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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 57/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente PELLINGRA DANIELA, Relatore IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2054/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.iva_1
Difesa da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF.Rappresentante_1 Rappresentata da -
Rappresentante difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliata presso
contro
Ag dogane e Monopoli Direzione Regionale Sicilia-Um-Sede Di Palermo - Via Titina De Filippo 11 90100 Palermo PA
Difesa da
Difensore_2 - CF. Difensore_2
ed elettivamente domiciliata presso Via Titina De Filippo 11 90100 Palermo PA Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M13190012794U GIOCHI-LOTTERIE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2983/2025 depositato il 05/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso in data 4 giugno 2025, la società impugnava l'avviso di accertamento di cui in epigrafe, emesso nei suoi confronti dall'Agenza delle Dogane e dei Monopoli della Sicilia, Direzione Regionale UM , sede di Palermo, quale coobbligata solidale con la società “ Società_1 s.r.l.”, relativamente all'imposta unica sulle scommesse relativa all'anno 2019 - pari ad € 38.106,53, oltre ad accessori - lamentandone l'illegittimità sotto svariati profili e chiedendone, pertanto, l'annullamento. Si costituiva in giudizio l'ADM, resistendo al ricorso. Le parti depositavano, nel prosieguo, memorie integrative. All'esito della udienza pubblica tenutasi in data odierna, questa Corte ha deliberato, previa contestuale camera di consiglio, con deposito del dispositivo nel termine di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
II ricorso non è fondato. Va, anzitutto, rilevato che l'avviso di accertamento impugnato trae la sua fonte dal processo verbale di constatazione n. 1 del 3 dicembre 2019, relativo all'accertata attività di raccolta delle scommesse di gioco via internet, svolta dalla società “Società_1”, sita nel Comune di Marineo, in mancanza Ricorrente_1della licenza di P.S. di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S., per conto dell'operatore estero
, bookmaker privo di concessione abilitativa all'esercizio delle scommesse rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Ciò posto, con il proposto ricorso, si lamenta la violazione dell'art. 1, comma 64 della Legge n.220/2010, sottolineandosi il carattere lecito dell'attività svolta dalla Ricorrente_1, chiedendosi la disapplicazione dell'art. 1, comma 644 della L.n.190/2014, e deducendosi l'erronea quantificazione dell'imposta in quanto non parametrata ai ricavi, come previsto dall'art. 1, comma 945, della L.n.208/2015. Si chiede , poi, la sospensione del giudizio, onde investire la CGUE e la Corte Costituzionale delle questioni di compatibilità con il diritto comunitario e con la Costituzione delle norme applicate ai fini della determinazione dell'imposta. Si chiede, infine, chiesta la disapplicazione delle sanzioni irrogate, atteso il ricorrere di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni violate.
Ciò posto, va anzitutto rilevato che, ai fini fiscali, la distinzione tra operatori collegati e non collegati al totalizzatore nazionale giustifica a buon diritto l'applicazione di un trattamento differenziato, come meglio più appresso si dirà, non potendo ragionevolmente sostenersi che sia stata, nel tempo, Ricorrente_1preclusa alla la possibilità di regolarizzare la propria posizione. Al riguardo, va sottolineato che il legislatore, con legge 3 dicembre 2014, n.190, successivamente modificata dalla legge n.208/2015, ha previsto all'art. 1, comma 643, che “ in attesa del riordino della materia dei giochi pubblici in attuazione dell'art. 14 della legge 11 marzo 2014, n.23, per assicurare la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, nonché delle fasce sociali più deboli e dei minori d'età, a decorrere dall'1 gennaio 2015 ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio o di soggetti terzi, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle Dogane e di Monopoli, in considerazione del fatto che, in tale caso, il giocatore è l'offerente e che il contratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, è consentito regolarizzare la propria posizione “, dettando all'uopo le relative condizioni. Ha, quindi, previsto al successivo comma 644 una disciplina speciale “nei riguardi dei soggetti di cui al comma 643 che non aderiscono al regime di regolarizzazione di cui al medesimo comma 643, ovvero nei riguardi dei soggetti che, pur avendo aderito a tale regime, ne sono decaduti”. Dunque, alla scadenza del termine per la regolarizzazione ovvero in caso di caducazione degli effetti della stessa, si sono venute a determinare nell'ordinamento una disciplina generale valevole per tutti gli operatori in regola con le norme dello Stato e una, speciale, per i soggetti “non in regola”. Tanto premesso, è indubbio che Ricorrente_1 non abbia, a suo tempo, aderito al sistema di regolarizzazione come sopra previsto né per le peculiari circostanze che hanno contrassegnato la sua vicenda sul territorio nazionale, “alcuna discriminazione a danno di parte ricorrente sembra potersi ravvisare sia rispetto ai concessionari di Stato, attesa la non assimilabilità di Ricorrente_1 a questi ultimi, sia agli altri operatori aderenti alla procedura di cui al comma 643, per avere Ricorrente_1 liberamente scelto di non parteciparvi, pur potendovi” (cfr. TAR Lazio Roma n. 8807/2023). E' pertanto, conseguenziale concludere che la predetta Ricorrente_1 soggiaccia legittimamente alla speciale disciplina prevista dal comma 644 dell'art. 1 della legge n.190/2014 e succ mod., la quale non può ritenersi in contrasto con il diritto dell'Unione Europea, considerato che essa persegue l'attuazione di un principio di parità di condizioni tra i concessionari della rete statale e gli operatori privi di concessione statale (Cass.n.27260/2023).
