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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/07/2025, n. 1464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1464 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
Oggetto: Bancari (deposito bancario, SENTENZA cassetta di sicurezza, apertura di nella causa iscritta al n. 884/2014 R.G., credito, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario) proposta da
( ), difeso dagli avv.ti Giuseppe Parte_1 C.F._1
Benvenga, Silvana Benvenga e Antonio Suria,
– attore opponente contro
), difeso dall'avv. Renato Cardella, Controparte_1 P.IVA_1
– convenuto opposto e con l'intervento di
), nella qualità di procuratrice Controparte_2 P.IVA_2 speciale della ), difesa Controparte_3 P.IVA_3 dall'avv. Tito Monterosso,
– intervenuta volontaria
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Su ricorso del il Tribunale di Messina, con il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 2040/13, depositato il 30 dicembre 2013, ha intimato a Parte_1 di pagare al ricorrente la somma di euro17.853,91, oltre interessi moratori al tasso pattuito.
Questo il titolo del credito fatto valere: in data 8.11.2004 il Controparte_1
e avevano stipulato il contratto di conto corrente di corrispondenza Parte_1
1 identificato dal n. 1001312; alla data del 30.6.2013 era maturato, su tale conto corrente, chiuso alla data del 20.6.2013 per effetto del recesso operato dalla banca, un saldo di euro
17.853,91 a debito per il cliente;
le richieste di pagamento del saldo erano rimaste inevase. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, Parte_1 eccependo quanto segue: la banca aveva applicato «condizioni economiche», quali «tasso debitore, tasso creditore, spese, commissioni di massimo scoperto», in difformità dalle pattuizioni;
la banca aveva operato illegittime variazioni unilaterali dei tassi di interesse, applicando quelli derivanti dai cc.dd. usi su piazza;
gli interessi sarebbero stati applicati, sempre, a tassi effettivi annui globali superiori alle soglie usurarie previste ai sensi della legge n. 108 del 1996 (in particolare, da uno degli estratti scalari si desumerebbe che era stato applicato, in un trimestre, un tasso annuo effettivo del «2920,00%», a fronte di un tasso-soglia del 14,18%); a sostegno della domanda di ingiunzione erano stati prodotti gli estratti del conto corrente, ma non la documentazione relativa al «piano di ammortamento» inerente al «mutuo chirografario concesso»; la capitalizzazione trimestrale degli interessi era illegittima;
il mutuo chirografario, identificato dal n.
603/3963004, sarebbe stata applicata la «capitalizzazione composta» degli interessi, in violazione dell'art. 1283 c.c.
Su tali assunti l'attore opponente ha chiesto che il decreto ingiuntivo sia revocato e che, accertata l'insussistenza di un suo debito, sia dichiarato l'obbligo della banca di restituire le somme versate e non dovute alla stessa.
Il ha resistito, chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
È intervenuta volontariamente la nella qualità di Controparte_2 procuratrice speciale della cessionaria, Controparte_3 questa (per averlo acquistato dalla banca che ha incorporato il , Controparte_1 del credito derivato dal rapporto di conto corrente, per effetto di un contratto di cessione di crediti individuabili in blocco, stipulato ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385/93.
La intervenuta ha fatto proprie le domande, le eccezioni e le difese del convenuto opposto.
Non è stata pronunciata l'estromissione di alcuna parte, sicché tutte sono parti della causa.
E questo, in conformità ad un indirizzo giurisprudenziale consolidato: «Il successore a titolo particolare per atto tra vivi di una delle parti del processo può intervenire volontariamente nel processo o esservi chiamato, senza che ciò comporti
2 automaticamente l'estromissione dell'alienante o del dante causa, potendo questa essere disposta dal giudice solo se le altre parti vi consentano» (Cass. n. 1535/10).
In effetti, l'art. 111 c.p.c. prevede che il successore a titolo particolare può intervenire nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso (cfr. Cass. n. 6302/95).
E ancora, l'art. 111 c.p.c. dispone, al comma 1, che «se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie» e, al comma 4, che la sentenza pronunciata nei confronti dell'alienante «spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare».
Non si registrano specifiche contestazioni o eccezioni sui fatti addotti a sostegno dell'intervento.
Relativamente al contraddittorio, non si profilano questioni rilevanti.
L'opposizione è infondata.
Sono prodotti il contratto di conto corrente e gli estratti conto, con i relativi riassunti scalari, dall'inizio alla fine del rapporto.
L'asserzione che la banca avrebbe applicato, nel rapporto, tassi di interesse e condizioni difformi da quelli pattuiti è generica.
Nel contratto stipulato in data 8.11.2004 sono pattuiti i tassi di interesse e sono determinate le condizioni economiche e i costi del conto corrente.
Non risulta allegato, con adeguata precisione, quali specifici tassi o costi sarebbero stati applicati in difformità rispetto alle clausole contrattuali, con indicazione dei relativi importi addebitati nel conto corrente.
Né un qualche elemento, che finga al limite da spunto per un'analisi istruttoria ufficiosa, potrebbe rinvenirsi nei prospetti contabili prodotti dall'attore, riferiti a calcoli tesi a rivelare il superamento dei tassi-soglia usurari nei trimestri, avvalendosi di categorie e formule, come “tassi trimestrali convertibili e tassi annui” e “tassi equivalenti”, la cui legittimazione normativa e tecnica non è evidente e, comunque, ininfluenti ai fini della prova, e prima di una precisa allegazione, delle asserite difformità.
La capitalizzazione degli interessi prevista nel contratto e applicata nel rapporto è legittima.
