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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 18/03/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, avv. Maria Giovanna Cataudo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1679 del R.G.A.C. dell'anno 2010, vertente
TRA
, nato il [...] a Catanzaro, in [...] e quale titolare della ditta Parte_1
“CEDIL”, corrente in Catanzaro al Viale Crotone n. 183, elettivamente domiciliato in Catanzaro
Lido alla via Saverio de Fiore n.19/b, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Pizzari che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
- Attore-
E
, nato l'[...] a [...], residente in [...]
n.12, ed elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla via Milelli n.6 presso lo studio dell'avv.
Giovanni Grotteria, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
- Convenuto-
Oggetto: Arricchimento senza causa.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, in proprio e quale titolare della Parte_1
ditta “CEDIL”, citava in giudizio , innanzi al Tribunale di Catanzaro, perché fosse Controparte_1
condannato al pagamento della somma di €. 17.000,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento per avere eseguito ulteriori lavori non pagati, in aggiunta a quelli pattuiti in origine, sul fabbricato in cemento armato sito in Roccelletta di
Borgia alla Via Montale n. 12.
Si costituiva in giudizio , con comparsa di costituzione e risposta con domanda Controparte_1
riconvenzionale, eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione attiva di Parte_1
RGAC n. 1679/2010 - Pagina 1 di 5 poiché i lavori de quo erano stati commissionati alla ditta “Edil G.sa” di CC Gisella;
in ogni caso, rilevava l'improponibilità dell'azione ex art. 2041 c.c. proposta dal in quanto azione Pt_1
sussidiaria, non esperibile allorché sussista la possibilità di esperire una specifica azione. Nel merito contestava l'an ed il quantum della domanda attorea, sostenendo che i lavori presso l'abitazione non erano stati completati e che, comunque, non erano stati eseguiti a perfetta regola d'arte. Pertanto, in via gradata, spiegava domanda riconvenzionale, chiedendo una riduzione del prezzo d'appalto nella misura di €. 8.500,00 o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, e, per l'effetto, chiedeva la compensazione tra quest'ultimo importo e la somma eventualmente dovuta da a ovvero la condanna di quest'ultimo Controparte_1 Parte_1
al pagamento della somma risultante a credito di . Controparte_1
La causa veniva istruita mediante l'interrogatorio formale di entrambe le parti, prova testimoniale dalle stesse richiesta, nonché CTU protesa a verificare e quantificare con esattezza i lavori aggiuntivi espletati.
All'udienza carolare del 28 marzo 2024 le parti precisavano le proprie conclusioni nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ed il Giudice tratteneva la causa per la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
2. Preliminarmente bisogna esaminare l'eccepita carenza di legittimazione attiva in capo a
[...]
, sul presupposto che non aveva commissionato alla “Cedil” di Pt_1 Controparte_1 [...]
l'esecuzione delle opere dallo stesso descritte bensì alla ditta “Edil Gi.sa” di CC Pt_1
Gisella, moglie dell'odierno attore, come da preventivo di spesa.
L'eccezione è infondata.
Ed invero, com'è noto il contratto di appalto è, in linea di principio, un contratto a forma libera non essendo soggetto ad alcun vincolo di forma. Questo principio, oltre a trovare conferma nel
Codice civile, è stato avvalorato dalla giurisprudenza, secondo cui: “la stipulazione del contratto di appalto non richiede quale requisito la forma scritta” (Cassazione civile, sez. II, 06/06/2003,
n. 9077) ed ancora: “Il contratto d'appalto non è soggetto a rigore di forme e, pertanto, per la sua stipulazione non è richiesta la forma scritta, né ad substantiam, né ad probazione, potendo dunque essere concluso anche per facta concludentia” (Cassazione civile, sez. I, 26/10/2009, n. 22616).
Fatte queste premesse occorre rilevare come la predisposizione di un mero preventivo non possa costituire fonte di valida stipulazione di un contratto ma, semmai, può considerarsi indice di trattative avvenute, mentre nel caso che ci occupa ciò che rileva è individuare chi effettivamente ha effettuato i lavori di appalto.
