Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.292/2023 R.G.L. promossa in grado di appello d a rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Saladino. Parte_1
- APPELLANTE - contro in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio
Falqui Cao e Stefania Sotgia.
- APPELLATO -
Oggetto: obbligo contributivo del datore di lavoro.
All'udienza del 20.03.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale, in atti.
Fatto e Motivi della Decisione
Con ricorso depositato il 25.06.2021 ha convenuto in giudizio Parte_1 innanzi al Tribunale di Palermo G.L. l' , chiedendo l'annullamento dell'avviso di CP_1 addebito n.59620140006890638000 emesso il 9.12.2014 e notificato il 27.01.2015, esponendo a tal fine:
- di avere ricevuto il 17/12/2013 un avviso di accertamento (n.TY301K102351/2013), emesso dall'Agenzia dell'entrate-direzione provinciale di Palermo, per l'anno d'imposta 2010, con il quale gli erano stati contestati, maggiori ricavi determinati presuntivamente mediante l'applicazione degli studi di settore per complessivi euro 25.183,00 e quindi maggior reddito d'impresa di pari importo;
- di avere impugnato l'avviso di accertamento, dapprima (con esito sfavorevole) innanzi la Commissione Tributaria Provinciale e poi dinanzi alla Commissione Tributaria di
Secondo grado che, con sentenza n. 2178/9/18, depositata in data 24/05/2018, in accoglimento del ricorso aveva annullato l'avviso di accertamento;
- che per effetto di tale pronunciamento, passato in autorità di cosa giudicata, erano venuti meno i presupposti impositivi relativi alla maggiore contribuzione rivendicata dall' ; Parte_2
- che l'Agenza delle Entrate non aveva mai comunicato all' come impostogli dalla CP_1 legge 147/2013, “l'intervenuta rettifica, dei parametri reddituali, con conseguente modifica di quelli contributivi, cui sono inscindibilmente legati”.
- di avere inviato un'istanza all' in data 17/12/2020, sollecitando lo sgravio della CP_1 cartella, rigettata dall' stante che “l'avviso di addebito risulta in dilazione presso CP_1
l'agente della riscossione”.
L'adito magistrato, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n.3192/2022, pubblicata il 7.10.2022, in accoglimento della preliminare eccezione dell' dichiarava CP_1 inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito oggetto di opposizione.
Rilevava in particolare il decidente che “decorso il termine d'impugnazione previsto dall'art.24, comma 5, d.lgs. 46/1999 la pretesa contributiva divenga incontestabile, rimanendo irrilevante, nella fattispecie, l'esito di un giudizio del tutto diverso (cfr. Cass., S.U., ordinanza n.19523 del 23 luglio 2018, secondo cui “appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario - e non di quello tributario - le controversie in cui si discuta della legittimità o meno d'un avviso di addebito per contributi previdenziali IVS emesso dall' (avviso che dal 1° gennaio 2011 ha sostituito, ex art. 30 del d.l. n.78 CP_1 del 2010, conv., con modif., dalla l n.122 del 2010, la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto istituto), giacché le controversie in questione hanno ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale nell'ambito del quale, in presenza di richiesta del versamento dei contributi mediante iscrizione a ruolo, il contribuente, ex art.24 del d.lgs. n.46 del 1999, può proporre opposizione innanzi al giudice del lavoro, a nulla rilevando che la mera occasione che ha dato origine alla pretesa creditoria dell' sia nata da un accertamento tributario da parte CP_1 dell'Agenzia delle Entrate”) e di cui l' non è stato neppure parte (cfr. Cass., sez. VI CP_1
– lav., ordinanza n.12996 del 24 maggio 2018, secondo cui “ai fini della sospensione necessaria del processo, non è configurabile un rapporto di pregiudizialità necessaria tra cause pendenti fra soggetti diversi, seppur legate fra loro da pregiudizialità logica, in quanto la parte rimasta estranea ad uno di essi può sempre eccepire l'inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione”). Per la riforma della predetta sentenza ha interposto gravame, con ricorso depositato il
6.4.2023, , lamentando: Parte_1
- l'infondatezza dell'eccezione di decadenza in quanto la sentenza di annullamento del propedeutico avviso di accertamento, “atto presupposto della pretesa contributiva”, è sopravvenuta alla notifica dell'avviso di addebito “e quindi è da considerarsi, fatto estintivo dei contributi richiesti con l'avviso di addebito, maturato successivamente alla notifica del titolo esecutivo”;
- l'azione intrapresa in prime cure avrebbe dovuto essere qualificata opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c. e, come tale, estranea al termine decadenziale dettato dall'art.24 d.lgs.46/99;
- l'erronea condanna al pagamento delle spese di lite.
