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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/03/2025, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N. 12187/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA GIUDICE DI MILANO
Dott.ssa Eleonora De Carlo quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
nella causa promossa da
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
con il patrocinio dell'avv. FRANCESCHINIS LORENZO
[...]
PARTE RICORRENTE
contro con il patrocinio degli avv. MORPURGO CLAUDIO e CP_1
MENICATTI ANNA
PARTE RESISTENTE
1
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con il depositato ricorso, , Parte_1 Pt_2
, e convenivano in giudizio
[...] Parte_3 Parte_4 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento del presente ricorso, per i motivi esposti, così giudicare:
1- Premessa ove necessario la declaratoria di nullità di ogni clausola contrattuale collettiva contraria, condannare a corrispondere ai CP_1
ricorrenti le seguenti somme lorde, a titolo di differenze retributive per i giorni di ferie goduti dall'1.1.2020 al 31.12.2023:
euro 2.960,76 Parte_1
euro 3.330,11 Parte_2
euro 1.947,82 Parte_3
euro 2.916,07 Parte_4
o quali altre ritenute dovute, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo”; con vittoria di spese da distrarsi.
Si costituiva con il deposito di articolata memoria, con CP_1
cui contestava le avverse deduzioni e domande, delle quali chiedeva il rigetto, con vittoria di spese. In particolare, parte resistente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
In via preliminare:
(i) anche in ragione di quanto tutto illustrato al par. B che precede, se del caso, sospendersi il presente giudizio e procedersi a mezzo domanda di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 267 TFUE;
2 Nel merito:
(ii) respingersi, perché infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande avanzate dai Ricorrenti con l'atto introduttivo del presente giudizio;
(iii) nella denegata ipotesi di accoglimento – anche parziale – delle domande avversarie, compensare ovvero ridursi le quantificazioni della richiesta operate da controparte, con quanto percepito dai Ricorrenti per le suddette voci, come meglio esposto ai paragrafi VII, VIII e IX della parte narrativa che precede, nonché tenendo conto delle risultanze contabili fornite;
in ogni caso:
(v) rigettarsi il ricorso avversario”.
Le deduzioni di parte resistente venivano ben sintetizzate dal Tribunale di Milano Sezione Lavoro in altra analoga causa:
“In particolare, ha sostenuto come l'attuale assetto aziendale sarebbe stato il frutto della fusione delle strutture Controparte_2
Gruppo FNM (LeNORD S.r.l.), avvenuta nel 2009, mentre, dal
[...] maggio 2011, la società avrebbe assunto l'attuale denominazione.
Ha tenuto, così, a chiarire la stessa parte che, all'epoca del conferimento in seno alla stessa di tali aziende, sarebbero coesistite, sostanzialmente, due discipline collettive contrattuali di riferimento:
o il ramo LeNord avrebbe trovato la sua fonte collettiva di riferimento nel
CCNL Autoferrotranvieri, in molteplici accordi di secondo livello, oltre che nella normativa speciale del R.D. n°148/1931;
o il ramo di provenienza , invece, avrebbe avuto, dopo la CP_2
privatizzazione, quale disciplina collettiva contrattuale vigente e applicata, quella del CCNL Attività Ferroviarie, in una versione aziendale specifica per il personale Ferrovie dello Stato, denominato “ Confluenza ” (un accordo aziendale di secondo livello).
3 In tale contesto, si sarebbe pervenuti al Contratto Aziendale Trenord, entrato in vigore in data 4.7.2012, che avrebbe determinato l'armonizzazione dei trattamenti retributivi, sul sistema della c.d. “ confluenza”.
Così, a decorrere, quindi, dal 1.12.2012, sarebbero stati applicati a tutti i dipendenti sia il CCNL Attività Ferroviarie, come da ultimo, modificato e rinnovato in data 16.12.2016, sia il Contratto Aziendale Trenord del 22 giugno
2012, ratificato il 4 Luglio 2012, come modificato anche dall'accordo del
11.3.2015.