Dall'istruttoria della causa è emerso che i lavori, sebbene preventivati dalla ditta “Edil Gi.sa” di
CC Gisella, furono in realtà realizza dalla “Cedil” di Parte_1
RGAC n. 1679/2010 - Pagina 2 di 5 Tanto è confermato sia dall'interrogatorio formale delle parti, in cui lo stesso ha Controparte_1
dichiarato di aver effettuato i pagamenti con assegni intestati a tanto dalle Parte_1
dichiarazioni dei testi, i quali hanno confermato di aver eseguito i lavori alle dipendenze della ditta di Leone Pasquale.
3. Quanto al merito della causa si rileva che l'attore ha introdotto il presente giudizio, avente ad oggetto un'azione di arricchimento senza causa, in considerazione del fatto che l'opera appaltata risultasse priva dei dovuti titoli edilizi abilitativi, dall'inizio dei lavori fino alla consegna dell'opera finale, e, rispetto alla quale, il ha ottenuto un ingiustificato arricchimento, in ragione dei CP_1
lavori ultronei rispetto a quelli pattuiti in origine, con contestuale diminuzione patrimoniale sofferta dall'attore per sostenere i costi della loro realizzazione.
Per quanto affermato dall'attore e non contestato da parte convenuta, i lavori hanno avuto inizio nell'ottobre 2007 e sono stati consegnati a metà aprile 2008, mentre i titoli abilitativi edilizi e sismici, come da verifiche effettuate dal C.T.U., sono stati rilasciati in data 20 marzo 2009 (prot.
n. 6908 Attestazione Avvenuta Dichiarazione Inizio Attività rilasciata dal Settore Tecnico
Regionale di Catanzaro) e in data 26 giugno 2009 (prot. n° 2336 Permesso di Costruire relativo al
Progetto di “Demolizione di un preesistente fabbricato e successiva ricostruzione dello stesso ad un piano fuori terra con strutture in c.a.” in località Roccelletta, Via E. Montale, in testa alla ditta rilasciato dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Borgia). Controparte_1
Le opere per cui è causa sono state, pertanto, realizzate senza le necessarie autorizzazioni edilizia e sismica, ottenute da parte convenuta soltanto nel 2009 e, dunque, successivamente all'ultimazione dei lavori intervenuta nell'aprile 2008.
Stante l'assenza di un titolo contrattualmente valido, bene ha agito parte attrice nell'invocare l'applicazione dell'art. 2041 c.c., chiedendo il pagamento di un indennizzo da parte del convenuto per i lavori effettuati e per i quali non ha ricevuto alcun pagamento.
In punto di diritto si evidenzia che la funzione dell'azione per indebito arricchimento, disciplinata dagli artt. 2041 c.c. e 2042 c.c., è la eliminazione di uno squilibrio determinatosi senza una giusta causa a seguito del conseguimento di una utilità economica da parte di un soggetto con correlativa diminuzione patrimoniale di un altro soggetto, in tutti i casi in cui il soggetto danneggiato non possa esercitare un'altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito. L'esercizio dell'azione di indebito arricchimento, quindi, non trova impedimento, bensì giustificazione nell'accertamento della non proponibilità dell'azione contrattuale per la nullità del titolo, che ne costituisce il fondamento. In particolare, la proposizione dell'azione di indebito arricchimento da parte dell'appaltatore che non abbia ricevuto in tutto od in parte il corrispettivo pattuito, a causa della nullità del contratto di appalto, in quanto avente ad oggetto la realizzazione di un'opera senza la
RGAC n. 1679/2010 - Pagina 3 di 5 prescritta concessione edilizia, non trova alcun ostacolo nella contrarietà del contratto a norme imperative. Né la locupletazione del committente può essere esclusa in ragione della precarietà del suo diritto dominicale sull'immobile abusivamente costruito, in ragione della possibilità di provvedimenti autoritativi di demolizione dello stesso, dovendosi comunque tenere conto dell'impiego che egli ne abbia eventualmente fatto nonostante quella precarietà e delle utilità economiche che ne abbia ricavato. (Cass. civ. sez. II n. 8040 del 02/04/2009)
Nel caso specifico risultano sussistenti i presupposti per la proposizione dell'azione generale di arricchimento senza causa e cioè: a) l'arricchimento senza causa del convenuto che ha goduto dei lavori aggiuntivi effettuati dal che miglioravano l'utilità dell'immobile nel suo complesso;
Pt_1
b) l'ingiustificato depauperamento dell'attore che realizzava le opere a proprie spese ed impiegando il proprio tempo;
c) il rapporto di causalità diretta ed immediata tra le due situazioni;
d) la sussidiarietà dell'azione alla luce dell'assenza di un titolo contrattualmente valido.
