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Mancusi (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Domenico C.F._4
Santarcangelo (c.f. ) in Piazza San Francesco n. 13 a Bologna, giusta C.F._5
procura in atti
APPELLATA
(c.f. ) e per essa la procuratrice Controparte_3 P.IVA_3 [...]
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_3 P.IVA_2
tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Mancusi (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Domenico C.F._4
pagina 1 di 17 Santarcangelo (c.f. ) in Piazza San Francesco n. 13 a Bologna, giusta C.F._5
procura in atti
INTERVENUTA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 20649/2020 del 26.11.2020, pubblicata in pari data.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 30.01.2024:
Appellanti , ): Parte_1 Parte_2
“in via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della società intervenuta ex art 111 c.p.c. in data 11.09.2023 per assoluta mancanza di Controparte_3 prova dell'intervenuta cessione e quindi l'inesistenza in capo alla stessa della titolarità del credito portato dal D.I opposto;
-riformare la sentenza del Tribunale di Bologna n.20649/2020 depositata in data 26.11.2020
G.I. Dott.ssa Rimondini Antonella, nel giudizio iscritto al R.g. n. 429/2019, nei confronti della parte opposta, limitatamente ai motivi di appello tutti esplicitati con l'atto introduttivo ai seguenti punti: A) errata interpretazione di norme di diritto manifesta illogicità della motivazione- B) intervenuta decadenza dall'azione ex art. 1957 c.c. C) errata interpretazione anche in ordine alla violazione dei principi di buona fede e correttezza;
D) Omessa pronuncia circa un punto decisivo della controversia e omessa valutazione dei fatti posti a fondamento della domanda;
E) omessa pronuncia circa le eccezioni in ordine alla inidoneità
e/o inefficacia della documentazione allegata dall'opposta a sostegno della pretesa monitoria. insufficiente motivazione con riferimento al quantum e per 'l'effetto accogliere la domanda spiegata in primo grado nei confronti della dall'odierno appellante, CP_1 poiché totalmente fondata, per tutti i motivi enunciati con l'atto di appello.
In ogni caso, con vittoria delle spese legali e degli onorari del doppio grado di giudizio.”
Appellata : Controparte_1
“In via principale nel merito: dichiarare inammissibile e in ogni caso rigettare, poiché infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto dai Sigg.ri e Parte_1 Parte_2
e per l'effetto confermare la sentenza nr. 20649/2020 pubblicata il 26/11/2020
[...] emessa dal Tribunale di Bologna,
In via subordinata nel merito: in caso di accoglimento delle conclusioni di parte appellante accertare e dichiarare che, è creditrice nei confronti del Sigg.ri Controparte_3 Parte_1
e della somma di € 23.952,83, o alla diversa somma maggiore o
[...] Parte_2 minore ritenuta di giustizia, oltre agli interessi convenzionali dalla domanda all'effettivo soddisfo ed oltre le spese e compensi liquidati e per l'effetto condannare in solido i Sigg.ri
e al pagamento in favore di con socio Parte_1 Parte_2 Controparte_1 unico in liquidazione della predetta somma o di quella ritenuta di giustizia.”
Intervenuta ( : Controparte_3
“In via principale nel merito: dichiarare inammissibile e in ogni caso rigettare, poiché infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto dai Sigg.ri e Parte_1 Pt_1
pagina 2 di 17 e per l'effetto confermare la sentenza nr. 20649/2020 pubblicata il 26/11/2020 Pt_2 emessa dal Tribunale di Bologna, nell'ambito del giudizio avente RG n. 5964/2018;
In via subordinata nel merito: in caso di accoglimento delle conclusioni di parte appellante accertare e dichiarare che, è creditrice nei confronti del Sigg.ri Controparte_3 Parte_1
e della somma di € 23.952,83, o alla diversa somma maggiore o
[...] Parte_2 minore ritenuta di giustizia, oltre agli interessi convenzionali dalla domanda all'effettivo soddisfo ed oltre le spese e compensi liquidati e per l'effetto condannare in solido i Sigg.ri
e al pagamento in favore di con socio Parte_1 Parte_2 Controparte_3 unico in liquidazione della predetta somma o di quella ritenuta di giustizia.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. (da qui anche o concedente) e per Controparte_1 CP_1
essa la mandataria otteneva dal Tribunale di Bologna il decreto Parte_3
ingiuntivo n. 5964/2018 del 9.11.2018 per l'importo di € 23.952,83 nei confronti dei sig.
