Sentenza breve 5 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 05/05/2021, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/05/2021
N. 00601/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00352/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 352 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Beatrice Rigotti, Enrico Varali, Cristina Bono, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato emesso dal Questore della provincia di-OMISSIS-in data 14 ottobre 2020 e notificato il giorno 16 gennaio 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 60 del c.p.a.;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l’art. 84 del decreto legge n.18 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, cittadino -OMISSIS-, impugna il provvedimento del 14 ottobre 2020, notificato il 16 gennaio 2021, con cui la Questura di-OMISSIS-gli ha rigettato, previo preavviso, la richiesta di rinnovo del permesso per motivi di lavoro/attesa occupazione, in quanto il cittadino straniero era risultato assente dal territorio nazionale per circa tre anni, e, pertanto, il titolo di soggiorno non poteva essere rinnovato, secondo quanto disposto dall’art. 13 comma 4 del D.P.R. 394/99; inoltre, la Questura ha ritenuto che, anche valutando in senso prognostico la capacità di auto sostentamento, non fosse, allo stato, dimostrata una plausibile e perdurante autosufficienza economica; per quanto concerne, infine, il nucleo familiare, la Questura, alla luce di quanto dichiarato dal cittadino straniero nella memoria del 21/09/2020 ovvero che la compagna e i figli sono residenti in [...], ha ritenuto che non si potesse applicare la tutela per il diritto all’unità familiare prevista dall’art. 5, comma 5, non risultando presenti sul territorio nazionale membri del nucleo familiare, rientranti tra quelli previsti dall'art. 29 comma 1 del D.Lvo.286/98.
Il ricorrente lamenta l’illegittimità del diniego per i seguenti motivi di ricorso:
1) Eccesso di potere per istruttoria carente e motivazione perplessa e insufficiente: violazione dell’art. 13, comma 4, del D.P.R. 394/1999 e dell’art. 8 CEDU , in quanto l’allontanamento dal territorio nazionale doveva invece ritenersi giustificato, dal momento che il ricorrente si era temporaneamente trasferito in -OMISSIS- per assistere la compagna -OMISSIS- e darle supporto nella crescita del figlio, nato il -OMISSIS-, tanto più nei suoi primi mesi di vita, durante i quali avrebbe avuto problemi di -OMISSIS-. Inoltre, il diritto alla vita familiare e il superiore interesse del minore, nei confronti del quale il padre ha provveduto al dovere di assistenza e al mantenimento, integrerebbero quei “gravi motivi” che il D.P.R. 394/1999 pone a deroga del mancato rinnovo del permesso in caso di interruzione del soggiorno per un periodo di tempo superiore a sei mesi o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno;
2) Eccesso di potere per istruttoria carente e motivazione insufficiente: violazione dell’art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998, per mancata valutazione dell’inserimento nel tessuto socioeconomico italiano.
La Questura avrebbe dovuto valutare l’effettivo inserimento del ricorrente sul territorio nazionale, per capire se l’allontanamento aveva compromesso o meno il suo legame con il contesto italiano: in caso contrario, il ricorrente sostiene che non avrebbe senso ricorrere a tale preclusione, in quanto non ci sarebbero i presupposti che il legislatore ha voluto sottendere ad essa. E, in proposito, si evidenzia che il ricorrente vive in Italia da anni, essendo il Paese che la sua famiglia ha eletto a luogo di residenza fin dal -OMISSIS-, sarebbe pienamente inserito nella comunità nazionale e tale situazione non avrebbe subito alcun pregiudizio con l’allontanamento dal territorio, e ciò sarebbe dimostrato dal fatto che, una volta rientrato in Italia, il ricorrente ha saputo attivarsi per ottenere un’occupazione lavorativa. Ed invero, il 15 febbraio 2019 ha sottoscritto il patto di servizio personalizzato presso il Centro per l’Impiego di-OMISSIS-e, dopo una prima esperienza in ambito -OMISSIS-, è stato assunto con contratto a tempo determinato presso un’azienda del territorio, che di volta in volta gli ha rinnovato il contratto e si è anche interessata affinché il ricorrente potesse continuare a lavorare presso di loro, per cui non ci sarebbe alcuna “compromissione del legame instaurato con il contesto socioeconomico italiano” tale da giustificare il rigetto dell’istanza sulla base dell’allontanamento dal territorio. Inoltre, per quanto riguarda il requisito reddituale, il provvedimento sarebbe affetto da difetto di istruttoria e motivazione, non avendo la Questura valutato anche la documentata proroga del contratto per tutto il 2020 e non avendo adeguatamente valutato in chiave prognostica il requisito reddituale (i redditi del 2020 indicati nel provvedimento sarebbero minori di quelli reali e non sarebbe stata valutata la continuità del lavoro presso l’azienda agricola e l’intenzione di proseguire nel rapporto).
