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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 28/03/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1765/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Trapani
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Michele Ruvolo Presidente rel.
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
Dott. Gaetano Sole Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile portante il n° RG 1765/2024
vertente tra
, nato a [...] in data [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Occhipinti Bernardo;
Adottante
e
, nata a [...] in data [...]; CP_1
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 23/12/2024 chiedeva di farsi luogo Parte_1
all'adozione di , maggiore di età, figlia di , coniuge CP_1 Persona_1
del ricorrente, nata da una precedente relazione tra la stessa e il sig. . COroparte_2
All'udienza del 12/2/2025 venivano sentiti l'adottante e l'adottanda, nonché venivano allegati in atti i consensi della madre e del padre naturale dell'adottanda.
Alla medesima udienza veniva nominato un curatore speciale per i minori e Persona_2
, figli di e e fratelli, ex uno latere, di Persona_3 Parte_1 Persona_1
, al fine di acquisire il loro consenso ed evitare possibili conflitti di interesse CP_1 derivanti dall'adozione.
Infine, sulle conclusioni della parte ricorrente, veniva formulata riserva di decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dato atto della sussistenza di tutte le condizioni di legge per l'accoglimento del ricorso, giacché sussistono le condizioni previste dall'articolo 291, comma I, cod. civ., così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 557 del 19 maggio 1988 dal momento che l'adottante risulta maggiore degli anni 35 e supera di più di 18 anni l'età di colui che intende adottare.
All'esito dell'attività istruttoria svolta risulta acquisito il consenso all'adozione dell'adottando ed in base alle informazioni assunte nessun motivo pare ostare a che si proceda all'adozione richiesta.
In particolare, all'udienza del giorno 12/2/2025 il sig. ha riferito: Parte_1
CO
“intendo procedere all'adozione. è figlia di mia moglie dalla quale io sono Per_1
CO separato. vive con la mamma. Sono separato da due anni. Abbiamo vissuto insieme con
CO e mia moglie dalla convivenza con mia moglie, iniziata quando aveva tre anni fino a due anni fa. Ho anche altri due figli e del 2010 e del 2015. Io ho cresciuto Per_2 Per_3
CO come una figlia. Abbiamo un ottimo rapporto. Non ho un legame di sangue, ma abbiamo legami affettivi. Anche io vivo a Favignana, in una casa diversa da quella in cui CO vive Anche io ho parlato con e a lui ho detto che io ho sempre COroparte_2
CO trattato come figlia e che noi abbiamo un ottimo legame affettivo”. Alla medesima udienza l'adottanda, , ha dichiarato: “io vivo con mia mamma CP_1
e con i miei fratelli e . Ho vissuto con mio padre da quando Per_1 Per_2 Per_3 Pt_1
avevo tre anni fino a quando si sono separati, che è stato due anni fa, quando io avevo 18 anni. Vedo ogni tanto , che vive a Pisa. Lo vado a trovare. Lì ci sono COroparte_2
pure i miei zii. Non lo considero mio padre. Gli voglio bene ma non è un padre. Ho mantenuto rapporti con lui anche durante tutti questi anni. A Pisa il fa il CP_1
muratore. Mia madre non è oggi presente perché si è operata e mia madre con lei a Per_3
Favignana, luogo nel quale io abito. Mia madre è d'accordo circa questa adozione. Mio padre biologico concorda con l'adozione perché sa che mi ha cresciuto
[...]
” Parte_1
Alla luce di dette dichiarazioni risulta chiaramente manifestato il consenso dell'adottante e dell'adottanda.
Nel caso di specie, inoltre, stante la presenza di figli minori dell'adottante, incapaci, per ragioni di età, di esprimere un valido consenso, il Tribunale ha nominato un curatore speciale al fine di procedere alla audizione personale di costoro e formulare il complessivo giudizio di convenienza nell'interesse dell'adottando, richiesto dall'art. 312 com. 1 n. 2 c.c., giacché tale convenienza sussiste in quanto trovi una effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia, compresi i figli dell'adottante.
