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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/04/2025, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 854/2020 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Monia Polito Parte_1 C.F._1
(C.F. ); C.F._2
APPELLANTE
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Vincenzo Controparte_1 P.IVA_1 Siciliano (C.F. ); C.F._3
APPELLATA
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
03.04.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – formulava appello avverso la sentenza n. 1302/2019, emessa dal Giudice di Parte_1
Pace di Marigliano in data 06.03.2019 e pubblicata in data 21.10.2019, con la quale era stata rigettata la domanda formulata dalla stessa nei confronti del , con Controparte_1
compensazione delle spese di lite.
1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure l'odierna appellante esponeva quanto segue:
1 • in data 06.09.2015, alle ore 10.00 circa, in , alla Via G. Falcone, mentre P_
attraversava la strada sulle strisce pedonali, l'attrice finiva con il piede sinistro in una buca ivi esistente, per poi cadere a terra sul lato sinistro;
• a seguito della caduta, la stessa si recava al P.O. “Villa dei Fiori” di Acerra, ove le veniva refertato “trauma contusivo piede sx con slo”.
L'attrice, pertanto, ai sensi dell'art. 2043 c.c. o dell'art. 2051 c.c., chiedeva la condanna della controparte al risarcimento dei danni subiti, nella misura di € 5.000,00.
1.2 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Marigliano rigettava la domanda, ritenendo che non sia stata provata la mancanza di visibilità della buca e affermando, quindi, che il danno era evitabile per la vittima.
1.3 – Con l'atto di appello in esame, contestava la decisione in questione, Parte_1
deducendo quanto segue:
• erronea valutazione delle risultanze istruttorie, ai sensi dell'art. 2051 c.c., atteso che è stato provato che la caduta è stata determinata da una buca non visibile e non segnalata e considerato che il appellato non ha assolto all'onere della prova liberatoria, gravante P_
a suo carico;
• violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia;
• violazione dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. per motivazione apparente.
Pertanto, chiedeva di riformare la sentenza impugnata, accogliendo la domanda formulata in primo grado, con vittoria delle spese dei due gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
1.4 – Con comparsa depositata in data 08.07.2020, si costituiva in giudizio il P_
, argomentando circa l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello; ne chiedeva il
[...]
rigetto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
1.5 – Acquisito il fascicolo di primo grado, non essendo necessaria alcuna attività istruttoria, la causa veniva ritenuta matura per la decisione. All'udienza del 03.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti procedevano alla precisazione delle conclusioni e alla discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
2 2.1 – Sul punto, in effetti, si rileva che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, consentendo l'ammissibilità dell'appello laddove siano chiare le censure apportate alla decisione di primo grado, nonché la statuizione realmente voluta dall'appellante in riforma di quella impugnata (cfr.
Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
2.2 – Nel caso di specie, l'appellante ha puntualmente individuato la parte della sentenza non condivisa, le risultanze istruttorie da rivalutare e la richiesta di riforma della sentenza, consentendo di proseguire nell'accertamento del diritto rivendicato.
3 – Nel merito, l'appello in esame deve essere inquadrato nell'ambito della responsabilità da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., giacché il deve essere qualificato come custode delle P_
strade pubbliche.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (cfr.
Cassazione civile sez. III, 12/04/2013, n. 8935; Cassazione civile sez. III, 22/10/2013, n. 23919).
3.1 – Ciò implica che il custode sia esposto a una responsabilità di tipo oggettivo, poiché la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna
3 rilevanza della diligenza o meno del custode (cfr. Cassazione civile sez. un., 30/06/2022, n.
20943).
3.2 – Il danneggiato, pertanto, è tenuto a provare soltanto il danno e il nesso causale tra il medesimo e la cosa in custodia;
peraltro, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della res, in relazione alla sua struttura o funzionamento (scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.), ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi
(buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.), tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (cfr. Cassazione civile sez. VI,
11/05/2017, n.11526; Cassazione civile sez. VI, 20/10/2015, n. 21212; Cassazione civile sez. III,
13/03/2013, n. 6306).
3.3 – A carico del custode, invece, è posta la prova liberatoria, costituita dal caso fortuito, idonea a interrompere il nesso causale tra la res e il danno. Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, richiamando una posizione espressa già dalla Terza Sezione con sentenze nn.
2480/2018 e 2481/2018, hanno precisato, altresì, che il caso fortuito rappresentato da fatto naturale o del terzo è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere. Il caso fortuito rappresentato dalla condotta del danneggiato, invece, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, comma 1,
c.c. e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento
4 imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
3.4 – In questa prospettiva, è stato condivisibilmente affermato che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima, richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento. Ciò non significa, peraltro, che tale condotta – ancorché non integrante il fortuito – non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma questo non può avvenire all'interno del paradigma dell'art. 2051 c.c., bensì ai sensi dell'art. 1227 c.c., operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale. Invero, deve essere considerato il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227 c.c., comma 1), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227 c.c., comma 2), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte (cfr. Cassazione civile sez. III, 19/12/2022, n. 37059). In questo senso, l'incidenza causale, concorrente o esclusiva, del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (cfr. Cassazione civile sez. III, 23/05/2023, n. 14228).