4. Passando al merito della domanda riconvenzionale si osserva che la stessa è fondata e va accolta.
Dai fatti di causa è emerso che i lavori aggiuntivi non sono stati completati e che l'opera presenta dei vizi. Pertanto, quantificati i costi per la rimozione dei vizi, si procederà alla compensazione degli stessi con la somma dovuta dal Sig. all'attore. CP_1
5. Ciò posto, ai fini dell'analisi della domanda attorea ed in merito alla quantificazione dell'indennizzo dovuto, appare opportuno procedere all'esame della CTU disposta in corso di causa ed affidata all'Ing. , al quale è stato chiesto di descrivere l'opera presta da Persona_1
parte attrice;
di accertare e descrivere i lavori realizzati dal in aggiunta a quelli Parte_1
commissionati; accertare l'esecuzione a regola d'arte degli stessi, e, in caso contrario, quantificare i costi per l'eliminazione dei vizi/difetti; di conseguenza quantificare l'esatto importo di dare/avere tra le parti;
verificare se i lavori iniziati nell'ottobre 2007 siano stati autorizzati dai competenti
Uffici e se siano conformi a quanto depositato presso gli Uffici.
Va osservato, incidentalmente, che non vi è ragione di dubitare dell'analisi e delle valutazioni tecniche del CTU e quindi di discostarsene, avendo questi svolto un lavoro puntuale, procedendo alla redazione di una relazione chiara e linearmente argomentata.
In particolare, il CTU ha verificato che le opere realizzate a regola d'arte dall'attore, comprensive delle opere aggiuntive e al netto dei costi accertati per l'eliminazione dei vizi, difetti e danni, sono pari a €. 71.887,20, oltre IVA come per legge e che la somma accertata per l'eliminazione dei vizi, difetti e danni ammonta complessivamente a €. 3.200,00. Posto che la somma già corrisposta da parte attrice a parte convenuta è di €. 65.000,00, l'esatto importo tra dare e avere tra le parti è pari ad €. 3.687,20 (€.71.887,20 - €.3.200,00 - €.65.000,00), oltre IVA come per legge.
RGAC n. 1679/2010 - Pagina 4 di 5 Va aggiunto che, al pari di ogni altra obbligazione pecuniaria “di valore”, anche quella prevista dall'art. 2041 c.c. è soggetta all'applicazione sia della rivalutazione monetaria sia degli interessi in funzione compensativa.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono vengono liquidate come da dispositivo, in aderenza al d.m. n. 55/2014 e succ. mod., divise per fasi, tenuto conto del quantum liquidato;
le spese della c.t.u. come liquidate in atti, vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) accerta e dichiara che i lavori effettuati in aggiunta a quelli già pattuiti in origine e non saldati hanno procurato un ingiustificato arricchimento al committente e, per l'effetto, Controparte_1
condanna a corrispondere, in favore di in qualità di titolare della Controparte_1 Parte_1 ditta “Coedil”, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., l'importo di €. 3.687,20, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) condanna alla rifusione delle spese del giudizio in favore di Controparte_1 Parte_1
che si liquidano in €. 2.552,00 oltre accessori come per legge;
4) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU per come già liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Catanzaro lì, 18 luglio 2024
Il Giudice Onorario
Avv. Maria Giovanna Cataudo
RGAC n. 1679/2010 - Pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, avv. Maria Giovanna Cataudo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1679 del R.G.A.C. dell'anno 2010, vertente
TRA
, nato il [...] a Catanzaro, in [...] e quale titolare della ditta Parte_1
“CEDIL”, corrente in Catanzaro al Viale Crotone n. 183, elettivamente domiciliato in Catanzaro
Lido alla via Saverio de Fiore n.19/b, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Pizzari che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
- Attore-
E
, nato l'[...] a [...], residente in [...]
n.12, ed elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla via Milelli n.6 presso lo studio dell'avv.