Rispetto alla verifica della convenienza per l'adottando, infatti, non si tiene conto solo della situazione economica di tutti i soggetti coinvolti, ma anche e soprattutto del contesto sociale e dei legami affettivi, per stabilire che vi sia una corrispondenza tra l'interesse dell'adottando e la volontà del richiedente e di tutti i membri della sua famiglia (cfr. Cass. civile, Sez. I, sentz. n. 2426/2006).
Con atto depositato in data 11/3/2025 il curatore speciale ha riferito di aver effettuato l'ascolto dei minori e che sia che hanno manifestato chiaramente la propria Per_2 Per_3
CO gioia in merito al fatto che anche acquisti il loro stesso cognome, dichiarando: “…così diventiamo ancora più fratelli”.
In conclusione, la domanda di cui al ricorso è fondata e meritevole di accoglimento.
L'adozione conviene certamente all'adottanda, in quanto le consente di essere riconosciuta a pieno titolo come parte integrante della famiglia del ricorrente e quindi di formalizzare il legame parentale che l'accompagna ormai da tempo, che è quanto intende ottenere anche l'adottante. Sono rispettati inoltre i requisiti formali richiesti dall'art. 291 c.c.. La coniuge dell'adottante, madre dell'adottanda e i figli nati dalla sua unione con il hanno Parte_1
espresso il loro consenso. A sua volta, il padre dell'adottanda, , ha aderito COroparte_2
alla domanda di adozione della propria figlia ad opera del ricorrente, come da documenti in atti.
Nessuna pronunzia va adottata sulle spese in ragione della natura del procedimento.
P.Q.M.
− dispone farsi luogo alla adozione di , nata a LIVORNO (LI) in [...] CP_1
5/3/2005 da parte di , nato a [...] in data [...]. Parte_1
− manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 c.c.
Trapani, 19/3/2025
Il Presidente est.
Michele Ruvolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Trapani
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Michele Ruvolo Presidente rel.
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
Dott. Gaetano Sole Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile portante il n° RG 1765/2024
vertente tra
, nato a [...] in data [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Occhipinti Bernardo;
Adottante
e
, nata a [...] in data [...]; CP_1
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 23/12/2024 chiedeva di farsi luogo Parte_1
all'adozione di , maggiore di età, figlia di , coniuge CP_1 Persona_1
del ricorrente, nata da una precedente relazione tra la stessa e il sig. . COroparte_2
All'udienza del 12/2/2025 venivano sentiti l'adottante e l'adottanda, nonché venivano allegati in atti i consensi della madre e del padre naturale dell'adottanda.
Alla medesima udienza veniva nominato un curatore speciale per i minori e Persona_2
, figli di e e fratelli, ex uno latere, di Persona_3 Parte_1 Persona_1
, al fine di acquisire il loro consenso ed evitare possibili conflitti di interesse CP_1 derivanti dall'adozione.
Infine, sulle conclusioni della parte ricorrente, veniva formulata riserva di decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dato atto della sussistenza di tutte le condizioni di legge per l'accoglimento del ricorso, giacché sussistono le condizioni previste dall'articolo 291, comma I, cod. civ., così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 557 del 19 maggio 1988 dal momento che l'adottante risulta maggiore degli anni 35 e supera di più di 18 anni l'età di colui che intende adottare.
All'esito dell'attività istruttoria svolta risulta acquisito il consenso all'adozione dell'adottando ed in base alle informazioni assunte nessun motivo pare ostare a che si proceda all'adozione richiesta.
