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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/04/2025, n. 3164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3164 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 24114/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. est.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 02/07/2024, discussa nella Camera di Consiglio del 09/04/2025, promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...], difesa e Parte_1 C.F._1 rappresentata dall'avv. Laura Alda Lia Cristina Nicolini presso il cui studio in Milano Piazza S.
Bolivar 11, è elettivamente domiciliata;
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Felice Soldano e dall'Avv. Alessandra Orsini presso il cui studio di quest'ultima sito in Leno (BS), Via G. Mazzini n. 15/D, è elettivamente domiciliato,
PARTE CONVENUTA
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 02/09/2024
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio contenzioso ex art. 473-bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI pagina 1 di 6 Per : come da verbale d'udienza del 24.02.2025 Parte_1
“La difesa ricorrente insiste nelle richieste in ordine alla separazione e addebito, insiste nel risarcimento, porre a carico del resistente il 50% delle spese ordinarie e straordinarie dell'immobile, non insiste sulle domande relative al mantenimento del figlio maggiorenne.”
Per : come da verbale d'udienza del 24.02.2025 CP_1
“La difesa resistente si rimette alle conclusioni già formulate, chiede la conferma dei provvedimenti urgenti. Chiede il rigetto della domanda di addebito.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio concordatario a Parte_1 CP_1
Milano in data 01/02/1997, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano all'anno
1997, n. 0135, Registro 01 Parte 1.
Dal matrimonio è nato , in data [...]. Per_1
Con ricorso depositato in data 02.07.2024 la ricorrente allegava la cessazione della comunione materiale e spirituale col marito e chiedeva la pronuncia della separazione personale dei coniugi con addebito a carico del Signor tenuto conto del suo grave comportamento CP_1 contrario ai doveri del matrimonio, l'assegnazione della casa familiare alla madre e il collocamento del figlio maggiorenne presso la madre, un contributo paterno al mantenimento del figlio della somma mensile pari ad euro 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, la condanna del convenuto al pagamento di euro 120.000,00 a titolo di risarcimento danni morali e materiali a favore della Signora il pagamento da parte del resistente del 50% delle spese Parte_1 ordinarie e straordinarie della casa familiare e, nell'eventuale continua e ininterrotta mancata convivenza e decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis c.p.c. e ss.
In data 30.10.2024 si costituiva il convenuto il quale, aderendo alla domanda di separazione e divorzio proposta dalla ricorrente, contestava la ricostruzione di controparte e chiedeva il rigetto della domanda di addebito, il versamento da parte della ricorrente della somma complessiva di €
45.440,72, per l'acquisto dell'immobile sito in Milano, Via Koristka n. 3 di esclusiva proprietà della signora il rigetto della domanda di mantenimento per il figlio e il rigetto della Parte_1
domanda di risarcimento dei danni morali e materiali.
All'udienza di comparizione delle parti del 19.12.2024, il Giudice delegato, sentite le parti e tentata inutilmente la conciliazione, invitava i difensori a svolgere le proprie richieste. La difesa pagina 2 di 6 ricorrente chiedeva l'escussione dei testi sui fatti di cui al ricorso ed insisteva nelle domande. La difesa resistente si riportava agli atti. Il Giudice Delegato riservava la decisione.
Con ordinanza del 19.12.2024, a scioglimento della riserva assunta, autorizzava i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto, respingeva la domanda di assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne e di assegnazione della casa coniugale, acquisiva i documenti prodotti e rigettava le istanze istruttorie ulteriori.
All'udienza del 24.02.2025, la difesa ricorrente insisteva nelle richieste in ordine alla separazione e all'addebito, alla domanda di risarcimento, al pagamento da parte del resistente del
50% delle spese ordinarie e straordinarie dell'immobile, non insisteva sulle domande relative al mantenimento del figlio maggiorenne. La difesa resistente si rimetteva alle conclusioni già formulate, chiedendo la conferma dei provvedimenti urgenti e il rigetto della domanda di addebito.
Il Giudice delegato, all'esito, rimetteva la causa al collegio.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 09.04.2025.