Giovanni Grotteria, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
- Convenuto-
Oggetto: Arricchimento senza causa.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, in proprio e quale titolare della Parte_1
ditta “CEDIL”, citava in giudizio , innanzi al Tribunale di Catanzaro, perché fosse Controparte_1
condannato al pagamento della somma di €. 17.000,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento per avere eseguito ulteriori lavori non pagati, in aggiunta a quelli pattuiti in origine, sul fabbricato in cemento armato sito in Roccelletta di
Borgia alla Via Montale n. 12.
Si costituiva in giudizio , con comparsa di costituzione e risposta con domanda Controparte_1
riconvenzionale, eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione attiva di Parte_1
RGAC n. 1679/2010 - Pagina 1 di 5 poiché i lavori de quo erano stati commissionati alla ditta “Edil G.sa” di CC Gisella;
in ogni caso, rilevava l'improponibilità dell'azione ex art. 2041 c.c. proposta dal in quanto azione Pt_1
sussidiaria, non esperibile allorché sussista la possibilità di esperire una specifica azione. Nel merito contestava l'an ed il quantum della domanda attorea, sostenendo che i lavori presso l'abitazione non erano stati completati e che, comunque, non erano stati eseguiti a perfetta regola d'arte. Pertanto, in via gradata, spiegava domanda riconvenzionale, chiedendo una riduzione del prezzo d'appalto nella misura di €. 8.500,00 o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, e, per l'effetto, chiedeva la compensazione tra quest'ultimo importo e la somma eventualmente dovuta da a ovvero la condanna di quest'ultimo Controparte_1 Parte_1
al pagamento della somma risultante a credito di . Controparte_1
La causa veniva istruita mediante l'interrogatorio formale di entrambe le parti, prova testimoniale dalle stesse richiesta, nonché CTU protesa a verificare e quantificare con esattezza i lavori aggiuntivi espletati.
All'udienza carolare del 28 marzo 2024 le parti precisavano le proprie conclusioni nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ed il Giudice tratteneva la causa per la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
2. Preliminarmente bisogna esaminare l'eccepita carenza di legittimazione attiva in capo a
[...]
, sul presupposto che non aveva commissionato alla “Cedil” di Pt_1 Controparte_1 [...]
l'esecuzione delle opere dallo stesso descritte bensì alla ditta “Edil Gi.sa” di CC Pt_1
Gisella, moglie dell'odierno attore, come da preventivo di spesa.
L'eccezione è infondata.
Ed invero, com'è noto il contratto di appalto è, in linea di principio, un contratto a forma libera non essendo soggetto ad alcun vincolo di forma. Questo principio, oltre a trovare conferma nel
Codice civile, è stato avvalorato dalla giurisprudenza, secondo cui: “la stipulazione del contratto di appalto non richiede quale requisito la forma scritta” (Cassazione civile, sez. II, 06/06/2003,
n. 9077) ed ancora: “Il contratto d'appalto non è soggetto a rigore di forme e, pertanto, per la sua stipulazione non è richiesta la forma scritta, né ad substantiam, né ad probazione, potendo dunque essere concluso anche per facta concludentia” (Cassazione civile, sez. I, 26/10/2009, n. 22616).
Fatte queste premesse occorre rilevare come la predisposizione di un mero preventivo non possa costituire fonte di valida stipulazione di un contratto ma, semmai, può considerarsi indice di trattative avvenute, mentre nel caso che ci occupa ciò che rileva è individuare chi effettivamente ha effettuato i lavori di appalto.