Il Ministero dell’Interno non si è costituito in giudizio.
Alla camera di consiglio del 28 aprile 2021, il ricorso è stato trattenuto in decisione per la definizione con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 60 c.p.a. e dell’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020.
Il ricorso è, ad avviso del collegio, infondato, secondo quanto segue.
L'art. 13, comma 4, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, statuisce che: “Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi, o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.”.
La norma, quindi, come anche evidenziato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (C.d.S, sez. VI, 19 agosto 2009, n. 4984), connette la conseguenza preclusiva al fatto in sé dell'ingiustificato allontanamento dal territorio italiano per un periodo obiettivamente lungo, come individuato dallo stesso articolo 13, comma 4, citato, con la conseguenza che un siffatto comportamento risulta di per sé idoneo a deporre nel senso della compromissione del legame instaurato con il contesto socioeconomico. Pertanto, il fatto storico dell'allontanamento dall'Italia per un periodo superiore a quello consentito dalla norma “ rappresenta di per sé circostanza sufficiente perché si faccia applicazione del richiamato art. 13, potendosi pervenire a conclusioni diverse solo nelle ipotesi in cui un siffatto allontanamento sia dipeso da circostanze meritevoli di particolare tutela (es.: adempimento degli obblighi militari, ovvero altri gravi e comprovati motivi) ” (C.d.S., sent. n. 4984 del 2009 cit.; in tal senso, cfr. anche Tar Lombardia, Milano, sent. n. 80 del 2020; Tar Torino, sent. n.760 del 2013; Tar Veneto, sent. n. 611 del 2019).
Nel caso di specie, è incontestato che il ricorrente si sia allontanato dall'Italia per un periodo superiore al massimo consentito dalla norma citata, come indicato nel provvedimento di diniego, nelle cui premesse, sulla base delle informazioni fornite dallo stesso ricorrente in sede procedimentale, viene evidenziato che il ricorrente si è allontanato dall’Italia per circa tre anni.
Nel ricorso, infatti, non si contesta tale aspetto ma si deduce che l’allontanamento doveva considerarsi giustificato, per il fatto che il ricorrente si era trasferito in -OMISSIS- per stare vicino alla compagna -OMISSIS- e poi vi era rimasto per assicurare a lei e al figlio il necessario sostegno affettivo, morale e materiale.
Orbene, tali giustificazioni, a fronte del periodo di quasi tre anni in cui il ricorrente si è assentato dal territorio nazionale, non appaiono idonee ad integrare quei “gravi e comprovati motivi” che la norma richiede a giustificazione dell’allontanamento dal territorio nazionale per un periodo superiore a quello massimo consentito, come individuato dalla norma in questione, considerato che non risultano in alcun modo documentati, neppure in sede di giudizio, gli asseriti “problemi di -OMISSIS-” del figlio, solo affermati in sede di memoria resa nel procedimento e in sede di ricorso, e, oltre al certificato di nascita del figlio, non viene fornita alcuna ulteriore prova a sostegno dell’impossibilità di rientro in Italia per un periodo di tempo così prolungato.
Per quanto sopra, pertanto, il diniego è da ritenersi legittimamente sorretto dalla ragione ostativa al rinnovo del titolo di soggiorno evidenziata dalla Questura e consistente nel superamento del limite temporale, ex art. 13, comma, 4, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, entro il quale è consentito allo straniero titolare di permesso di soggiorno di allontanarsi dal territorio dello Stato in assenza di idonea giustificazione, per cui le ulteriori contestazioni con riferimento alla non adeguata valutazione dell’inserimento sociale e lavorativo del ricorrente e alla valutazione in chiave prognostica del requisito reddituale perdono di rilevanza.
Come già evidenziato dal Consiglio di Stato nella sentenza citata, infatti, non può obiettarsi che la Questura “ abbia omesso di verificare aliunde il complessivo grado di inserimento sociale dello straniero, per la ragione che il dato desumibile dalla disposizione da ultimo richiamata vale, appunto, a fornire un'indicazione presuntiva (sulla base di elementi univoci ed attendibili) circa la compromissione della continuità di interessi con il contesto socioeconomico nazionale, senza che risultino necessarie al riguardo ulteriori indagini o valutazioni ”.
Per quanto sopra esposto, pertanto, il ricorso va respinto.
Nulla va disposto per le spese, considerata la mancata costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.