Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 57
CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione di norme fiscali e comunitarie

    La Corte ha ritenuto che la distinzione tra operatori collegati e non collegati al totalizzatore nazionale giustifica un trattamento differenziato. La ricorrente non ha aderito al sistema di regolarizzazione previsto dalla normativa e pertanto soggiace alla speciale disciplina prevista dal comma 644 dell'art. 1 della legge n.190/2014, non ritenuta in contrasto con il diritto dell'Unione Europea. La compatibilità della normativa con i principi costituzionali e sovranazionali è stata già affermata dalla Corte Costituzionale e dalla CGUE. Le norme in ordine ai soggetti passivi, alle aliquote ed alla base imponibile dell'imposta unica sulle scommesse, trattandosi di tributo non armonizzato, sono poste dalla legislazione nazionale. L'operato dell'Ufficio nel determinare l'imposta facendo riferimento all'imponibile forfettario è legittimo, giustificato dall'assenza di dati certi sul flusso delle scommesse. Le sanzioni sono legittime poiché la questione relativa alla raccolta di scommesse per siti esteri è risalente nel tempo e le sentenze che affermano la legittimità dell'obbligazione tributaria sono numerose e univoche, escludendo l'obiettiva incertezza normativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 57
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 57
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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