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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/04/2025, n. 5630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5630 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 368/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Faraglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 368/2020 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Mazzeo e dall'avv. Parte_1 stabilito Sonia Rosato, che agisce d'intesa con l'avv. Mazzeo, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Viale della Primavera, 27, come da procura in atti;
ATTRICE contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
OGGETTO: avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza in data 14 marzo 2025
Ragioni di fatto e diritto della decisione Con atto di citazione notificato il 13.12.2019, la sig.ra ha convenuto Parte_1 in giudizio davanti a codesto Tribunale l' per chiedere Controparte_1 dichiararsi l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione dell'intero compendio immobiliare sito in Roma alla Via Antonio Bertola n.5-7, distinto in catasto urbano al foglio 392, comprensivo degli attuali subalterni 501 della p.lla 141 e subalterni 501,502,503, e 504 della p.lla 142.
A fondamento della domanda ha dedotto di aver posseduto ininterrottamente e pacificamente per oltre venti anni, l'immobile sito in Roma in Via Antonio Bertola n.5-7, distinto al NCEU del Comune di Roma, foglio 932, p.lla 141, sub.1 e p.lla 142, sub.1-2-7-8-9-10, comprensivo di un'area cortilizia di mq.91 circa, censita al foglio 932, p.lla 142.
Tale immobile era di proprietà della Sig.ra che era deceduta in Persona_1
Roma il 09.12.1969; in assenza di eredi testamentari e/o successibili l'eredità era stata devoluta ipso jure allo Stato. Le circostanze suddette erano state poste a fondamento di una precedente azione giudiziaria promossa dinanzi al Tribunale di Roma ed iscritta al n.65965/2006 R.G. per il riconoscimento della piena proprietà, per intervenuta usucapione dell'immobile in ragione del possesso, pacifico ed ininterrotto ed ultraventennale del medesimo. All'esito del giudizio, il Tribunale Di Roma con sentenza n.24646/2011 aveva dichiarato l'avvenuto acquisto, per intervenuta usucapione, del compendio immobiliare sopra descritto. Successivamente l'attrice aveva scoperto che nella dichiarata usucapione non erano compresi i seguenti subalterni: foglio 932, p.lla 141, sub.2 e p.lla 142, sub.3-4-5 e 6, ed ovvero dei vani che formavano parte integrante dello stesso compendio immobiliare.
Deduceva altresì che, a seguito di fusione del 16.06.2015 – Prot. n. RM0418453 – si era verificata la soppressione dei detti subalterni (p.lla 141, sub.2 e p.lla 142,sub
.3-4-5 e 6) in favore della costituzione di nuovi subalterni. Pertanto, l'attrice chiedeva che venisse dichiarato l'avvenuto acquisto, per intervenuta usucapione ventennale, dell'intero compendio immobiliare sito in Roma alla Via Antonio Bertola n.5/7, distinto in catasto urbano al foglio 932, comprensivo del soppresso subalterno 2 della particella 141, e dei soppressi subalterni 3,4,5 e 6 della particella 142,oggi contraddistinti, al foglio 932 del NCEU del Comune di Roma, con il subalterno 501 della p.lla 141 ed i subalterni 501, 502,
503 e 504 della p.lla 142.
Con comparsa depositata in data 20 gennaio 2021 si è costituita l' CP_1
la quale ha preliminarmente eccepito l'inopponibilità della sentenza n.
[...]
24646/2011 in quanto pronunciata all'esito di un giudizio erroneamente promosso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, anziché dell'unico legittimo contradditore in materia di diritti reali, e pertanto di usucapione sul diritto di proprietà di beni devoluti allo Stato, ovverosia l' . Controparte_1
Posto che il giudizio fa stato solo ed esclusivamente nei confronti dei soggetti che hanno partecipato al giudizio - o, comunque, sono stati messi nelle condizioni e possibilità di partecipare al giudizio – la sentenza doveva, pertanto, ritenersi inopponibile ai terzi.
Ha dedotto inoltre il difetto di legittimazione passiva, in ragione della mancata dimostrazione dell'assenza di eredi del compendio immobiliare in oggetto, circostanza legittimante la devoluzione degli stessi allo Stato ex art.586 c.c., non essendosi peraltro proceduto alla nomina di un curatore per lo svolgimento dei necessari accertamenti.