È da osservare che la capitalizzazione degli interessi nei rapporti di conto corrente non è, dopo l'entrata in vigore della delibera del Comitato Interministeriale per il Credito
e il Risparmio del 9 febbraio 2000, illegittima in sé, e neanche è nulla, in sé e in generale,
3 la clausola del contratto con cui sia pattuita.
L'art. 120 del d.lgs. n. 385/93 – nel testo applicabile ratione temporis – ha previsto, al comma 2, che il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio «stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori».
La delibera del CICR del 9 febbraio 2000, emanata in attuazione della norma ed entrata in vigore il 22 aprile 2000, dopo avere previsto che «nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti» e che «il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità», ha stabilito che nel conto corrente «deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori».
Giova osservare che, nel conto corrente bancario, stipulato successivamente alla delibera del CICR del 9 febbraio 2000, «il requisito della reciprocità, quale presupposto per la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori, poiché l'effetto accrescitivo dell'anatocismo in favore del cliente non si annulla a causa della minor rilevanza del tasso percentuale e l'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebitamento» (Cass. n. 11014/24, la quale ha ritenuto lecitamente pattuita la capitalizzazione trimestrale, pur in presenza di un'asimmetrica pattuizione dei tassi di interesse, pari al 6,25% per i saldi debitori ed allo 0,01% per quelli creditori).
La pronuncia conferma la legittimità della capitalizzazione prevista e pattuita dopo il 22 aprile 2000.
Sono «radicalmente nulle» solamente le clausole relative alla capitalizzazione trimestrale se inserite in contratti di conto corrente stipulati prima dell'entrata in vigore della delibera del CICR del 9 febbraio 2000, in ragione della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999 (Cass. n. 29420/20).
In quanto stipulata sotto la vigenza delle norme citate, la clausola, approvata specificamente per iscritto, con cui è stata prevista la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi con periodicità simmetrica è valida.
L'eccezione di illegittimità riferita, oltre che (genericamente), alle «spese», alla commissione di massimo scoperto, non è fondata.
4 Tale commissione non figura tra le condizioni inserite nel contratto: in corrispondenza della voce l'aliquota percentuale è indicata nello 0,000%.
Dai riassunti scalari prodotti, inoltre, emerge come la detta commissione non fosse stata addebitata (gli importi sono indicati in “0,00”), sicché mancano in radice addebiti che possano ritenersi – in ipotesi, in quanto non pattuiti – illegittimi.
La circostanza è stata evidenziata anche, puntualmente, nella perizia di parte prodotta dalla banca (pag. 3) e non ha formato oggetto di eccezioni o contestazioni specifiche, tali da smentire, in concreto, le risultanze documentali.
Non sussiste una illegittimità degli interessi pattuiti nel contratto.
In generale, l'art. 1284 c.c. stabilisce, al comma 3, che «gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto;
altrimenti sono dovuti nella misura legale».
Nella materia dei rapporti con istituti bancari, l'art. 117 del d.lgs. n. 385/93 – nel testo applicabile ratione temporis – ha disposto: «i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti» (comma 1); «nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo» (comma 3); «i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora» (comma 4); in caso di inosservanza del comma 4, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive;
b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi;
in mancanza di pubblicità nulla è dovuto» (comma 7).
Nel contratto stipulato dalle parti in data 8.11.2004 (inclusivo del documento di sintesi e dei documenti correlati e integrativi, sottoscritti dal correntista), sono pattuiti e indicati i tassi degli interessi, sia attivi (a favore del cliente) sia passivi (a debito per il cliente).
Ne deriva la legittimità degli interessi ultralegali convenuti.
L'art. 117 citato ha previsto, altresì, al comma 5, che «la possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente».
5 L'art. 118 del d.lgs. n. 385/93 – nel testo applicabile ratione temporis –, dopo avere previsto che «può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo», con il rispetto della norma che impone la specifica sottoscrizione, ha stabilito l'obbligo di comunicare espressamente al cliente «qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali», in determinate forme, e ha disposto che «la modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni» e che «le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente».
Il contratto stipulato dalle parti contiene la clausola relativa allo ius variandi.
Non è ravvisabile, perciò, una illegittimità in sé dei tassi applicati nel rapporto di conto corrente, essendo fondate le variazioni sull'esercizio della specifica facoltà di variarli.
Né risulta eccepita una illegittimità delle variazioni dovuta – in ipotesi – ad omesse comunicazioni: una simile eccezione, per essere ammissibile (ed esaminabile, eventualmente) dovrebbe essere specifica, nel senso che dovrebbe precisare in quale misura tassi sarebbero stati variati in peius, rispetto a quelli inizialmente convenuti o precedentemente applicati, e in quali momenti (la variazione è in sé un fenomeno di relazione).
La specificità è requisito di ammissibilità dell'eccezione se si considera che, secondo la giurisprudenza di legittimità (che si è espressa a proposito del mutuo),
l'obbligo di comunicazione delle variazioni unilaterali di tassi e condizioni non vige indistintamente per ogni variazione: «L'obbligo della banca di comunicare al cliente le variazioni unilaterali delle condizioni di contratto, previsto dall'art. 118 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, sussiste solo se tali variazioni siano state decise dalla banca stessa ed in senso sfavorevole alla controparte. Tale obbligo non sussiste, invece, quando la variazione del saggio di interesse o di altre condizioni sia stata concordemente subordinata dalle parti alle corrispondenti variazioni di elementi obiettivi ed esterni
(quali, ad esempio, il tasso di cambio di una valuta), trattandosi, in tal caso, di modifica non unilaterale del contratto, della quale il cliente ha assunto preventivamente il rischio»
(Cass. n. 8548/12).