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte. Si devono pertanto rigettare le istanze istruttorie formulate dalle parti, richiamando le motivazioni di cui all'ordinanza del 19.12.2024 del Giudice delegato.
Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento e la documentazione depositata dalle parti, consentono di poter assumere una motivata decisione in ordine all'addebito.
Non si è ritenuto si svolgere attività istruttoria d'ufficio in quanto i poteri del Giudice ex art. 473bis.44 c.p.c. sono attivabili qualora si ponga un tema di tutela dei minori coinvolti o delle parti stesse;
tali poteri non possono invece essere attivati se esclusivamente finalizzati a provare l'addebito della separazione, che è soggetto al principio dispositivo ex art. 115 c.p.c.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La separazione di fatto tra i coniugi, il fallimento del tentativo di conciliazione e il tenore delle rispettive allegazioni, sono invero elementi idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La domanda di addebito
pagina 3 di 6 Il Collegio, valutati i dati e gli elementi acquisiti agli atti, ritiene di dover rigettare la domanda di addebito della separazione al marito presentata dalla ricorrente.
Non vi è, invero, un sufficiente riscontro probatorio né della sussistenza dei riferiti atti di maltrattamenti perpetrati dal marito ai danni della moglie, né tantomeno degli asseriti tradimenti.
Quanto al primo elemento, si evidenzia come le allegazioni della signora in ordine alle condotte violente del marito e le dichiarazioni a sostegno sottoscritte dalla vicina di casa signora e dalla figlia della ricorrente (doc. 9 e 11 ricorrente) contengano CP_2 Persona_2
allegazioni generiche e non circostanziate.
Le istanze istruttorie formulate da parte attrice, volte alla dimostrazione della veridicità degli agiti violenti del partner, sono altresì generiche – la ricorrente indica tre testi e chiede che tutti questi, in modo indifferente, vengano sentiti “sulle circostanze di cui alla narrativa sia del ricorso da intendersi qui riprodotte, oltre alle dichiarazioni già depositate con il predetto ricorso, sia del presente atto espunte da eventuali giudizi o frasi di congiunzioni e componenti negative, preceduti dalla locuzione “vero che” - e sono pertanto inammissibili, come già valutato dal Giudice delegato.
Quanto all'asserita infedeltà coniugale, nulla è dimostrato rispetto ai ripetuti episodi che la signora colloca nel corso della relazione coniugale e che, peraltro, non l'avrebbero indotta a formulare richiesta di separazione. Rispetto ai messaggi scambiati dal resistente con tale Per_3
depositati dalla ricorrente e riconosciuti da controparte, da quei medesimi messaggi emerge in
[...]
modo chiaro come il presunto tradimento non si sia mai “consumato”. Senza dubbio i messaggi
Per_ provano un sentimento del resistente verso la ma non dimostrano che i due avessero già instaurato una relazione. Per di più, non è dimostrato quando e come questi messaggi sarebbero stati scoperti dalla ricorrente. Nella sua seconda memoria la ricorrente cita una presunta e-mail del 1 aprile 2024 che, tuttavia, non è presente agli atti e non è depositata. Quello che sembra certo, nel senso che è affermato dalla stessa ricorrente, è che il rapporto veniva vissuto dalla signora come
“malato” da tempo e che in data 19 aprile 2024 la ricorrente fa formalizzare la richiesta di separazione al marito. Quindi, si dovrebbe ipotizzare che nell'intervallo da gennaio ad aprile 2024
(intervallo teorico di scoperta dei messaggi) la signora si sarebbe determinata alla separazione solo ed esclusivamente per la scoperta della asserita relazione. Il che è del tutto inverosimile. Come detto dalla stessa ricorrente, il rapporto era evidentemente già in crisi da tempo e quindi qualsivoglia relazione emersa a inizio anno 2024 non può essere definita causa della fine del matrimonio.
Pertanto, sulla base degli scarsi elementi probatori forniti, non si può addebitare la causa della separazione alle condotte del marito e la domanda della ricorrente dev'essere rigettata.
pagina 4 di 6 Conseguentemente deve essere rigettata anche la domanda di risarcimento di danni morali e materiali proposta dalla signora, in mancanza totale di prova circa il fatto ingiusto che li avrebbe generati.