Ha resistito in giudizio l' integralmente riprendendo il contenuto della memoria di CP_1 costituzione in primo grado e osservando che “in assenza di diritto soggettivo per adire il Giudice Ordinario, controparte dovrebbe adire il Giudice Amministrativo per contestare la violazione dell'interesse legittimo ad ottenere una rivalutazione (altamente discrezione e in alcun modo obbligata) dei propri interessi economici, ma certamente ciò in alcun modo permette (ed anzi conferma) di affermare come ammissibile la pretesa dedotta in questo giudizio”.
Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa, all'udienza del 20.03.2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata decisa come da dispositivo in atti.
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I due primi motivi di appello, che possono trattarsi congiuntamente per l'evidente connessione delle questioni che ne costituiscono l'oggetto, a prescindere dalla differente articolazione delle censure, non meritano accoglimento.
Il fatto (potenzialmente) estintivo della pretesa creditoria fatta valere dall' CP_1 nell'avviso di addebito impugnato non è rappresentato dalla sentenza del giudice tributario di annullamento del propedeutico avviso di accertamento, ma dall'accertamento della (eventuale) insussistenza dei presupposti impostivi della domandata maggiorazione contributiva.
Azione quest'ultima che il debitore avrebbe dovuto proporre, stante l'autonomia tra il processo tributario e quello ordinario, entro il termine decadenziale dettato dall'art.24, comma 5, d.lgs. 46/1999 e in mancanza della quale (rectius nella riscontrata tardività della stessa) si deve ritenere definitivamente accertata la sussistenza delle ragioni creditorie rivendicate dall'Istituto . Parte_2
Né può l'istante rivendicare l'estensione del giudicato formatosi avverso la sentenza resa dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, non rinvenendosi un rapporto di pregiudizialità necessaria tra cause pendenti fra soggetti diversi (rispettivamente debitore e Agenzia delle Entrate, debitore e , seppur legate fra loro da pregiudizialità logica, CP_1 in quanto la parte rimasta estranea ad uno di essi può sempre eccepire l'inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione (in tal senso Cass. n.12996/2018 che ha annullato l'ordinanza di sospensione di un giudizio di opposizione ad avviso di addebito in materia di contributi previdenziali, in attesa della definizione del giudizio tributario pendente, pur fondato sullo stesso accertamento unificato dell'Agenzia delle entrate).
E' poi inconferente ai fini della decisione la ventilata riqualificazione dell'azione intrapresa in primo grado quale opposizione all'esecuzione, basti osservare che sé vero che il giudice del lavoro è sempre chiamato ad accertare la sussistenza del rapporto previdenziale e non la mera regolarità formale dell'atto impositivo, è altrettanto evidente che tale accertamento è, lo si ribadisce, precluso nell'odierna vicenda processuale dalla definitività dei presupposti impositivi perché non oggetto di tempestivo disconoscimento
(vertendosi in tema di omissione contributiva) innanzi alla competente autorità giudiziaria.
L'ultima ragione di gravame è assorbita dal rigetto dei primi due motivi di appello.
Per quanto suesposto l'impugnata sentenza può trovare integrale conferma.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.3192/2022, emessa dal Tribunale di Palermo G.L. il 7 ottobre 2022.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, liquidare in euro 1.984,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Così deciso in Palermo il 20 marzo 2025.
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
Maria G. Di Marco