Rigetto
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 24/03/2025, n. 2388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2388 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02388/2025REG.PROV.COLL.
N. 03050/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3050 del 2024, proposto da
AD SH, rappresentato e difeso dall'avvocato Libero Pusceddu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 00104/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2025 il Cons. Massimo Santini, nessuno compare per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno appellante conseguiva la patente di guida nel suo paese di origine (Ucraina) il 29 agosto 2018.
Risiedendo in Italia già dal 2017, lo stesso chiedeva alla motorizzazione civile la “conversione” della patente di guida ucraina in patente italiana.
La suddetta richiesta di conversione veniva successivamente negata con provvedimento della Motorizzazione Civile di Cagliari che dunque imponeva la revisione della patente mediante nuovo esame di idoneità.
2. Tal provvedimento veniva impugnato dinanzi al TAR Sardegna che tuttavia rigettava il ricorso in quanto al momento della effettiva richiesta di conversione della patente (24 luglio 2023) il richiedente risiedeva da oltre quattro anni in Italia. Di qui la assenza dei presupposti (residenza in Italia inferiore ai 4 anni) a tal fine prescritti dallo specifico accordo, in materia, tra Italia ed Ucraina.
3. La sentenza di primo grado formava oggetto di appello per i seguenti motivi:
3.1. Erroneità nella parte in cui non sarebbe stato rilevato il difetto di istruttoria dal momento che la residenza dell’appellante, pur iniziata il 28 dicembre 2017, sarebbe stata interrotta tra il 24 agosto 2018 e l’8 agosto 2021;
3.2. Erroneità nella parte in cui non sarebbe stata considerata la violazione dell’art. 10 della legge n. 241 del 1990, e ciò dal momento che l’amministrazione non avrebbe tenuto in alcun conto le vicende interruttive della residenza in Italia dell’appellante stesso;
3.3. Erroneità per omessa considerazione circa la violazione del principio di legittimo affidamento in quanto tra la prima domanda di conversione (30 maggio 2022) ed il provvedimento di rigetto (3 ottobre 2023) sarebbe trascorso un “lunghissimo tempo”;
3.4. Erroneità nella parte in cui non sarebbe stata rilevata l’illegittimità del provvedimento per omessa traduzione del provvedimento di rigetto nella lingua ufficiale del destinatario.
4. Resisteva avverso il suddetto atto di appello l’intimata amministrazione statale.
5. Alla pubblica udienza del 20 marzo 2025 la causa veniva infine trattenuta in decisione.
6. Tutto ciò premesso, con il primo motivo di appello si lamenta il difetto di istruttoria del provvedimento gravato dal momento che la residenza dell’appellante, pur iniziata il 28 dicembre 2017, sarebbe stata interrotta tra il 24 agosto 2018 e l’8 agosto 2021. Dunque alla data della richiesta di conversione (24 luglio 2023) non sarebbero ancora trascorsi i quattro anni indicati come limite massimo per la relativa richiesta di conversione dall’Accordo sopra citato. Osserva al riguardo il collegio che:
6.1. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b), dell’Accordo Italia – Ucraina del 20 luglio 2021, la conversione della patente ucraina può essere richiesta da parte di chi risiede da meno di quattro anni sul territorio italiano;
6.2. Come emerge dalla documentazione in atti, l’appellante risiede in Italia dal 28 dicembre 2017;
6.3. La domanda di conversione, quella ossia completa di tutta la necessaria documentazione, risale invece al 24 luglio 2023;
6.4. Dunque la domanda è stata presentata a distanza di oltre 5 anni e mezzo dall’inizio della residenza in Italia: di qui la chiara tardività della richiesta, atteso che l’art. 3, comma 1, lettera b), del suddetto Accordo, stabilisce che la domanda di conversione può essere richiesta se si risiede in Italia da meno di quattro anni. Ed anche ove si considerasse la data della prima richiesta di conversione (comunque sfornita di tutta la necessaria documentazione a corredo e dunque sostanzialmente incompleta) la stessa domanda sarebbe risultata comunque tardiva in quanto formulata in data 30 maggio 2022 (dunque a distanza di oltre 4 anni e 5 mesi dall’inizio della residenza in Italia);
6.5. Ora, l’appellante deduce che tale residenza italiana sarebbe stata interrotta tra il 2018 e il 2021 (per essere ripresa nel mese di agosto 2021) ma di tale evenienza non v’è traccia nella documentazione versata in atti. Dagli atti prodotti in giudizio (cfr., in particolare, certificazione Comune di Cagliari del 12 maggio 2023) si evince anzi che dal 29 dicembre 2017 l’appellante è stato ininterrottamente residente nel Comune di Cagliari e che dal 10 febbraio 2022 si è trasferito nel Comune di Selargius. Alcuna indicazione di eventuali trasferimenti in Ucraina è rilevabile dalla stessa documentazione;
6.6. La invocata “interruzione della residenza” viene in altre parole “dichiarata” ma non anche sufficientemente “dimostrata”;
6.7. Dunque si condivide la posizione dell’amministrazione che ha rigettato la suddetta istanza di conversione per tardività, ossia per mancato rispetto del termine massimo di 4 anni, decorrenti dall’inizio della residenza italiana, onde chiedere la conversione della patente ucraina.