, e (da qui anche Parte_1 Parte_2 Parte_4
fideiussori o garanti) nella loro qualità di fideiussori della società (da qui Parte_5
utilizzatrice), quale somma dovuta per canoni scaduti (detratto l'importo della riallocazione del bene) oltre interessi di mora convenzionali, relativi al contratto di leasing n. 9932-0 sottoscritto il 27.2.2008 ed avente ad oggetto l'autoveicolo Porsche 977 CO (TG.
DN785ZE).
2. Avverso il provvedimento monitorio, i sig. e Pt_1 Parte_2
proponevano opposizione con atto di citazione del 8.1.2019, esponendo:
- in data 07.12.2011 la società aveva permutato il veicolo oggetto della Parte_5
locazione finanziaria con la società dalla concessionaria Parte_6
l'Automobile s.r.l. in € 52.500,00;
- prima di procedere con la permuta, la società l'utilizzatrice aveva chiesto alla CP_1 il conteggio per procedere al riscatto del bene che da questo era stato indicato in €
31.500,00;
- l'importo dovuto a titolo di riscatto era stato, quindi, decurtato dal valore dell'auto nuova acquistata presso l'Automobile s.r.l. e quest'ultima si è impegnata al pagamento del riscatto finale e quindi, con la sottoscrizione del contratto di vendita e con la contestuale permuta, l'Automobile s.r.l. era subentrata nel contratto di leasing;
- in data 16.01.2012, la società mediante lettera a.r., aveva comunicato a Parte_5
la cessione del predetto contratto di leasing; CP_1
- la società l'Automobile s.r.l. si era però resa inadempiente nel pagamento della rata di riscatto e la aveva proceduto all'apprensione del bene, direttamente nei CP_1
pagina 3 di 17 CP_ confronti della nuova debitrice l'Automobile
- il bene era stato rivenduto l'11.4.2012 dalla Plusvalore al prezzo di € 34.000,00 ma ad un prezzo inferiore al valore commerciale del bene (stimato in € 52.500,00);
- sino al 27.10.2017 la non aveva formulato alcuna richiesta né nei confronti CP_1
della società né nei confronti dei garanti;
Parte_5
- soltanto in data 27.10.2017 aveva inoltrato la lettera di diffida con la CP_1
richiesta di € 18.780,99;
- il Tribunale di Bologna era incompetente a favore del Tribunale di Frosinone;
- era decaduta dal diritto di agire per il recupero delle somme ex art. 1957 c.c., CP_1
essendo stato depositato il decreto ingiuntivo (agosto 2018) dopo sei anni dalla materiale apprensione del bene (aprile 2012);
- la società opposta aveva scientemente violato il dovere di correttezza e buona fede in quanto il bene era stato venduto ad un prezzo nettamente inferiore al reale valore di mercato;
- le clausole negoziali erano nulle per violazione dell'art. 3 della Direttiva Comunitaria
n.93/13 CEE, non essendo state negoziate dai garanti.
Gli opponenti chiedevano al Tribunale di essere autorizzati alla chiamata in causa della
Automobile s.r.l. e nel merito l'accertamento della nullità della fideiussione e la revoca del provvedimento monitorio opposto.
3. Si costituiva in giudizio esponendo: Controparte_1
I non aveva titolo per cedere il contratto di leasing alla Parte_5 Parte_5
Automobile s.r.l. senza autorizzazione della concedente;
- il Tribunale di Bologna era territorialmente competente in forza dell'art. 15 del contratto;
- il termine di prescrizione (decennale) non era decorso, essendo il riscatto previsto per il 1.3.2012;
- in ogni caso, il contratto prevedeva la deroga all'art. 1957 c.c.;
- di aver intimato la debitrice principale e la società L'Automobile s.r.l. la risoluzione del contratto il 14.3.2012 chiedendo il pagamento della somma di € 35.799,50;
- nessuna violazione del dovere di correttezza e buona fede era imputabile alla concedente, ma semmai all'utilizzatrice che aveva disposto di un bene di cui non era proprietaria;
- le clausole contrattuali erano valide in quanto doppiamente sottoscritte;
pagina 4 di 17 - gli importi richiesti erano legittimi in applicazione del combinato disposto degli artt. 9
e 10 del contratto (penale);
- i garanti (in qualità di legale rappresentante dell'utilizzatrice e di socio) avevano un interesse diretto a garantire l'operazione in quanto funzionale a specifiche esigenze produttive della propria azienda e non avevano allegato e provato che non avrebbero sottoscritto il contratto in assenza delle clausole ritenute nulle.