In particolare, all'udienza del giorno 12/2/2025 il sig. ha riferito: Parte_1
CO
“intendo procedere all'adozione. è figlia di mia moglie dalla quale io sono Per_1
CO separato. vive con la mamma. Sono separato da due anni. Abbiamo vissuto insieme con
CO e mia moglie dalla convivenza con mia moglie, iniziata quando aveva tre anni fino a due anni fa. Ho anche altri due figli e del 2010 e del 2015. Io ho cresciuto Per_2 Per_3
CO come una figlia. Abbiamo un ottimo rapporto. Non ho un legame di sangue, ma abbiamo legami affettivi. Anche io vivo a Favignana, in una casa diversa da quella in cui CO vive Anche io ho parlato con e a lui ho detto che io ho sempre COroparte_2
CO trattato come figlia e che noi abbiamo un ottimo legame affettivo”. Alla medesima udienza l'adottanda, , ha dichiarato: “io vivo con mia mamma CP_1
e con i miei fratelli e . Ho vissuto con mio padre da quando Per_1 Per_2 Per_3 Pt_1
avevo tre anni fino a quando si sono separati, che è stato due anni fa, quando io avevo 18 anni. Vedo ogni tanto , che vive a Pisa. Lo vado a trovare. Lì ci sono COroparte_2
pure i miei zii. Non lo considero mio padre. Gli voglio bene ma non è un padre. Ho mantenuto rapporti con lui anche durante tutti questi anni. A Pisa il fa il CP_1
muratore. Mia madre non è oggi presente perché si è operata e mia madre con lei a Per_3
Favignana, luogo nel quale io abito. Mia madre è d'accordo circa questa adozione. Mio padre biologico concorda con l'adozione perché sa che mi ha cresciuto
[...]
” Parte_1
Alla luce di dette dichiarazioni risulta chiaramente manifestato il consenso dell'adottante e dell'adottanda.
Nel caso di specie, inoltre, stante la presenza di figli minori dell'adottante, incapaci, per ragioni di età, di esprimere un valido consenso, il Tribunale ha nominato un curatore speciale al fine di procedere alla audizione personale di costoro e formulare il complessivo giudizio di convenienza nell'interesse dell'adottando, richiesto dall'art. 312 com. 1 n. 2 c.c., giacché tale convenienza sussiste in quanto trovi una effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia, compresi i figli dell'adottante.
Rispetto alla verifica della convenienza per l'adottando, infatti, non si tiene conto solo della situazione economica di tutti i soggetti coinvolti, ma anche e soprattutto del contesto sociale e dei legami affettivi, per stabilire che vi sia una corrispondenza tra l'interesse dell'adottando e la volontà del richiedente e di tutti i membri della sua famiglia (cfr. Cass. civile, Sez. I, sentz. n. 2426/2006).
Con atto depositato in data 11/3/2025 il curatore speciale ha riferito di aver effettuato l'ascolto dei minori e che sia che hanno manifestato chiaramente la propria Per_2 Per_3
CO gioia in merito al fatto che anche acquisti il loro stesso cognome, dichiarando: “…così diventiamo ancora più fratelli”.
In conclusione, la domanda di cui al ricorso è fondata e meritevole di accoglimento.
L'adozione conviene certamente all'adottanda, in quanto le consente di essere riconosciuta a pieno titolo come parte integrante della famiglia del ricorrente e quindi di formalizzare il legame parentale che l'accompagna ormai da tempo, che è quanto intende ottenere anche l'adottante. Sono rispettati inoltre i requisiti formali richiesti dall'art. 291 c.c.. La coniuge dell'adottante, madre dell'adottanda e i figli nati dalla sua unione con il hanno Parte_1
espresso il loro consenso. A sua volta, il padre dell'adottanda, , ha aderito COroparte_2
alla domanda di adozione della propria figlia ad opera del ricorrente, come da documenti in atti.
Nessuna pronunzia va adottata sulle spese in ragione della natura del procedimento.
P.Q.M.
− dispone farsi luogo alla adozione di , nata a LIVORNO (LI) in [...] CP_1
5/3/2005 da parte di , nato a [...] in data [...]. Parte_1
− manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 c.c.
Trapani, 19/3/2025
Il Presidente est.
Michele Ruvolo