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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 29/04/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa RI De NG Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 151/2025 introdotta con ricorso depositato in data 11.02.2025 da
(C.F.: ) nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
del TO (AP) e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.to Raffaella Cardola del Foro di Ascoli Piceno e
[...]
(C.F.: , nato il [...] a [...] Parte_2 C.F._2
DE Del TO (AP) e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.to Romina Celani del Foro di Ascoli
Piceno
Avente ad oggetto: separazione consensuale;
Conclusioni delle parti: come da ricorso;
Conclusioni del P.M.: il P.M. esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.02.2025, i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 10.06.2018 i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in
Acquaviva Picena (AP), trascritto nei Registri dello Stato Civile con Atto N. 4 parte
II serie A - anno 2018 – Comune di Acquaviva Picena, Ufficio 1, in regime patrimoniale di separazione legale dei beni;
- in costanza di matrimonio sono nati: il figlio (C.F. Persona_1
) nato il [...] in [...] e la LI C.F._3 [...]
(C.F. ), nata il [...] in Persona_2 C.F._4
NI (AN);
- è venuta meno l'unione sentimentale e affettiva tra i coniugi, tanto che dal mese di gennaio del corrente il IG. con il consenso della IG.ra Parte_2
, non vive più nella casa coniugale e dunque i ricorrenti sono già Parte_1
separati di fatto;
- il figlio minore e la LI minore frequentano entrambi la scuola Per_1 Per_2
primaria presso l'ISC “De Carolis”, in Acquaviva Picena (AP), con il seguente orario: il lunedì ed il mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 13,30, il martedì, Per_1
giovedì, venerdì e sabato dalle ore 8,30 alle 12,30; Letizia dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30;
- nel tempo libero pratica attività sportiva, calcio, presso il Centro Sportivo Per_1
San Filippo Neri – San DE del TO (AP) - Società SPORTLANDIA - con il seguente orario: il martedì pomeriggio ed il giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle
18.30, il mercoledì pomeriggio dalle 18,30 alle 20,00. È altresì previsto che a partire dal mese di ottobre 2024 tornerà a frequentare il gruppo Scout ad Acquaviva Picena
(AP), il sabato pomeriggio;
- nel tempo libero Letizia pratica attività sportiva, ginnastica artistica presso la
Tensostruttura dell'ASD Ginnastica “MAMOTI” a San DE del TO (AP), con il seguente orario: il lunedì pomeriggio ed il mercoledì pomeriggio dalle 17,00 alle 18,00; i genitori stanno verificando la possibilità che anche la LI, a partire da questo autunno, possa frequentare, compatibilmente con i posti a disposizione, il gruppo Scout di Acquaviva Picena (AP);
- la IG.ra è attualmente senza occupazione, ma è prevista la sua Parte_1
sottoscrizione di un contratto di lavoro a partire dal 30/09/2024 con la Cooperativa
“Abilita Società Cooperativa Sociale” di Pagliare del TO (AP), con la mansione di educatrice professionale per 30 ore settimanali part time e con probabile stipendio medio di € 1.000,00 (mille/00) mensili;
- quanto a beni immobili, la IG.ra è proprietaria della sola abitazione Parte_1
coniugale, sita in Acquaviva Picena (AP), via Dante Alighieri n. 19;
- la IG.ra non è titolare di quote sociali ed è intestataria di conto Parte_1
corrente bancario acceso presso l'agenzia di San DE del TO della Banca
“Monte dei Paschi di Siena SpA”;
- il IG. è dipendente della ditta Castelli s.p.a., ove svolge le Parte_2
mansioni di macellaio e percepisce uno stipendio medio di € 1.400,00 mensili, non
è proprietario di beni immobili e/o titolare di quote sociali;
è intestatario delle autovetture OR CMAX tg. EL682ZJ e Dacia tg. FP960GM e di conto Pt_3
corrente bancario acceso presso CP_1
- non sono pendenti altre questioni economiche o patrimoniali tra le parti, salvo quelle oggetto di espressa pattuizione nel ricorso introduttivo;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente, all'Ill.mo Tribunale di
Ascoli Piceno, disponendo la trattazione scritta del presente procedimento, di pronunciare la separazione consensuale degli stessi, alle seguenti
CONDIZIONI
- i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
- la casa coniugale, sita in Via Dante Alighieri n. 19 di Acquaviva Picena (AP), di proprietà esclusiva della stessa, resterà definitivamente assegnata in uso con ogni arredo alla IG.ra , che vi abiterà con il figlio e la LI Parte_1 Per_1
, entrambi minori;
Per_2 - il figlio e la LI , entrambi minori, Persona_1 Persona_2
saranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio interessato e/o la LI interessata di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato e/o la LI interessata si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza. Le decisioni di maggior interesse per i minori saranno adottate congiuntamente dai genitori. I figli minori saranno collocati anagraficamente e in via preferenziale presso l'abitazione coniugale, in Acquaviva