Per tali ragioni ha chiesto il rigetto della domanda proposta La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e all'udienza del 14 marzo 2025 è stata trattenuta in decisione ex art. 186 terzo comma c.p.c. In via preliminare dev'essere esaminata la questione relativa alla eccepita inopponibilità della sentenza n. 24646/2011 in quanto pronunciata all'esito di un giudizio erroneamente promosso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Nulla quaestio sulla circostanza che la domanda sia stata promossa nei confronti di un soggetto privo di legittimazione passiva, atteso il dato testuale dell'art.65 del
D.Lgs.n.300 del 30.07.1999 che attribuisce all' Controparte_1
l'amministrazione dei beni immobili dello Stato. Parte attrice, pur riconoscendo l'errore di identificazione dell' competente CP_1 per materia, deduce che tale pronuncia sia comunque opponibile erga omnes, sia perché le due agenzie fanno parte del medesimo e pertanto della stessa CP_2 organizzazione statale, sia perché ben avrebbe potuto l'Agenzia delle Entrate eccepire la propria carenza di legittimazione passiva e chiedere di integrare il contraddittorio, sia perché in virtù dell'avvenuta trascrizione della sentenza l' . avrebbe potuto esercitare tutte le azioni utili ad impugnare Controparte_1 il detto provvedimento.
Tali argomentazioni non sembrano condivisibili.
Si osserva, infatti, che con la riforma del D.Lgs.n.300 del 1999 sono state assegnate a distinte ed autonome Agenzie fiscali, aventi carattere di ente pubblico e piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge, le gestioni delle entrate e del patrimonio dello Stato. Ciò esclude qualsiasi ipotesi di estensione della legittimazione passiva, anche in considerazione del fatto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha perso con la suddetta riforma la funzione di organo rappresentativo dello Stato ai fini giudiziali. Quanto all'avvenuta trascrizione della sentenza suindicata, è noto come questa non costituisca un elemento della fattispecie acquisitiva del diritto e come non possa ipotizzarsi per l' un onere di impugnazione quale quello Controparte_1 descritto dalla parte attrice. Infatti, come noto, l'opposizione di terzo ordinaria di cui all'art.404 1 co. c.p.c. è un mezzo straordinario di impugnazione che il terzo, titolare di diritti incompatibili con quelli affermati nella sentenza pronunciata tra le parti, può esercitare senza limiti di tempo.
La stessa attrice pone la questione giuridica dell'efficacia riflessa del giudicato esterno, deducendo la sussistenza delle condizioni e presupposti per la ricorrenza nella fattispecie in esame. Premesso che, secondo quanto stabilito dall'art.2909 c.c. l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, gli eredi o aventi causa e quindi, a contrario, non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi, secondo la giurisprudenza di legittimità, il giudicato può produrre,
a determinate condizioni, effetti riflessi anche al di fuori dei limiti indicati dalla norma sopracitata, ossia allorquando si sia formato tra soggetti in tutto o in parte diversi.
Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione Sent.n.6523 del 12.03.2008 la nozione di efficacia riflessa del giudicato esterno presuppone un "nesso di pregiudizialità - dipendenza giuridica, che si ha allorché un rapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante, rientra nella fattispecie di altro rapporto giuridico condizionato dipendente, il quale solo legittima l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio e di difesa”. La necessità che sussista un rapporto di dipendenza tra situazioni giuridiche è stata affermata dalla Suprema Corte anche in altri arresti, laddove si è ritenuto che l'efficacia riflessa del giudicato non si estende ai terzi che siano titolari di un diritto autonomo rispetto al rapporto giuridico oggetto del giudicato stesso, riguardando invece quei soggetti rimasti pur estranei al processo in cui è stata resa la sentenza ma “titolari di diritti dipendenti dalla situazione definita in quel processo” (Cass.civ.n.2137 del 31.01.2014), ovvero laddove il giudicato “contenga l'affermazione di una verità che non ammette un accertamento diverso ed il terzo non vanti un diritto autonomo rispetto a quello su cui il giudicato è intervenuto” (Cass.civ.n.22908 del 8.10.2013).