L'opposta concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione con conferma del provvedimento monitorio.
4. All'esito della trattazione il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 20649/2020 rigettava l'opposizione.
5. Avverso la predetta decisione hanno proposto appello i sig. e Pt_1 Pt_2
.
[...]
6. Si è costituita in giudizio on socio unico in liquidazione chiedendo Controparte_1
il rigetto dell'appello.
7. Nel corso del giudizio è intervenuta ex art. 111 c.p.c. la (da qui Controparte_3
quale cessionaria pro soluto dei crediti di come da Avviso CP_3 Controparte_1
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 163 del 29.1.2022.
8. All'udienza del 30.1.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
QUESTIONI PRELIMINARI
9. La Corte ritiene di dover esaminare preliminarmente le eccezioni processuali sollevate da parte appellante di difetto di legittimazione e titolarità del rapporto dedotto in giudizio della intervenuta ex art. 111 c.p.c., quale successore a titolo particolare della CP_3
originaria creditrice, nonché della stessa CP_1
10. Parte appellante ha eccepito la carenza di legittimazione passiva dell'intervenuta per difetto di prova della cessione del credito. Sul punto ha replicato ribadendo la CP_3
propria legittimazione attiva in forza della comunicazione ex art. 58 TUB contenuta pagina 5 di 17 nell'Avviso della Gazzetta Ufficiale n. 11 del 29.1.2022 (1).
11. La Corte ritiene che detta eccezione debba essere accolta.
12. La parte che agisce in giudizio, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, ha l'onere di provare il contratto di cessione quale fatto costitutivo del diritto di credito anche in assenza di specifica contestazione del debitore ceduto. La cessione dei crediti
"in blocco", sia ai sensi dell'art. 58 TUB (D. Lgs. n. 385/1993) che nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione, determina una successione a titolo particolare in capo al cessionario di tutti i rapporti giuridici facenti capo al cedente. Con la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel Registro delle Imprese, la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes senza ulteriori formalità sostituendo, a tutti gli effetti, la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c. e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti o l'annotazione nei registri. La disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito da interi
"blocchi" di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive (2). A tal fine, la Banca
d'LI ha confermato che per i "rapporti giuridici individuabili in blocco" devono intendersi
"i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo", chiarendo che lo stesso "può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti" (cfr. circolare n. 229 del 21.4.1999) (v. ex multis Cass. n 9529/2019).
13. Nello specifico, la giurisprudenza di legittimità è intervenuta precisando che laddove sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili “in blocco” oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata se il credito controverso sia riconducibile con certezza a
(1) Avviso di cessione di crediti pro soluto e in blocco ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge del 30 aprile 1999, n. 130 (la “Legge 130”), dell'art. 58 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993 n. 385 (il “Testo Unico Bancario”) e degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati o GDPR)”. (2) Come ha precisato la Suprema Corte "la possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto deve essere "determinato o determinabile", non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass. n. 5385 del 2011, Cass. n. 18361 del 2004" (Cass. n. 22151/2019).
pagina 6 di 17 quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche;
invece, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo (v. Cass. n. 17944/2023; idem Cass. n. 15884/2019; n. 10200/2021; n. 21821/2023). L'indirizzo giurisprudenziale è stato ulteriormente confermato (v. da ultimo n. 26127/2024) nel senso che la cessionaria ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (v. Cass. n. 5857/2022; n. 24798/2020),
a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. n.
4116/2016; n. 24798/2020 cit.). Tale prova è imprescindibile poiché chi si afferma successore della parte originaria ha l'onere di fornire la prova documentale della sua legittimazione ovvero dell'effettività della cessione, avuto riguardo all'interesse del debitore ceduto a compiere un efficace pagamento liberatorio.
14. Recentemente la Corte di Cassazione, si è occupata di un caso analogo a quello oggetto del presente giudizio (3); la Suprema Corte, ha ribadito che l'unico effetto della pubblicazione in G.U. è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche di fornire la prova dell'avvenuta cessione in difetto di tutti gli elementi necessari ad identificare con precisione e certezza il credito ceduto. Pertanto, a fronte dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva, la parte intervenuta deve fornire la prova della cessione senza che la produzione dell'Avviso in G.U. – senza peraltro accompagnata dalla produzione anche del contratto di cessione – valga ad assolvere tale onere (4) (v. Cass. n. 13289/2024).