Va, inoltre, rilevato che l'intervento di riforma di cui alla legge n.208/2015 non ha mutato il quadro normativo applicabile nella specie, la cui compatibilità ai principi costituzionali e sovranazionali è stata già affermata dalla sentenza n.27/2018 della Corte Costituzionale e dalla sentenza della CGUE del 26 febbraio 2020. Al riguardo, del resto, le norme in ordine ai soggetti passivi, alle aliquote ed alla base imponibile dell'imposta unica sulle scommesse, trattandosi di tributo non armonizzato, vanno poste esclusivamente dal legislazione nazionale, a prescindere dal trattamento fiscale che altri paesi dell'Unione riservano al medesimo fatto generatore dell'imposizione fiscale, senza che ciò comporti alcun contrasto con i principi comunitari. Non si reputa, pertanto, necessaria la chiesta sospensione del giudizio con rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia Europea, né è possibile disapplicare la normativa vigente (e, in particolare, l'art. 1, comma 644 della legge n.190/2014), per contrasto con le norme dell'Unione. Né, ancora, alla luce delle superiori considerazioni, appaiono fondate le questioni di costituzionalità sollevate in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost., degli artt.
1-3 del Dlgs n.504/1998, come modificati dalla legge di Stabilità 2011, e dell'art. 1, comma 644, lett. g) della legge n.190/2014.
Quanto alla censura relativa alla mancata applicazione dell'art. 1, comma 945, della legge n.208 del 2015, si deve, infine, affermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio che ha proceduto, nel caso in esame, a determinare l'imposta facendo riferimento all'imponibile forfettario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale. Dovendosi ribadire quanto affermato da Cass. n.27260/2023, sopra citata, il trattamento differenziato relativo alla determinazione della base imponibile in modo forfettario, ex art. 1, comma 644, lett.g) della legge n.190/2014 si giustifica, nel caso in esame, per l' assenza di dati certi sul flusso delle scommesse.
Privo di fondamento è, in ultimo, il motivo di ricorso con il quale si chiede l'esclusione delle sanzioni per le “obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono”. Sul punto, va infatti considerato che la questione relativa alla raccolta di scommesse per siti esteri ed all'applicabilità delle relative imposte risale ad almeno dieci anni fa, ben prima dell'anno d'imposta che qui rileva, e che le sentenze che affermano la legittimità dell'obbligazione tributaria in argomento, nelle stesse circostanze di fatto e di diritto del caso in esame, sono numerose ed assolutamente univoche nei loro contenuti. Non ricorrono, pertanto, i presupposti per ritenere quella “oggettiva incertezza normativa” caratterizzata dall'impossibilità, esistente in sé ed accertata dal giudice, d'individuare con sicurezza, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica entro cui effettuare la sussunzione di un caso di specie (così, Cass. n.18405/2018).