La pronuncia della Suprema Corte n.8101 del 23.04.20 individua tre requisiti richiesti affinché una sentenza passata in giudicato possa produrre effetti riflessi, si richiedono tre requisiti:
(a) che i terzi non siano titolari di un diritto autonomo (Cass. 2515/63; 2112/71;
444/74; 6178/81; 970/86; 7375/86), per tale dovendosi intendere o il diritto scaturente da un diverso rapporto giuridico (Cass. 3928/68; 5320/03); oppure un diritto “la cui fattispecie costitutiva non risulti composta anche dalla esistenza (o inesistenza) del rapporto dedotto nel primo giudizio” (Cass. 16969/02); (b) che i terzi non ne possano risentire un “pregiudizio giuridico” (1895/65; 2112/71; 11213/07); (c) che l'efficacia riflessa investa solo l'affermazione di una “situazione giuridica che non ammette la possibilità di un diverso accertamento”. Alla luce di quanto esposto emerge come nel caso in esame non possa trovare applicazione il principio dell'efficacia riflessa del giudicato, perché l' CP_1 risentirebbe con ogni evidenza di un "pregiudizio giuridico" in virtù della
[...] estensione oggettiva del giudicato formatosi nei confronti dell'Agenzia delle
Entrate, in ordine all'accertato acquisto della proprietà per intervenuta usucapione. Né tantomeno risulta venire in rilievo una situazione giuridica che non ammette la possibilità di un diverso accertamento, così come accade per le sentenze dichiarative di fallimento, o che accertano la falsità di un atto o l'invalidità del lavoratore: nel caso in esame, al contrario, vigendo l'onere probatorio dettato dall'art.2697 c.c. in capo a colui che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario, solo la dimostrazione del possesso uti dominus del medesimo bene vale ai fini dell'accertamento dell'avvenuta usucapione in suo favore.
Deve pertanto concludersi per l'inopponibilità della sentenza n.24646/2011 nei confronti dell' , unico soggetto giuridico legittimato passivo Controparte_1 nella subiecta materia.
La predetta inopponibilità non esclude peraltro che il giudicato possa avere efficacia di prova documentale nel presente giudizio (Cass. civ., Sez. 3, n. 35037 del 17.11.2021; Cass. civ., Sez. 3, n. 8101 del 23.04.2020) In questa prospettiva, infatti, il giudicato viene in rilievo “non quale valore giuridico (disciplina giurisdizionale del rapporto) ma quale fatto storico risultante da un documento” Cass.civ. Sez.3 n.18325 del 9.07.2019).
Ciò in applicazione del principio, consolidato (tra le altre Cass.civ. Sez.3 n.11753 del 15.05.2018), secondo cui “il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto ed in virtù del principio dell'unità della giurisdizione, anche prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o anche altre parti, e. pertanto, può desumere dalle risultanze di esso i medesimi elementi sui quali fondare la sua decisione” (Cass.civ. Sez.3 n.4239 del 19.02.2008). Pertanto, tale sentenza, sottoposta al libero apprezzamento delle prove atipiche da parte del giudice, può rappresentare una valida prova presuntiva, fatto salvo ovviamente il diritto del terzo alla allegazione ed alla prova del contrario. Nel caso di specie il Tribunale di Roma ha ritenuto che “L'istruttoria svolta ha inoltre dimostrato il pacifico, pubblico, ininterrotto ed ultraventennale possesso esercitato dall'attrice sul compendio immobiliare. È infatti risultato che non soltanto ha utilizzato il fabbricato ma ha Parte_1 pure eseguito cospicui interventi di manutenzione e ristrutturazione presentando regolare D.I.A. presso il Comune di Roma”. Deve ritenersi pertanto dimostrata l'esistenza di una signoria di fatto esercitatasi per il tempo necessario al compiersi dell'usucapione, peraltro estrinsecatasi in attività percepibili all'esterno, come gli interventi edilizi e la presentazione di una D.I.A. al comune, che provano una relazione piena ed esclusiva con il compendio immobiliare in questione.
Le circostanze citate non sono state contestate dall' che ha, Controparte_1 invece, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per la mancata dimostrazione dell'inesistenza di eredi degli immobili. In particolare, secondo la parte convenuta la devoluzione dell'eredità a favore dello Stato ai sensi dell'art.586 c.c. presuppone un accertamento circa l'inesistenza di eredi del de cuius da eseguirsi mediante la nomina di un curatore dell'eredità giacente. Tale eccezione deve essere disattesa.