15. Difatti “…la più recente giurisprudenza di questa Corte, la quale ha ritenuto (cfr. Cass.
n. 17944 del 2023, richiamata, in motivazione, dalle più recenti Cass. n. 5478 del 2024, pag.
10-15 della motivazione, Cass. n. 7866 del 2024, pag.
5. e ss. della motivazione e Cass. n.
10786 del 2024, pag. 38 della motivazione) che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo
(3) Nella specie l'Avviso in G.U. era comunicato che tutti i crediti ceduti erano specificatamente individuati nel contratto di cessione ed in particolare in un'apposita lista, denominata “POSIZIONI UBI BANCA”, depositata presso il Notaio rogante. (4) La Cassazione ha condiviso quanto affermato dalla Corte territoriale la quale aveva verificato che “a fronte della specifica eccezione sollevata da parte appellante, la società intervenuta, «non ha replicato, né CP_4 prodotto ulteriore documentazione che possa dimostrare l'effettiva cessione del credito de quo, non essendo a tal fine sufficiente la produzione della suddetta Gazzetta Ufficiale, che a pagina 25 si limita a richiamare
l'avvenuta cessione dei crediti in forza di contratto ai sensi degli articoli 4 e 7 L. n. 130/99 del 27 2018 (non ha prodotto in atti)…” (così in motivazione Cass. n. 13289/2024)
pagina 7 di 17 particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare
l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé (come, invece, accaduto nella odierna fattispecie) - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” (Cass. n. 14852/2024; idem n.
7866/2024).
16. Quindi, non è sufficiente la produzione dell'Avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale, il cui unico effetto è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non costituisce la prova dell'avvenuta cessione del credito in contestazione. D'altra parte, il negozio di cessione, affinché sia opponibile, deve contenere tutti gli elementi minimi necessari alla perfetta cognizione.
17. Venendo alla fattispecie, la Corte ritiene che la prova non sia stata fornita da non essendo ricavabile dalle indicazioni contenute nell'Avviso in G.U., la CP_3
“certezza” della riconducibilità del credito de quo fra quelli oggetto della cessione da parte di in particolare, al di là della indicazione per macro-categorie dei crediti CP_1 ceduti, l'Avviso indica che la “lista dei debitori” è depositata presso il Notaio rogante senza alcuna prova del contenuto dell'elenco, ma soprattutto del contratto di cessione di credito e quindi non ha alcuna efficacia probatoria. Difatti, con l'Avviso in questione viene comunicata la cessione pro soluto con contratto del 20.1.2022 “ai termini e alle condizioni ivi specificati” ed è ulteriormente comunicato che “i rispettivi Debitori Ceduti sono inclusi nella lista di
NDG depositata presso il Notaio Dott. Notaio in Bologna, il 20.1.2022”. Persona_1
18. L'adozione del criterio di individuazione dei crediti per macro-categorie ed il mero richiamo ad una lista depositata presso il Notaio rogante, non soddisfa i requisiti minimi di certezza richiesti per l'individuazione del credito ceduto e quindi della legittimazione sostanziale della L'intervenuta si è limitata a produrre l'Avviso pubblicato sulla CP_3
Gazzetta Ufficiale, senza neppure depositare il contratto di cessione (nel quale sono indicati pagina 8 di 17 anche i termini e condizioni della cessione), non fornendo dunque una idonea prova dell'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione e, di conseguenza, della sua legittimazione sostanziale. L'intervenuta avrebbe dovuto fornire la prova della propria legittimazione a mezzo della produzione del contratto di cessione e di un estratto notarile dell'elenco dei crediti ceduti da cui si evinca in maniera inequivocabile che i crediti verso gli appellanti rientravano fra i crediti ceduti;
non è stato neppure indicato il NDG di riferimento necessario per identificare il rapporto del debitore ceduto.
19. Ne consegue che non ha dimostrato adeguatamente la propria qualità di CP_3
successore a titolo particolare nel diritto controverso di La stessa, infatti, CP_1
assolve al solo requisito della "notificazione" della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente, ma non anche la prova del concreto trasferimento della titolarità del credito (v. Cass. n.