La signora ha rinunciato alla domanda volta ad ottenere un contributo paterno al mantenimento del figlio e l'assegnazione della casa coniugale, già rigettate in sede di provvedimenti provvisori dal Giudice delegato in quanto inammissibili. Ha insistito nella domanda di suddivisione al 50% tra le parti delle spese ordinarie e straordinarie della casa coniugale, che tuttavia sono disciplinate secondo le ordinarie regole di diritto civile e su cui questa A.G. non ha alcun potere.
La domanda del convenuto volta a porre a carico della signora l'obbligo di versare Pt_1
allo stesso la somma complessiva di € 45.440,72, sostenuta per l'acquisto dell'immobile sito in
Milano, Via Koristka n. 3, è domanda estranea all'oggetto dell'odierno giudizio.
Deve essere rigettata la domanda avanzata da parte ricorrente di condanna del marito ex art. 96 c.p.c. al risarcimento danni per condotta contraria a correttezza e buona fede, in quanto le contestate espressioni utilizzate dalla difesa del resistente rientrano nella normale dialettica processuale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. Rigetta le istanze istruttorie delle parti;
2. Dichiara la separazione personale , ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Parte_1
e , che hanno contratto matrimonio concordatario a Milano in
[...] CP_1 data 01/02/1997, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano all'anno
1997, n. 0135, Registro 01 Parte 1;
3. Rigetta la domanda di addebito della separazione al marito;
4. Rigetta la domanda di risarcimento dei danni morali e materiali avanzata dalla moglie;
5. Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte ricorrente;
6. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Milano, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
7. Rimette con separata ordinanza la causa sul ruolo per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.48 e della Legge 898/70 e successive modifiche art. 3
n.2) lettera b),
8. Spese al definitivo.
pagina 5 di 6 Così deciso in Milano, il 09 aprile 2025
Il Giudice rel.est.
Dott. Giuseppe Gennari
Il Presidente
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. est.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 02/07/2024, discussa nella Camera di Consiglio del 09/04/2025, promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...], difesa e Parte_1 C.F._1 rappresentata dall'avv. Laura Alda Lia Cristina Nicolini presso il cui studio in Milano Piazza S.
Bolivar 11, è elettivamente domiciliata;
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Felice Soldano e dall'Avv. Alessandra Orsini presso il cui studio di quest'ultima sito in Leno (BS), Via G. Mazzini n. 15/D, è elettivamente domiciliato,
PARTE CONVENUTA
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 02/09/2024
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio contenzioso ex art. 473-bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI pagina 1 di 6 Per : come da verbale d'udienza del 24.02.2025 Parte_1
“La difesa ricorrente insiste nelle richieste in ordine alla separazione e addebito, insiste nel risarcimento, porre a carico del resistente il 50% delle spese ordinarie e straordinarie dell'immobile, non insiste sulle domande relative al mantenimento del figlio maggiorenne.”
Per : come da verbale d'udienza del 24.02.2025 CP_1
“La difesa resistente si rimette alle conclusioni già formulate, chiede la conferma dei provvedimenti urgenti. Chiede il rigetto della domanda di addebito.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio concordatario a Parte_1 CP_1
Milano in data 01/02/1997, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano all'anno
1997, n. 0135, Registro 01 Parte 1.
Dal matrimonio è nato , in data [...]. Per_1
Con ricorso depositato in data 02.07.2024 la ricorrente allegava la cessazione della comunione materiale e spirituale col marito e chiedeva la pronuncia della separazione personale dei coniugi con addebito a carico del Signor tenuto conto del suo grave comportamento CP_1 contrario ai doveri del matrimonio, l'assegnazione della casa familiare alla madre e il collocamento del figlio maggiorenne presso la madre, un contributo paterno al mantenimento del figlio della somma mensile pari ad euro 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, la condanna del convenuto al pagamento di euro 120.000,00 a titolo di risarcimento danni morali e materiali a favore della Signora il pagamento da parte del resistente del 50% delle spese Parte_1 ordinarie e straordinarie della casa familiare e, nell'eventuale continua e ininterrotta mancata convivenza e decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis c.p.c. e ss.