Innanzitutto deve considerarsi che la fattispecie in esame non rientra, ratione temporis, nella disciplina introdotta dalla L.n.296 del 2006 art.1, comma 260 secondo cui “al possesso esercitato sugli immobili vacanti o derivanti da eredità giacenti si applica la disposizione dell'art.1163 c.c. sino a quando il terzo esercente attività corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale non notifichi all' di essere in possesso del bene vacante o derivante da Controparte_1 eredità giacenti”. Infatti, premesso che la norma in esame non ha carattere retroattivo, non potendosi ritenere meramente interpretativa delle disposizioni di cui all'art.1163 c.c. (Cass.Civ.Sez.II n.14644 dell'11.0.2013), nel caso in esame risulta dalla documentazione in atti che l'attrice ha iniziato il pieno possesso esclusivo a partire dall'anno 1983 e, per l'effetto, all'entrata in vigore della Novella del 2006 il ventennio di legge si era compiuto.
In base alla normativa precedente deve escludersi che la Sig.ra avesse alcun Pt_1 onere di comunicazione del suo possesso, così come risultano irrilevante le ragioni dell'inerzia dell'Agenzia del Demanio o la mancata conoscenza da parte di quest'ultima dell'intervenuto acquisto. Sotto altro profilo, risulta che a seguito del decesso della precedente proprietaria avvenuto in data 9.12.1969, non vi era stata alcuna denuncia di Persona_1 successione trascritta presso la Conservatoria e che nessuno ha rivendicato la propria qualità di erede né prima né dopo il compimento del termine prescrizionale decennale di cui all'art.480 c.c. : sulla base di tali presupposti, a prescindere dalla conoscenza da parte dell' , deve ritenersi che l'eredità sia stata Controparte_1 devoluta di diritto allo Stato, ai sensi dell'art.586.c.c. Tanto premesso, deve rigettarsi la domanda di usucapione per quanto riguarda i subalterni contraddistinti, al fg.932 del NCEU del Comune di Roma, con il sub.501 della p.lla 141 e i sub.501,502,503 e 504 della p.lla 142 per difetto di prova.
Secondo parte attrice, infatti, l'usucapione dichiarata con la sentenza n.24646/2011 non avrebbe ricompreso delle parti integranti lo stesso compendio immobiliare, distinte nei subalterni foglio 932, p.lla 141, sub.2 e p.lla 142 sub.3,4,5 e 6, sulle quali aveva esercitato il medesimo possesso continuato ed ininterrotto ai sensi e per gli effetti dell'art.1158 c.c. A tal riguardo, deve innanzitutto osservarsi come la domanda originariamente proposta, seppur corredata da certificazione catastale, indicasse altri subalterni e non facesse riferimento alcuno a quelli di cui oggi l'attrice deduce l'erronea esclusione. Inoltre, proprio dalla lettura della relazione del Geom. depositata da parte Per_2 attrice, emerge che la soppressione dei precedenti subalterni mediante fusione con gli attuali è avvenuta nel 2015, ed ovvero successivamente alla pronuncia dell'intervenuta usucapione. Pertanto, tale variazione catastale non ha inciso sulla pronuncia di cui si deduce la incompletezza, e quindi risulta irrilevante ai fini della reclamata usucapione, né rileva a tali fini l'affermazione secondo cui tali subalterni farebbero parte dello stesso “compendio immobiliare”, trattandosi di espressione generica, utilizzata per indicare più corpi di fabbrica che formano un unico complesso e che possono appartenere a distinti proprietari. Difetta pertanto la prova dell'intervenuta usucapione degli ulteriori immobili contraddistinti con i subalterni sopracitati, non essendo a tal fine, peraltro, utile l'allegazione della planimetria. Le spese devono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: 1) Accerta e dichiara a favore di , l'intervenuto acquisto a titolo di Parte_1 usucapione della piena ed esclusiva proprietà delle porzioni dell'immobile sito in
Roma alla Via Antonio Bertola n.5-7, distinto in catasto urbano al foglio 932, part.141, sub.1 e p.lla 142 sub.1-2-7-8-9-10;
2) Rigetta la domanda di accertamento e dichiarazione dell'intervenuta usucapione a favore di delle porzioni dell'immobile sito in Roma alla Via Parte_1
Antonio Bertola n.5-7, già distinti in catasto urbano al foglio 932, p.lla 141, sub.2 e p.lla 142 sub.3,4,5 e 6 ed oggi distinti al fg.932, p.lla 141, sub.501 e p.lla 142 sub.501,502,503 e 504.
3) Spese compensate.