Dal comma 3 dell'art. 118 del d.lgs. n. 385/93 – rimasto immutato nel corso degli interventi legislativi – si evince, infatti, che l'inefficacia per l'inosservanza delle forme
6 prescritte non colpisce tutte le variazioni, ma soltanto quelle «sfavorevoli per il cliente».
In sintesi: non tutte le variazioni sono soggette all'obbligo di comunicazione e la conseguenza – inefficacia – dell'omessa comunicazione nelle forme prescritte non colpisce indistintamente tutte le variazioni.
Poiché il potere di allegazione rimane riservato esclusivamente alla parte anche rispetto ai fatti costitutivi di eccezioni che fossero – in ipotesi – rilevabili d'ufficio, è onere della parte allegare i «fatti funzionali alle pretese da far valere in giudizio» (Cass.
n. 5952/14; il passaggio è stato richiamato da Cass. n. 26605/24).
Né si potrebbe ovviare alla mancanza di specifiche allegazioni tramite un'indagine, interamente ufficiosa a questo punto, sulla documentazione o con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio.
La domanda volta a sentire accertare che i tassi di interesse avrebbero superato i limiti usurari non è recepibile.
L'art. 1815, comma 2, c.c. con lo stabilire che «se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi», esprime la regola per cui il momento rilevante per l'individuazione del limite dell'usura e per l'accertamento del superamento del limite è il momento della pattuizione.
Ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 394/00, convertito nella legge n. 24/01, che reca una norma di interpretazione autentica, «si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento».
In relazione al superamento del tasso-soglia coevo alla stipulazione del contratto (o dell'atto di modificazione contrattuale), si deve ricordare che «nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto» (Cass. Sez. Un. n. 19597/20).
Il principio, affermato a proposito degli interessi moratori, opera anche per gli interessi corrispettivi.
La specificità è requisito essenziale dell'eccezione ove si considerino gli indirizzi
7 della giurisprudenza di legittimità relativi al computo della commissione di massimo scoperto ai fini delle verifiche sul superamento o meno delle soglie usurarie (cfr. Cass. n.
1464/19; cfr. Cass. n. 24013/21, a proposito del ricorso per cassazione: ma il principio, con adattamenti, è estensibile alle deduzioni nelle cause di merito, a meno di non dare ingresso a consulenze tecniche meramente esplorative).
Nella citazione (e nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.) non sono allegati, con la necessaria precisione, i detti elementi: la clausola contrattuale con cui erano stati determinati i tassi di interesse (l'assunto del superamento delle soglie usurarie prescinde completamente dagli atti contrattuali e dalle relative clausole), la misura del TAEGM nel periodo e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, né in quale categoria fosse inquadrabile l'operazione, non soltanto oggettivamente ma anche soggettivamente (è da considerare che ai fini della individuazione del tasso-soglia rileva non solamente il tipo di operazione, ma, nell'ambito di alcuni tipi di operazioni, anche la natura del soggetto concedente o con cui si stipula).
E anche a prescindere da questo rilievo, ritenendo che i dati possano evincersi dai prospetti contabili prodotti (nel fascicolo cartaceo e, taluni, nel fascicolo telematico), c'è da osservare come la perizia di parte si fondi su criteri o parametri, come il “tasso trimestrale convertibile”, il cui fondamento normativo non viene evidenziato.
Poiché il potere di allegazione rimane riservato esclusivamente alla parte anche rispetto ai fatti costitutivi di eccezioni che fossero – in ipotesi – rilevabili d'ufficio, è onere della parte allegare i «fatti funzionali alle pretese da far valere in giudizio» (Cass.
n. 5952/14; il passaggio è stato richiamato da Cass. n. 26605/24).
E premesso ancora – il rilievo è decisivo – che l'allegazione del superamento dei tassi-soglia deve essere rituale e tempestiva (cfr., sul principio, Cass. n. 20713/23; altresì,
Cass. n. 28983/23), ai fini dell'ammissibilità dell'eccezione è comunque necessario che sia specificato il fattore causale dell'asserito superamento, perché non tutti i fattori sono rilevanti per la verifica, e che i motivi addotti siano congruenti con i criteri normativi e giurisprudenziali elaborati in materia (ad esempio, la commissione di massimo scoperto non potrebbe essere, semplicemente, cumulata con il tasso degli interessi).
In proposito, è da ricordare che – in virtù di un principio consolidato – ai fini del rispetto della disciplina antiusura, la determinazione del TEG contrattuale e il suo confronto con il tasso-soglia del periodo va effettuata alla luce dei criteri stabiliti nelle
Istruzioni ufficiali vigenti per tempo, «atteso che tale raffronto in tanto può dirsi corretto,
8 in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il TEGM» (tasso annuo effettivo globale medio) e, conseguentemente, il tasso-soglia: se non si operasse così, si procederebbe «a una comparazione di valori tra di loro disomogenei, con conseguente risultato palesemente inattendibile e fine a sé stesso» (Cass. n. 29794/24).
In mancanza di allegazioni specifiche, riferite a dati concreti e conformi – quanto meno prima facie – ad una metodologia valida (fondata su criteri normativi esistenti), oltre che di una prova – o di uno spunto probatorio –, non è possibile individuare un superamento – per la ragione illustrata appresso – neanche considerando le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che lo avrebbe riscontrato in taluni trimestri.
Non è configurabile una usura c.d. sopravvenuta, che si verificherebbe quando i tassi applicati via via nel rapporto divengono usurari, per le variazioni dei limiti dei tassi- soglia.