È stato, poi, specificato che gli elementi della retribuzione mensile sarebbero indicati nell'articolo 48 del CCA Trenord e come l'articolo 20 dello stesso accordo prevederebbe la retribuzione per i giorni di ferie che non contemplerebbe le indennità richieste dai ricorrenti, di cui all'articolo 54 cit. e di cui all'art. 77 cit..
In ogni caso, poi, è stato illustrato dalla convenuta come tali indennità avrebbero un'incidenza davvero minimale rispetto alla retribuzione annua complessiva e come, ad ogni modo, i lavoratori avrebbero goduto della maggior parte dei giorni di ferie, non potendosi ritenere, dunque, alcun effetto dissuasivo alla fruizione delle stesse per la suddetta normativa collettiva, anche a voler tener conto delle pronunce della Corte di giustizia in materia.
In più, nell'intento di armonizzazione dei trattamenti retributivi dei dipendenti provenienti dai due rami (LeNord e ), fondato sul sistema CP_2 della c.d. “confluenza”, ai sensi dell'art. 64 del CCA , sarebbe stato CP_1
adottato un meccanismo per riconoscere ai lavoratori il consolidamento di alcune voci retributive riconosciute nel relativo ramo di provenienza, tra cui sarebbero state incluse anche le voci rivendicate dai ricorrenti, in un'unica voce, denominata “patto di competitività” la quale avrebbe avuto misura fissa e sarebbe stata da corrispondersi ogni mese (per dodici mensilità), indipendentemente dalla effettiva presenza in servizio.
4 In particolare, tali indennità sarebbero ricomprese in quella di utilizzazione professionale di cui all'art. 34 (oggi art. 31) del Contratto Aziendale del Gruppo FS del 2003.
Per tali ragioni, in caso di accoglimento del ricorso, la convenuta ha domandato che tali importi venissero scomputati da quanto dovesse essere riconosciuto ai lavoratori, per evitare duplicazioni, contestando in tal senso i conteggi, anche, poi, perché sarebbero scollegati alle giornate di ferie effettivamente godute dai medesimi” (Tribunale di Milano Sezione Lavoro
Sentenza n. 4885/2024 pubbl. il 06/11/2024).
2. Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria, all'udienza di discussione, i procuratori, discussa la causa, concludevano come in atti. La Giudice, dopo essersi ritirata in camera di consiglio, pronunciava dispositivo di cui dava lettura ex art. 429 cpc come modificato dall'art. 53 DL
25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133, con fissazione per il deposito della motivazione del termine di giorni sessanta.
3. Premesso quanto sopra con riguardo alle domande e alle eccezioni delle parti, il ricorso deve essere accolto per i seguenti motivi.
Parte ricorrente lavora alle dipendenze di con CP_1
mansioni e qualifica di macchinista. Dal 1° dicembre 2012, il rapporto di lavoro
è regolato dal (del 20.7.2012 e poi Controparte_3
del 16.12.2016 e rinnovato il 22.3.2022), come recepito e modificato dal
Contratto Aziendale Trenord del 22.6.2012 e successive modifiche.
Il presente giudizio affonda le sue radici in altro precedente processo svoltosi tra le stesse parti, avente per oggetto le voci retributive da computare nella retribuzione dei giorni di ferie, ossia la media dei compensi percepiti a titolo di attività “di condotta” e “di riserva”, disciplinate dall'art.54 del Contratto
Collettivo Aziendale, nonché a titolo di “Assenza dalla Residenza”, disciplinata dall'art. 77.2 del CCNL.