Così deciso in Roma, in data 12/04/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Lucia Faraglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Faraglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 368/2020 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Mazzeo e dall'avv. Parte_1 stabilito Sonia Rosato, che agisce d'intesa con l'avv. Mazzeo, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Viale della Primavera, 27, come da procura in atti;
ATTRICE contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
OGGETTO: avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza in data 14 marzo 2025
Ragioni di fatto e diritto della decisione Con atto di citazione notificato il 13.12.2019, la sig.ra ha convenuto Parte_1 in giudizio davanti a codesto Tribunale l' per chiedere Controparte_1 dichiararsi l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione dell'intero compendio immobiliare sito in Roma alla Via Antonio Bertola n.5-7, distinto in catasto urbano al foglio 392, comprensivo degli attuali subalterni 501 della p.lla 141 e subalterni 501,502,503, e 504 della p.lla 142.
A fondamento della domanda ha dedotto di aver posseduto ininterrottamente e pacificamente per oltre venti anni, l'immobile sito in Roma in Via Antonio Bertola n.5-7, distinto al NCEU del Comune di Roma, foglio 932, p.lla 141, sub.1 e p.lla 142, sub.1-2-7-8-9-10, comprensivo di un'area cortilizia di mq.91 circa, censita al foglio 932, p.lla 142.
Tale immobile era di proprietà della Sig.ra che era deceduta in Persona_1
Roma il 09.12.1969; in assenza di eredi testamentari e/o successibili l'eredità era stata devoluta ipso jure allo Stato. Le circostanze suddette erano state poste a fondamento di una precedente azione giudiziaria promossa dinanzi al Tribunale di Roma ed iscritta al n.65965/2006 R.G. per il riconoscimento della piena proprietà, per intervenuta usucapione dell'immobile in ragione del possesso, pacifico ed ininterrotto ed ultraventennale del medesimo. All'esito del giudizio, il Tribunale Di Roma con sentenza n.24646/2011 aveva dichiarato l'avvenuto acquisto, per intervenuta usucapione, del compendio immobiliare sopra descritto. Successivamente l'attrice aveva scoperto che nella dichiarata usucapione non erano compresi i seguenti subalterni: foglio 932, p.lla 141, sub.2 e p.lla 142, sub.3-4-5 e 6, ed ovvero dei vani che formavano parte integrante dello stesso compendio immobiliare.
Deduceva altresì che, a seguito di fusione del 16.06.2015 – Prot. n. RM0418453 – si era verificata la soppressione dei detti subalterni (p.lla 141, sub.2 e p.lla 142,sub
.3-4-5 e 6) in favore della costituzione di nuovi subalterni. Pertanto, l'attrice chiedeva che venisse dichiarato l'avvenuto acquisto, per intervenuta usucapione ventennale, dell'intero compendio immobiliare sito in Roma alla Via Antonio Bertola n.5/7, distinto in catasto urbano al foglio 932, comprensivo del soppresso subalterno 2 della particella 141, e dei soppressi subalterni 3,4,5 e 6 della particella 142,oggi contraddistinti, al foglio 932 del NCEU del Comune di Roma, con il subalterno 501 della p.lla 141 ed i subalterni 501, 502,
503 e 504 della p.lla 142.
Con comparsa depositata in data 20 gennaio 2021 si è costituita l' CP_1
la quale ha preliminarmente eccepito l'inopponibilità della sentenza n.
[...]
24646/2011 in quanto pronunciata all'esito di un giudizio erroneamente promosso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, anziché dell'unico legittimo contradditore in materia di diritti reali, e pertanto di usucapione sul diritto di proprietà di beni devoluti allo Stato, ovverosia l' . Controparte_1
Posto che il giudizio fa stato solo ed esclusivamente nei confronti dei soggetti che hanno partecipato al giudizio - o, comunque, sono stati messi nelle condizioni e possibilità di partecipare al giudizio – la sentenza doveva, pertanto, ritenersi inopponibile ai terzi.
Ha dedotto inoltre il difetto di legittimazione passiva, in ragione della mancata dimostrazione dell'assenza di eredi del compendio immobiliare in oggetto, circostanza legittimante la devoluzione degli stessi allo Stato ex art.586 c.c., non essendosi peraltro proceduto alla nomina di un curatore per lo svolgimento dei necessari accertamenti.