Si è visto che, in base agli artt. 1815, comma 2, c.c. e 1 del decreto-legge n. 394/00, convertito nella legge n. 24/01, il momento rilevante per l'individuazione del limite dell'usura e per l'accertamento del superamento del limite è quello della pattuizione.
In materia di contratti di mutuo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che,
«allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della l. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto» (Cass. n. 24743/23).
Il principio, elaborato per il mutuo, è applicabile anche al conto corrente ordinario, non ostando alla sua generalizzazione ragioni specifiche di struttura ed effetti e non essendo l'estensione incompatibile con i tipi contrattuali.
In questo senso si sono espresse la giurisprudenza di merito (Trib. Milano n. 9107 del 2018) e, recentemente, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 18227/24, in motivazione: «La disciplina introdotta dal decreto-legge e dalla legge di conversione non si applica solo ai rapporti di mutuo ma a tutte le fattispecie negoziali che possano
9 contenere la pattuizione di interessi usurari… il rapporto di conto corrente, dunque, non vi si sottrae»).
Perciò, se anche i tassi convenuti o variati unilateralmente fossero divenuti, per effetto delle rilevazioni successive, usurari, il patto o l'atto di variazione non sarebbe nullo o inefficace.
Similmente, non si può ritenere sia specifica – considerando che l'usura sopravvenuta non è configurabile – l'asserzione riferita ai tassi applicati nel rapporto, in taluni trimestri, non essendo precisato se e in quali tempi i tassi, con le altre condizioni rilevanti, fossero stati variati unilateralmente dall'istituto bancario, rispetto a quelli pattuiti originariamente o applicati in precedenza, in misura tale da superare i tassi-soglia del periodo (la variazione è, in sé, un fenomeno di relazione), e non essendo supportato l'assunto da allegazioni puntuali circa i fattori del superamento (asserito) e la loro rispettiva incidenza, nei termini addietro descritti.
Ciò si deve ritenere, a rigore, perché, l'esercizio dello ius variandi non seguito dal recesso integra un nuovo accordo contrattuale, «concluso per fatti concludenti tipizzati legalmente» (Cass. n. 18227/24, in motivazione), così che si applica pienamente il principio per cui è il debitore a dovere allegare tutti gli elementi e i fattori rilevanti – definiti dalla giurisprudenza nelle pronunce citate –, inclusivi dei dati della variazione, ai fini dell'accertamento.
Il consulente, tuttavia, ha indicato superamenti delle soglie usurarie in taluni trimestri.
A parte il rilievo che il consulente ha preso a riferimento, per ciascun trimestre, il tasso di interesse riportato nel riassunto scalare relativo al trimestre successivo, è preclusivo della possibilità di recepire quelle risultanze il fatto che l'assunto che il conto fosse affidato non sia sostenuto da allegazioni, specifiche e riscontrabili, nell'atto di citazione e nelle memorie: il tasso interesse, in effetti, riportato nei riassunti scalari è riferito solamente all'eccedenza rispetto ad un “fido ordinario”; l'affidamento era stato revocato alla data del 15.11.2011, con la missiva in atti (ricevuta dal in data Parte_1
12.11.2011: v. l'avviso di ricevimento), mentre il superamento dei tassi-soglia sarebbe stato riscontrato dal consulente a partire dal trimestre chiuso al 31.3.2012, sicché la categoria a cui ricondurre il rapporto non è quella delle “aperture di credito in conto corrente), ma quella degli “scoperti senza affidamento”, per cui i tassi-soglia sono notevolmente superiori (nei diversi periodi rilevanti, da un minimo del 21,46% a un
10 massimo del 23,25%, a fronte di un TAEG che, per il consulente, si era attestato su valori dal 15,80% al 16,70%).
È evidente che, esclusa la possibilità di ravvisare illegittimità o nullità, nel senso e con il rigore affermati dalla giurisprudenza di legittimità, anche per quanto attiene alla necessaria specificità di eccezioni e allegazioni, articolate a partire da fattori rilevanti ai fini dell'indagine, non possono essere recepite le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
Quanto al mutuo, rispetto al quale l'attore ha eccepito, genericamente, la
«capitalizzazione composta» e l'omessa produzione con il ricorso per ingiunzione (pag.
13 dell'atto di citazione), non è possibile alcun accertamento: risulta solamente che la somma concessa era stata accreditata sul conto corrente (v. il primo estratto e la relazione di consulenza tecnica, a pag. 2), ma il contratto non è prodotto, come non lo è altra, eventuale documentazione riferibile allo stesso (circostanza riscontrata anche dal consulente: v. la relazione, a pag. 2).
Pertanto, applicati i principi giurisprudenziali illustrati e considerati gli elementi documentali, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo, previa conferma, deve essere dichiarato esecutivo (artt. 653 e 654 c.p.c.).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 (scaglione di valore: fino ad euro 26.000,00), tenuto conto del valore, del grado di relativa complessità delle questioni e delle attività difensive, fattori che comportano la riduzione del 20% degli importi medi previsti per ciascuna fase.
Per la stessa ragione le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste a carico dell'attore opponente.