10786/2024). Pertanto, l'eccezione formulata dagli appellanti verso va accolta e CP_3 dichiarato il difetto di legittimazione dell'intervenuta.
20. Da quanto precede, secondo gli appellanti, la sarebbe rimasta priva di CP_1
titolarità del credito azionato, avendo ammesso di averlo ceduto a CP_3
21. La Corte ritiene che tale eccezione non debba essere accolta.
22. Va sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (della fattispecie traslativa del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili “in blocco” ai sensi dell'art. 58 TUB. Nella fattispecie non è discussione la prova dell'esistenza dell'operazione della cessione, ma la prova dell'inclusione del credito verso gli appellanti fra quelli ceduti alla cessionaria intervenuta in giudizio e poiché tale prova non è stata raggiunta, si deve ritenere che il credito in contestazione sia rimasto nella titolarità sostanziale della cedente CP_1
MERITO
23. Passando al merito, con il primo motivo di gravame, parte appellante si duole della sentenza impugnata laddove il Tribunale ha rigettato l'eccezione di nullità della fideiussione prestata con riferimento allo schema negoziale predisposto dall'ABI del 2003 (dichiarato nullo per contrarietà̀ con la c.d. Legge Antitrust ed a seguito all'emanazione del pagina 9 di 17 provvedimento n. 55 del 2.5.2005 di Banca d'LI) (5) in quanto non risulta allegata e provata l'esistenza di un comportamento collusivo anticoncorrenziale in danno ai garanti;
in particolare, secondo l'appellante, la sentenza si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza più recente secondo la quale sarebbe invece sufficiente la sovrapponibilità del testo contrattuale allo schema ABI con conseguente nullità del contratto di fideiussione “a valle”, senza alcun onere probatorio a carico della parte interessata, trattandosi di contratto sottoscritto dopo il 2005. Inoltre, la decisione impugnata si porrebbe in contrasto con quanto affermato dalla più recente Cassazione nella nota sentenza delle SS.UU. n. 41994/2021, secondo la quale il contratto di fideiussione sarebbe parzialmente nullo limitatamente alle clausole riproduttive dello schema ABI e nello specifico la clausola n. 7 relativa alla deroga ai termini dell'art. 1957 c.c..
24. Con il secondo motivo di appello, strettamente connesso al precedente, parte appellante lamenta il rigetto dell'eccezione di decadenza dall'azione per effetto della “reviviscenza” dell'art. 1957 c.c. a seguito della sua nullità, in quanto l'appellata ha agito verso i garanti solo dopo sei anni dalla scadenza del termine di legge.
25. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente attesa la loro stretta connessione logico-giuridica, sono infondati.
26. Come noto, la questione in oggetto trae origine dal citato provvedimento n. 55/2005 della
Banca d'LI in funzione di Autorità Garante della Concorrenza tra istituti creditizi (ex art. 14 e 20 L. n. 287/1990, vigenti fino al trasferimento dei poteri dal 12.1.2016 all'AGCM ex L.
n. 262/2005), avente ad oggetto il denunziato contrasto tra lo schema contrattuale delle fideiussioni omnibus predisposto dall'ABI e l'art. 2 della c.d. Legge Antitrust con riferimento alle clausole n. 2, 6 e 8. In particolare, l'art. 2 dello schema ABI del 2002 (c.d. “clausola di riviviscenza”) prevedeva che il fideiussore è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo”. L'art. 6 dello stesso schema ABI prevedeva invece che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato”. Infine, l'art. 8 dello schema ABI (c.d. clausola
(5) Si tratta delle clausole n. 2, 6 e 8 di reviviscenza, di sopravvivenza e di rinuncia al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., per contrasto con l'art. 2 co 2 lett. a) della L. n. 287/1990.
pagina 10 di 17 di sopravvivenza) prevedeva l'insensibilità della garanzia agli eventuali vizi del titolo, disponendo che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”. La
Banca D'LI ha ritenuto illecite tali clausole, in quanto inducevano le banche ad
“uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante” - (v. par. 78 Provv. n. 55/2005).
Contr 27. Innanzitutto va osservato che dall'illiceità della deliberazione-schema di non può derivare la nullità totale del contratto, tenuto conto che nessuna delle clausole di cui allo schema contrattuale (ancorché lesivo della libertà di concorrenza) è di per sé contraria a norma imperativa, né lo è il contratto fideiussorio nel suo complesso;
può derivare esclusivamente la nullità delle singole clausole che costituiscono l'applicazione dell'intesa anticoncorrenziale, in quanto risulti evidente che i contraenti avrebbero comunque concluso il contratto fideiussorio anche in assenza delle clausole suddette. Infatti, anche laddove si volesse aderire la tesi della nullità derivata, si tratterebbe comunque di una nullità parziale di alcune clausole e non dell'intero contratto.