Per tali ragioni ha chiesto il rigetto della domanda proposta La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e all'udienza del 14 marzo 2025 è stata trattenuta in decisione ex art. 186 terzo comma c.p.c. In via preliminare dev'essere esaminata la questione relativa alla eccepita inopponibilità della sentenza n. 24646/2011 in quanto pronunciata all'esito di un giudizio erroneamente promosso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Nulla quaestio sulla circostanza che la domanda sia stata promossa nei confronti di un soggetto privo di legittimazione passiva, atteso il dato testuale dell'art.65 del
D.Lgs.n.300 del 30.07.1999 che attribuisce all' Controparte_1
l'amministrazione dei beni immobili dello Stato. Parte attrice, pur riconoscendo l'errore di identificazione dell' competente CP_1 per materia, deduce che tale pronuncia sia comunque opponibile erga omnes, sia perché le due agenzie fanno parte del medesimo e pertanto della stessa CP_2 organizzazione statale, sia perché ben avrebbe potuto l'Agenzia delle Entrate eccepire la propria carenza di legittimazione passiva e chiedere di integrare il contraddittorio, sia perché in virtù dell'avvenuta trascrizione della sentenza l' . avrebbe potuto esercitare tutte le azioni utili ad impugnare Controparte_1 il detto provvedimento.
Tali argomentazioni non sembrano condivisibili.
Si osserva, infatti, che con la riforma del D.Lgs.n.300 del 1999 sono state assegnate a distinte ed autonome Agenzie fiscali, aventi carattere di ente pubblico e piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge, le gestioni delle entrate e del patrimonio dello Stato. Ciò esclude qualsiasi ipotesi di estensione della legittimazione passiva, anche in considerazione del fatto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha perso con la suddetta riforma la funzione di organo rappresentativo dello Stato ai fini giudiziali. Quanto all'avvenuta trascrizione della sentenza suindicata, è noto come questa non costituisca un elemento della fattispecie acquisitiva del diritto e come non possa ipotizzarsi per l' un onere di impugnazione quale quello Controparte_1 descritto dalla parte attrice. Infatti, come noto, l'opposizione di terzo ordinaria di cui all'art.404 1 co. c.p.c. è un mezzo straordinario di impugnazione che il terzo, titolare di diritti incompatibili con quelli affermati nella sentenza pronunciata tra le parti, può esercitare senza limiti di tempo.
La stessa attrice pone la questione giuridica dell'efficacia riflessa del giudicato esterno, deducendo la sussistenza delle condizioni e presupposti per la ricorrenza nella fattispecie in esame. Premesso che, secondo quanto stabilito dall'art.2909 c.c. l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, gli eredi o aventi causa e quindi, a contrario, non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi, secondo la giurisprudenza di legittimità, il giudicato può produrre,
a determinate condizioni, effetti riflessi anche al di fuori dei limiti indicati dalla norma sopracitata, ossia allorquando si sia formato tra soggetti in tutto o in parte diversi.
Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione Sent.n.6523 del 12.03.2008 la nozione di efficacia riflessa del giudicato esterno presuppone un "nesso di pregiudizialità - dipendenza giuridica, che si ha allorché un rapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante, rientra nella fattispecie di altro rapporto giuridico condizionato dipendente, il quale solo legittima l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio e di difesa”. La necessità che sussista un rapporto di dipendenza tra situazioni giuridiche è stata affermata dalla Suprema Corte anche in altri arresti, laddove si è ritenuto che l'efficacia riflessa del giudicato non si estende ai terzi che siano titolari di un diritto autonomo rispetto al rapporto giuridico oggetto del giudicato stesso, riguardando invece quei soggetti rimasti pur estranei al processo in cui è stata resa la sentenza ma “titolari di diritti dipendenti dalla situazione definita in quel processo” (Cass.civ.n.2137 del 31.01.2014), ovvero laddove il giudicato “contenga l'affermazione di una verità che non ammette un accertamento diverso ed il terzo non vanti un diritto autonomo rispetto a quello su cui il giudicato è intervenuto” (Cass.civ.n.22908 del 8.10.2013).