In data 30.10.2024 si costituiva il convenuto il quale, aderendo alla domanda di separazione e divorzio proposta dalla ricorrente, contestava la ricostruzione di controparte e chiedeva il rigetto della domanda di addebito, il versamento da parte della ricorrente della somma complessiva di €
45.440,72, per l'acquisto dell'immobile sito in Milano, Via Koristka n. 3 di esclusiva proprietà della signora il rigetto della domanda di mantenimento per il figlio e il rigetto della Parte_1
domanda di risarcimento dei danni morali e materiali.
All'udienza di comparizione delle parti del 19.12.2024, il Giudice delegato, sentite le parti e tentata inutilmente la conciliazione, invitava i difensori a svolgere le proprie richieste. La difesa pagina 2 di 6 ricorrente chiedeva l'escussione dei testi sui fatti di cui al ricorso ed insisteva nelle domande. La difesa resistente si riportava agli atti. Il Giudice Delegato riservava la decisione.
Con ordinanza del 19.12.2024, a scioglimento della riserva assunta, autorizzava i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto, respingeva la domanda di assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne e di assegnazione della casa coniugale, acquisiva i documenti prodotti e rigettava le istanze istruttorie ulteriori.
All'udienza del 24.02.2025, la difesa ricorrente insisteva nelle richieste in ordine alla separazione e all'addebito, alla domanda di risarcimento, al pagamento da parte del resistente del
50% delle spese ordinarie e straordinarie dell'immobile, non insisteva sulle domande relative al mantenimento del figlio maggiorenne. La difesa resistente si rimetteva alle conclusioni già formulate, chiedendo la conferma dei provvedimenti urgenti e il rigetto della domanda di addebito.
Il Giudice delegato, all'esito, rimetteva la causa al collegio.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 09.04.2025.
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte. Si devono pertanto rigettare le istanze istruttorie formulate dalle parti, richiamando le motivazioni di cui all'ordinanza del 19.12.2024 del Giudice delegato.
Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento e la documentazione depositata dalle parti, consentono di poter assumere una motivata decisione in ordine all'addebito.
Non si è ritenuto si svolgere attività istruttoria d'ufficio in quanto i poteri del Giudice ex art. 473bis.44 c.p.c. sono attivabili qualora si ponga un tema di tutela dei minori coinvolti o delle parti stesse;
tali poteri non possono invece essere attivati se esclusivamente finalizzati a provare l'addebito della separazione, che è soggetto al principio dispositivo ex art. 115 c.p.c.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La separazione di fatto tra i coniugi, il fallimento del tentativo di conciliazione e il tenore delle rispettive allegazioni, sono invero elementi idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La domanda di addebito
pagina 3 di 6 Il Collegio, valutati i dati e gli elementi acquisiti agli atti, ritiene di dover rigettare la domanda di addebito della separazione al marito presentata dalla ricorrente.
Non vi è, invero, un sufficiente riscontro probatorio né della sussistenza dei riferiti atti di maltrattamenti perpetrati dal marito ai danni della moglie, né tantomeno degli asseriti tradimenti.
Quanto al primo elemento, si evidenzia come le allegazioni della signora in ordine alle condotte violente del marito e le dichiarazioni a sostegno sottoscritte dalla vicina di casa signora e dalla figlia della ricorrente (doc. 9 e 11 ricorrente) contengano CP_2 Persona_2
allegazioni generiche e non circostanziate.
Le istanze istruttorie formulate da parte attrice, volte alla dimostrazione della veridicità degli agiti violenti del partner, sono altresì generiche – la ricorrente indica tre testi e chiede che tutti questi, in modo indifferente, vengano sentiti “sulle circostanze di cui alla narrativa sia del ricorso da intendersi qui riprodotte, oltre alle dichiarazioni già depositate con il predetto ricorso, sia del presente atto espunte da eventuali giudizi o frasi di congiunzioni e componenti negative, preceduti dalla locuzione “vero che” - e sono pertanto inammissibili, come già valutato dal Giudice delegato.