5 Infatti, nella causa RG n. 1035/2021 introdotta anche da parte ricorrente, veniva chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento del presente ricorso, per i motivi esposti, così giudicare:
I. accertare e dichiarare la nullità e/o, comunque, l'inopponibilità ai ricorrenti e comunque disapplicare le clausole contenute nell'art.31.6 del CCNL della mobilità e attività ferroviarie del 20.7.2012 (dall'1.1.2017 art.30.6 del CCNL
16.12.2016) e nell'art.20.3 del Contratto Aziendale Trenord 22.6.2012 (e s.m.i.), nella parte in cui prevedono che i giorni di ferie dei ricorrenti sono retribuiti con la retribuzione base di cui all'art.48.1.1 e con la sola lett.d (indennità di turno) della retribuzione variabile di cui all'art.48.1.2;
II. dichiarata nulla e comunque disapplicata ogni norma contrattuale contraria, compreso ove occorra il punto 2 dell'accordo sindacale aziendale del
23.7.2019, accertare e dichiarare che ciascun giorno di ferie dei ricorrenti deve essere retribuito dalla convenuta con un importo pari alla retribuzione giornaliera complessiva vantata da ciascun ricorrente, calcolata sulla media dei compensi percepiti da ciascuno di essi, nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie o nel diverso periodo ritenuto congruo, a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica del singolo lavoratore, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per i ricorrenti sono quelli previsti dall'art.77, punto 2 del CCNL (“assenza dalla residenza”), nonché dall'art.54 del CCA Trenord (“incentivo per attività specifiche”) così come integrato con decorrenza 1.5.2015 dall'accordo sindacale aziendale 11.3.2015;
III.
Conseguentemente condannare in persona del legale CP_1
rappresentante, a corrispondere in favore di ciascun ricorrente l'importo pari alle differenze retributive dallo stesso vantate tra le somme corrisposte dalla
6 convenuta per ferie godute e quelle spettanti ai lavoratori a tale titolo in forza dei criteri indicati da codesto giudice in accoglimento della domanda proposta sub II, con riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e il
31.12.2019 (con riserva di successiva azione per i periodi successivi), nei seguenti importi lordi:
• EURO 7.627 Parte_5
• EURO 6.510 Parte_1
• EURO 10.757 Parte_6
• EURO 8.470 Parte_7
• EURO 6.019 Parte_8
• EURO 9.558 Parte_9
• EURO 7.909 Parte_2
• EURO 8.971 Parte_3
• EURO 7.583 Parte_10
• EURO 8.103 Parte_4
o in quali altri ritenuti dovuti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, nonché a retribuire i giorni di ferie che ciascun ricorrente godrà successivamente al deposito del presente ricorso con un importo calcolato in applicazione dei criteri indicati da codesto giudice in accoglimento della domanda proposta sub II”.
In accoglimento del ricorso, il Tribunale di Milano pronunciava la sentenza n. 1561/2021 pubblicata il 08/06/2021, con cui così disponeva:
“In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la nullità dell'art. 31, comma 6, del C.C.N.L. mobilità e attività ferroviarie del 20.7.2012 e dell'art. 20, comma 3, del Contratto Aziendale Trenord del 22.6.2012, nella parte in cui non includono, nella retribuzione da corrispondere durante le ferie, le voci “incentivo per attività di condotta” e “indennità di riserva” di cui all'art. 54 del Contratto
Aziendale Trenord e “indennità di assenza dalla residenza” di cui all'art. 77, punto n. 2, CCNL;
7 accerta e dichiara la nullità del punto 2.1 dell'accordo sindacale del
23.7.2019 nella parte in cui non include integralmente, nella retribuzione da corrispondere durante le ferie, le voci “incentivo per attività di condotta” e
“indennità di riserva” di cui all'art. 54 del Contratto Aziendale Trenord e
“indennità di assenza dalla residenza” di cui all'art. 77, punto n. 2, CCNL;
accerta e dichiara il diritto degli attori a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva delle suddette voci di retribuzione variabile, calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie;
per l'effetto condanna la convenuta al pagamento, in favore degli attori, delle seguenti somme lorde, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo:
€ 7.627,00; € 6.510,00; € 10.757,00; Pt_5 Pt_1 Pt_6
€ 8.470,00; € 6.019,00; € 9.558,00; Pt_7 Parte_8 Pt_9
€ 7.909,00; € 8.971,00; € 7.583,00; € Pt_2 Pt_3 Pt_10 Pt_4
8.103,00”.
Con la sentenza n. 84/2022 pubblicata il 11/04/2022, la Corte di Appello di Milano Sezione Lavoro confermava integralmente la sentenza di primo grado.
A sua volta, la Cassazione pronunciava la sentenza n. 36289/2023, con cui respingeva il ricorso proposto da con conseguente CP_1
passaggio in giudicato delle statuizioni a monte della presente causa.