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza della parte ricorrente, e vanno liquidate in € 3.000,00, a favore della parte resistente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di I grado rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese che liquida in € 3.000,00. Palermo, 3 dicembre 2025.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente PELLINGRA DANIELA, Relatore IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2054/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.iva_1
Difesa da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF.Rappresentante_1 Rappresentata da -
Rappresentante difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliata presso
contro
Ag dogane e Monopoli Direzione Regionale Sicilia-Um-Sede Di Palermo - Via Titina De Filippo 11 90100 Palermo PA
Difesa da
Difensore_2 - CF. Difensore_2
ed elettivamente domiciliata presso Via Titina De Filippo 11 90100 Palermo PA Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M13190012794U GIOCHI-LOTTERIE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2983/2025 depositato il 05/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso in data 4 giugno 2025, la società impugnava l'avviso di accertamento di cui in epigrafe, emesso nei suoi confronti dall'Agenza delle Dogane e dei Monopoli della Sicilia, Direzione Regionale UM , sede di Palermo, quale coobbligata solidale con la società “ Società_1 s.r.l.”, relativamente all'imposta unica sulle scommesse relativa all'anno 2019 - pari ad € 38.106,53, oltre ad accessori - lamentandone l'illegittimità sotto svariati profili e chiedendone, pertanto, l'annullamento. Si costituiva in giudizio l'ADM, resistendo al ricorso. Le parti depositavano, nel prosieguo, memorie integrative. All'esito della udienza pubblica tenutasi in data odierna, questa Corte ha deliberato, previa contestuale camera di consiglio, con deposito del dispositivo nel termine di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
II ricorso non è fondato. Va, anzitutto, rilevato che l'avviso di accertamento impugnato trae la sua fonte dal processo verbale di constatazione n. 1 del 3 dicembre 2019, relativo all'accertata attività di raccolta delle scommesse di gioco via internet, svolta dalla società “Società_1”, sita nel Comune di Marineo, in mancanza Ricorrente_1della licenza di P.S. di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S., per conto dell'operatore estero
, bookmaker privo di concessione abilitativa all'esercizio delle scommesse rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Ciò posto, con il proposto ricorso, si lamenta la violazione dell'art. 1, comma 64 della Legge n.220/2010, sottolineandosi il carattere lecito dell'attività svolta dalla Ricorrente_1, chiedendosi la disapplicazione dell'art. 1, comma 644 della L.n.190/2014, e deducendosi l'erronea quantificazione dell'imposta in quanto non parametrata ai ricavi, come previsto dall'art. 1, comma 945, della L.n.208/2015. Si chiede , poi, la sospensione del giudizio, onde investire la CGUE e la Corte Costituzionale delle questioni di compatibilità con il diritto comunitario e con la Costituzione delle norme applicate ai fini della determinazione dell'imposta. Si chiede, infine, chiesta la disapplicazione delle sanzioni irrogate, atteso il ricorrere di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni violate.
Ciò posto, va anzitutto rilevato che, ai fini fiscali, la distinzione tra operatori collegati e non collegati al totalizzatore nazionale giustifica a buon diritto l'applicazione di un trattamento differenziato, come meglio più appresso si dirà, non potendo ragionevolmente sostenersi che sia stata, nel tempo, Ricorrente_1preclusa alla la possibilità di regolarizzare la propria posizione. Al riguardo, va sottolineato che il legislatore, con legge 3 dicembre 2014, n.190, successivamente modificata dalla legge n.208/2015, ha previsto all'art. 1, comma 643, che “ in attesa del riordino della materia dei giochi pubblici in attuazione dell'art. 14 della legge 11 marzo 2014, n.23, per assicurare la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, nonché delle fasce sociali più deboli e dei minori d'età, a decorrere dall'1 gennaio 2015 ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio o di soggetti terzi, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle Dogane e di Monopoli, in considerazione del fatto che, in tale caso, il giocatore è l'offerente e che il contratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, è consentito regolarizzare la propria posizione “, dettando all'uopo le relative condizioni. Ha, quindi, previsto al successivo comma 644 una disciplina speciale “nei riguardi dei soggetti di cui al comma 643 che non aderiscono al regime di regolarizzazione di cui al medesimo comma 643, ovvero nei riguardi dei soggetti che, pur avendo aderito a tale regime, ne sono decaduti”. Dunque, alla scadenza del termine per la regolarizzazione ovvero in caso di caducazione degli effetti della stessa, si sono venute a determinare nell'ordinamento una disciplina generale valevole per tutti gli operatori in regola con le norme dello Stato e una, speciale, per i soggetti “non in regola”. Tanto premesso, è indubbio che Ricorrente_1 non abbia, a suo tempo, aderito al sistema di regolarizzazione come sopra previsto né per le peculiari circostanze che hanno contrassegnato la sua vicenda sul territorio nazionale, “alcuna discriminazione a danno di parte ricorrente sembra potersi ravvisare sia rispetto ai concessionari di Stato, attesa la non assimilabilità di Ricorrente_1 a questi ultimi, sia agli altri operatori aderenti alla procedura di cui al comma 643, per avere Ricorrente_1 liberamente scelto di non parteciparvi, pur potendovi” (cfr. TAR Lazio Roma n. 8807/2023). E' pertanto, conseguenziale concludere che la predetta Ricorrente_1 soggiaccia legittimamente alla speciale disciplina prevista dal comma 644 dell'art. 1 della legge n.190/2014 e succ mod., la quale non può ritenersi in contrasto con il diritto dell'Unione Europea, considerato che essa persegue l'attuazione di un principio di parità di condizioni tra i concessionari della rete statale e gli operatori privi di concessione statale (Cass.n.27260/2023).