La pronuncia della Suprema Corte n.8101 del 23.04.20 individua tre requisiti richiesti affinché una sentenza passata in giudicato possa produrre effetti riflessi, si richiedono tre requisiti:
(a) che i terzi non siano titolari di un diritto autonomo (Cass. 2515/63; 2112/71;
444/74; 6178/81; 970/86; 7375/86), per tale dovendosi intendere o il diritto scaturente da un diverso rapporto giuridico (Cass. 3928/68; 5320/03); oppure un diritto “la cui fattispecie costitutiva non risulti composta anche dalla esistenza (o inesistenza) del rapporto dedotto nel primo giudizio” (Cass. 16969/02); (b) che i terzi non ne possano risentire un “pregiudizio giuridico” (1895/65; 2112/71; 11213/07); (c) che l'efficacia riflessa investa solo l'affermazione di una “situazione giuridica che non ammette la possibilità di un diverso accertamento”. Alla luce di quanto esposto emerge come nel caso in esame non possa trovare applicazione il principio dell'efficacia riflessa del giudicato, perché l' CP_1 risentirebbe con ogni evidenza di un "pregiudizio giuridico" in virtù della
[...] estensione oggettiva del giudicato formatosi nei confronti dell'Agenzia delle
Entrate, in ordine all'accertato acquisto della proprietà per intervenuta usucapione. Né tantomeno risulta venire in rilievo una situazione giuridica che non ammette la possibilità di un diverso accertamento, così come accade per le sentenze dichiarative di fallimento, o che accertano la falsità di un atto o l'invalidità del lavoratore: nel caso in esame, al contrario, vigendo l'onere probatorio dettato dall'art.2697 c.c. in capo a colui che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario, solo la dimostrazione del possesso uti dominus del medesimo bene vale ai fini dell'accertamento dell'avvenuta usucapione in suo favore.
Deve pertanto concludersi per l'inopponibilità della sentenza n.24646/2011 nei confronti dell' , unico soggetto giuridico legittimato passivo Controparte_1 nella subiecta materia.
La predetta inopponibilità non esclude peraltro che il giudicato possa avere efficacia di prova documentale nel presente giudizio (Cass. civ., Sez. 3, n. 35037 del 17.11.2021; Cass. civ., Sez. 3, n. 8101 del 23.04.2020) In questa prospettiva, infatti, il giudicato viene in rilievo “non quale valore giuridico (disciplina giurisdizionale del rapporto) ma quale fatto storico risultante da un documento” Cass.civ. Sez.3 n.18325 del 9.07.2019).
Ciò in applicazione del principio, consolidato (tra le altre Cass.civ. Sez.3 n.11753 del 15.05.2018), secondo cui “il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto ed in virtù del principio dell'unità della giurisdizione, anche prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o anche altre parti, e. pertanto, può desumere dalle risultanze di esso i medesimi elementi sui quali fondare la sua decisione” (Cass.civ. Sez.3 n.4239 del 19.02.2008). Pertanto, tale sentenza, sottoposta al libero apprezzamento delle prove atipiche da parte del giudice, può rappresentare una valida prova presuntiva, fatto salvo ovviamente il diritto del terzo alla allegazione ed alla prova del contrario. Nel caso di specie il Tribunale di Roma ha ritenuto che “L'istruttoria svolta ha inoltre dimostrato il pacifico, pubblico, ininterrotto ed ultraventennale possesso esercitato dall'attrice sul compendio immobiliare. È infatti risultato che non soltanto ha utilizzato il fabbricato ma ha Parte_1 pure eseguito cospicui interventi di manutenzione e ristrutturazione presentando regolare D.I.A. presso il Comune di Roma”. Deve ritenersi pertanto dimostrata l'esistenza di una signoria di fatto esercitatasi per il tempo necessario al compiersi dell'usucapione, peraltro estrinsecatasi in attività percepibili all'esterno, come gli interventi edilizi e la presentazione di una D.I.A. al comune, che provano una relazione piena ed esclusiva con il compendio immobiliare in questione.
Le circostanze citate non sono state contestate dall' che ha, Controparte_1 invece, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per la mancata dimostrazione dell'inesistenza di eredi degli immobili. In particolare, secondo la parte convenuta la devoluzione dell'eredità a favore dello Stato ai sensi dell'art.586 c.c. presuppone un accertamento circa l'inesistenza di eredi del de cuius da eseguirsi mediante la nomina di un curatore dell'eredità giacente. Tale eccezione deve essere disattesa.