28. A conferma della non estensibilità delle pretese nullità anticoncorrenziali all'intero negozio, la Cassazione ha ricordato che "la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con il suo perseguiti"; la regola dell'art. 1419 co. 1 c.c., esprime il generale favore dell'ordinamento per la conservazione degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, essendo viceversa eccezionale l'estensione all'intero contratto della nullità che colpisce la clausola. La nullità parziale delle clausole vietate è considerato il punto di equilibrio tra il principio di conservazione del contratto e la necessità di espungere, dal regolamento contrattuale, le clausole nulle, per violazione del divieto di intese anticoncorrenziali (6). Ne consegue che il soggetto che ha interesse a far dichiarare la nullità totale del contratto, è gravato dall'onere di provare l'interdipendenza della clausola nulla con il resto del contratto.
29. Sotto tale profilo, parte appellante non ha specificato in che misura gli effetti della nullità delle suddette singole clausole assumerebbero rilievo sulla concreta operazione negoziale, prospettando solo argomentazioni generiche, né ha allegato il danno che ne sarebbe derivato.
(6)"I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti." (Cass. SS. UU. n. 41994/2021 – Rv. 663507 – 01).
pagina 11 di 17 Ne consegue altresì che, non solo la nullità investirebbe le singole clausole (nullità parziale), ma l'eccezione di nullità non è idonea a determinare la liberazione della garante, dal momento che il rimedio della nullità totale del contratto di fideiussione non appare applicabile quale effetto derivato dalla nullità dell'intesa anticoncorrenziale, come precisato dalla stessa
Suprema Corte per la quale "l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata" (Cass. n. 41994/2021).
30. Tale onere nel caso di specie non è stato assolto da parte appellante: non vi è alcuna prova che, anche nell'ipotesi di nullità parziale, gli appellanti non avrebbero stipulato la garanzia de qua con le clausole potenzialmente lesive del loro interesse. Anzi, il sig.
era legale rappresentante della società garantita ed i sig. e Parte_1 Pt_2
erano consiglieri delegati;
quindi i fideiussori erano anche portatori di un interesse Pt_4
economico ad ottenere il contratto di leasing: circostanza che avalla la prognosi che i fideiussori avrebbero concluso il contratto anche in assenza delle clausole nulle (7). Invero i garanti si sono limitati ad allegare la coincidenza tra le clausole dello schema ABI, mentre nessuna allegazione è stata fornita in ordine alla ricaduta pratica della declaratoria di nullità sul contratto. Trattasi di questioni che, poiché integranti circostanze estintive/impeditive del diritto di credito della controparte, non possono essere rilevate di ufficio, ma devono essere puntualmente allegate e provate dalla parte che le invoca.
31. Alla luce di tali argomentazioni, la Corte ritiene che, nel caso di specie vi siano i presupposti per poter comminare un'invalidità parziale nei termini invocati dall'appellante, valendosi della prova privilegiata costituita dalla delibera della Banca d'LI.
32. Tuttavia, nella fattispecie, la declaratoria della nullità della clausola de qua non potrebbe comunque portare alla liberazione del fideiussore a seguito dell'applicazione dell'art. 1957
c.c. applicabile quale conseguenza della dichiarata nullità parziale del contratto.
(7) Peraltro, come sottolineato dalle SS.UU. Civili “… tale ultima evenienza è di ben difficile riscontro nel caso in esame. Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto;
sicché la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. D'altro canto, però, il fideiussore (nel caso di specie socio della società debitrice principale) salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario. Osserva - al riguardo - il provvedimento n.
55/2005 che il fideiussore è normalmente cointeressato, in qualità di socio d'affari o di parente del debitore, alla concessione del finanziamento a favore di quest'ultimo e, quindi, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia. Al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti” – (cfr. par.
2.15.3 SS.UU. cit.).
pagina 12 di 17 33. Al fine di impedire l'invocata decadenza ex art. 1957 c.c., nell'ambito delle fideiussioni a prima richiesta, è sufficiente il compimento anche di un semplice atto stragiudiziale. Difatti, la Corte di Cassazione ha avuto modo di ribadire che “in tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art.