Va, inoltre, rilevato che l'intervento di riforma di cui alla legge n.208/2015 non ha mutato il quadro normativo applicabile nella specie, la cui compatibilità ai principi costituzionali e sovranazionali è stata già affermata dalla sentenza n.27/2018 della Corte Costituzionale e dalla sentenza della CGUE del 26 febbraio 2020. Al riguardo, del resto, le norme in ordine ai soggetti passivi, alle aliquote ed alla base imponibile dell'imposta unica sulle scommesse, trattandosi di tributo non armonizzato, vanno poste esclusivamente dal legislazione nazionale, a prescindere dal trattamento fiscale che altri paesi dell'Unione riservano al medesimo fatto generatore dell'imposizione fiscale, senza che ciò comporti alcun contrasto con i principi comunitari. Non si reputa, pertanto, necessaria la chiesta sospensione del giudizio con rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia Europea, né è possibile disapplicare la normativa vigente (e, in particolare, l'art. 1, comma 644 della legge n.190/2014), per contrasto con le norme dell'Unione. Né, ancora, alla luce delle superiori considerazioni, appaiono fondate le questioni di costituzionalità sollevate in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost., degli artt.
1-3 del Dlgs n.504/1998, come modificati dalla legge di Stabilità 2011, e dell'art. 1, comma 644, lett. g) della legge n.190/2014.
Quanto alla censura relativa alla mancata applicazione dell'art. 1, comma 945, della legge n.208 del 2015, si deve, infine, affermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio che ha proceduto, nel caso in esame, a determinare l'imposta facendo riferimento all'imponibile forfettario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale. Dovendosi ribadire quanto affermato da Cass. n.27260/2023, sopra citata, il trattamento differenziato relativo alla determinazione della base imponibile in modo forfettario, ex art. 1, comma 644, lett.g) della legge n.190/2014 si giustifica, nel caso in esame, per l' assenza di dati certi sul flusso delle scommesse.
Privo di fondamento è, in ultimo, il motivo di ricorso con il quale si chiede l'esclusione delle sanzioni per le “obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono”. Sul punto, va infatti considerato che la questione relativa alla raccolta di scommesse per siti esteri ed all'applicabilità delle relative imposte risale ad almeno dieci anni fa, ben prima dell'anno d'imposta che qui rileva, e che le sentenze che affermano la legittimità dell'obbligazione tributaria in argomento, nelle stesse circostanze di fatto e di diritto del caso in esame, sono numerose ed assolutamente univoche nei loro contenuti. Non ricorrono, pertanto, i presupposti per ritenere quella “oggettiva incertezza normativa” caratterizzata dall'impossibilità, esistente in sé ed accertata dal giudice, d'individuare con sicurezza, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica entro cui effettuare la sussunzione di un caso di specie (così, Cass. n.18405/2018).
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza della parte ricorrente, e vanno liquidate in € 3.000,00, a favore della parte resistente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di I grado rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese che liquida in € 3.000,00. Palermo, 3 dicembre 2025.