6.8. Alla luce delle suddette considerazioni, il primo motivo di appello deve dunque essere respinto.
7. Quanto al secondo motivo di appello, si lamenta che l’amministrazione non avrebbe tenuto conto delle osservazioni formulate dall’appellante in corso di procedimento. Osserva al riguardo il collegio che:
7.1. Dopo l’avvio del procedimento circa il rigetto della richiesta di conversione della patente, la difesa di parte appellante ha inviato osservazioni, in data 15 maggio 2023, con cui faceva presente che vi sarebbe stata interruzione della residenza in Italia;
7.2. In data 26 luglio 2023, la Motorizzazione Civile di Cagliari replicava facendo presente che, dalla certificazione storica, non risultavano correzioni d’ufficio o su istanza di parte e che dunque la residenza in Italia risultava ininterrotta a decorrere dal 28 dicembre 2017;
7.3. Il provvedimento finale recepisce questa valutazione del 26 luglio 2023 affermando che la residenza in Italia si sarebbe protratta ininterrottamente da oltre 4 anni;
7.4. Pertanto alcuna violazione dell’art. 10 della legge n. 241 del 1990 si ravvisa, nel caso di specie, atteso che l’amministrazione ha verificato quanto dedotto dalla difesa di parte appellante mediante esame di apposita documentazione anagrafica;
7.5. Anche tale motivo di appello deve pertanto essere rigettato.
8. Quanto alla ritenuta violazione del principio del legittimo affidamento, osserva il collegio che la prima domanda di conversione del 30 maggio 2022 era incompleta e che è stato necessario formularne una seconda in data 24 luglio 2023. Da quel momento sono state adottate due note di osservazioni, da parte dell’amministrazione, rispettivamente nelle date 26 luglio 2023 e 16 agosto 2023. Infine è pervenuto l’atto di rigetto del 3 ottobre 2023. Pertanto alcuna forma di affidamento poteva ragionevolmente radicarsi in capo alla posizione vantata dall’appellante. Di qui il rigetto, altresì, di tale censura di appello.
9. Con riguardo all’ultima censura (illegittimità atto impugnato per omessa traduzione nella lingua ufficiale del destinatario) osserva il collegio che la mancata traduzione del provvedimento in una lingua comprensibile allo straniero costituisce una mera irregolarità non suscettibile di determinare l'annullabilità dell’atto, consentendo esclusivamente l'eventuale rimessione in termini per errore scusabile. In altre parole una simile evenienza (mancata traduzione degli atti in lingua conosciuta dal destinatario) non vizia l’atto stesso in quanto detto profilo attiene alla sua comunicazione e non alla sua legittimità; può pertanto al più incidere sulla decorrenza del termine per la impugnazione, previa rigorosa dimostrazione di parte circa l’impossibilità di reagire tempestivamente al provvedimento ritenuto ingiusto, ma non comportare l'illegittimità dell'atto stesso. Si veda al riguardo Cons. Stato, sez. IV, 17 gennaio 2002, n. 238, secondo cui “la pretesa mancata traduzione del provvedimento impugnato in una lingua conosciuta dal ricorrente … non costituisce un vizio di legittimità dello stesso, in quanto la relativa previsione non incide sulla correttezza del potere esercitato, ma è tesa esclusivamente a rendere effettivo il diritto di difesa sancito dall'articolo 24 della Costituzione” . Diritto di difesa che in ogni caso, nel caso di specie, non è stato affatto violato atteso che l’interessato ha ben avuto modi e tempi sia onde poter efficacemente intervenire all’interno del procedimento (cfr. paragrafo 7 della presente decisione), sia onde poter reagire avverso il provvedimento stesso. Anche tale censura deve pertanto essere rigettata.
10. In conclusione il ricorso in appello è infondato e deve essere rigettato. Con compensazione in ogni caso delle spese di lite attesa la peculiarità delle esaminate questioni.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Fantini, Presidente FF
Alberto Urso, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimo Santini | Stefano Fantini |
IL SEGRETARIO