1957 c.c., comma 1, deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta"
l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio" (Cass. n. 31509/2021; idem n. 22346/2017),
34. Ne deriva, pertanto, che, ai fini della valutazione circa il rispetto o meno del termine semestrale previsto dalla norma codicistica, il giudice debba prendere in considerazione non già l'atto compiuto per l'attivazione della tutela giurisdizionale, bensì il momento in cui, scaduta l'obbligazione principale, è stata formalmente presentata la richiesta di pagamento. Se così non fosse, allora non si comprenderebbe il senso della clausola di pagamento a prima richiesta, né quale vantaggio comporterebbe, in concreto, una tale previsione per la Banca garantita.
35. Nel caso in esame, trattandosi peraltro di fideiussione “a prima richiesta”, a seguito della comunicazione del 16.1.2012 da parte della società della intervenuta Parte_5 cessione (non preventivamente autorizzata dalla concedente) dell'autovettura alla società
L'AUTOMOBILE S.r.l. (doc. 4 fasc. app.nte), ha inviato in data 14.3.2012 CP_1
ad entrambe le società debitrici la lettera di diffida e risoluzione recesso dal rapporto (doc. 1 fasc. , con contestuale richiesta di pagamento di quanto dovuto in forza del CP_1
contratto di leasing.
36. Pertanto, a nulla rileva che la richiesta di decreto ingiuntivo sia stata formulata dalla condente oltre la scadenza del termine semestrale previsto dall'art 1957 c.c., essendo sufficiente, come si è detto, che nel predetto termine la richiesta di pagamento sia stata inviata alla debitrice principale anche con un atto stragiudiziale, come avvenuto nella fattispecie.
Pertanto, la ha comunque adempiuto all'onere previsto dall'art. 1957 c.c. CP_1
pagina 13 di 17 entro il termine semestrale e quindi il fideiussore non può ritenersi liberato dalla propria obbligazione.
37. Ne consegue l'assorbimento del secondo motivo di gravame, con il quale parte appellante si duole del rigetto dell'eccezione di nullità della deroga all'art. 1957 c.c. per violazione del principio di correttezza e buona fede da parte dell'appellata.
38. Con il terzo motivo di appello, secondo l'appellante la sentenza sarebbe censurabile in quanto il Tribunale avrebbe omesso di considerare che la non avrebbe mai CP_1
informato i garanti dell'inadempimento della debitrice principale, così violando il principio di correttezza e buona fede. In particolare, la concedente, dopo aver recuperato il bene (nel
2012), l'ha rivenduto ricavando solo € 34.000,00, mentre il valore reale sarebbe stato di €
52.500,00 con pregiudizio del diritto dell'utilizzatrice (e quindi anche del fideiussore) di vedersi decurtato dall'indennizzo quanto ricavato dalla vendita del bene stesso;
sarebbe stato altresì violato l'art. 1 co. 137 della L. n. 124/2017 che prevede specifiche modalità per la riallocazione del bene in caso di risoluzione del contratto di leasing.
39. La doglianza è infondata.
40. Quanto agli oneri informativi circa la situazione della debitrice principale, va osservato che gli appellanti rivestivano il ruolo di legale rappresentante e consiglieri della società debitrice e quindi è ragionevole ritenere che – in quanto facenti parte degli organi amministrativi – fossero a conoscenza della situazione debitoria.
41. Quanto al danno che avrebbero subito i garanti per effetto della ricollocazione dell'autovettura ad un prezzo ritenuto non congruo rispetto ai valori di mercato, va considerato che il contratto de quo, prevede la clausola di pagamento “a prima richiesta” ma soprattutto la rinuncia ad opporre le eccezioni che sarebbero spettate alla debitrice principale
(art. 5). Pertanto, qualsiasi questione attinente ai rapporti fra debitore e creditore (ivi comprese quella attinente alla ricollocazione del bene), in deroga alle norme che caratterizzano la garanzia fideiussoria non sono opponibili al creditore/beneficiario le eccezioni (v. Cass. n. 30509/2019).