Picena (AP) alla Via Dante Alighieri n. 19. Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute delle figlie, fino al raggiungimento della maggiore età, verrà presa in accordo tra i due genitori;
- nel rispetto del principio della bigenitorialità, i minori e potranno Per_1 Per_2
vedere e trattenersi liberamente con il padre, IG. previo Parte_2
preavviso e conseguente accordo tra questi e la madre, IG.ra . Nel Parte_1
caso di mancato accordo tra le parti circa l'attuazione del diritto di visita del padre, sarà efficace il seguente calendario: - e potranno vedere il padre e Per_1 Per_2
trattenersi con lui tre pomeriggi feriali ogni settimana, da stabilirsi di volta in volta con preavviso di almeno 24 ore alla madre e compatibilmente con gli impegni scolastici dei minori, dalle ore 16:00 alle ore 22:00, anche con eventuali pernotti, salvo diversi accordi tra i genitori;
- e potranno vedere il padre e Per_1 Per_2
trattenersi con lui la domenica, con alternanza settimanale tra i genitori, nonché in occasione dei loro compleanni, nelle festività di Natale, di Capodanno ed in quelle di Pasqua, sempre con alternanza annuale tra i genitori;
- con modalità e tempi da concordare di volta in volta tra i genitori e sempre in armonia con la soddisfazione di quelle eIGenze che sono congeniali ad una sana crescita fisica e psichica delle minori, relativamente al periodo estivo, e potranno trascorrere Per_1 Per_2 almeno 15 (quindici) giorni, anche consecutivi, con il padre;
durante il periodo delle festività natalizie almeno 7 (sette) giorni, anche consecutivi, con il padre;
- nel giorno del compleanno di ciascun genitore, e potranno partecipare Per_1 Per_2
ai relativi festeggiamenti anche se si trovano collocati presso l'altro genitore;
- il IG. a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_2
e della LI , verserà alla IG.ra la somma di € Per_1 Per_2 Parte_1
500,00/00 (cinquecento/00) mensili - € 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili per ciascuno dei figli minori – importo rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT;
- il IG. rinuncia alla percezione degli assegni familiari in Parte_2
integrale favore della IG.ra . Gli assegni familiari restano distinti e Parte_1
separati dall'assegno di mantenimento di cui all'articolo precedente;
- le spese straordinarie da sostenersi per il figlio e la LI , saranno Per_1 Per_2
regolamentate e divise tra i genitori nella misura del 50% cadauno secondo quanto previsto dal “Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia” sottoscritto in data 10 luglio
2024 dal Tribunale di Ascoli Piceno e dall'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno nell'ambito della Conferenza Distrettuale sulla riforma “CARTABIA” in materia di famiglia – Distretto Corte di Appello di Ancona - che si richiama espressamente e che deve intendersi costituisca parte integrante del presente ricorso, e che le parti dichiarano di conoscere per averne preso visione;
- l'autovettura OR CMAX tg. EL682ZJ, di proprietà del IG. Parte_2
già in uso alla moglie in costanza di matrimonio, verrà intestata alla
[...]
IG.ra con relativo atto di trasferimento. Parte_1
Il Presidente del Tribunale nominava sé stesso quale Giudice relatore e fissava per il giorno 23.04.2024 l'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi a sé, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
A seguito del trasferimento ad altro ufficio giudiziario del Dott. Luigi Cirillo,
Presidente dell'intestato Tribunale, veniva disposta la ridistribuzione degli incarichi amministrativi e giurisdizionali svolti, fino alla data 13.04.2025, dallo stesso;
pertanto, con provvedimento n. 44/2025 diveniva assegnataria e relatrice di tutti i procedimenti, anche pendenti, di cui all'art. 473 bis.47 c.p.c. iscritti, dopo l'entrata in vigore con
D.Lvo n. 149/2022, con domanda congiunta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., comprese le domande congiunte di modifica, nonché dei procedimenti di divorzi e separazioni contenziosi, la Dott.ssa RI De NG.
Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere del P.M. in sede, il
Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento. I coniugi hanno confermato che la convivenza tra loro è ormai divenuta intollerabile, sicché sussistono e condizioni per una pronuncia di separazione personale. Le condizioni della separazione stabilite tra le parti nei termini sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse, nonché dei loro figli.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra i coniugi ricorrenti alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
- manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Acquaviva Picena (AP) per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di conIGlio del 29.04.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa RI De NG Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa RI De NG Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 151/2025 introdotta con ricorso depositato in data 11.02.2025 da
(C.F.: ) nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
del TO (AP) e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.to Raffaella Cardola del Foro di Ascoli Piceno e
[...]