Innanzitutto deve considerarsi che la fattispecie in esame non rientra, ratione temporis, nella disciplina introdotta dalla L.n.296 del 2006 art.1, comma 260 secondo cui “al possesso esercitato sugli immobili vacanti o derivanti da eredità giacenti si applica la disposizione dell'art.1163 c.c. sino a quando il terzo esercente attività corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale non notifichi all' di essere in possesso del bene vacante o derivante da Controparte_1 eredità giacenti”. Infatti, premesso che la norma in esame non ha carattere retroattivo, non potendosi ritenere meramente interpretativa delle disposizioni di cui all'art.1163 c.c. (Cass.Civ.Sez.II n.14644 dell'11.0.2013), nel caso in esame risulta dalla documentazione in atti che l'attrice ha iniziato il pieno possesso esclusivo a partire dall'anno 1983 e, per l'effetto, all'entrata in vigore della Novella del 2006 il ventennio di legge si era compiuto.
In base alla normativa precedente deve escludersi che la Sig.ra avesse alcun Pt_1 onere di comunicazione del suo possesso, così come risultano irrilevante le ragioni dell'inerzia dell'Agenzia del Demanio o la mancata conoscenza da parte di quest'ultima dell'intervenuto acquisto. Sotto altro profilo, risulta che a seguito del decesso della precedente proprietaria avvenuto in data 9.12.1969, non vi era stata alcuna denuncia di Persona_1 successione trascritta presso la Conservatoria e che nessuno ha rivendicato la propria qualità di erede né prima né dopo il compimento del termine prescrizionale decennale di cui all'art.480 c.c. : sulla base di tali presupposti, a prescindere dalla conoscenza da parte dell' , deve ritenersi che l'eredità sia stata Controparte_1 devoluta di diritto allo Stato, ai sensi dell'art.586.c.c. Tanto premesso, deve rigettarsi la domanda di usucapione per quanto riguarda i subalterni contraddistinti, al fg.932 del NCEU del Comune di Roma, con il sub.501 della p.lla 141 e i sub.501,502,503 e 504 della p.lla 142 per difetto di prova.
Secondo parte attrice, infatti, l'usucapione dichiarata con la sentenza n.24646/2011 non avrebbe ricompreso delle parti integranti lo stesso compendio immobiliare, distinte nei subalterni foglio 932, p.lla 141, sub.2 e p.lla 142 sub.3,4,5 e 6, sulle quali aveva esercitato il medesimo possesso continuato ed ininterrotto ai sensi e per gli effetti dell'art.1158 c.c. A tal riguardo, deve innanzitutto osservarsi come la domanda originariamente proposta, seppur corredata da certificazione catastale, indicasse altri subalterni e non facesse riferimento alcuno a quelli di cui oggi l'attrice deduce l'erronea esclusione. Inoltre, proprio dalla lettura della relazione del Geom. depositata da parte Per_2 attrice, emerge che la soppressione dei precedenti subalterni mediante fusione con gli attuali è avvenuta nel 2015, ed ovvero successivamente alla pronuncia dell'intervenuta usucapione. Pertanto, tale variazione catastale non ha inciso sulla pronuncia di cui si deduce la incompletezza, e quindi risulta irrilevante ai fini della reclamata usucapione, né rileva a tali fini l'affermazione secondo cui tali subalterni farebbero parte dello stesso “compendio immobiliare”, trattandosi di espressione generica, utilizzata per indicare più corpi di fabbrica che formano un unico complesso e che possono appartenere a distinti proprietari. Difetta pertanto la prova dell'intervenuta usucapione degli ulteriori immobili contraddistinti con i subalterni sopracitati, non essendo a tal fine, peraltro, utile l'allegazione della planimetria. Le spese devono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: 1) Accerta e dichiara a favore di , l'intervenuto acquisto a titolo di Parte_1 usucapione della piena ed esclusiva proprietà delle porzioni dell'immobile sito in
Roma alla Via Antonio Bertola n.5-7, distinto in catasto urbano al foglio 932, part.141, sub.1 e p.lla 142 sub.1-2-7-8-9-10;
2) Rigetta la domanda di accertamento e dichiarazione dell'intervenuta usucapione a favore di delle porzioni dell'immobile sito in Roma alla Via Parte_1
Antonio Bertola n.5-7, già distinti in catasto urbano al foglio 932, p.lla 141, sub.2 e p.lla 142 sub.3,4,5 e 6 ed oggi distinti al fg.932, p.lla 141, sub.501 e p.lla 142 sub.501,502,503 e 504.
3) Spese compensate.
Così deciso in Roma, in data 12/04/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Lucia Faraglia