Quanto all'asserita infedeltà coniugale, nulla è dimostrato rispetto ai ripetuti episodi che la signora colloca nel corso della relazione coniugale e che, peraltro, non l'avrebbero indotta a formulare richiesta di separazione. Rispetto ai messaggi scambiati dal resistente con tale Per_3
depositati dalla ricorrente e riconosciuti da controparte, da quei medesimi messaggi emerge in
[...]
modo chiaro come il presunto tradimento non si sia mai “consumato”. Senza dubbio i messaggi
Per_ provano un sentimento del resistente verso la ma non dimostrano che i due avessero già instaurato una relazione. Per di più, non è dimostrato quando e come questi messaggi sarebbero stati scoperti dalla ricorrente. Nella sua seconda memoria la ricorrente cita una presunta e-mail del 1 aprile 2024 che, tuttavia, non è presente agli atti e non è depositata. Quello che sembra certo, nel senso che è affermato dalla stessa ricorrente, è che il rapporto veniva vissuto dalla signora come
“malato” da tempo e che in data 19 aprile 2024 la ricorrente fa formalizzare la richiesta di separazione al marito. Quindi, si dovrebbe ipotizzare che nell'intervallo da gennaio ad aprile 2024
(intervallo teorico di scoperta dei messaggi) la signora si sarebbe determinata alla separazione solo ed esclusivamente per la scoperta della asserita relazione. Il che è del tutto inverosimile. Come detto dalla stessa ricorrente, il rapporto era evidentemente già in crisi da tempo e quindi qualsivoglia relazione emersa a inizio anno 2024 non può essere definita causa della fine del matrimonio.
Pertanto, sulla base degli scarsi elementi probatori forniti, non si può addebitare la causa della separazione alle condotte del marito e la domanda della ricorrente dev'essere rigettata.
pagina 4 di 6 Conseguentemente deve essere rigettata anche la domanda di risarcimento di danni morali e materiali proposta dalla signora, in mancanza totale di prova circa il fatto ingiusto che li avrebbe generati.
La signora ha rinunciato alla domanda volta ad ottenere un contributo paterno al mantenimento del figlio e l'assegnazione della casa coniugale, già rigettate in sede di provvedimenti provvisori dal Giudice delegato in quanto inammissibili. Ha insistito nella domanda di suddivisione al 50% tra le parti delle spese ordinarie e straordinarie della casa coniugale, che tuttavia sono disciplinate secondo le ordinarie regole di diritto civile e su cui questa A.G. non ha alcun potere.
La domanda del convenuto volta a porre a carico della signora l'obbligo di versare Pt_1
allo stesso la somma complessiva di € 45.440,72, sostenuta per l'acquisto dell'immobile sito in
Milano, Via Koristka n. 3, è domanda estranea all'oggetto dell'odierno giudizio.
Deve essere rigettata la domanda avanzata da parte ricorrente di condanna del marito ex art. 96 c.p.c. al risarcimento danni per condotta contraria a correttezza e buona fede, in quanto le contestate espressioni utilizzate dalla difesa del resistente rientrano nella normale dialettica processuale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. Rigetta le istanze istruttorie delle parti;
2. Dichiara la separazione personale , ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Parte_1
e , che hanno contratto matrimonio concordatario a Milano in
[...] CP_1 data 01/02/1997, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano all'anno
1997, n. 0135, Registro 01 Parte 1;
3. Rigetta la domanda di addebito della separazione al marito;
4. Rigetta la domanda di risarcimento dei danni morali e materiali avanzata dalla moglie;
5. Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte ricorrente;
6. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Milano, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
7. Rimette con separata ordinanza la causa sul ruolo per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.48 e della Legge 898/70 e successive modifiche art. 3
n.2) lettera b),
8. Spese al definitivo.
pagina 5 di 6 Così deciso in Milano, il 09 aprile 2025
Il Giudice rel.est.
Dott. Giuseppe Gennari
Il Presidente
Dott.ssa Maria Laura Amato
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