Nel rapporto tra l'attore opponente e l'intervenuta le spese vanno compensate, in relazione alle ragioni dell'intervento (estranee all'iniziativa attorea) e alla sua incidenza, rilevante per il principio c.d. di causalità, nella controversia.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte nella causa,
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 2040/2013, emesso dal
Tribunale di Messina il 30 dicembre 2013, che dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna l'attore opponente a rimborsare al convenuto opposto le spese di lite che liquida in euro 4.061,60 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A.;
11 3) compensa le spese nel rapporto con la terza intervenuta;
4) pone a carico dell'attore opponente le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Così deciso in Messina il 24 luglio 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
12
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
Oggetto: Bancari (deposito bancario, SENTENZA cassetta di sicurezza, apertura di nella causa iscritta al n. 884/2014 R.G., credito, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario) proposta da
( ), difeso dagli avv.ti Giuseppe Parte_1 C.F._1
Benvenga, Silvana Benvenga e Antonio Suria,
– attore opponente contro
), difeso dall'avv. Renato Cardella, Controparte_1 P.IVA_1
– convenuto opposto e con l'intervento di
), nella qualità di procuratrice Controparte_2 P.IVA_2 speciale della ), difesa Controparte_3 P.IVA_3 dall'avv. Tito Monterosso,
– intervenuta volontaria
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Su ricorso del il Tribunale di Messina, con il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 2040/13, depositato il 30 dicembre 2013, ha intimato a Parte_1 di pagare al ricorrente la somma di euro17.853,91, oltre interessi moratori al tasso pattuito.
Questo il titolo del credito fatto valere: in data 8.11.2004 il Controparte_1
e avevano stipulato il contratto di conto corrente di corrispondenza Parte_1
1 identificato dal n. 1001312; alla data del 30.6.2013 era maturato, su tale conto corrente, chiuso alla data del 20.6.2013 per effetto del recesso operato dalla banca, un saldo di euro
17.853,91 a debito per il cliente;
le richieste di pagamento del saldo erano rimaste inevase. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, Parte_1 eccependo quanto segue: la banca aveva applicato «condizioni economiche», quali «tasso debitore, tasso creditore, spese, commissioni di massimo scoperto», in difformità dalle pattuizioni;
la banca aveva operato illegittime variazioni unilaterali dei tassi di interesse, applicando quelli derivanti dai cc.dd. usi su piazza;
gli interessi sarebbero stati applicati, sempre, a tassi effettivi annui globali superiori alle soglie usurarie previste ai sensi della legge n. 108 del 1996 (in particolare, da uno degli estratti scalari si desumerebbe che era stato applicato, in un trimestre, un tasso annuo effettivo del «2920,00%», a fronte di un tasso-soglia del 14,18%); a sostegno della domanda di ingiunzione erano stati prodotti gli estratti del conto corrente, ma non la documentazione relativa al «piano di ammortamento» inerente al «mutuo chirografario concesso»; la capitalizzazione trimestrale degli interessi era illegittima;
il mutuo chirografario, identificato dal n.
603/3963004, sarebbe stata applicata la «capitalizzazione composta» degli interessi, in violazione dell'art. 1283 c.c.
Su tali assunti l'attore opponente ha chiesto che il decreto ingiuntivo sia revocato e che, accertata l'insussistenza di un suo debito, sia dichiarato l'obbligo della banca di restituire le somme versate e non dovute alla stessa.
Il ha resistito, chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
È intervenuta volontariamente la nella qualità di Controparte_2 procuratrice speciale della cessionaria, Controparte_3 questa (per averlo acquistato dalla banca che ha incorporato il , Controparte_1 del credito derivato dal rapporto di conto corrente, per effetto di un contratto di cessione di crediti individuabili in blocco, stipulato ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385/93.
La intervenuta ha fatto proprie le domande, le eccezioni e le difese del convenuto opposto.
Non è stata pronunciata l'estromissione di alcuna parte, sicché tutte sono parti della causa.
E questo, in conformità ad un indirizzo giurisprudenziale consolidato: «Il successore a titolo particolare per atto tra vivi di una delle parti del processo può intervenire volontariamente nel processo o esservi chiamato, senza che ciò comporti
2 automaticamente l'estromissione dell'alienante o del dante causa, potendo questa essere disposta dal giudice solo se le altre parti vi consentano» (Cass. n. 1535/10).
In effetti, l'art. 111 c.p.c. prevede che il successore a titolo particolare può intervenire nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso (cfr. Cass. n. 6302/95).
E ancora, l'art. 111 c.p.c. dispone, al comma 1, che «se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie» e, al comma 4, che la sentenza pronunciata nei confronti dell'alienante «spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare».
Non si registrano specifiche contestazioni o eccezioni sui fatti addotti a sostegno dell'intervento.
Relativamente al contraddittorio, non si profilano questioni rilevanti.
L'opposizione è infondata.
Sono prodotti il contratto di conto corrente e gli estratti conto, con i relativi riassunti scalari, dall'inizio alla fine del rapporto.
L'asserzione che la banca avrebbe applicato, nel rapporto, tassi di interesse e condizioni difformi da quelli pattuiti è generica.
Nel contratto stipulato in data 8.11.2004 sono pattuiti i tassi di interesse e sono determinate le condizioni economiche e i costi del conto corrente.
Non risulta allegato, con adeguata precisione, quali specifici tassi o costi sarebbero stati applicati in difformità rispetto alle clausole contrattuali, con indicazione dei relativi importi addebitati nel conto corrente.
Né un qualche elemento, che finga al limite da spunto per un'analisi istruttoria ufficiosa, potrebbe rinvenirsi nei prospetti contabili prodotti dall'attore, riferiti a calcoli tesi a rivelare il superamento dei tassi-soglia usurari nei trimestri, avvalendosi di categorie e formule, come “tassi trimestrali convertibili e tassi annui” e “tassi equivalenti”, la cui legittimazione normativa e tecnica non è evidente e, comunque, ininfluenti ai fini della prova, e prima di una precisa allegazione, delle asserite difformità.
La capitalizzazione degli interessi prevista nel contratto e applicata nel rapporto è legittima.