(C.F.: , nato il [...] a [...] Parte_2 C.F._2
DE Del TO (AP) e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.to Romina Celani del Foro di Ascoli
Piceno
Avente ad oggetto: separazione consensuale;
Conclusioni delle parti: come da ricorso;
Conclusioni del P.M.: il P.M. esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.02.2025, i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 10.06.2018 i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in
Acquaviva Picena (AP), trascritto nei Registri dello Stato Civile con Atto N. 4 parte
II serie A - anno 2018 – Comune di Acquaviva Picena, Ufficio 1, in regime patrimoniale di separazione legale dei beni;
- in costanza di matrimonio sono nati: il figlio (C.F. Persona_1
) nato il [...] in [...] e la LI C.F._3 [...]
(C.F. ), nata il [...] in Persona_2 C.F._4
NI (AN);
- è venuta meno l'unione sentimentale e affettiva tra i coniugi, tanto che dal mese di gennaio del corrente il IG. con il consenso della IG.ra Parte_2
, non vive più nella casa coniugale e dunque i ricorrenti sono già Parte_1
separati di fatto;
- il figlio minore e la LI minore frequentano entrambi la scuola Per_1 Per_2
primaria presso l'ISC “De Carolis”, in Acquaviva Picena (AP), con il seguente orario: il lunedì ed il mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 13,30, il martedì, Per_1
giovedì, venerdì e sabato dalle ore 8,30 alle 12,30; Letizia dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30;
- nel tempo libero pratica attività sportiva, calcio, presso il Centro Sportivo Per_1
San Filippo Neri – San DE del TO (AP) - Società SPORTLANDIA - con il seguente orario: il martedì pomeriggio ed il giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle
18.30, il mercoledì pomeriggio dalle 18,30 alle 20,00. È altresì previsto che a partire dal mese di ottobre 2024 tornerà a frequentare il gruppo Scout ad Acquaviva Picena
(AP), il sabato pomeriggio;
- nel tempo libero Letizia pratica attività sportiva, ginnastica artistica presso la
Tensostruttura dell'ASD Ginnastica “MAMOTI” a San DE del TO (AP), con il seguente orario: il lunedì pomeriggio ed il mercoledì pomeriggio dalle 17,00 alle 18,00; i genitori stanno verificando la possibilità che anche la LI, a partire da questo autunno, possa frequentare, compatibilmente con i posti a disposizione, il gruppo Scout di Acquaviva Picena (AP);
- la IG.ra è attualmente senza occupazione, ma è prevista la sua Parte_1
sottoscrizione di un contratto di lavoro a partire dal 30/09/2024 con la Cooperativa
“Abilita Società Cooperativa Sociale” di Pagliare del TO (AP), con la mansione di educatrice professionale per 30 ore settimanali part time e con probabile stipendio medio di € 1.000,00 (mille/00) mensili;
- quanto a beni immobili, la IG.ra è proprietaria della sola abitazione Parte_1
coniugale, sita in Acquaviva Picena (AP), via Dante Alighieri n. 19;
- la IG.ra non è titolare di quote sociali ed è intestataria di conto Parte_1
corrente bancario acceso presso l'agenzia di San DE del TO della Banca
“Monte dei Paschi di Siena SpA”;
- il IG. è dipendente della ditta Castelli s.p.a., ove svolge le Parte_2
mansioni di macellaio e percepisce uno stipendio medio di € 1.400,00 mensili, non
è proprietario di beni immobili e/o titolare di quote sociali;
è intestatario delle autovetture OR CMAX tg. EL682ZJ e Dacia tg. FP960GM e di conto Pt_3
corrente bancario acceso presso CP_1
- non sono pendenti altre questioni economiche o patrimoniali tra le parti, salvo quelle oggetto di espressa pattuizione nel ricorso introduttivo;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente, all'Ill.mo Tribunale di
Ascoli Piceno, disponendo la trattazione scritta del presente procedimento, di pronunciare la separazione consensuale degli stessi, alle seguenti
CONDIZIONI
- i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
- la casa coniugale, sita in Via Dante Alighieri n. 19 di Acquaviva Picena (AP), di proprietà esclusiva della stessa, resterà definitivamente assegnata in uso con ogni arredo alla IG.ra , che vi abiterà con il figlio e la LI Parte_1 Per_1
, entrambi minori;
Per_2 - il figlio e la LI , entrambi minori, Persona_1 Persona_2
saranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio interessato e/o la LI interessata di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato e/o la LI interessata si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza. Le decisioni di maggior interesse per i minori saranno adottate congiuntamente dai genitori. I figli minori saranno collocati anagraficamente e in via preferenziale presso l'abitazione coniugale, in Acquaviva
Picena (AP) alla Via Dante Alighieri n. 19. Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute delle figlie, fino al raggiungimento della maggiore età, verrà presa in accordo tra i due genitori;