Nonostante ciò, si limitava a corrispondere la somma CP_1
oggetto di condanna nella citata sentenza del Tribunale di Milano, continuando in seguito a retribuire le ferie, ignorando la statuizione in giudicato.
Nel caso di specie, occorre fare applicazione di quanto sancito dalla
Cassazione, secondo cui “nell'ambito dei rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, il giudicato formatosi sull'accertamento relati vo a una fattispecie attuale preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni , spiegando la propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione, con
8 l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento” (in tal senso, Cass.
Ordinanza n. 37269 del 29/11/2021; Sentenza n. 20765 del 17/08/2018;
Ordinanza n. 10174 del 27/04/2018).
Ebbene, la causa verte su una obbligazione periodica relativa all'obbligo di pagamento delle voci retributive da comprendere nella retribuzione del periodo feriale in assenza “di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento”. In ragione di quanto precede, la citata sentenza del Tribunale di Milano, in quanto passata in giudicato, regolamenta anche il periodo oggetto di causa, con conseguente assorbimento dei rilievi di parte resistente.
4. Deve essere, infine, respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente. Sul punto, la giudicante aderisce a quanto stabilito dalla Corte di
Cassazione con la sentenza n. 26246/2022, pubblicata in data 6.9.2022. La
Suprema Corte adottava una soluzione interpretativa, che esclude la maturazione della prescrizione con riguardo ai crediti oggetto di causa, avendo così sancito: “In via conclusiva, deve allora essere escluso, per la mancanza dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e soprattutto di una loro tutela adeguata, che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, sia assistito da un regime di stabilità.
Da ciò consegue, non già la sospensione, a norma dell'art. 2941 c.c. (per la tassatività delle ipotesi ivi previste e soprattutto per essere presupposto della sospensione la preesistenza di un termine di decorrenza della prescrizione che, esaurita la ragione di sospensione, possa riprendere a maturare), bensì la decorrenza originaria del termine di prescrizione, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012”. Nel caso di specie, le pretese di parte
9 ricorrente non sono pertanto coperte da prescrizione, contrariamente a quanto eccepito da parte resistente.
5. Inoltre, con riguardo all'entità dei crediti di parte ricorrente, in considerazione della genericità delle contestazioni, è superflua ai fini del decidere l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio contabile. In proposito, occorre fare, infatti, applicazione dei principi di diritto affermati dalla
Suprema Corte, secondo cui “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (Cassazione Sez. L, Sentenza n.
4051 del 18/02/2011).
6. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto, restando disattesa o assorbita ogni questione ulteriore di cui in atti, in quanto superflua ai fini del decidere, non potendosi comunque pervenire a diversa decisione. eve essere condannata al pagamento delle somme di cui in CP_1
dispositivo.
7. In applicazione dell'articolo 91 c.p.c., in quanto CP_1
soccombente, va condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo. In particolare, le spese di lite sono determinate nel loro ammontare in base ai parametri ministeriali fissati per le cause di lavoro,
10 disciplinati dal D.M. n. 55/2014, recante "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma
6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", come da ultimo aggiornato. Le spese legali devono essere, quindi, liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri predetti, dato atto del valore della presente causa, considerata la bassa complessità della causa stessa, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria. Su conforme richiesta in atti, deve essere disposta la distrazione, a correzione dell'errore materiale occorso, oltre alla condanna al rimborso del contributo unificato se dovuto e pagato.
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc.
PQM
Disattesa o assorbita ogni diversa istanza o eccezione, condanna CP_1
al pagamento in favore dei ricorrenti dei seguenti importi per i titoli di cui in
[...]
ricorso:
euro 2.960,76 Parte_1
euro 3.330,11 Parte_2
euro 1.947,82 Parte_3
euro 2.916,07 Parte_4
oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Condanna al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1
spese di lite, liquidate nella misura complessiva di Euro 3.300,00, oltre spese generali 15% e accessori di legge, oltre al rimborso delle spese di contributo unificato, se quest'ultimo è dovuto e pagato. Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Sentenza esecutiva.
Milano, 06/03/2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Eleonora De Carlo
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