È da osservare che la capitalizzazione degli interessi nei rapporti di conto corrente non è, dopo l'entrata in vigore della delibera del Comitato Interministeriale per il Credito
e il Risparmio del 9 febbraio 2000, illegittima in sé, e neanche è nulla, in sé e in generale,
3 la clausola del contratto con cui sia pattuita.
L'art. 120 del d.lgs. n. 385/93 – nel testo applicabile ratione temporis – ha previsto, al comma 2, che il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio «stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori».
La delibera del CICR del 9 febbraio 2000, emanata in attuazione della norma ed entrata in vigore il 22 aprile 2000, dopo avere previsto che «nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti» e che «il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità», ha stabilito che nel conto corrente «deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori».
Giova osservare che, nel conto corrente bancario, stipulato successivamente alla delibera del CICR del 9 febbraio 2000, «il requisito della reciprocità, quale presupposto per la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori, poiché l'effetto accrescitivo dell'anatocismo in favore del cliente non si annulla a causa della minor rilevanza del tasso percentuale e l'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebitamento» (Cass. n. 11014/24, la quale ha ritenuto lecitamente pattuita la capitalizzazione trimestrale, pur in presenza di un'asimmetrica pattuizione dei tassi di interesse, pari al 6,25% per i saldi debitori ed allo 0,01% per quelli creditori).
La pronuncia conferma la legittimità della capitalizzazione prevista e pattuita dopo il 22 aprile 2000.
Sono «radicalmente nulle» solamente le clausole relative alla capitalizzazione trimestrale se inserite in contratti di conto corrente stipulati prima dell'entrata in vigore della delibera del CICR del 9 febbraio 2000, in ragione della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999 (Cass. n. 29420/20).
In quanto stipulata sotto la vigenza delle norme citate, la clausola, approvata specificamente per iscritto, con cui è stata prevista la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi con periodicità simmetrica è valida.
L'eccezione di illegittimità riferita, oltre che (genericamente), alle «spese», alla commissione di massimo scoperto, non è fondata.
4 Tale commissione non figura tra le condizioni inserite nel contratto: in corrispondenza della voce l'aliquota percentuale è indicata nello 0,000%.
Dai riassunti scalari prodotti, inoltre, emerge come la detta commissione non fosse stata addebitata (gli importi sono indicati in “0,00”), sicché mancano in radice addebiti che possano ritenersi – in ipotesi, in quanto non pattuiti – illegittimi.
La circostanza è stata evidenziata anche, puntualmente, nella perizia di parte prodotta dalla banca (pag. 3) e non ha formato oggetto di eccezioni o contestazioni specifiche, tali da smentire, in concreto, le risultanze documentali.
Non sussiste una illegittimità degli interessi pattuiti nel contratto.
In generale, l'art. 1284 c.c. stabilisce, al comma 3, che «gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto;
altrimenti sono dovuti nella misura legale».
Nella materia dei rapporti con istituti bancari, l'art. 117 del d.lgs. n. 385/93 – nel testo applicabile ratione temporis – ha disposto: «i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti» (comma 1); «nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo» (comma 3); «i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora» (comma 4); in caso di inosservanza del comma 4, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive;
b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi;
in mancanza di pubblicità nulla è dovuto» (comma 7).
Nel contratto stipulato dalle parti in data 8.11.2004 (inclusivo del documento di sintesi e dei documenti correlati e integrativi, sottoscritti dal correntista), sono pattuiti e indicati i tassi degli interessi, sia attivi (a favore del cliente) sia passivi (a debito per il cliente).
Ne deriva la legittimità degli interessi ultralegali convenuti.
L'art. 117 citato ha previsto, altresì, al comma 5, che «la possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente».
5 L'art. 118 del d.lgs. n. 385/93 – nel testo applicabile ratione temporis –, dopo avere previsto che «può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo», con il rispetto della norma che impone la specifica sottoscrizione, ha stabilito l'obbligo di comunicare espressamente al cliente «qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali», in determinate forme, e ha disposto che «la modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni» e che «le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente».
Il contratto stipulato dalle parti contiene la clausola relativa allo ius variandi.
Non è ravvisabile, perciò, una illegittimità in sé dei tassi applicati nel rapporto di conto corrente, essendo fondate le variazioni sull'esercizio della specifica facoltà di variarli.
Né risulta eccepita una illegittimità delle variazioni dovuta – in ipotesi – ad omesse comunicazioni: una simile eccezione, per essere ammissibile (ed esaminabile, eventualmente) dovrebbe essere specifica, nel senso che dovrebbe precisare in quale misura tassi sarebbero stati variati in peius, rispetto a quelli inizialmente convenuti o precedentemente applicati, e in quali momenti (la variazione è in sé un fenomeno di relazione).
La specificità è requisito di ammissibilità dell'eccezione se si considera che, secondo la giurisprudenza di legittimità (che si è espressa a proposito del mutuo),
l'obbligo di comunicazione delle variazioni unilaterali di tassi e condizioni non vige indistintamente per ogni variazione: «L'obbligo della banca di comunicare al cliente le variazioni unilaterali delle condizioni di contratto, previsto dall'art. 118 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, sussiste solo se tali variazioni siano state decise dalla banca stessa ed in senso sfavorevole alla controparte. Tale obbligo non sussiste, invece, quando la variazione del saggio di interesse o di altre condizioni sia stata concordemente subordinata dalle parti alle corrispondenti variazioni di elementi obiettivi ed esterni
(quali, ad esempio, il tasso di cambio di una valuta), trattandosi, in tal caso, di modifica non unilaterale del contratto, della quale il cliente ha assunto preventivamente il rischio»
(Cass. n. 8548/12).