4 – Applicando i principi enunciati al caso di specie, deve essere rilevato che il comportamento tenuto dalla danneggiata integra una condotta gravemente colposa, idonea a determinare il danno in via esclusiva e ad escludere, dunque, la responsabilità del appellato, ai sensi P_ dell'art. 1227 comma 1 c.c..
5 4.1 – Invero, dall'istruttoria espletata è emerso, in primo luogo, che l'incidente è avvenuto in pieno giorno: i testi escussi hanno riferito che esso si è verificato alle 10.00 del mattino di uno dei primi giorni di settembre;
inoltre, essi non hanno affermato che vi fossero condizioni metereologiche avverse. Conseguentemente, è ragionevole presumere che le condizioni di luce e la visibilità della strada fossero ottimali.
In secondo luogo, deve essere rilevato, da un lato, che la teste ha Testimone_1
dichiarato che la buca era “enorme ed evidente”; dall'altro lato, deve evidenziarsi che nessuna delle due testi escusse ha riferito che la stessa fosse coperta da acqua o altri materiali, per cui se ne deve desumere che la stessa fosse visibile. Del resto, le fotografie allegate alla produzione attorea rappresentano delle buche di estese dimensioni, che, pur non essendo segnalate, sono immediatamente percepibili e quindi, evitabili, ad opera di una persona dotata di media diligenza ed attenzione.
In terzo luogo, deve darsi atto che la stessa attrice ha evidenziato una condizione di generale dissesto del manto stradale, che è confermato dai rilievi fotografici in atti e dalle dichiarazioni testimoniali acquisite. Sul punto, si ritiene che la pericolosità della cosa (nella specie, il dissesto stradale) specie se nota o comunque facilmente rilevabile dal soggetto che entra in contatto con la stessa, impone un obbligo massimo di cautela, proprio poiché il pericolo è altamente prevedibile;
tale prevedibilità con l'ordinaria diligenza è sufficiente ad escludere la responsabilità del custode, anche ai sensi dell'art. 2051 c.c. (cfr. Cassazione civile sez. VI,
06/07/2015, n. 13930).
Infine, le testimoni hanno riferito che l'appellante ben conosceva lo stato dei luoghi, atteso che risiede nella medesima strada in cui si è verificato il sinistro. Al riguardo, si evidenzia che, benché la vicinanza della buca ai luoghi frequentati di solito dalla danneggiata non consenta, da sola, di per sé, di presumere la conoscenza della buca e soprattutto della sua ubicazione
(Cassazione civile sez. III, 31/05/2019, n. 14908), tale elemento deve essere tenuto in considerazione, unitamente a quelli già esaminati, per confermare la prevedibilità dell'insidia da parte della danneggiata.
In sintesi, tali dati fattuali inducono a ritenere che la buca in parola fosse visibile ed evitabile, in considerazione delle sue estese dimensioni;
la sua presenza era prevedibile per gli utenti della
6 strada, alla luce delle condizioni di generale dissesto della strada;
essa era conoscibile per la vittima, abituale frequentatrice della strada in questione, giacché vi risiede.
4.2 – In definitiva, la possibilità per l'appellante di percepire agevolmente l'esistenza della situazione di pericolo implica che il danno è stato determinato da una condotta gravemente colposa della vittima;
tale comportamento, pur non presentando i caratteri dell'imprevedibilità ed eccezionalità necessari per integrare un caso fortuito, risulta da solo idoneo a determinare l'evento dannoso e, dunque, impone di escludere la responsabilità dell'appellato, ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c..
Pertanto, il Giudice di prime cure ha correttamente escluso la responsabilità del P_
; conseguentemente, l'appello deve essere rigettato, confermando la sentenza
[...]
impugnata. Nelle motivazioni che precedono rimangono assorbite tutte le ulteriori questioni proposte dall'appellante.
5 – Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della tabella 1 fascia II del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con applicazione della riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.M., in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità.
5.1 – In assenza di uno specifico motivo di impugnazione incidentale, resta ferma la statuizione relativa alle spese processuali del giudizio primo grado (cfr. Cassazione civile sez. II,
14/10/2024, n.26623).