- nel rispetto del principio della bigenitorialità, i minori e potranno Per_1 Per_2
vedere e trattenersi liberamente con il padre, IG. previo Parte_2
preavviso e conseguente accordo tra questi e la madre, IG.ra . Nel Parte_1
caso di mancato accordo tra le parti circa l'attuazione del diritto di visita del padre, sarà efficace il seguente calendario: - e potranno vedere il padre e Per_1 Per_2
trattenersi con lui tre pomeriggi feriali ogni settimana, da stabilirsi di volta in volta con preavviso di almeno 24 ore alla madre e compatibilmente con gli impegni scolastici dei minori, dalle ore 16:00 alle ore 22:00, anche con eventuali pernotti, salvo diversi accordi tra i genitori;
- e potranno vedere il padre e Per_1 Per_2
trattenersi con lui la domenica, con alternanza settimanale tra i genitori, nonché in occasione dei loro compleanni, nelle festività di Natale, di Capodanno ed in quelle di Pasqua, sempre con alternanza annuale tra i genitori;
- con modalità e tempi da concordare di volta in volta tra i genitori e sempre in armonia con la soddisfazione di quelle eIGenze che sono congeniali ad una sana crescita fisica e psichica delle minori, relativamente al periodo estivo, e potranno trascorrere Per_1 Per_2 almeno 15 (quindici) giorni, anche consecutivi, con il padre;
durante il periodo delle festività natalizie almeno 7 (sette) giorni, anche consecutivi, con il padre;
- nel giorno del compleanno di ciascun genitore, e potranno partecipare Per_1 Per_2
ai relativi festeggiamenti anche se si trovano collocati presso l'altro genitore;
- il IG. a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_2
e della LI , verserà alla IG.ra la somma di € Per_1 Per_2 Parte_1
500,00/00 (cinquecento/00) mensili - € 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili per ciascuno dei figli minori – importo rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT;
- il IG. rinuncia alla percezione degli assegni familiari in Parte_2
integrale favore della IG.ra . Gli assegni familiari restano distinti e Parte_1
separati dall'assegno di mantenimento di cui all'articolo precedente;
- le spese straordinarie da sostenersi per il figlio e la LI , saranno Per_1 Per_2
regolamentate e divise tra i genitori nella misura del 50% cadauno secondo quanto previsto dal “Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia” sottoscritto in data 10 luglio
2024 dal Tribunale di Ascoli Piceno e dall'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno nell'ambito della Conferenza Distrettuale sulla riforma “CARTABIA” in materia di famiglia – Distretto Corte di Appello di Ancona - che si richiama espressamente e che deve intendersi costituisca parte integrante del presente ricorso, e che le parti dichiarano di conoscere per averne preso visione;
- l'autovettura OR CMAX tg. EL682ZJ, di proprietà del IG. Parte_2
già in uso alla moglie in costanza di matrimonio, verrà intestata alla
[...]
IG.ra con relativo atto di trasferimento. Parte_1
Il Presidente del Tribunale nominava sé stesso quale Giudice relatore e fissava per il giorno 23.04.2024 l'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi a sé, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
A seguito del trasferimento ad altro ufficio giudiziario del Dott. Luigi Cirillo,
Presidente dell'intestato Tribunale, veniva disposta la ridistribuzione degli incarichi amministrativi e giurisdizionali svolti, fino alla data 13.04.2025, dallo stesso;
pertanto, con provvedimento n. 44/2025 diveniva assegnataria e relatrice di tutti i procedimenti, anche pendenti, di cui all'art. 473 bis.47 c.p.c. iscritti, dopo l'entrata in vigore con
D.Lvo n. 149/2022, con domanda congiunta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., comprese le domande congiunte di modifica, nonché dei procedimenti di divorzi e separazioni contenziosi, la Dott.ssa RI De NG.
Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere del P.M. in sede, il
Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento. I coniugi hanno confermato che la convivenza tra loro è ormai divenuta intollerabile, sicché sussistono e condizioni per una pronuncia di separazione personale. Le condizioni della separazione stabilite tra le parti nei termini sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse, nonché dei loro figli.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra i coniugi ricorrenti alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
- manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Acquaviva Picena (AP) per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di conIGlio del 29.04.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa RI De NG Dott.ssa Alessandra Panichi