Dal comma 3 dell'art. 118 del d.lgs. n. 385/93 – rimasto immutato nel corso degli interventi legislativi – si evince, infatti, che l'inefficacia per l'inosservanza delle forme
6 prescritte non colpisce tutte le variazioni, ma soltanto quelle «sfavorevoli per il cliente».
In sintesi: non tutte le variazioni sono soggette all'obbligo di comunicazione e la conseguenza – inefficacia – dell'omessa comunicazione nelle forme prescritte non colpisce indistintamente tutte le variazioni.
Poiché il potere di allegazione rimane riservato esclusivamente alla parte anche rispetto ai fatti costitutivi di eccezioni che fossero – in ipotesi – rilevabili d'ufficio, è onere della parte allegare i «fatti funzionali alle pretese da far valere in giudizio» (Cass.
n. 5952/14; il passaggio è stato richiamato da Cass. n. 26605/24).
Né si potrebbe ovviare alla mancanza di specifiche allegazioni tramite un'indagine, interamente ufficiosa a questo punto, sulla documentazione o con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio.
La domanda volta a sentire accertare che i tassi di interesse avrebbero superato i limiti usurari non è recepibile.
L'art. 1815, comma 2, c.c. con lo stabilire che «se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi», esprime la regola per cui il momento rilevante per l'individuazione del limite dell'usura e per l'accertamento del superamento del limite è il momento della pattuizione.
Ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 394/00, convertito nella legge n. 24/01, che reca una norma di interpretazione autentica, «si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento».
In relazione al superamento del tasso-soglia coevo alla stipulazione del contratto (o dell'atto di modificazione contrattuale), si deve ricordare che «nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto» (Cass. Sez. Un. n. 19597/20).
Il principio, affermato a proposito degli interessi moratori, opera anche per gli interessi corrispettivi.
La specificità è requisito essenziale dell'eccezione ove si considerino gli indirizzi
7 della giurisprudenza di legittimità relativi al computo della commissione di massimo scoperto ai fini delle verifiche sul superamento o meno delle soglie usurarie (cfr. Cass. n.
1464/19; cfr. Cass. n. 24013/21, a proposito del ricorso per cassazione: ma il principio, con adattamenti, è estensibile alle deduzioni nelle cause di merito, a meno di non dare ingresso a consulenze tecniche meramente esplorative).
Nella citazione (e nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.) non sono allegati, con la necessaria precisione, i detti elementi: la clausola contrattuale con cui erano stati determinati i tassi di interesse (l'assunto del superamento delle soglie usurarie prescinde completamente dagli atti contrattuali e dalle relative clausole), la misura del TAEGM nel periodo e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, né in quale categoria fosse inquadrabile l'operazione, non soltanto oggettivamente ma anche soggettivamente (è da considerare che ai fini della individuazione del tasso-soglia rileva non solamente il tipo di operazione, ma, nell'ambito di alcuni tipi di operazioni, anche la natura del soggetto concedente o con cui si stipula).
E anche a prescindere da questo rilievo, ritenendo che i dati possano evincersi dai prospetti contabili prodotti (nel fascicolo cartaceo e, taluni, nel fascicolo telematico), c'è da osservare come la perizia di parte si fondi su criteri o parametri, come il “tasso trimestrale convertibile”, il cui fondamento normativo non viene evidenziato.
Poiché il potere di allegazione rimane riservato esclusivamente alla parte anche rispetto ai fatti costitutivi di eccezioni che fossero – in ipotesi – rilevabili d'ufficio, è onere della parte allegare i «fatti funzionali alle pretese da far valere in giudizio» (Cass.
n. 5952/14; il passaggio è stato richiamato da Cass. n. 26605/24).
E premesso ancora – il rilievo è decisivo – che l'allegazione del superamento dei tassi-soglia deve essere rituale e tempestiva (cfr., sul principio, Cass. n. 20713/23; altresì,
Cass. n. 28983/23), ai fini dell'ammissibilità dell'eccezione è comunque necessario che sia specificato il fattore causale dell'asserito superamento, perché non tutti i fattori sono rilevanti per la verifica, e che i motivi addotti siano congruenti con i criteri normativi e giurisprudenziali elaborati in materia (ad esempio, la commissione di massimo scoperto non potrebbe essere, semplicemente, cumulata con il tasso degli interessi).
In proposito, è da ricordare che – in virtù di un principio consolidato – ai fini del rispetto della disciplina antiusura, la determinazione del TEG contrattuale e il suo confronto con il tasso-soglia del periodo va effettuata alla luce dei criteri stabiliti nelle
Istruzioni ufficiali vigenti per tempo, «atteso che tale raffronto in tanto può dirsi corretto,
8 in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il TEGM» (tasso annuo effettivo globale medio) e, conseguentemente, il tasso-soglia: se non si operasse così, si procederebbe «a una comparazione di valori tra di loro disomogenei, con conseguente risultato palesemente inattendibile e fine a sé stesso» (Cass. n. 29794/24).
In mancanza di allegazioni specifiche, riferite a dati concreti e conformi – quanto meno prima facie – ad una metodologia valida (fondata su criteri normativi esistenti), oltre che di una prova – o di uno spunto probatorio –, non è possibile individuare un superamento – per la ragione illustrata appresso – neanche considerando le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che lo avrebbe riscontrato in taluni trimestri.
Non è configurabile una usura c.d. sopravvenuta, che si verificherebbe quando i tassi applicati via via nel rapporto divengono usurari, per le variazioni dei limiti dei tassi- soglia.