5.2 – Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
7 - condanna alla rifusione, in favore del , delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali, che liquida in € 850,50 per compensi professionali relativi al presente grado di giudizio;
oltre rimborso delle spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- dà atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo
13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Nola, 16/04/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 854/2020 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Monia Polito Parte_1 C.F._1
(C.F. ); C.F._2
APPELLANTE
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Vincenzo Controparte_1 P.IVA_1 Siciliano (C.F. ); C.F._3
APPELLATA
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
03.04.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – formulava appello avverso la sentenza n. 1302/2019, emessa dal Giudice di Parte_1
Pace di Marigliano in data 06.03.2019 e pubblicata in data 21.10.2019, con la quale era stata rigettata la domanda formulata dalla stessa nei confronti del , con Controparte_1
compensazione delle spese di lite.
1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure l'odierna appellante esponeva quanto segue:
1 • in data 06.09.2015, alle ore 10.00 circa, in , alla Via G. Falcone, mentre P_
attraversava la strada sulle strisce pedonali, l'attrice finiva con il piede sinistro in una buca ivi esistente, per poi cadere a terra sul lato sinistro;
• a seguito della caduta, la stessa si recava al P.O. “Villa dei Fiori” di Acerra, ove le veniva refertato “trauma contusivo piede sx con slo”.
L'attrice, pertanto, ai sensi dell'art. 2043 c.c. o dell'art. 2051 c.c., chiedeva la condanna della controparte al risarcimento dei danni subiti, nella misura di € 5.000,00.
1.2 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Marigliano rigettava la domanda, ritenendo che non sia stata provata la mancanza di visibilità della buca e affermando, quindi, che il danno era evitabile per la vittima.
1.3 – Con l'atto di appello in esame, contestava la decisione in questione, Parte_1
deducendo quanto segue:
• erronea valutazione delle risultanze istruttorie, ai sensi dell'art. 2051 c.c., atteso che è stato provato che la caduta è stata determinata da una buca non visibile e non segnalata e considerato che il appellato non ha assolto all'onere della prova liberatoria, gravante P_
a suo carico;
• violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia;
• violazione dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. per motivazione apparente.
Pertanto, chiedeva di riformare la sentenza impugnata, accogliendo la domanda formulata in primo grado, con vittoria delle spese dei due gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
1.4 – Con comparsa depositata in data 08.07.2020, si costituiva in giudizio il P_
, argomentando circa l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello; ne chiedeva il
[...]
rigetto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
1.5 – Acquisito il fascicolo di primo grado, non essendo necessaria alcuna attività istruttoria, la causa veniva ritenuta matura per la decisione. All'udienza del 03.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti procedevano alla precisazione delle conclusioni e alla discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
2 2.1 – Sul punto, in effetti, si rileva che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, consentendo l'ammissibilità dell'appello laddove siano chiare le censure apportate alla decisione di primo grado, nonché la statuizione realmente voluta dall'appellante in riforma di quella impugnata (cfr.
Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
2.2 – Nel caso di specie, l'appellante ha puntualmente individuato la parte della sentenza non condivisa, le risultanze istruttorie da rivalutare e la richiesta di riforma della sentenza, consentendo di proseguire nell'accertamento del diritto rivendicato.
3 – Nel merito, l'appello in esame deve essere inquadrato nell'ambito della responsabilità da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., giacché il deve essere qualificato come custode delle P_
strade pubbliche.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (cfr.
Cassazione civile sez. III, 12/04/2013, n. 8935; Cassazione civile sez. III, 22/10/2013, n. 23919).
3.1 – Ciò implica che il custode sia esposto a una responsabilità di tipo oggettivo, poiché la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna
3 rilevanza della diligenza o meno del custode (cfr. Cassazione civile sez. un., 30/06/2022, n.
20943).
3.2 – Il danneggiato, pertanto, è tenuto a provare soltanto il danno e il nesso causale tra il medesimo e la cosa in custodia;
peraltro, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della res, in relazione alla sua struttura o funzionamento (scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.), ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi
(buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.), tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (cfr. Cassazione civile sez. VI,
11/05/2017, n.11526; Cassazione civile sez. VI, 20/10/2015, n. 21212; Cassazione civile sez. III,
13/03/2013, n. 6306).
3.3 – A carico del custode, invece, è posta la prova liberatoria, costituita dal caso fortuito, idonea a interrompere il nesso causale tra la res e il danno. Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, richiamando una posizione espressa già dalla Terza Sezione con sentenze nn.
2480/2018 e 2481/2018, hanno precisato, altresì, che il caso fortuito rappresentato da fatto naturale o del terzo è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere. Il caso fortuito rappresentato dalla condotta del danneggiato, invece, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, comma 1,
c.c. e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento
4 imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
3.4 – In questa prospettiva, è stato condivisibilmente affermato che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima, richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento. Ciò non significa, peraltro, che tale condotta – ancorché non integrante il fortuito – non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma questo non può avvenire all'interno del paradigma dell'art. 2051 c.c., bensì ai sensi dell'art. 1227 c.c., operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale. Invero, deve essere considerato il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227 c.c., comma 1), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227 c.c., comma 2), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte (cfr. Cassazione civile sez. III, 19/12/2022, n. 37059). In questo senso, l'incidenza causale, concorrente o esclusiva, del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (cfr. Cassazione civile sez. III, 23/05/2023, n. 14228).