Dall'istruttoria della causa è emerso che i lavori, sebbene preventivati dalla ditta “Edil Gi.sa” di
CC Gisella, furono in realtà realizza dalla “Cedil” di Parte_1
RGAC n. 1679/2010 - Pagina 2 di 5 Tanto è confermato sia dall'interrogatorio formale delle parti, in cui lo stesso ha Controparte_1
dichiarato di aver effettuato i pagamenti con assegni intestati a tanto dalle Parte_1
dichiarazioni dei testi, i quali hanno confermato di aver eseguito i lavori alle dipendenze della ditta di Leone Pasquale.
3. Quanto al merito della causa si rileva che l'attore ha introdotto il presente giudizio, avente ad oggetto un'azione di arricchimento senza causa, in considerazione del fatto che l'opera appaltata risultasse priva dei dovuti titoli edilizi abilitativi, dall'inizio dei lavori fino alla consegna dell'opera finale, e, rispetto alla quale, il ha ottenuto un ingiustificato arricchimento, in ragione dei CP_1
lavori ultronei rispetto a quelli pattuiti in origine, con contestuale diminuzione patrimoniale sofferta dall'attore per sostenere i costi della loro realizzazione.
Per quanto affermato dall'attore e non contestato da parte convenuta, i lavori hanno avuto inizio nell'ottobre 2007 e sono stati consegnati a metà aprile 2008, mentre i titoli abilitativi edilizi e sismici, come da verifiche effettuate dal C.T.U., sono stati rilasciati in data 20 marzo 2009 (prot.
n. 6908 Attestazione Avvenuta Dichiarazione Inizio Attività rilasciata dal Settore Tecnico
Regionale di Catanzaro) e in data 26 giugno 2009 (prot. n° 2336 Permesso di Costruire relativo al
Progetto di “Demolizione di un preesistente fabbricato e successiva ricostruzione dello stesso ad un piano fuori terra con strutture in c.a.” in località Roccelletta, Via E. Montale, in testa alla ditta rilasciato dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Borgia). Controparte_1
Le opere per cui è causa sono state, pertanto, realizzate senza le necessarie autorizzazioni edilizia e sismica, ottenute da parte convenuta soltanto nel 2009 e, dunque, successivamente all'ultimazione dei lavori intervenuta nell'aprile 2008.
Stante l'assenza di un titolo contrattualmente valido, bene ha agito parte attrice nell'invocare l'applicazione dell'art. 2041 c.c., chiedendo il pagamento di un indennizzo da parte del convenuto per i lavori effettuati e per i quali non ha ricevuto alcun pagamento.
In punto di diritto si evidenzia che la funzione dell'azione per indebito arricchimento, disciplinata dagli artt. 2041 c.c. e 2042 c.c., è la eliminazione di uno squilibrio determinatosi senza una giusta causa a seguito del conseguimento di una utilità economica da parte di un soggetto con correlativa diminuzione patrimoniale di un altro soggetto, in tutti i casi in cui il soggetto danneggiato non possa esercitare un'altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito. L'esercizio dell'azione di indebito arricchimento, quindi, non trova impedimento, bensì giustificazione nell'accertamento della non proponibilità dell'azione contrattuale per la nullità del titolo, che ne costituisce il fondamento. In particolare, la proposizione dell'azione di indebito arricchimento da parte dell'appaltatore che non abbia ricevuto in tutto od in parte il corrispettivo pattuito, a causa della nullità del contratto di appalto, in quanto avente ad oggetto la realizzazione di un'opera senza la
RGAC n. 1679/2010 - Pagina 3 di 5 prescritta concessione edilizia, non trova alcun ostacolo nella contrarietà del contratto a norme imperative. Né la locupletazione del committente può essere esclusa in ragione della precarietà del suo diritto dominicale sull'immobile abusivamente costruito, in ragione della possibilità di provvedimenti autoritativi di demolizione dello stesso, dovendosi comunque tenere conto dell'impiego che egli ne abbia eventualmente fatto nonostante quella precarietà e delle utilità economiche che ne abbia ricavato. (Cass. civ. sez. II n. 8040 del 02/04/2009)
Nel caso specifico risultano sussistenti i presupposti per la proposizione dell'azione generale di arricchimento senza causa e cioè: a) l'arricchimento senza causa del convenuto che ha goduto dei lavori aggiuntivi effettuati dal che miglioravano l'utilità dell'immobile nel suo complesso;
Pt_1
b) l'ingiustificato depauperamento dell'attore che realizzava le opere a proprie spese ed impiegando il proprio tempo;
c) il rapporto di causalità diretta ed immediata tra le due situazioni;
d) la sussidiarietà dell'azione alla luce dell'assenza di un titolo contrattualmente valido.