Si è visto che, in base agli artt. 1815, comma 2, c.c. e 1 del decreto-legge n. 394/00, convertito nella legge n. 24/01, il momento rilevante per l'individuazione del limite dell'usura e per l'accertamento del superamento del limite è quello della pattuizione.
In materia di contratti di mutuo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che,
«allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della l. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto» (Cass. n. 24743/23).
Il principio, elaborato per il mutuo, è applicabile anche al conto corrente ordinario, non ostando alla sua generalizzazione ragioni specifiche di struttura ed effetti e non essendo l'estensione incompatibile con i tipi contrattuali.
In questo senso si sono espresse la giurisprudenza di merito (Trib. Milano n. 9107 del 2018) e, recentemente, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 18227/24, in motivazione: «La disciplina introdotta dal decreto-legge e dalla legge di conversione non si applica solo ai rapporti di mutuo ma a tutte le fattispecie negoziali che possano
9 contenere la pattuizione di interessi usurari… il rapporto di conto corrente, dunque, non vi si sottrae»).
Perciò, se anche i tassi convenuti o variati unilateralmente fossero divenuti, per effetto delle rilevazioni successive, usurari, il patto o l'atto di variazione non sarebbe nullo o inefficace.
Similmente, non si può ritenere sia specifica – considerando che l'usura sopravvenuta non è configurabile – l'asserzione riferita ai tassi applicati nel rapporto, in taluni trimestri, non essendo precisato se e in quali tempi i tassi, con le altre condizioni rilevanti, fossero stati variati unilateralmente dall'istituto bancario, rispetto a quelli pattuiti originariamente o applicati in precedenza, in misura tale da superare i tassi-soglia del periodo (la variazione è, in sé, un fenomeno di relazione), e non essendo supportato l'assunto da allegazioni puntuali circa i fattori del superamento (asserito) e la loro rispettiva incidenza, nei termini addietro descritti.
Ciò si deve ritenere, a rigore, perché, l'esercizio dello ius variandi non seguito dal recesso integra un nuovo accordo contrattuale, «concluso per fatti concludenti tipizzati legalmente» (Cass. n. 18227/24, in motivazione), così che si applica pienamente il principio per cui è il debitore a dovere allegare tutti gli elementi e i fattori rilevanti – definiti dalla giurisprudenza nelle pronunce citate –, inclusivi dei dati della variazione, ai fini dell'accertamento.
Il consulente, tuttavia, ha indicato superamenti delle soglie usurarie in taluni trimestri.
A parte il rilievo che il consulente ha preso a riferimento, per ciascun trimestre, il tasso di interesse riportato nel riassunto scalare relativo al trimestre successivo, è preclusivo della possibilità di recepire quelle risultanze il fatto che l'assunto che il conto fosse affidato non sia sostenuto da allegazioni, specifiche e riscontrabili, nell'atto di citazione e nelle memorie: il tasso interesse, in effetti, riportato nei riassunti scalari è riferito solamente all'eccedenza rispetto ad un “fido ordinario”; l'affidamento era stato revocato alla data del 15.11.2011, con la missiva in atti (ricevuta dal in data Parte_1
12.11.2011: v. l'avviso di ricevimento), mentre il superamento dei tassi-soglia sarebbe stato riscontrato dal consulente a partire dal trimestre chiuso al 31.3.2012, sicché la categoria a cui ricondurre il rapporto non è quella delle “aperture di credito in conto corrente), ma quella degli “scoperti senza affidamento”, per cui i tassi-soglia sono notevolmente superiori (nei diversi periodi rilevanti, da un minimo del 21,46% a un
10 massimo del 23,25%, a fronte di un TAEG che, per il consulente, si era attestato su valori dal 15,80% al 16,70%).
È evidente che, esclusa la possibilità di ravvisare illegittimità o nullità, nel senso e con il rigore affermati dalla giurisprudenza di legittimità, anche per quanto attiene alla necessaria specificità di eccezioni e allegazioni, articolate a partire da fattori rilevanti ai fini dell'indagine, non possono essere recepite le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
Quanto al mutuo, rispetto al quale l'attore ha eccepito, genericamente, la
«capitalizzazione composta» e l'omessa produzione con il ricorso per ingiunzione (pag.
13 dell'atto di citazione), non è possibile alcun accertamento: risulta solamente che la somma concessa era stata accreditata sul conto corrente (v. il primo estratto e la relazione di consulenza tecnica, a pag. 2), ma il contratto non è prodotto, come non lo è altra, eventuale documentazione riferibile allo stesso (circostanza riscontrata anche dal consulente: v. la relazione, a pag. 2).
Pertanto, applicati i principi giurisprudenziali illustrati e considerati gli elementi documentali, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo, previa conferma, deve essere dichiarato esecutivo (artt. 653 e 654 c.p.c.).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 (scaglione di valore: fino ad euro 26.000,00), tenuto conto del valore, del grado di relativa complessità delle questioni e delle attività difensive, fattori che comportano la riduzione del 20% degli importi medi previsti per ciascuna fase.
Per la stessa ragione le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste a carico dell'attore opponente.
Nel rapporto tra l'attore opponente e l'intervenuta le spese vanno compensate, in relazione alle ragioni dell'intervento (estranee all'iniziativa attorea) e alla sua incidenza, rilevante per il principio c.d. di causalità, nella controversia.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte nella causa,
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 2040/2013, emesso dal
Tribunale di Messina il 30 dicembre 2013, che dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna l'attore opponente a rimborsare al convenuto opposto le spese di lite che liquida in euro 4.061,60 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A.;
11 3) compensa le spese nel rapporto con la terza intervenuta;
4) pone a carico dell'attore opponente le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Così deciso in Messina il 24 luglio 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
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