4 – Applicando i principi enunciati al caso di specie, deve essere rilevato che il comportamento tenuto dalla danneggiata integra una condotta gravemente colposa, idonea a determinare il danno in via esclusiva e ad escludere, dunque, la responsabilità del appellato, ai sensi P_ dell'art. 1227 comma 1 c.c..
5 4.1 – Invero, dall'istruttoria espletata è emerso, in primo luogo, che l'incidente è avvenuto in pieno giorno: i testi escussi hanno riferito che esso si è verificato alle 10.00 del mattino di uno dei primi giorni di settembre;
inoltre, essi non hanno affermato che vi fossero condizioni metereologiche avverse. Conseguentemente, è ragionevole presumere che le condizioni di luce e la visibilità della strada fossero ottimali.
In secondo luogo, deve essere rilevato, da un lato, che la teste ha Testimone_1
dichiarato che la buca era “enorme ed evidente”; dall'altro lato, deve evidenziarsi che nessuna delle due testi escusse ha riferito che la stessa fosse coperta da acqua o altri materiali, per cui se ne deve desumere che la stessa fosse visibile. Del resto, le fotografie allegate alla produzione attorea rappresentano delle buche di estese dimensioni, che, pur non essendo segnalate, sono immediatamente percepibili e quindi, evitabili, ad opera di una persona dotata di media diligenza ed attenzione.
In terzo luogo, deve darsi atto che la stessa attrice ha evidenziato una condizione di generale dissesto del manto stradale, che è confermato dai rilievi fotografici in atti e dalle dichiarazioni testimoniali acquisite. Sul punto, si ritiene che la pericolosità della cosa (nella specie, il dissesto stradale) specie se nota o comunque facilmente rilevabile dal soggetto che entra in contatto con la stessa, impone un obbligo massimo di cautela, proprio poiché il pericolo è altamente prevedibile;
tale prevedibilità con l'ordinaria diligenza è sufficiente ad escludere la responsabilità del custode, anche ai sensi dell'art. 2051 c.c. (cfr. Cassazione civile sez. VI,
06/07/2015, n. 13930).
Infine, le testimoni hanno riferito che l'appellante ben conosceva lo stato dei luoghi, atteso che risiede nella medesima strada in cui si è verificato il sinistro. Al riguardo, si evidenzia che, benché la vicinanza della buca ai luoghi frequentati di solito dalla danneggiata non consenta, da sola, di per sé, di presumere la conoscenza della buca e soprattutto della sua ubicazione
(Cassazione civile sez. III, 31/05/2019, n. 14908), tale elemento deve essere tenuto in considerazione, unitamente a quelli già esaminati, per confermare la prevedibilità dell'insidia da parte della danneggiata.
In sintesi, tali dati fattuali inducono a ritenere che la buca in parola fosse visibile ed evitabile, in considerazione delle sue estese dimensioni;
la sua presenza era prevedibile per gli utenti della
6 strada, alla luce delle condizioni di generale dissesto della strada;
essa era conoscibile per la vittima, abituale frequentatrice della strada in questione, giacché vi risiede.
4.2 – In definitiva, la possibilità per l'appellante di percepire agevolmente l'esistenza della situazione di pericolo implica che il danno è stato determinato da una condotta gravemente colposa della vittima;
tale comportamento, pur non presentando i caratteri dell'imprevedibilità ed eccezionalità necessari per integrare un caso fortuito, risulta da solo idoneo a determinare l'evento dannoso e, dunque, impone di escludere la responsabilità dell'appellato, ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c..
Pertanto, il Giudice di prime cure ha correttamente escluso la responsabilità del P_
; conseguentemente, l'appello deve essere rigettato, confermando la sentenza
[...]
impugnata. Nelle motivazioni che precedono rimangono assorbite tutte le ulteriori questioni proposte dall'appellante.
5 – Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della tabella 1 fascia II del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con applicazione della riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.M., in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità.
5.1 – In assenza di uno specifico motivo di impugnazione incidentale, resta ferma la statuizione relativa alle spese processuali del giudizio primo grado (cfr. Cassazione civile sez. II,
14/10/2024, n.26623).
5.2 – Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
7 - condanna alla rifusione, in favore del , delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali, che liquida in € 850,50 per compensi professionali relativi al presente grado di giudizio;
oltre rimborso delle spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- dà atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo
13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Nola, 16/04/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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