4. Passando al merito della domanda riconvenzionale si osserva che la stessa è fondata e va accolta.
Dai fatti di causa è emerso che i lavori aggiuntivi non sono stati completati e che l'opera presenta dei vizi. Pertanto, quantificati i costi per la rimozione dei vizi, si procederà alla compensazione degli stessi con la somma dovuta dal Sig. all'attore. CP_1
5. Ciò posto, ai fini dell'analisi della domanda attorea ed in merito alla quantificazione dell'indennizzo dovuto, appare opportuno procedere all'esame della CTU disposta in corso di causa ed affidata all'Ing. , al quale è stato chiesto di descrivere l'opera presta da Persona_1
parte attrice;
di accertare e descrivere i lavori realizzati dal in aggiunta a quelli Parte_1
commissionati; accertare l'esecuzione a regola d'arte degli stessi, e, in caso contrario, quantificare i costi per l'eliminazione dei vizi/difetti; di conseguenza quantificare l'esatto importo di dare/avere tra le parti;
verificare se i lavori iniziati nell'ottobre 2007 siano stati autorizzati dai competenti
Uffici e se siano conformi a quanto depositato presso gli Uffici.
Va osservato, incidentalmente, che non vi è ragione di dubitare dell'analisi e delle valutazioni tecniche del CTU e quindi di discostarsene, avendo questi svolto un lavoro puntuale, procedendo alla redazione di una relazione chiara e linearmente argomentata.
In particolare, il CTU ha verificato che le opere realizzate a regola d'arte dall'attore, comprensive delle opere aggiuntive e al netto dei costi accertati per l'eliminazione dei vizi, difetti e danni, sono pari a €. 71.887,20, oltre IVA come per legge e che la somma accertata per l'eliminazione dei vizi, difetti e danni ammonta complessivamente a €. 3.200,00. Posto che la somma già corrisposta da parte attrice a parte convenuta è di €. 65.000,00, l'esatto importo tra dare e avere tra le parti è pari ad €. 3.687,20 (€.71.887,20 - €.3.200,00 - €.65.000,00), oltre IVA come per legge.
RGAC n. 1679/2010 - Pagina 4 di 5 Va aggiunto che, al pari di ogni altra obbligazione pecuniaria “di valore”, anche quella prevista dall'art. 2041 c.c. è soggetta all'applicazione sia della rivalutazione monetaria sia degli interessi in funzione compensativa.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono vengono liquidate come da dispositivo, in aderenza al d.m. n. 55/2014 e succ. mod., divise per fasi, tenuto conto del quantum liquidato;
le spese della c.t.u. come liquidate in atti, vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) accerta e dichiara che i lavori effettuati in aggiunta a quelli già pattuiti in origine e non saldati hanno procurato un ingiustificato arricchimento al committente e, per l'effetto, Controparte_1
condanna a corrispondere, in favore di in qualità di titolare della Controparte_1 Parte_1 ditta “Coedil”, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., l'importo di €. 3.687,20, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) condanna alla rifusione delle spese del giudizio in favore di Controparte_1 Parte_1
che si liquidano in €. 2.552,00 oltre accessori come per legge;
4) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU per come già liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Catanzaro lì, 18 luglio 2024
Il Giudice Onorario
Avv. Maria Giovanna Cataudo
RGAC n. 1679/2010 - Pagina 5 di 5