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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 11/02/2026, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 852/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BOLOGNA GIOVANNI, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1409/2025 depositato il 19/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 18583 DEL 12/07/2024 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 296/2026 depositato il
09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, del 24.03.2025, contro il Comune di Palermo, Ricorrente_1 impugnava:
l'avviso di accertamento per omesso/parziale/tardivo versamento Imu n. 18583 del 12.07.2024, per il periodo di imposta anno 2019,ricevuto in data 22.01.2025, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 896,65.
Parte ricorrente, nel ricorso,rilevava:
1. l'illegittimità dell'atto impugnato per mancanza del presupposto impositivo, per violazione/falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, dl 201/2011, atteso che l'ente accertatore aveva sottoposto a tassazione l'abitazione principale della ricorrente.
Il Comune di Palermo si costituiva in giudizio e nelle proprie controdeduzioni rilevava:
1. come dalla stessa ricorrente riconosciuto l'errore nel sottoporre a tassazione l'abitazione era derivato da una variazione toponomastica della via di ubicazione dell'immobile. Verificato che il cespite accertato era stato soggetto a variazione toponomastica si era provveduto all'annullamento dell'avviso de quo.
Con successiva memoria del 23.01.2026, parte ricorrente,accettava la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere e di compensazione delle spese di lite di controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte prende atto della richiesta congiunta di cessazione della materia del contendere e di compensazione delle spese in quanto il Comune di Palermo aveva annullato l'atto impugnato a seguito della verifica dell'errore toponomastico in cui era incorso per una diversa indicazione della via ove era ubicato l'immobile oggetto di imposizione.
In conseguenza alla Corte non rimane che dichiarare l'estinzione e compensare le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il procedimento per cessazione della materia del contendere e compensa le spese fra le parti.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BOLOGNA GIOVANNI, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1409/2025 depositato il 19/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 18583 DEL 12/07/2024 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 296/2026 depositato il
09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, del 24.03.2025, contro il Comune di Palermo, Ricorrente_1 impugnava:
l'avviso di accertamento per omesso/parziale/tardivo versamento Imu n. 18583 del 12.07.2024, per il periodo di imposta anno 2019,ricevuto in data 22.01.2025, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 896,65.
Parte ricorrente, nel ricorso,rilevava:
1. l'illegittimità dell'atto impugnato per mancanza del presupposto impositivo, per violazione/falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, dl 201/2011, atteso che l'ente accertatore aveva sottoposto a tassazione l'abitazione principale della ricorrente.
Il Comune di Palermo si costituiva in giudizio e nelle proprie controdeduzioni rilevava:
1. come dalla stessa ricorrente riconosciuto l'errore nel sottoporre a tassazione l'abitazione era derivato da una variazione toponomastica della via di ubicazione dell'immobile. Verificato che il cespite accertato era stato soggetto a variazione toponomastica si era provveduto all'annullamento dell'avviso de quo.
Con successiva memoria del 23.01.2026, parte ricorrente,accettava la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere e di compensazione delle spese di lite di controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte prende atto della richiesta congiunta di cessazione della materia del contendere e di compensazione delle spese in quanto il Comune di Palermo aveva annullato l'atto impugnato a seguito della verifica dell'errore toponomastico in cui era incorso per una diversa indicazione della via ove era ubicato l'immobile oggetto di imposizione.
In conseguenza alla Corte non rimane che dichiarare l'estinzione e compensare le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il procedimento per cessazione della materia del contendere e compensa le spese fra le parti.