42. Quanto all'art. 1, L. n. 124/2017, la novella legislativa, di cui ai commi 136 ss. invocata dagli appellanti, ha introdotto una compiuta disciplina relativa agli effetti ed alle conseguenze della risoluzione per inadempimento. In particolare il comma 138 prevede che, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, il concedente è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene. Il
pagina 14 di 17 legislatore ha anche regolato la procedura per la vendita o riallocazione del bene che deve avvenire secondo i valori risultanti da rilevazioni di mercato eseguite da soggetti specializzati o, in difetto, sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti o, in mancanza di accordo, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre esperti, previamente comunicati all'utilizzatore che può esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina.
43. Ciò premesso, la Corte ritiene che l'invocata disciplina legislativa (L. n. 124/2017), non sia applicabile alla fattispecie in ragione della sopravvenienza della normativa;
difatti, quale ius superveniens sarebbe applicabile anche ai contratti stipulati prima della data della sua entrata in vigore, purché ancora in corso (v. Cass. n. 22731/2019). Purtuttavia l'estensione temporale dei criteri previsti dalla novella legislativa non può trovare ingresso nella presente causa in assenza di una specifica disciplina transitoria;
difatti, la tendenza consolidatasi nella giurisprudenza è quella di riconoscere l'applicazione immediata dello ius superveniens ai contratti i cui effetti non siano ancora esauriti, ferma restando l'intangibilità degli effetti realizzatisi durante il vigore della disciplina precedente in ossequio al principio di irretroattività della legge ex art. 11 disp. prel. c.c., che costituisce un principio generale dell'ordinamento. Pertanto, poiché nella fattispecie gli effetti del contratto di leasing si sono esauriti con la sua risoluzione e la vendita del bene nel 2012, la novella del 2017 e nello specifico il criterio di riallocazione del bene indicato dalla L. n. 124/2017 non può trovare applicazione.
44. Con l'ultimo motivo di gravame, parte appellante ritiene che in punto di quantum la sentenza sia viziata laddove il Tribunale avrebbe ritenuto erroneamente provato il credito dell'ingiungente; inoltre il credito stesso doveva ritenersi indeterminato, in quanto solo nel giudizio di opposizione la ha fatto riferimento all'applicazione degli artt. 9- CP_1
10 delle condizioni generali del contratto che prevedono una penale, mentre nel decreto ingiuntivo opposto era fatto riferimento solo ai canoni ed al prezzo di riscatto.
45. La censura è infondata.
46. Dall'esame della documentazione allegata già in fase monitoria e successivamente nel giudizio di opposizione, emerge come abbia allegato in dettaglio e provato CP_1
documentalmente, i canoni non pagati, gli interessi maturati, le spese, il piano di ammortamento, il valore del riscatto ecc. (v. doc. 5, 6, 7 fasc. app.ta).
47. Rispetto a tale allegazione e produzione, gli appellanti si sono limitati a una contestazione pagina 15 di 17 di principio senza entrare nello specifico esame delle singole componenti del credito. D'altra parte la giurisprudenza è concorde nell'esigere non solo che la contestazione sia puntuale e dettagliata (da ultimo, cfr. Cass. n. 21227/2019), ma che il grado di specificità concretamente esigibile sia correlato al tasso di specificità della corrispondente allegazione e prova: quanto più una allegazione e la prova è specifica, tanto più deve essere puntuale e specifica la sua contestazione. Il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato dal novellato art. 115 c.p.c. in forza del quale la mancata contestazione specifica di un fatto determina la relevatio ab onere probandi del fatto allegato e incontestato a favore della parte che l'ha allegato, determina che tale fatto può essere ritenuto provato anche in assenza di specifica prova (cfr. ex multis Cass. n. 14594/2012; n. 10860/2011). Se manca tale specificità, la contestazione è generica, meramente apparente, e come tale equivalente alla "non contestazione" con la conseguenza che la circostanza genericamente contestata non necessita di essere provata e può essere acquisita al processo. La contestazione degli appellanti è invece priva della necessaria specificità rispetto a quanto allegato e provato in dettaglio da
CP_1
48. L'appello, pertanto, nei limiti sopra delineati, va rigettato.
49. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.
50. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte degli appellanti a norma dello stesso art. 13, co. 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il difetto di legittimazione sostanziale dell'intervenuta Controparte_3
- rigetta per il resto l'appello;
- condanna gli appellanti, in solido fra di loro, a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%,
IVA e CPA come per legge;
- condanna l'intervenuta a rifondere agli appellanti le spese del presente grado di giudizio pagina 16 di 17 che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico degli appellanti il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n.
115/2002.
Bologna, 15 ottobre 2024.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
pagina 17 di 17